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martedì 13 settembre 2011
I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Circ. 9-9-2011 n. 116 Articolo 1 del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184, come modificato da articolo 1, comma 76, lett. b) della L. 24 dicembre 2007, n. 247 "Cumulo dei periodi assicurativi". Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi. Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni.
Circ. 9 settembre 2011, n. 116 (1).
Articolo 1 del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184, come modificato da articolo 1, comma 76, lett. b) della L. 24 dicembre 2007, n. 247 "Cumulo dei periodi assicurativi". Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni.
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici
e, p.c.:
Al
Presidente
Al
Presidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza
Al
Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei comitati regionali
Ai
Presidenti dei comitati provinciali
Premessa
Il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184 (G.U. - serie generale - n. 148 del 27 giugno 1997 - allegato 1), in attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della L. 8 agosto 1995, n. 335, contiene disposizioni in materia di ricongiunzione di periodi assicurativi, di riscatto e di prosecuzione volontaria.
In particolare, in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, l'articolo 1 del predetto decreto, rubricato "cumulo di periodi assicurativi", innovando la legislazione vigente, ha previsto, al primo comma, che per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente con il sistema contributivo iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 20, della L. 8 agosto 1995, n. 335, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette forme, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità".
Il citato articolo 1 è stato successivamente modificato dall'articolo 1, comma 76, lettera b), della L. 24 dicembre 2007, n. 247, (pubblicata sulla G.U. n. 301 del 29 dicembre 2007) che ha soppresso, al primo comma, le parole "che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale".
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, possono avvalersi della facoltà prevista dalla disposizione in oggetto anche i lavoratori che, in una delle gestioni presso le quali hanno effettuato versamenti contributivi, hanno maturato il diritto ad un trattamento pensionistico autonomo.
Nessuna modifica è stata, invece, apportata ai commi successivi dell'articolo 1 del D.Lgs. n. 184 del 1997.
Il secondo comma del predetto articolo 1 dispone che "il cumulo di cui al comma 1 opera a favore dei superstiti degli assicurati, ancorché deceduti prima del compimento dell'età pensionabile".
Il successivo comma 3 dispone che "Agli aventi titolo al cumulo spettano le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle rispettive gestioni previdenziali, calcolate ciascuna con le norme vigenti in materia per le gestioni medesime. Le quote di pensione sono poste a carico ed erogate da ciascuna gestione".
Al quarto comma è stabilito che "Gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'applicazione del presente articolo decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione da parte dell'assicurato e, in caso di decesso di quest'ultimo, dal mese successivo a tale evento".
A tale proposito, si precisa che la pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'assicurato.
All'ultimo comma, che peraltro esula dalle competenze dell'Istituto, è precisato, infine, che "Rientra nei poteri degli enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria a favore di liberi professionisti, conferiti dall'articolo 3, comma 12, della L. 8 agosto 1995, n. 335, il riconoscimento del computo dei periodi contributivi non coincidenti posseduti dal professionista presso altre forme di previdenza obbligatoria, al solo fine del conseguimento dei requisiti contributivi previsti dall'ordinamento giuridico di appartenenza per il diritto a pensione e non per la misura di quest'ultima".
Con la presente circolare, che tiene conto del parere espresso in materia dal Ministero del Lavoro con nota del 13 aprile 2010, prot. 04/UL/0003472/P, si illustrano i criteri applicativi delle richiamate disposizioni normative.
1. Campo di applicazione
1.1. Destinatari (articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 184 del 1997)
L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 184 del 1997, come modificato dall'articolo 1, comma 76, della L. n. 247 del 2007, individua coloro che possono avvalersi della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi.
Si tratta dei lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo iscritti a due o più gestioni previdenziali dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della L. n. 335 del 1995; nonché dei lavoratori di cui all'art. 1, comma 23, della medesima legge, che abbiano optato per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in merito all'ambito di applicazione del cumulo in argomento, con nota di cui sopra è cenno, ha precisato che "Ai fini del riconoscimento, da parte dell'Inps del cumulo dei periodi assicurativi, tra i soggetti destinatari vanno inseriti anche gli iscritti alle casse previdenziali di cui al D.Lgs. n. 103 del 1996 e, con riferimento ai restanti regimi previdenziali dei liberi professionisti, solo quei soggetti la cui cassa di appartenenza abbia adottato il sistema contributivo definito dalla L. n. 335 del 1995".
Tenuto conto di quanto sopra illustrato, devono intendersi quali destinatari della norma in esame i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della L. n. 335 del 1995 nonché ai regimi dei liberi professionistici disciplinati dal D.Lgs. n. 103 del 1996 ed alle casse disciplinate dal D.Lgs. n. 509 del 1994, qualora queste ultime abbiano optato, ai sensi del comma 12 dell'articolo 3 della L. n. 335 del 1995, per l'adozione del sistema contributivo.
Nella considerazione che l'articolo 1 del decreto effettua un richiamo ai soli lavoratori di cui all'articolo 1, comma 19, della L. n. 335 del 1995, cioè ai lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente con il sistema contributivo, non possono avvalersi della facoltà in esame i lavoratori cui si applicano i cosiddetti sistemi di calcolo retributivo o misto.
Tuttavia, in analogia con quanto esplicitato al secondo capoverso del punto 1.1 della presente circolare, sono parimenti inclusi nell'ambito di applicazione della disposizione in parola gli assicurati che hanno optato per il sistema di calcolo contributivo ai sensi di tale norma.
Come detto in premessa, ai sensi della normativa in vigore fino al 31 dicembre 2007, la facoltà di cumulo in argomento non poteva essere esercitata dai lavoratori che avessero maturato il diritto ad un trattamento pensionistico autonomo in una delle gestioni nelle quali erano iscritti.
L'articolo 1, comma 76, della L. n. 247 del 2007, a decorrere dal 1° gennaio 2008, ha soppresso tale limite consentendo anche a coloro che hanno raggiunto il diritto a pensione in una delle gestioni in cui sono assicurati di avvalersi della facoltà in argomento.
Nell'ipotesi in cui i lavoratori che hanno raggiunto un autonomo diritto a pensione in una delle gestioni intendano beneficiare del cumulo, la decorrenza della pensione, conseguita utilizzando i contributi posseduti nelle diverse gestioni, non potrà essere anteriore al 1° febbraio 2008.
È invece preclusa la possibilità di avvalersi dell'istituto in questione a coloro che siano già titolari di un trattamento pensionistico erogato da una delle gestioni nell'ambito delle quali si chiede il cumulo.
1.2. Prestazioni pensionistiche (articolo 1, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 184 del 1997)
L'istituto del cumulo dei periodi assicurativi è consentito ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, così come definita dall'art. 1, comma 19, della L. n. 335/1995, alla pensione di inabilità e alla pensione ai superstiti indiretta, mentre non è utilizzabile per il conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità in quanto prestazione non prevista dal D.Lgs. n. 184 del 1997.
Le prestazioni pensionistiche conseguite avvalendosi del cumulo dei periodi assicurativi di cui al primo comma costituiscono un'unica pensione alla quale si applicano tutti gli istituti di carattere generale previsti per i trattamenti liquidati col sistema di calcolo contributivo.
Al riguardo, si precisa che, a seguito dell'armonizzazione operata dalla L. n. 335 del 1995, i requisiti amministrativi richiesti per i trattamenti pensionistici conseguibili con il cumulo dei periodi assicurativi sono i medesimi in tutte le forme assicurative ricomprese nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 184 del 1997
2. Periodi di contribuzione cumulabili
Il cumulo riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi. Non è, quindi, possibile il cumulo parziale sia per quanto riguarda le gestioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 1, del decreto in esame, così come indicato dal Ministero del Lavoro, sia per quanto riguarda i periodi contributivi di una singola gestione.
Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione possono essere cumulati solo i periodi non coincidenti temporalmente.
Pertanto, l'ente competente all'istruttoria dovrà valutare una sola volta i periodi eventualmente coincidenti.
2.1. Periodi di contribuzione utili per la misura della pensione e per l'importo minimo necessario per il diritto a pensione
La misura del trattamento pensionistico deve essere calcolata utilizzando i periodi di contribuzione, anche coincidenti, versati in tutte le forme assicurative in cui è stato iscritto il lavoratore, escludendo, però, i contributi versati nelle casse professionali di cui al D.Lgs. n. 509 del 1994 e al D.Lgs. n. 103 del 1996.
Infatti, l'articolo 1, comma 5, del D.Lgs. n. 184 del 1997 recita: "Rientra nei poteri degli enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria a favore di liberi professionisti, conferiti dall'articolo 3, comma 12, della L. 8 agosto 1995, n. 335, il riconoscimento del computo dei periodi contributivi non coincidenti posseduti dal professionista presso altre forme di previdenza obbligatoria, al solo fine del conseguimento dei requisiti contributivi previsti dall'ordinamento giuridico di appartenenza per il diritto a pensione e non per la misura di quest'ultima". Il legislatore ha previsto che la concessione da parte delle Casse professionali di una pensione con il cumulo gratuito dei periodi contributivi versati presso forme assicurative gestite da Enti previdenziali pubblici, valutando ai fini della misura i contributi versati presso le Casse stesse, sia subordinata ad
una loro deliberazione, nel rispetto del principio di autonomia riconosciuto dalla L. n. 335 del 1995.
Pertanto, i contributi versati presso le Casse professionali possono essere cumulati con quelli versati presso forme assicurative obbligatorie gestite da Enti previdenziali pubblici solo ai fini del diritto, ma non per la misura della prestazione.
Ne consegue che l'importo complessivo della pensione non può tenere conto dei contributi maturati presso le Casse professionali nemmeno ai fini del raggiungimento dell'importo minimo di pensione pari ad almeno 1,2 volte l'assegno sociale necessario, ai sensi del suddetto articolo 1, comma 20, per l'accesso alla pensione contributiva prima del compimento del 65° anno di età.
3. Esercizio del diritto. Individuazione Ente istruttore e modalità di liquidazione dei trattamenti pensionistici (articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 184 del 1997)
Qualora il soggetto al momento della domanda di pensione di vecchiaia, del verificarsi dell'evento inabilitante ovvero del decesso sia iscritto presso una delle Casse di cui al D.Lgs. n. 509 del 1994 e al D.Lgs. n. 103 del 1996, dovrà presentare la domanda all'ultimo Ente in cui è stato precedentemente iscritto. Sarà quest'ultimo Ente ad attivare la procedura istruttoria per la determinazione del diritto a pensione, richiedendo anche notizie sull'anzianità contributiva che il lavoratore ha maturato presso le Casse professionali.
Se, al momento della domanda di prestazione con il cumulo dei periodi assicurativi, il lavoratore dovesse risultare iscritto contemporaneamente a più gestioni gli è data la facoltà di scegliere la gestione presso cui presentare la domanda.
Qualora l'Inps risulti l'Ente di ultima iscrizione o quello cui l'interessato ha scelto di presentare la domanda, sarà a carico dell'Istituto l'avvio del procedimento ed il compimento dell'istruttoria per il riconoscimento della prestazione richiesta.
Al fine di consentire la predetta istruttoria, l'assicurato o il suo superstite dovranno indicare, nella domanda, le altre gestioni previdenziali e Casse in cui sono accreditati i contributi da cumulare.
La Struttura territoriale Inps richiederà agli Enti ed alle Casse interessati dal cumulo di comunicare le informazioni necessarie per verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la prestazione pensionistica richiesta.
Al termine dell'accertamento dovrà essere data comunicazione agli altri Enti interessati affinché procedano, secondo quanto stabilito al comma 3 dell'articolo in esame, al pagamento delle quote di pensione di propria competenza.
4. Pensione di vecchiaia (articolo 1, comma 19, della L. n. 335 del 1995)
Nel caso in cui l'assicurato eserciti la facoltà di cumulo per il conseguimento della pensione di vecchiaia, la Struttura territoriale Inps, ove risulti ente istruttore, dovrà verificare che il lavoratore, al momento della domanda, abbia perfezionato i requisiti di cui all'articolo 1, comma 20, della L. n. 335 del 1995, come modificato dalla L. 23 agosto 2004, n. 243 e dalla L. 24 dicembre 2007, n. 247.
Pertanto, il lavoratore potrà accedere alla pensione di vecchiaia:
- al compimento di 60 anni di età, se donna, e 65, se uomo, e purché abbia maturato, cumulando i periodi di contribuzione non coincidenti posseduti nelle diverse gestioni, comprese le Casse se presenti, almeno cinque anni di contribuzione effettiva, con esclusione, cioè, di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.
- Relativamente alle lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria il comma 12-sexies dell'articolo 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dalla legge di conversione, L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto la sostituzione del 1° comma dell'articolo 22-ter del D.L. n. 78/2009 convertito in L. n. 102 del 2009, prevedendo a decorrere dal 2012 per le lavoratrici in argomento l'elevazione a 65 anni del requisito anagrafico già elevato a 61 anni a decorrere dal 1° gennaio 2010 per il conseguimento della pensione di vecchiaia.
oppure
- a prescindere dal requisito anagrafico, con un'anzianità contributiva maturata complessivamente nelle varie gestioni, comprese le Casse, se presenti, pari o superiore a 40 anni. Si ricorda che, ai fini del computo della predetta anzianità, non concorrono i contributi versati a titolo di prosecuzione volontaria mentre la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5 (articolo 1, comma 7, della L. n. 335 del 1995). Per le pensioni con decorrenza non anteriore al 1°gennaio 2008, è utile anche l'anzianità derivante dal riscatto dei periodi di studio.
- Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 l'accesso alla pensione di vecchiaia è concessa, in alternativa alle sopra citate ipotesi, anche al raggiungimento di un'anzianità contributiva complessiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 58 anni di età, per i lavoratori dipendenti, e di 59 per quelli autonomi. Dal 1° luglio 2009 si applica il sistema delle "quote" introdotto dalla L. n. 247 del 2007 ed illustrato nella Circ. 15 maggio 2008, n. 60 al punto 2.
Anche per il raggiungimento dei 35 anni di anzianità contributiva si utilizzano i criteri già illustrati per il computo dei 40 anni di contribuzione (vedi Msg. 4 dicembre 2007, n. 29224).
Nei casi sopra descritti, qualora il lavoratore o la lavoratrice presenti domanda di pensione di vecchiaia prima del compimento dei 65 anni di età, l'ente istruttore dovrà verificare che, alla decorrenza del trattamento, l'importo della pensione di vecchiaia non sia inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale (articolo 1, comma 20, della L. n. 335 del 1995).
Al fine di accertare la sussistenza di tale condizione, la Struttura territoriale Inps competente dovrà richiedere agli altri Enti interessati, l'ammontare della quota di pensione maturata presso di essi secondo le regole vigenti nel rispettivo ordinamento al momento della presentazione della domanda (art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 184 del 1997). La somma di tutti i prorata non dovrà risultare inferiore al limite sopra richiamato.
Nel caso in cui, tra le gestioni interessate dal cumulo vi sia anche una Cassa e, quest'ultima non abbia riconosciuto, con delibera, il predetto cumulo, l'assicurato avrà diritto alla pensione "cumulata" solo se il relativo importo, senza la quota a carico della Cassa, non risulti inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale.
Resta fermo che per l'accesso alla pensione, l'assicurato - alla data di decorrenza del trattamento pensionistico - deve aver cessato l'attività di lavoro dipendente eventualmente svolta (circolare n. 65 del 6 marzo 1995, punto 3; circolare n. 97 del 5 aprile 1995, punto 2).
4.2. Pensione di inabilità
Per la liquidazione della pensione di inabilità deve preliminarmente essere verificato il requisito sanitario da parte dell'Ente o dalla Cassa al quale il soggetto è iscritto al momento dell'evento inabilitante.
Una volta riconosciuto lo stato di inabilità, l'Ente istruttore deve verificare la sussistenza del requisito contributivo minimo richiesto per il diritto al trattamento in esame.
Il diritto alla pensione di inabilità si consegue in presenza di almeno 5 anni di assicurazione e di contribuzione, di cui almeno 3 anni accreditati e/o dovuti nel quinquennio precedente la domanda.
Il lavoratore riconosciuto inabile ha diritto alla maggiorazione convenzionale che dovrà essere attribuita con le modalità previste dall'articolo 1, comma 15, della L. n. 335 del 1995; la maggiorazione è determinata in relazione al periodo mancante al compimento del sessantesimo anno di età, indipendentemente dal sesso dell'interessato.
La maggiorazione convenzionale incrementerà le singole quote di pensione a carico degli Enti interessati in misura proporzionale alle anzianità contributive maturate dal lavoratore presso ciascuna di esse.
La maggiorazione in argomento va comunque riconosciuta entro l'anzianità contributiva massima di 2080 settimane (articolo 1, comma 15, della L. n. 335 del 1995), conseguentemente l'Ente istruttore deve tenere conto dei contributi complessivamente versati dal lavoratore presso tutte le gestioni previdenziali coinvolte nel cumulo.
I periodi contributivi maturati nelle diverse gestioni nelle quali l'assicurato è stato iscritto concorrono con quelli maturati nella gestione "accertatrice" alla determinazione dell'anzianità contributiva massima riconoscibile come maggiorazione convenzionale.
Nel sistema di calcolo contributivo, detta maggiorazione si determina aggiungendo al montante contributivo individuale effettivamente maturato dall'assicurato all'atto del pensionamento, un'ulteriore quota contributiva riferita al periodo di maggiorazione, determinato quest'ultimo secondo le modalità e le regole della medesima gestione (Circ. 14 settembre 1996, n. 180, paragrafo 3).
Nel calcolo della quota di maggiorazione convenzionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della L. 8 agosto 1995, n. 335, rilevano esclusivamente le retribuzioni esistenti in tale gestione.
La ripartizione dell'onere derivante dalla maggiorazione convenzionale tra le diverse gestioni, si effettua tenendo conto del rapporto tra l'anzianità contributiva utile per la misura della pensione posseduta dal lavoratore in ciascuna gestione e l'anzianità contributiva utile per la misura acquisita complessivamente dal lavoratore nelle diverse gestioni totalizzate.
Ove il lavoratore ottenga la pensione di inabilità prima del compimento dei 57 anni di età, per determinare la quota di pensione a carico delle forme assicurative gestite dall'Istituto dovrà essere applicato il coefficiente di trasformazione previsto per i 57 anni.
4.3. Pensione indiretta ai superstiti (articolo 1, comma 2, D.Lgs. n. 184 del 1997)
Il cumulo dei periodi assicurativi può essere esercitato per la liquidazione della pensione ai superstiti di assicurato, ancorchè il lavoratore sia deceduto prima del compimento dell'età pensionabile.
L'Ente istruttore deve, quindi, accertare se il richiedente o i richiedenti la pensione ai superstiti con il cumulo dei periodi assicurativi rientrino tra i soggetti aventi titolo alla stessa e se, considerando tutti i periodi di contribuzione non coincidenti, compresi quelli posseduti nelle casse, se presenti, il de cuius abbia complessivamente maturato almeno:
- cinque anni di assicurazione e contribuzione di cui almeno tre anni nel quinquennio precedente la data del decesso
ovvero
- quindici anni di assicurazione e di contribuzione.
Nel caso in cui il lavoratore sia deceduto prima del compimento dei 57 anni di età, per determinare la quota di pensione a carico di ciascuna delle forme assicurative presso cui il de cuius aveva una posizione assicurativa dovrà essere applicato il coefficiente di trasformazione previsto per i 57 anni (Circ. 14 settembre 1996, n. 180, par. 2.2).
Qualora il decesso del dante causa sia intervenuto anteriormente al 1° gennaio 2008, agli aventi diritto potrà essere riconosciuta la pensione ai superstiti con il cumulo dei periodi assicurativi, solo se il de cuius, al momento della morte, non risultava aver perfezionato un autonomo diritto a pensione in alcuna delle gestioni presso cui era stato iscritto.
5. Decorrenza dei trattamenti pensionistici conseguiti con il cumulo
L'articolo 1, comma 4, del D.Lgs. n. 184 del 1997 stabilisce che "gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 del D.Lgs. n. 184 del 1997 decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione da parte dell'assicurato e, in caso di decesso di quest'ultimo, dal mese successivo a tale evento".
Tale disposizione opera nei confronti di coloro che abbiano perfezionato i requisiti entro il 31 dicembre 2007.
Quanto sopra in relazione alle norme c.d. di "salvaguardia del diritto a pensione" contenute nella L. n. 243 del 2004 (articolo 1, comma 3).
Ciò posto, si richiama l'articolo 1, comma 5, della L. n. 247 del 2007 che ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2008, le finestre di accesso alla pensione di vecchiaia (v. in proposito Circ. 15 maggio 2008, n. 60).
Conseguentemente, per le pensioni di vecchiaia aventi decorrenza 1° gennaio 2008, si dovrà tener conto della disciplina in materia di decorrenza introdotta dal menzionato articolo 1, comma 5, della L. n. 247/2007.
In particolare dovranno essere applicate le finestre di accesso previste per i lavoratori dipendenti qualora i periodi di contribuzione cumulati siano tutti maturati in forme assicurative per i lavoratori dipendenti.
Nei rimanenti casi (quindi anche nelle fattispecie in cui siano interessate le Casse) dovranno essere applicate le "finestre di accesso" alla pensione di vecchiaia stabilite per i lavoratori autonomi.
Inoltre, come illustrato al punto 1.1. della presente circolare, la facoltà di cumulare i periodi contributivi ai sensi della disposizione in esame è stata estesa anche ai lavoratori che hanno maturato il requisito autonomo a pensione in una delle gestioni interessate al cumulo secondo quanto stabilito dal citato articolo 1, comma 76, lettera b), della L. n. 247 del 2007.
Pertanto in tali fattispecie la pensione non può avere decorrenza anteriore al febbraio 2008 e conseguentemente nei confronti degli interessati si dovrà tener conto della disciplina in materia di decorrenza introdotta dal menzionato articolo 1, comma 5, della L. n. 247/2007.
5.1. Novità introdotte in materia previdenziale dalla L. n. 122 del 2010 e dalla L. n. 111 del 2011
A) L. n. 122/2010
Com'è noto l'articolo 12, commi 1 e 2, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, ha previsto nuove disposizioni in materia previdenziale, illustrate con Circ. 24 settembre 2010, n. 126 e Circ. 16 marzo 2011, n. 53.
Di seguito, sommariamente, si riepilogano le disposizioni in materia di decorrenza per l'accesso alla pensione di vecchiaia.
Relativamente alle pensioni di vecchiaia aventi decorrenza 1° gennaio 2011, l'articolo 12, commi 1 e 2, della L. 30 luglio 2010, n. 122 che ha convertito con modificazioni il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, ha tra l'altro introdotto, dal 1° gennaio 2011, un'ulteriore nuova disciplina in materia di decorrenza della pensione di vecchiaia rispetto alle disposizioni previste dalla L. n. 243 del 2004 e dalla L. n. 247 del 2007.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, i soggetti che maturano il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia secondo le disposizioni in esame potranno accedere alla pensione di vecchiaia:
a. trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei requisiti richiesti nei confronti di coloro che liquidano le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
b. trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei requisiti richiesti nei confronti di coloro che liquidano le pensioni a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 1, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335.
In particolare, dovranno essere applicate le finestre di accesso previste per i lavoratori dipendenti qualora i periodi di contribuzione cumulati siano tutti maturati in forme assicurative per i lavoratori dipendenti.
Nei rimanenti casi, quindi, anche nei casi in cui siano interessate le Casse, dovranno essere applicate le "finestre di accesso" alla pensione di vecchiaia stabilite per i lavoratori autonomi e parasubordinati.
B) L. 15 luglio 2011, n. 111 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98
Con apposita circolare saranno forniti gli approfondimenti per quanto riguarda le novità introdotte dalla L. n. 111/2011.
6. Rivalutazione delle pensioni liquidate con il cumulo dei periodi assicurativi. Integrazione al trattamento minimo
Gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle pensioni conseguite con il cumulo dei periodi assicurativi sono liquidati con un meccanismo analogo a quello previsto per i trattamenti da totalizzazione di cui al D.Lgs. n. 42 del 2006.
Infatti, la pensione conseguita in applicazione della normativa in esame deve essere considerata come un'unica pensione.
Gli oneri di perequazione sono poi ripartiti proporzionalmente sulle singole quote in relazione al loro importo e posti a carico delle gestioni interessate.
Non si applicano ai trattamenti liquidati con il cumulo dei periodi assicurativi, ai sensi del comma 16 dell'art. 1 della L. n. 335 del 1995, le disposizioni sull'integrazione al minimo.
7. Trattamenti di famiglia
Sulle pensioni conseguite con il cumulo dei periodi assicurativi è possibile erogare, in presenza, ovviamente, dei requisiti previsti dalla normativa vigente, i trattamenti di famiglia.
Per quanto concerne la normativa da applicare, il Ministero ha chiarito, con nota del 13 aprile 2010, prot. 04/UL/0002372/P, che si deve far riferimento ai medesimi criteri utilizzati per le pensioni in totalizzazione.
Pertanto, qualora tra le quote che hanno dato luogo alla pensione cumulata ve ne sia almeno una a carico di una forma assicurativa dei lavoratori dipendenti, al pensionato deve essere riconosciuto l'assegno al nucleo familiare.
In mancanza di una quota a carico di una delle suddette forme assicurative dei lavoratori dipendenti, troverà applicazione la disciplina dei trattamenti di famiglia prevista per i titolari di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
Il Direttore generale
Nori
Allegato 1
D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184
Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici.
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 1997 n. 148)
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 39, della L. 8 agosto 1995, n. 335;
Visto l'articolo 1, comma 1, della L. 8 agosto 1996, n. 417;
Vista la preliminare deliberazione del consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1997;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della camera dei deputati e del senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1997;
Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri e del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
Emana il seguente decreto legislativo:
Capo I
Disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi
Art. 1
Cumulo di periodi assicurativi.
1. Per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 19, della L. 8 agosto 1995, n. 335, iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, [che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale [1] é data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti di cui al comma 20 del predetto articolo 1, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette forme, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità.
2. Il cumulo di cui al comma 1 opera a favore dei superstiti degli assicurati, ancorché deceduti prima del compimento dell'età pensionabile.
3. Agli aventi titolo al cumulo spettano le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle rispettive gestioni previdenziali, calcolate ciascuna con le norme vigenti in materia per le gestioni medesime. Le quote di pensione sono poste a carico ed erogate da ciascuna gestione.
4. Gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'applicazione del presente articolo decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione da parte dell'assicurato e, in caso di decesso di quest'ultimo, dal mese successivo a tale evento.
5. Rientra nei poteri degli enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria a favore di liberi professionisti, conferiti dall'articolo 3, comma 12, della L. 8 agosto 1995, n. 335, il riconoscimento del computo dei periodi contributivi non coincidenti posseduti dal professionista presso altre forme di previdenza obbligatoria, al solo fine del conseguimento dei requisiti contributivi previsti dall'ordinamento giuridico di appartenenza per il diritto a pensione e non per la misura di quest'ultima.
[1] Parole soppresse dall'articolo 1, comma 76, lettera b), della L. 24 dicembre 2007, n. 247.
omissis
Capo IV
Norme finali
Art. 9
Norme transitorie e finali.
1. Nelle materie regolate dal presente decreto legislativo continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni relativamente alle domande esercitate dagli interessati in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto medesimo.
D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184, art. 1
D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184, art. 9
L. 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12
D.L. 6 luglio 2011, n. 98
Agenzia del territorio Circ. 8-9-2011 n. 5/T Articolo 5, comma 4-bis, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 2011, n. 106. Abolizione del divieto di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali. Modifica della Tabella delle tasse ipotecarie. Emanata dall'Agenzia del territorio, Direzione.
Circ. 8 settembre 2011, n. 5/T (1).
Articolo 5, comma 4-bis, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 2011, n. 106. Abolizione del divieto di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali. Modifica della Tabella delle tasse ipotecarie.
(1) Emanata dall'Agenzia del territorio, Direzione.
Alle
Direzioni centrali
Alle
Direzioni regionali
Agli
Uffici provinciali
1. Premessa
Come è noto, il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della L. 12 luglio 2011, n. 106, recante prime disposizioni urgenti per l'economia, contiene alcune norme che coinvolgono direttamente ambiti di competenza dell'Agenzia [1].
In particolare, si fa riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4-bis [2], che interviene, in senso innovativo, sia nella previgente disciplina in materia di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali, sia, in ambito più strettamente tributario, operando la sostituzione della Tabella delle tasse ipotecarie allegata al Testo unico di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347.
Si tratta, peraltro, di disposizioni che - a differenza delle altre, entrate in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale [3] - hanno acquisito efficacia, per specifica previsione normativa, a decorrere dal 1° settembre 2011.
Tanto premesso, con la presente circolare si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sul nuovo quadro normativo di settore venutosi a delineare in seguito alla emanazione del citato D.L. n. 70 del 2011, evidenziandone gli aspetti e i profili innovativi di maggior rilievo.
_________________
[1] Il provvedimento in esame è intervenuto, fra l'altro, anche in materia di cancellazione semplificata delle ipoteche, di portabilità dei mutui, di atti soggetti a trascrizione.
[2] Il comma 4-bis dell'art. 5 del D.L. n. 70 del 2011 dispone testualmente: "Per agevolare la circolazione delle informazioni concernenti gli immobili, è abolito il divieto di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali. È consentito il riutilizzo dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali e ipotecari a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale nell'ambito dei compiti di servizio pubblico per i quali i documenti sono stati prodotti, fermo restando il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. È comunque consentita la fornitura di documenti, dati e informazioni da parte dell'Agenzia del territorio, in formato elaborabile, su base convenzionale, secondo modalità, tempi e costi da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio. Il comma 367
dell'articolo 1 della L. 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato. Non sono dovuti l'importo fisso annuale e la maggiorazione del 20 per cento di cui al comma 370 del citato articolo 1 della L. n. 311 del 2004, e successive modificazioni. La tabella allegata al testo unico di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto. Le disposizioni di cui al presente comma acquistano efficacia a decorrere dal 1° settembre 2011.".
_________________
[3] Pubblicazione avvenuta nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2011.
2. L'abolizione del divieto di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali
Per cogliere compiutamente la portata delle modifiche introdotte in materia di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali, nonché allo scopo di evidenziarne la ratio ispiratrice e le finalità perseguite, occorre premettere un breve inquadramento normativo del settore in parola al fine di rappresentarne l'evoluzione sino all'odierno intervento.
Prima della specifica disciplina introdotta nel nostro ordinamento con la L. 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria per l'anno 2005), già erano presenti alcune disposizioni che, negli ambiti di interesse, contenevano specifici divieti di commercializzazione di informazioni e documenti ipotecari e catastali per fini diversi da quelli consentiti dalla normativa all'epoca vigente [4].
Detti divieti, tuttavia, avevano una portata limitata, in quanto si riferivano ai soli dati acquisiti per via telematica; la loro inosservanza, peraltro, non era inquadrata in una analitica disciplina sanzionatoria, posto che alla violazione di tali divieti era normativamente correlata solo la revoca della concessione e la denuncia all'autorità giudiziaria.
La disciplina recata dall'articolo 1, commi da 367 a 373, della citata L. n. 311 del 2004, si era innestata su tale quadro normativo, introducendo nell'ordinamento, al fine espressamente indicato di contrastare fenomeni di elusione fiscale e di tutelare la fede pubblica, un generale divieto di riutilizzazione commerciale di dati, documenti e informazioni catastali e ipotecari acquisiti dagli archivi dell'Agenzia del Territorio.
Nell'ambito di tale divieto generalizzato - con riferimento al quale era stato previsto e disciplinato, peraltro, anche il correlato aspetto sanzionatorio [5] - si configurava un regime speciale derogatorio nel quale le ipotesi consentite di riutilizzazione venivano condizionate aiia preventiva stipula di una apposita convenzione, aiio scopo, tra l'altro, di creare i presupposti per una tracciabilità delle operazioni. Dette ipotesi erano sottoposte al pagamento dei correlati tributi per ogni atto di riutilizzazione posto in essere dalla parte convenzionata.
Su questo quadro normativo, si è innestata, successivamente, la L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) che, pur non eliminando il divieto generalizzato vigente in materia, aveva sostanzialmente sostituito il precedente regime convenzionale con un "regime semplificato" nel quale l'autorizzazione alla riutilizzazione commerciale dei dati veniva correlata al pagamento di un importo fisso annuale, per ciò che concerneva i dati catastali, ovvero di una maggiorazione del 20 per cento dell'importo dovuto, per i dati ipotecari [6].
In tale contesto, il riassetto della disciplina di settore operato con il D.L. n. 70 del 2011 appare in evidente sintonia con i principi generali fissati in materia dalla Dir. 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003, relativa proprio al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.
In particolare, il comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto legge in argomento, con il dichiarato fine di agevolare le informazioni concernenti gli immobili, ha espressamente abolito il divieto di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali, peraltro abrogando il comma 367 dell'art. 1 della L. n. 311 del 2004 che stabiliva detto divieto.
Il predetto comma 4-bis, dunque, superando il divieto di riutilizzazione sancito dalla normativa previgente, consente il riutilizzo dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali e ipotecarie a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale nell'ambito dei compiti di servizio pubblico per i quali i documenti sono stati prodotti.
Un ulteriore elemento di novità, peraltro coerente con la ratio complessiva della nuova disciplina, è rappresentato dalla previsione che riconosce all'Agenzia la possibilità di fornire documenti, dati e informazioni, in formato elaborabile, su base convenzionale, secondo modalità, tempi e costi che saranno stabiliti con apposito provvedimento direttoriale.
La disposizione in parola, inoltre, in coerenza con l'abolizione del generale divieto di riutilizzazione commerciale, ha eliminato l'importo fisso annuale precedentemente dovuto per la riutilizzazione dei dati catastali, nonché la maggiorazione del 20 per cento che doveva essere corrisposta per la riutilizzazione dei dati ipotecari.
Si ritiene opportuno evidenziare come, in tale delicato settore - che, peraltro, vede direttamente coinvolta questa Agenzia anche in sede processuale - il legislatore nazionale sia intervenuto con una previsione di portata generale, ispirata al chiaro intento, ripetutamente manifestato anche in ambito comunitario, di liberalizzare e agevolare la circolazione delle informazioni, fermo restando il necessario rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Il tutto, peraltro, in coerenza con il percorso già tracciato dalla legge finanziaria 2007 che, sostituendo il precedente regime convenzionale con un "regime semplificato", aveva contribuito a superare i presunti effetti di anticoncorrenzialità lamentati, da parte di alcuni operatori di settore, con riferimento alla disciplina introdotta dalla legge finanziaria 2005.
_________________
[4] Si fa riferimento all' art. 8 del D.M. 10 ottobre 1992, che detta disposizioni in materia di istituzione del servizio telematico nelle conservatorie dei registri immobiliari, nonché all'articolo 9 del D.P.R. 10 luglio 1991, n. 305, in tema di concessione dell'utenza del servizio di informatica per l'accesso alla base informativa del catasto.
[5] Il comma 372 dell'art. 1 della L. n. 311 del 2004 prevedeva che l'autore di atti di riutilizzazione commerciale non consentiti, oltre a dover corrispondere i tributi nella misura prevista, fosse soggetto altresì ad una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed il quintuplo dei tributi dovuti e, nell'ipotesi di dati la cui acquisizione non era soggetta al pagamento di tributi, ad una sanzione amministrativa tributaria da euro 10.000 a euro 50.000.
[6] Il comma 370 dell'art. 1 della L. n. 311 del 2004, come sostituito dalla L. n. 296 del 2006, prevede, per l'acquisizione originaria di documenti, dati e informazioni ipotecarie da parte dei riutilizzatori commerciali autorizzati, la corresponsione dei tributi previsti maggiorati nella misura del 20 per cento; per l'acquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni catastali, è previsto che i riutilizzatori commerciali autorizzati corrispondano un importo fisso annuale determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Le modifiche alla Tabella delle tasse ipotecarie
La nuova Tabella delle tasse ipotecarie, anch'essa introdotta dal comma 4-bis in parola con efficacia decorrente dal 1° settembre 2011, contiene importanti novità sia in tema di imponibilità delle operazioni ipotecarie - stabilendone l'eliminazione o la nuova introduzione - sia in ambito strettamente tributario, prevedendo la modifica di alcuni importi rispetto a quelli previsti dalla previgente Tabella.
In relazione al primo profilo, la novità principale è rappresentata dalla soppressione della voce: "ricerca continuativa" (voce introdotta nella Tabella delle tasse ipotecarie, al numero 4, dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7). La precedente formulazione della voce di Tabella prevedeva che detto servizio sarebbe stato fornito progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale. Di fatto, in realtà, il servizio di ricerca continuativa non è stato mai attivato, né reso disponibile all'utenza.
Il punto n. 2.1.6 della nuova Tabella introduce tra le operazioni imponibili - e, quindi, soggette al pagamento delle tasse ipotecarie - il "tentativo di accesso non produttivo", cioè ii tentativo senza esito, peraltro frequentemente effettuato neiia pratica, direttamente finalizzato ad individuare una nota o un titolo come riferibili ad un determinato soggetto.
Per ogni tentativo con esito negativo è stata prevista l'applicazione del tributo nella misura di euro 0,15; la nota a margine del punto n. 2.1.6. chiarisce inoltre che le modalità e i tempi di attuazione saranno stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia.
Per quanto riguarda, invece, le modifiche apportate agli importi dovuti per le operazioni già indicate in Tabella, si richiama l'attenzione, in primo luogo, sulla riduzione del tributo connesso al rilascio dell'elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno. Detto importo, precedentemente stabilito in euro 4,00 per ogni soggetto presente nell'elenco, viene ora ridotto, secondo quanto previsto dal punto n. 6.1 della Tabella, ad euro 1,00 per ogni soggetto.
A questo specifico proposito, si ritiene opportuno evidenziare che l'importo stabilito dalla nuova Tabella, in applicazione dei principi generali in materia di efficacia temporale delle norme e di effetti del giudicato, è applicabile, dal 1° settembre 2011, anche ai servizi richiesti da soggetti destinatari di provvedimenti giudiziali emanati con riferimento al previgente quadro tariffario [7].
Sempre nell'ambito delle modifiche tariffarie, si evidenzia che le variazioni apportate interessano anche gli importi dovuti per le ispezioni effettuate nell'ambito di ogni singola circoscrizione di pubblicità immobiliare.
In particolare, l'importo relativo alla ispezione nominativa, per immobile, ovvero congiunta, è stato elevato da euro 6,00 ad euro 7,00. Va evidenziata, peraltro, la circostanza che il nuovo importo è comprensivo delle prime 30 formalità (o frazione di 30) contenute nell'elenco sintetico; nella previgente formulazione, invece, il tributo comprendeva soltanto le prime 10 formalità (o frazione di 10) dell'elenco sintetico.
L'importo dovuto per ogni gruppo di formalità contenute nell'elenco sintetico, eccedenti le prime 30 (già comprese nel tributo dovuto per l'ispezione) è stato elevato da euro 3,00 ad euro 3,50; contestualmente, è stata modificata l'entità di detti gruppi di formalità che passa da 5 (o frazione di 5) a 15 (o frazione di 15).
Il punto n. 2.1.4 della nuova Tabella individua il tributo rispettivamente dovuto per ogni titolo o nota stampati, confermando l'importo di euro 4,00 per la stampa della nota e prevedendo la tariffa di euro 8,00 per ogni titolo stampato. Si precisa che tale ultimo servizio concerne esclusivamente la stampa dei titoli trasmessi per via telematica e disponibili in forma digitale solamente presso gli uffici per i quali è stato attivato, in via sperimentale, l'invio telematico del titolo.
Le modifiche tariffarie hanno, infine, interessato anche l'ambito delle certificazioni ipotecarie; l'attuale punto n. 4.1.1 della Tabella ha, infatti, fissato in euro 30,00 l'importo dovuto "per ogni certificato" riguardante una sola persona, precedentemente stabilito in euro 20,00.
Si ritiene opportuno precisare che l'attuale formulazione, sicuramente più chiara ed univoca, consente di superare le incertezze interpretative riferibili alla formulazione del punto n. 5.1.1 della previgente Tabella, laddove, invece, l'imponibilità era genericamente riferita al corrispondente importo "per ogni stato o certificato".
Gli Uffici provinciali sono invitati al puntuale rispetto della nuova disciplina contenuta nelle disposizioni richiamate e le Direzioni regionali ne verificheranno la corretta applicazione.
_________________
[7] Alcuni provvedimenti giudiziali, emanati nell'ambito di procedimenti incardinati ai sensi della L. 10 ottobre 1990, n. 287, prevalentemente in sede cautelare - a fronte della intervenuta modifica della Tabella delle tasse ipotecarie operata dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 24 novembre 2006, n. 286, il quale, tra l'altro, aveva elevato l'importo dovuto per il rilascio dell'elenco soggetti da euro 7,00 per ogni pagina dell'elenco ad euro 4,00 per ogni soggetto presente nell'elenco - hanno inibito a questa Agenzia di precludere agli operatori di settore ricorrenti di proseguire nella loro attività di riutilizzazione dei dati acquisiti presso l'Agenzia del territorio alle stesse condizioni di concorrenza esistenti sul mercato al 30 settembre 2006 (cioè alle condizioni tariffarie
antecedenti alla modifica tariffaria apportata dal citato D.L. n. 262 del 2006).
Il Direttore
Gabriella Alemanno
D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 5
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, Tabella
L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 367
L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 372
L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 370
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 386
salute: dai puristi agli olistici, per 30% italiani viene al primo posto
SALUTE: DAI PURISTI AGLI OLISTICI, PER 30%
ITALIANI VIENE AL PRIMO POSTO =
MA ALTRETTANTI SE NE DISINTERESSANO, NASCE OSSERVATORIO
ISPO-ASTRAZENECA
Milano, 13 set. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - La salute prima
di tutto. La pensano cosi' 3 italiani su 10 (29%), che superano il 90%
se si considera anche la quota (61%) di chi mette lo 'star bene' fra
le 3 cose piu' importanti nella vita. In generale, dopo la famiglia la
salute e' il valore universale al top per gli abitanti del Belpaese.
L'attenzione al benessere e' massima nei 35-54enni (salute primo
valore), cresce con l'eta' ed e' maggiore fra le donne.
Le declinazioni del salutismo in salsa italiana sono molte: dai
'puristi' che si fidano solo del medico che li conosce da una vita,
agli sperimentatori curiosi anche delle pratiche alternative e new
age, fino agli 'olistici' che fanno della cura di se' a 360 gradi una
specie di religione. E all'opposto non mancano gli indifferenti,
quelli che pensano a star bene soltanto quando stanno male: un buon
27% di italiani, speculare al 29% per cui la salute e' al centro.
(segue)
(Opa/Zn/Adnkronos)
13-SET-11 13:30
NNNN
SALUTE: DAI PURISTI AGLI OLISTICI, PER 30% ITALIANI VIENE AL PRIMO POSTO (2) =
(Adnkronos) - Questa, in sintesi, la fotografia scattata dalla
prima edizione dell'Osservatorio Salute lanciato oggi a Milano:
un'indagine sia qualitativa che quantitativa commissionata dal gruppo
farmaceutico AstraZeneca a Ispo, che periodicamente misurera' il
rapporto fra italiani e cultura della salute - secondo un 'termometro'
chiamato Ias (Indice di attenzione verso la salute) - e promuovera'
anche focus su argomenti di piu' stretta attualita'.
"L'intenzione e' quella di offrire un servizio regolare a tutti
gli attori chiamati a rispondere ai nuovi bisogni di salute del
cittadino - spiega all'Adnkronos Salute Nicola Braggio, presidente di
AstraZeneca in Italia - La nostra missione e' produrre salute",
sottolinea, e "ascoltare il cittadino e' il primo passo per capirlo e
assisterlo meglio". (segue)
(Opa/Zn/Adnkronos)
13-SET-11 13:35
NNNN
SALUTE: DAI PURISTI AGLI OLISTICI, PER 30% ITALIANI VIENE AL PRIMO POSTO (4) =
LE MISSIONI DELL'OSSERVATORIO, MISURARE ATTENZIONE A BENESSERE E
FOCUS SU TEMI ATTUALITA'
(Adnkronos/Adnkronos Salute) - "E' una ricerca che reputo di
grande valore sociale per l'ampiezza del campione coinvolto, gli
approfondimenti sulle diverse tematiche che di volta in volta
tratteremo e per l'approccio serio, ma innovativo nei contenuti",
commenta Renato Mannheimer, presidente dell'Ispo.
"La dinamica all'interno del sistema salute e' profondamente
cambiata - riflette Braggio - ed proprio partendo dalla consapevolezza
di una situazione di estrema complessita' abbiamo chiesto a Ispo di
indagare sul valore che i cittadini attribuiscono alla salute. Come
azienda che ha nel suo Dna la promozione della salute attraverso la
ricerca e lo sviluppo di farmaci innovativi - prosegue il numero uno
di AstraZeneca in Italia - il nostro obiettivo e' offrire un nuovo
strumento originale e utile a tutti i nostri interlocutori: i medici
che continuano a rappresentare un cardine insostituibile del sistema
salute, il mondo della ricerca che e' motore di progresso medico ed
economico, le Istituzioni che con noi operano in un contesto sempre
piu' sotto pressione, le societa' scientifiche".
Con tutti loro "abbiamo sempre cercato di interagire in modo
positivo e propositivo - aggiunge Braggio - Ora con questo
Osservatorio vogliamo aiutarli a intercettare e comprendere meglio i
nuovi bisogni del paziente, e prima ancora del cittadino. La
presentazione di oggi e' il primo atto di un percorso che ci auguriamo
lungo: da un lato monitoreremo periodicamente l'Indice di attenzione
alla salute, dall'altro approfondiremo una serie di aspetti in nuovi
incontri, di cui il primo speriamo gia' entro fine anno". Fra i temi
in agenda la salute come fenomeno di integrazione (dedicato alla
popolazione migrante), i giovani e la cultura della salute (con un
approfondimento sui nuovi media), lo sport come strumento di
prevenzione, e la donna come ambasciatrice e 'moltiplicatrice' di
salute.
(Opa/Ct/Adnkronos)
13-SET-11 15:50
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MA ALTRETTANTI SE NE DISINTERESSANO, NASCE OSSERVATORIO
ISPO-ASTRAZENECA
Milano, 13 set. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - La salute prima
di tutto. La pensano cosi' 3 italiani su 10 (29%), che superano il 90%
se si considera anche la quota (61%) di chi mette lo 'star bene' fra
le 3 cose piu' importanti nella vita. In generale, dopo la famiglia la
salute e' il valore universale al top per gli abitanti del Belpaese.
L'attenzione al benessere e' massima nei 35-54enni (salute primo
valore), cresce con l'eta' ed e' maggiore fra le donne.
Le declinazioni del salutismo in salsa italiana sono molte: dai
'puristi' che si fidano solo del medico che li conosce da una vita,
agli sperimentatori curiosi anche delle pratiche alternative e new
age, fino agli 'olistici' che fanno della cura di se' a 360 gradi una
specie di religione. E all'opposto non mancano gli indifferenti,
quelli che pensano a star bene soltanto quando stanno male: un buon
27% di italiani, speculare al 29% per cui la salute e' al centro.
(segue)
(Opa/Zn/Adnkronos)
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SALUTE: DAI PURISTI AGLI OLISTICI, PER 30% ITALIANI VIENE AL PRIMO POSTO (2) =
(Adnkronos) - Questa, in sintesi, la fotografia scattata dalla
prima edizione dell'Osservatorio Salute lanciato oggi a Milano:
un'indagine sia qualitativa che quantitativa commissionata dal gruppo
farmaceutico AstraZeneca a Ispo, che periodicamente misurera' il
rapporto fra italiani e cultura della salute - secondo un 'termometro'
chiamato Ias (Indice di attenzione verso la salute) - e promuovera'
anche focus su argomenti di piu' stretta attualita'.
"L'intenzione e' quella di offrire un servizio regolare a tutti
gli attori chiamati a rispondere ai nuovi bisogni di salute del
cittadino - spiega all'Adnkronos Salute Nicola Braggio, presidente di
AstraZeneca in Italia - La nostra missione e' produrre salute",
sottolinea, e "ascoltare il cittadino e' il primo passo per capirlo e
assisterlo meglio". (segue)
(Opa/Zn/Adnkronos)
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SALUTE: DAI PURISTI AGLI OLISTICI, PER 30% ITALIANI VIENE AL PRIMO POSTO (4) =
LE MISSIONI DELL'OSSERVATORIO, MISURARE ATTENZIONE A BENESSERE E
FOCUS SU TEMI ATTUALITA'
(Adnkronos/Adnkronos Salute) - "E' una ricerca che reputo di
grande valore sociale per l'ampiezza del campione coinvolto, gli
approfondimenti sulle diverse tematiche che di volta in volta
tratteremo e per l'approccio serio, ma innovativo nei contenuti",
commenta Renato Mannheimer, presidente dell'Ispo.
"La dinamica all'interno del sistema salute e' profondamente
cambiata - riflette Braggio - ed proprio partendo dalla consapevolezza
di una situazione di estrema complessita' abbiamo chiesto a Ispo di
indagare sul valore che i cittadini attribuiscono alla salute. Come
azienda che ha nel suo Dna la promozione della salute attraverso la
ricerca e lo sviluppo di farmaci innovativi - prosegue il numero uno
di AstraZeneca in Italia - il nostro obiettivo e' offrire un nuovo
strumento originale e utile a tutti i nostri interlocutori: i medici
che continuano a rappresentare un cardine insostituibile del sistema
salute, il mondo della ricerca che e' motore di progresso medico ed
economico, le Istituzioni che con noi operano in un contesto sempre
piu' sotto pressione, le societa' scientifiche".
Con tutti loro "abbiamo sempre cercato di interagire in modo
positivo e propositivo - aggiunge Braggio - Ora con questo
Osservatorio vogliamo aiutarli a intercettare e comprendere meglio i
nuovi bisogni del paziente, e prima ancora del cittadino. La
presentazione di oggi e' il primo atto di un percorso che ci auguriamo
lungo: da un lato monitoreremo periodicamente l'Indice di attenzione
alla salute, dall'altro approfondiremo una serie di aspetti in nuovi
incontri, di cui il primo speriamo gia' entro fine anno". Fra i temi
in agenda la salute come fenomeno di integrazione (dedicato alla
popolazione migrante), i giovani e la cultura della salute (con un
approfondimento sui nuovi media), lo sport come strumento di
prevenzione, e la donna come ambasciatrice e 'moltiplicatrice' di
salute.
(Opa/Ct/Adnkronos)
13-SET-11 15:50
NNNN
sanita': peduzzi (prc-fds), no a chiusura ospedale di montefiascone nel lazio
SANITA': PEDUZZI (PRC-FDS), NO A CHIUSURA OSPEDALE DI MONTEFIASCONE NEL LAZIO =
Roma, 13 set - (Adnkronos) - ''La Giunta Polverini sta
inesorabilmente compromettendo il diritto alla salute nella nostra
regione e la possibilita' di cura per i cittadini, soprattutto
anziani''. E' quanto afferma Ivano Peduzzi, capogruppo della
Federazione della Sinistra alla regione Lazio presente all'assemblea
pubblica organizzata questa mattina dal Cotom (Comitato per la tutela
dell'ospedale di Montefiascone).
''Oggi siamo qui - sottolinea Peduzzi - perche' dal 15 settembre
prossimo l'ospedale di Montefiascone verra' ulteriormente
depotenziato: il pronto soccorso verra' chiuso e ridotto a un punto di
primo intervento con il solo ausilio di guardie mediche. Questo vuol
dire che numerose prestazioni non verranno piu' erogate con
ripercussioni tangibili e disastrose per tutto il territorio''.
''Considerata infatti la vastita' della zona e l'ampia fascia di
ultrasettantenni che la popola - sottolinea il capogruppo della FdS -
il verra' a mancare un punto di riferimento importante per tutta
l'alta e bassa Teverina. Per soddisfare la domanda di salute
proveniente dal territorio, la gente sara' costretta ad andare in
Umbria e Toscana, dove la risposta a tali esigenze e' piu' immediata.
A pagare saranno gli anziani e persone piu' svantaggiate,
impossibilitate a effettuare lunghi e faticosi spostamenti''. (segue)
(Lac/Zn/Adnkronos)
13-SET-11 13:20
NNNN
SANITA': PEDUZZI (PRC-FDS), NO A CHIUSURA OSPEDALE DI MONTEFIASCONE NEL LAZIO (2) =
(Adnkronos) - ''Ancora una volta - evidenzia - la presidente
Polverini mette in pratica operazioni di facciata che mercifica il
diritto alla salute, taglia le gambe agli ospedali di frontiera e non
porta alcun risparmio effettivo: la presenza di guardie mediche,
infatti, che costano 40 euro l'ora, pesara' molto di piu' alle tasche
dei cittadini''.
''Nonostante le migliaia di firme raccolte e depositate dal
Cotom contro la chiusura della struttura ospedaliera - continua il
capogruppo FdS - e la crescente insoddisfazione tra la gente, la
presidente del lazio non ha mai cercato un confronto sulla sanita',
privando interi territori del diritto all'assistenza sanitaria".
"Per questi motivi - conclude Peduzzi - la mobilitazione andra'
avanti almeno fino a quando la Polverini non fara' un passo indietro e
verra' pianificata un'offerta ospedaliera corrispondente ai bisogni
del territorio''.
(Lac/Zn/Adnkronos)
13-SET-11 13:26
NNNN
Roma, 13 set - (Adnkronos) - ''La Giunta Polverini sta
inesorabilmente compromettendo il diritto alla salute nella nostra
regione e la possibilita' di cura per i cittadini, soprattutto
anziani''. E' quanto afferma Ivano Peduzzi, capogruppo della
Federazione della Sinistra alla regione Lazio presente all'assemblea
pubblica organizzata questa mattina dal Cotom (Comitato per la tutela
dell'ospedale di Montefiascone).
''Oggi siamo qui - sottolinea Peduzzi - perche' dal 15 settembre
prossimo l'ospedale di Montefiascone verra' ulteriormente
depotenziato: il pronto soccorso verra' chiuso e ridotto a un punto di
primo intervento con il solo ausilio di guardie mediche. Questo vuol
dire che numerose prestazioni non verranno piu' erogate con
ripercussioni tangibili e disastrose per tutto il territorio''.
''Considerata infatti la vastita' della zona e l'ampia fascia di
ultrasettantenni che la popola - sottolinea il capogruppo della FdS -
il verra' a mancare un punto di riferimento importante per tutta
l'alta e bassa Teverina. Per soddisfare la domanda di salute
proveniente dal territorio, la gente sara' costretta ad andare in
Umbria e Toscana, dove la risposta a tali esigenze e' piu' immediata.
A pagare saranno gli anziani e persone piu' svantaggiate,
impossibilitate a effettuare lunghi e faticosi spostamenti''. (segue)
(Lac/Zn/Adnkronos)
13-SET-11 13:20
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SANITA': PEDUZZI (PRC-FDS), NO A CHIUSURA OSPEDALE DI MONTEFIASCONE NEL LAZIO (2) =
(Adnkronos) - ''Ancora una volta - evidenzia - la presidente
Polverini mette in pratica operazioni di facciata che mercifica il
diritto alla salute, taglia le gambe agli ospedali di frontiera e non
porta alcun risparmio effettivo: la presenza di guardie mediche,
infatti, che costano 40 euro l'ora, pesara' molto di piu' alle tasche
dei cittadini''.
''Nonostante le migliaia di firme raccolte e depositate dal
Cotom contro la chiusura della struttura ospedaliera - continua il
capogruppo FdS - e la crescente insoddisfazione tra la gente, la
presidente del lazio non ha mai cercato un confronto sulla sanita',
privando interi territori del diritto all'assistenza sanitaria".
"Per questi motivi - conclude Peduzzi - la mobilitazione andra'
avanti almeno fino a quando la Polverini non fara' un passo indietro e
verra' pianificata un'offerta ospedaliera corrispondente ai bisogni
del territorio''.
(Lac/Zn/Adnkronos)
13-SET-11 13:26
NNNN
salute: l'indagine, piu' stanchi di prima delle ferie, vacanze 2011 inutili
SALUTE: L'INDAGINE, PIU' STANCHI DI PRIMA DELLE
FERIE, VACANZE 2011 INUTILI =
LA PSICOLOGA, TROPPO CORTE E MINATE DA ANSIA PER CRISI ECONOMICA
Roma, 13 set. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Quest'anno gli
italiani sono tornati al lavoro, dopo le ferie, piu' stanchi di prima.
Non sono riusciti a staccare la spina a causa di vacanze troppo corte
e comunque appesantite dai mille problemi lasciati a casa, ma mai
dimenticati. Il pensiero della crisi economica e del lavoro precario
ha minato il relax e non ci si e' ricaricati. Insomma: si ricomincia
con umore basso, poca speranza e scarsa energia positiva. Lo rivela un
sondaggio online dell'Eurodap, Associazione europea disturbi da
attacchi di panico (www.eurodap.it), che da mesi studia la reazione
degli italiani rispetto alle difficolta' economiche che il nostro
Paese sta vivendo.
Al sondaggio hanno partecipato circa 600 persone, tra i 18 e i
65 anni. Il 70% ha dichiarato di aver fatto vacanze molto brevi, non
piu' di una settimana. Ferie in tono minore, in cui si e' optato per
un appartamento piuttosto che l'albergo, la macchina invece
dell'aereo. Insomma ridimensionate nella durata e nella spesa.
"Leggendo attentamente i risultati del sondaggio - afferma Paola
Vinciguerra, psicologa, psicoterapeuta e presidente dell'Eurodap -
emerge una situazione piuttosto preoccupante. Le vacanze sono un
momento molto importante nell'equilibrio psico-fisico di una persona;
chi torna dalle ferie stanco, insoddisfatto e teso dopo aver lavorato
tanto durante l'anno e comincia anche a manifestare vari disturbi
fisici e di ansia, ha davanti mesi davvero difficili da affrontare".
(segue)
(Mal/Zn/Adnkronos)
13-SET-11 10:22
NNNNSALUTE: L'INDAGINE, PIU' STANCHI DI PRIMA DELLE FERIE, VACANZE 2011 INUTILI (2) =
(Adnkronos/Adnkronos Salute) - "La maggior parte delle persone
che hanno risposto all'indagine - aggiunge la psicoterapeuta,
responsabile dell'Uiap, Unita' italiana attacchi di panico, presso la
Clinica Paideia di Roma - ha dichiarato di soffrire fin dal ritorno
dalle vacanze di insonnia, lamenta risvegli precoci e nervosismo. La
maggioranza si e' detta inoltre preoccupata per la crisi economica che
sta vivendo il nostro Paese e per la precarieta' lavorativa". Tutti
disturbi sono "legati a questa continua situazione di allarme che
ognuno di noi, chi piu' chi meno, deve affrontare - prosegue l'esperta
- Cerchiamo allora di abbassare la tensione seguendo tre regole":
1) Attivita' fisica: la nostra salute e' piu' importante di
tutto, non mettiamo scuse di tempo e di denaro. Andiamo a correre
all'aperto, nella natura. Serve a scaricare le energie negative.
2) Dormire: e' fondamentale ricorrere, dopo aver scaricato la
tensione, a bagni caldi con sale. "Bevete tisane rilassanti - aggiunge
Vinciguerra - Cosi' riuscirete ad addormentarvi piu' facilmente".
3) Pensare positivo: il nostro modo di pensare puo' far
diminuire o aumentare la nostra ansia. "Spostiamo l'attenzione sulla
speranza e sulle nostre capacita'. Solo cosi' avremo energia giusta
per poter affrontare le difficolta'".
Per imparare a gestire le proprie paure ed ansie e per
potenziare le proprie risorse, l'Eurodap organizza un corso di
instant-therapy martedi' 27 settembre, dalle ore 16 alle 20 in via
Sardegna 55 a Roma (www.eurodap.it).
(Mal/Zn/Adnkronos)
13-SET-11 10:33
NNNN
LA PSICOLOGA, TROPPO CORTE E MINATE DA ANSIA PER CRISI ECONOMICA
Roma, 13 set. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Quest'anno gli
italiani sono tornati al lavoro, dopo le ferie, piu' stanchi di prima.
Non sono riusciti a staccare la spina a causa di vacanze troppo corte
e comunque appesantite dai mille problemi lasciati a casa, ma mai
dimenticati. Il pensiero della crisi economica e del lavoro precario
ha minato il relax e non ci si e' ricaricati. Insomma: si ricomincia
con umore basso, poca speranza e scarsa energia positiva. Lo rivela un
sondaggio online dell'Eurodap, Associazione europea disturbi da
attacchi di panico (www.eurodap.it), che da mesi studia la reazione
degli italiani rispetto alle difficolta' economiche che il nostro
Paese sta vivendo.
Al sondaggio hanno partecipato circa 600 persone, tra i 18 e i
65 anni. Il 70% ha dichiarato di aver fatto vacanze molto brevi, non
piu' di una settimana. Ferie in tono minore, in cui si e' optato per
un appartamento piuttosto che l'albergo, la macchina invece
dell'aereo. Insomma ridimensionate nella durata e nella spesa.
"Leggendo attentamente i risultati del sondaggio - afferma Paola
Vinciguerra, psicologa, psicoterapeuta e presidente dell'Eurodap -
emerge una situazione piuttosto preoccupante. Le vacanze sono un
momento molto importante nell'equilibrio psico-fisico di una persona;
chi torna dalle ferie stanco, insoddisfatto e teso dopo aver lavorato
tanto durante l'anno e comincia anche a manifestare vari disturbi
fisici e di ansia, ha davanti mesi davvero difficili da affrontare".
(segue)
(Mal/Zn/Adnkronos)
13-SET-11 10:22
NNNNSALUTE: L'INDAGINE, PIU' STANCHI DI PRIMA DELLE FERIE, VACANZE 2011 INUTILI (2) =
(Adnkronos/Adnkronos Salute) - "La maggior parte delle persone
che hanno risposto all'indagine - aggiunge la psicoterapeuta,
responsabile dell'Uiap, Unita' italiana attacchi di panico, presso la
Clinica Paideia di Roma - ha dichiarato di soffrire fin dal ritorno
dalle vacanze di insonnia, lamenta risvegli precoci e nervosismo. La
maggioranza si e' detta inoltre preoccupata per la crisi economica che
sta vivendo il nostro Paese e per la precarieta' lavorativa". Tutti
disturbi sono "legati a questa continua situazione di allarme che
ognuno di noi, chi piu' chi meno, deve affrontare - prosegue l'esperta
- Cerchiamo allora di abbassare la tensione seguendo tre regole":
1) Attivita' fisica: la nostra salute e' piu' importante di
tutto, non mettiamo scuse di tempo e di denaro. Andiamo a correre
all'aperto, nella natura. Serve a scaricare le energie negative.
2) Dormire: e' fondamentale ricorrere, dopo aver scaricato la
tensione, a bagni caldi con sale. "Bevete tisane rilassanti - aggiunge
Vinciguerra - Cosi' riuscirete ad addormentarvi piu' facilmente".
3) Pensare positivo: il nostro modo di pensare puo' far
diminuire o aumentare la nostra ansia. "Spostiamo l'attenzione sulla
speranza e sulle nostre capacita'. Solo cosi' avremo energia giusta
per poter affrontare le difficolta'".
Per imparare a gestire le proprie paure ed ansie e per
potenziare le proprie risorse, l'Eurodap organizza un corso di
instant-therapy martedi' 27 settembre, dalle ore 16 alle 20 in via
Sardegna 55 a Roma (www.eurodap.it).
(Mal/Zn/Adnkronos)
13-SET-11 10:33
NNNN
MANOVRA. SEL: INCOMPRENSIBILE IL VOTO DEL PD, BENE IDV
MANOVRA. SEL: INCOMPRENSIBILE IL VOTO DEL PD, BENE
IDV
(DIRE) Roma, 13 set. - "Ci sembra francamente incomprensibile il
comportamento delle altre forze del centro sinistra che hanno
deciso di votare contro la pregiudiziale di incostituzionalita'
presentata oggi dall'Italia dei Valori a Montecitorio, e bocciata
dall'Aula. Un'occasione importante che il centrosinistra ha
mancato per testimoniare un'altra idea della responsabilita' nei
confronti dei cittadini, dei lavoratori, delle fasce piu' deboli
che pagheranno i costi di questa macelleria sociale". E' netto il
giudizio di Sinistra Ecologia Liberta'-con Vendola sul voto
odierno a Montecitorio, affidato alle parole del nuovo
responsabile nazionale economia e lavoro Massimiliano Smeriglio.
"I tempi veloci - prosegue l'esponente di Sel - in Parlamento
sono giusti se si fanno cose buone. Ma se si fanno cose cattive,
e questa manovra ne ' un esempio, non e' un atto di
saggezza.Esprimiamo pertanto - conclude Smeriglio - la vicinanza
di Sel alla battaglia parlamentare fatta dall'Idv ; proprio
perche' era coerente con le mobilitazioni di queste giorni di
migliaia di lavoratori e della Cgil, avevamo fin da subito
condiviso l'iniziativa dell'Italia dei Valori sulla pregiudiziale
di incostituzionalita' della manovra".
(Com/Rai/ Dire)
16:43 13-09-11
NNNN
MANOVRA: FERRERO (PRC), NAPOLITANO NON FIRMI E' INCOSTITUZIONALE =
(AGI) - Roma, 13 set. - "In tutta franchezza, la richiesta che
Landini - e altre migliaia di persone hanno rivolto al Capo
dello Stato - di non firmare la manovra economica per manifesta
incostituzionalita', mi pare non solo fondata ma del tutto
legittima". Lo dice Paolo Ferrero, segretario di Rifondazione
comunista, che aggiunge: "Il Presidente della Repubblica non ha
solo il diritto di non controfirmare atti incostituzionali, ha
il dovere di farlo. Il rispetto della Carta Costituzionale e'
compito del Presidente della Repubblica, al di la' dei
desiderata dal governo o dell'Unione Europea". (AGI)
Cav
131711 SET 11
NNNN
MANOVRA: DI PIETRO, E' ANTICOSTITUZIONALE, NOI UNICA OPPOSIZIONE =
(AGI) - Roma, 13 set. - "L'Aula di Montecitorio ha bocciato la
pregiudiziale di costituzionalita' sulla manovra presentata
dall'Italia dei Valori. La manovra, come ha giustamente
denunciato da subito la Cgil, e' incostituzionale perche'
discrimina i dipendenti pubblici, che sono i soli a dover
pagare il contributo di solidarieta', gli immigrati, che devono
pagare una tassa sui soldi che inviano alle famiglie, e i
disabili che una norma particolarmente odiosa vuole chiudere in
appositi reparti ghetto". E' quanto scrive sul suo blog il
leader dell'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro, che aggiunge:
"Con la nostra pregiudiziale volevamo abbattere una manovra
dannosa e inaccettabile, che con l'art. 8 introduce alla
chetichella il diritto per ogni padrone e padroncino di
licenziare in piena liberta' i suoi dipendenti e che cancella
il contratto nazionale sostituendolo con contrattazioni
aziendali a tutto svantaggio della parte piu' debole della
popolazione, gli operai e i lavoratori".
"L'Aula, ancora una volta, e' stata compatta contro la
proposta dell'IdV. E il resto dell'opposizione, per non
smentirsi, ha manifestato la propria ipocrisia: l'Udc ci ha
tacciato di irresponsabilita' solo perche' abbiamo difeso il
diritto al lavoro, mentre il Pd che ha sfilato in piazza
accanto ai lavoratori, promettendo loro alzate di scudi, oggi,
in Aula, ha fatto il contrario: ha dato un calcio a quei
lavoratori bocciando la nostra pregiudiziale di
costituzionalita'. Questa manovra avra' delle ripercussioni
irreparabili sulle fasce deboli della popolazione e sugli
onesti cittadini. Ma di questo i grandi mezzi di informazione
pubblica, come i Tg Rai, non parlano".
"Far passare questa manovra, che oltretutto non servira' ad
aiutare l'economia e' il vero atto di irresponsabilita'. E i
piu' irresponsabili di tutti sono quelli che prima hanno
criticato la manovra ancora piu' di quanto facciamo noi e hanno
sfilato in piazza a fianco dei lavoratori per denunciarne
l'incostituzionalita' e adesso, al momento del voto, invece di
essere coerenti fanno finta che tutto va bene madama la
marchesa e votano contro la nostra pregiudiziale, come ieri
avevano votato di fatto a favore del mantenimento delle
Province". "Non e' con l'ipocrisia e con la mancanza di
serieta' che potremo salvare questo paese. Avremmo avuto tempo
per salvarlo e ancora ne abbiamo per riparare al danno che
potrebbe produrre questa manovra", conclude. (AGI)
Ted
131524 SET 11
NNNNManovra/ Landini: Chiediamo a Napolitano di non firmare
Appello della Fiom alle forze politiche per stralcio art. 8
Roma, 13 set. (TMNews) - L'articolo 8 della manovra è un
"attentato" ai diritti dei lavoratori "perché consente ai
contratti aziendali o territoriali di derogare ai contratto
nazionale e alle leggi, un "tentativo eversivo" di
"sconvolgimento del diritto del lavoro e della nostra
Costituzione". Lo dichiara il segretario generale della
Fiom-Cgil, Maurizio Landini, che chiede al presidente della
Repubblica, Giorgio Napolitano, di non firmare la legge.
"Si arriva al paradosso che alla Fiat, condannata per
comportamento antisindacale dal tribunale di Torino - dice - il
Governo regali una legge su misura che sancisce la validità
retroattiva di questi comportamenti e accordi. L'art. 8 presenta
anche diversi aspetti di incostituzionalità e per questo è
necessario che venga stralciato e non sia convertito in legge. Ci
rivolgiamo a tutte le forze politiche affinché sostengano in
Parlamento e nel paese questa posizione. Ci rivolgiamo al
presidente della Repubblica affinché, in quanto garante della
nostra Carta Costituzionale, non firmi una legge in contrasto con
i principi costituzionali".
Red/Vis
131543 set 11MANOVRA: LANDINI, ART.8 SIA STRALCIATO, NAPOLITANO NON FIRMI =
Roma, 13 set. (Adnkronos/Labitalia) - "L'art. 8 della
Finanziaria e' un attentato ai diritti delle lavoratrici e dei
lavoratori perche' consente ai contratti aziendali o territoriali di
derogare ai contratti nazionali e alle leggi. Presenta anche diversi
aspetti di incostituzionalita' e per questo e' necessario che venga
stralciato e non sia convertito in legge. Ci rivolgiamo a tutte le
forze politiche affinche' sostengano in Parlamento e nel Paese tale
posizione, e ci rivolgiamo al Presidente della Repubblica affinche',
in quanto garante della nostra Carta Costituzionale, non firmi una
legge in contrasto con i principi costituzionali". Cosi' il leader
della Fiom, Maurizio Landini, sull'articolo 8 della manovra economica
del governo.
"E' un tentativo eversivo di sconvolgimento del diritto del
lavoro -continua Landini- e della nostra Costituzione: si arriva al
paradosso che alla Fiat, condannata per comportamento antisindacale
dal tribunale di Torino, il governo regala una legge su misura che
sancisce la validita' retroattiva di tali comportamenti e di tali
accordi".
(Lab/Zn/Adnkronos)
13-SET-11 14:18
NNNN
(DIRE) Roma, 13 set. - "Ci sembra francamente incomprensibile il
comportamento delle altre forze del centro sinistra che hanno
deciso di votare contro la pregiudiziale di incostituzionalita'
presentata oggi dall'Italia dei Valori a Montecitorio, e bocciata
dall'Aula. Un'occasione importante che il centrosinistra ha
mancato per testimoniare un'altra idea della responsabilita' nei
confronti dei cittadini, dei lavoratori, delle fasce piu' deboli
che pagheranno i costi di questa macelleria sociale". E' netto il
giudizio di Sinistra Ecologia Liberta'-con Vendola sul voto
odierno a Montecitorio, affidato alle parole del nuovo
responsabile nazionale economia e lavoro Massimiliano Smeriglio.
"I tempi veloci - prosegue l'esponente di Sel - in Parlamento
sono giusti se si fanno cose buone. Ma se si fanno cose cattive,
e questa manovra ne ' un esempio, non e' un atto di
saggezza.Esprimiamo pertanto - conclude Smeriglio - la vicinanza
di Sel alla battaglia parlamentare fatta dall'Idv ; proprio
perche' era coerente con le mobilitazioni di queste giorni di
migliaia di lavoratori e della Cgil, avevamo fin da subito
condiviso l'iniziativa dell'Italia dei Valori sulla pregiudiziale
di incostituzionalita' della manovra".
(Com/Rai/ Dire)
16:43 13-09-11
NNNN
MANOVRA: FERRERO (PRC), NAPOLITANO NON FIRMI E' INCOSTITUZIONALE =
(AGI) - Roma, 13 set. - "In tutta franchezza, la richiesta che
Landini - e altre migliaia di persone hanno rivolto al Capo
dello Stato - di non firmare la manovra economica per manifesta
incostituzionalita', mi pare non solo fondata ma del tutto
legittima". Lo dice Paolo Ferrero, segretario di Rifondazione
comunista, che aggiunge: "Il Presidente della Repubblica non ha
solo il diritto di non controfirmare atti incostituzionali, ha
il dovere di farlo. Il rispetto della Carta Costituzionale e'
compito del Presidente della Repubblica, al di la' dei
desiderata dal governo o dell'Unione Europea". (AGI)
Cav
131711 SET 11
NNNN
MANOVRA: DI PIETRO, E' ANTICOSTITUZIONALE, NOI UNICA OPPOSIZIONE =
(AGI) - Roma, 13 set. - "L'Aula di Montecitorio ha bocciato la
pregiudiziale di costituzionalita' sulla manovra presentata
dall'Italia dei Valori. La manovra, come ha giustamente
denunciato da subito la Cgil, e' incostituzionale perche'
discrimina i dipendenti pubblici, che sono i soli a dover
pagare il contributo di solidarieta', gli immigrati, che devono
pagare una tassa sui soldi che inviano alle famiglie, e i
disabili che una norma particolarmente odiosa vuole chiudere in
appositi reparti ghetto". E' quanto scrive sul suo blog il
leader dell'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro, che aggiunge:
"Con la nostra pregiudiziale volevamo abbattere una manovra
dannosa e inaccettabile, che con l'art. 8 introduce alla
chetichella il diritto per ogni padrone e padroncino di
licenziare in piena liberta' i suoi dipendenti e che cancella
il contratto nazionale sostituendolo con contrattazioni
aziendali a tutto svantaggio della parte piu' debole della
popolazione, gli operai e i lavoratori".
"L'Aula, ancora una volta, e' stata compatta contro la
proposta dell'IdV. E il resto dell'opposizione, per non
smentirsi, ha manifestato la propria ipocrisia: l'Udc ci ha
tacciato di irresponsabilita' solo perche' abbiamo difeso il
diritto al lavoro, mentre il Pd che ha sfilato in piazza
accanto ai lavoratori, promettendo loro alzate di scudi, oggi,
in Aula, ha fatto il contrario: ha dato un calcio a quei
lavoratori bocciando la nostra pregiudiziale di
costituzionalita'. Questa manovra avra' delle ripercussioni
irreparabili sulle fasce deboli della popolazione e sugli
onesti cittadini. Ma di questo i grandi mezzi di informazione
pubblica, come i Tg Rai, non parlano".
"Far passare questa manovra, che oltretutto non servira' ad
aiutare l'economia e' il vero atto di irresponsabilita'. E i
piu' irresponsabili di tutti sono quelli che prima hanno
criticato la manovra ancora piu' di quanto facciamo noi e hanno
sfilato in piazza a fianco dei lavoratori per denunciarne
l'incostituzionalita' e adesso, al momento del voto, invece di
essere coerenti fanno finta che tutto va bene madama la
marchesa e votano contro la nostra pregiudiziale, come ieri
avevano votato di fatto a favore del mantenimento delle
Province". "Non e' con l'ipocrisia e con la mancanza di
serieta' che potremo salvare questo paese. Avremmo avuto tempo
per salvarlo e ancora ne abbiamo per riparare al danno che
potrebbe produrre questa manovra", conclude. (AGI)
Ted
131524 SET 11
NNNNManovra/ Landini: Chiediamo a Napolitano di non firmare
Appello della Fiom alle forze politiche per stralcio art. 8
Roma, 13 set. (TMNews) - L'articolo 8 della manovra è un
"attentato" ai diritti dei lavoratori "perché consente ai
contratti aziendali o territoriali di derogare ai contratto
nazionale e alle leggi, un "tentativo eversivo" di
"sconvolgimento del diritto del lavoro e della nostra
Costituzione". Lo dichiara il segretario generale della
Fiom-Cgil, Maurizio Landini, che chiede al presidente della
Repubblica, Giorgio Napolitano, di non firmare la legge.
"Si arriva al paradosso che alla Fiat, condannata per
comportamento antisindacale dal tribunale di Torino - dice - il
Governo regali una legge su misura che sancisce la validità
retroattiva di questi comportamenti e accordi. L'art. 8 presenta
anche diversi aspetti di incostituzionalità e per questo è
necessario che venga stralciato e non sia convertito in legge. Ci
rivolgiamo a tutte le forze politiche affinché sostengano in
Parlamento e nel paese questa posizione. Ci rivolgiamo al
presidente della Repubblica affinché, in quanto garante della
nostra Carta Costituzionale, non firmi una legge in contrasto con
i principi costituzionali".
Red/Vis
131543 set 11MANOVRA: LANDINI, ART.8 SIA STRALCIATO, NAPOLITANO NON FIRMI =
Roma, 13 set. (Adnkronos/Labitalia) - "L'art. 8 della
Finanziaria e' un attentato ai diritti delle lavoratrici e dei
lavoratori perche' consente ai contratti aziendali o territoriali di
derogare ai contratti nazionali e alle leggi. Presenta anche diversi
aspetti di incostituzionalita' e per questo e' necessario che venga
stralciato e non sia convertito in legge. Ci rivolgiamo a tutte le
forze politiche affinche' sostengano in Parlamento e nel Paese tale
posizione, e ci rivolgiamo al Presidente della Repubblica affinche',
in quanto garante della nostra Carta Costituzionale, non firmi una
legge in contrasto con i principi costituzionali". Cosi' il leader
della Fiom, Maurizio Landini, sull'articolo 8 della manovra economica
del governo.
"E' un tentativo eversivo di sconvolgimento del diritto del
lavoro -continua Landini- e della nostra Costituzione: si arriva al
paradosso che alla Fiat, condannata per comportamento antisindacale
dal tribunale di Torino, il governo regala una legge su misura che
sancisce la validita' retroattiva di tali comportamenti e di tali
accordi".
(Lab/Zn/Adnkronos)
13-SET-11 14:18
NNNN
P.A.: TRIBUNALE LAVORO LIVORNO SOLLEVA INCOSTITUZIONALITA' LEGGE BRUNETTA SU MALATTIE
P.A.: TRIBUNALE LAVORO LIVORNO SOLLEVA INCOSTITUZIONALITA' LEGGE BRUNETTA SU MALATTIE =
PER GIUDICE DISPARITA' TRATTAMENTO TRA DIPENDENTI PUBBLICI E
PRIVATI
Livorno, 13 set. - (Adnkronos) - Il giudice del Tribunale del
lavoro di Livorno Jacqueline Monica Magi ha sollevato
l'incostituzionalita' della legge Brunetta che prevede per i
dipendenti pubblici una decurtazione dello stipendio per i primi dieci
giorni di malattia. Il giudice Magi ha firmato un'ordinanza che
rimette quindi la norma al giudizio della Corte Costituzionale,
accogliendo cosi' l'eccezione sollevata da 50 tra docenti e personale
Ata della provincia di Livorno, che si erano rivolti al Tribunale.
L'ordinanza, secondo quanto riporta il sito web del quotidiano
'Il Tirreno', e' del 5 agosto scorso, ma e' stata resa nota da
Unicobas della Toscana, che tramite l'avvocato Claudio Altini assiste
i ricorrenti. In particolare, per il giudice Magi la norma presenta
profili di incostituzionalita' con riferimento agli articoli 3, 32, 36
e 38 della Costituzione.
In particolare, riguardo all'articolo 3, nell'ordinanza di
rileva "un'illegittima disparita' di trattamento nel rapporto di
lavoro dei lavoratori del settore pubblico rispetto a quelli del
settore privato". (segue)
(Fas/Ct/Adnkronos)
13-SET-11 16:20
NNNN
P.A.: TRIBUNALE LAVORO LIVORNO SOLLEVA INCOSTITUZIONALITA' LEGGE BRUNETTA SU MALATTIE (2) =
(Adnkronos) - Sul diritto alla salute di cui all'articolo 32, la
norma voluta dal ministro Brunetta "crea di fatto un abbassamento
della tutela della salute del lavoratore -scrive ancora il giudice del
Tribunale del lavoro di Livorno- che, spinto dalle necessita'
economiche, viene di fatto indotto a lavorare aggravando il proprio
stato di malattia, creando cosi' un vulnus a se stesso e al Paese".
Con riferimento all'articolo 36 in sostanza con la decurtazione
dello stipendio, "dati gli stipendi che percepiscono ad oggi i
lavoratori del comparto pubblico, il guadagno diventa tale da non
garantire al lavoratore una vita dignitosa" infine, con riferimento
all'articolo 38, "privare durante la malattia un lavoratore di parte
dello stipendio e della retribuzione globale di fatto -scrive il
giudice Magi- integra esattamente quel far venire meno i mezzi di
mantenimento e assistenza al cittadino in quel momento inabile al
lavoro".
(Fas/Ct/Adnkronos)
13-SET-11 16:24
NNNN
PA: ASSENZE MALATTIA, NORMA BRUNETTA RIMESSA ALLA CONSULTA
SOLLEVATA QUESTIONE INCOSTITUZIONALITA' ART.71 LEGGE 133/2008
(ANSA) - LIVORNO, 13 SET - Il tribunale del lavoro di Livorno
ha sollevato questione di incostituzionalita' della norma della
cosiddetta legge Brunetta che prevede per i dipendenti pubblici
una decurtazione dello stipendio per i primi 10 giorni di
malattia. A firmare l'ordinanza che rimette la norma alla
Consulta e' stato il giudice Jacqueline Monica Magi che ha
accolto l'eccezione sollevata dai legali di 50 lavoratori della
scuola della provincia di Livorno, promotori di un ricorso
attraverso Unicobas della Toscana. E' stato lo stesso sindacato
a rendere nota l'ordinanza.
Sotto esame e' finito l'articolo 71 della legge 133 del 2008:
il giudice ha ritenuto ''rilevante e non manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale'' della
norma con riferimento agli articoli 3, 32, 36 e 38 della
Costituzione. L'articolo 71 prevede che ''per i periodi di
assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, nei primi 10 giorni di assenza e'
corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione
di ogni indennita' o emolumento, comunque denominati, aventi
carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro
trattamento accessorio''.(ANSA).
YG3-CG
13-SET-11 13:57 NNNN
P.A.: UNICOBAS, LEGGE BRUNETTA SU MALATTIA INVIATA ALLA CONSULTA =
(AGI) - Firenze, 13 set. - Il Giudice del Lavoro di Livorno
Jacqueline Magi, su ricorso promosso dall'Unicobas ha inviato
alla Corte Costituzionale e alle due Camere del Parlamento il
Decreto Brunetta ritenendo illegittimo l'art. 71 riguardante le
decurtazioni degli stipendi in caso di malattia per i
lavoratori della scuola e tutti i pubblici dipendenti.
L'ordinanza di trasmissione depositata ad agosto, si legge in
una nota, dichiara "la non manifesta infondatezza della
questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 71 .... in
relazione agli artt. 3, 32, 36 e 38 della Costituzione" Infatti
detto articolo prevede che: "Per i periodi di assenza per
malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni ..... nei primi 10 giorni di assenza e'
corrisposto il trattamento economico fondamentale con
esclusione di ogni indennita' o emolumento, comunque
denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di
ogni altro trattamento accessorio". Il Giudice ha osservato:
con riferimento all'art. 3 della Costituzione: "Il D.L. 112
risulta in palese contrasto con l'art. 3 della Costituzione il
quale tutela la persona e la sua dignita', e stabilisce il
principio generale di eguaglianza dei cittadini di fronte
all'ordinamento. L'art. 71 del citato decreto, applicabile ai
soli lavoratori del settore pubblico ........ determina
un'illegittima disparita' di trattamento nel rapporto di lavoro
dei lavoratori del settore pubblico rispetto a quelli del
settore privato". Infatti nel settore privato non e' prevista
tale decurtazione dello stipendio in caso di malattia. Con
riferimento all'art.36 della Costituzione: "Il lavoratore
legittimamente ammalato, si trova privato di voci retributive
che normalmente gli spetterebbero in funzione del suo lavoro,
subendo pertanto una riduzione dello stipendio in busta paga.
Riduzione che, dati gli stipendi che percepiscono ad oggi i
lavoratori del comparto pubblico, diventa tale da non garantire
al lavoratore una vita dignitosa. Di fatto la malattia diventa
un 'lusso' che il lavoratore non potra' piu' permettersi, e
cio' appare in contrasto con l'art. 36 della Costituzione che
prevede che sia garantita una retribuzione proporzionata ed in
ogni caso sufficiente a garantire un'esistenza libera e
dignitosa" con riferimento all'art. 32 della Costituzione:
Detto articolo garantisce la tutela della salute come
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettivita'. "La norma in questione, incidendo pesantemente
sulla retribuzione del lavoratore malato, crea di fatto un
abbassamento della tutela della salute del lavoratore che,
spinto dalle necessita' economiche, viene di fatto indotto a
lavorare aggravando il proprio stato di malattia ...", con
riferimento all'art. 38 della Costituzione. L'assenza di
garanzia al lavoratore malato di adeguati mezzi di mantenimento
ed assistenza costituisce inoltre violazione dell'art. 38.
"Questa ordinanza, unica in materia, - sottolinea il sindacato
Unicobas - e' una prima vittoria di quei lavoratori che, su
indicazione dell'Unicobas, appena usci' questa norma
liberticida, oltre a manifestare e scioperare si rivolsero al
Tribunale per ottenere giustizia. Siamo coscienti di aver vinto
per ora una battaglia e non ancora la guerra ma siamo sulla
buona strada e non ci fermeremo finche' vedremo calpestati i
diritti dei lavoratori e dei cittadini, sia per quanto riguarda
la malattia sia per tutto il resto. La lotta sindacale se
condotta con coerenza e su tutti i fronti alla fine paga".
(AGI)
Com/Mav
131623 SET 11
NNNN
PER GIUDICE DISPARITA' TRATTAMENTO TRA DIPENDENTI PUBBLICI E
PRIVATI
Livorno, 13 set. - (Adnkronos) - Il giudice del Tribunale del
lavoro di Livorno Jacqueline Monica Magi ha sollevato
l'incostituzionalita' della legge Brunetta che prevede per i
dipendenti pubblici una decurtazione dello stipendio per i primi dieci
giorni di malattia. Il giudice Magi ha firmato un'ordinanza che
rimette quindi la norma al giudizio della Corte Costituzionale,
accogliendo cosi' l'eccezione sollevata da 50 tra docenti e personale
Ata della provincia di Livorno, che si erano rivolti al Tribunale.
L'ordinanza, secondo quanto riporta il sito web del quotidiano
'Il Tirreno', e' del 5 agosto scorso, ma e' stata resa nota da
Unicobas della Toscana, che tramite l'avvocato Claudio Altini assiste
i ricorrenti. In particolare, per il giudice Magi la norma presenta
profili di incostituzionalita' con riferimento agli articoli 3, 32, 36
e 38 della Costituzione.
In particolare, riguardo all'articolo 3, nell'ordinanza di
rileva "un'illegittima disparita' di trattamento nel rapporto di
lavoro dei lavoratori del settore pubblico rispetto a quelli del
settore privato". (segue)
(Fas/Ct/Adnkronos)
13-SET-11 16:20
NNNN
P.A.: TRIBUNALE LAVORO LIVORNO SOLLEVA INCOSTITUZIONALITA' LEGGE BRUNETTA SU MALATTIE (2) =
(Adnkronos) - Sul diritto alla salute di cui all'articolo 32, la
norma voluta dal ministro Brunetta "crea di fatto un abbassamento
della tutela della salute del lavoratore -scrive ancora il giudice del
Tribunale del lavoro di Livorno- che, spinto dalle necessita'
economiche, viene di fatto indotto a lavorare aggravando il proprio
stato di malattia, creando cosi' un vulnus a se stesso e al Paese".
Con riferimento all'articolo 36 in sostanza con la decurtazione
dello stipendio, "dati gli stipendi che percepiscono ad oggi i
lavoratori del comparto pubblico, il guadagno diventa tale da non
garantire al lavoratore una vita dignitosa" infine, con riferimento
all'articolo 38, "privare durante la malattia un lavoratore di parte
dello stipendio e della retribuzione globale di fatto -scrive il
giudice Magi- integra esattamente quel far venire meno i mezzi di
mantenimento e assistenza al cittadino in quel momento inabile al
lavoro".
(Fas/Ct/Adnkronos)
13-SET-11 16:24
NNNN
PA: ASSENZE MALATTIA, NORMA BRUNETTA RIMESSA ALLA CONSULTA
SOLLEVATA QUESTIONE INCOSTITUZIONALITA' ART.71 LEGGE 133/2008
(ANSA) - LIVORNO, 13 SET - Il tribunale del lavoro di Livorno
ha sollevato questione di incostituzionalita' della norma della
cosiddetta legge Brunetta che prevede per i dipendenti pubblici
una decurtazione dello stipendio per i primi 10 giorni di
malattia. A firmare l'ordinanza che rimette la norma alla
Consulta e' stato il giudice Jacqueline Monica Magi che ha
accolto l'eccezione sollevata dai legali di 50 lavoratori della
scuola della provincia di Livorno, promotori di un ricorso
attraverso Unicobas della Toscana. E' stato lo stesso sindacato
a rendere nota l'ordinanza.
Sotto esame e' finito l'articolo 71 della legge 133 del 2008:
il giudice ha ritenuto ''rilevante e non manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale'' della
norma con riferimento agli articoli 3, 32, 36 e 38 della
Costituzione. L'articolo 71 prevede che ''per i periodi di
assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, nei primi 10 giorni di assenza e'
corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione
di ogni indennita' o emolumento, comunque denominati, aventi
carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro
trattamento accessorio''.(ANSA).
YG3-CG
13-SET-11 13:57 NNNN
P.A.: UNICOBAS, LEGGE BRUNETTA SU MALATTIA INVIATA ALLA CONSULTA =
(AGI) - Firenze, 13 set. - Il Giudice del Lavoro di Livorno
Jacqueline Magi, su ricorso promosso dall'Unicobas ha inviato
alla Corte Costituzionale e alle due Camere del Parlamento il
Decreto Brunetta ritenendo illegittimo l'art. 71 riguardante le
decurtazioni degli stipendi in caso di malattia per i
lavoratori della scuola e tutti i pubblici dipendenti.
L'ordinanza di trasmissione depositata ad agosto, si legge in
una nota, dichiara "la non manifesta infondatezza della
questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 71 .... in
relazione agli artt. 3, 32, 36 e 38 della Costituzione" Infatti
detto articolo prevede che: "Per i periodi di assenza per
malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni ..... nei primi 10 giorni di assenza e'
corrisposto il trattamento economico fondamentale con
esclusione di ogni indennita' o emolumento, comunque
denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di
ogni altro trattamento accessorio". Il Giudice ha osservato:
con riferimento all'art. 3 della Costituzione: "Il D.L. 112
risulta in palese contrasto con l'art. 3 della Costituzione il
quale tutela la persona e la sua dignita', e stabilisce il
principio generale di eguaglianza dei cittadini di fronte
all'ordinamento. L'art. 71 del citato decreto, applicabile ai
soli lavoratori del settore pubblico ........ determina
un'illegittima disparita' di trattamento nel rapporto di lavoro
dei lavoratori del settore pubblico rispetto a quelli del
settore privato". Infatti nel settore privato non e' prevista
tale decurtazione dello stipendio in caso di malattia. Con
riferimento all'art.36 della Costituzione: "Il lavoratore
legittimamente ammalato, si trova privato di voci retributive
che normalmente gli spetterebbero in funzione del suo lavoro,
subendo pertanto una riduzione dello stipendio in busta paga.
Riduzione che, dati gli stipendi che percepiscono ad oggi i
lavoratori del comparto pubblico, diventa tale da non garantire
al lavoratore una vita dignitosa. Di fatto la malattia diventa
un 'lusso' che il lavoratore non potra' piu' permettersi, e
cio' appare in contrasto con l'art. 36 della Costituzione che
prevede che sia garantita una retribuzione proporzionata ed in
ogni caso sufficiente a garantire un'esistenza libera e
dignitosa" con riferimento all'art. 32 della Costituzione:
Detto articolo garantisce la tutela della salute come
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettivita'. "La norma in questione, incidendo pesantemente
sulla retribuzione del lavoratore malato, crea di fatto un
abbassamento della tutela della salute del lavoratore che,
spinto dalle necessita' economiche, viene di fatto indotto a
lavorare aggravando il proprio stato di malattia ...", con
riferimento all'art. 38 della Costituzione. L'assenza di
garanzia al lavoratore malato di adeguati mezzi di mantenimento
ed assistenza costituisce inoltre violazione dell'art. 38.
"Questa ordinanza, unica in materia, - sottolinea il sindacato
Unicobas - e' una prima vittoria di quei lavoratori che, su
indicazione dell'Unicobas, appena usci' questa norma
liberticida, oltre a manifestare e scioperare si rivolsero al
Tribunale per ottenere giustizia. Siamo coscienti di aver vinto
per ora una battaglia e non ancora la guerra ma siamo sulla
buona strada e non ci fermeremo finche' vedremo calpestati i
diritti dei lavoratori e dei cittadini, sia per quanto riguarda
la malattia sia per tutto il resto. La lotta sindacale se
condotta con coerenza e su tutti i fronti alla fine paga".
(AGI)
Com/Mav
131623 SET 11
NNNN
P.A.: BRUNETTA, DIPENDENTI COMPILINO VIA WEB QUESTIONARIO CENSIMENTO = ATTRAVERSO L'USO DEL PC DELL'UFFICIO
P.A.: BRUNETTA, DIPENDENTI COMPILINO VIA WEB
QUESTIONARIO CENSIMENTO =
ATTRAVERSO L'USO DEL PC DELL'UFFICIO
Roma, 13 set. (Adnkronos) - In accordo con l'Istat, il ministro
per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione Renato Brunetta ha
inviato oggi a tutte le amministrazioni pubbliche una lettera con la
quale le invita a consentire ai propri dipendenti la compilazione via
web - attraverso l'utilizzo del pc dell'ufficio - del questionario del
XV censimento della popolazione e delle abitazioni. Ne da' notizia una
nota del dicastero in cui si legge che ''grazie a questa iniziativa la
p.a. contribuira' cosi' fattivamente al successo del censimento
stesso, rafforzando al contempo la propria immagine in termini di
efficienza e di innovazione''.
(Sec-Val/Zn/Adnkronos)
13-SET-11 11:28
NNNNPA. MINISTERO: CENSIMENTO ATTRAVERSO PC DELL'UFFICIO
(DIRE) Roma, 13 set. - In accordo con l'Istat, il ministro per la
Pubblica amministrazione e l'Innovazione Renato Brunetta ha
inviato oggi a tutte le amministrazioni pubbliche una lettera con
la quale le invita a consentire ai propri dipendenti la
compilazione via web, attraverso l'utilizzo del pc dell'ufficio,
del questionario del XV censimento della popolazione e delle
abitazioni. "Grazie a questa iniziativa la Pa contribuira' cosi'
fattivamente al successo del censimento stesso, rafforzando al
contempo la propria immagine in termini di efficienza e di
innovazione". Lo riferisce il portavoce del ministro Brunetta.
(Com/Lum/ Dire)
11:55 13-09-11
NNNNCENSIMENTO: BRUNETTA, OK A USO PC UFFICI PER DIPENDENTI PUBBLICI =
(AGI) - Roma, 13 set. - In accordo con l'Istat, il ministro per
la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione Renato Brunetta ha
inviato oggi a tutte le amministrazioni pubbliche una lettera
con la quale le invita a consentire ai propri dipendenti la
compilazione via web - attraverso l'utilizzo del pc
dell'ufficio - del questionario del XV censimento della
popolazione e delle abitazioni. (AGI)
Rmg
131211 SET 11
NNNN
ATTRAVERSO L'USO DEL PC DELL'UFFICIO
Roma, 13 set. (Adnkronos) - In accordo con l'Istat, il ministro
per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione Renato Brunetta ha
inviato oggi a tutte le amministrazioni pubbliche una lettera con la
quale le invita a consentire ai propri dipendenti la compilazione via
web - attraverso l'utilizzo del pc dell'ufficio - del questionario del
XV censimento della popolazione e delle abitazioni. Ne da' notizia una
nota del dicastero in cui si legge che ''grazie a questa iniziativa la
p.a. contribuira' cosi' fattivamente al successo del censimento
stesso, rafforzando al contempo la propria immagine in termini di
efficienza e di innovazione''.
(Sec-Val/Zn/Adnkronos)
13-SET-11 11:28
NNNNPA. MINISTERO: CENSIMENTO ATTRAVERSO PC DELL'UFFICIO
(DIRE) Roma, 13 set. - In accordo con l'Istat, il ministro per la
Pubblica amministrazione e l'Innovazione Renato Brunetta ha
inviato oggi a tutte le amministrazioni pubbliche una lettera con
la quale le invita a consentire ai propri dipendenti la
compilazione via web, attraverso l'utilizzo del pc dell'ufficio,
del questionario del XV censimento della popolazione e delle
abitazioni. "Grazie a questa iniziativa la Pa contribuira' cosi'
fattivamente al successo del censimento stesso, rafforzando al
contempo la propria immagine in termini di efficienza e di
innovazione". Lo riferisce il portavoce del ministro Brunetta.
(Com/Lum/ Dire)
11:55 13-09-11
NNNNCENSIMENTO: BRUNETTA, OK A USO PC UFFICI PER DIPENDENTI PUBBLICI =
(AGI) - Roma, 13 set. - In accordo con l'Istat, il ministro per
la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione Renato Brunetta ha
inviato oggi a tutte le amministrazioni pubbliche una lettera
con la quale le invita a consentire ai propri dipendenti la
compilazione via web - attraverso l'utilizzo del pc
dell'ufficio - del questionario del XV censimento della
popolazione e delle abitazioni. (AGI)
Rmg
131211 SET 11
NNNN
SANITA': ANMVI SU IVA CURE VETERINARIE, SALE LA PROTESTA SU FACEBOOK = GOVERNO RINUNCIA A COMBATTERE RANDAGISMO E ABBANDONO
SANITA': ANMVI SU IVA CURE VETERINARIE, SALE LA PROTESTA SU FACEBOOK
=
GOVERNO RINUNCIA A COMBATTERE RANDAGISMO E ABBANDONO
Roma, 13 set. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Monta la protesta
su Facebook per l'aumento dell'Iva al 21% che coinvolgera' anche le
cure veterinarie. Medici degli animali, proprietari di cani e gatti e
cittadini contestano sul social network non solo il rincaro
dell'aliquota, ma il principio stesso dell'applicazione dell'imposta
su prestazioni di salute e su obblighi di legge. E' quanto sottolinea
una nota dell'Associazione nazionale medici veterinari (Anmvi), che
sulla sua pagina virtuale ospita le proteste.
Chi lascia un messaggio sulla 'bacheca' dell'Anmvi - evidenzia
la nota - condivide le richieste dell'associazione al Governo: che le
prestazioni veterinarie siano escluse dall'aumento al 21%; che si
applichi l'Iva ridotta del 10% sulle cure veterinarie e che vengano
esentate le spese veterinarie obbligatorie e tutte le prestazioni di
prevenzione per la tutela della sanita' pubblica. (segue)
(Com-Bdc/Zn/Adnkronos)
13-SET-11 13:01
NNNN
GOVERNO RINUNCIA A COMBATTERE RANDAGISMO E ABBANDONO
Roma, 13 set. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Monta la protesta
su Facebook per l'aumento dell'Iva al 21% che coinvolgera' anche le
cure veterinarie. Medici degli animali, proprietari di cani e gatti e
cittadini contestano sul social network non solo il rincaro
dell'aliquota, ma il principio stesso dell'applicazione dell'imposta
su prestazioni di salute e su obblighi di legge. E' quanto sottolinea
una nota dell'Associazione nazionale medici veterinari (Anmvi), che
sulla sua pagina virtuale ospita le proteste.
Chi lascia un messaggio sulla 'bacheca' dell'Anmvi - evidenzia
la nota - condivide le richieste dell'associazione al Governo: che le
prestazioni veterinarie siano escluse dall'aumento al 21%; che si
applichi l'Iva ridotta del 10% sulle cure veterinarie e che vengano
esentate le spese veterinarie obbligatorie e tutte le prestazioni di
prevenzione per la tutela della sanita' pubblica. (segue)
(Com-Bdc/Zn/Adnkronos)
13-SET-11 13:01
NNNN
RICERCATO SFUGGE A CATTURA A ROMA, AIUTATO DAI CITTADINI A PRIMAVALLE, AGENTI AGGREDITI DA ALCUNI ABITANTI
RICERCATO SFUGGE A CATTURA A ROMA, AIUTATO DAI CITTADINI
A PRIMAVALLE, AGENTI AGGREDITI DA ALCUNI ABITANTI
(ANSA) - ROMA, 08 SET - Sparatoria a Roma nel quartiere
Primavalle, dove un uomo, ricercato dalla polizia, e' stato
prima inseguito dagli agenti ma e' riuscito a sfuggire alla
cattura perche' aiutato dagli abitanti del quartiere che hanno
aggredito i poliziotti. La sparatoria con inseguimento e'
avvenuta nei pressi del residence Bastogi che ospita famiglie in
assistenza alloggiativa. (ANSA).
Y4J-TZ
RICERCATO SFUGGE A CATTURA A ROMA, AIUTATO DA CITTADINI (2)
(ANSA) - ROMA, 08 SET - Il fatto e' accaduto intorno alle 16.
Gli agenti di una pattuglia civetta del commissariato di
Primavalle hanno riconosciuto a bordo di una Yaris un uomo
ricercato colpito da un provvedimento di custodia cautelare in
carcere. Al suo fianco c'era anche la moglie, intestataria
dell'auto. E' iniziato l'inseguimento tra le vie di Primavalle e
l'uomo si e' diretto verso il residence Bastogi, speso al centro
di vicende di microcriminalita'. Durante la fuga spericolata
l'auto del ricercato e' finita contro un'altra vettura: l'uomo
e' sceso dalla macchina impugnando una pistola e uno degli
agenti della polizia, ha esploso dei colpi di arma da fuoco in
aria. A quel punto in soccorso del ricercato sono arrivati
alcuni abitanti che hanno aggredito gli agenti. L'uomo e'
riuscito a dileguarsi a piedi. I poliziotti hanno fermato la
moglie.(ANSA).
Y4J-TZ/TZ
08-SET-11 18:08 NNNN
Roma, cercano di fermare ricercato: agenti aggrediti al Bastogi
Inseguimento e spari "intimidatori" ma l'uomo è fuggito
Roma, 8 set. (TMNews) - Bastogi come Scampia: momenti di tensione
nella periferia romana tra Val Cannuta e Primavalle, alcuni
agenti che cercavano di fermare un ricercato, sono stati
aggrediti da un centinaio di persone, scese dai palazzoni del
complesso.
Una volante del commissariato Primavalle ha riconosciuto un
ricercato alla guida di un'auto, mentre passava. Ha intimato
l'alt, ma l'uomo è fuggito, dopo alcuni giri in auto intorno al
complesso Bastogi, la volante è riuscita a bloccare l'auto.
L'uomo è uscito dall'abitacolo, con una pistola in pugno ed è
scappato a piedi. Gli agenti gli hanno intimato di fermarsi e
hanno sparato alcuni colpi di proiettile "a scopo intimidatorio",
ma l'uomo è fuggito.
Nel frattempo, richiamati dagli spari, sono scese in strana dai
palazzoni circa cento persone, che hanno inveito e aggredito i
poliziotti, mentre il ricercato si dileguava. Sul posto sono
intervenute altre pattuglie e dopo qualche momento di tensione
gli animi si sono placati. Non risulta alcun ferito. Sul posto
sono intervenuti i carabinieri per i rilievi, mentre la compagna
dell'uomo, che era con lui in auto, è stata accompagnata in
commissariato per essere ascoltata.
Gtu
081824 set 11
POLIZIA INSEGUE RICERCATO A ROMA, RESIDENTI COPRONO FUGA =
(AGI) - Roma, 8 set. - Decine di persone nel pomeriggio sono
scese in strada nel quartiere Bastogi, nell'estrema periferia
di Roma, per coprire la fuga ad un ricercato che era inseguito
dalla polizia. L'inseguimento era iniziato in auto quando due
agenti di polizia in borghese avevano notato il ricercato a
bordo di una vettura in compagnia di una donna. L'uomo, che
deve rispondere di furto e rapina, non si e' fermato all'alt e
ha proseguito la corsa andando poi a sbattere contro un
muretto. Ha proseguito la fuga a piedi impugnando una pistola
che ha rivolto contro gli agenti. I poliziotti, che hanno anche
esploso due colpi di pistola in aria, hanno tentato di
inseguirlo ma sono stati bloccati da decine di persone che
hanno notato la scena ed hanno coperto la fuga all'uomo. Sul
posto sono dovute intervenire altre volanti della polizia ed
auto dei carabinieri che hanno riportato la situazione alla
normalita'. La donna che si trovava in compagnia del ricercato
e' ora negli uffici del commissariato Primavalle, mentre l'uomo
e' riuscito a far perdere le proprie tracce. (AGI)
Rmn/Mom
081833 SET 11
NNNN
08-SET-11 18:04 NNNN
A PRIMAVALLE, AGENTI AGGREDITI DA ALCUNI ABITANTI
(ANSA) - ROMA, 08 SET - Sparatoria a Roma nel quartiere
Primavalle, dove un uomo, ricercato dalla polizia, e' stato
prima inseguito dagli agenti ma e' riuscito a sfuggire alla
cattura perche' aiutato dagli abitanti del quartiere che hanno
aggredito i poliziotti. La sparatoria con inseguimento e'
avvenuta nei pressi del residence Bastogi che ospita famiglie in
assistenza alloggiativa. (ANSA).
Y4J-TZ
RICERCATO SFUGGE A CATTURA A ROMA, AIUTATO DA CITTADINI (2)
(ANSA) - ROMA, 08 SET - Il fatto e' accaduto intorno alle 16.
Gli agenti di una pattuglia civetta del commissariato di
Primavalle hanno riconosciuto a bordo di una Yaris un uomo
ricercato colpito da un provvedimento di custodia cautelare in
carcere. Al suo fianco c'era anche la moglie, intestataria
dell'auto. E' iniziato l'inseguimento tra le vie di Primavalle e
l'uomo si e' diretto verso il residence Bastogi, speso al centro
di vicende di microcriminalita'. Durante la fuga spericolata
l'auto del ricercato e' finita contro un'altra vettura: l'uomo
e' sceso dalla macchina impugnando una pistola e uno degli
agenti della polizia, ha esploso dei colpi di arma da fuoco in
aria. A quel punto in soccorso del ricercato sono arrivati
alcuni abitanti che hanno aggredito gli agenti. L'uomo e'
riuscito a dileguarsi a piedi. I poliziotti hanno fermato la
moglie.(ANSA).
Y4J-TZ/TZ
08-SET-11 18:08 NNNN
Roma, cercano di fermare ricercato: agenti aggrediti al Bastogi
Inseguimento e spari "intimidatori" ma l'uomo è fuggito
Roma, 8 set. (TMNews) - Bastogi come Scampia: momenti di tensione
nella periferia romana tra Val Cannuta e Primavalle, alcuni
agenti che cercavano di fermare un ricercato, sono stati
aggrediti da un centinaio di persone, scese dai palazzoni del
complesso.
Una volante del commissariato Primavalle ha riconosciuto un
ricercato alla guida di un'auto, mentre passava. Ha intimato
l'alt, ma l'uomo è fuggito, dopo alcuni giri in auto intorno al
complesso Bastogi, la volante è riuscita a bloccare l'auto.
L'uomo è uscito dall'abitacolo, con una pistola in pugno ed è
scappato a piedi. Gli agenti gli hanno intimato di fermarsi e
hanno sparato alcuni colpi di proiettile "a scopo intimidatorio",
ma l'uomo è fuggito.
Nel frattempo, richiamati dagli spari, sono scese in strana dai
palazzoni circa cento persone, che hanno inveito e aggredito i
poliziotti, mentre il ricercato si dileguava. Sul posto sono
intervenute altre pattuglie e dopo qualche momento di tensione
gli animi si sono placati. Non risulta alcun ferito. Sul posto
sono intervenuti i carabinieri per i rilievi, mentre la compagna
dell'uomo, che era con lui in auto, è stata accompagnata in
commissariato per essere ascoltata.
Gtu
081824 set 11
POLIZIA INSEGUE RICERCATO A ROMA, RESIDENTI COPRONO FUGA =
(AGI) - Roma, 8 set. - Decine di persone nel pomeriggio sono
scese in strada nel quartiere Bastogi, nell'estrema periferia
di Roma, per coprire la fuga ad un ricercato che era inseguito
dalla polizia. L'inseguimento era iniziato in auto quando due
agenti di polizia in borghese avevano notato il ricercato a
bordo di una vettura in compagnia di una donna. L'uomo, che
deve rispondere di furto e rapina, non si e' fermato all'alt e
ha proseguito la corsa andando poi a sbattere contro un
muretto. Ha proseguito la fuga a piedi impugnando una pistola
che ha rivolto contro gli agenti. I poliziotti, che hanno anche
esploso due colpi di pistola in aria, hanno tentato di
inseguirlo ma sono stati bloccati da decine di persone che
hanno notato la scena ed hanno coperto la fuga all'uomo. Sul
posto sono dovute intervenire altre volanti della polizia ed
auto dei carabinieri che hanno riportato la situazione alla
normalita'. La donna che si trovava in compagnia del ricercato
e' ora negli uffici del commissariato Primavalle, mentre l'uomo
e' riuscito a far perdere le proprie tracce. (AGI)
Rmn/Mom
081833 SET 11
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08-SET-11 18:04 NNNN
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