Ministero dell'interno
Circ. 19-2-2013 n. 831
Legge 14 novembre 2012, n. 203, recante "Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse".
Emanata dal Ministero dell'interno, Ufficio del commissario straordinario del governo per le persone scomparse.
Circ. 19 febbraio 2013, n. 831 (1).
Legge 14 novembre 2012, n. 203, recante "Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse".
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Ufficio del commissario straordinario del governo per le persone scomparse.
Ai
Prefetti della Repubblica
Loro sedi
Ai
Commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano
Loro sedi
Al
Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta
Servizi di prefettura
Aosta
e, p.c.:
Alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato generale
Roma
Al
Ministero dell'interno
Gabinetto del ministro
Segreteria del dipartimento della P.S.
Roma
A distanza di tre mesi dall'entrata in vigore della legge n. 203/2012, si è avuto modo di riscontrare talune criticità nella sua applicazione.
La rilevanza sociale del fenomeno della scomparsa di persone impone che tutte le Autorità preposte prestino la massima attenzione nella puntuale applicazione della normativa introdotta.
In particolare, si osserva che di sovente questo Ufficio ha cognizione "aliunde" della scomparsa di una persona recependola dai mass media o a seguito di segnalazione proveniente dalle associazioni se non direttamente dai familiari degli scomparsi.
Allo scopo di consentire alla figura commissariale il pieno esercizio delle funzioni di coordinamento ad essa attribuite ai sensi dell'art. 11 della legge n. 400/1988, e nell'intento di tornare a sottolineare ulteriormente la centralità del ruolo del Prefetto e delle forze dell'ordine, si raccomanda quanto segue.
Le SS.LL. dovranno sensibilizzare, nei modi e nelle sedi ritenute opportune gli uffici di polizia affinché le denunce di scomparsa acquisite vengano contestualmente comunicate ed inviate al Prefetto per il tempestivo e diretto inoltro delle stesse al Commissario straordinario. Analoga azione d'indirizzo sarà rivolta alle polizie locali, che dovranno curare l'immediata trasmissione delle denunce, eventualmente ricevute, al più prossimo tra i presidi territoriali delle forze di polizia. Queste ultime dovranno dare immediato avvio alle ricerche, oltre, ovviamente, alle attività infoinvestigative discendenti dal TULPS, dal codice di procedura penale e a quelle eventualmente delegate dall'Autorità giudiziaria.
Per la corretta tenuta del flusso informativo, riveste analoga importanza la revoca della denuncia qualora ne vengano meno le condizioni, ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della novella legislativa.
Giova precisare, inoltre, che il meccanismo operativo dell'immediato avvio delle ricerche si inquadra nel più ampio contesto delle pianificazioni provinciali, predisposte a cura delle SS.LL. per la ricerca delle persone scomparse e ne costituisce il primo, essenziale "step".
L'attività di ricerca, la cui efficacia, dunque, presuppone una puntuale regolamentazione, non può essere confusa, inoltre, con gli interventi ricadenti nell'ambito della protezione civile, legati a scenari del tutto diversi. Resta ferma la possibilità, nel caso di scomparsa, di avvalersi del concorso di tutte le componenti, istituzionali e non, ad essa afferenti.
Per tale motivo, i piani provinciali dovranno essere inviati per competenza a questo Ufficio e solo per conoscenza al Dipartimento della Protezione Civile e al Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell'interno.
Si coglie l'occasione, infine, per sottolineare nuovamente la necessità per le Prefetture che non vi abbiano ancora provveduto, di elaborare quanto prima il proprio Piano provinciale facendone pervenire una copia allo scrivente Ufficio, che rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Il Commissario straordinario
Prefetto Paola Basilone
L. 14 novembre 2012, n. 203
L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 11
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