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mercoledì 30 gennaio 2013

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 28-1-2013 n. 1636 Art. 1, commi 537 - 543 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) - Sospensione della riscossione. Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate.


I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 28-1-2013 n. 1636
Art. 1, commi 537 - 543 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) - Sospensione della riscossione.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate.
Msg. 28 gennaio 2013, n. 1636 (1).
Art. 1, commi 537 - 543 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) - Sospensione della riscossione.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate.

La legge di stabilità 2013 - legge 24 dicembre 2012, n. 228 - ha introdotto importanti novità in tema di riscossione dei tributi introducendo all'art. 1, commi da 537 a 543 un procedimento, ad iniziativa del contribuente, che regola la sospensione della riscossione da parte degli Agenti della Riscossione (AdR).
Al riguardo, in attesa del completamento delle attività volte a definire le implementazioni procedurali per consentire la più efficace gestione del procedimento regolato dalla normativa in esame, si provvede a riepilogare il quadro normativo delineato e a fornire le prime indicazioni operative cui le strutture territoriali dovranno attenersi.
Preliminarmente si evidenzia che il procedimento introdotto dalla legge di stabilità trova applicazione sia alle somme iscritte a ruolo per le quali l'AdR ha provveduto alla notifica delle cartelle di pagamento sia ai crediti richiesti dall'Istituto con Avviso di Addebito ai sensi dell'art. 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Il comma 537 ha stabilito che, a far data dall'entrata in vigore della legge - 1° gennaio 2013 - i soggetti incaricati della riscossione coattiva debbano sospendere, immediatamente, ogni attività finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o loro affidate a seguito della presentazione da parte del debitore di una dichiarazione attestante la sussistenza di una causa idonea a rendere il credito stesso non esigibile. Ciò nell'ottica del miglioramento dei rapporti tra debitori e amministrazione.
Il legislatore, al comma 538, ha previsto che il contribuente, in presenza della notifica del primo atto di riscossione o di un atto della procedura cautelare o esecutiva attivata dal competente AdR, possa presentare al medesimo, anche con modalità telematiche, una dichiarazione idonea a documentare che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:
a. da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b. da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c. da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d. da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e. da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
f. da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.
Il legislatore ha previsto che la dichiarazione debba essere presentata all'Agente della Riscossione entro 90 giorni dalla notifica dell'atto. Stante la funzione di centralità nell'avvio del procedimento che la legge ha attribuito alla dichiarazione del contribuente, laddove la richiesta venga effettuata oltre tale termine, la definizione del procedimento attivato dal contribuente resta esclusa dall'applicazione degli effetti previsti dalla norma in trattazione.
Al riguardo, infatti, la direttiva di gruppo di Equitalia n. 2/2013 dell'11 gennaio 2013 ha chiarito che le dichiarazioni tardive, ossia presentate oltre il termine di 90 giorni dalla notifica dell'atto che le origina, dovranno essere considerate prive di effetti, in quanto inammissibili.
L'impianto procedimentale previsto dalla legge di stabilità 2013 ha introdotto nel sistema di gestione dei crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione una forma di sospensione legale che trova, come già evidenziato, nella dichiarazione del contribuente il punto di avvio. Tale dichiarazione oltre a produrre l'effetto immediato di sospendere l'esecuzione del titolo, è idonea a realizzare l'estinzione del credito in riscossione in caso di inerzia dell'Ente creditore a comunicare, nei termini stabiliti, al contribuente e all'AdR l'infondatezza delle ragioni invocate nella dichiarazione medesima.
L'Agente della Riscossione, ricevuta la dichiarazione sul conforme modello allegato alla citata direttiva di Equitalia n. 2/2013 e verificata la sua completezza in ordine alla documentazione a corredo, procede all'immediata registrazione sui propri sistemi della sospensione di tutte le attività dirette alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate.
Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione, l'Agente trasmette all'Ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni poste a fondamento della medesima dichiarazione.
Come disposto da Equitalia nella direttiva di gruppo già richiamata, l'inoltro alle competenti strutture territoriali dell'Istituto verrà effettuato tramite PEC. Le richieste dovranno essere gestite dall'unità organizzativa accertamento e gestione del credito.
A tal fine, la canalizzazione delle dichiarazioni pervenute verrà effettuata all'indirizzo delle caselle PEC di ciascuna struttura territoriale dell'Istituto - Direzioni provinciali e Agenzie - e alle strutture ex Enpals Direzioni Centro sud e Centro nord e per conoscenza all'indirizzo PEC della Direzione regionale Inps di riferimento e della Direzione Contributi ex Enpals. A queste ultime è assegnato, nell'ambito della rispettiva competenza, il compito di un costante monitoraggio della corretta e tempestiva gestione delle dichiarazioni nei termini previsti per la conclusione del procedimento.
La PEC dovrà recare obbligatoriamente in oggetto la dicitura standard "Sospensione Riscossione Legge stabilità 2013".
L'elenco completo degli indirizzi PEC e della ripartizione degli ambiti di competenza è stato già trasmesso alla Direzione generale di Equitalia che ne curerà l'inoltro agli Agenti sul territorio.
Il controllo teso a confermare o meno la fondatezza delle ragioni portate dal contribuente dovrà avvenire tempestivamente e, in caso di conferma delle stesse, dovrà essere adottato, in relazione alla fattispecie esaminata, il provvedimento di sospensione o di sgravio/annullamento secondo le modalità in uso che prevedono la trasmissione telematica dello stesso al competente Agente.
Come previsto dal comma 539, decorsi ulteriori sessanta giorni, l'Ente creditore con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata, dovrà confermare al contribuente la correttezza della documentazione prodotta sulla cui base è stato trasmesso all'AdR il conseguente provvedimento di sospensione o di sgravio/annullamento della partita debitoria.
La medesima modalità dovrà essere utilizzata per comunicare al contribuente l'inidoneità della documentazione prodotta al permanere della sospensione adottata dall'Agente della Riscossione al quale dovrà essere contestualmente comunicato l'esito negativo ai fini della ripresa dell'attività di recupero del credito sospeso.
Si sottolinea la necessità del rigoroso rispetto dei termini che il legislatore ha stabilito per la conclusione delle attività dell'Ente creditore.
La conclusione del procedimento, infatti, dovrà avvenire nel limite di sessanta giorni dalla data di trasmissione della PEC con la quale l'Agente delle Riscossione provvede all'inoltro della dichiarazione del contribuente con la relativa documentazione allegata.
Infatti, se da una parte la previsione normativa è diretta a garantire una maggiore tutela del contribuente, dall'altra la tempestività nella gestione delle istanze esclude il rischio, di fronte all'infondatezza della richiesta, del prodursi di possibili pregiudizi al recupero del credito.
Il successivo comma 540, infatti, stabilisce che "in caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi".
Appare evidente che gli effetti disposti dalla norma "discarico nei confronti dell'AdR" ed "eliminazione contabile dei crediti interessati dal procedimento" conseguono ad una gestione tardiva della dichiarazione del contribuente che avvenga oltre il termine ultimo di duecentoventi giorni dalla data di protocollazione della stessa da parte dell'Agente della Riscossione.
In relazione a ciò, i responsabili delle strutture destinatarie delle richieste dovranno assumere ogni iniziativa volta ad assicurare, come già precisato, la tempestiva definizione delle dichiarazioni trasmesse dall'AdR al fine di escludere il prodursi di motivi di pregiudizio definitivo al recupero dei crediti.
Le disposizioni fin qui illustrate per espressa previsione dell'art. 1, comma 543 della legge di stabilità, trovano applicazione con riferimento alle dichiarazioni presentate all'AdR anteriormente al 1° gennaio 2013, data di entrata in vigore della legge.
La fattispecie fa riferimento alle comunicazioni trasmesse dagli AdR in vigenza della disciplina dettata dalla Direttiva di gruppo di Equitalia n. 10/2010 del 6 maggio 2010. In tal caso, gli adempimenti di cui al comma 539 dovranno essere completati entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della legge di stabilità che è avvenuta il 29 dicembre 2012.
Il decorso del termine di duecentoventi giorni, anche in questo caso, produce i medesimi effetti in precedenza illustrati - "discarico nei confronti dell'AdR" ed "eliminazione contabile dei crediti interessati dal procedimento".
Le direzioni Regionali sono invitate ad attivare un immediato contatto con le rispettive direzioni regionali di Equitalia e, per la Sicilia, con la direzione generale di Riscossione Sicilia S.p.A. finalizzato ad una ricognizione delle sospensioni effettuate in vigenza della predetta Direttiva di Equitalia n. 10/2010.
La definizione delle attività riferite a tali sospensioni dovrà inderogabilmente concludersi entro giorno 6 agosto 2013.
Nel quadro normativo delineato dal legislatore si inserisce, infine, la previsione contenuta nel comma 541.
In considerazione, infatti, della complessità del procedimento previsto che impone agli Enti coinvolti - AdR ed Enti creditori - un impegno di mezzi e risorse idonee a garantire nella sostanza una gestione più efficace delle istanze provenienti dal contribuente, la norma tende a correggere e prevenire l'eventuale utilizzo improprio dello strumento che è stato previsto a garanzia della posizione del debitore.
Qualora nel corso dell'esame della dichiarazione emerga che a corredo della richiesta siano stati prodotti documenti falsi o contraffatti, i Direttori delle strutture territoriali competenti dovranno procedere, senza indugio, ad inoltrare all'Autorità Giudiziaria la denuncia di cui all'art. 331 del c.p.c. La norma prevede inoltre l'irrogazione di una sanzione amministrativa che, ad un primo esame, appare non avere natura tributaria ed essere quindi regolata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Trattandosi di una fattispecie di nuova introduzione si fa riserva di fornire a breve le necessarie istruzioni per l'applicazione.


Il Direttore generale
Nori

Allegato


Equitalia
Direzione Centrale Strategie di Riscossione
Legale Istituzionale


Direttiva di gruppo n. 2/2013



Agli
Amministratori delegati e ai Direttori generali delle società partecipate





Roma, 11 gennaio 2013


Prot. n. 2013/500


D EQ DSR_LI LEGGE DI STABILITÀ 13_500 2


Oggetto: Art. 1, commi 537-543 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) - Sospensione della riscossione


Con l'obiettivo di migliorare sensibilmente la relazione con i debitori iscritti a ruolo ed attivare la riscossione solo in presenza di un valido titolo esecutivo, sono state fornite, com'è noto, con la direttiva n. 10 del 6 maggio 2010, indicazioni, affinché, in presenza delle casistiche ivi meglio esemplificate, (cfr. sgravio, sospensione, pagamento effettuato in data antecedente alla formazione del ruolo) si procedesse comunque, in presenza di una dichiarazione del debitore, accompagnata da idonea documentazione a corredo, a sospendere senza indugio ogni iniziativa finalizzata alla riscossione delle pertinenti somme iscritte a ruolo.
Di recente, il legislatore, riproponendo i contenuti di un apposito disegno di legge già all'esame del Senato, ha ritenuto di disciplinare normativamente tale prassi, prevedendo espressamente, nell'ambito dell'art. 1, commi da 537 a 543, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 [1] la sospensione immediata dell'attività di riscossione in caso di presentazione di una dichiarazione del debitore effettuata ai sensi di quanto previsto nelle stesse disposizioni.
Al riguardo, provvediamo di seguito ad illustrare (anche con l'ausilio delle argomentazioni proposte in proposito dai "dossier del Servizio studi" del Senato) i contenuti principali delle norme dando, al contempo, le prime istruzioni per una gestione immediata, con riserva di tornare in argomento, anche all'esito della rilevazione di eventuali criticità cui la nuova disciplina potrebbe dar luogo. I contenuti della direttiva sopra richiamata devono, pertanto, intendersi superati dall'entrata in vigore della nuova disciplina.
Più in dettaglio, quindi, il comma 537 [2] prevede che i concessionari per la riscossione, intendendosi per tali "gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi", siano tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo (o affidate ai sensi degli artt. 29 e 30 del D.L. n. 78 del 2010), dietro presentazione di specifica dichiarazione da parte del debitore, con la quale si attesti che la pretesa avanzata dall'ente creditore per il tramite degli stessi concessionari sia stata interessata da prescrizione o decadenza, da un provvedimento di sgravio, da una sospensione amministrativa, da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato la pretesa dell'ente creditore, da un pagamento effettuato in favore dell'ente creditore ovvero da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito (comma 538 [3]). È importante notare come, accanto alle tradizionali casistiche contemplate dalla citata Direttiva 10, ne figurino ulteriori due, di portata ben più ampia e generalizzata, quali prescrizione o decadenza della pretesa intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è stato reso esecutivo ed in via residuale, "qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso".
Tale dichiarazione diretta a documentare l'esistenza di una delle predette circostanze, dovrà essere presentata, anche con modalità telematiche, entro novanta giorni dalla notifica del primo atto di riscossione utile (o di un atto della procedura cautelare o esecutiva).
Ai sensi del comma 539 [4], entro i 10 giorni successivi alla data di presentazione, la citata dichiarazione, con la relativa documentazione allegata, dovrà essere trasmessa dal concessionario all'ente creditore sul quale grava l'onere del controllo puntuale delle circostanze documentate. Tale ente, dovrà, infatti, confermare l'esistenza delle ragioni del debitore ed, in caso di esito positivo, procedere alla sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui sistemi informativi del concessionario. Decorso il termine di ulteriori 60 giorni, l'ente creditore è tenuto, con propria comunicazione, a confermare al debitore, a mezzo raccomandata a.r., (o a mezzo PEC ai debitori che abbiano l'obbligo di attivarla), la correttezza della documentazione prodotta, ovvero ad avvertirlo dell'inidoneità della stessa.
Al contempo, l'ente creditore dovrà anche provvedere a trasmettere, in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero, in caso di documentazione inidonea, a informarlo ai fini della ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo.
Nel caso in cui l'ente creditore ometta l'invio delle predette comunicazioni e dei conseguenti flussi informativi, il comma 540 [5] prevede, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore al concessionario della riscossione, l'annullamento di diritto delle partite di cui al comma 537, con l'automatico discarico dei relativi ruoli e l'eliminazione dei corrispondenti importi dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore.
La presentazione di documentazione falsa comporta, ai sensi del comma 541 [6], ferma restando la responsabilità penale, l'applicazione, a carico del contribuente, di una sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un minimo di 258 euro.
Il comma 542 [7] impone ai concessionari l'onere di fornire agli enti creditori il massimo supporto per l'automazione della trasmissione della documentazione, mentre il comma 543 [8] dispone l'applicazione delle disposizioni che precedono anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima dell'entrata in vigore della presente legge.
A tal fine, l'ente creditore invia la comunicazione e provvede agli adempimenti previsti a suo carico (cfr. commi 539 e 543) entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della legge n. 228 del 2012. Trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli.
Posto quanto precede, dovrà essere naturalmente presentata particolare attenzione alle varie fasi di gestione del processo delineato dalla norma di interesse, fin dalla fase di presentazione della dichiarazione del debitore, che, come detto, potrà aver luogo anche in via telematica.
Al riguardo è necessario che le dichiarazioni comunque pervenute (sportello, posta, fax, e-mail semplice, PEC) siano protocollate in giornata secondo le regole in uso presso ciascuna società ed assegnate, in pari tempo, alla struttura deputata alla relativa lavorazione, che dovrà, in via preliminare, verificare che:
- la dichiarazione sia conforme al modello allegato (allegato 1) e che lo stesso sia compilato in modo chiaro e leggibile in ogni sua parte;
- sia presente la documentazione a corredo;
- siano allegati i documenti di riconoscimento richiesti in presenza di autocertificazioni.
Nel caso di istanze incomplete, la stessa struttura indicata dovrà contattare il debitore utilizzando il recapito valorizzato nel corpo dell'istanza ed invitarlo alla relativa integrazione. Se la dichiarazione è presentata allo sportello, al fine di snellire e velocizzare il processo, le verifiche che precedono dovranno essere effettuate dall'operatore addetto, che richiederà, se del caso l'integrazione. In tale ultima evenienza, la protocollazione avverrà al momento della presentazione di tutta la documentazione necessaria. Le dichiarazioni tardive, ossia presentate oltre il termine di novanta giorni dalla notifica dell'atto che le origina, dovranno essere considerate prive di effetti, in quanto inammissibili.
Esaurita, l'attività che precede, le strutture a tal fine competenti dovranno disporre immediatamente il caricamento a sistema della sospensione, contraddistinta dai codici già in uso per le casistiche contemplate dalla Direttiva n. 10/2010, cui, coerentemente alle nuove casistiche introdotte dalle disposizioni di interesse, andranno ad aggiungersi due nuove tipologie di sospensione (C6 prescrizione e decadenza e C7 altre cause di inesigibilità) ed entro e non oltre i 10 giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione, curarne la trasmissione, a mezzo PEC, all'ente creditore, in uno con la con la relativa documentazione utilizzando il modulo accluso (allegato 2). Se l'ente non fosse provvisto di PEC, la trasmissione della documentazione dovrà avvenire mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
L'esame della fondatezza di quanto dichiarato e documentato dal debitore iscritto a ruolo è riservata in via esclusiva all'ente creditore, che, in presenza di documenti falsi o contraffatti, procederà ad inoltrare all'Autorità Giudiziaria la denuncia di cui all'art. 331 del c.p.p.
L'irrogazione della sanzione amministrativa di nuova introduzione che, ad un primo esame, appare non avere natura tributaria ed essere quindi regolata della legge n. 689 del 1981, non compete, ovviamente, all'agente della riscossione.
È opportuno, per quanto possibile, sensibilizzare gli enti, affinché canalizzino le comunicazioni contenenti l'invito alla ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo su una casella PEC dedicata, in modo da permettere l'immediata revoca delle sospensioni caricate a sistema e garantire la pronta tutela del credito con ogni più opportuna azione cautelare/esecutiva.
Atteso il tenore letterale delle norme di cui si tratta, che inequivocabilmente, a maggior tutela dei diritti del cittadino, fanno obbligo all'Agente della riscossione di attivare lo scambio di informazioni direttamente con l'ente creditore, è da escludersi, secondo la posizione espressa dall'Agenzia al riguardo, che agli uffici della stessa possano essere trasmesse dichiarazioni relative a somme iscritte a ruolo in nome e per conto di terzi (come, ad esempio, i contributi previdenziali ed assistenziali ricompresi nei ruoli formati ai sensi dell'art. 32-bis del D.L. n. 185 del 2008 nel periodo di vigenza dello stesso).
Sostanzialmente differente è, invece, sempre a parere dell'Agenzia, la trattazione dei tributi che la medesima amministra, anche in regime convenzionale, per conto degli enti locali (IRAP ed addizionali regionali e comunali all'IRPEF), sia per la natura dei tributi medesimi, sia per la circostanza che l'Agenzia comunque svolge tutte le attività relative (gestione delle dichiarazioni e della riscossione spontanea, controllo, contenzioso, formazione dei titoli per la riscossione coattiva, non limitandosi, quindi, alla mera iscrizione a ruolo in nome e per conto dell'avente diritto), per i quali l'Agenzia ritiene, almeno in questa prima fase di applicazione delle nuove disposizioni, che le funzioni attribuite agli enti creditori dalla legge n. 228/2012, commi 537 e ss. debbano essere svolte dai propri uffici.
Si precisa, inoltre, che l'Agenzia è l'ente creditore anche per tutte le somme da essa iscritte a ruolo perché oggetto di recupero in quanto aiuti di Stato illegittimi.
Ciò posto, con cadenza mensile dovrà essere monitorato l'esito delle dichiarazioni trasmesse all'ente creditore, al fine di sollecitarne in tempo utile, in presenza di relativa inerzia, gli adempimenti di competenza ed evitare, nel superiore interesse della riscossione, che decorsi duecentoventi giorni dalla presentazione della dichiarazione, le partite interessate siano annullate di diritto.
Attesa la portata parzialmente retroattiva delle disposizioni in commento, cui consegue l'annullamento automatico delle partite afferenti a dichiarazioni presentate e trasmesse all'ente creditore prima del 1° gennaio 2013, in caso di ritardo o inerzia dello stesso (avuto riguardo agli specifici termini fissati dal legislatore) nell'esame delle posizioni interessate e nella spedizione e trasmissione delle prescritte comunicazioni e flussi al debitore e all'agente della riscossione, sarà approntata centralmente apposita informativa, con lo scopo di richiamare all'attenzione dei vari enti le novità della disciplina in parola e gli effetti pregiudizievoli che possono derivare dal mancato adempimento delle relative prescrizioni.
Segnaliamo, peraltro, che sono in corso di analisi le modalità con le quali, nell'ipotesi di annullamenti verificatisi di diritto, che implicano, come detto, il discarico automatico dell'agente della riscossione, dovrà provvedersi alla definizione, anche contabile, dei relativi ruoli, nonché ogni possibile iniziativa finalizzata a prestare supporto agli enti per l'automazione delle fasi di trasmissione della documentazione.
A mero scrupolo esaustivo rammentiamo che, a prescindere dalla tassatività delle fattispecie al ricorrere delle quali il debitore può presentare la dichiarazione che ci occupa, non è escluso che si verifichino casi in cui lo stesso assuma di aver effettuato un pagamento all'agente della riscossione tramite intermediario abilitato (bollettino postale, F35, RAV, etc). In tal caso, si dovrà provvedere, naturalmente, a disporre ogni più opportuna verifica finalizzata alla riconciliazione della posizione.


Distinti saluti


[1] Legge di stabilità 2013, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 212 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012.
[2] 537: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538.
[3] 538: Ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso peri quali si procede, sono stati interessati:
a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.
[4] 539: Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. Decorso il termine di ulteriori sessanta giorni l'ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all'attivazione, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in pari tempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell'inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo.
[5] 540: In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.
[6] 541: Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi del comma 538, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.
[7] 542: I concessionari per la riscossione sono tenuti a fornire agli enti creditori il massimo supporto per l'automazione delle fasi di trasmissione di provvedimenti di annullamento o sospensione dei carichi iscritti a ruolo.
[8] 543: Le disposizioni di cui ai commi da 537 a 542 si applicano anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima della data di entrata in vigore della presente legge. L'ente creditore invia la comunicazione e provvede agli adempimenti di cui al comma 539, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge; in mancanza, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.


Il Direttore centrale
Renato Vicario

Allegato 1


Modello di dichiarazione


Scarica il file

Allegato 2




(PEC/RACC:A:R)


Spett.












Prot. n. __________ del _________________


Oggetto: Debitore: Sig/Sig.ra /Società - Sospensione dell'attività di riscossione o sgravio delle somme iscritte a ruolo o affidate - Art. 1, commi da 537 a 543, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 - Trasmissione della dichiarazione e della documentazione presentata dal debitore per la relativa conferma
In data ______________________ (prot. n. ____________) il Sig./la Sig.ra/la Società/la Ditta ____________________________ C.F./P.IVA __________________________________, che risulta debitore/debitrice nei Vostri confronti, ha presentato allo scrivente Agente della riscossione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, commi da 537 a 544, della legge n. 228/2012, l'allegata dichiarazione (allegato 1), nella quale, sotto la propria responsabilità, ha affermato che l'atto/gli atti dallo/a stesso/a indicato/i è/sono stato/i interessato/i da una o più delle seguenti fattispecie:


prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è state reso esecutivo;

provvedimento di sgravio delle somme dovute, da Voi emesso;

sospensione amministrativa da Voi comunque concessa;

sospensione giudiziale, oppure da sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la Vostra pretesa creditoria, emessa dal ................ (indicare l'autorità giudiziaria), in un giudizio al quale lo scrivente non ha preso parte;

pagamento, riconducibile al ruolo che origina l'atto indicato dal debitore/dalla debitrice, effettuato in Vostro favore in data antecedente alla formazione del ruolo stesso;

altra causa di non esigibilità del credito sotteso all'atto indicato (specificare quale, se indicata dal debitore).



A corredo della suddetta dichiarazione, il debitore ha presentato copia della seguente documentazione (anch'essa prodotta in allegato):
n. ___ provvedimento/i di sgravio da Voi emesso/i;
n. ___ provvedimento/i di sospensione da Voi emesso/i;
n. ___ provvedimento/i di sospensione del giudice;
n. ___ sentenza/e di annullamento del giudice;
n. ___ ricevuta/e versamento effettuato;
n. ___ altro/i documento/i (se presenti, specificare quali).


Al riguardo, nel trasmettere in allegato la documentazione in richiamo, si rammenta che, per effetto delle previsioni di legge, è stata sospesa ogni iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme da Voi iscritte a ruolo affinché, ai sensi del comma 539 del citato art. 1 della legge n. 228/2012, possiate effettuare il controllo puntuale delle circostanze documentate, volto a confermare o meno l'esistenza delle ragioni del debitore, anche ai fini di un'eventuale ripresa della riscossione.
Si rammenta che, nel caso di esito positivo della verifica, sarete tenuti a confermare al debitore (a mezzo raccomandata a.r, o a mezzo PEC ai debitori che abbiano l'obbligo di attivarla) la correttezza della documentazione prodotta nel termine di 60 giorni e a procedere, nello stesso termine, alla trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui nostri sistemi informativi del concessionario, ovvero ad avvertirlo dell'inidoneità della stessa.
In presenza di inidoneità della documentazione prodotta dal debitore, sarete tenuti comunque ad informarlo di tale circostanza con le stesse modalità e negli stessi termini, provvedendo a darcene immediata notizia, al seguente indirizzo PEC ____, ai fini della ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo.
Ricordiamo, altresì, che, nel caso di mancato invio della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore, le partite iscritte a ruolo relative all'atto/atti espressamente indicato/i dal debitore sono annullate di diritto, con conseguente automatico discarico dei relativi ruoli ed eliminazione dei corrispondenti importi dalle Vostre scritture patrimoniali.
Restiamo a disposizione per quanto eventualmente di necessità.


Distinti saluti.

L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi da 537 a 543
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 29
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 30
 

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