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giovedì 9 giugno 2011

Cassazione "...All'esito  delle espletate indagini preliminari il procedente pubblico ministero  richiedeva il 31.5.2007 l'archiviazione  del  procedimento penale  iscritto  per il reato di lesioni colpose  nei  confronti  di              ####################,  dirigente  l'ufficio  provinciale   di   #################### dell'INPDAP,  a   seguito  di  denuncia-querela  presentata   da   ####################                ####################, dipendente dell'INPDAP, prospettante episodi di molestie professionali (mobbing)  attuati nei suoi confronti nel corso degli  anni  di  servizio  presso  l'istituto  pubblico. ..."

INDAGINI PRELIMINARI
Cass. pen. Sez. VI, Sent., (u#################### 01-04-2011) 11-04-2011, n. 14427
Fatto - Diritto P.Q.####################
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
All'esito  delle espletate indagini preliminari il procedente pubblico ministero  richiedeva il 31.5.2007 l'archiviazione  del  procedimento penale  iscritto  per il reato di lesioni colpose  nei  confronti  di              ####################,  dirigente  l'ufficio  provinciale   di   #################### dell'INPDAP,  a   seguito  di  denuncia-querela  presentata   da   ####################                ####################, dipendente dell'INPDAP, prospettante episodi di molestie professionali (mobbing)  attuati nei suoi confronti nel corso degli  anni  di  servizio  presso  l'istituto  pubblico.  Avverso  la richiesta  di  archiviazione  proponeva  opposizione  la   p.o.   ####################          ####################,  censurando l'incompletezza delle indagini  svolte  dal p.#################### Accogliendo tale censura, il g.i.p. del Tribunale di ####################  con ordinanza emessa il 2.2.2009, ai sensi dell'art. 309 c.p.p.,  comma 4, riteneva  necessari  accertamenti  integrativi  costituiti 
da   una estensione  o  rinnovazione  della già disposta  consulenza  medico- legale,  scandita  anche  dall'esame della  persona  offesa  e  dalla valutazione   del  materiale  documentario  dalla  stessa   prodotto.
All'uopo  concedeva  al  p.####################  il  termine  di  tre  mesi  per  detti accertamenti suppletivi.
Svolte  le  indagini  integrative indicate dal  g.i.p.,  il  p.####################  ha rinnovato  il  23.6.2009  la richiesta di archiviazione  degli  atti, argomentando l'insussistenza dei fatti criminosi rappresentati  dalla denunciante  -  p.o.            ########################################. Aderendo alla  richiesta  del p.####################, il g.i.p. del Tribunale di #################### con decreto in data 1.3.2010, emesso  ai  sensi  dell'art.  410  c.p.p.,  comma  2,  ha  deliberato l'archiviazione  del  procedimento  penale  per  infondatezza   della notizia di reato.
La persona offesa                  #################### propone, con il ministero del  difensore, ricorso per cassazione contro il decreto  del  g.i.p. del  Tribunale  di  ####################, chiarendo di aver  presentato  tempestiva opposizione  alla nuova richiesta di archiviazione  del  p.####################,  sulla quale  il  giudice  ha  tralasciato di pronunciarsi.  Sicchè  deduce l'illegittimità del decreto impugnato: a) per violazione delle norme disciplinanti  il  contraddittorio processuale  ex  art.  127  c.p.p. (omessa  fissazione  dell'udienza  camerale  prevista  dall'art.  410 c.p.p.,   comma 3) con delibera de plano senza alcun riferimento  alla pur  interposta  opposizione; b) per totale  difetto  di  motivazione sulle  ragioni  fondanti  la  ridetta  opposizione  della  p.o.,  non dichiarata  neppure incidentalmente inammissibile,  incentrate  sulle improprie  conclusioni  medico-legali raggiunte  dai
consulenti  del p.####################.
Il ricorso di                  #################### è assistito da fondamento.
Vero  è  che - come rileva il concludente P.G. in  sede -  l'atto  di opposizione  della p.o. ricorrente alla seconda richiesta definitoria del p.#################### non è di immediata reperibilità negli atti processuali (è prodotto in allegato al ricorso e alla memoria difensiva della stessa ricorrente  depositata il 23.3.2011), in guisa da  indurre  il  dubbio che  il decidente g.i.p. non ne abbia avuto concreta contezza,  anche tenendo conto dei ripetuti passaggi dell'incarto processuale  tra  il Tribunale di #################### e la Procura della  Repubblica di Perugia, un  cui magistrato è stato designato per la trattazione del procedimento (ex art.  52  c.p.p.,  comma 4) dal Procuratore Generale di Roma a seguito dell'accolta  dichiarazione  di  astensione  del  Procuratore   della Repubblica di ####################. Ma è altrettanto vero, come osserva ancora  il P.G.  in sede, che l'opposizione risulta effettivamente
spedita dalla ricorrente  a mezzo posta il 24.7.2009 (alla Procura della Repubblica di  Perugia) e che la stessa opposizione è stata altresì  ben  nota alla  stessa persona indagata            #################### (come si desume dalla memoria difensiva  depositata il 9.3.2011).
Tanto  precisato, deve prendersi atto che il giudice per le  indagini preliminari ha decretato l'archiviazione del procedimento  penale  ai sensi dell'art. 410 c.p.p.,  comma 2, omettendo totalmente di delibare l'opposizione  della denunciante persona offesa           ########################################.  In presenza  di  un atto di opposizione della persona offesa  il  g.i.p. decidente  può  disporre  legittimamente  l'archiviazione  de  plano soltanto    quando    ricorrano   le   due   condizioni    costituite dall'inammissibilità  evidente  dell'opposizione   e   dalla   coeva infondatezza  della  notitia criminis. Il  provvedimento  del  g.i.p. laziale  si  è  espresso su tale secondo profilo, ma  ha  totalmente ignorato  il  primo, tralasciando di prendere in esame  l'opposizione della             ######################################## alla seconda richiesta di archiviazione  del p.####################.
Giova   al   riguardo  osservare  che  il  risalente  e   contrastato orientamento  giurisprudenziale,  evocato  nella  memoria   difensiva dell'indagato       S., secondo cui in un simile caso il g.i.p. non sarebbe tenuto a fissare nuova udienza ex art. 127 c.p.p.,  è affatto fuorviante  e non pertinente. Fuorviante perchè anche il  richiamato indirizzo interpretativo (Cass. Sez. 5, 27.10.2010 2825/01, Gismondi, rv.  218831)  presuppone pur sempre un vaglio dei contenuti  e   delle deduzioni   dell'atto  di  opposizione,  quand'anche   al   fine    di dichiararne l'inammissibilità; vaglio che nel caso in esame è stato completamente  eluso.  Non  pertinente alla  luce  del  dictum  delle Sezioni Unite di questa Corte, che -risolvendo ogni contrasto-  hanno statuito  che  il  g.i.p. può provvedere de  plano  sulla  reiterata richiesta di archiviazione (proposta dopo lo svolgimento di
 indagini suppletive,   indicate  dal  giudice  all'esito  del  contraddittorio camerale)  "qualora la persona offesa non abbia presentato una  nuova opposizione  ovvero  quest'ultima  sia  inammissibile"  (Cass.  S.U., 27.5.2010 n. 23909, P.O. in proc. Simoni, rv. 247124).
In  ragione  dell'omessa fissazione da parte del g.i.p.  dell'udienza camerale  prevista  dall'art.  410 c.p.p.  e  comunque  della  totale mancanza     di     motivazione    sull'eventuale    inammissibilità dell'opposizione  della persona offesa, il decreto  di  archiviazione oggetto  di  ricorso  risulta  affetto  da  insanabile  nullità  per violazione   del   diritto   della    medesima   persona   offesa   al contraddittorio.  Per l'effetto l'impugnato decreto di  archiviazione va  annullato  senza rinvio, trasmettendosi gli atti al Tribunale  di #################### per l'ulteriore corso in  relazione al necessario esame,  nelle modalità   previste  dalla  legge   processuale,  della   opposizione proposta  dalla persona offesa avverso la richiesta di  archiviazione del p.#################### del 23.6.2009.P.Q.####################
Annulla  senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi  gli atti al G.I.P. del Tribunale di #################### per l'ulteriore corso.

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