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martedì 16 luglio 2013

TAR: "Con ricorso notificato il 7 giugno 2005 il maresciallo aiutante dell'Arma dei Carabinieri (Lpd) impugnava, chiedendone l'annullamento, il provvedimento descritto in epigrafe con il quale l'Amministrazione della Difesa gli aveva negato il conferimento della qualifica di luogotenente non avendo egli ottenuto, dell'ultimo triennio, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di "eccellente" o giudizio equivalente, ed impugnava altresì dette valutazioni."


CARABINIERI   -   IMPIEGO PUBBLICO
T.A.R. Liguria Genova Sez. I, 16-02-2008, n. 300
CARABINIERI
IMPIEGO PUBBLICO
Note di qualifica e rapporti informativi

Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
per l'annullamento
del provvedimento n. MD/GMIL/ 03-II/5/5/2005/25851 emesso dal Ministero della Difesa - Dire-zione Generale per il personale militare - II Reparto V Divisione stato di avanzamento sottufficiali in data 17 marzo 2005 recante sospensione dall'avanzamento del ricorrente alla qualifica di luogo-tenente ai sensi del D. Lgs. 198/95 ed inoltre degli atti con i quali gli è stata attribuita la qualifica "superiore alla media";
Sul ricorso numero di registro generale 707 del 2005, proposto da:
(Lpd), rappresentato e difeso dall'avv. -
Ministero della Difesa, Comando Generale Arma Cc, Comando Corpo dei Carabinieri di Genova, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le Genova, domiciliata per legge in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comando Generale Arma Cc;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comando Corpo dei Carabinieri di Genova;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24/01/2008 il dott. Raffaele Prosperi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato il 7 giugno 2005 il maresciallo aiutante dell'Arma dei Carabinieri (Lpd) impugnava, chiedendone l'annullamento, il provvedimento descritto in epigrafe con il quale l'Amministrazione della Difesa gli aveva negato il conferimento della qualifica di luogotenente non avendo egli ottenuto, dell'ultimo triennio, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di "eccellente" o giudizio equivalente, ed impugnava altresì dette valutazioni.
Premesso in fatto che dapprima la P.A. che aveva negato il beneficio sull'erroneo presupposto di un rinvio a giudizio e che successivamente tale valutazione era stata annullata in via amministrativa, il ricorrente deduceva i seguenti motivi:
1. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 38 ter co. 1 D. Lgs. 198/95 per erroneità dei presupposti e conseguente travisamento dei fatti per difetto di istruttoria. La giustificazione del diniego di passaggio di grado rinvia al mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 38 ter del D. Lgs. 198/95. In realtà tale norma prevede l'attribuzione di uno scatto aggiuntivo per il maresciallo aiutante con sette anni di permanenza nel grado con l'impossibilità di tale scatto in presenza di valutazioni inferiori a "nella media" o a gravi sanzioni disciplinari. Invece il ricorrente ha già maturato detto scatto messe schede valutative, dal 1997, hanno riportato in giudizio finale di "eccellente", valutazione che ben si attaglia allo stato di servizio del maresciallo (Lpd)..
2. Violazione e/o falsa applicazione del d.P.R. 8 agosto 2002 n. 213. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità manifesta, errore sui presupposti e conseguente travisamento dei fatti. Nei rapporti informativi nn. 35 e 36 le "voci interne" avevano subito le riflessioni e quindi il giudizio complessivo finale aveva portato ad una qualifica di "superiore alla media", omettendo l'importantissimo elemento che l'interessato dall'ottobre del 2002 aveva prestato attività di pubblico ministero presso il giudice di pace di Sestri Levante e di Chiavari con ottimo rendimento: l'Amministrazione non ha quindi gravemente tenuto conto di un sostanziale doppio incarico del ricorrente, svolto peraltro in maniera brillante nonostante il tipo di mansioni inusuali per un appartenente all'Arma dei Carabinieri.
3. Violazione di legge per inosservanza delle norme che regolano i criteri di valutazione. La P.A. non poteva tenere conto di rapporti informativi al pari di una scheda valutativa, visto che solo dalla seconda può emergere un quadro valutativo generale. I rapporti informativi primi enunciati derivano da diverbi insorti a causa dell'interpretazione di un documento redatto nel 2003 dall'allora Comandante della Compagnia, documento poi annullato superiore gerarchico richiesta proprio del maresciallo (Lpd).. Non e perciò ammissibile che tale circostanza possa annullare una carriera ineccepibile, priva di rapporti negativi o sanzioni disciplinari.
Il ricorrente concludeva per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio, sostenendo l'inammissibilità del ricorso perché non notificato a controinteressati ed inoltre la tardività dei motivi secondo e terzo, perché questi avrebbero dovuto essere impugnati al momento della loro conoscenza.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
Motivi della decisione
Si può prescindere dall'eccezione di inammissibilità per mancata la notifica a controinteressati, poiché il ricorso appare infondato nel merito.
Con il primo motivo il maresciallo (Lpd). si duole che, nel negargli il beneficio dell'avanzamento al grado di luogotenente, il Ministero della Difesa abbia erroneamente indicato l'art. 38 ter co. 1 del D. Lgs. 198/95, norma che riguarda invece l'attribuzione di uno scatto aggiuntivo di stipendio, fattispecie del tutto diversa e comunque già acquisita dal ricorrente.
In realtà l'indicazione del co. 1 dell'art. 38 ter è sì erronea, ma da tale erroneità non può maturare nell'interessato il convincimento che la P.A. abbia del tutto travisato i fatti, giungendo ad un illegittimo diniego dell'avanzamento di grado: in effetti la motivazione del provvedimento impugnato rinvia con tutta evidenza alla previsione del successivo co. 3, in cui si dispone la non ammissione alla procedura selettiva per l'attribuzione del grado dei marescialli aiutanti che non abbiano ottenuto la qualifica di "eccellente" nelle valutazioni caratteristiche del triennio precedente.
Tale valutazione inferiore deriva, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, dai rapporti informativi n. 35 del 19 marzo 2004 e n. 36 del 4 luglio 2004, avverso i quali si appuntano le censure sub 2 e sub 3.
Ma detti rapporti, come eccepito dalle difese dell'Amministrazione, sono stati redatti in data largamente anteriore a quella di proposizione del ricorso - 7 giugno 2005 - e sono stati comunicati al maresciallo (Lpd). rispettivamente il 6 aprile ed il 14 luglio 2004: poiché, per pacifica giurisprudenza, i rapporti informativi sono atti autonomamente ed immediatamente impugnabili, essi dovevano essere portati alla conoscenza di questo Tribunale all'epoca della loro comunicazione e non se ne poteva contestare l'illegittimità allorché i loro effetti si fossero riverberati sulla carriera dell'interessato.
Per le suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto.
Considerazioni inerenti l'intera vicenda inducono alla compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, sez.1^, definitivamente pronunciando sul ri-corso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 24/01/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Santo Balba, Presidente
Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore
Paolo Peruggia, Consigliere

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