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martedì 16 luglio 2013

Cassazione: "La sentenza qui impugnata della Corte d'appello di Reggio Calabria ha declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, relativamente alla domanda proposta il 23 marzo 2000 da (Lpd) - dipendente del Ministero dell'interno, in servizio presso la polizia di Stato in (Lpd) - per ottenere la condanna del Ministero a risarcirgli i danni biologico, all'immagine e alla reputazione, che gli sarebbero stati cagionati dalla sospensione cautelare dal servizio disposta dal 17 giugno 1992 all'8 aprile 1995 in relazione alla pendenza di due processi penali a suo carico - successivamente conclusi con l'assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2 -, nonostante che, già in data 15 maggio 1992, il GIP avesse revocato la misura della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio da lui ricoperto."


COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE   -   IMPIEGO PUBBLICO
Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 27-02-2013, n. 4850
COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE
Giurisdizione
del giudice ordinario e del giudice amministrativo

IMPIEGO PUBBLICO
Rapporto di pubblico impiego, in genere


Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto - Primo Presidente f.f. -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Presidente di Sezione -
Dott. RORDORF Renato - Presidente di Sezione -
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. IANNIELLO Antonio - rel. Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 17740-2011 proposto da:
(Lpd), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 237, presso lo studio dell'avvocato -
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 186/2010 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 13/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;
uditi gli avvocati Natale POLIMENI, Maria Vittoria LUMETTI dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
La sentenza qui impugnata della Corte d'appello di Reggio Calabria ha declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, relativamente alla domanda proposta il 23 marzo 2000 da (Lpd) - dipendente del Ministero dell'interno, in servizio presso la polizia di Stato in (Lpd) - per ottenere la condanna del Ministero a risarcirgli i danni biologico, all'immagine e alla reputazione, che gli sarebbero stati cagionati dalla sospensione cautelare dal servizio disposta dal 17 giugno 1992 all'8 aprile 1995 in relazione alla pendenza di due processi penali a suo carico - successivamente conclusi con l'assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2 -, nonostante che, già in data 15 maggio 1992, il GIP avesse revocato la misura della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio da lui ricoperto.
Col ricorso consegnato il 24 giugno 2011 all'ufficiale giudiziario per la notifica a mezzo del servizio postale e ricevuto il 9 luglio successivo, (Lpd) chiede con due motivi, relativi rispettivamente alla violazione della L. n. 2248 del 1865, art. 2 e alla violazione dell'art. 2043 cod. civ., la cassazione di tale sentenza.
Il Ministero dell'interno resiste alle domande con rituale controricorso.
Motivi della decisione
1 - Con i due motivi, che conviene esaminare congiuntamente, il ricorrente sostiene che le controversie nella materia sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, sia in ragione della natura di diritto fondamentale del diritto alla salute leso dall'Amministrazione, sia perchè l'azione promossa avrebbe titolo nella responsabilità extracontrattuale di questa.
2 - Nel resistere, il Ministero rileva anzitutto l'erronea indicazione in rubrica di vizi che rimandano a quello di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) anzichè, correttamente, a quello di cui al n. 1), deducendo conseguentemente l'inammissibilità del ricorso.
In via subordinata, nel merito della questione di giurisdizione posta nello svolgimento del ricorso, il Ministero sostiene (anche sulla scia di una recente dottrina) che il tradizionale criterio di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in tema di risarcimento danno nel rapporto di pubblico impiego, basato sul titolo (contrattuale o extracontrattuale) fatto valere dall'interessato sarebbe stato ormai circoscritto alla disciplina processuale antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1998, che avrebbe concentrato ogni controversia risarcitoria nell'ambito della giurisdizione esclusiva del G.A. per ciò che riguarda i rapporti di impiego pubblico in ordine ai quali residua tale giurisdizione esclusiva, tra i quali è ricompreso anche quello dello S., a norma del combinato disposto del D.Lgs. 30 marzo 1998, n. 80, art. 2, comma 2 e art. 29 (poi trasfusi nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, artt. 3 e 63), senza che da questa fuoriescano più, come nel passato, le questioni patrimoniali consequenziali di ogni tipo.
3 - Va anzitutto disattesa la deduzione di inammissibilità del ricorso, in ragione del fatto che la mera qualificazione giuridica dei motivi di ricorso per cassazione tra quelli indicati all'art. 360 c.p.c., comma 1 può essere operata direttamente dal giudice.
Il ricorso è infondato.
Il rapporto di impiego di (Lpd), quale dipendente delle forze di polizia dello Stato, rientra nella categoria di quelli che, a norma del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 2, comma 2 (trasfuso nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 3, comma 1), restano sottratti alla c.d.
contrattualizzazione e per i quali, in quanto rimasti disciplinati dal diritto pubblico, è stata pertanto conservata inalterata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 29, trasfuso nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, per cui "Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo..., in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi".
In proposito, ai fini del riparto di giurisdizione relativamente ad una domanda di risarcimento danni proposta nei confronti dell'Amministrazione da un pubblico dipendente il cui rapporto sia in regime di diritto pubblico - come anche con riguardo ad una azione relativa a questioni comunque attinenti al periodo di rapporto di lavoro antecedente al 1 luglio 1998 (a norma del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7) - l'opinione tradizionale nella giurisprudenza di questa Corte assegna valore determinante alla qualificazione del titolo della responsabilità in concreto azionato, nel senso che la giurisdizione è devoluta al giudice amministrativo se si tratta di inadempimento, mentre appartiene al giudice ordinario nel caso in cui si tratti di azione che trova titolo in un illecito (cfr., per tutte, Cass. S.U. 4 marzo 2008 n. 5785, relativamente ad una azione proposta da un dipendente con rapporto a regime di diritto pubblico o Cass. S.U. 6 marzo 2009 n. 5468 e 27 gennaio 2011 n. 1875 con riguardo ad azioni per il risarcimento danni da lesioni patite prima del 1 luglio 1998).
E' stato altresì ripetutamente affermato che l'accertamento circa la natura del titolo della responsabilità azionato prescinde dalle qualificazioni operate dall'attore anche attraverso il richiamo strumentale a disposizioni di legge, come ad es. l'art. 2087 c.c. o l'art. 2043 c.c., mentre assume valore decisivo la verifica dei "tratti propri dell'elemento materiale dell'illecito" e quindi l'accertamento se il fatto denunciato violi il generale divieto di neminem ledere e riguardi, quindi condotte la cui idoneità lesiva si può esplicare indifferentemente nei confronti della generalità dei cittadini e pertanto anche nei confronti dei dipendenti ovvero consegua alla violazione di obblighi specifici che trovano la loro ragion d'essere nel rapporto di lavoro.
Con specifico riguardo alla domanda di risarcimento del danno alla salute, va infine ricordato che è stato superato il precedente orientamento (di cui è espressione, ad es. Cass. S.U. 22 maggio 2002 n. 7470), che assegnava alla domanda di risarcimento del danno alla salute il titolo extracontrattuale, con conseguente devoluzione della relativa controversia al giudice ordinario, per cui anche in ordine tale domanda la giurisdizione va regolata secondo il criterio indicato.
Alla luce dei principi richiamati, che qui si intende ribadire, si ritiene che correttamente la sentenza impugnata ha individuato i tratti essenziali dell'illecito in stretta correlazione con lo svolgimento del rapporto di lavoro tra le parti, in ragione del fatto che esso sarebbe stato realizzato con una condotta dell'amministrazione violativa di obblighi ipotizzabili unicamente nei confronti dei dipendenti di questa, obblighi nascenti dalla disciplina di cui all'art. 2187 c.c. o di quella relativa all'osservanza degli obblighi di buona fede e correttezza gravanti sulle parti, con conseguente qualificazione della responsabilità azionata in termini di responsabilità contrattuale.
La conclusione che la Corte d'appello di Reggio Calabria ne ha tratto in ordine alla giurisdizione del giudice amministrativo non merita pertanto le censure svolte col ricorso.
Va infine rilevato che questa permanenza della giurisdizione esclusiva anche relativamente alle azioni risarcitorie del dipendente che trovano il proprio titolo in una responsabilità contrattuale dell'Amministrazione non appare in contrasto con l'assetto della giurisdizione quale delineato dalla Costituzione e fondato sulla regola della giurisdizione dell'AGO nelle controversie attinenti i diritti, vertendosi in una materia nella quale coesistono e si intrecciano posizioni giuridiche riconducibili tanto al diritto soggettivo quanto all'interesse legittimo, che appunto per questo giustifica la deroga (arg. Corte cost. sent. n. 204 del 2004).
Concludendo, il ricorso va respinto e va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.
Il regolamento delle spese si uniforma alla regola della soccombenza e i relativi importi sono liquidati in dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al recente D.M. n. 140 del 2012.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e condanna il ricorrente a rimborsare al Ministero le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi professionali, con gli accessori come per legge, oltre a spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2013

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