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venerdì 30 novembre 2012

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE relativo all'autorizzazione di preparati di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M DSM 11673, Pediococcus pentosaceus DSM 23376, NCIMB 12455 e NCIMB 30168, Lactobacillus plantarum DSM 3676 e DSM 3677 e Lactobacillus buchneri DSM 13573 come additivi per mangimi per tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE).


Reg. (CE) 29-11-2012 n. 1119/2012
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE relativo all'autorizzazione di preparati di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M DSM 11673, Pediococcus pentosaceus DSM 23376, NCIMB 12455 e NCIMB 30168, Lactobacillus plantarum DSM 3676 e DSM 3677 e Lactobacillus buchneri DSM 13573 come additivi per mangimi per tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE).
Pubblicato nella G.U.U.E. 30 novembre 2012, n. L 330.
Reg. (CE) 29 novembre 2012, n. 1119/2012   (1) (2).
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE relativo all'autorizzazione di preparati di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M DSM 11673, Pediococcus pentosaceus DSM 23376, NCIMB 12455 e NCIMB 30168, Lactobacillus plantarum DSM 3676 e DSM 3677 e Lactobacillus buchneri DSM 13573 come additivi per mangimi per tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE).
(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 30 novembre 2012, n. L 330.
(2)  Il presente regolamento è entrato in vigore il 20 dicembre 2012.
 
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale , in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all'alimentazione animale siano soggetti ad autorizzazione e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafi da 1 a 4, contiene disposizioni specifiche per valutare i prodotti utilizzati nell'Unione in quanto additivi per l'insilaggio alla data di applicazione di tale regolamento.
(2) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, i preparati di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M DSM 11673, Pediococcus pentosaceus DSM 23376, Pediococcus pentosaceus NCIMB 12455, Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168, Lactobacillus plantarum DSM 3676, Lactobacillus plantarum DSM 3677 e Lactobacillus buchneri DSM 13573 sono stati iscritti nel registro comunitario degli additivi per mangimi come prodotti esistenti appartenenti al gruppo funzionale degli additivi per l'insilaggio per tutte le specie animali.
(3) In conformità all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, sono state presentate domande di autorizzazione di tali preparati come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta di classificarli nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale degli additivi per l'insilaggio. Dette domande erano corredate delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(4) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso nei suoi pareri del 23 maggio 2012 (3) e del 14 giugno 2012 (4) che, nelle condizioni di impiego proposte, i preparati in questione non hanno effetti dannosi sulla salute animale, sulla salute umana o sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che i preparati di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M DSM 11673, Pediococcus pentosaceus DSM 23376, Pediococcus pentosaceus NCIMB 12455, Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168 in questione possono migliorare la produzione d'insilati provenienti da tutti i foraggi riducendo il pH e aumentando la conservazione della sostanza secca e/o delle proteine. Ha altresì concluso che i preparati di Lactobacillus plantarum DSM 3676 e Lactobacillus plantarum DSM 3677 in questione possono migliorare la produzione di insilati provenienti da foraggi moderatamente difficili o facili da insilare aumentando il contenuto di acido lattico e la conservazione della sostanza secca nonché riducendo il pH e, in misura limitata, la perdita di proteine. L'Autorità ha anche concluso che il preparato di Lactobacillus buchneri DSM 13573 in questione può aumentare la concentrazione di acido acetico per numerosi tipi di foraggi. L'Autorità ritiene che non occorra prescrivere un monitoraggio specifico successivo alla commercializzazione. Essa ha altresì esaminato la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
(5) La valutazione dei preparati interessati dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'impiego dei preparati descritti nell'allegato del presente regolamento.
(6) Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedono l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione, è opportuno accordare un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
(3)  EFSA Journal 2012; 10(6):2733.
(4)  EFSA Journal 2012; 10(7):2780.
 
Articolo 1  Autorizzazione
I preparati di cui all'allegato, appartenenti alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l'insilaggio», sono autorizzati come additivi destinati all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in detto allegato.

 
Articolo 2  Misure transitorie
I preparati di cui all'allegato e i mangimi contenenti tali preparati, prodotti ed etichettati prima del 20 giugno 2013 in conformità della normativa applicabile prima del 20 dicembre 2012 possono continuare a essere commercializzati ed impiegati fino a esaurimento delle scorte.

 
Articolo 3  Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

 


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