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mercoledì 30 gennaio 2013

Consiglio di Stato: Immigrazione clandestina - Diritti civili e politici degli stranieri





SICUREZZA PUBBLICA
Cons. Stato Sez. III, Sent., 17-01-2013, n. 272
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Premesso che
- Il signor (Lpd) ha impugnato la sentenza del tribunale del TAR di Brescia n, 89/2011, che ha respinto il suo ricorso per l'annullamento del decreto con il quale la Prefettura di Mantova ha rigettato la pratica di emersione/legalizzazione da lui presentata , ex L. n. 102 del 2009, in favore del signor (Lpd), cittadino del Pakistan, in quanto quest'ultimo ha subito una condanna, ostativa allo svolgimento della procedura di emersione, per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del t.u. 25 luglio 1998, n. 286, per essersi trattenuto illegittimamente in Italia in violazione di un precedente provvedimento di espulsione;
- Il reato di immigrazione clandestina, previsto dall'art. 14 comma 5-ter, t.u. 25 luglio 1998, n. 286, non può più ritenersi ostativo ai fini della procedura di emersione dal lavoro irregolare dei cittadini extracomunitari dopo la direttiva U.E. n. 115 del 2008 che, essendo di immediata applicazione secondo l'interpretazione datane con sentenza 28 aprile 2011 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, è entrata in vigore, anche prima di essere recepita, trascorsi tre anni dalla sua adozione, e ha determinato l'abolizione del suddetto reato, come tempestivamente riconosciuto dal Consiglio di Stato con le sentenze dell'adunanza plenaria 10 maggio 2011, n. 7 e n. 8 e da ampia giurisprudenza successiva;
- In seguito, nell'ambito di una serie di modifiche di adeguamento alla direttiva CE n. 115/2998 il D.L. n. 89 del 2011 all'art. 3, comma 1, lettera d), n. 6, ha sostituito il precedente testo dell'art. 14, comma 5-ter, citato, che prevedeva la pena edittale fino a 4 anni di reclusione per il reato di violazione dell'ordine di espulsione, con un nuovo testo, che prevede una multa nella misura massima di 20.000 Euro.
Ritenuto che
- Conseguentemente il presente appello deve essere accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso presentato in primo grado;
- Sussistono giusti motivi per compensare le spese per entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie
l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso in primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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