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giovedì 18 luglio 2013

TAR: "delle note del Dipartimento Mobilità e Trasporti prot. n. 24743 del 6 settembre 2010 e prot. QG/13850 del 2 maggio 2011, emesse a seguito di richieste del 19 agosto 2010 prot. n. CA/65045 e del 18 aprile 2011 prot. CA/30859, con cui sarebbe stato riferito che l'occupazione richiesta ricadrebbe su sosta parcometrata;"


T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 09-04-2013, n. 3596
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 7746 del 2011, proposto dalla ditta individuale (Lpd), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. -
contro
- Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Rosalda Rocchi, per il presente giudizio elettivamente domiciliata in Roma, alla via del Tempio di Giove n. 21, presso la sede dell'Avvocatura capitolina
- il Municipio Centro Storico di Roma Capitale - Unità Organizzativa Amministrativa - Ufficio delle Entrate OSP, in persona del Presidente p.t.;
per l'annullamento
della comunicazione di diniego di occupazione suolo pubblico per via S.G.L. n. 254-256, prot. n. 53903 del 28 giugno 2011, notificata l'8 agosto 2011;
- della comunicazione dei motivi ostativi prot. n. CA/38393 del 13 maggio 2011, notificata il 23 maggio 2011, avverso la quale in data 8 giugno 2011 sono state prodotte osservazioni;
- del verbale di conferenza dei servizi prot. n. CA/77732 del 6 ottobre 2010, nel quale il rappresentante del Servizio Integrato Polizia Stradale/Polizia Amministrativa avrebbe riferito che l'occupazione in questione ricadrebbe sin dal 1999 nell'elenco delle vie di viabilità principale;
- delle note del Dipartimento Mobilità e Trasporti prot. n. 24743 del 6 settembre 2010 e prot. QG/13850 del 2 maggio 2011, emesse a seguito di richieste del 19 agosto 2010 prot. n. CA/65045 e del 18 aprile 2011 prot. CA/30859, con cui sarebbe stato riferito che l'occupazione richiesta ricadrebbe su sosta parcometrata;
- dell'ordinanza del Sindaco n. 235 del 7 luglio 1997;
- della nota della Polizia Municipale di Roma Capitale del 6 ottobre 2010, prot. VA/161320;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2013 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
Espone il ricorrente di essere titolare di esercizio commerciale in via S.G.L. ("Caffè Vecchia Roma"), ove viene esercitata attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in virtù di autorizzazione n. 1270 del 1995, volturata a proprio nome a seguito di atto di cessione di azienda registrato il 14 novembre 1996.
Soggiunge di aver ripetutamente chiesto al Comune di Roma (ora: Roma Capitale) l'autorizzazione all'occupazione di un'area di suolo pubblico antistante il locale per il collocamento di tavoli e fioriere con pannellatura, il tutto sormontato da copertura in tela.
Il Municipio "Centro Storico" di Roma Capitale non accoglieva (determinazione dirigenziale del 30 gennaio 2005) la suindicata richiesta, in quanto la concessione di che trattasi sarebbe venuta a ricadere su sosta parcometrata a pagamento con orario 8.00 - 23.00.
Il ricorso proposto avverso tale provvedimento veniva accolto da questa Sezione con sentenza 14 dicembre 2009 n. 12910.
A seguito della decisione anzidetta, Roma Capitale provvedeva ad attivare il riesame dell'istanza a suo tempo presentata dall'odierno ricorrente; il quale peraltro, si concludeva con l'adozione di un nuovo provvedimento di rigetto, gravato con il presente mezzo di tutela.
Tale determinazione risulta fondata sul presupposto della comprensione della via di S.G.L. nell'elenco delle vie della cd. "viabilità principale"; ulteriormente ribadendosi che:
- il richiesto atto concessorio ricadrebbe su area destinata a sosta parcometrata, per come confermato dalla Polizia Municipale;
- alla data della domanda era vietato il rilascio di concessioni di OSP, alla luce del Piano generale del traffico urbano (PGTU) adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 28 giugno 1999;
- alla data attuale non è consentito il rilascio di concessioni della specie, ove insistenti su aree adibite a sosta tariffata su viabilità principale.
A fronte del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della L. n. 241 del 1990, il ricorrente prospettava all'attenzione della procedente Amministrazione osservazioni che quest'ultima, peraltro, disattendeva, confermando il contenuto negativo della decisione assunta a fronte della richiesta di che trattasi.
Affida parte ricorrente le censure avverso il gravato provvedimento al seguente unico, articolato, motivo di doglianza:
Inapplicabilità delle deliberazioni del Consiglio Comunale di Roma n. 84 del 28 giugno 1999 (con cui è stato adottato il Piano generale del traffico urbano) e n. 119 del 30 maggio 2005 (recante "Regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico - OSP e del canone - COSAP, comprensivo delle relative norme attuative del PGTU", e ripubblicazione integrale dello stesso), alle richieste di occupazione presentate il 14 aprile 1995 dal dante causa della ditta individuale (Lpd), ed il 23 aprile 2002 ed il 12 ottobre 2004 dall'odierno ricorrente. Violazione dell'art. 25 della Costituzione, nonché dell'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale e del principio tempus regit actum. Violazione dei principi regolatori del giusto processo e di tutela della effettività del diritto di difesa. Erroneità ed infondatezza delle contestazioni, carenza di istruttoria. Erronea ed insufficiente motivazione, conseguente irragionevolezza. Difetto dei presupposti. Disparità di trattamento. Difetto di interesse pubblico. Illogicità e contraddittorietà dell'azione amministrativa. Violazione dell'art. 7 del Codice della strada. Violazione del principio di legalità. Ingiustizia manifesta. Sviamento. Travisamento dei fatti. Contrasto con il principio dell'affidamento. Violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza, efficienza e buon andamento della Pubblica Amministrazione ex artt. 3 e 97 della Costituzione.
Assume in primo luogo parte ricorrente che le deliberazioni sulle quali è fondato l'avversato diniego sarebbero successive alla data dell'originaria istanza di OSP, presentata dal proprio dante causa nell'aprile del 1995.
Conseguentemente, a seguito dell'annullamento del primo provvedimento di diniego, disposto in sede giurisdizionale, l'Amministrazione avrebbe dovuto procedere ad un riesame della pretesa sulla base della normativa all'epoca vigente, senza tenere conto delle sopravvenienze integrate dai successivi deliberati consiliari nn. 119/2005 e 75/2010.
Né sarebbe conferente il richiamo al punto 4.2.2 del PGTU, in quanto lo spazio oggetto della domanda presentata dal ricorrente è posto al di fuori del piano viabile, non intralcia la circolazione ed è posto a distanza di 50 metri dal più vicino incrocio.
Osserva poi il ricorrente che sulla medesima via di S.G.L. sarebbero state rilasciate autorizzazioni della specie ad altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; e soggiunge che la previsione di aree per la sosta a pagamento sarebbe illegittima, in difetto della previsione di spazi per il parcheggio gratuito senza dispositivi di controllo della durata della sosta.
Con motivi aggiunti depositati in giudizio il 7 dicembre 2011, parte ricorrente, a seguito del deposito in giudizio di rilievi documentali ad opera dell'intimata Amministrazione comunale, ha articolato le seguenti, ulteriori censure:
1) Violazione del Regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico (OSP) e del canone (COSAP), comprensivo delle relative norme attuative del P.G.T.U., con particolare riferimento all'art. 4.2.2. Erroneità ed infondatezza delle contestazioni. Carenza di istruttoria. Erronea e contraddittoria motivazione. conseguente irragionevolezza. Difetto dei presupposti. Ingiustizia manifesta. Sviamento. Travisamento dei fatti.
Nel sottolineare come l'occupazione di suolo pubblico non insista sulla parte carrabile della sede stradale, ma su uno spazio di sosta, evidenzia parte ricorrente come non sussista alcun intralcio per la viabilità, in quanto il flusso veicolare sarebbe regolarmente assicurato.
Nell'escludere che la richiesta di concessione di OSP si ponga in contrasto con le previsioni normative richiamate da Roma Capitale, insiste parte ricorrente sul carattere meramente "rinnovatorio" che avrebbe assunto la richiesta di che trattasi rispetto alla concessione già assentita in capo al sig. Massaro, dante causa del sig. D.C..
2) Disparità di trattamento. Violazione del principio di uguaglianza. Irragionevolezza. Difetto dei presupposti. Ingiustizia manifesta.
A fronte dell'affermazione dell'Amministrazione comunale - secondo cui via di S.G.L. sarebbe compresa, fin dal 1999, nell'elenco delle vie rientranti nella viabilità principale - evidenzia parte ricorrente che altri nove esercizi commerciali per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande fruiscono, in atto, della concessione di occupazione di suolo pubblico.
3) Difetto di interesse pubblico. Illogicità e contraddittorietà dell'azione amministrativa. Violazione dei principi di ragionevolezza, efficienza e buon andamento della P.A., ex artt. 3 e 97 Cost.
Difetterebbero, inoltre, ragioni di pubblico interesse prevalenti sul diritto di libero esercizio dell'attività commerciale; in proposito sottolineandosi come l'espansione di quest'ultimo non possa essere compresso dall'esistenza di spazi adibiti a sosta tariffata, i quali potrebbero essere agevolmente dislocati su altra area.
Conclude parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.
Sollecita ulteriormente parte ricorrente il riconoscimento del pregiudizio asseritamente sofferto a seguito dell'esecuzione dell'atto impugnato, con riveniente accertamento del danno e condanna dell'Amministrazione intimata alla liquidazione della somma a tale titolo spettante.
L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell'impugnativa.
La domanda di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, dalla parte ricorrente proposta in via incidentale, è stata da questo Tribunale respinta con ordinanza n. 413, pronunziata nella Camera di Consiglio del 31 gennaio 2012.
Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 27 febbraio 2013.
Motivi della decisione
1. Giova, in primo luogo, esaminare i contenuti della sentenza 14 dicembre 2009 n. 12910, resa inter partes dalla Sezione con riferimento alla determinazione dirigenziale n. 136 del 31 gennaio 2005, recante diniego della concessione di occupazione di suolo pubblico a fronte dell'affermata insistenza di quest'ultima su area destinata a sosta parcometrata con orario 8.00-23.00.
Nella circostanza, la Sezione ha avuto modo di rilevare come la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato non fosse in grado di far apprezzare le ragioni per le quali la richiesta del ricorrente sia stata negata, "posto che, dalla documentazione in atti, non risulta l'esistenza, all'epoca dei fatti, di un divieto assoluto al rilascio della concessione di che trattasi nelle strade non adibite a viabilità principale ovvero ove insista la sosta parcometrata".
Conseguentemente, ed "a fronte del mancato riferimento nelle premesse del provvedimento impugnato a deliberazioni comunali che pongano divieti nei casi di specie al rilascio delle occupazioni di suolo pubblico", è stata rilevata l'omissione, ad opera della procedente Amministrazione, di "una valutazione discrezionale del caso concreto attraverso la comparazione tra interessi pubblici e privati come, ad esempio, se nella via di che trattasi esistano altri esercizi commerciali e se gli stessi siano in possesso della concessione di occupazione di suolo pubblico ovvero se la viabilità sarebbe compromessa in caso di sottrazione del suolo pubblico alla fruizione della collettività".
2. A fronte del giudicato formatosi sulla controversia definita con la sentenza sopra richiamata, Roma Capitale - in esito al riesame dell'istanza di rilascio di concessione presentata dall'odierno ricorrente - adottava la determinazione di diniego avversata con il presente mezzo di tutela, la cui motivazione risulta essere la seguente:
- sulla viabilità: "il rappresentante del Servizio Integrato - Polizia Stradale/Polizia Amministrativa ha riferito in sede di conferenza di servizi del 6 ottobre 2010 ... che l'occupazione in questione ... ricade sin dal 1999 nell'elenco delle vie della cosiddetta viabilità principale, così come indicato nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 28 giugno 1994";
- sulla sosta tariffata: il Dipartimento Mobilità e Trasporti, con note del 6 settembre 2010 e del 2 maggio 2011 ha riferito "che l'occupazione ricade su sosta parcometrata istituita con ordinanza del Sindaco n. 235 del 7 luglio 1997": circostanza, questa, "confermata dalla Polizia Municipale in data 6 ottobre 2010";
- sulla esistenza di divieto al rilascio di concessioni o.s.p. alla data della domanda: "il Dipartimento Mobilità e Trasporti ha informato ... con nota ... del 2 maggio 2011, che anche all'epoca dei fatti vigeva divieto assoluto al rilascio della concessione in zone sottoposte a tariffazione della sosta", in quanto "in contrasto con il punto 4.2.2. del Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 28 giugno 1999";
- sulla esistenza di divieto al rilascio di concessioni O.S.P. alla data attuale: "le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 119/2005 e n. 25/2010, in adeguamento a quanto disposto da PGTU, sanciscono all'art. 4-quater comma 3 che "su tutte le aree di sosta tariffata insistenti su viabilità principale non sono consentite occupazioni di suolo pubblico";
- sui pagamenti COSAP: "si prende atto dell'avvenuto pagamento del canone per le annualità 2010 e 2011", pur rilevandosi che "nulla è pervenuto in merito ad eventuali pagamenti COSAP effettuati dal 2005 al 2009".
3. Ciò osservato, va innanzi tutto escluso che la posizione pretensiva dalla parte ricorrente fatta valere quanto al rilascio di concessione per l'occupazione di suolo pubblico trovi fondamento giustificativo nell'originaria concessione assentita nel 1995 al dante causa del D.C..
Per effetto della citata sentenza della Sezione n. 12910/2009, sull'Amministrazione comunale è venuto a determinarsi un obbligo di riesame dell'istanza presentata dal ricorrente nel corso del 2004; dovendo per l'effetto escludersi che - come del resto già affermato con la pure richiamata ordinanza cautelare n. 413/2012 - assuma rilevanza alcuna l'originaria istanza presentata dal dante causa del D.C. nel 1995.
La richiesta di concessione OSP presentata dal ricorrente il 12 ottobre 2004 - in ordine alla quale Roma Capitale si è dapprima pronunziata negativamente, con determinazione annullata da questa Sezione; e quindi, a seguito di rinnovato esame, ha ulteriormente adottato provvedimento di diniego, peraltro con diverso apparato motivazionale - non rappresenta, diversamente da quanto prospettato dalla parte, una mera richiesta di rinnovo della concessione già facente capo al dante causa dell'odierno ricorrente; quanto, piuttosto, una "nuova" richiesta di concessione, la cui disamina è presidiata dall'applicabilità del quadro di normazione medio tempore intervenuto e ratione temporis vigente.
Se deve, conseguentemente, darsi atto della esclusa cristallizzazione, ai fini della (ri)esaminabilità dell'istanza di che trattasi, della situazione in fatto che ha assistito il rilascio del titolo concessorio in favore del precedente titolare dell'esercizio di somministrazione, vengono allora in considerazione le sopravvenienze normative che - con riferimento all'epoca di presentazione della domanda di che trattasi - connotano la latitudine espansiva della discrezionalità esercitabile dall'Amministrazione comunale ai fini del rilascio della concessione OSP.
4. In proposito, va osservato come la deliberazione consiliare 28 giugno 1999 n. 84, recante "Adozione definitiva del Piano Generale del traffico urbano (PGTU) - Programma di interventi per il diritto alla salute e alla mobilità" (senz'altro operante quanto alla fattispecie all'esame, giusta quanto osservato al precedente punto), prevedeva (4.2.2 - Uso degli spazi stradali e delle occupazioni di suolo pubblico) che:
- "le occupazioni di suolo connesse con i punti g occupazione dei marciapiedi e degli spazi pubblici in genere, h, i, j possono essere autorizzate solo se fuori dal piano viabile (carreggiate e banchine), in modo da non intralciare il deflusso dei veicoli, e lontano dalle intersezioni, in modo da non impedire la visibilità sulle intersezioni e non impedire la visibilità sulle intersezioni e non occultare i segnali stradali";
- "le occupazioni di marciapiedi o di aree pedonali connesse con i punti g, h. i non debbono ostacolare la continuità dei percorsi pedonali. In particolare, l'occupazione dei marciapiedi, oltre al vincolo del Codice della Strada di non superare i due terzi della loro larghezza, deve lasciare libera per il deflusso pedonale una ampiezza commisurata all'entità dei flussi pedonali e mai inferiore a m. 1,50";
- "in particolare, sono vietate sulla viabilità principale, le nuove occupazioni di spazi pubblici (carreggiate, file di sosta, marciapiedi, ecc.), che rappresentano - con la loro attività - l'innesco di sosta di intralcio, anche se di brevissima durata";
- omissis
- "... considerata la logica di Piano che ha reso necessaria l'introduzione della tariffazione della sosta, su tutti i tipi di strade non sono autorizzate le O.S.P. sulle aree di sosta tariffate. Con successivo regolamento che dovrà essere redatto e approvato entro tre mesi dall'approvazione del PGTU, verranno definite le eventuali deroghe che si dovessero dimostrate necessarie".
Va osservato, in argomento, come il divieto di cui sopra sia stato successivamente confermato dalle deliberazioni consiliari nn. 119 del 30 maggio 2005 e 75 del 30-31 luglio 2010 (comma 3 dell'art. 4-quater), quantunque tali disposizioni non siano applicabili alla vicenda all'esame, in ragione della collocazione temporale dell'istanza del D.C. (ed alla riveniente individuazione del quadro normativo ratione temporis operante).
Ciò preliminarmente posto, la Via di S.G.L. risulta compresa (al n. 596) nella classifica funzionale della viabilità principale, di cui alla Tabella A allegata alla deliberazione consiliare di adozione del PGTU 84/1999: per l'effetto dovendo argomentarsi che le concessioni di occupazione suolo pubblico insistenti su tale tratto viario appieno ricadessero nel divieto come sopra imposto dal PGTU.
Come appurato nel corso dell'istruttoria condotta nel quadro del riesame dell'istanza dell'odierno ricorrente, l'introduzione di sosta parcometrata sull'area di che trattasi è ascrivibile all'ordinanza n. 235 del 1997 (largamente anteriore alla presentazione della richiesta stessa).
5. Se, alla stregua di quanto osservato al precedente punto, è incontroverso che:
- all'epoca (2004) di presentazione dell'istanza di concessione OSP (oggetto dell'odierno riesame) fosse vigente il divieto di rilascio del titolo concessorio sui tratti principali della viabilità urbana
- e che tale divieto fosse, ulteriormente, disposto con riferimento alle installazioni insistenti su spazi adibiti a sosta parcometrata;
la verifica in ordine alla correttezza dell'esercizio del potere necessariamente transita attraverso l'individuazione della latitudine espansiva dell'apprezzamento rimesso all'Autorità comunale.
Va in proposito sottolineato che le disposizioni in vigore alla data di adozione del provvedimento impugnato facevano puntuale riferimento alla possibilità che, con un successivo provvedimento della Giunta comunale, venissero individuati i criteri per il rilascio di autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico su aree di viabilità locale con l'eliminazione della tariffazione della sosta: conseguentemente dovendo inferirsi che il divieto per le zone tariffate non avesse carattere di assolutezza.
A fronte di un originario indirizzo interpretativo che aveva escluso, in difetto dell'adozione della suindicata regolamentazione, la possibilità di rilascio delle concessioni in argomento (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II ter, 4 dicembre 2006 n. 13666), una successiva rimodulazione dell'orientamento interpretativo è maturata con riferimento alle (sole) aree oggetto della richiesta di concessione classificate come aree di viabilità locale: in proposito rilevandosi:
- l'insussistenza, per esse, ai sensi del vigente regolamento del traffico urbano, di un divieto assoluto di occupazione (previsto, invece, per le aree tariffate di viabilità principale)
- con riveniente obbligo, in capo all'Amministrazione, di valutare in concreto la possibilità di eliminare la sosta e di rilasciare la concessione (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II ter, 24 luglio 2008 n. 7388 e 8 luglio 2009 n. 6580).
Deve quindi escludersi che, quanto ai tratti viari della viabilità principale interessati dall'istituzione di aree a sosta tariffata, il potere esercitabile a fronte di richieste di occupazione di suolo pubblico involga apprezzamenti connotati da discrezionalità: dovendo, al contrario, rimarcarsi come l'assolutezza del divieto in discorso astringa in un ambito di stretta vincolatività l'apprezzamento rimesso all'Autorità comunale.
6. Ne consegue che gli accertamenti istruttori prodromici all'adozione dell'atto ora gravato, nel dare correttamente atto del contesto normativo vigente all'epoca di presentazione della domanda di concessione OSP, hanno necessariamente - quanto correttamente - indotto il diniego di rilascio per cui è controversia: dovendosi, conseguentemente, disattendere le doglianze ex adverso esposte con l'atto introduttivo del giudizio e con i motivi aggiunti dalla parte successivamente proposti (il cui contenuto sostanzialmente iterativo rispetto alle doglianze originariamente formulate consente al Collegio di disattendere l'eccezione di irricevibilità formulata dalla difesa dell'Amministrazione capitolina con memoria depositata il 13 settembre 2012).
Se, alla stregua di quanto osservato, deve escludersi che incombesse sulla procedente Amministrazione alcun obbligo di ponderazione comparativa di interessi (la cui praticabilità è elisa dall'assolutezza del divieto di rilascio di concessione OSP con riferimento alla viabilità principale ed all'occupazione di aree su essa istituite con sosta tariffata), neppure si dimostrano apprezzabili le considerazioni con le quali parte ricorrente, sul presupposto dell'esistenza di numerose occupazioni di suolo pubblico da parte di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande insistenti sul medesimo tratto viario dove ha sede l'esercizio commerciale condotto dal sig. D.C., ha lamentato che il gravato atto comunale sia inficiato per eccesso di potere sub specie della disparità di trattamento.
Impregiudicato il nutrito contenzioso che ha fatto seguito all'adozione di numerosi provvedimenti di diniego di concessione OSP relativamente ad esercizi commerciali posti sulla via di S.G.L. (come peraltro evidenziato dall'Amministrazione comunale con deposito documentale del 22 gennaio 2013), va infatti escluso che, segnatamente laddove l'esercizio del potere pubblico sia connotato da carattere di vincolatività, la fattispecie inficiante dalla parte ricorrente come sopra ipotizzata non può incontrare positiva espansione valutativa ad opera dell'adito giudice amministrativo.
Tale considerazione - che rappresenta il precipitato logico-assertivo di un costante insegnamento giurisprudenziale - acquisisce accentuata valenza logica laddove si consideri che l'eventuale (ma dalla parte ricorrente non dimostrato) rilascio di titoli concessori in analoghi casi di preclusa assentibilità degli stessi, non può ex se legittimare (e, a fortiori, imporre) la rinnovata adozione di omogenea fattispecie provvedimentale, che resta invece regolata (e, come si è visto, preclusa) dall'insussistenza dei presupposti richiesti dalla normativa applicabile.
7. Ribadita, alla stregua delle condotte considerazioni, l'infondatezza delle censure articolate con il presente ricorso, dispone il Collegio la reiezione dell'impugnativa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente sig. (Lpd) al pagamento delle spese di giudizio in favore di Roma Capitale in ragione di Euro 1.500,00 (Euro mille e cinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Roberto Politi, Consigliere, Estensore
Giuseppe Rotondo, Consigliere

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