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giovedì 14 marzo 2013

Ministero dell'interno Circ. 14-2-2013 n. 300/A/1319/13/101/20/21/7 D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Tacito rinnovo delle polizze assicurative. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato, Dipartimento pubblica sicurezza, Servizio polizia stradale.


Ministero dell'interno
Circ. 14-2-2013 n. 300/A/1319/13/101/20/21/7
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Tacito rinnovo delle polizze assicurative.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato, Dipartimento pubblica sicurezza, Servizio polizia stradale.

Circ. 14 febbraio 2013, n. 300/A/1319/13/101/20/21/7 (1).

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Tacito rinnovo delle polizze assicurative.

(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato, Dipartimento pubblica sicurezza, Servizio polizia stradale.



    

Alle
  

Questure della Repubblica
          

Loro sedi
    

Ai
  

Compartimenti della polizia stradale
          

Loro sedi
    

Alle
  

Zone polizia di frontiera
          

Loro sedi
    

Ai
  

Compartimenti della polizia ferroviaria
          

Loro sedi
    

Ai
  

Compartimenti della polizia postale e delle comunicazioni
          

Loro sedi

e, p.c.:
  

Alle
  

Prefetture - Uffici territoriali del Governo
          

Loro sedi
    

Ai
  

Commissariati del Governo per le province autonome di Trento e Bolzano
    

Alla
  

Presidenza della Giunta regionale della Valle d'Aosta
          

Aosta
    

Al
  

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
          

Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
          

Roma
    

Al
  

Ministero della giustizia
          

Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria
          

Roma
    

Al
  

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
          

Corpo forestale dello Stato
          

Roma
    

Al
  

Comando generale dell'arma dei carabinieri
          

Roma
    

Al
  

Comando generale della guardia di finanza
          

Roma
    

Al
  

Centro addestramento della polizia di Stato
          

Cesena
      



L'art. 22 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ha apportato modifiche al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 "Codice delle assicurazioni private", introducendo l'art. 170-bis riguardante l'esclusione del tacito rinnovo delle polizze assicurative.

La predetta norma stabilisce che le compagnie assicurative debbano stipulare contratti di assicurazione obbligatoria R.C.A., di durata annuale che si risolvono automaticamente alla scadenza naturale e che non possono essere più tacitamente rinnovati.

In proposito, viene precisato che l'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno 30 giorni e nel contempo a mantenere comunque operante la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza ovvero fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto stesso.

Poiché la norma prevede espressamente l'estensione della copertura assicurativa alla scadenza annuale per un limitato periodo di quindici giorni dalla scadenza, l'assicurato, in attesa di sottoscrivere altro contratto in tempo utile, durante tale periodo può continuare ad esibire il certificato ed il contrassegno scaduti.

Pertanto, mentre la precedente condizione imponeva di verificare la continuità tra la validità di una polizza e la successiva consentendo all'operatore di polizia, nei casi di mancata copertura assicurativa, di orientare l'accertamento dell'illecito anche sull'applicazione dell'art. 193 del C.d.S., solo se vi era stata disdetta del contratto o comunque mancanza di proroga automatica della polizza, la nuova previsione normativa estende a tutti il beneficio della copertura assicurativa nel predetto periodo di quindici giorni, rendendo di fatto ininfluente tale ulteriore controllo.

Alla luce di quanto esposto, si ritiene non più sanzionabile ai sensi degli artt. 180 e 181 del C.d.S. la circolazione del veicolo con il certificato e il contrassegno assicurativo scaduti, atteso che, la garanzia assicurativa prestata con il precedente contratto è estesa in ogni caso, non oltre il quindicesimo giorno dalla data di scadenza dello stesso.


Le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, che leggono per conoscenza, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.


Il Direttore centrale

Giuffrè



D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 22
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 170-bis
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 193
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 180
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 181

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