Ministero dello sviluppo economico
Ris. 1-3-2013 n. 35929
D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 - Esercizio dell'attività di vendita da parte degli imprenditori agricoli - Richiesta parere.
Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.
Ris. 1 marzo 2013, n. 35929 (1).
D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 - Esercizio dell'attività di vendita da parte degli imprenditori agricoli - Richiesta parere.
(1) Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.
Si fa riferimento alla nota con la quale codesto Comune chiede un parere in merito all'attività di vendita al dettaglio da parte di imprenditori agricoli.
Fa presente, infatti, di aver ricevuto, da parte di operatori commerciali nonchè dalle associazioni di categoria che li rappresentano, numerose segnalazioni circa la presenza sul territorio di imprenditori agricoli che esercitano l'attività di vendita al dettaglio dei propri prodotti su superfici all'aperto.
Evidenzia che, sulla base di sopralluoghi effettuati dalla Polizia locale è stato riscontrato che si tratta di imprenditori agricoli, regolarmente iscritti nel registro delle imprese, che esercitano l'attività di vendita al dettaglio di prodotti provenienti dalle proprie aziende occupando in giorni diversi della settimana un'area esterna privata, ottenuta con apposito consenso scritto da parte del proprietario, ubicata lungo una strada comunale con una superficie tale che l'operatore non possa intralciare il flusso veicolare o costituire per sé o per gli altri utenti della strada alcun pericolo, anche in quanto nelle immediate vicinanze dell'area in questione sono presenti comodi parcheggi.
Considerato quanto sopra, chiede di conoscere se tale attività rientri a tutti gli effetti nell'esercizio dell'attività di vendita disciplinato dall'articolo 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 o possa avere altre implicazioni normative.
Al riguardo si precisa quanto segue.
L'articolo 4 del citato D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, che disciplina l'attività di vendita da parte degli imprenditori agricoli, al comma 1 dispone che "Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità"; al successivo comma 7 dispone che "Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114"; al comma 8, infine, nel testo attualmente vigente, che "Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998".
In via preliminare, appare utile precisare che dal combinato disposto delle su elencate norme discende che i produttori agricoli sono legittimati a vendere anche prodotti non provenienti dai propri fondi. Al fine dell'individuazione dei limiti di detta attività aggiuntiva, occorre fare riferimento alla disposizione contenuta nel citato comma 8 dell'articolo 4. Pertanto, è l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non ottenuti nella propria azienda, che determina il significato analitico del termine prevalente: il medesimo ammontare deve, infatti, rientrare nei limiti di importo fissati, per le diverse tipologie di imprese agricole, dal suddetto comma.
È indispensabile, dunque, rimanere entro certi limiti, poichè superare i medesimi comporta il passaggio dell'attività di imprenditore agricolo a quella di esercente al dettaglio, nelle differenti forme di vendita e con i relativi adempimenti previsti per lo svolgimento dell'attività commerciale, con la conseguente applicabilità delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 114 del 1998.
Relativamente alle possibili modalità di vendita, si precisa che ai sensi del comma 2 del predetto articolo 4 del decreto legislativo n. 228/2001 nella formulazione vigente, alle aziende agricole si applica la comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'impresa in caso di vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante.
Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve essere inviata al comune sede del posteggio e deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 114 del 1998.
Un'azienda agricola, inoltre, può esercitare l'attività di vendita dei propri prodotti in appositi locali, anche in tal caso previo invio della comunicazione prevista dall'articolo 4, comma 4.
Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto, infine, è consentita la vendita al dettaglio su superficie all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità, per il cui esercizio non è prevista neanche la comunicazione al comune competente per territorio.
Inoltre, nel caso di attività di vendita svolta ai sensi dell'articolo 4, commi 2, 3 e 4, il comma 5 del medesimo articolo consente la "… vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa".
Al riguardo, la scrivente ha altresì evidenziato, con Ris. 13 agosto 2009, n. 73834, che tale possibilità può riguardare anche la vendita di prodotti alimentari non provenienti dai propri fondi, di prodotti trasformati presso altre aziende agricole, nonchè di quelli che risultino oggetto di un ciclo industriale di trasformazione, fermo restando, ovviamente, l'obbligo di rispettare il criterio della prevalenza richiesto dalle disposizioni su richiamate, e fermo restando, altresì, quanto chiarito dall'ufficio legislativo del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, con nota n. 8425 del 27 settembre 2006, a seguito di esplicita richiesta, ossia che "(…) si richiede necessariamente l'iscrizione alla camera di commercio a coloro che intendono esercitare la vendita diretta dei prodotti agricoli al di fuori del fondo di produzione" e che "(…) l'iscrizione alla camera di commercio non è necessaria qualora la vendita avvenga all'interno del fondo dell'azienda di produzione o nelle zone limitrofe".
Inoltre, con riferimento all'attività svolta dagli imprenditori agricoli su aree pubbliche, è poi intervenuto l'articolo 27 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, il quale prevede che l'imprenditore agricolo possa iniziare l'attività di vendita dei propri prodotti in forma itinerante contestualmente all'invio della comunicazione al comune ove ha sede l'azienda di produzione.
Premesso quanto sopra, con riguardo a quanto specificamente richiesto con il quesito in oggetto, si evidenzia che il citato articolo 4, comma 2, secondo periodo, consente espressamente la possibilità per i produttori agricoli, addirittura senza necessità di comunicazione, della vendita sulle aree private all'aperto. La disposizione, infatti, recita: "Per la vendita al dettaglio esercitata su superficie all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non è richiesta la comunicazione di inizio di attività".
Ad avviso della scrivente, pertanto, l'attività descritta nel quesito inviato da codesto Comune, in quanto trattasi di attività svolta su un'area privata ottenuta con apposito consenso scritto da parte del proprietario e della quale pertanto gli imprenditori in discorso, regolarmente iscritti nel registro delle imprese, dispongono in modo legittimo, sembrerebbe rientrare nell'ambito della fattispecie descritta dal citato comma 2, secondo periodo, dell'articolo 4, per il cui esercizio non è prevista neanche la comunicazione al comune cometente per territorio.
La presente risoluzione ed il relativo quesito sono comunque inviati anche al Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale è pregato di far conoscere anche alla scrivente eventuali determinazioni contrarie.
Il Direttore generale
Gianfrancesco Vecchio
D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, art. 4
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, art. 28
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