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giovedì 18 luglio 2013

TAR: "Con il ricorso in oggetto, gli odierni ricorrenti in proprio, chiedono l'annullamento della decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi adottata in data 25 settembre 2012, ai sensi dell'art. 25, comma 4, L. n. 241 del 1990, con la quale è stata respinta la richiesta di riesame del silenzio-diniego d'accesso del Ministero dell'Interno formatosi a fronte della istanza in data 15 giugno 2012. "


ATTI AMMINISTRATIVI
T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 08-03-2013, n. 2483
ATTI AMMINISTRATIVI
Atti amministrativi
diritto di accesso


Fatto - Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10396 del 2012, proposto, ex art. 116 c.p.a., da -
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi del 25.09.2012, con cui è stato rigettato il ricorso avverso il silenzio rifiuto sulla richiesta di accesso ai documenti - risarcimento danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2013 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con il ricorso in oggetto, gli odierni ricorrenti in proprio, chiedono l'annullamento della decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi adottata in data 25 settembre 2012, ai sensi dell'art. 25, comma 4, L. n. 241 del 1990, con la quale è stata respinta la richiesta di riesame del silenzio-diniego d'accesso del Ministero dell'Interno formatosi a fronte della istanza in data 15 giugno 2012. Gli stessi ricorrenti chiedono, inoltre, la disapplicazione del regolamento interno della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi adottato nella seduta del 28 giugno 2006 nella parte in cui prevede la sospensione dei termini durante il periodo 1 agosto - 15 settembre oltre che la condanna del Ministero dell'Interno alla indicazione del luogo di pubblicazione delle informazioni e/o alla esibizione ed estrazione in copia delle documentazioni richieste per consentire di esercitare il diritto alla svolgimento della attività sindacale ed associativa e la condanna della Presidenza del Consiglio al risarcimento del danno esistenza, da perdita di chance e da ritardo oltre che le spese del giudizio.
Il ricorso è inammissibile.
Rileva il Collegio come secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l'art. 24 della L. n. 241 del 1990, al comma 3, opportunamente esclude dall'accesso ai documenti amministrativi le istanze preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle Pubbliche Amministrazioni.
Infatti, lo strumento dell'accesso, postulando a norma dell'art. 22, comma 1, lett.b) "un interesse concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso", non è dato in funzione della tutela di un interesse generico e diffuso alla conoscenza degli atti amministrativi - vale a dire a un controllo generalizzato da parte di chiunque sull'attività dell'amministrazione - ma alla salvaguardia di singole posizioni differenziate e qualificate e correlate a specifiche situazioni rilevanti per la legge, che vanno dimostrate dal richiedente che intende tutelarle.
Nella vicenda in esame, al contrario, è palese il carattere assolutamente generale della istanza avanzata dai ricorrenti che hanno richiesto di "conoscere il luogo di pubblicazione o in mancanza di accedere alla documentazione (decreti, direttive, programmi, istruzioni, circolari, linee guida, studi, rapporti, resoconti, prospetti, appunti, ecc.) prodotta e/o detenuta da codesta Amministrazione in relazione a: 1. sedi, personale e mezzi appartenenti e non appartenenti all'Amministrazione della P.S., utilizzati per le esigenze delle strutture centrali e territoriali del Dipartimento della P.S., con particolare riferimento a 'direttive', 'decreti', e 'provvedimenti' ex art. 9 e 10 D.P.R. n. 208 del 2001 (...) nonché i relativi costi di gestione; 2. retribuzioni, indennità, ecc. dei prefetti impiegati presso il Dipartimento della P.S., con particolare riferimento al Capo della Polizia - Direttore generale della P.S., ai Vice Capi della Polizia, ai responsabili delle direzioni centrali e degli uffici del Dipartimento della P.S., nonché della Segreteria del Dipartimento della P.S. della Direzione investigativa antimafia e della Scuola superiore di Polizia; 3. provvedimenti attributivi di vantaggi economici ex art. 12 - L. n. 241 del 1990, con particolare riferimento ad alloggi, autoveicoli, fringe benefits, ecc., assegnati per le esigenze del Dipartimento della P.S., con relativi criteri di assegnazione e costi di gestione; 4. attività svolta dalla Commissione per l'analisi, lo studio e la formulazione di proposte di modifica delle norme della L. 1 aprile 1981, n. 121 al fine di svolgere un'attività di indagine sullo stato della sicurezza, sull'organizzazione e sul funzionamento delle Forze di Polizia, nonché sulla sicurezza percepita da parte dei cittadini istituita con decreto del Ministro dell'interno datato 28 giugno 2011, con particolare riferimento al documento conclusivo/finale di cui al decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della P.S. n. COMM/R.121/0001 datato 4 luglio 2011; 5. programmi, linee-guida, studi, ecc. relativi alla materia di cui al punto precedente, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 1 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148" (Cfr. istanza in data 15 giugno 2012 avanzata dagli odierni ricorrenti al Ministero dell'Interno).
Tale essendo l'oggetto della richiesta di accesso, occorre confermare quanto già rilevato dalla Commissione per l'accesso in ordine ai documenti amministrativi in ordine alla valutazione negativa della stessa in considerazione della ampiezza della istanza volta, quindi, ad operare un controllo generalizzato sull'operato dell'Amministrazione.
Le disposizioni in materia di diritto di accesso mirano, infatti, a coniugare la ratio dell'istituto - quale fattore di trasparenza e garanzia di imparzialità dell'Amministrazione - come enunciato dall'art. 22 della L. n. 241 del 1990, con il bilanciamento da effettuare rispetto ad interessi contrapposti, fra cui anche quello all'efficiente funzionamento degli uffici pubblici. In tale ottica, al comma 3 del successivo art. 24 si dispone l'inammissibilità delle istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle P.A..
Deve, quindi, escludersi che la disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi, in quanto volta a tutelare l'interesse alla conoscenza di determinati atti, possa consentire un controllo generico e generalizzato sull'attività dell'Amministrazione, finalizzato ad una verifica in via generale della trasparenza e legittimità dell'azione amministrativa, dal momento che, correlativamente all'esercizio del diritto alla conoscenza degli atti, sussiste la legittima pretesa dell'Amministrazione a non subire intralci alla propria attività istituzionale, possibili in ragione della presentazione di istanze tali da produrre un appesantimento dell'azione amministrativa in contrasto con il canone fondamentale dell'efficienza ed efficacia dell'azione stessa di cui all'art. 97 della Costituzione.
Ne consegue che la domanda di accesso deve specificare il puntuale riferimento che lega il documento richiesto alla propria posizione soggettiva, ritenuta meritevole di tutela, nonché l'individuazione degli atti connessi a tale posizione, non potendo l'istanza di accesso imporre all'Amministrazione un onere di ricerca volta al reperimento dei documenti richiesti.
Deve, pertanto, ritenersi inammissibile la richiesta di accesso alla documentazione in possesso della Pubblica amministrazione che risulti caratterizzata da una formulazione eccessivamente generalizzata, ossia riguardante non specifici atti o provvedimenti, bensì la documentazione inerente un'attività svoltasi attraverso un imprecisato numero di atti, genericamente riferiti ad un ambito di interesse, atteso che l'eventuale soddisfazione di simile richiesta importerebbe un'opera di ricerca, catalogazione, sistemazione che non rientra nei doveri imposti all'Amministrazione dalla normativa di cui al capo V della L. n. 241 del 1990, oltre che un generalizzato controllo su un ramo di attività dell'Amministrazione (ex plurimis: Consiglio Stato, Sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8287; Sez. VI, 12 gennaio 2011, n. 116; 11 maggio 2007 n. 2314; 28 settembre 2010, n. 7183; Sez. IV, 15 settembre 2010 n. 6899; 5 ottobre 2001 n. 5291; T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 14 marzo 2011, n. 2260).
Né, del resto, la pretesa titolarità (o la pretesa rappresentatività) di interessi collettivi o diffusi può valere a costituire un potere di ispezione generalizzata sulla pubblica amministrazione. Dunque non è qualità sufficiente a legittimare un generalizzato interesse alla conoscenza di qualsivoglia documento riferito all'attività di un gestore del servizio o dell'esercente una pubblica potestà.
È evidente perciò che grava sin dall'inizio in capo all'associazione che si assume rappresentativa, alla luce del generale principio dispositivo, un onere di individuazione e rappresentazione di siffatti specifici interessi su cui si basa l'istanza, e altresì che non si può ammettere che la domanda, se incompleta, inesatta o reticente, possa costituire oggetto di integrazioni o rettifiche.
Difatti, l'esatta rappresentazione dell'interesse all'accesso costituisce un'indefettibile ed originaria condizione per l'ammissibilità della domanda ostensiva, che è onere di chi presenta l'istanza dedurre e suffragare, e non è dato al giudice di poter riqualificare una domanda non correttamente rappresentata per ciò che attiene una tale essenziale qualità.
Conseguentemente e per i motivi esposti il ricorso è inammissibile.
Le spese, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate per intero tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore
Anna Bottiglieri, Consigliere

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