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martedì 16 luglio 2013

CASSAZIONE: SCONTRI IN PIAZZA, MAI ATTENUANTI PER I VIOLENTI =


CASSAZIONE: SCONTRI IN PIAZZA, MAI ATTENUANTI PER I VIOLENTI =
(AGI) - Roma, 16 lug. - Nessuna attenuante per chi si rende
protagonista di scontri violenti contro le forze dell'ordine
durante una manifestazione. Questa la linea dura dettata dalla
Cassazione che ha reso definitiva la condanna per uno degli
'indignados' che il 15 novembre 2011 partecipo' agli scontri
scoppiati nel centro di Roma. (AGI)
Oll (Segue)
161547 LUG 13

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CASSAZIONE: SCONTRI IN PIAZZA, MAI ATTENUANTI PER I VIOLENTI (2)=
(AGI) - Roma, 16 lug. - La Suprema Corte (sesta sezione penale)
ha condiviso le conclusioni dei giudici d'appello, i quali
avevano evidenziato che l'imputato aveva fatto parte di un
"nutrito gruppo di facinorosi, impegnati in una violenta
aggressione nei confronti delle forze dell'ordine", e che era
stato "individuato mentre, rimasto isolato, lanciava ancora un
sasso all'indirizzo degli agenti". Fotografie, poi,
testimoniavano che il giovane aveva lanciato anche un tubo
incendiario per danneggiare un blindato della Polizia. Per
questo, gli 'ermellini' hanno ritenuto legittima la
contestazione delle aggravanti all'imputato, mentre hanno
escluso qualsiasi possibilita' di concedergli l'attenuante
dell'"avere agito per suggestione di una folla in tumulto".
(AGI)
Oll (Segue)
161547 LUG 13

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CASSAZIONE: SCONTRI IN PIAZZA, MAI ATTENUANTI PER I VIOLENTI (3)=
(AGI) - Roma, 16 lug. - L'attenuante in esame, ricordano i
giudici di 'Palazzaccio', "e' configurabile allorche' ricorrano
tre presupposti: una moltitudine di persone addensate in un
determinato luogo e agitate da passioni che determinino uno
stato di eccitazione violenta collettiva; la presenza, in mezzo
alla folla, del soggetto agente che non abbia avuto, in
precedenza, intenzione di commettere l'illecito; un nesso di
causalita' psichica tra la suggestione emanata dalla folla e la
condotta illecita". Questi presupposti, osserva la Corte in una
sentenza depositata oggi, "non sono ravvisabili nel caso in
disamina" poiche' l'imputato e' stato "chiaramente notato dagli
operanti mentre, insieme ad un nutrito gruppo di giovani,
poneva in essere un vero e proprio attacco armato, mediante
l'uso di picconi, spranghe, sassi e sanpietrini, nei confronti
delle forze dell'ordine" e prosegui' tale condotta anche quando
"rimase isolato dagli altri componenti del gruppo". Una "simile
condotta - si legge nella sentenza - non costituisce l'effetto
della concomitanza occasionale di plurime e separate iniziative
di singoli soggetti, ma il prodotto di un'azione concertata tra
i violenti, che avevano evidentemente gia' deciso la strategia
inerente alle azioni di danneggiamento e agli attacchi alle
forze dell'ordine", ne' "e' stato specificato dalla difesa a
che punto del pomeriggio e per quale suggestivo sommovimento
della folla l'imputato si sia indotto a trasformare l'asserita
pacifica sfilata di protesta nell'atteggiamento violento
ritratto nelle fotografie in atti". (AGI)
Oll
161547 LUG 13

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