Ministero dell'economia e delle finanze
Circ. 25-2-2013 n. 9
Accertamento residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2012.
Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza - Uffici XII - XIII, Ispettorato generale del bilancio - Uff. II.
Circ. 25 febbraio 2013, n. 9 (1).
Accertamento residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2012.
(1) Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza - Uffici XII - XIII, Ispettorato generale del bilancio - Uff. II.
A
Tutte le amministrazioni centrali dello Stato
Ai
Direttori degli uffici centrali del bilancio
Al
Direttore dell'ufficio centrale di ragioneria presso l'ex amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Ai
Direttori delle ragionerie territoriali dello Stato
Loro sedi
e, p.c.:
Alla
Corte dei conti
Via Baiamonti, 25
00198 - Roma
Si riportano, di seguito, i criteri generali da seguire per le operazioni di chiusura delle scritture contabili dell'esercizio finanziario 2012, ai fini della redazione del conto consuntivo, nonché analoghe specifiche istruzioni riferite all'ex Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, attesa la sua incorporazione nell'Agenzia delle Dogane a decorrere dal 1° dicembre 2012 ai sensi dell'art. 23-quater del D.L. n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012.
A) Determinazione dei residui passivi dell'esercizio finanziario 2012
In conformità al disposto dell'art. 275 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento di Contabilità Generale dello Stato), gli Uffici Centrali del Bilancio provvedono ad accertare le somme da iscrivere quali residui nel conto consuntivo ed a compilare apposita dimostrazione da allegare ai decreti ministeriali con i quali si autorizza, ai sensi dell'art. 53 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (Legge di Contabilità Generale dello Stato), la conservazione in conto residui delle somme impegnate nell'esercizio scaduto.
Secondo quanto prescritto dal citato art. 275 tale dimostrazione deve indicare:
a) le somme relative ad ordini di accreditamento di cui è stato chiesto il trasporto ai sensi dell'articolo 61-bis della Legge di Contabilità Generale dello Stato;
b) le somme riferibili a rate di spese fisse rimaste insolute alla data del 31 dicembre, le quali devono essere determinate operando la differenza tra i ruoli emessi ed i pagamenti eseguiti;
c) le somme che trovano riscontro in formali, documentati provvedimenti dell'Amministrazione interessata, regolarmente impegnate;
d) le somme concernenti gli ordinativi trasportati su ordini di accreditamento di contabilità ordinaria per i quali non è consentito il trasporto, in quanto riguardanti spese di parte corrente, nonché quelle corrispondenti ad impegni assunti da funzionari delegati, per i quali non è stato disposto il relativo pagamento entro la chiusura dell'esercizio finanziario e rilevabili dagli elenchi modelli 62 C.G.;
e) le eventuali somme riferibili a spese di giustizia anticipate con i fondi della riscossione ovvero pagate dagli Uffici postali, alle vincite al lotto, a quelle dovute in corrispondenza degli accertamenti d'entrata, nonché ad ogni altra spesa rimasta da pagare al termine dell'esercizio, non compresa tra quelle innanzi indicate;
f) i residui di stanziamento da conservare ai sensi dell'art. 36, comma 2, della Legge di Contabilità Generale dello Stato, il cui contenuto è stato più volte modificato ed è stato, da ultimo, ripristinato dall'art. 1, comma 33-bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
Ai sensi del comma 3 del ripetuto art. 275, l'anzidetta dimostrazione dovrà essere corredata:
- per le spese di cui alle lett. c) e d), degli elenchi compilati dai competenti Uffici centrali e periferici nei quali debbono indicarsi il cognome ed il nome del creditore, l'oggetto della spesa e la somma dovuta;
- per quanto attiene alle spese di giustizia di cui alla lett. e), di prospetti riassuntivi compilati per provincia;
- per le spese di cui alla lett. f), di un prospetto in cui, a fronte dello stanziamento, vengono indicati gli impegni da assumere, con riferimento ai singoli progetti o programmi da realizzare, in coerenza con le motivazioni di cui al successivo paragrafo C), corredato da una dichiarazione circa la necessità di conservare le relative somme in bilancio. Tale dichiarazione deve essere resa dai dirigenti competenti ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché dai capi degli Uffici periferici investiti di attribuzioni decentrate.
Le spese relative a regolazioni contabili, a regolazioni debitorie mediante titoli di Stato e ad assegni alle categorie protette, giusto il disposto dell'art. 54, comma 16, primo periodo della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono imputate alla competenza dell'esercizio finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti; analoga disciplina di imputazione all'esercizio finanziario dell'effettivo pagamento si applica alle spese per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni congeneri, ai sensi dell'art. 34, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alle spese per competenze accessorie, ai sensi dell'art. 4, comma 4-ter, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'art. 2, comma 2, del relativo decreto attuativo, D.M. 1 dicembre 2010 del Ministro dell'economia e delle finanze sul pagamento unificato delle competenze fisse ed accessorie al personale. Per maggiori dettagli sulla materia, si rimanda alla Circ. 22 dicembre 2010, n. 39 con cui sono state fornite istruzioni operative derivanti dall'introduzione del "Cedolino unico".
Analogamente, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 37 della legge 30 marzo 1981, n. 119, "Le ritenute per imposte sui redditi delle persone fisiche operate sugli stipendi e sulle pensioni corrisposti al personale statale, rispettivamente, in attività di servizio ed in quiescenza, nonché i contributi previdenziali ed assistenziali inerenti alle suddette voci retributive ed alle pensioni, sono imputati alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui ne vengono effettuati i versamenti".
È necessario, tuttavia, precisare che la normativa specifica su ritenute e contributi previdenziali ed assistenziali non si applica agli ordinativi modelli 31 C.G. tratti sugli ordini di accreditamento, emessi nel corso dell'esercizio 2012, rimasti inestinti alla chiusura dell'esercizio medesimo, i quali per effetto del trasporto trovano imputazione all'esercizio 2013, in conto residui, ai sensi della Circ. 12 novembre 2008, n. 30 del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicata nel S.O. n. 266 alla G.U. 1° dicembre 2008, n. 281.
B) Rideterminazione dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti al 2012
Nel rammentare che, in base al comma 2 dell'art. 154 del Regolamento di Contabilità generale dello Stato, i residui di cui trattasi devono essere tenuti distinti a seconda dell'esercizio di provenienza, si raccomanda, per la loro ulteriore conservazione in bilancio, la stretta osservanza dei limiti temporali stabiliti dal summenzionato art. 36 della Legge di Contabilità Generale dello Stato, modificato, al riguardo, dall'art. 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (L.F. 2008).
In attuazione di tali disposizioni, alla chiusura dell'esercizio devono essere pertanto eliminati dal bilancio:
1) Per economia
- i residui di stanziamento di parte corrente, il cui mantenimento in bilancio non sia espressamente autorizzato da una specifica norma di legge;
- i residui di stanziamento relativi a capitoli di spesa in conto capitale, provenienti da somme stanziate nell'esercizio 2011, nonché da stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio finanziario 2010.
Tra le speciali disposizioni derogatorie delle sopracitate regole generali si evidenziano le deroghe previste dalla legge 11 novembre 2011, n. 184 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014":
- Art. 2, comma 12, in base al quale "le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012, nei pertinenti programmi relativi ai seguenti fondi da ripartire, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle eventuali assunzioni di personale a tempo indeterminato per le Amministrazioni dello Stato da autorizzare in deroga al divieto di assunzione";
- Art. 3, comma 4, in base al quale "le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l’anno finanziario 2012 relative al Fondo per lo sviluppo e la coesione disponibili al termine dell'esercizio, nonché quelle trasferite dal Fondo medesimo ai pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri destinatari delle risorse finanziarie, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo";
Art. 17, comma 8, in base al quale "le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelli per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo".
Tra le norme derogatorie relative al fondo per l'occupazione deve essere citata la disposizione di cui all'art. 1, comma 8 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 19 luglio 1993, n. 236 recante "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione" così come sostituito dall'art. 28, del D.L. 23 giugno 1995, n. 244 che così recita "le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo".
Per effetto della disposizione recata dall'art. 10, comma 10, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, tutte le norme che dispongono la conservazione nel conto dei residui, per essere utilizzate nell'esercizio successivo, di somme iscritte negli stati di previsione dei Ministeri non impegnate ai sensi dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al termine dell'esercizio precedente, con l'esclusione delle norme relative ai fondi del personale, al fondo occupazione, al fondo opere strategiche e al fondo per le aree sottoutilizzate (successivamente ridenominato "fondo per lo sviluppo e la coesione").
2) Per perenzione
- i residui di parte corrente provenienti dall'esercizio 2010;
- i residui inerenti capitoli di spesa in conto capitale, derivanti da importi per i quali lo Stato abbia assunto l'obbligo di pagare o per contratto, o in compenso di opere prestate, o di lavori, o di forniture eseguiti ed i residui di parte corrente che, in base alla legge di approvazione del bilancio o di altre disposizioni legislative, siano assoggettati al regime giuridico previsto per le spese in conto capitale, provenienti da stanziamenti iscritti in bilancio per la competenza relativa all'esercizio finanziario 2010.
Si ricorda, tuttavia, che l'art. 30, comma 11 della legge n. 196 del 2009 conferisce la facoltà al Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta adeguatamente motivata dei Ministri competenti, che illustri lo stato di attuazione dei programmi di spesa e i relativi tempi di realizzazione, di prorogare di un ulteriore anno i termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale, previa valutazione delle cause che ne determinano la necessità, al fine di evitare l'insorgenza di possibili contenziosi con conseguenti oneri, limitatamente ai tre esercizi seguenti a quello di entrata in vigore della richiamata legge n. 196 del 2009.
Si fa presente che non possono essere accertati al 31 dicembre 2012 come residui di lettera a) eventuali poste relative a titoli di spesa emessi in conto capitale e da trasportare con provenienza da esercizi al limite di perenzione.
Tali poste debbono essere inviate in perenzione amministrativa.
Quanto sopra giusta decisione della Corte dei Conti n. 26/CONTR/D.REL-S/08 pronunciata in sede di giudizio sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 2007.
C) Conservazione dei residui di stanziamento (art. 36, comma 2, R.D. n. 2440/1923)
Il secondo comma dell'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, nel disciplinare i termini di conservazione in bilancio delle somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio, stabilisce che dette somme possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione è protratto di un anno.
Peraltro, le Amministrazioni dovranno conservare tra i residui le somme stanziate per spese in conto capitale e non impegnate formalmente alla chiusura dell'esercizio, specificando, in allegato al decreto di accertamento dei residui, le motivate esigenze per le quali si rende necessario procedere alla conservazione, limitandone gli importi a quelli occorrenti all'attuazione dei "Programmi" in corso.
D) Conservazione dei fondi relativi a spese in annualità
Per quanto riguarda le modalità di conservazione dei fondi relativi a spese in annualità o a limiti di impegno si fa rinvio alla Circ. 5 aprile 2004, n. 13 riguardante i criteri di gestione dei capitoli di spesa interessati da limiti d'impegno, i quali trovano rispondenza nelle norme contenute nell'art. 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nell'art. 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e modificato dall'art. 1, comma 7, del D.L. n. 194/2002 e relativa legge di conversione, nonché, da ultimo, dall'art. 4, comma 177, della legge n. 350/2003.
La richiamata normativa sancisce che dette spese in annualità, in attesa dell'inizio del periodo di ammortamento, sono eliminate dal conto dei residui per essere reiscritte nella competenza degli esercizi terminali, in corrispondenza del relativo piano di ammortamento, sempreché l'impegno formale avvenga entro l'esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in bilancio.
E) Residui provenienti dai fondi assegnati in gestione ad Organi periferici ai sensi dell'art. 2 della legge 17 agosto 1960, n. 908
Per quanto concerne l'accertamento dei residui in gestione ad Organi periferici, le Ragionerie Territoriali promuovono dai capi dei relativi Uffici, per tutti i capitoli in gestione - tranne quelli riguardanti spese fisse, i cui residui sono accertati secondo la procedura indicata al successivo punto F) - la tempestiva emanazione dei decreti di accertamento dei residui, ai sensi dell'art. 53 della vigente Legge di Contabilità Generale dello Stato.
Tali decreti e le relative dimostrazioni, da compilarsi sulla base dei modelli 1 e 2 allegati, sono trasmessi, entro e non oltre il mese di febbraio 2013, alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
Nel contempo, copia dei decreti in parola deve essere inviata agli Uffici Centrali del Bilancio interessati, ai quali, appena possibile, sono comunicati anche gli estremi dell'avvenuta registrazione da parte delle anzidette Sezioni regionali della Corte dei conti.
F) Accertamento dei residui concernenti spese fisse
Com'è noto, all'accertamento dei residui relativi alle spese fisse provvedono gli Uffici Centrali del Bilancio anche quando siano state disposte assegnazioni di fondi a favore degli uffici periferici.
Relativamente alle spese di cui trattasi, le Ragionerie Territoriali dello Stato provvedono, d'intesa con gli Uffici amministrativi aventi attribuzioni decentrate, alla compilazione, per ciascun capitolo, di apposite situazioni in cui, a fronte delle somme definitivamente assegnate, devono indicare l'ammontare dei pagamenti disposti con ruoli di spesa fissa, per la parte incidente sulla competenza, nonché l'importo dei mandati informatici estinti eventualmente emessi in conto competenza.
Inoltre, in separato prospetto, sempre da compilarsi distintamente per capitolo e da allegarsi alla predetta situazione, le suddette Ragionerie Territoriali indicano i ruoli emessi nel 2012 autorizzanti pagamenti di annualità su impegni assunti negli esercizi precedenti nonché l'ammontare dei mandati informatici estinti, eventualmente emessi in conto residui.
Tali prospetti sono trasmessi alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti da parte delle Ragionerie Territoriali dello Stato, unitamente all'elaborato mod. RG-11-SP-MR38 (dimostrazione dei residui passivi derivanti dalla gestione di competenza) che le medesime Ragionerie ricevono direttamente dal Sistema Informativo di questo Dipartimento.
G) Adempimenti da effettuarsi dagli Uffici Centrali del Bilancio e dalle Ragionerie Territoriali
Entro e non oltre il 29 marzo 2013 le Ragionerie Territoriali, riscontrata l'esattezza dei dati riportati negli appositi tabulati compilati dal Sistema Informativo di questo Dipartimento per i residui perenti, ne trasmettono copia ai competenti Uffici Centrali del Bilancio ovviamente vistata per conferma.
Nel caso in cui si rendesse necessario, a seguito di accertate discordanze con i dati rilevabili dagli atti in loro possesso, le predette Ragionerie Territoriali effettuano le necessarie operazioni di rettifica nelle scritture del Sistema Informativo in conformità a quanto disposto con Circ. 30 novembre 2012, n. 37 dell'IGICS concernente la pianificazione delle operazioni di chiusura per l'esercizio 2012.
Relativamente a tali operazioni, le Ragionerie Territoriali dello Stato, accedendo al Nuovo Sistema delle Spese, potranno aggiornare in tempo reale la situazione dei residui perenti e visualizzare nelle Stampe, a partire dalla metà di febbraio, con cadenza quindicinale, una versione corretta dei tabulati in parola. La versione definitiva dovrà essere inviata ai competenti Uffici Centrali del Bilancio opportunamente vistata.
Con la stessa procedura provvedono alle eventuali rettifiche di competenza anche gli Uffici Centrali del Bilancio che visualizzano sul citato sistema informativo le versioni aggiornate dei predetti tabulati (RG-11-SP-MR72 e RS-11-SC-SAL1) e le trasmettono, entro il mese di aprile 2013, complete del visto di competenza ed unitamente a quelle delle Ragionerie Territoriali, se interessate, all'Ispettorato Generale del bilancio - Ufficio II.
In linea con quanto disposto dalla Circ. 30 novembre 2012, n. 37 (Pianificazione delle operazioni di chiusura per le operazioni finanziarie 2012. Area spese) si richiama il termine del 28 febbraio 2013 quale data entro la quale le Ragionerie Territoriali dovranno trasmettere alle competenti Delegazioni regionali della Corte dei conti i decreti di accertamento dei residui relativi agli stanziamenti in tutto o in parte assegnati agli uffici periferici investiti di funzioni decentrate, ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908.
Resta, invece, fissato il termine del 29 marzo 2013 per gli Uffici Centrali del Bilancio che devono trasmettere alla Corte dei conti - sede centrale - i decreti di accertamento dei residui delle quote di stanziamento non assegnate in gestione agli organi periferici.
Per quanto concerne gli elaborati relativi alla chiusura delle scritture dell'anno finanziario 2012, ivi compresi quelli necessari per la predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, si fa rinvio alle istruzioni impartite con la citata Circ. 30 novembre 2012, n. 37 dell'IGICS e relativo manuale concernente la pianificazione delle operazioni di chiusura.
Per la chiusura del consuntivo dell'esercizio 2012, le operazioni connesse con l'assunzione di impegni formali per l'esercizio decorso, ai sensi degli articoli 272 e seguenti del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, devono essere disposte entro l'11 febbraio 2013, ovvero improrogabilmente entro il 1° marzo 2013 per i soli provvedimenti assunti al protocollo nel mese di dicembre 2012 ed oggetto di formale osservazione da parte degli uffici di controllo, per i quali non si è ancora conclusa la procedura di controllo di cui agli articoli 8 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123.
Gli Uffici Centrali del Bilancio assicurano la puntuale applicazione delle presenti disposizioni, tenendo comunque presente che sarà possibile effettuare l'immissione di ulteriori dati soltanto nel caso di impegni conseguenti a decreti di variazione di bilancio adottati in attuazione di provvedimenti legislativi pubblicati nel mese di dicembre 2012.
Accertamento residui passivi dell'ex Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Per quanto riguarda l'ex Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) occorre considerare che l'art. 1, comma 477 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità), ha disposto, tra l'altro, che, ferma restando la data del 1° dicembre 2012 prevista dall'art. 23-quater del D.L. n. 95/2012 per la sua incorporazione con l'Agenzia delle dogane, ai fini contabili il termine per la chiusura del bilancio di esercizio dell'ex AAMS è stabilito al 31 dicembre 2012 e ad esso si applicano le disposizioni di cui agli artt. 35, 37 e 38 della legge n. 196/2009 in ordine alle risultanze della gestione, alle modalità ed ai termini di presentazione e di parifica del rendiconto. La stessa norma ha altresì previsto che fino a tali termini restano in vigore le norme in materia di controllo della Corte dei conti e quelle di regolarità amministrativa e contabile di cui al D.Lgs. n. 123/2011.
Alla luce di quanto sopra, poiché devono essere imputate all'ex AAMS le relative attività gestionali poste in essere nell'intero esercizio finanziario 2012, tutti gli atti emanati nel mese di dicembre dello stesso anno dall'Agenzia del demanio e dei monopoli, riferibili alla gestione ex AAMS, sono stati assoggettati al controllo di regolarità amministrativa e contabile del competente Ufficio centrale di ragioneria.
Al predetto Ufficio di controllo deve essere trasmessa anche la documentazione necessaria a dimostrare i debiti riferiti all'ex AAMS e rimasti insoluti al 31 dicembre 2012 e, conseguentemente, ad accertare i residui, nonché quella indispensabile per consentire la compilazione del conto del bilancio e del conto del patrimonio da trasmettere al MEF per il successivo invio alla Corte dei conti ai fini della prescritta parifica.
A tal proposito giova richiamare l'attenzione anche sulla Circ. 28 dicembre 2012, n. 39 concernente la chiusura delle contabilità dell'ex AAMS, in particolare sui paragrafi di cui al punto A) - Gestione ordinaria per capitoli di bilancio - ed al punto E) - Spese in gestione ai funzionari delegati rimaste insolute. In quest'ultimo paragrafo è stato precisato, tra l'altro, che la compilazione dei modelli 62 CG assolve alla funzione di dimostrazione dei debiti riferiti all'ex AAMS che sono rimasti insoluti al 31 dicembre 2012, anche ai fini della di parifica del consuntivo 2012 da parte della Corte dei conti, rimanendo esclusa nella nuova configurazione giuridica di accorpamento con l'Agenzia delle dogane la possibilità del trasporto degli ordinativi e degli O/A e, conseguentemente, del pagamento in conto residui dei debiti medesimi.
Alla luce di quanto sopra, si reputa opportuno precisare che ai fini dell'accertamento dei residui passivi dell'ex AAMS la dimostrazione da allegare al prescritto decreto ministeriale deve indicare soltanto le somme rimaste da pagare di cui alle lettere c) e d) dell'art. 275 del R.D. n. 827/1924 ed essere corredata della relativa documentazione prevista dalla stessa norma, come in principio specificato al paragrafo "A".
Conseguentemente il decreto ministeriale di accertamento dei residui deve essere redatto per determinare unicamente le somme rimaste da pagare al 31 dicembre 2012 con riferimento ai pertinenti capitoli di bilancio dello stesso anno, posto che, essendo escluso il trasporto degli ordinativi e degli O/A, in esso non deve ovviamente essere riportata la consueta formulazione che disponeva la conservazione delle somme in conto residui ed il relativo trasporto al capitolo dell'esercizio finanziario successivo.
Tale decreto ministeriale, che deve essere inviato alla Corte dei conti per gli adempimenti di competenza, costituirà quindi il documento formale sulla cui base l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvederà al pagamento dei debiti riferiti alla gestione dell'ex AAMS.
Per ulteriori aspetti operativi concernenti la materia in trattazione si rimanda ai criteri generali della presente circolare che, in quanto compatibili, possono ritenersi applicabili.
Il Ragioniere generale dello Stato
Mario Canzio
Allegato 1
Modello 1
Il Direttore dell'Ufficio di ..........................................................
VISTO l'art. 53 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, come sostituito dall'art. 6 della legge 9 dicembre 1928, n. 2783;
VISTO l'art. 275 del regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, come modificato dall'art. 2 del D.P.R. n. 656/1976;
VISTO l'art. 2 della legge 17 agosto 1960, n. 908;
VISTA l'unita dimostrazione con i relativi allegati prescritti dal predetto art. 275 con la quale si accerta in euro .................................................... la somma da conservarsi in conto residui per impegni riferibili alla competenza dell'unità di voto .............. capitolo n. ................... denominazione ........................................ per l'anno finanziario ........ dello stato di previsione della spesa del Ministero ........................................... per la quota assegnata in gestione all'Ufficio di ......................................................
Determina
La somma da conservarsi in conto residui per impegni riferibili al capitolo n. .............. denominato come nelle premesse, dell'anno finanziario ......... ammonta ad euro ................................................
L'anzidetta somma sarà da trasportare al capitolo n. ........................ dell'anno finanziario .........
Il presente decreto sarà trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti di ......................................... per la registrazione.
Il Direttore dell'Ufficio di ..................................., lì ......................
VISTO: Il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato.
Registrato alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti di ............................ il ......................
Registro ...................... Foglio .....................
Allegato 2
Modello 2
Ragioneria Territoriale dello Stato di ........................................................
Dimostrazione delle somme accertate da iscriversi come residuo nel conto consuntivo della competenza dell'anno finanziario ........ da allegarsi al decreto in data ............................. concernente la determinazione delle somme da conservare per impegni assunti sul capitolo del predetto anno finanziario:
1) somme riferibili a mandati informatici emessi e non pagati e ad ordini di accreditamento trasportati
euro
2) somme riferibili ad impegni registrati nelle scritture della Ragioneria in base ad atti formali
euro
3) somme riferibili ad ordinativi trasportati e relativi a ordini di accreditamento per i quali non è consentito il trasporto nonché somme riferibili ad impegni assunti dai funzionari delegati e per i quali non è stato disposto il relativo pagamento (mod. 62 C.G.)
euro
4) somme riferibili a spese di giustizia, alle vincite al lotto, a quelle di cui alla lett. l) dell'art. 273 del regolamento di contabilità nonché ad ogni altra spesa non precedentemente indicata
euro
5) residui di stanziamento conservati ai sensi dell'art. 36, comma 2, della legge di c.g.s. (come modificato dall'art. 1, comma 6, della legge n. 246/2002 )
euro
Tot.
euro
............................................, lì .........................
D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 23-quater
R.D. 23 maggio 1924, n. 827, art. 275
R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 53
R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 36
D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 1
D.M. 1 dicembre 2010, art. 2
L. 31 dicembre 2009, n. 196, artt. 34-38
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 4
L. 12 novembre 2011, n. 184, art. 2
L. 12 novembre 2011, n. 184, art. 3
L. 12 novembre 2011, n. 184, art. 17
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 10
D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123, artt. 8-10
L. 17 agosto 1960, n. 908, art. 2
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 477
Circ. 28 dicembre 2012, n. 39
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