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giovedì 9 giugno 2011

Cassazione "...I  giudici di merito hanno accertato che il  (OMISSIS)  la vittima - sovrintendente della polizia stradale  che, insieme  ad  un collega, stava sistemando un impianto di autovelox  - era  uscito  improvvisamente da una siepe di oleandro che costeggiava la  carreggiata per attraversarla provenendo da destra rispetto  alla direzione  di marcia del veicolo e l'imputato, che stava  percorrendo quella strada alla guida di un'autovettura, non era stato in grado di evitare   l'investimento  che  provocava  la   morte   immediata   di  ........"

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 01-03-2011) 12-04-2011, n. 14673Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1)   La  Corte d'Appello di Lecce, con sentenza 28 settembre 2009,  ha confermato  la sentenza 20 dicembre 2007 del Tribunale  di  Brindisi, sez. dist. di Ostuni, che aveva condannato             ####################, previa concessione  delle attenuanti generiche equivalenti  alla  contestata aggravante,  alla  pena  ritenuta di  giustizia  per  il  delitto  di omicidio colposo in danno di             ####################.
I  giudici di merito hanno accertato che il  (OMISSIS)  la vittima - sovrintendente della polizia stradale  che, insieme  ad  un collega, stava sistemando un impianto di autovelox  - era  uscito  improvvisamente da una siepe di oleandro che costeggiava la  carreggiata per attraversarla provenendo da destra rispetto  alla direzione  di marcia del veicolo e l'imputato, che stava  percorrendo quella strada alla guida di un'autovettura, non era stato in grado di evitare   l'investimento  che  provocava  la   morte   immediata   di  .....
Nelle  sentenze  di  merito - che hanno fondato  la  decisione  sugli accertamenti svolti dal consulente tecnico del pubblico  ministero  e sulle dichiarazioni dei testimoni - si sostiene che l'imputato doveva essere  ritenuto responsabile del decesso perchè la velocità tenuta dal  veicolo da lui condotto (circa 93-94 km. orari a  fronte  dei  50 km. orari consentiti) gli aveva impedito di frenare tempestivamente o di  compiere  una manovra idonea ad evitare l'investimento;  condotte che  sarebbero state possibili se la velocità si fosse mantenuta nei limiti indicati.
2)  Contro la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso       L.      A. il quale ha dedotto i vizi di "illogicità della motivazione, carenza di prove, contraddittorietà della  motivazione".
Il  ricorrente riproduce integralmente nel ricorso l'atto di  appello nel  quale,  dopo  aver  riportato criticamente  le  conclusioni  del consulente  del #################### e descritto il luogo dell'incidente,  anche  con fotografie riprodotte nel testo, vengono illustrate le contraddizioni in  cui sarebbe incorso l'esperto ed esaminate le dichiarazioni  rese dai  testimoni e dal consulente e si  sostiene l'erroneità della tesi secondo   cui  una  traccia  gommosa  lasciata  sull'asfalto  sarebbe riconducibile all'auto condotta dall'imputato che, essendo munita del sistema ABS, non poteva lasciare tracce di frenata. Nel medesimo atto d'appello  riprodotto  nel  ricorso  si  criticavano  analogamente  le valutazioni  del  consulente  per individuare  i  tempi  di  reazione psicotecnica.
Dalla  rivalutazione  di questi elementi nell'appello  si  traeva  la conclusione che l'imputato, al momento dell'incidente, marciava  alla velocità di circa 15 km. orari, che             #################### si era parato improvvisamente  di fronte al conducente ad una distanza  minima  che non gli ha lasciato il tempo di compiere alcuna manovra di emergenza.
Dopo  l'urto, poichè il corpo della vittima era rimasto  sul  cofano dell'autovettura investitrice, il conducente aveva terminato la corsa lentamente  per  evitare  che il corpo cadesse  in  terra  e  venisse schiacciato dal veicolo.
Fatta   questa   premessa  il  ricorrente  enuncia   una   serie   di contraddittorietà  e  illogicità nelle  quali   sarebbe  incorso  la sentenza d'appello in particolare perchè:
-  non avrebbe stabilito il grado di corresponsabilità della vittima pur ritenuta aver agito in modo imprudente;
-  non  avrebbe  spiegato  le ragioni della  mancata  apertura  degli airbags che sarebbe dovuta avvenire se il corpo  fosse stato investito alla velocità ritenuta dai giudici di merito;
-  avrebbe  ritenuto attendibile il teste        S. (collega  della vittima)  malgrado  la non credibilità delle sue affermazioni  sulla possibilità di vedere, dopo essersi voltato a seguito dell'urto,  il corpo   del   collega  ancora  in  aria  e  non  avrebbe   preso   in considerazione  le dichiarazioni del teste         C.  secondo  cui        S. non si era accorto di nulla;
-  sarebbe stata ricondotta all'autovettura condotta da       L. la traccia  di  frenata malgrado l'auto fosse dotata di  sistema  ABS  e tanto  più che il segno lasciato sull'asfalto  è una traccia  a  "V" che uno pneumatico non può lasciare;
- non sono stati chiariti alcuni punti oscuri della vicenda (dopo due mesi  l'auto  era  pulita pur essendo rimasta  all'aperto;  la  prova dell'impianto frenante è avvenuta, da parte del consulente del  #################### senza  la  partecipazione dei consulenti di parte e  senza che  se  ne desse atto a verbale).
3)  Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato.
Anzi  per  alcuni  aspetti il ricorso è anche inammissibile  perchè diretto   ad  una  rivalutazione  del  compendio  probatorio  diversa rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
A  tutti  i  problemi proposti con l'appello la Corte  di  merito  ha infatti  dato  risposte adeguatamente motivate ed  esenti  da  alcuna illogicità.
Va  premesso che i giudici di merito hanno sottolineato entrambi come la   vittima  abbia  concorso  con  la  sua  condotta  imprudente  al verificarsi  dell'evento; il primo giudice ne ha tenuto  conto  nella determinazione  della  pena  che  la  Corte  di  merito  ha  ritenuto adeguata, confermandola. Non era invece obbligo dei giudici di merito indicare la percentuale del concorso di colpa della persona offesa in mancanza di costituzione di parte civile.
Ma  i  giudici di merito hanno individuato nell'eccesso di  velocità dell'autovettura  condotta dall'imputato (quasi  pari  al  doppio  di quella  massima  consentita)  la  causa  principale  dell'evento;  la velocità  eccessiva non avrebbe consentito a        L.  di  frenare tempestivamente o di porre in essere una diversa manovra di emergenza atta ad evitare l'incidente o, quanto meno, a ridurne le conseguenze.
A  queste conclusioni sulla velocità effettivamente tenuta i giudici di  merito  sono  pervenuti non in modo apodittico e  immotivato  ma, richiamando  le  conclusioni  del  consulente  tecnico  del  pubblico ministero,  hanno fatto riferimento: alla gravità delle  conseguenze derivate   alla  persona  investita  e  riconducibili  all'urto   con l'autoveicolo;   alle   conseguenze   rilevate   sulla    carrozzeria dell'autoveicolo condotto dall'imputato (tenute ben  distinte,  dalla sentenza   impugnata,   da   quelle   conseguenti   al   tamponamento successivamente subito ad opera di altra  autovettura); alle tracce di frenata  rilevate sull'asfalto; alla posizione di quiete assunta  dal veicolo investitore.
La   sentenza  impugnata  ha  fatto  altresì  riferimento  al   peso dell'autovettura investitrice, al tempo psicotecnico di frenata e  al coefficiente di attrito.
Come è agevole verificare si tratta di una ricostruzione fondata sui rilievi  tecnici e sui pareri acquisiti, esaminati criticamente,  che valgono da soli a confermare l'inesistenza dei vizi logici denunziati anche  indipendentemente  dalle deposizioni  testimoniali  richiamate dalle  sentenze  di  merito ed in particolare di quella  del  collega della  vittima               S.R. che ha udito il rumore accelerato del motore della macchina condotta dall'imputato e l'impatto violento di questo veicolo con il corpo di             ####################.
4) Vi sono due ulteriori aspetti proposti con i motivi di ricorso sui quali  occorre soffermarsi e che riguardano le risposte  date,  dalla sentenza  impugnata,  ad  alcuni punti rilevanti  prospettati  con  i motivi di appello.
Si  tratta  di due punti significativi: la riconducibilità  all'auto investitrice dei segni di frenata rilevati sull'asfalto e la  mancata apertura  degli  airbags che avrebbe dovuto verificarsi,  secondo  il ricorrente,  se l'impatto fosse avvenuto alla velocità ritenuta  dai giudici di merito.
Ad  entrambi  questi quesiti la Corte di merito ha  fornito  adeguata risposta.  Quanto  al primo la Corte ha premesso la  correttezza  del rilievo  secondo  cui il sistema frenante ABS -  non  consentendo  il bloccaggio   delle  ruote  -  in  linea  di  massima  impedisce   che sull'asfalto rimangano segni di frenata lasciati dai pneumatici; ma a fronte  di una frenata improvvisa, come quella avvenuta nel  caso  in esame, alcune tracce più ridotte rimangono  comunque anche con questo sistema  frenante  ed  hanno caratteristiche riconducibili  a  quelle delle tracce rinvenute sul luogo dell'incidente.
A   queste   conclusioni  la  sentenza  è  pervenuta  valutando   le argomentazioni del consulente il quale, peraltro, ha fondato  la  sua conclusione anche su altri aspetti quali la diversa consistenza delle tracce  di  frenata  ricondotta alla  circostanza  che  chi  vede  un ostacolo  sulla destra è portato a sterzare verso sinistra  (manovra che  l'ABS consente proprio perchè evita il bloccaggio delle ruote);
il  che  comporta  una  diversa aderenza dei  pneumatici  sulla  sede stradale.
Anche  in  relazione  al  problema riguardante  la  mancata  apertura dell'airbag  la  sentenza  impugnata ha  fornito  risposta  -  sempre richiamando  le  conclusioni del consulente -  rilevando  (dopo  aver premesso   che   non   era  stato  possibile  valutare   l'efficienza dell'apparato  installato sull'autovettura  condotta  da        L.) come i limiti di velocità cui si riferiscono le regole tecniche (che prevedono l'apertura del sistema ad uno scontro di circa 40 km. orari per gli urti frontali) valga solo per gli urti tra autoveicoli mentre l'urto  contro  una massa di gran lunga inferiore non  può  avere  il medesimo effetto.
In  conclusione  anche  su questi aspetti la  sentenza  impugnata  ha fornito una risposta adeguata ed esente da alcuna illogicità. 5)  Alle considerazioni in precedenza svolte consegue  il rigetto  del ricorso  con  la  condanna del ricorrente al  pagamento   delle  spese processuali.P.Q.M.
La  Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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