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venerdì 30 novembre 2012

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua l'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.



Reg. (CE) 29-11-2012 n. 1117/2012
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua l'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.
Pubblicato nella G.U.U.E. 30 novembre 2012, n. L 330.
Reg. (CE) 29 novembre 2012, n. 1117/2012   (1) (2).
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua l'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.
(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 30 novembre 2012, n. L 330.
(2)  Il presente regolamento è entrato in vigore il 30 novembre 2012.
 
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria , in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012.
(2) Conformemente alla decisione 2012/739/PESC del Consiglio, del 29 novembre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria , è opportuno aggiornare di conseguenza l'elenco delle persone, degli organismi e delle entità soggetti a misure restrittive riportato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
 
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

 
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2012
Per il Consiglio
Il presidente
N. SYLIKIOTIS

 
Allegato

I. Le voci relative alle persone riportate nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 elencate in appresso sono sostituite dalle seguenti:
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II. La persona elencata in appresso è soppressa dall'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi riportato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.
Generale di brigata Nasr al-Ali.

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