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mercoledì 30 gennaio 2013

Ministero del lavoro e delle politiche sociali Circ. 25-1-2013 n. 6/2013 D.M. 8 ottobre 2012 - Costituzione Commissioni per l’esame delle Istanze di accesso ai benefici di cui all’art. 22, comma 1, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 - Fasi e modalità operative - Schema di Istanza dei lavoratori c.d. salvaguardati. Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica.


Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Circ. 25-1-2013 n. 6/2013
D.M. 8 ottobre 2012 - Costituzione Commissioni per l’esame delle Istanze di accesso ai benefici di cui all’art. 22, comma 1, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 - Fasi e modalità operative - Schema di Istanza dei lavoratori c.d. salvaguardati.
Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica.
Circ. 25 gennaio 2013, n. 6/2013 (1).
D.M. 8 ottobre 2012 - Costituzione Commissioni per l’esame delle Istanze di accesso ai benefici di cui all’art. 22, comma 1, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 - Fasi e modalità operative - Schema di Istanza dei lavoratori c.d. salvaguardati.
(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica.



Alle
Direzioni territoriali del lavoro

Alle
Direzioni regionali del lavoro

Alla
Direzione generale dell’Inps

Alla
Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro

Alla
Direzione generale per le politiche previdenziali ed assicurative
e, p.c.:
Al
Capo di Gabinetto

Al
Segretario generale

Alla
Direzione generale, per la comunicazione e l’informazione in materia di lavoro e di politiche sociali

Alla
Regione Siciliana


Ispettorato regionale del lavoro

Alla
Provincia autonoma di Bolzano

Alla
Provincia autonoma di Trento


Loro sedi





È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 17 del 21 gennaio 2013 il D.M. 8 ottobre 2012 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in attuazione dell'art. 22, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
In particolare, l’art. 2 del citato D.M. prevede le condizioni necessarie affinché le categorie di lavoratori nello stesso riportate possano accedere ai benefici di cui all’art. 22, comma 1, del D.L. n. 95/2012.
Per la parte di competenza degli Uffici territoriali di questo Ministero, i soggetti interessati risultano essere quelli individuati nei lavoratori cessati ai sensi dell’art. 6, comma 2-ter del D.L. n. 216/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14/2012, in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 201/2011, secondo quanto disposto dalla lettera d) del medesimo art. 2 del D.M. 8 ottobre 2012.
I soggetti interessati devono presentare le Istanze di accesso al beneficio secondo le modalità previste dal comma 1 del successivo art. 4 del citato D.M. 8 ottobre 2012 e precisamente:
- l’Istanza dei soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli artt. 410, 411 e 412-ter del c.p.c. deve essere presentata presso la Direzione territoriale del lavoro innanzi alla quale gli accordi sono stati sottoscritti;
- l’Istanza, negli altri casi, deve essere presentata presso la Direzione territoriale del lavoro competente in funzione del luogo di residenza del lavoratore cessato.
Il citato D.M. 8 ottobre 2012 stabilisce, inoltre, all’art. 4, comma 3, l’istituzione, presso le Direzioni territoriali del lavoro, di apposite Commissioni con il compito di esaminare le Istanze di concessione del beneficio - da presentarsi tassativamente entro e non oltre 120 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso decreto in Gazzetta Ufficiale, e pertanto entro e non oltre il 21 maggio 2013.
Le previste Commissioni, in attuazione del comma 4 dell’art. 4 del D.M., sono composte:
- da due funzionari della DTL, di cui uno con funzioni di Presidente;
- da un funzionario dell’INPS, designato dal Direttore provinciale dello stesso Istituto.
Ciò premesso, per favorire la più celere attuazione del D.M., in considerazione della rilevanza sociale delle situazioni tutelate, codesti Uffici si attiveranno, con la massima urgenza, per costituire le citate Commissioni, assumendo le determinazioni necessarie ed acquisendo, altresì, da parte dei Direttori provinciali delle sedi territoriali dell’INPS, le designazioni dei relativi rappresentanti.
Inoltre, ciascun Dirigente delle Direzioni territoriali del lavoro avrà cura di:
- inviare il provvedimento di istituzione delle citate Commissioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata dgrisorseumane@mailcert.lavoro.gov.it;
- trasmettere, inoltre, il 1° marzo 2013 un primo report delle Istanze pervenute fino a tale data, sempre all’indirizzo sopra richiamato; il report dovrà essere aggiornato ed inviato, secondo le modalità sopra descritte, con cadenza quindicinale.
Inoltre, tenuto conto che le Istanze presentate dai lavoratori potranno pervenire alla posta elettronica certificata di codesti Uffici o all’indirizzo e-mail appositamente dedicato o, in via alternativa, tramite posta Raccomandata A/R, i Direttori delle Direzioni territoriali del lavoro dovranno comunicare, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della presente, il nominativo del responsabile del procedimento per la ricezione delle Istanze medesime.
Le Direzioni regionali del lavoro assicureranno il necessario coordinamento di livello territoriale.
Si rappresenta che la puntuale realizzazione dell'attività richiesta incide sulla valutazione della perfomance, con particolare riferimento ai camportamenti organizzativi.
Nel confidare nella consueta collaborazione ed al fine di consentire l’uniformità dei procedimenti che il D.M. in parola attribuisce a codeste DTL, si trasmettono in allegato le "fasi e le modalità operative" connesse al procedimento di attuazione delle disposizioni di cui trattasi, unitamente alla seguente modulistica;
- Istanza di ammissione ai benefici;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- decisione di accoglimento della Commissione;
- decisione di non accoglimento della Commissione.
Fermo restando quanto sopra, i dirigenti ed il personale delle aree funzionai delle Direzioni territoriali del lavoro, già nell’immediato, devono assicurare ogni necessario supporto, informazione, chiarimento, utile a facilitare l’utenza ai fini della tempestiva ed agevole attuazione delle disposizioni contenute nel D.M. in argomento.
La presente circolare, redatta sulla base delle indicazioni del Segretariato generale e delle intese intercorse con l’INPS, è pubblicata sul sito internet e sulla intranet del Ministero.
La relativa modulistica ed il modello di Istanza sono disponibili sul sito www.lavoro.gov.it in formato pdf editabile, ed altresì sul sito istituzionale dell’INPS.
Si rappresenta che la procedura di cui alla presente circolare è da considerarsi altra e diversa rispetto a quella contenuta nella Circ. 31 luglio 2012, n. 19/2012 in quanto risulta essere diversa la normativa di riferimento in base alla quale, in presenza dei requisiti richiesti, è possibile presentare Istanza di ammissione al beneficio, il cui contingente numerico è stabilito dal D.M. 8 ottobre 2012.


Il Direttore generale
Dott.ssa Concetta Ferrari

Allegati


Fasi e modalità operative


Avvio del procedimento


I soggetti che possono accedere al beneficio ai sensi della lett. d) dell’art. 2, comma 1, del D.M. 8 ottobre 2012, devono produrre istanza alla Direzione Territoriale del Lavoro competente, individuata secondo i criteri di seguito indicati, nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo decreto nella Gazzetta Ufficiale.


Modalità di trasmissione


Le Istanze potranno essere trasmesse, dai lavoratori interessati o dai soggetti abilitati (es. patronati ex legge n. 152/2001; consulenti del lavoro/dottori commercialisti ex legge n. 12/1979), alle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro all’indirizzo di posta elettronica certificata delle medesime (es.: DTL.Roma@mailcert.lavoro.gov.it) o all’indirizzo di posta elettronica dedicato (es.: DTLRm.salvaguardati@lavoro.gov.it) o, in via alternativa, inviate tramite Raccomandata A/R.


Presentazione dell’Istanza


L'Istanza di accesso ai benefici di cui all’art. 22, comma 1, del D.L. n. 95/2012, convertito dalla L. n. 135/2012, dovrà contenere gli elementi identificativi del richiedente (dati anagrafici, codice fiscale), gli elementi identificativi dell’azienda presso la quale ha prestato l’ultimo servizio e l’esatta individuazione della tipologia/fattispecie giuridica in base alla quale si chiede l’accesso ai benefici medesimi.
In ogni caso la domanda dovrà essere corredata da copia di un documento di identità. I soggetti di cui alla lett. d) dell’art. 2, comma 1, del citato Decreto, unitamente all’Istanza dovranno produrre copia dell’accordo individuale (fatta salva la possibilità di richiesta alle OO.SS. o all’amministrazione presso cui è stato ratificato l’accordo) che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro, sottoscritto anche ai sensi degli artt. 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa, ovvero dovranno indicare gli accordi collettivi di incentivo all’esodo che hanno dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro, stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa.
I lavoratori di cui alla lett. d) sopra richiamata conseguono il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, come meglio specificato dall’art. 2, comma 2, del D.M.
Nelle Istanze i lavoratori dovranno dichiarare di essere consapevoli che la procedura di ammissione al beneficio è subordinata, alla conclusione delle attività di monitoraggio svolte dall’INPS, come previsto dall’art. 22, comma 2, del D.L. n. 95/2012 e dall’art. 6 del D.M. 8 ottobre 2012.


Criteri di individuazione delle DTL competenti a ricevere le Istanze


Le DTL competenti a ricevere le Istanze nelle ipotesi di cui alla lett. d) dell’art. 2, comma 1 del D.M. 8 ottobre 2012 sono individuate in base ai seguenti criteri:
- DTL innanzi alle quali sono stati sottoscritti gli accordi individuali o presso le quali tali accordi risultino depositati;
- Residenza del lavoratore cessato negli altri casi e nell’ipotesi di accordi collettivi.


Commissioni per l’esame delle Istanze


Ai sensi del comma 3 dell’art. 4 del D.M. 8 ottobre 2012, vengono istituite presso le Direzioni Territoriali del Lavoro competenti a ricevere le Istanze previste dal medesimo art. 4, specifiche Commissioni con il compito di esaminare le Istanze pervenute e rilasciare le decisioni di accoglimento o di diniego.
- Il Dirigente della DTL istituisce, con proprio decreto, la Commissione, nominando, per quanto attiene alla composizione, due funzionari della DTL ed un funzionario dell’INPS designato dal Direttore provinciale della sede dell’Istituto.
- Le funzioni di Presidente della Commissione saranno assolte da uno dei due membri designati dalla DTL.
- La Commissione, validamente costituita ed insediata, definirà la calendarizzazione delle sedute, tenuto conto dell’entità e del flusso delle Istanze.
- Il Presidente provvederà a convocare i componenti della Commissione, trasmettendo agli stessi l’elenco delle Istanze da esaminare.
- In fase istruttoria, la Commissione procederà al controllo dei requisiti formali e sostanziali dell’Istanza, verificando l’idoneità della documentazione prodotta a corredo della stessa e provvedendo al riscontro di quanto dichiarato in autocertificazione.
- Le decisioni della Commissione dovranno essere assunte entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza prevista per la presentazione delle Istanze (21 maggio 2013).
- Le decisioni nell’ipotesi di non accoglimento dell’Istanza dovranno riportare idonea motivazione.
- L’esito favorevole dovrà essere tempestivamente comunicato alla competente Direzione provinciale dell’INPS anche con modalità telematica e, preferibilmente, a mezzo PEC.
- In caso di rigetto, la decretazione dovrà essere preceduta dalla comunicazione all’istante di avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.
- Il soggetto destinatario del provvedimento di rigetto potrà, nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, ricorrere in via amministrativa, proponendo Istanza di riesame innanzi alla Direzione Territoriale del lavoro presso cui è stata presentata l’Istanza, ovvero apposita impugnativa ai competenti organi di Giustizia amministrativa.

Istanza per l’accesso ai benefici per i lavoratori c.d. “salvaguardati”


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Dichiarazione sostitutiva di certificazione


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Decisione di accoglimento della Commissione


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Decisione di non accoglimento della Commissione


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c.p.c. art. 410
c.p.c. art. 411
c.p.c. art. 412-ter
D.M. 8 ottobre 2012, art. 2
D.M. 8 ottobre 2012, art. 4
D.M. 8 ottobre 2012, art. 6
D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 22
D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, art. 6

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