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giovedì 9 giugno 2011

SANZIONI AMMINISTRATIVE – CODICE DELLA STRADA - IMPOSSIBILITA' DI PROCEDERE A CONTESTAZIONE IMMEDIATA - NOTIFICA ENTRO I CENTOCINQUANTA GIORNI - CRITERI (link diretto al sito dell'autore)

SANZIONI AMMINISTRATIVE – CODICE DELLA STRADA - IMPOSSIBILITA' DI PROCEDERE A CONTESTAZIONE IMMEDIATA - NOTIFICA ENTRO I CENTOCINQUANTA GIORNI - CRITERI
In caso di impossibilità di procedere all’immediata contestazione della violazione, l’art. 201 cod. strada dispone che la P.A. è tenuta a notificare il verbale al trasgressore nel termine di cui al citato art. 201 ma se l’esatto luogo ove eseguire la notificazione risulti anche da una sola delle banche dati richiamate dalla legge – ossia il P.R.A o l’archivio nazionale dei veicoli – la P.A. è messa comunque in condizioni di identificare il trasgressore e non può invocare, a titolo di giustificazione del ritardo, l’ipotesi residuale prevista dall’ultima parte del citato art. 201.
 
Testo Completo: SANZIONI AMMINISTRATIVE – CODICE DELLA STRADA - IMPOSSIBILITA' DI PROCEDERE A CONTESTAZIONE IMMEDIATA - NOTIFICA ENTRO I CENTOCINQUANTA GIORNI  - CRITERI
In caso di impossibilità di procedere all’immediata contestazione della violazione, l’art. 201 cod. strada dispone che la P.A. è tenuta a notificare il verbale al trasgressore nel termine di cui al citato art. 201 ma se l’esatto luogo ove eseguire la notificazione risulti anche da una sola delle banche dati richiamate dalla legge – ossia il P.R.A o l’archivio nazionale dei veicoli – la P.A. è messa comunque in condizioni di identificare il trasgressore e non può invocare, a titolo di giustificazione del ritardo, l’ipotesi residuale prevista dall’ultima parte del citato art. 201.

Sentenza n. 6971 del 25 marzo 2011.
(Sezione Seconda Civile, Presidente G. Settimj – Relatore S. Petitti,).


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Cassazione "...All'esito  delle espletate indagini preliminari il procedente pubblico ministero  richiedeva il 31.5.2007 l'archiviazione  del  procedimento penale  iscritto  per il reato di lesioni colpose  nei  confronti  di              ####################,  dirigente  l'ufficio  provinciale   di   #################### dell'INPDAP,  a   seguito  di  denuncia-querela  presentata   da   ####################                ####################, dipendente dell'INPDAP, prospettante episodi di molestie professionali (mobbing)  attuati nei suoi confronti nel corso degli  anni  di  servizio  presso  l'istituto  pubblico. ..."

INDAGINI PRELIMINARI
Cass. pen. Sez. VI, Sent., (u#################### 01-04-2011) 11-04-2011, n. 14427
Fatto - Diritto P.Q.####################
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
All'esito  delle espletate indagini preliminari il procedente pubblico ministero  richiedeva il 31.5.2007 l'archiviazione  del  procedimento penale  iscritto  per il reato di lesioni colpose  nei  confronti  di              ####################,  dirigente  l'ufficio  provinciale   di   #################### dell'INPDAP,  a   seguito  di  denuncia-querela  presentata   da   ####################                ####################, dipendente dell'INPDAP, prospettante episodi di molestie professionali (mobbing)  attuati nei suoi confronti nel corso degli  anni  di  servizio  presso  l'istituto  pubblico.  Avverso  la richiesta  di  archiviazione  proponeva  opposizione  la   p.o.   ####################          ####################,  censurando l'incompletezza delle indagini  svolte  dal p.#################### Accogliendo tale censura, il g.i.p. del Tribunale di ####################  con ordinanza emessa il 2.2.2009, ai sensi dell'art. 309 c.p.p.,  comma 4, riteneva  necessari  accertamenti  integrativi  costituiti 
da   una estensione  o  rinnovazione  della già disposta  consulenza  medico- legale,  scandita  anche  dall'esame della  persona  offesa  e  dalla valutazione   del  materiale  documentario  dalla  stessa   prodotto.
All'uopo  concedeva  al  p.####################  il  termine  di  tre  mesi  per  detti accertamenti suppletivi.
Svolte  le  indagini  integrative indicate dal  g.i.p.,  il  p.####################  ha rinnovato  il  23.6.2009  la richiesta di archiviazione  degli  atti, argomentando l'insussistenza dei fatti criminosi rappresentati  dalla denunciante  -  p.o.            ########################################. Aderendo alla  richiesta  del p.####################, il g.i.p. del Tribunale di #################### con decreto in data 1.3.2010, emesso  ai  sensi  dell'art.  410  c.p.p.,  comma  2,  ha  deliberato l'archiviazione  del  procedimento  penale  per  infondatezza   della notizia di reato.
La persona offesa                  #################### propone, con il ministero del  difensore, ricorso per cassazione contro il decreto  del  g.i.p. del  Tribunale  di  ####################, chiarendo di aver  presentato  tempestiva opposizione  alla nuova richiesta di archiviazione  del  p.####################,  sulla quale  il  giudice  ha  tralasciato di pronunciarsi.  Sicchè  deduce l'illegittimità del decreto impugnato: a) per violazione delle norme disciplinanti  il  contraddittorio processuale  ex  art.  127  c.p.p. (omessa  fissazione  dell'udienza  camerale  prevista  dall'art.  410 c.p.p.,   comma 3) con delibera de plano senza alcun riferimento  alla pur  interposta  opposizione; b) per totale  difetto  di  motivazione sulle  ragioni  fondanti  la  ridetta  opposizione  della  p.o.,  non dichiarata  neppure incidentalmente inammissibile,  incentrate  sulle improprie  conclusioni  medico-legali raggiunte  dai
consulenti  del p.####################.
Il ricorso di                  #################### è assistito da fondamento.
Vero  è  che - come rileva il concludente P.G. in  sede -  l'atto  di opposizione  della p.o. ricorrente alla seconda richiesta definitoria del p.#################### non è di immediata reperibilità negli atti processuali (è prodotto in allegato al ricorso e alla memoria difensiva della stessa ricorrente  depositata il 23.3.2011), in guisa da  indurre  il  dubbio che  il decidente g.i.p. non ne abbia avuto concreta contezza,  anche tenendo conto dei ripetuti passaggi dell'incarto processuale  tra  il Tribunale di #################### e la Procura della  Repubblica di Perugia, un  cui magistrato è stato designato per la trattazione del procedimento (ex art.  52  c.p.p.,  comma 4) dal Procuratore Generale di Roma a seguito dell'accolta  dichiarazione  di  astensione  del  Procuratore   della Repubblica di ####################. Ma è altrettanto vero, come osserva ancora  il P.G.  in sede, che l'opposizione risulta effettivamente
spedita dalla ricorrente  a mezzo posta il 24.7.2009 (alla Procura della Repubblica di  Perugia) e che la stessa opposizione è stata altresì  ben  nota alla  stessa persona indagata            #################### (come si desume dalla memoria difensiva  depositata il 9.3.2011).
Tanto  precisato, deve prendersi atto che il giudice per le  indagini preliminari ha decretato l'archiviazione del procedimento  penale  ai sensi dell'art. 410 c.p.p.,  comma 2, omettendo totalmente di delibare l'opposizione  della denunciante persona offesa           ########################################.  In presenza  di  un atto di opposizione della persona offesa  il  g.i.p. decidente  può  disporre  legittimamente  l'archiviazione  de  plano soltanto    quando    ricorrano   le   due   condizioni    costituite dall'inammissibilità  evidente  dell'opposizione   e   dalla   coeva infondatezza  della  notitia criminis. Il  provvedimento  del  g.i.p. laziale  si  è  espresso su tale secondo profilo, ma  ha  totalmente ignorato  il  primo, tralasciando di prendere in esame  l'opposizione della             ######################################## alla seconda richiesta di archiviazione  del p.####################.
Giova   al   riguardo  osservare  che  il  risalente  e   contrastato orientamento  giurisprudenziale,  evocato  nella  memoria   difensiva dell'indagato       S., secondo cui in un simile caso il g.i.p. non sarebbe tenuto a fissare nuova udienza ex art. 127 c.p.p.,  è affatto fuorviante  e non pertinente. Fuorviante perchè anche il  richiamato indirizzo interpretativo (Cass. Sez. 5, 27.10.2010 2825/01, Gismondi, rv.  218831)  presuppone pur sempre un vaglio dei contenuti  e   delle deduzioni   dell'atto  di  opposizione,  quand'anche   al   fine    di dichiararne l'inammissibilità; vaglio che nel caso in esame è stato completamente  eluso.  Non  pertinente alla  luce  del  dictum  delle Sezioni Unite di questa Corte, che -risolvendo ogni contrasto-  hanno statuito  che  il  g.i.p. può provvedere de  plano  sulla  reiterata richiesta di archiviazione (proposta dopo lo svolgimento di
 indagini suppletive,   indicate  dal  giudice  all'esito  del  contraddittorio camerale)  "qualora la persona offesa non abbia presentato una  nuova opposizione  ovvero  quest'ultima  sia  inammissibile"  (Cass.  S.U., 27.5.2010 n. 23909, P.O. in proc. Simoni, rv. 247124).
In  ragione  dell'omessa fissazione da parte del g.i.p.  dell'udienza camerale  prevista  dall'art.  410 c.p.p.  e  comunque  della  totale mancanza     di     motivazione    sull'eventuale    inammissibilità dell'opposizione  della persona offesa, il decreto  di  archiviazione oggetto  di  ricorso  risulta  affetto  da  insanabile  nullità  per violazione   del   diritto   della    medesima   persona   offesa   al contraddittorio.  Per l'effetto l'impugnato decreto di  archiviazione va  annullato  senza rinvio, trasmettendosi gli atti al Tribunale  di #################### per l'ulteriore corso in  relazione al necessario esame,  nelle modalità   previste  dalla  legge   processuale,  della   opposizione proposta  dalla persona offesa avverso la richiesta di  archiviazione del p.#################### del 23.6.2009.P.Q.####################
Annulla  senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi  gli atti al G.I.P. del Tribunale di #################### per l'ulteriore corso.

Cassazione "...I  giudici di merito hanno accertato che il  (OMISSIS)  la vittima - sovrintendente della polizia stradale  che, insieme  ad  un collega, stava sistemando un impianto di autovelox  - era  uscito  improvvisamente da una siepe di oleandro che costeggiava la  carreggiata per attraversarla provenendo da destra rispetto  alla direzione  di marcia del veicolo e l'imputato, che stava  percorrendo quella strada alla guida di un'autovettura, non era stato in grado di evitare   l'investimento  che  provocava  la   morte   immediata   di  ........"

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 01-03-2011) 12-04-2011, n. 14673Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1)   La  Corte d'Appello di Lecce, con sentenza 28 settembre 2009,  ha confermato  la sentenza 20 dicembre 2007 del Tribunale  di  Brindisi, sez. dist. di Ostuni, che aveva condannato             ####################, previa concessione  delle attenuanti generiche equivalenti  alla  contestata aggravante,  alla  pena  ritenuta di  giustizia  per  il  delitto  di omicidio colposo in danno di             ####################.
I  giudici di merito hanno accertato che il  (OMISSIS)  la vittima - sovrintendente della polizia stradale  che, insieme  ad  un collega, stava sistemando un impianto di autovelox  - era  uscito  improvvisamente da una siepe di oleandro che costeggiava la  carreggiata per attraversarla provenendo da destra rispetto  alla direzione  di marcia del veicolo e l'imputato, che stava  percorrendo quella strada alla guida di un'autovettura, non era stato in grado di evitare   l'investimento  che  provocava  la   morte   immediata   di  .....
Nelle  sentenze  di  merito - che hanno fondato  la  decisione  sugli accertamenti svolti dal consulente tecnico del pubblico  ministero  e sulle dichiarazioni dei testimoni - si sostiene che l'imputato doveva essere  ritenuto responsabile del decesso perchè la velocità tenuta dal  veicolo da lui condotto (circa 93-94 km. orari a  fronte  dei  50 km. orari consentiti) gli aveva impedito di frenare tempestivamente o di  compiere  una manovra idonea ad evitare l'investimento;  condotte che  sarebbero state possibili se la velocità si fosse mantenuta nei limiti indicati.
2)  Contro la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso       L.      A. il quale ha dedotto i vizi di "illogicità della motivazione, carenza di prove, contraddittorietà della  motivazione".
Il  ricorrente riproduce integralmente nel ricorso l'atto di  appello nel  quale,  dopo  aver  riportato criticamente  le  conclusioni  del consulente  del #################### e descritto il luogo dell'incidente,  anche  con fotografie riprodotte nel testo, vengono illustrate le contraddizioni in  cui sarebbe incorso l'esperto ed esaminate le dichiarazioni  rese dai  testimoni e dal consulente e si  sostiene l'erroneità della tesi secondo   cui  una  traccia  gommosa  lasciata  sull'asfalto  sarebbe riconducibile all'auto condotta dall'imputato che, essendo munita del sistema ABS, non poteva lasciare tracce di frenata. Nel medesimo atto d'appello  riprodotto  nel  ricorso  si  criticavano  analogamente  le valutazioni  del  consulente  per individuare  i  tempi  di  reazione psicotecnica.
Dalla  rivalutazione  di questi elementi nell'appello  si  traeva  la conclusione che l'imputato, al momento dell'incidente, marciava  alla velocità di circa 15 km. orari, che             #################### si era parato improvvisamente  di fronte al conducente ad una distanza  minima  che non gli ha lasciato il tempo di compiere alcuna manovra di emergenza.
Dopo  l'urto, poichè il corpo della vittima era rimasto  sul  cofano dell'autovettura investitrice, il conducente aveva terminato la corsa lentamente  per  evitare  che il corpo cadesse  in  terra  e  venisse schiacciato dal veicolo.
Fatta   questa   premessa  il  ricorrente  enuncia   una   serie   di contraddittorietà  e  illogicità nelle  quali   sarebbe  incorso  la sentenza d'appello in particolare perchè:
-  non avrebbe stabilito il grado di corresponsabilità della vittima pur ritenuta aver agito in modo imprudente;
-  non  avrebbe  spiegato  le ragioni della  mancata  apertura  degli airbags che sarebbe dovuta avvenire se il corpo  fosse stato investito alla velocità ritenuta dai giudici di merito;
-  avrebbe  ritenuto attendibile il teste        S. (collega  della vittima)  malgrado  la non credibilità delle sue affermazioni  sulla possibilità di vedere, dopo essersi voltato a seguito dell'urto,  il corpo   del   collega  ancora  in  aria  e  non  avrebbe   preso   in considerazione  le dichiarazioni del teste         C.  secondo  cui        S. non si era accorto di nulla;
-  sarebbe stata ricondotta all'autovettura condotta da       L. la traccia  di  frenata malgrado l'auto fosse dotata di  sistema  ABS  e tanto  più che il segno lasciato sull'asfalto  è una traccia  a  "V" che uno pneumatico non può lasciare;
- non sono stati chiariti alcuni punti oscuri della vicenda (dopo due mesi  l'auto  era  pulita pur essendo rimasta  all'aperto;  la  prova dell'impianto frenante è avvenuta, da parte del consulente del  #################### senza  la  partecipazione dei consulenti di parte e  senza che  se  ne desse atto a verbale).
3)  Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato.
Anzi  per  alcuni  aspetti il ricorso è anche inammissibile  perchè diretto   ad  una  rivalutazione  del  compendio  probatorio  diversa rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
A  tutti  i  problemi proposti con l'appello la Corte  di  merito  ha infatti  dato  risposte adeguatamente motivate ed  esenti  da  alcuna illogicità.
Va  premesso che i giudici di merito hanno sottolineato entrambi come la   vittima  abbia  concorso  con  la  sua  condotta  imprudente  al verificarsi  dell'evento; il primo giudice ne ha tenuto  conto  nella determinazione  della  pena  che  la  Corte  di  merito  ha  ritenuto adeguata, confermandola. Non era invece obbligo dei giudici di merito indicare la percentuale del concorso di colpa della persona offesa in mancanza di costituzione di parte civile.
Ma  i  giudici di merito hanno individuato nell'eccesso di  velocità dell'autovettura  condotta dall'imputato (quasi  pari  al  doppio  di quella  massima  consentita)  la  causa  principale  dell'evento;  la velocità  eccessiva non avrebbe consentito a        L.  di  frenare tempestivamente o di porre in essere una diversa manovra di emergenza atta ad evitare l'incidente o, quanto meno, a ridurne le conseguenze.
A  queste conclusioni sulla velocità effettivamente tenuta i giudici di  merito  sono  pervenuti non in modo apodittico e  immotivato  ma, richiamando  le  conclusioni  del  consulente  tecnico  del  pubblico ministero,  hanno fatto riferimento: alla gravità delle  conseguenze derivate   alla  persona  investita  e  riconducibili  all'urto   con l'autoveicolo;   alle   conseguenze   rilevate   sulla    carrozzeria dell'autoveicolo condotto dall'imputato (tenute ben  distinte,  dalla sentenza   impugnata,   da   quelle   conseguenti   al   tamponamento successivamente subito ad opera di altra  autovettura); alle tracce di frenata  rilevate sull'asfalto; alla posizione di quiete assunta  dal veicolo investitore.
La   sentenza  impugnata  ha  fatto  altresì  riferimento  al   peso dell'autovettura investitrice, al tempo psicotecnico di frenata e  al coefficiente di attrito.
Come è agevole verificare si tratta di una ricostruzione fondata sui rilievi  tecnici e sui pareri acquisiti, esaminati criticamente,  che valgono da soli a confermare l'inesistenza dei vizi logici denunziati anche  indipendentemente  dalle deposizioni  testimoniali  richiamate dalle  sentenze  di  merito ed in particolare di quella  del  collega della  vittima               S.R. che ha udito il rumore accelerato del motore della macchina condotta dall'imputato e l'impatto violento di questo veicolo con il corpo di             ####################.
4) Vi sono due ulteriori aspetti proposti con i motivi di ricorso sui quali  occorre soffermarsi e che riguardano le risposte  date,  dalla sentenza  impugnata,  ad  alcuni punti rilevanti  prospettati  con  i motivi di appello.
Si  tratta  di due punti significativi: la riconducibilità  all'auto investitrice dei segni di frenata rilevati sull'asfalto e la  mancata apertura  degli  airbags che avrebbe dovuto verificarsi,  secondo  il ricorrente,  se l'impatto fosse avvenuto alla velocità ritenuta  dai giudici di merito.
Ad  entrambi  questi quesiti la Corte di merito ha  fornito  adeguata risposta.  Quanto  al primo la Corte ha premesso la  correttezza  del rilievo  secondo  cui il sistema frenante ABS -  non  consentendo  il bloccaggio   delle  ruote  -  in  linea  di  massima  impedisce   che sull'asfalto rimangano segni di frenata lasciati dai pneumatici; ma a fronte  di una frenata improvvisa, come quella avvenuta nel  caso  in esame, alcune tracce più ridotte rimangono  comunque anche con questo sistema  frenante  ed  hanno caratteristiche riconducibili  a  quelle delle tracce rinvenute sul luogo dell'incidente.
A   queste   conclusioni  la  sentenza  è  pervenuta  valutando   le argomentazioni del consulente il quale, peraltro, ha fondato  la  sua conclusione anche su altri aspetti quali la diversa consistenza delle tracce  di  frenata  ricondotta alla  circostanza  che  chi  vede  un ostacolo  sulla destra è portato a sterzare verso sinistra  (manovra che  l'ABS consente proprio perchè evita il bloccaggio delle ruote);
il  che  comporta  una  diversa aderenza dei  pneumatici  sulla  sede stradale.
Anche  in  relazione  al  problema riguardante  la  mancata  apertura dell'airbag  la  sentenza  impugnata ha  fornito  risposta  -  sempre richiamando  le  conclusioni del consulente -  rilevando  (dopo  aver premesso   che   non   era  stato  possibile  valutare   l'efficienza dell'apparato  installato sull'autovettura  condotta  da        L.) come i limiti di velocità cui si riferiscono le regole tecniche (che prevedono l'apertura del sistema ad uno scontro di circa 40 km. orari per gli urti frontali) valga solo per gli urti tra autoveicoli mentre l'urto  contro  una massa di gran lunga inferiore non  può  avere  il medesimo effetto.
In  conclusione  anche  su questi aspetti la  sentenza  impugnata  ha fornito una risposta adeguata ed esente da alcuna illogicità. 5)  Alle considerazioni in precedenza svolte consegue  il rigetto  del ricorso  con  la  condanna del ricorrente al  pagamento   delle  spese processuali.P.Q.M.
La  Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Cassazione "...L'imputata  è  accusata del reato di cui all'art. 336 c.p.,  perchè alla richiesta di esibizione dei documenti di riconoscimento da parte degli  Agenti di Polizia di Stato,  appartenenti alla Sezione Volanti, usava  nei  confronti degli stessi minaccia, proferendo  le  testuali parole:  "ma  chi  siete  voi,  che  cazzo  volete,  non  vi   dovete permettervi  a  fermarmi, non sapete con chi avete  a  che  fare,  vi faccio passare una brutta serata, siete  ridicoli con quella specie di divisa  che  avete addosso, che vi credete di essere, non  vi  do  un cazzo  di documento, vi vengo a trovare alle vostre case per  farvela pagare, io sono la nipote di un giudice, vedete in che guai vi metto, con me non vi dovete permettere, sono al telefono con mio zio giudice parlateci  voi  che avete i coglioni sotto"..."

CASSAZIONE PENALE
Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-03-2011) 01-04-2011, n. 13402
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
####################  ricorre personalmente contro la sentenza 8  luglio 2010  della  Corte  di  appello di Catanzaro  che  ha  confermato  la sentenza 12 marzo 2008  del Tribunale di Catanzaro di condanna per  il delitto ex art. 336 cod. pen..
1.) il capo di imputazione.
L'imputata  è  accusata del reato di cui all'art. 336 c.p.,  perchè alla richiesta di esibizione dei documenti di riconoscimento da parte degli  Agenti di Polizia di Stato,  appartenenti alla Sezione Volanti, usava  nei  confronti degli stessi minaccia, proferendo  le  testuali parole:  "ma  chi  siete  voi,  che  cazzo  volete,  non  vi   dovete permettervi  a  fermarmi, non sapete con chi avete  a  che  fare,  vi faccio passare una brutta serata, siete  ridicoli con quella specie di divisa  che  avete addosso, che vi credete di essere, non  vi  do  un cazzo  di documento, vi vengo a trovare alle vostre case per  farvela pagare, io sono la nipote di un giudice, vedete in che guai vi metto, con me non vi dovete permettere, sono al telefono con mio zio giudice parlateci  voi  che avete i coglioni sotto" (fatti del   (OMISSIS)).
2.) i motivi di ricorso.
Con  un  primo  motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza  ed erronea  applicazione della legge sul presupposto: che  nella  specie "non vi era alcun atto del pubblico ufficiale da coartare", atto  che non  sarebbe  neppure  stato indicato nella motivazione  della  corte distrettuale; che difettava comunque l'elemento psicologico.
Con  un  secondo  motivo  si  lamenta vizio  di  motivazione  essendo mancata,   pur  a  fronte  di  uno  specifico  motivo   di   appello, l'individuazione  dell'atto impedito, tale non potendosi  considerare l'esigenza  di identificazione della donna, persona conosciuta  dagli agenti.
Entrambi i motivi sono privi di fondamento.
Innanzitutto  una  lettura, anche superficiale, delle  decisioni  dei giudici  di  merito le quali integrano una doppia conforme pronuncia, rende  manifesto  che  l'atto "coartato" dei pubblici  ufficiali  era l'accertamento della identità personale dell'imputata, correttamente richiesto  nei  contesti  della condotta della  donna,  la  quale  si accompagnava e stava litigando con persona nota come pregiudicato.
Nè  può  valere,  a  giustificare la condotta  omissiva  della  D.    N.,   la   circostanza  che  la  sua  identità  era   conosciuta all'Ufficio, considerato che il reato di cui all'art. 651  cod.  pen. si  perfeziona  con  il  semplice  rifiuto  di  fornire  al  pubblico ufficiale indicazioni circa la propria identità personale,  per  cui è   irrilevante,   ai  fini  dell'integrazione  dell'illecito,   che l'identità  del soggetto sia facilmente accertata per la  conoscenza personale  da  parte del pubblico (Cass. pen. sez. 6, 34689/2007  Rv.
237606  Massime precedenti Conformi: N. 1804 del 1985 Rv. 168010,  N. 851  del  1995 Rv. 200588, N. 6052 del 1995 Rv. 201435, N.  9337  del 1995 Rv. 202978, N. 34 del 1996 Rv. 203851).
Inoltre,  quanto  alla  legittimità della  richiesta  stessa,  ferme restando le precedenti argomentazioni, va rammentato che in  tema  di rifiuto  d'indicazioni  sulla  propria identità  personale,  di  cui all'art.  651  cod.  pen.,   il  giudice  penale  può  sindacare   la legittimità della richiesta del pubblico ufficiale soltanto sotto il duplice  profilo  della qualifica soggettiva e della  competenza  del richiedente,  ma non può (come sembra esigere il ricorso)  investire anche  la  discrezionalità della concreta  iniziativa  del  pubblico ufficiale, in relazione alla causa della richiesta. (Cass. pen.  sez. 1, 7250/1993 Rv. 197886 Massime  precedenti Conformi: Rv. 136559).
Con un terzo motivo si prospetta violazione di legge.
Il  ricorso premette in fatto che il decreto di citazione a  giudizio in  appello è stato erroneamente notificato all'avv. Domenico Aiello e  non  all'avv.  Claudia  Orsini, e che all'udienza  8  luglio  2010 l'imputata è risultata difesa da difensore nominato quale  sostituto d'udienza dal difensore di fiducia avv. Claudia Orsini, il quale  non ha sollevato questione alcuna in sede dibattimentale.
Su  tale  premessa si chiede una pronuncia circa la  legittimità  di tale  comportamento e, in particolare, si chiede se la  nullità  del decreto di citazione per il giudizio di appello, in quanto notificato a   soggetto  non  difensore  (l'avv.  Domenico  Aiello  è  soggetto totalmente  estraneo  al  giudizio ancorchè precedente  difensore  e collega   di  studio  dell'avv.  Orsini),  unitamente  alla   mancata proposizione   di  eccezioni  processuali  da   parte  del   sostituto processuale  nominato  non  sia motivo di  nullità  della  impugnata sentenza, dal momento che la Corte ha giudicato senza rilevare  detta evidente  nullità  del  decreto, pur potendo peraltro  correttamente giudicare stante il comportamento processuale del difensore ancorchè rappresentato da sostituto processuale.
Il  quesito su cui si sollecita una pronuncia è, dunque, se sussiste un onere a pena di nullità di evidenziare l'esistenza di un vizio di nullità  rilevabile d'ufficio, ancorchè sanato nel caso  di  specie dalla  formale  presenza  del  difensore  nominato  e  dalla  mancata proposizione  di eccezioni procedurali, ovvero se la sanatoria  delle irregolarità,  in  applicazione delle  norme  di  legge,  esoneri  i Giudici   anche  dal  rilevare  i  motivi  di  palese   nullità   e, conseguentemente,   determini  la  regolarità   di   una   pronuncia nonostante l'evidente omissione di applicazione di norme procedurali.
Ritiene il Collegio che il vizio procedurale, sanato per volontà  di chi  avrebbe titolo per dedurlo, non impone al giudice alcun  rilievo formale  della verificata nullità e ciò nel rispetto del  principio affermato  dalla Corte delle leggi (Corte costituzionale,  ord.  8-10 maggio  2000,  Pres.  Mirabelli, rel. Flick)   secondo  cui  non  ogni irregolarità  processuale conduce alla sanzione di nullità,  specie ove  si consideri che la legge di delega sul nuovo c.p.p., nella  sua direttiva  di  esordio, ha espressamente sancito  il  criterio  della massima   semplificazione   nello  svolgimento   del   processo   con eliminazione  di  ogni  atto  o attività non-essenziale".  "Inoltre, l'insistito  richiamo del legislatore delegante alla  semplificazione delle  forme non può dunque che rispondere ad una omologa e rigorosa limitazione  della  cause  di nullità ai  soli  vizi  di
forma  che rispondano ad altrettanti difetti  di sostanza.
Il motivo è quindi palesemente infondato.
All'inammissibilità del ricorso stesso consegue, ex art. 616 c.p.p.,  la  condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali  e di  una  somma in favore della Cassa delle ammende che si stima  equo determinare in Euro 1500,00 (mille).P.Q.M.
dichiara   inammissibile  il  ricorso  e  condanna  il  ricorrente  al pagamento  delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00  in favore della  Cassa delle ammende.

Cassazione "...Il  Tribunale,  rilevato che, nel caso di specie,  la  violazione  del limite di velocità era stata accertata a mezzo velomatic 512  e  che non  vi era stata contestazione immediata, ha rigettato l'appello del Comune rilevando che il quadro normativo conseguente alla entrata  in vigore del D.L. n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla L.  n. 168 del 2002,  esclude la sussistenza di un'arbitraria facoltà per  l'amministrazione  di precostituirsi  un'ipotesi  di  deroga  al principio   di   contestazione  immediata   della   violazione,   che costituisce  ora la  regola della contestazione, essendo al  contrario predeterminati   sia   i  casi  che  le  sedi  stradali   interessate dall'utilizzazione degli strumenti elettronici di  rilevazione  della velocità...."

CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, Ord., 28-04-2011, n. 9508
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il   tribunale  di  Locri con sentenza del 7 novembre  2008  rigettava l'appello  proposto dal Comune di Stignano nei confronti  di      D.        F., per la riforma della sentenza resa il 17 giugno 2006  dal giudice   di   pace  di  Stilo,  con  la  quale  era  stata   accolta l'opposizione   proposta  dal  suddetto  in  relazione   a   sanzione amministrativa per violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 8.
Il  Tribunale,  rilevato che, nel caso di specie,  la  violazione  del limite di velocità era stata accertata a mezzo velomatic 512  e  che non  vi era stata contestazione immediata, ha rigettato l'appello del Comune rilevando che il quadro normativo conseguente alla entrata  in vigore del D.L. n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla L.  n. 168 del 2002,  esclude la sussistenza di un'arbitraria facoltà per  l'amministrazione  di precostituirsi  un'ipotesi  di  deroga  al principio   di   contestazione  immediata   della   violazione,   che costituisce  ora la  regola della contestazione, essendo al  contrario predeterminati   sia   i  casi  che  le  sedi  stradali   interessate dall'utilizzazione degli strumenti elettronici di  rilevazione  della velocità.  Nella  specie, la violazione era stata  accertata  in  un tratto   di  strada  non  ricompresa  dal  Prefetto  tra
le   strade extraurbane  secondarie   in  cui è stata  accertata  l'esistenza  di obiettive circostanze che legittimano l'impiego di apparecchiature  a distanza. Il Tribunale rilevava che era stata indebitamente omessa la contestazione  immediata dell'infrazione, obbligatoria  ex  art.  201 C.d.S., con la giustificazione - ritenuta insufficiente - dell'uso di apparecchiatura autovelox,  gestita direttamente da organi di polizia, perchè  il  veicolo  era  a distanza dal  posto  di  accertamento  e comunque per l'impossibilità di  fermarlo in tempo utile.
Esaminando   una  delle  questioni  riproposte  da  parte  appellata, rilevava  inoltre che l'appellante non aveva provato l'esistenza  del certificato di omologazione dell'apparecchio Velomatic 512, il  quale non   poteva   pertanto  costituire  valida  fonte  di  prova   della trasgressione.
Il  Comune  ha  proposto  ricorso per  cassazione  notificato  il  21 dicembre 2009. Parte opponente è rimasta intimata.
Il  giudice  relatore  ha avviato la causa a decisione  con  il  rito previsto  per  il procedimento in camera di consiglio, ravvisando  la manifesta fondatezza del ricorso.
Con il primo motivo, il Comune deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4,  nonchè violazione degli artt. 142, 200  e  201  C.d.S., affermando che la disposizione dell'art.  4  del citato  D.L., non preclude la possibilità per gli agenti di  polizia di procedere a rilevazione delle violazioni del limite di velocità a mezzo  di  apparecchiature elettroniche tutte le volte  in  cui,  non rientrando  la strada tra quelle espressamente previste dalla  citata disposizione  e  non  essendo la strada stessa inclusa  dal  Prefetto nell'elenco  delle  strade  in  cui possono  essere  impiegate  dette apparecchiature,  queste siano utilizzate direttamente  dagli  agenti stessi,  i quali devono procedere a contestazione immediata salvo  il caso  in  cui ciò non sia possibile ai sensi dell'art. 201 C.d.S.  e dell'art. 384 relativo reg. esec. C.d.S.; evenienza,
questa,  che  si era verificata nel caso di specie, come esposto in narrativa.
Il Comune formula il seguente quesito di diritto:
"Dica  la  Corte Suprema che gli agenti di polizia in servizio  sulle strade per le quali non è applicabile la speciale disciplina di  cui al  D.L.  n. 121 del 2002, art. 4, convertito in L. n. 168  del  2002 (per  l'assenza  del decreto prefettizio ex art. 4,  comma  2,  cit.) possono parimenti procedere al rilevamento della velocità tenuta dai conducenti  gli  autoveicoli  a  mezzo  apparecchiature  elettroniche (autovelox)   dagli stessi (agenti) direttamente gestite (se  pur  con l'obbligo  della  immediata contestazione  della  velocità  vietata, salvo  però le  eccezioni espressamente previste dall'art. 201 C.d.S. ed esemplificate dall'art. 384 reg. att. C.d.S.)".
Connesso al primo è il secondo motivo, con cui si  chiede alla  Corte di  stabilire  "che  nel caso di accertamento  della   violazione  dei limiti  di  velocità a mezzo autovelox (art. 142 C.d.S.),  da  parte degli agenti di polizia che direttamente gestiscono l'apparecchiatura elettronica, è consentita la contestazione differita dell'infrazione quando  si  verificano  le  situazioni di impossibilità  contemplate dall'art. 201, comma 1 bis (lett. e); e ciò pur con l'obbligo  della specificazione a verbale delle ostative ragioni, che se riconducibili a  quelle tipizzate dall'art. 384 (lett. e) del regolamento divengono insindacabili".  Entrambi  i  motivi  sono  manifestamente   fondati, trovando applicazione il principio reiteratamente affermato da questa Corte,  secondo cui "il disposto del D.L. n. 121 del  2002,  art.  4, comma  1,  convertito, con modificazioni, nella L. n. 168
del  2002,  integrato  con la previsione del comma 2 dello stesso art.  4  -  che indica,  per le strade extraurbane secondarie e per le strade  urbane di   scorrimento,  i criteri di individuazione delle situazioni  nelle quali  il  fermo del veicolo, al fine della contestazione  immediata, può  costituire motivo d'intralcio per la circolazione o di pericolo per   le  persone,  situazioni ritenute sussistenti a  priori  per  le autostrade e per le strade extraurbane principali - evidenzia come il legislatore  abbia inteso regolare l'utilizzazione dei dispositivi  o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento  a distanza  delle violazioni delle norme di comportamento di  cui  agli artt. 142 e 148 C.d.S. (limiti di velocità e sorpasso), tra l'altro, anche  in  funzione del comma 4 del medesimo art. 4, con il quale  si esclude  tout  court  l'obbligo  della
contestazione  immediata.  Ne consegue  che la norma del predetto art. 4 non pone una generalizzata esclusione  delle apparecchiature elettroniche di rilevamento  al  di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore,  relativamente alle strade diverse da esse,  le  disposizioni che   consentono   tale   utilizzazione  ma   con   l'obbligo   della contestazione  immediata, salve le eccezioni  espressamente  previste dall'art. 201 C.d.S., comma 1 bis (Cass., n. 376 del 2008; Cass.,  n. 1889 del 2008).
La  Corte non rinviene nelle argomentazioni svolte in ricorso  motivi persuasivi per discostarsi da questo orientamento, riaffermato  anche da Cass. 12843/09.
Terzo e quarto motivo, relativi all'omologazione dell'apparecchiatura utilizzata,  denunciano rispettivamente: a) violazione dell'art.  142 C.d.S.  e  violazione e falsa applicazione dell'art. 345  reg.  esec. C.d.S.,  nonchè del D.M. Lavori Pubblici 27 novembre 1989, n.  2971;
b)   vizi  di  motivazione  in  ordine  alla  ritenuta  mancanza  del certificato  di  omologazione.  La  manifesta  fondatezza  del  terzo motivo,  che assorbe l'altra censura, risulta da un ormai consolidato orientamento  di  questa Corte. Il Comune chiede con  il  ricorso  di ribadire   che   ai  fini  della  sussistenza  del  requisito   della omologazione  dell'apparecchiatura  elettronica  utilizzata  per   la rilevazione della velocità e la contestazione dell'infrazione,  ciò che  rileva è che il modello di apparecchiatura sia omologato e  non anche la singola specifica apparecchiatura in concreto usata.
Premesso che dalla sentenza impugnata risulta che  nel caso di specie, lo  stesso  verbale  di accertamento dava atto dell'esistenza  di  un decreto  ministeriale  di  omologazione del tipo  di  apparecchiatura utilizzata,  la  Corte  di cassazione ha da  tempo  chiarito  che  la necessità   di  omologazione  dell'apparecchiatura  di   rilevazione automatica,  ai  fini della validità del relativo  accertamento,  va riferita  al  singolo  modello e non al singolo  esemplare,  come  si desume, sul piano logico e letterale, dal D.P.R. 16  dicembre 1992, n. 4  95,  art.  345,  comma  2,  così come modificato  dal  D.P.R.  16 settembre  1996, n. 610, art. 197,  secondo cui non ciascun  esemplare ma  le  singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei  lavori  pubblici (Cass., n. 29333 del 2008,  ed  ivi  precedenti richiamati); il termine di validità dell'omologazione da
 parte  dei competenti  organi  ministeriali attiene non  ad  un  arco  di  tempo durante il quale l'apparecchiatura può essere validamente utilizzata ed  oltre il quale tale utilizzazione non è più legittima - dacchè tale  operatività, una volta omologato il modello, dipende  soltanto dalla permanente funzionalità della singola apparecchiatura - ma  ad un  arco di tempo durante il quale le apparecchiature di quel modello possono continuare ad essere commercializzate dal costruttore (Cass., n.  29333  del  2008, cit., Cass., n. 9950 del 2007); -  in  tema  di rilevazione dell'inosservanza dei limiti di velocità dei  veicoli  a mezzo  di  apparecchiature elettroniche, nè il codice  della  strada (art. 142, comma 6) nè il relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 16  dicembre  1992,  n. 495, art. 345)  prevedono che  il  verbale  di accertamento  dell'infrazione debba contenere,
a  pena  di  nullità, l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso, giacchè, al contrario, l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perdura sino a quando  non  risultino accertati, nel caso concreto,  sulla  base  di circostanze allegate dall'opponente e  debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o  situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento,  senza che  possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di  tipo meramente  congetturale,  connesse  all'idoneità  della  mancanza  di revisione  o manutenzione periodica dell'attrezzatura a pregiudicarne l'efficacia  ex  art.  142 C.d.S. (Cass. n. 29333  del  2008,  cit.).
Corollario  di  questa  affermazione  è  l'insussistenza  di   alcun ulteriore  onere probatorio, a carico dell'Amministrazione,  relativo alla  perdurante funzionalità delle predette apparecchiature  (Cass. 17361/08).
La  relazione comunicata ex art. 380 bis c.p.c., soprariprodotta,  è condivisa dal Collegio.
Pertanto  il ricorso deve essere accolto, con conseguente  cassazione della   sentenza  impugnata;  non  risultando  da  essa   motivi   di opposizione  non  esaminati  e  non  apparendo  necessari   ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 cod. proc.  civ.,  può essere decisa nel merito, con il rigetto dell'opposizione originaria;
parte  opponente,  in applicazione del principio  della  soccombenza, deve  essere  condannata al pagamento, in favore  del  Comune,  delle spese  dell'intero giudizio, liquidate come da dispositivo quanto  ai tre gradi di giudizio.P.Q.M.
La   Corte  accoglie  il  ricorso,  cassa  la  sentenza  impugnata  e, decidendo  nel  merito,  rigetta l'originaria  opposizione.  Condanna l'opponente  al  pagamento  delle  spese  dell'intero  giudizio,  che liquida,  quanto al giudizio di primo grado, in Euro 450,00,  di  cui Euro  50,00  per spese, Euro 150,00 per diritti, ed Euro  250,00  per onorari;  per  il giudizio di appello, in Euro 550,00,  di  cui  Euro 50,00  per spese, Euro 100,00 per diritti ed Euro 400,00 per  onorari di   avvocato; per il giudizio di legittimità, in Euro 600,00, di cui Euro  400,00  per  onorari, 200 per esborsi, oltre spese  generali  e accessori di legge per tutti i gradi del giudizio.

Pediatri denunciano, l'Italia non é un paese per bimbi

SALUTE: PEDIATRI DENUNCIANO, L'ITALIA NON E' UN PAESE PER BIMBI =
POCHI SEGGIOLONI NEI RISTORANTI E ASILI NIDO, APPELLO A POLITICI
PER POLITICHE MIRATE

Milano, 8 giu. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - L'Italia? "Non e'
un Paese per piccoli". Parola di pediatri. I camici bianchi dei bimbi,
riuniti a Milano per il 67esimo Congresso della Societa' italiana di
pediatria (Sip), sono sul piede di guerra. Nel Belpaese il partito dei
'no-kids' avanza e la vita per le famiglie si fa sempre piu'
difficile.

"I seggioloni nei ristoranti sono ormai merce rara. Siamo il
Paese maglia nera su questo fronte. Per non parlare degli spazi
dedicati all'allattamento, anche questi insufficienti, soprattutto nei
centri commerciali", lamenta Marcello Giovannini, professore di
pediatria all'universita' Statale di Milano e presidente della
Societa' italiana di nutrizione pediatrica (Sinupe). "Abbiamo una
percentuale di posti negli asili nido che e' tra le piu' basse al
mondo - gli fa eco il presidente della Sip, Alberto Ugazio - Se a
livello europeo e' previsto che il 33% dei bimbi trovi posto nei nidi,
l'Italia si ferma poco sopra il 22%. Siamo indietro anche rispetto ai
Paesi vicini, come Francia e Germania. E ci distinguiamo in negativo
soprattutto per quanto riguarda i nidi aziendali, uno strumento che
cambierebbe radicalmente la vita delle mamme". E a spiccare come
'citta' ostili ai piu' piccoli' sono soprattutto le metropoli, "dove
e' sempre piu' difficile, e poco salutare, circolare a piedi o in
bicicletta", facendosi largo fra le auto con i loro gas di scarico,
sottolinea ancora Ugazio.

Cosi' la battaglia "per un'Italia piu' a misura di bambino"
diventa "l'obiettivo piu' importante e strategico per la pediatria
italiana". I camici bianchi dei piccoli lanciano un appello ai
politici nazionali e locali: "Bisogna riportare il bambino al centro
delle scelte sociali e politiche del Paese, perche' oggi il quadro e'
davvero sconfortante", avverte Ugazio. (segue)

(Lus/Ct/Adnkronos)
08-GIU-11 20:11

NNNNSALUTE: PEDIATRI DENUNCIANO, L'ITALIA NON E' UN PAESE PER BIMBI (2) =
MONITO ANCHE SU SPOT TV, TROPPI DOLCI E CARBOIDRATI E POCHE
VERDURE

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - "Siamo il Paese che nel 2010 ha
fatto meno bambini (e' nostro il tasso piu' basso di natalita' al
mondo: 1,2 nati per donna fertile) e gia' questo dimostra lo scarso
interesse per i bambini. Il nostro appello ai politici riguarda anche
la spesa per la famiglia, oggi ferma all'incirca all'1,2% del Pil,
contro una media europea del 2,2% e percentuali che in Germania e
Regno Unito arrivano anche al 3,5%".

Purtroppo, continua, "oggi si registra lo scarso interesse della
politica in generale e delle amministrazioni locali per la mamma, il
bimbo e la famiglia. Forse perche' i bebe' non votano, i loro diritti
passano in secondo piano". Poca l'attenzione anche alla qualita'
dell'aria e alla sicurezza alimentare: "Oggi i nemici del sistema
immunitario - sottolinea Alessio Fasano dell'universita' di Baltimora
- si sono moltiplicati rispetto al passato. Dobbiamo difenderci da
sostanze chimiche e cancerogene, e da alimenti mai visti prima. E non
a caso ci troviamo davanti a epidemie di asma, ad allergie alimentari
sempre nuove. Dobbiamo renderci conto che e' proprio in eta'
pediatrica che si gioca il futuro degli adulti di domani. Spero che la
classe politica ascolti per una volta la classe medica e collabori per
migliorare la qualita' della vita dei piu' piccoli".

La rivoluzione per un'Italia 'baby-friendly', secondo i
pediatri, dovrebbe passare anche dagli spot tv. "Oggi il bambino,
soprattutto per il marketing, e' un oggetto piu' che un soggetto",
osserva Giovannini. Da un monitoraggio sulle pubblicita' televisive
dei due canali italiani piu' seguiti dagli adolescenti (Italia 1 e
Canale 5) emerge uno squilibrio per carboidrati e dolci che insieme
sono protagonisti del 55% degli spot, contro lo 0,6% delle verdure.
Tutti questi problemi, conclude Ugazio, "vanno affrontati al piu'
presto, se non vogliamo che il nostro diventi un Paese di vecchi".

(Lus/Ct/Adnkronos)
08-GIU-11 20:22

NNNN

Bimbi XL, da pediatri no a parmigiano in pappe e latte iperproteico

SALUTE: BIMBI XL, DA PEDIATRI NO A PARMIGIANO IN PAPPE E LATTE IPERPROTEICO =
MA CIRCA 80% PICCOLI ITALIANI CONSUMA QUELLO VACCINO GIA' A 6
MESI

Milano, 8 giu. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Italia ai primi
posti per prevalenza di baby oversize: si stima che i piccoli in
sovrappeso o obesi tra i 5 e i 17 anni siano 1,2 milioni. E se si
focalizza l'attenzione sulla fascia 6-9 anni si parla di piu' di uno
su tre (il 34,1%). Ora i pediatri puntano il dito contro l'eccesso di
proteine animali, in particolare quelle del latte, e con l'abitudine
definita "cattiva" di introdurre troppo precocemente il latte vaccino
nella dieta dei bebe'.

La tesi, confermata dallo studio europeo Chop (Childhood obesity
project), condotto in 5 Paesi europei fra cui l'Italia, e' che cosi'
aumenti il rischio di obesita'. E i medici dei piccoli arrivano a
dettare un contrordine alle mamme: niente parmigiano nelle pappe dei
piccoli fino a un anno di eta'. Nei primi due anni di vita la regola
e': introito di proteine controllato. Non superare neanche i 20 grammi
di carne o formaggio e i 30 grammi di prosciutto. (segue)

(Lus/Ct/Adnkronos)
08-GIU-11 18:03

NNNNSALUTE: BIMBI XL, DA PEDIATRI NO A PARMIGIANO IN PAPPE E LATTE IPERPROTEICO (2) =

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - I pediatri - riuniti in questi
giorni a Milano per il 67esimo Congresso nazionale della Sip (Societa'
italiana di pediatria) - mettono al bando il latte vaccino che non
dovrebbe essere consumato almeno fino a 12-24 mesi d'eta', preferendo
latti ipoproteici nella fase successiva all'allattamento al seno.
Peccato che lo studio Chop sveli un primato negativo dei
baby-italiani: circa l'80% consuma latte vaccino gia' a 6 mesi (77%
dei piccoli allattati al seno e 87% degli allattati con formula).

Al bando anche i latti artificiali a maggior contenuto proteico,
perche' secondo lo studio Chop i bimbi allattati con queste formule
(1,9 g/dl) mostrano nei primi due anni di vita un peso e un indice di
massa corporea (Bmi) maggiori rispetto a quelli allattati al seno o
nutriti con formule a piu' basso contenuto proteico (1,2 g/dl). Tanto
che i pediatri italiani chiedono la "revisione delle raccomandazioni
Ue sulla composizione delle formule, nel senso che venga abbassato il
limite massimo di composizione proteica. E alle industrie produttrici
e' rivolto l'invito ad adeguarsi". (segue)

(Lus/Ct/Adnkronos)
08-GIU-11 18:09

NNNNSALUTE: BIMBI XL, DA PEDIATRI NO A PARMIGIANO IN PAPPE E LATTE IPERPROTEICO (3) =
IL DECALOGO CONTRO PESO IN ECCESSO, ADDIO A BIBERON ENTRO I 2
ANNI

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - I risultati preliminari della
seconda fase dello studio Chop, ancora in corso e di prossima
pubblicazione, confermano il trend anche a 6 anni: i piccoli che nel
primo anno di vita hanno assunto formule con maggior concentrazione di
proteine risultano piu' 'in carne' rispetto ai coetanei alimentati con
latti a minor apporto di proteine.

Da qui la prima delle 10 regole stilate dai pediatri per
contrastare il peso in eccesso, nell'ambito del progetto
'Mivogliobene' realizzato con il ministero della Salute. Latte materno
almeno per 6 mesi, se possibile fino a 12, perche', sottolinea
Marcello Giovannini, presidente della Societa' italiana di nutrizione
pediatrica (Sinupe) e coordinatore per l'Italia dello studio Chop,
"riduce il rischio di obesita' in eta' scolare del 16-28% rispetto
all'alimentazione con latti formulati. L'effetto protettivo del latte
materno puo' essere spiegato almeno in parte dal minor contenuto
proteico. I primi dati dello studio europeo sembrano confermare
l'ipotesi delle proteine secondo cui l'elevato contenuto proteico
delle formule e del latte vaccino stimola la secrezione insulinica e
attiva la tasfromazione delle cellule preadipocitarie in adipociti
innescando cosi' il pericoloso processo di accumulo del grasso".
(segue)

(Lus/Pn/Adnkronos)
08-GIU-11 18:11

NNNNSALUTE: BIMBI XL, DA PEDIATRI NO A PARMIGIANO IN PAPPE E LATTE IPERPROTEICO (4) =

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - Il secondo punto del decalogo
suggerisce di introdurre alimenti e bevande complementari al latte
materno (eccetto l'acqua) dopo i 6 mesi compiuti. Segue il consiglio
per un apporto proteico limitato e per un 'regime duro' in materia di
bevande caloriche: fino a 6 anni niente te' istantaneo o deteinato,
tisane, succhi di frutta, soft drink, acqua zuccherata.

E se a 9 mesi gia' il 97% dei baby italiani consuma latte
vaccino, sul fronte delle bevande caloriche i piccoli del Belpaese
sono i piu' moderati, mentre il primato negativo, fra i 5 Paesi
osservati (Italia, Belgio, Germania, Polonia e Spagna), va ai bimbi
polacchi. L'addio al biberon, continuano i pediatri, deve avvenire al
massimo entro i 2 anni, se non prima. Perche' dopo i 12 mesi il
rischio di sovrappeso aumenta del 3% per ogni mese di uso. (segue)

(Lus/Pn/Adnkronos)
08-GIU-11 18:16

NNNNSALUTE: BIMBI XL, DA PEDIATRI NO A PARMIGIANO IN PAPPE E LATTE IPERPROTEICO (5) =
A 3 ANNI STOP A PASSEGGINO E ANDARE A PIEDI, MA OLTRE 70%
PICCOLI VA A SCUOLA IN AUTO

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - Un altro traguardo strategico e'
a 3 anni: stop al passeggino e ai tour in supermercato a bordo del
carrello per la spesa. "E' importante che i bimbi vadano a scuola a
piedi - sottolinea il presidente della Sip Alberto Ugazio - ma
purtroppo oltre il 70% ci va in auto". I genitori, continuano i
pediatri, devono stare attenti al Bmi dei figli e favorire il
movimento fin dai primi mesi di vita.

Mai mettere i bebe' davanti alla tv prima dei 2 anni, e dopo non
superare le 8 ore a settimana (per tv e videogiochi insieme), mentre
vanno incentivati i giochi di movimento. Anche in questo caso i dati
Istat dipingono tutta un'altra realta': le mura domestiche sono il
luogo di gioco privilegiato dal 97,1% dei bambini da 3 a 10 anni.
(segue)

(Lus/Ct/Adnkronos)
08-GIU-11 18:35

NNNNSALUTE: BIMBI XL, DA PEDIATRI NO A PARMIGIANO IN PAPPE E LATTE IPERPROTEICO (6) =

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - I baby italiani sono 'tecnivori':
hanno un cellulare gia' sotto i 13 anni (87%), e usano il Pc,
connettendosi tranquillamente a Internet. E se tra i 6 e i 14 anni
c'e' il picco dell'attivita' fisica, dopo i 15 anni comincia la curva
discendente. "Abbiamo davanti due grandi sfide - avverte Ugazio - La
prima e' quella delle malattie croniche: oggi abbiamo 3 milioni di
bambini e adolescenti che convivono con patologie come cardiopatie
congenite, malattie metaboliche, deficit congeniti dell'immunita',
fibrosi cistica. Bimbi che possono diventare adulti anche se la
medicina contemporanea non e' stata in grado di guarirli. La seconda
sfida e' quella della prevenzione attraverso stili di vita salutari".

Buone abitudini a cominciare dalla tavola ("si dovrebbe mangiare
seduti in compagnia di tutta la famiglia almeno a colazione"), fino
dall'attivita' fisica. "E' l'unica via per arginare l'obesita' che
avanza fra i nostri bambini, e le malattie che svilupperanno in futuro
da grandi", conclude Ugazio. Ancora oggi invece il 22,9% dei bimbi di
terza elementare e' sovrappeso, l'11,1% e' obeso. Con uno squilibrio
verso il Sud (si va dal 48% di bimbi oversize in Campania al 15% di
Bolzano) e le bimbe (sono il 51,6% dei baby-XL).

(Lus/Ct/Adnkronos)
08-GIU-11 18:40

NNNN

mercoledì 8 giugno 2011

ANCHE LA SVIZZERA CHIUDERA' LE CENTRALI ENTRO IL 2034

NUCLEARE: SVIZZERA; CENTRALI CHIUSE ENTRO 2034, SI' DEPUTATI

(ANSA-AFP) - ZURIGO (SVIZZERA), 8 GIU - I deputati svizzeri
del Consiglio nazionale (Camera bassa del Parlamento) hanno
approvato oggi i piani presentati dal governo elvetico per il
progressivo abbandono del nucleare entro il 2034. Si apre cosi'
la via a un lungo processo politico che dovrebbe concludersi tra
diversi mesi. Il prossimo passaggio sara' il 16 giugno al
Consiglio di Stato (Camera alta).
Oggi i deputati hanno esaminato un centinaio di mozioni
depositate dai diversi partiti politici sul futuro del nucleare,
sullo sviluppo delle energie rinnovabili e sul risparmio
energetico. Tra quelle approvate, la piu' importante riguarda il
no alla costruzione di nuove centrali atomiche.
La Svizzera ha cinque reattori nucleari, tutti situati
nell'est del Paese. Secondo il piano governativo, il reattore di
Beznau I dovra' essere spento nel 2019, quelli di Beznau II e
Muehleberg nel 2022, quello di Goesgen nel 2029 e quello di
Leibstadt nel 2034. (ANSA-AFP).

BA
08-GIU-11 19:50 NNNN

NUCLEARE: SARDEGNA, 3 MILA ROSE ROSSE E BIANCHE PER DIRE 'NO AD ATOMO'

NUCLEARE: SARDEGNA, 3 MILA ROSE ROSSE E BIANCHE PER DIRE 'NO AD ATOMO' =
E SI' ALLE RINNOVABILI, I FIORI SARANNO DISTRIBUITI VENERDI' 10
GIUGNO

Cagliari, 8 giu. - (Adnkronos) - La Sardegna lo dice coi fiori:
''No al Nucleare, Si' alle rinnovabili'', con 3 mila rose bianche e
rosse, come i colori della bandiera sarda, che verranno distribuite
venerdi' 10 giugno in tre tappe: a Sassari e Alghero da Max Giusti e
all'Istituto tecnico di Agraria di Elmas, da Tessa Gelisio e Monica
Marangoni per illustrare agli studenti cagliaritani i contenuti del
progetto 'Sardegna Co2.zero'. Un piano regionale che se da una parte
si propone di abbattere entro il 2020 le emissioni di anidride
carbonica, in sintonia con gli obiettivi europei relativi al
Protocollo di Kyoto, dall'altra segna l'inizio della ''rivoluzione
verde'' alla quale si appresta l'amministrazione regionale.

''Si tratta di rose 'ad emissione zero' provenienti da serre
fotovoltaiche della Sardegna - spiega il presidente della Regione
Sardegna Ugo Cappellacci - le uniche davvero sostenibili, perche'
prodotte senza emissione di gas nell'atmosfera, come avviene nelle
serre a gasolio. E' il simbolo di un progetto piu' ampio e ambizioso,
che fara' della Sardegna una regione leader in Europa nella
cogenerazione energetica e sul quale puntiamo per il rilancio socio
economico del territorio''. (segue)

(Coe/Pn/Adnkronos)
08-GIU-11 20:07

NNNN
NUCLEARE: SARDEGNA, 3 MILA ROSE ROSSE E BIANCHE PER DIRE 'NO AD ATOMO' (2) =

(Adnkronos) - Una svolta verde possibile attraverso
l'ammodernamento degli impianti industriali e la creazione del piu'
grande polo di chimica verde d'Europa, ma anche attraverso
investimenti nella formazione dei giovani per creare nuovi posti di
lavoro nella green economy e per contribuire a una piu' diffusa
cultura ecologica ed ecosostenibile in grado di ridurre i consumi. Non
a caso il messaggio partira' dall'Istituto tecnico di Agraria 'Duca
degli Abruzzi' (Strada St. 130, KM. 4.300 Cagliari - Elmas) per
coinvolgere gli studenti delle scuole superiori, i veri artefici del
futuro della Sardegna.

A presentare il programma Sardegna Co2.zero agli studenti sara'
il Governatore della Sardegna, Ugo Cappellacci assieme a Max Giusti,
in collegamento telefonico in diretta con gli studenti dalla
trasmissione SuperMax di Radio 2 Rai. All'evento di presentazione
saranno presenti anche Tessa Gelisio, volto di Mediaset e la
conduttrice di RaiUno, Monica Marangoni.

Lo show del popolare comico e attore di origine sarda (per parte
di madre), proseguira' presso l'aeroporto di Alghero nel pomeriggio e
a Sassari nelle vie del centro storico e presso il teatro civico alle
19,30 dove Giusti donera' le rose a zero emissioni e raccontera' vizi
e virtu' degli italiani in campo di rinnovabili e risparmio
energetico.

(Coe/Pn/Adnkronos)
08-GIU-11 20:11

NNNN

Forze di polizia in Italia. Unificazione SI o unificazione NO?

Ricevo e pubblico


"""
In attesa che le parole si trasformino in fatti  il Ministro dell’Interno va avanti con la sua “politica sulla sicurezza” .

Il CoBaR Marche riassume bene la “chiara politica del Ministro Maroni”.

Il CoCeR Carabinieri ????
E’ stato coinvolto ???
A dire il vero il Ministro Maroni aspetta idee dalle rappresentanze sindacali, ma penso che si rivolgesse anche alla Rappresentanza Militare.""""






IL GIAPPONE BLOCCHERA' LE PROPRIE CENTRALI NUCLEARI ENTRO APRILE 2012

GIAPPONE: STOP POTENZIALE DI TUTTI I REATTORI AD APRILE 2012
MIN.INDUSTRIA, SCENARIO COLLEGATO AI TIMORI COMUNITA' LOCALI
(ANSA) - TOKYO, 8 GIU - I 54 reattori nucleari del Giappone
potrebbero fermarsi entro aprile 2012 provocando un'impennata di
21 miliardi di euro annui della bolletta energetica nazionale,
con l'impennata delle resistenze da parte delle comunita' locali
al funzionamento degli impianti.
Il singolare scenario emerge da una simulazione del ministero
dell'Industria che menziona gia' 4 casi di strutture fermate per
ordinaria manutenzione e non piu' fatte ripartire sui timori
legati a doppio filo alla crisi ancora irrisolta di Fukushima.
Allo stato, la capacita' di generazione del nucleare e' di
7.580 megawatt, il 36% del potenziale registrato, mentre sono
attivi solo 19 impianti. A maggio, il tasso medio di produzione
e' sceso al 40,9%, ai livelli piu' bassi da almeno un decennio e
ben al di sotto del 62,1% dello stesso mese del 2010.
In Giappone, le centrali nucleari sono bloccate almeno una
volta ogni 13 mesi per un periodo di manutenzione ordinario che
puo' variare da pochi mesi a oltre un anno: il riavvio e' pero'
pianificato con un test di sicurezza di 2 mesi, ma il passaggio
al funzionamento richiede l'ok dell'Authority, la Nisa. Anche se
un reattore e' autorizzato a ripartire, gli operatori devono
confermare il via libera delle autorita' locali e il proprio
sostegno alle comunita' con finanziamenti ad attivita' varie.
Ebbene, se nessun reattore chiuso per manutenzione dopo il
sisma/tsunami dovesse ripartire, gli oneri aggiuntivi - secondo
il ministero dell'Industria - salirebbero a 2.400 miliardi di
yen (21 miliardi di euro) per compensare la produzione di
energia persa durante l'esercizio al 31 marzo 2012.
Se tutti i reattori del Giappone andassero fuori servizio, i
costi schizzerebbero a 3.000 miliardi di yen (26 miliardi di
euro), per l'aumento degli acquisti di combustibile fossile.
Tra i 19 reattori attivi, l'ultimo sara' fermato per
ispezioni di rito il 9 aprile 2012: e' il n.6 da 1.356 megawatt
della centrale di Kashiwazaki-Kariwa, prefettura di Niigata,
gestito dall'ormai famosa Tepco. (ANSA).

FT
08-GIU-11 19:18 NNNN

Consiglio di Stato "...Dipendenti pubblici...Il diritto al trattamento economico relativo alla qualifica superiore, nel caso in cui il dipendente pubblico svolga mansioni superiorii, va riconosciuto con carattere di generalità solo a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 29 ottobre 1998 n. 387..."



N. 03337/2011REG.PROV.COLL.
N. 03331/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3331 del 2006, proposto da:
A.C.I.-Automobile Club d’Italia, rappresentato e difeso dall’avv. Luciano Di Pasquale, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via Adige n. 43;
 
contro
#################### ####################, non costituito nel presente grado;
 
per la riforma
della sentenza del T.A.R. VENETO, SEZIONE III, n. 04179/2005, resa tra le parti, concernente ACCERTAMENTO CORRESPONSIONE TRATTAMENTO ECONOMICO PER MANSIONI SUPERIORI


 
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 marzo 2011 il Cons. Bernhard Lageder e udito per le parti l’avvocato Di Pasquale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe, il T.A.R. per il Veneto accoglieva (a spese compensate) il ricorso n. 240 del 2000 proposto da #################### #################### nei confronti dell’A.C.I.-Automobile Club d’Italia, teso all’accertamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico per le mansioni superiori esercitate in via continuativa dal 9 gennaio 1992 al 24 maggio 1998 alle dipendenze dell’A.C.I. quale responsabile dell’Ufficio provinciale esattore di Verona (mansioni, corrispondenti al VII livello d’inquadramento, a fronte della qualifica di assistente di amministrazione di VI livello formalmente rivestita dall’istante), e alla condanna dell’ente datoriale alla corresponsione delle relative differenze retributive, oltre agli accessori di legge. La pronuncia di accoglimento si basava sul rilievo che risultavano “dimostrate sia l’attribuzione formale delle mansioni superiori dal 8 gennaio 1992 tramite formale lettera d’incarico, sia la vacanza del relativo posto in organico” (v. così, testualmente, il passaggio centrale della gravata sentenza, enunciativo della ratio decidendi).
2. Avverso tale sentenza interponeva appello l’ente soccombente, censurando la contraddittorietà di motivazione, l’erronea applicazione dei principi di diritto informatori della materia (in ispecie, l’erronea omessa valorizzazione dell’assenza di una norma legislativa espressa nel settore impiegatizio in esame, che prevedesse la possibilità dell’assegnazione dei dipendenti A.C.I. a mansioni superiori con riconoscimento del trattamento economico correlato alle nuove mansioni), nonché l’erronea valutazione dei presupposti di fatto, carenti di prova, posti a base della statuizione di accoglimento. Eccepiva, ad ogni modo, la prescrizione del credito retributivo ex adverso azionato per il periodo anteriore al quinquennio calcolato a ritroso dalla data di notifica del ricorso introduttivo. Chiedeva dunque, previa sospensione della provvisoria esecutorietà della gravata sentenza e in riforma della stessa, il rigetto del ricorso in primo grado.
3. Sebbene ritualmente evocato in giudizio, l’appellato ometteva di costituirsi nel presente grado.
4. Accolta con ordinanza n. 3498/2006 del 14 luglio 2006 l’istanza di sospensiva, la causa all’udienza pubblica del 15 marzo 2011 veniva trattenuta in decisione.
5. L’appello è fondato e merita accoglimento.
5.1. In linea di diritto osserva il Collegio, in adesione a consolidato orientamento di questo Consiglio da cui non v’è motivo di discostarsi, che il diritto al trattamento economico relativo alla qualifica superiore, nel caso di svolgimento di mansioni superiori da parte dei pubblici dipendenti, va riconosciuto con carattere di generalità solo a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 29 ottobre 1998 n. 387 (22 novembre 1998), per effetto della modifica apportata agli artt. 56 e 57 del d.lgs. n. 29/1993 dall’art. 15 d.lgs. n. 387/1998, mentre prima dell’entrata in vigore del citato d.lgs. n. 387/1998, nel settore del pubblico impiego, lo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle proprie della qualifica di inquadramento, pur se protratte nel tempo e assegnate con atto formale, era del tutto irrilevante agli effetti del trattamento economico, salvo che tali effetti derivassero da un’espressa previsione normativa, e salvo il diritto alle differenze retributive per il periodo successivo all’entrata in vigore della richiamata disposizione modificativa dell’art. 56 d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (v. C.d.S., Ad. Plen. 23 marzo 2006, n. 3; C.d.S., Sez. VI, 20 ottobre 2010, n. 7584; C.d.S., Sez. VI, 24 gennaio 2011, n. 468). Ciò, in quanto il citato art. 15 del d.lgs. n. 387/1998 – che ha riconosciuto per la prima volta con carattere di generalità il diritto dei pubblici dipendenti di ottenere le differenze retributive nel caso di svolgimento di mansioni superiori a seguito di formale incarico –, non avendo carattere interpretativo, non può che disporre per il futuro. Il carattere di norma d’interpretazione autentica va, infatti, riconosciuto soltanto alle disposizioni a sostanziale valenza ermeneutica, dirette a chiarire il significato di quelle preesistenti, ovvero a escludere o a enucleare uno dei significati tra quelli ragionevolmente ascrivibili alle fonti interpretate; mentre, nel caso della disposizione di cui trattasi, la scelta assunta dalla disposizione in questione non rientra in nessuna delle varianti semantiche compatibili con il tenore letterale del combinato disposto dei pregressi artt. 56 e 57 del d.lgs. n. 29/1993. In particolare, un’eventuale deroga al principio di corrispondenza fra qualifica rivestita e retribuibilità delle mansioni in concreto svolte può essere ravvisata solo a fronte di espresse disposizioni di carattere primario, e non anche come conseguenza indiretta di eventuali disposizioni organizzative poste da norme a carattere sub-primario, espressive della capacità di autoorganizzazione, quand’anche speciale, di enti pubblici autonomi, poiché la materia, attinendo a principi fondamentali del lavoro con pubbliche amministrazioni, è da considerare di competenza della sola fonte primaria in virtù della riserva di legge stabilita dall’art. 97, comma 1, Cost., secondo cui i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, alle quali è rimessa la disciplina normativa di competenze, attribuzioni e responsabilità dei funzionari (v. sul punto, in modo specifico, C.d.S., Sez. VI, 24 gennaio 2011, n. 468). La soluzione qui propugnata s’impone, non da ultimo, per esigenze primarie di controllo e contenimento della spesa pubblica e di prevenzione di eventuali abusi e disparità di trattamento conseguenti a provvedimenti di assegnazione a mansioni superiori accompagnati da aumenti retributivi non sorretti da una specifica previsione normativa.
5.2. Applicando tali principi al caso di specie, ne discende che il diritto alle differenze retributive vantato dall’originario ricorrente e odierno appellato non può essere riconosciuto, versandosi per un verso in fattispecie interamente ricadente sotto la disciplina anteriore all’entrata in vigore dell’art. 15 del d.lgs. n. 387/1998 (22 novembre 1998), e difettando per altro verso per il settore impiegatizio in cui rientra il rapporto dedotto in giudizio una normativa specifica che riconoscesse il diritto alle differenze retributive in conseguenza dello svolgimento di mansioni superiori.
5.3. Esclusa pertanto la sussistenza di uno dei presupposti indefettibili per il riconoscimento del trattamento economico correlato allo svolgimento di mansioni superiori, in accoglimento dell’appello il ricorso in primo grado deve essere disatteso, con assorbimento di ogni altra questione, irrilevante ai fini decisori.
6. Si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del doppio grado interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello (Ricorso n. 3331 del 2001), come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, respinge il ricorso in primo grado (Ricorso n. 240 del 2000 T.A.R.-Veneto); dichiara le spese del doppio grado interamente compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:


Giancarlo Coraggio, Presidente
Roberto Garofoli, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore




     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/06/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


 

Roberto Vecchioni. 2 Sì per l'Acqua Bene Comune. [ Vota Sì il 12 e 13 Giugno ]

richiesta congiunta di incontro urgente con il ministro Maroni su: ambiti e limiti applicativi delle norme dei recenti provvedimenti normativi riguardanti il Comparto Sicurezza e Difesa e riordino delle Carriere.

Scarica il documento delle OO.SS. di polizia

Salute: Ministero lancia infermieri su web, portale per cittadini

SALUTE: MINISTERO LANCIA INFERMIERI SU WEB, PORTALE PER CITTADINI =
(AGI) - Roma, 8 giu. - Un nuovo portale che metta a
disposizione di tutti i bagaglio di esperienza e competenza
degli oltre 390 mila infermieri italiani (www.ipasvi.it). E '
il frutto della collaborazione tra la federazione degli
infermieri italiani (Ipavsi) ed il ministero della Salute,
pensato per quel 34 per cento della popolazione, numero
destinato a crescere, che usa genericamente internet in
relazione alla propria salute. Se il web, ormai, e' un
indiscutibile strumento di informazione e aggiornamento anche
nel panorama dell'informazione sanitaria (15 milioni di
italiani cercando in rete informazioni mediche e per il 12,6
per cento, internet e' il primo strumento a cui ricorrere,
CENSIS 2010), allora il ministero della Salute si allinea alla
richiesta, per garantire affidabilita' e sicurezza delle
informazioni.
D'altronde, "l'invecchiamento della popolazione, l'aumento
delle malattie croniche, la contrazione dei tempi di degenza
ospedaliera, impongono di agire sempre piu' 'in rete' - ha
detto il ministro della Salute, Ferruccio Fazio presentando
questa mattina il portale nel corso di una conferenza stampa al
ministero - e gli infermieri possono svolgere un ruolo
fondamentale. Sono contento della collaborazione con
l'associazione, che davvero lavora per i malati, mi auguro sia
la prima di numerose iniziative", ha concluso Fazio.
Il nuovo portale, insieme agli strumenti rivolti alla
professione, offre ai cittadini un canale informativo diretto,
con percorsi guidati sui temi dell'assistenza infermieristica e
i corretti stili di vita. Inoltre, ospitera' il formato on line
della rivista 'L'infermiere', pubblicazione storica del
settore. "Il ministero riconosce e sfrutta le potenzialita' di
internet anche nei processi di ricerca dell'informazione
sanitaria - ha affermato Daniela Rodorigo, Direttore Generale
della Comunicazione e Relazioni Istituzionali del ministero -
risorsa che contribuisce al processo di empowerment del
cittadino piu' volte richiamato dall'Oms". Nella sezione Click
salute, gli utenti scopriranno dossier pensati in forma di
quesiti, chiari e concisi, sui temi piu' comuni sui quali si
cercano sempre risposte: dall'allattamento alla febbre del
bimbo, dall'idratazione dell'anziano al dolore oncologico.(AGI)
rmc
081347 GIU 11

NNNN
SALUTE: CHAT E DOSSIER INFORMATIVI,VIA NUOVO SITO INFERMIERI
PER ADDETTI A LAVORI E CITTADINI; 15MLN CERCANO NOTIZIE SU WEB
(ANSA) - ROMA, 8 GIU - Un canale di comunicazione diretto,
con percorsi guidati sui temi dell'assistenza infermieristica,
ma anche sui corretti stili di vita, con dossier su temi
specifici, come allattamento, dolore oncologico, febbre del
bambino, idratazione dell'anziano e cosi' via. Rivolto a quei 15
milioni di cittadini che almeno una volta alla settimana,
secondo una ricerca dell'Universita' La Sapienza di Roma,
cercano sul web informazioni sulla salute. E' il nuovo portale
dei collegi infermieri Ipasvi, presentato questa mattina a Roma
insieme al ministro della Salute, Ferruccio Fazio.
Il portale, come ha spiegato Annalisa Silvestro, presidente
della federazione nazionale dei collegi Ipasvi, sara' rivolto
anche agli addetti ai lavori, per l'approfondimento
professionale che passera' anche per una video-chat settimanale,
proprio con la presidente.
Il portale degli infermieri diventa cosi' ''un canale
ufficiale per la divulgazione ai cittadini dell'informazione
sanitaria'', rispondendo, come ha sottolineato Daniela Rodorigo,
direttore generale della comunicazione del ministero, ''alle
linee guida messe a punto dal ministero sulla comunicazione
sanitaria''.
''Gli infermieri sono i primi ad aver risposto - ha detto il
ministro della Salute - e speriamo sia l'inizio di una lunga
serie''. Il loro ruolo, ha sottolineato, ''e' fondamentale'' per
rispondere alle nuove esigenze di salute che emergono ''per
l'invecchiamento della popolazione, l'aumento delle malattie
croniche, la contrazione dei tempi di degenza in ospedale''. E
proprio nell'ottica della ''continuita' dell'assistenza
ospedale-territorio'' l'iniziativa degli infermieri permettera'
di andare sempre di piu' verso ''l'agire 'in rete' per poter
contare su operatori sanitari preparati e cittadini in grado di
essere coinvolti attivamente nella propria salute''. (ANSA).

Y87-NAN
08-GIU-11 14:04 NNNN

SALUTE: 15 MLN ITALIANI LA CERCANO SUL WEB, ARRIVA NUOVO PORTALE INFERMIERI =
PER UNA COMUNICAZIONE 'CERTIFICATA' IN COLLABORAZIONE CON
MINISTERO

Roma, 8 giu. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Oltre 15 milioni di
italiani 'a caccia' di salute sul web. E se un terzo consulta siti e
portali almeno una volta alla settimana, il 18% lo fa anche piu'
spesso.

Lo rivela una ricerca realizzata da Sapienza-Universita' di Roma
per il ministero della Salute, che testimonia la crescente domanda
d'informazione su temi cosi' delicati e pone all'ordine del giorno il
tema dell'affidabilita' e della sicurezza delle informazioni.

Proprio per assicurare un'informazione qualificata e validata i
cittadini da oggi possono contare sul nuovo portale degli infermieri,
che mettono a disposizione il bagaglio di esperienza e competenza
degli oltre 390.000 operatori italiani. (segue)

(Mal/Col/Adnkronos)
08-GIU-11 14:10

NNNN
SALUTE: 15 MLN ITALIANI LA CERCANO SUL WEB, ARRIVA NUOVO PORTALE INFERMIERI (2) =

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - L'iniziativa e' stata presentata
oggi al ministero della Salute. In questo modo parte una
collaborazione tra la Federazione degli infermieri italiani e il
dicastero di Lungotevere Ripa, in base alla quale il nuovo portale,
arricchito da sezioni e servizi ad hoc specificamente dedicati sia
agli utenti, sia agli infermieri stessi, diventa un canale ufficiale
per la divulgazione ai cittadini dell'informazione sanitaria.

"L'invecchiamento della popolazione, l'aumento delle malattie
croniche, la contrazione dei tempi di degenza in ospedale impongono di
pensare e agire sempre piu' 'in rete' - ha detto il ministro Ferruccio
Fazio - e di poter contare su operatori sanitari preparati e cittadini
in grado di essere coinvolti attivamente nella propria salute".

"Gli infermieri possono svolgere un ruolo fondamentale in questa
prospettiva, garantendo assistenza e professionalita' e il
potenziamento nel portale della comunicazione con gli utenti va
proprio in questa direzione". Il nuovo portale, infatti, insieme agli
strumenti rivolti alla professione, offre ai cittadini un canale
diretto d'informazione, con percorsi guidati sui temi dell'assistenza
infermieristica e i corretti stili di vita. (segue)

(Mal/Col/Adnkronos)
08-GIU-11 14:14

NNNN
SALUTE: CHAT E DOSSIER INFORMATIVI,VIA NUOVO SITO INFERMIERI
PER ADDETTI A LAVORI E CITTADINI; 15MLN CERCANO NOTIZIE SU WEB
(ANSA) - ROMA, 8 GIU - Un canale di comunicazione diretto,
con percorsi guidati sui temi dell'assistenza infermieristica,
ma anche sui corretti stili di vita, con dossier su temi
specifici, come allattamento, dolore oncologico, febbre del
bambino, idratazione dell'anziano e cosi' via. Rivolto a quei 15
milioni di cittadini che almeno una volta alla settimana,
secondo una ricerca dell'Universita' La Sapienza di Roma,
cercano sul web informazioni sulla salute. E' il nuovo portale
dei collegi infermieri Ipasvi, presentato questa mattina a Roma
insieme al ministro della Salute, Ferruccio Fazio.
Il portale, come ha spiegato Annalisa Silvestro, presidente
della federazione nazionale dei collegi Ipasvi, sara' rivolto
anche agli addetti ai lavori, per l'approfondimento
professionale che passera' anche per una video-chat settimanale,
proprio con la presidente.
Il portale degli infermieri diventa cosi' ''un canale
ufficiale per la divulgazione ai cittadini dell'informazione
sanitaria'', rispondendo, come ha sottolineato Daniela Rodorigo,
direttore generale della comunicazione del ministero, ''alle
linee guida messe a punto dal ministero sulla comunicazione
sanitaria''.
''Gli infermieri sono i primi ad aver risposto - ha detto il
ministro della Salute - e speriamo sia l'inizio di una lunga
serie''. Il loro ruolo, ha sottolineato, ''e' fondamentale'' per
rispondere alle nuove esigenze di salute che emergono ''per
l'invecchiamento della popolazione, l'aumento delle malattie
croniche, la contrazione dei tempi di degenza in ospedale''. E
proprio nell'ottica della ''continuita' dell'assistenza
ospedale-territorio'' l'iniziativa degli infermieri permettera'
di andare sempre di piu' verso ''l'agire 'in rete' per poter
contare su operatori sanitari preparati e cittadini in grado di
essere coinvolti attivamente nella propria salute''. (ANSA).

Y87-NAN/NAN
08-GIU-11 14:29 NNNN
SALUTE: 15 MLN ITALIANI LA CERCANO SUL WEB, ARRIVA NUOVO PORTALE INFERMIERI (3) =

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - Del resto, dichiara Daniela
Rodorigo, direttore generale della Comunicazione e relazioni
istituzionali del ministero della Salute, "le potenzialita' offerte da
internet nei processi di ricerca dell'informazione sanitaria sono una
risorsa in grado di supportare gli utenti nell'assunzione di decisioni
attive e informate nei confronti delle proprie condizioni di salute e
contribuisce al processo di empowerment del cittadino piu' volte
richiamato dall'Oms. Proprio per questo - sottolinea - serve sempre
piu' un'informazione che provenga da fonti qualificate".

Nella sezione Click salute gli utenti potranno trovare piccoli
dossier, costruiti in forma di quesiti cui viene data risposta, in
termini chiari e concisi, su temi come allattamento, dolore
oncologico, febbre del bambino, idratazione dell'anziano e cosi' via.
Agli infermieri sono riservati i 'percorsi guidati' che forniscono, in
un linguaggio professionale, l'approfondimento degli argomenti
trattati per i cittadini e le indicazioni per trovare nel web
informazioni autorevoli e indipendenti. Sono state inoltre potenziate
le sezioni dedicate ai 102 Collegi degli infermieri italiani, per
meglio riflettere la struttura di rete interconnessa che essi
compongono all'interno della Federazione Nazionale. (segue)

(Mal/Ct/Adnkronos)
08-GIU-11 16:35

NNNN
SALUTE: 15 MLN ITALIANI LA CERCANO SUL WEB, ARRIVA NUOVO PORTALE INFERMIERI (4) =

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - Oltre a consentire di collegarsi
direttamente a ciascuno dei Collegi sparsi sul territorio nazionale,
il portale si e' dotato di una finestra in home page, 'News dai
Collegi', nella quale trovare le informazioni piu' aggiornate per
incrementare sia le opportunita' di formazione e sviluppo
professionale sia la comunicazione interna. Grande spinta e
visibilita' sono state date anche al settore strategico
dell'Educazione continua in medicina e alle opportunita' di
avanzamento professionale offerte dai nuovi moduli dei corsi di
Formazione a distanza (Fad), frutto di una collaborazione con
ministero della Salute e Fnomceo (Federazione nazionale ordine medici
chirurghi e odontoiatri) iniziata nel 2009, arricchiti di nuovi
moduli.

Come sottolinea Annalisa Silvestro, presidente della Federazione
nazionale dei Collegi Ipasvi, "gli infermieri sanno mettersi in
discussione e raccolgono sempre le sfide, anche quella imposta dallo
sviluppo tecnologico: siamo la prima federazione sanitaria che si
rivolge direttamente ai cittadini e che ha investito impegno e risorse
per creare una linea diretta con gli utenti per comunicare competenza,
affidabilita', esperienza".

(Mal/Ct/Adnkronos)
08-GIU-11 16:38

NNNN