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giovedì 9 giugno 2011

SANZIONI AMMINISTRATIVE – CODICE DELLA STRADA - IMPOSSIBILITA' DI PROCEDERE A CONTESTAZIONE IMMEDIATA - NOTIFICA ENTRO I CENTOCINQUANTA GIORNI - CRITERI (link diretto al sito dell'autore)

SANZIONI AMMINISTRATIVE – CODICE DELLA STRADA - IMPOSSIBILITA' DI PROCEDERE A CONTESTAZIONE IMMEDIATA - NOTIFICA ENTRO I CENTOCINQUANTA GIORNI - CRITERI
In caso di impossibilità di procedere all’immediata contestazione della violazione, l’art. 201 cod. strada dispone che la P.A. è tenuta a notificare il verbale al trasgressore nel termine di cui al citato art. 201 ma se l’esatto luogo ove eseguire la notificazione risulti anche da una sola delle banche dati richiamate dalla legge – ossia il P.R.A o l’archivio nazionale dei veicoli – la P.A. è messa comunque in condizioni di identificare il trasgressore e non può invocare, a titolo di giustificazione del ritardo, l’ipotesi residuale prevista dall’ultima parte del citato art. 201.
 
Testo Completo: SANZIONI AMMINISTRATIVE – CODICE DELLA STRADA - IMPOSSIBILITA' DI PROCEDERE A CONTESTAZIONE IMMEDIATA - NOTIFICA ENTRO I CENTOCINQUANTA GIORNI  - CRITERI
In caso di impossibilità di procedere all’immediata contestazione della violazione, l’art. 201 cod. strada dispone che la P.A. è tenuta a notificare il verbale al trasgressore nel termine di cui al citato art. 201 ma se l’esatto luogo ove eseguire la notificazione risulti anche da una sola delle banche dati richiamate dalla legge – ossia il P.R.A o l’archivio nazionale dei veicoli – la P.A. è messa comunque in condizioni di identificare il trasgressore e non può invocare, a titolo di giustificazione del ritardo, l’ipotesi residuale prevista dall’ultima parte del citato art. 201.

Sentenza n. 6971 del 25 marzo 2011.
(Sezione Seconda Civile, Presidente G. Settimj – Relatore S. Petitti,).


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