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giovedì 9 giugno 2011

Cassazione "...Il  Tribunale,  rilevato che, nel caso di specie,  la  violazione  del limite di velocità era stata accertata a mezzo velomatic 512  e  che non  vi era stata contestazione immediata, ha rigettato l'appello del Comune rilevando che il quadro normativo conseguente alla entrata  in vigore del D.L. n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla L.  n. 168 del 2002,  esclude la sussistenza di un'arbitraria facoltà per  l'amministrazione  di precostituirsi  un'ipotesi  di  deroga  al principio   di   contestazione  immediata   della   violazione,   che costituisce  ora la  regola della contestazione, essendo al  contrario predeterminati   sia   i  casi  che  le  sedi  stradali   interessate dall'utilizzazione degli strumenti elettronici di  rilevazione  della velocità...."

CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, Ord., 28-04-2011, n. 9508
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il   tribunale  di  Locri con sentenza del 7 novembre  2008  rigettava l'appello  proposto dal Comune di Stignano nei confronti  di      D.        F., per la riforma della sentenza resa il 17 giugno 2006  dal giudice   di   pace  di  Stilo,  con  la  quale  era  stata   accolta l'opposizione   proposta  dal  suddetto  in  relazione   a   sanzione amministrativa per violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 8.
Il  Tribunale,  rilevato che, nel caso di specie,  la  violazione  del limite di velocità era stata accertata a mezzo velomatic 512  e  che non  vi era stata contestazione immediata, ha rigettato l'appello del Comune rilevando che il quadro normativo conseguente alla entrata  in vigore del D.L. n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla L.  n. 168 del 2002,  esclude la sussistenza di un'arbitraria facoltà per  l'amministrazione  di precostituirsi  un'ipotesi  di  deroga  al principio   di   contestazione  immediata   della   violazione,   che costituisce  ora la  regola della contestazione, essendo al  contrario predeterminati   sia   i  casi  che  le  sedi  stradali   interessate dall'utilizzazione degli strumenti elettronici di  rilevazione  della velocità.  Nella  specie, la violazione era stata  accertata  in  un tratto   di  strada  non  ricompresa  dal  Prefetto  tra
le   strade extraurbane  secondarie   in  cui è stata  accertata  l'esistenza  di obiettive circostanze che legittimano l'impiego di apparecchiature  a distanza. Il Tribunale rilevava che era stata indebitamente omessa la contestazione  immediata dell'infrazione, obbligatoria  ex  art.  201 C.d.S., con la giustificazione - ritenuta insufficiente - dell'uso di apparecchiatura autovelox,  gestita direttamente da organi di polizia, perchè  il  veicolo  era  a distanza dal  posto  di  accertamento  e comunque per l'impossibilità di  fermarlo in tempo utile.
Esaminando   una  delle  questioni  riproposte  da  parte  appellata, rilevava  inoltre che l'appellante non aveva provato l'esistenza  del certificato di omologazione dell'apparecchio Velomatic 512, il  quale non   poteva   pertanto  costituire  valida  fonte  di  prova   della trasgressione.
Il  Comune  ha  proposto  ricorso per  cassazione  notificato  il  21 dicembre 2009. Parte opponente è rimasta intimata.
Il  giudice  relatore  ha avviato la causa a decisione  con  il  rito previsto  per  il procedimento in camera di consiglio, ravvisando  la manifesta fondatezza del ricorso.
Con il primo motivo, il Comune deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4,  nonchè violazione degli artt. 142, 200  e  201  C.d.S., affermando che la disposizione dell'art.  4  del citato  D.L., non preclude la possibilità per gli agenti di  polizia di procedere a rilevazione delle violazioni del limite di velocità a mezzo  di  apparecchiature elettroniche tutte le volte  in  cui,  non rientrando  la strada tra quelle espressamente previste dalla  citata disposizione  e  non  essendo la strada stessa inclusa  dal  Prefetto nell'elenco  delle  strade  in  cui possono  essere  impiegate  dette apparecchiature,  queste siano utilizzate direttamente  dagli  agenti stessi,  i quali devono procedere a contestazione immediata salvo  il caso  in  cui ciò non sia possibile ai sensi dell'art. 201 C.d.S.  e dell'art. 384 relativo reg. esec. C.d.S.; evenienza,
questa,  che  si era verificata nel caso di specie, come esposto in narrativa.
Il Comune formula il seguente quesito di diritto:
"Dica  la  Corte Suprema che gli agenti di polizia in servizio  sulle strade per le quali non è applicabile la speciale disciplina di  cui al  D.L.  n. 121 del 2002, art. 4, convertito in L. n. 168  del  2002 (per  l'assenza  del decreto prefettizio ex art. 4,  comma  2,  cit.) possono parimenti procedere al rilevamento della velocità tenuta dai conducenti  gli  autoveicoli  a  mezzo  apparecchiature  elettroniche (autovelox)   dagli stessi (agenti) direttamente gestite (se  pur  con l'obbligo  della  immediata contestazione  della  velocità  vietata, salvo  però le  eccezioni espressamente previste dall'art. 201 C.d.S. ed esemplificate dall'art. 384 reg. att. C.d.S.)".
Connesso al primo è il secondo motivo, con cui si  chiede alla  Corte di  stabilire  "che  nel caso di accertamento  della   violazione  dei limiti  di  velocità a mezzo autovelox (art. 142 C.d.S.),  da  parte degli agenti di polizia che direttamente gestiscono l'apparecchiatura elettronica, è consentita la contestazione differita dell'infrazione quando  si  verificano  le  situazioni di impossibilità  contemplate dall'art. 201, comma 1 bis (lett. e); e ciò pur con l'obbligo  della specificazione a verbale delle ostative ragioni, che se riconducibili a  quelle tipizzate dall'art. 384 (lett. e) del regolamento divengono insindacabili".  Entrambi  i  motivi  sono  manifestamente   fondati, trovando applicazione il principio reiteratamente affermato da questa Corte,  secondo cui "il disposto del D.L. n. 121 del  2002,  art.  4, comma  1,  convertito, con modificazioni, nella L. n. 168
del  2002,  integrato  con la previsione del comma 2 dello stesso art.  4  -  che indica,  per le strade extraurbane secondarie e per le strade  urbane di   scorrimento,  i criteri di individuazione delle situazioni  nelle quali  il  fermo del veicolo, al fine della contestazione  immediata, può  costituire motivo d'intralcio per la circolazione o di pericolo per   le  persone,  situazioni ritenute sussistenti a  priori  per  le autostrade e per le strade extraurbane principali - evidenzia come il legislatore  abbia inteso regolare l'utilizzazione dei dispositivi  o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento  a distanza  delle violazioni delle norme di comportamento di  cui  agli artt. 142 e 148 C.d.S. (limiti di velocità e sorpasso), tra l'altro, anche  in  funzione del comma 4 del medesimo art. 4, con il quale  si esclude  tout  court  l'obbligo  della
contestazione  immediata.  Ne consegue  che la norma del predetto art. 4 non pone una generalizzata esclusione  delle apparecchiature elettroniche di rilevamento  al  di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore,  relativamente alle strade diverse da esse,  le  disposizioni che   consentono   tale   utilizzazione  ma   con   l'obbligo   della contestazione  immediata, salve le eccezioni  espressamente  previste dall'art. 201 C.d.S., comma 1 bis (Cass., n. 376 del 2008; Cass.,  n. 1889 del 2008).
La  Corte non rinviene nelle argomentazioni svolte in ricorso  motivi persuasivi per discostarsi da questo orientamento, riaffermato  anche da Cass. 12843/09.
Terzo e quarto motivo, relativi all'omologazione dell'apparecchiatura utilizzata,  denunciano rispettivamente: a) violazione dell'art.  142 C.d.S.  e  violazione e falsa applicazione dell'art. 345  reg.  esec. C.d.S.,  nonchè del D.M. Lavori Pubblici 27 novembre 1989, n.  2971;
b)   vizi  di  motivazione  in  ordine  alla  ritenuta  mancanza  del certificato  di  omologazione.  La  manifesta  fondatezza  del  terzo motivo,  che assorbe l'altra censura, risulta da un ormai consolidato orientamento  di  questa Corte. Il Comune chiede con  il  ricorso  di ribadire   che   ai  fini  della  sussistenza  del  requisito   della omologazione  dell'apparecchiatura  elettronica  utilizzata  per   la rilevazione della velocità e la contestazione dell'infrazione,  ciò che  rileva è che il modello di apparecchiatura sia omologato e  non anche la singola specifica apparecchiatura in concreto usata.
Premesso che dalla sentenza impugnata risulta che  nel caso di specie, lo  stesso  verbale  di accertamento dava atto dell'esistenza  di  un decreto  ministeriale  di  omologazione del tipo  di  apparecchiatura utilizzata,  la  Corte  di cassazione ha da  tempo  chiarito  che  la necessità   di  omologazione  dell'apparecchiatura  di   rilevazione automatica,  ai  fini della validità del relativo  accertamento,  va riferita  al  singolo  modello e non al singolo  esemplare,  come  si desume, sul piano logico e letterale, dal D.P.R. 16  dicembre 1992, n. 4  95,  art.  345,  comma  2,  così come modificato  dal  D.P.R.  16 settembre  1996, n. 610, art. 197,  secondo cui non ciascun  esemplare ma  le  singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei  lavori  pubblici (Cass., n. 29333 del 2008,  ed  ivi  precedenti richiamati); il termine di validità dell'omologazione da
 parte  dei competenti  organi  ministeriali attiene non  ad  un  arco  di  tempo durante il quale l'apparecchiatura può essere validamente utilizzata ed  oltre il quale tale utilizzazione non è più legittima - dacchè tale  operatività, una volta omologato il modello, dipende  soltanto dalla permanente funzionalità della singola apparecchiatura - ma  ad un  arco di tempo durante il quale le apparecchiature di quel modello possono continuare ad essere commercializzate dal costruttore (Cass., n.  29333  del  2008, cit., Cass., n. 9950 del 2007); -  in  tema  di rilevazione dell'inosservanza dei limiti di velocità dei  veicoli  a mezzo  di  apparecchiature elettroniche, nè il codice  della  strada (art. 142, comma 6) nè il relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 16  dicembre  1992,  n. 495, art. 345)  prevedono che  il  verbale  di accertamento  dell'infrazione debba contenere,
a  pena  di  nullità, l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso, giacchè, al contrario, l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perdura sino a quando  non  risultino accertati, nel caso concreto,  sulla  base  di circostanze allegate dall'opponente e  debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o  situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento,  senza che  possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di  tipo meramente  congetturale,  connesse  all'idoneità  della  mancanza  di revisione  o manutenzione periodica dell'attrezzatura a pregiudicarne l'efficacia  ex  art.  142 C.d.S. (Cass. n. 29333  del  2008,  cit.).
Corollario  di  questa  affermazione  è  l'insussistenza  di   alcun ulteriore  onere probatorio, a carico dell'Amministrazione,  relativo alla  perdurante funzionalità delle predette apparecchiature  (Cass. 17361/08).
La  relazione comunicata ex art. 380 bis c.p.c., soprariprodotta,  è condivisa dal Collegio.
Pertanto  il ricorso deve essere accolto, con conseguente  cassazione della   sentenza  impugnata;  non  risultando  da  essa   motivi   di opposizione  non  esaminati  e  non  apparendo  necessari   ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 cod. proc.  civ.,  può essere decisa nel merito, con il rigetto dell'opposizione originaria;
parte  opponente,  in applicazione del principio  della  soccombenza, deve  essere  condannata al pagamento, in favore  del  Comune,  delle spese  dell'intero giudizio, liquidate come da dispositivo quanto  ai tre gradi di giudizio.P.Q.M.
La   Corte  accoglie  il  ricorso,  cassa  la  sentenza  impugnata  e, decidendo  nel  merito,  rigetta l'originaria  opposizione.  Condanna l'opponente  al  pagamento  delle  spese  dell'intero  giudizio,  che liquida,  quanto al giudizio di primo grado, in Euro 450,00,  di  cui Euro  50,00  per spese, Euro 150,00 per diritti, ed Euro  250,00  per onorari;  per  il giudizio di appello, in Euro 550,00,  di  cui  Euro 50,00  per spese, Euro 100,00 per diritti ed Euro 400,00 per  onorari di   avvocato; per il giudizio di legittimità, in Euro 600,00, di cui Euro  400,00  per  onorari, 200 per esborsi, oltre spese  generali  e accessori di legge per tutti i gradi del giudizio.

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