INDAGINI PRELIMINARI
Cass. pen. Sez. VI, Sent., (u#################### 01-04-2011) 11-04-2011, n. 14427
Fatto - Diritto P.Q.####################
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
All'esito delle espletate indagini preliminari il procedente pubblico ministero richiedeva il 31.5.2007 l'archiviazione del procedimento penale iscritto per il reato di lesioni colpose nei confronti di ####################, dirigente l'ufficio provinciale di #################### dell'INPDAP, a seguito di denuncia-querela presentata da #################### ####################, dipendente dell'INPDAP, prospettante episodi di molestie professionali (mobbing) attuati nei suoi confronti nel corso degli anni di servizio presso l'istituto pubblico. Avverso la richiesta di archiviazione proponeva opposizione la p.o. #################### ####################, censurando l'incompletezza delle indagini svolte dal p.#################### Accogliendo tale censura, il g.i.p. del Tribunale di #################### con ordinanza emessa il 2.2.2009, ai sensi dell'art. 309 c.p.p., comma 4, riteneva necessari accertamenti integrativi costituiti
da una estensione o rinnovazione della già disposta consulenza medico- legale, scandita anche dall'esame della persona offesa e dalla valutazione del materiale documentario dalla stessa prodotto.
All'uopo concedeva al p.#################### il termine di tre mesi per detti accertamenti suppletivi.
Svolte le indagini integrative indicate dal g.i.p., il p.#################### ha rinnovato il 23.6.2009 la richiesta di archiviazione degli atti, argomentando l'insussistenza dei fatti criminosi rappresentati dalla denunciante - p.o. ########################################. Aderendo alla richiesta del p.####################, il g.i.p. del Tribunale di #################### con decreto in data 1.3.2010, emesso ai sensi dell'art. 410 c.p.p., comma 2, ha deliberato l'archiviazione del procedimento penale per infondatezza della notizia di reato.
La persona offesa #################### propone, con il ministero del difensore, ricorso per cassazione contro il decreto del g.i.p. del Tribunale di ####################, chiarendo di aver presentato tempestiva opposizione alla nuova richiesta di archiviazione del p.####################, sulla quale il giudice ha tralasciato di pronunciarsi. Sicchè deduce l'illegittimità del decreto impugnato: a) per violazione delle norme disciplinanti il contraddittorio processuale ex art. 127 c.p.p. (omessa fissazione dell'udienza camerale prevista dall'art. 410 c.p.p., comma 3) con delibera de plano senza alcun riferimento alla pur interposta opposizione; b) per totale difetto di motivazione sulle ragioni fondanti la ridetta opposizione della p.o., non dichiarata neppure incidentalmente inammissibile, incentrate sulle improprie conclusioni medico-legali raggiunte dai
consulenti del p.####################.
Il ricorso di #################### è assistito da fondamento.
Vero è che - come rileva il concludente P.G. in sede - l'atto di opposizione della p.o. ricorrente alla seconda richiesta definitoria del p.#################### non è di immediata reperibilità negli atti processuali (è prodotto in allegato al ricorso e alla memoria difensiva della stessa ricorrente depositata il 23.3.2011), in guisa da indurre il dubbio che il decidente g.i.p. non ne abbia avuto concreta contezza, anche tenendo conto dei ripetuti passaggi dell'incarto processuale tra il Tribunale di #################### e la Procura della Repubblica di Perugia, un cui magistrato è stato designato per la trattazione del procedimento (ex art. 52 c.p.p., comma 4) dal Procuratore Generale di Roma a seguito dell'accolta dichiarazione di astensione del Procuratore della Repubblica di ####################. Ma è altrettanto vero, come osserva ancora il P.G. in sede, che l'opposizione risulta effettivamente
spedita dalla ricorrente a mezzo posta il 24.7.2009 (alla Procura della Repubblica di Perugia) e che la stessa opposizione è stata altresì ben nota alla stessa persona indagata #################### (come si desume dalla memoria difensiva depositata il 9.3.2011).
Tanto precisato, deve prendersi atto che il giudice per le indagini preliminari ha decretato l'archiviazione del procedimento penale ai sensi dell'art. 410 c.p.p., comma 2, omettendo totalmente di delibare l'opposizione della denunciante persona offesa ########################################. In presenza di un atto di opposizione della persona offesa il g.i.p. decidente può disporre legittimamente l'archiviazione de plano soltanto quando ricorrano le due condizioni costituite dall'inammissibilità evidente dell'opposizione e dalla coeva infondatezza della notitia criminis. Il provvedimento del g.i.p. laziale si è espresso su tale secondo profilo, ma ha totalmente ignorato il primo, tralasciando di prendere in esame l'opposizione della ######################################## alla seconda richiesta di archiviazione del p.####################.
Giova al riguardo osservare che il risalente e contrastato orientamento giurisprudenziale, evocato nella memoria difensiva dell'indagato S., secondo cui in un simile caso il g.i.p. non sarebbe tenuto a fissare nuova udienza ex art. 127 c.p.p., è affatto fuorviante e non pertinente. Fuorviante perchè anche il richiamato indirizzo interpretativo (Cass. Sez. 5, 27.10.2010 2825/01, Gismondi, rv. 218831) presuppone pur sempre un vaglio dei contenuti e delle deduzioni dell'atto di opposizione, quand'anche al fine di dichiararne l'inammissibilità; vaglio che nel caso in esame è stato completamente eluso. Non pertinente alla luce del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte, che -risolvendo ogni contrasto- hanno statuito che il g.i.p. può provvedere de plano sulla reiterata richiesta di archiviazione (proposta dopo lo svolgimento di
indagini suppletive, indicate dal giudice all'esito del contraddittorio camerale) "qualora la persona offesa non abbia presentato una nuova opposizione ovvero quest'ultima sia inammissibile" (Cass. S.U., 27.5.2010 n. 23909, P.O. in proc. Simoni, rv. 247124).
In ragione dell'omessa fissazione da parte del g.i.p. dell'udienza camerale prevista dall'art. 410 c.p.p. e comunque della totale mancanza di motivazione sull'eventuale inammissibilità dell'opposizione della persona offesa, il decreto di archiviazione oggetto di ricorso risulta affetto da insanabile nullità per violazione del diritto della medesima persona offesa al contraddittorio. Per l'effetto l'impugnato decreto di archiviazione va annullato senza rinvio, trasmettendosi gli atti al Tribunale di #################### per l'ulteriore corso in relazione al necessario esame, nelle modalità previste dalla legge processuale, della opposizione proposta dalla persona offesa avverso la richiesta di archiviazione del p.#################### del 23.6.2009.P.Q.####################
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al G.I.P. del Tribunale di #################### per l'ulteriore corso.
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giovedì 9 giugno 2011
Cassazione "...All'esito delle espletate indagini preliminari il procedente pubblico ministero richiedeva il 31.5.2007 l'archiviazione del procedimento penale iscritto per il reato di lesioni colpose nei confronti di ####################, dirigente l'ufficio provinciale di #################### dell'INPDAP, a seguito di denuncia-querela presentata da #################### ####################, dipendente dell'INPDAP, prospettante episodi di molestie professionali (mobbing) attuati nei suoi confronti nel corso degli anni di servizio presso l'istituto pubblico. ..."
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