Ministero dello sviluppo economico
Ris. 5-11-2012 n. 227201
Quesito in materia di orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio - Turni di aperture obbligatorie dei pubblici esercizi.
Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.
Ris. 5 novembre 2012, n. 227201 (1).
Quesito in materia di orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio - Turni di aperture obbligatorie dei pubblici esercizi.
(1) Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.
Codesto Comune chiede un parere in merito all'applicabilità della disciplina relativa alla liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio, intervenuta con la modifica dell'art. 3, comma 1, lettera d-bis), del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 ad opera dell'art. 31, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 con riguardo, nello specifico, alla possibilità di stabilire turni di aperture obbligatorie per le attività di somministrazione di alimenti e bevande.
In particolare fa presente che nel territorio comunale sono presenti sette pubblici esercizi, i quali, a seguito di alcuni riscontri effettuati, rimangono spesso contemporaneamente chiusi in particolari situazioni coincidenti con specifici eventi, organizzati in date festive o prefestive.
Evidenzia, inoltre, che proprio le caratteristiche urbanistiche e sociali del comune di Labro richiederebbero almeno la presenza di almeno un pubblico esercizio aperto, anche e soprattutto in coincidenza con tali giornate festive e prefestive, al fine di consentire un punto di aggregazione e garantire indispensabili condizioni di servizio a vantaggio sia dei residenti che dei visitatori oltre che per rilanciare la vocazione turistica dell'abitato.
Sottolinea, altresì, che la L.R. n. 21 del 2006 e s.m.i. all'art. 17, comma 5 prevede la possibilità di predisporre programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio.
Richiede, pertanto, se nonostante le recenti norme che stabiliscono la libera determinazione degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali rimanga comunque consentita la possibilità per i Comuni di stabilire turni di aperture obbligatorie dei pubblici esercizi laddove ricorrano particolari esigenze o circostanze.
Al riguardo si precisa quanto segue.
Il dettato normativo di cui alla lett. d-bis), dell'art. 3, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazione dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, così come da ultimo modificata dall'art. 31, primo comma, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. Salva Italia), ha disposto che dal 1° gennaio 2012 gli esercizi commerciali di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e di somministrazione di alimenti e bevande possano svolgere la propria attività senza alcun vincolo di orario e senza l'obbligo di chiusura domenicale e festiva, anche nel caso in cui le Regioni e i comuni non abbiano provveduto ad adeguare le proprie disposizioni legislative o regolamentari in materia.
Resta fermo, comunque, quanto precisato al punto 4, secondo periodo, della Circ. 28 ottobre 2011, n. 3644/C il cui contenuto resta valido anche con riferimento alla nuova formulazione della norma intervenuta con la modifica della lett. d-bis) ad opera dell'art. 31, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201), ovvero che "... eventuali specifici atti provvedimentali, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici, possano continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di "vincoli" necessari ad evitare "danno alla sicurezza (...) e indispensabili per la protezione della salute umana (...), dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale", espressamente richiamati, come limiti all'iniziativa e all'attività economica privata ammissibili, dall'art. 3, comma 1, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148".
Con particolare riferimento agli eventuali turni di apertura obbligatoria dei pubblici esercizi, si sottolinea che la legge 25 agosto 1991, n. 287, all'articolo 8, comma 5, stabilisce che il sindaco può predisporre " (...) al fine di assicurare all'utenza, specie nei mesi estivi, idonei livelli di servizio (...) programmi di apertura per turno degli esercizi".
Stante quanto sopra, la scrivente Direzione non può che confermare quanto già sostenuto nel precedente parere n. 0108027 dell'8 maggio 2012, che si allega alla presente, ovvero che gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge n. 287 del 1991, nonostante dal 1° gennaio 2012 possano svolgere la propria attività senza alcun vincolo di orario e senza l'obbligo di chiusura domenicale, festiva, nonché settimanale, devono comunque garantire l'apertura al pubblico nei casi stabiliti dalle discipline normative di riferimento al fine di assicurare all'utenza buoni livelli di servizio.
Il Direttore generale
Gianfrancesco Vecchio
D.L. 4 luglio 2006, n. 223 , art. 3
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 31
L. 25 agosto 1991, n. 287, art. 8
L.R. 29 novembre 2006, n. 21, art. 17
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