Nota 8 settembre 2011, n. 5950 (1).
Tirocini formativi e di orientamento professionale. Art. 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 concernente “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” (cosiddetta Manovra bis).
(1) Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione centrale rischi, Ufficio tariffe.
Alle
Strutture centrali e territoriali
Premessa
Le fattispecie alle quali si riferisce la disciplina in oggetto individuata si caratterizzano in base alle specifiche finalità istituzionali dei soggetti promotori tassativamente previsti ed agli altri requisiti che tipizzano l'istituto del tirocinio, secondo le disposizioni in materia [1] che fissano i limiti di durata di tale tipologia formativa in relazione alle diverse categorie di soggetti partecipanti.
Sul tema sono state dettate apposite istruzioni alle Strutture in indirizzo [2].
Pertanto, in presenza dei requisiti soggettivi che determinano un tirocinio formativo e di orientamento e di quelli oggettivi relativi alle lavorazioni rischiose di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 1124/1965, il soggetto promotore è tenuto a produrre apposita denuncia dei lavori dei partecipanti al tirocinio nei termini previsti dalle disposizioni vigenti [3].
In tema di imponibile per il calcolo del premio assicurativo, alle fattispecie rientranti nei tirocini formativi e di orientamento si applica la “retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita” e, per l'aspetto classificativo, la voce di tariffa 0611 di cui all' art. 1 del D.M. 12 dicembre 2000 avente ad oggetto “Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione” [4].
In caso di tirocini promossi da Istituti scolastici statali e da Università statali, anche in partenariato con altri soggetti operanti sul territorio, trova attuazione, a decorrere dal 17 giugno 1999, la tutela nella forma speciale della Gestione per conto dello Stato (artt. 127 e 190 del D.P.R. n. 1124/1965) [5].
_________________
[1] D.M. 25 marzo 1998, n. 142 e art. 18 della legge n. 196/1997.
[2] Istruzioni indirizzate alle Unità centrali e territoriali in materia di tirocini formativi e di orientamento e istruzioni indirizzate alle Strutture centrali e territoriali con nota 19 giugno 1998 avente ad oggetto “Infortuni sul lavoro - Assicurazione Inail - Tirocini formativi e di orientamento - Legge 24 giugno 1997 n. 196 - Istruzioni Inail - Regolamento di attuazione dei tirocini formativi e di orientamento - D.M. 25 marzo 1998, n. 142”.
[3] Art. 12 del D.P.R. n. 1124/1965.
[4] Art. 3 del D.M. n. 142/1998.
[5] Art. 1, comma 1-bis del D.P.R. n. 156/1999 e successive modifiche ed integrazioni.
Modifiche introdotte dalla Manovra bis
L'articolo in oggetto individuato [6] muta profondamente la materia dei tirocini formativi.
Tenuto conto della rilevanza generale della questione e nelle more della conversione in legge del decreto in oggetto, si ritiene opportuno fornire prime indicazioni sul punto.
La nuova disciplina in materia entra in vigore dal 13 agosto 2011, data di pubblicazione del decreto in oggetto nella Gazzetta Ufficiale [7] ed è finalizzata a contrastare abusi e utilizzo distorto dei tirocini formativi e di orientamento, mediante la previsione di appositi limiti.
In particolare, i tirocini formativi possono essere promossi esclusivamente da soggetti in possesso dei requisiti previsti, preventivamente, dalla normativa regionale, essendo la competenza legislativa in materia di formazione riservata alle Regioni ed alle Province autonome.
Solo in assenza di norme regionali ed in quanto compatibili con il comma 1 dell'art. 11 del D.L. n. 138/2011, si applica l'art. 18 della legge n. 196/1997 ed il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 (Gazz. Uff. n. 108 del 12 maggio 1998).
Pertanto, a decorrere dal 13 agosto 2011, i tirocini formativi e di orientamento “non curriculari”:
- sono destinati solo ai giovani neo-diplomati ed ai neo-laureati;
- debbono essere promossi non oltre i dodici mesi dal conseguimento del titolo di studio (con riferimento al momento dell'attivazione);
- non possono avere una durata superiore a 6 mesi, comprese le proroghe.
Vi rientrano, quindi, soggetti con diploma della scuola dell'obbligo, con diploma di scuola superiore, con diploma professionale, con laurea breve e laurea normale. Tali limiti, tuttavia, non riguardano i tirocini promossi per i soggetti “ai margini” del mondo del lavoro ossia disabili, invalidi fisici, psichici e sensoriali, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti e condannati ammessi a misure alternative di detenzione.
Restano esclusi dalla previsione normativa anche i tirocini formativi e di orientamento “curriculari” che sono i tirocini previsti all'interno di un «percorso formale di istruzione e formazione, la cui finalità non è direttamente quella di favorire l'inserimento lavorativo, bensì di affinare il processo di apprendimento e di formazione». Detti tirocini sono esclusi dall'obbligo di comunicazione anticipata al Centro per l'impiego prevista dall'art. 1, comma 1180 della legge n. 296/2006 [8].
In relazione a tale nuova disciplina, le Strutture in indirizzo sono tenute ad accertare se il tirocinio formativo e di orientamento iniziato dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 138/2011 abbia i requisiti soggettivi suindicati, verificandone la genuinità. I tirocini attivati prima di tale data continueranno, fino alla scadenza, ad essere sottoposti alla normativa previgente.
Da ultimo, si osserva che il tirocinio formativo e di orientamento si distingue dai periodi di praticantato richiesti dagli ordini professionali e disciplinati da specifiche normative di settore. L'art. 3, comma 5 del D.L. n. 138/2011 [9] fissa i principi che dovranno essere recepiti in sede di riforma degli ordinamenti professionali da effettuare entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto.
Istruzioni definitive verranno emanate a seguito della conversione in legge del succitato decreto legge e subordinatamente all'esito di eventuali chiarimenti ministeriali in materia di tirocini formativi e di orientamento, alla luce delle nuove disposizioni.
_________________
[6] L'art. 11 del decreto in oggetto, rubricato “Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini,” statuisce:
«1. I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime. Fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento dei relativo titolo di studio.
2. In assenza di specifiche regolamentazione regionali trovano applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al comma che precede, l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e il relativo regolamento di attuazione.».
[7] Gazz. Uff. 13 agosto 2011, n. 188.
[8] Nota 14 febbraio 2007, n. 13/SEGR/0004746 del Ministero del lavoro.
[9] Art. 3, D.L. n. 138/2011, "Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche":
(omissis)
«5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'art. 33 comma 5 della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:
(omissis)
c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli nazionali e il Ministero dell'istruzione, Università e ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle
professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente».
(omissis).
Il Direttore centrale
Ing. Ester Rotoli
D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 3
D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 11
D.M. 25 marzo 1998, n. 142, art. 3
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 1
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 127
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 190
L. 24 giugno 1997, n. 196, art. 18
Nessun commento:
Posta un commento