T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, Sent., 04-07-2013, n. 3489
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5682 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
(Lpd), rappresentato e difeso dagli avv.ti A-
contro
Il Ministero della Difesa - Comando Generale Arma dei Carabinieri, Comando Legione Carabinieri Campania, Gruppo Castello di Cisterna - in persona del ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, pressso la quale domicilia in Napoli alla via Diaz, 11;
per l'annullamento
della scheda valutativa n. 28, relativa al periodo dal 10/01/2011 al 01/11/2011 e con la quale il ricorrente è stato valutato superiore alla media;
del decreto n. 160 del 13 settembre 2012, notificato il successivo 1 ottobre, con il quale il Ministero della Difesa ha respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente in data 13 aprile 2012 avverso la suddetta scheda valutativa.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2013 il dott. Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
Il ricorrente, Maresciallo Capo dei Carabinieri, ha impugnato la scheda valutativa n. 28, relativa al periodo dal 10/01/2011 al 01/11/2011, con la quale è stato valutato "superiore alla media" e il decreto n. 160 del 13 settembre 2012, con il quale il Ministero della Difesa ha respinto il ricorso gerarchico da lui proposto avverso la suddetta scheda valutativa.
Avverso i provvedimenti gravati ha articolato diverse censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
L'amministrazione intimata, costituita in giudizio, ha chiesto la reiezione del gravame.
Alla pubblica udienza del 5 giugno 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e va respinto.
Come esposto nella narrazione in fatto, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale militare, ha respinto il ricorso gerarchico da lui avanzato avverso la scheda valutativa relativa al periodo 10.1.2011 - 01.11.2011, nonché la scheda valutativa medesima.
Con tale ultimo provvedimento al ricorrente è stata attribuita, in relazione al periodo da lui trascorso presso il nucleo investigativo del Gruppo Castello di Cisterna, la valutazione di "superiore alla media", in luogo di quella di "eccellente con apprezzamento" a lungo conseguita in precedenza.
Le censure articolate in sede di ricorso gerarchico e riproposte nel ricorso giurisdizionale sono le seguenti:
illogicità e difetto di adeguata motivazione, atteso che a sostegno della meno favorevole valutazione non risultano indicati specifici elementi e presupposti concreti;
illogicità e contraddittorietà della motivazione;
palese discordanza tra giudizio finale e qualifica attribuita.
La prospettazione non può essere condivisa.
In punto di fatto occorre rilevare come il giudizio "superiore alla media", attribuito con la scheda di valutazione impugnata, appare puntualmente correlato, da un punto di vista logico, alle valutazioni espresse nelle singole voci attinenti alle qualità fisiche, morali e di carattere contenute nella scheda medesima, le quali, in una scala di valori articolata in cinque livelli, vedono i giudizi relativi al ricorrente attestarsi, in massima parte, su una valutazione positiva all'80%.
La valutazione, poi, è sicuramente coerente con i giudizi espressi, rispettivamente, dal compilatore e dal 1 revisore, il primo dei quali parla di "impegno ed apporto professionale sicuramente al di sotto delle aspettative" e il secondo di sostanziale mancato adattamento alla realtà operativa e alle esigenza del reparto di assegnazione.
Tali giudizi sintetici, a loro volta, trovano conferma nelle relazioni contenute nelle controdeduzioni dell'amministrazione, depositate in atti dalla difesa erariale, nelle quali si evidenzia come, pur in assenza di formali atti di contestazione, nel corso del periodo in esame, al ricorrente sono state rivolte "continue esortazioni verbali", finalizzate a stimolare la profusione di un maggiore impegno.
Alla luce di tale ricostruzione, va, in primo luogo respinta la censura di difetto ed illogicità della motivazione, attesa la evidenziata coerenza tra premesse e conclusioni dalla quale è caratterizzata l'impugnata scheda valutativa, completezza e sufficienza correttamente ritenute sussistenti pure nel provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico.
Né ad inficiare la coerenza e sufficienza della motivazione può valere la rappresentata assenza di specifici sanzioni disciplinari o richiami formali, oppure l'avvenuta fruizione di ferie e di turnazioni costantemente approvate dall'amministrazione.
In primo luogo, deve osservarsi come la prevalente giurisprudenza in materia abbia più volte ribadito come "..la scheda valutativa relativa alle capacità, alle qualità e al rendimento in servizio di un militare, essendo frutto di attività ampiamente discrezionale, è soggetta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo nel caso di manifesta illogicità. Essa, del resto, per sua natura, non deve contenere un elenco analitico di fatti e circostanze relative alla carriera o ai precedenti del militare, ma raccogliere un giudizio sintetico, ancorché esauriente, su tali caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato ai fini valutativi; pertanto, per rispondere all'obbligo di motivazione, non vi è alcuna necessità che il documento menzioni fatti o circostanze in occasione delle quali il ricorrente si sia comportato in conformità alla tipologia del giudizio riportato" (così, da ultimo, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 10 luglio 2012, n. 6229 e sez. I, 03 dicembre 2010, n. 35303, sulla sufficienza del giudizio sintetico che trovi una puntuale corrispondenza nelle aggettivazioni che descrivono i singoli elementi analiticamente indicati nel documento, cfr. pure T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 21 marzo 2013, n. 299).
Nello specifico va pure rilevato, come evidenziato nelle controdeduzioni dell'amministrazione depositate in atti, che l'eventuale sussistenza di profili disciplinari o di allontanamenti non autorizzati avrebbe determinato una ben meno favorevole valutazione delle qualità del ricorrente, il quale invece ha conseguito qualifica di "superiore alla media", attribuita al militare che "emerge sulla media per la bontà delle qualità e per il livello e la continuità del rendimento".
Né le pretese illogicità e contraddittorietà della motivazione possono essere automaticamente desunte, come prospettato sia nel ricorso gerarchico che in quello giurisdizionale, dal conseguimento di una più favorevole valutazione nei periodi precedenti.
Come infatti ribadito dall'amministrazione nella decisione del ricorso gerarchico, in sede di valutazione del servizio reso dal militare nel periodo da prendere in considerazione per la redazione del rapporto informativo, l'Amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale, il cui concreto esercizio può essere sindacato dal giudice amministrativo solo sotto il profilo della manifesta illogicità e del difetto di motivazione, della carenza di presupposti e della macroscopica irragionevolezza, mentre non lo è per contraddittorietà coi giudizi espressi negli anni precedenti (cfr., ex multis, T.A.R Sardegna, Cagliari, sez. I, 24 febbraio 2011, n. 162Consiglio Stato , sez. III, 07 aprile 2009 , n. 3316, T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 26 novembre 2008 , n. 2959, T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 24 aprile 2008 , n. 766, Consiglio di Stato, sez. VI, 6 ottobre 2005, n. 5423 e Consiglio di Stato, sez. VI, 17 ottobre 2005, n. 5807 ).
I giudizi contenuti nella scheda di valutazione complessiva, dunque, possono variare di anno in anno, senza che sia configurabile il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà tra il giudizio afferente ad un anno e quelli espressi negli anni precedenti e senza che sussista, al riguardo, alcun obbligo di motivazione specifica, essendo necessaria una adeguata motivazione solo ove si verifichi una notevole caduta di punteggio o una significativa oscillazione dei coefficienti, circostanze assenti nel caso di specie, in cui la valutazione contestata e quelle precedenti sono entrambe ampiamente positive.
Deve, da ultimo osservarsi, come la contestata divergenza tra valutazioni non risulta determinata da una mutata valutazione di qualità tendenzialmente stabili, ma è fatta dipendere dall'amministrazione proprio dalla complessiva condotta mostrata dal ricorrente nello svolgimento degli specifici incarichi a lui assegnati nel periodo in esame e dunque è posta in correlazione ad elementi di valutazione che, per definizione, possono mutare nel tempo.
I provvedimenti impugnati si presentano, in concreto, immuni da vizi riferibili alla congruenza tra le premesse e le conclusioni, nonché supportati da una completa da adeguata motivazione nelle singole valutazione, la cui eventuale condivisibilità o meno afferisce al merito del potere esercitato, non sindacabile nella presente sede.
Né, da ultimo, appare condivisibile la censura con cui il ricorrente ha rappresentato la palese discordanza tra il giudizio finale espresso dal primo revisore e la qualifica attribuita, rappresentando come un rendimento "leggermente inferiore" non è idoneo a giustificare l'abbassamento di due livelli della qualifica.
Deve, per contro, osservarsi come il contestato abbassamento di livello debba essere posto in relazione con l'intera scheda valutativa e non con una singola frase contenuta nel giudizio del primo revisore, dovendo la valutazione finale tenere conto della sopra riportata valutazione del compilatore, che come visto, aveva rappresentato come il ricorrente avesse mostrato "impegno ed apporto professionale sicuramente al di sotto delle aspettative" e dello stesso primo revisore, che aveva sottolineato come l'apporto fornito dal ricorrente fosse stato inferiore alle attese.
Le sopra esaminate censure di eccesso di potere e violazione di legge non possono trovare accoglimento neppure nelle ulteriori argomentazioni spese nel ricorso per motivi aggiunti, tese a contestare singoli episodi menzionati nelle controdeduzioni e relative alla contestazione numerica delle "comunicazioni attenzionate", alla ininfluenza dell'attività di studio su quella di lavoro, per avere il ricorrente superato tutti degli esami universitari prima dell'arrivo a Castello di Cisterna, e alla pretesa natura ritorsiva del giudizio sintetico, legata alla mancata formale comunicazione del trasferimento da parte del ricorrente ai superiori.
Le circostanze illustrate, infatti, non minano la complessiva tenuta motivazionale degli atti impugnati, dai quali emerge, come visto sopra, la necessaria coerenza tra premesse e conclusioni.
Del tutto irrilevante ed estranea al presente giudizio è la contestazione, stimolata dalle controdeduzioni dell'amministrazione e sviluppata nel ricorso per motivi aggiunti, relativa alla coerenza tra giudizi analitici e sintetici nelle precedenti schede valutative riportate dal ricorrente.
Le spese possono essere compensate in ragione della materia del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere
Roberta Cicchese, Consigliere, Estensore
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