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lunedì 30 settembre 2013

Parlamento Europeo Reg. (CE) 26-6-2013 n. 610/2013 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, i regolamenti (CE) n. 1683/95 e (CE) n. 539/2001 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.


Parlamento Europeo
Reg. (CE) 26-6-2013 n. 610/2013
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, i regolamenti (CE) n. 1683/95 e (CE) n. 539/2001 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Pubblicato nella G.U.U.E. 29 giugno 2013, n. L 182.

Reg. (CE) 26 giugno 2013, n. 610/2013   (1) (2).

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, i regolamenti (CE) n. 1683/95 e (CE) n. 539/2001 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 29 giugno 2013, n. L 182.

(2)  Il presente regolamento è entrato in vigore il 19 luglio 2013.



IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ,

considerando quanto segue:

(1) La politica dell'Unione europea nel settore delle frontiere esterne mira a una gestione integrata per garantire un livello elevato e uniforme di controllo e sorveglianza, necessario corollario alla libera circolazione delle persone nell'ambito dell'Unione e componente essenziale di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. A tal fine, dovrebbero essere istituite norme comuni in materia di criteri e procedure di controllo delle frontiere esterne, tenuto conto delle pressioni specifiche e sproporzionate cui sono sottoposti alcuni Stati membri alle rispettive frontiere esterne. Le norme dovrebbero essere governate dal principio di solidarietà tra Stati membri.

(2) La libera circolazione delle persone all'interno dello spazio Schengen è stata uno dei maggiori successi dell'integrazione europea. La libertà di circolazione è un diritto fondamentale, le cui condizioni di esercizio sono definite nel trattato sull'Unione europea (TUE) e nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e nella direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri .

(3) L'abolizione dei controlli alle frontiere interne presuppone una piena fiducia reciproca tra gli Stati membri per quanto concerne le rispettive capacità di dare attuazione completa alle misure di accompagnamento che consentono di abolire detti controlli.

(4) Il 13 ottobre 2006 è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) .

(5) Dopo vari anni di applicazione pratica è emersa la necessità di apportare alcune modifiche in base all'esperienza pratica degli Stati membri e della Commissione nell'applicazione del regolamento (CE) n. 562/2006, ai risultati delle valutazioni Schengen, alle relazioni e alle richieste degli Stati membri e agli sviluppi del diritto primario e secondario dell'Unione, nonché la necessità di chiarire e definire in modo più efficace i problemi tecnici critici.

(6) La relazione della Commissione del 21 settembre 2009 sul funzionamento delle disposizioni relative all'apposizione di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi conformemente agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 562/2006, e la relazione della Commissione del 13 ottobre 2010 sull'applicazione del titolo III (Frontiere interne) del regolamento (CE) n. 562/2006, contengono suggerimenti concreti per la modifiche tecniche al regolamento (CE) n. 562/2006.

(7) Atti legislativi dell'Unione adottati recentemente, in particolare il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) , e la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare , rendono necessarie alcune modifiche del regolamento (CE) n. 562/2006.

(8) Parimenti, dovrebbero essere modificate determinate disposizioni della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni ("convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen") per tener conto delle modifiche nel regolamento (CE) n. 562/2006 e dell'attuale situazione giuridica.

(9) A seguito della causa C-241/05 Nicolae Bot contro Préfet du Val-de-Marne è necessario modificare le regole per il calcolo della durata autorizzata dei soggiorni brevi nell'Unione. Regole chiare, semplici e armonizzate in tutti gli atti giuridici relativi a questa materia andrebbero a beneficio sia dei viaggiatori sia delle autorità competenti in materia di frontiera e di visti. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 562/2006 e la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, il regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti , il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo , il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) e il regolamento (CE) n. 810/2009.

(10) L'adozione del regolamento (UE) n. 1168/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) ("Agenzia"), migliora la gestione integrata delle frontiere esterne e potenzia ulteriormente il ruolo dell'Agenzia, in linea con l'obiettivo dell'Unione di sviluppare una politica volta alla graduale introduzione del concetto di gestione integrata delle frontiere.

(11) Al fine di allineare le disposizioni del regolamento (CE) n. 562/2006 al TFUE, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'adozione di modalità di sorveglianza supplementari e la modifica degli allegati del regolamento (CE) n. 562/2006. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(12) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire apportare modifiche tecniche alle attuali disposizioni del regolamento (CE) n. 562/2006 e della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, nonché dei regolamenti (CE) n. 1683/95, (CE) n. 539/2001, (CE) n. 767/2008 e (CE) n. 810/2009, può essere conseguito solo a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(13) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo .

(14) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen , che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE .

(15) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio .

(16) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(17) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen ; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(18) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen ; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1  Modifiche del regolamento (CE) n. 562/2006

Il regolamento (CE) n. 562/2006 è così modificato:
1)  l'articolo 2 è così modificato:
a)  al punto 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) i porti marittimi, fluviali e lacustri degli Stati membri per i collegamenti regolari interni effettuati da traghetti;";
b)  il punto 4 è sostituito dal seguente:
"4. "collegamento regolare interno effettuato da traghetto": qualunque collegamento effettuato da traghetto tra gli stessi due o più porti situati sul territorio degli Stati membri senza scalo in porti situati al di fuori di tali territori e comportante il trasporto di persone e veicoli in base ad un orario pubblicato;";
c)  il punto 5 è così modificato:
i)  la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
"5. "beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale":";
ii)  alla lettera a), il riferimento all'"articolo 17, paragrafo 1," è sostituito dal riferimento all'"articolo 20, paragrafo 1,";
iii)  alla lettera b), il termine "la Comunità" è sostituito dal termine "l'Unione";
d)  al punto 6, il riferimento all'"articolo 17, paragrafo 1," è sostituito dal riferimento all'"articolo 20, paragrafo 1,";
e)  è inserito il punto seguente:
"8 bis. "valico di frontiera condiviso": qualsiasi valico di frontiera situato sul territorio di uno Stato membro o su quello di un paese terzo, in cui guardie di frontiera dello Stato membro e guardie di frontiera del paese terzo effettuano verifiche in uscita e in entrata gli uni dopo gli altri conformemente al relativo diritto nazionale e ai sensi di un accordo bilaterale;";
f)  il punto 15 è sostituito dal seguente:
"15. "permesso di soggiorno": a) tutti i permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri secondo il modello uniforme istituito dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (*), e le carte di soggiorno rilasciate conformemente alla direttiva 2004/38/CE;
b) qualsiasi altro documento rilasciato da uno Stato membro a cittadini di paesi terzi che autorizzi questi ultimi a soggiornare sul suo territorio, che sia stato oggetto di una comunicazione e di una successiva pubblicazione ai sensi dell'articolo 34, a eccezione:
i) dei permessi temporanei rilasciati in attesa dell'esame di una prima domanda di permesso di soggiorno ai sensi della lettera a) o di una domanda d'asilo, e
ii) dei visti rilasciati dagli Stati membri secondo il modello uniforme di cui al regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (**);
(*) GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1.
(**) GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1.";
g)  è inserito il punto seguente:
"18 bis. "lavoratore offshore": una persona che svolge la propria attività su un'installazione offshore situata nelle acque territoriali degli Stati membri o in una loro zona di sfruttamento economico esclusivo delle risorse marine, quale definita dal diritto marittimo internazionale, e che torna periodicamente per via marittima o aerea nel territorio degli Stati membri;";
2)  all'articolo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) dei diritti dei beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale;";
3)  è inserito l'articolo seguente:
"Articolo 3 bis
Diritti fondamentali
In sede di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri agiscono nel pieno rispetto del pertinente diritto unionale, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta dei diritti fondamentali"), del pertinente diritto internazionale, compresa la convenzione relativa allo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 ("convenzione di Ginevra"), degli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non-refoulement (non respingimento), e dei diritti fondamentali. Conformemente ai principi generali del diritto unionale, le decisioni adottate ai sensi del presente regolamento devono essere adottate su base individuale.";
4)  all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. In deroga al paragrafo 1, possono essere previste eccezioni all'obbligo di attraversare le frontiere esterne ai valichi di frontiera e durante gli orari di apertura:
a) per persone o gruppi di persone, in presenza di una necessità di carattere particolare di attraversamento occasionale delle frontiere esterne al di fuori dei valichi di frontiera o al di fuori degli orari di apertura stabiliti, purché siano in possesso delle autorizzazioni richieste dal diritto nazionale e purché non ostino ragioni di ordine pubblico e di sicurezza interna degli Stati membri. Gli Stati membri possono stabilire regimi specifici in accordi bilaterali. Le eccezioni generali previste dal diritto nazionale e dagli accordi bilaterali sono comunicate alla Commissione a norma dell'articolo 34;
b) per persone o gruppi di persone in caso di un'imprevista situazione d'emergenza;
c) conformemente alle norme specifiche di cui agli articoli 18 e 19 in combinato disposto con gli allegati VI e VII.";
5)  l'articolo 5 è così modificato:
a)  il paragrafo 1 è così modificato:
i)  la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
"1. Per soggiorni previsti nel territorio degli Stati membri, la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni, il che comporta di prendere in considerazione il periodo di 180 giorni che precede ogni giorno di soggiorno, le condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi sono le seguenti:";
ii)  la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) essere in possesso di un documento di viaggio valido che autorizza il titolare ad attraversare la frontiera che soddisfi i seguenti criteri:
i) la validità è di almeno tre mesi dopo la data prevista per la partenza dal territorio degli Stati membri. In casi di emergenza giustificati, è possibile derogare a tale obbligo;
ii) è stato rilasciato nel corso dei dieci anni precedenti;";
b)  è inserito il paragrafo seguente:
"1bis. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, la data d'ingresso è considerata come il primo giorno di soggiorno sul territorio degli Stati membri e la data d'uscita è considerata come l'ultimo giorno di soggiorno sul territorio degli Stati membri. I periodi di soggiorno autorizzati nell'ambito di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno non sono presi in considerazione nel calcolo della durata di un soggiorno nel territorio degli Stati membri.";
c)  il paragrafo 4 è così modificato:
i)  la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) i cittadini di paesi terzi che non soddisfano tutte le condizioni di cui al paragrafo 1, ma che sono in possesso di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata, sono ammessi a entrare nel territorio degli altri Stati membri ai fini di transito, affinché possano raggiungere il territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata, a meno che non figurino nell'elenco nazionale delle persone segnalate dallo Stato membro alle cui frontiere esterne essi si presentano e che tale segnalazione sia accompagnata da istruzioni di respingere o rifiutare il transito;";
ii)  alla lettera b), il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
"b) i cittadini di paesi terzi che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, salvo la lettera b), e che si presentano alla frontiera possono essere ammessi nel territorio degli Stati membri se è stato loro rilasciato un visto alla frontiera a norma degli articoli 35 e 36 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (*).
Gli Stati membri compilano statistiche sui visti rilasciati alle frontiere conformemente all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 810/2009 e al relativo allegato XII.
(*) GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.";
6)  all'articolo 6, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
"1. Le guardie di frontiera esercitano le loro funzioni nel pieno rispetto della dignità umana, in particolare nei casi concernenti persone vulnerabili.";
7)  l'articolo 7 è così modificato:
a)  al paragrafo 2, il secondo, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:
"La verifica minima di cui al primo comma costituisce la regola per i beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale.
Tuttavia quando effettuano, in modo non sistematico, verifiche minime sui beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale, le guardie di frontiera possono consultare banche dati nazionali ed europee per accertarsi che una persona non rappresenti una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per la sicurezza interna, l'ordine pubblico o le relazioni internazionali degli Stati membri oppure una minaccia per la salute pubblica.
Le conseguenze di tali consultazioni non mettono in discussione il diritto d'ingresso dei beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale nel territorio dello Stato membro interessato di cui essi godono a norma della direttiva 2004/38/CE";
b)  al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Fatto salvo il secondo comma, i cittadini di paesi terzi sottoposti a una verifica approfondita in seconda linea sono informati per iscritto, in una lingua loro comprensibile o che si possa ragionevolmente supporre sia loro comprensibile, o in altro modo utile, sull'obiettivo e sulla procedura seguita per effettuare tale verifica.";
c)  il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
"6. Le verifiche sui beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale sono effettuate a norma della direttiva 2004/38/CE";
d)  è aggiunto il paragrafo seguente:
"8. In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) o b), gli Stati membri possono anche prevedere deroghe alle disposizioni stabilite nel presente articolo.";
8)  l'articolo 9 è così modificato:
a)  il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. a) I beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale sono autorizzati a servirsi delle corsie indicate dal pannello di cui alla parte A ("UE, SEE, CH") dell'allegato III. Possono altresì servirsi delle corsie indicate dal pannello di cui alla parte B1 ("visto non richiesto") e alla parte B2 ("tutti i passaporti") dell'allegato III.
I cittadini di paesi terzi non tenuti a possedere un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri conformemente al regolamento (CE) n. 539/2001, e i cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata in corso di validità possono servirsi delle corsie indicate dal pannello di cui alla parte B1 ("visto non richiesto") dell'allegato III del presente regolamento. Possono altresì servirsi delle corsie indicate dal pannello di cui alla parte B2 ("tutti i passaporti") dell'allegato III del presente regolamento.
b) Tutte le altre persone si servono delle corsie indicate dal pannello di cui alla parte B2 ("tutti i passaporti") dell'allegato III.
Le indicazioni sui pannelli di cui alle lettere a) e b) possono figurare nella o nelle lingue ritenute appropriate da ciascuno Stato membro.
L'allestimento di corsie separate indicate dal pannello di cui alla parte B1 ("visto non richiesto") dell'allegato III non è obbligatorio. Gli Stati membri decidono se utilizzarla o meno e a quali valichi di frontiera in base alle esigenze pratiche.";
b)  il paragrafo 5 è soppresso;
9)  l'articolo 10 è così modificato:
a)  il titolo è sostituito dal seguente: "Apposizione di timbri sui documenti di viaggio";
b)  il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. È apposto un timbro d'ingresso e di uscita sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell'Unione ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE, ma che non presentano la carta di soggiorno di cui alla richiamata direttiva.
È apposto un timbro d'ingresso e di uscita sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi familiari di cittadini di paesi terzi che beneficiano del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale, ma che non presentano la carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE.";
c)  il paragrafo 3 è così modificato:
i)  al primo comma sono aggiunte le lettere seguenti:
"f) sui documenti di viaggio dei membri dell'equipaggio di treni passeggeri e treni merci che effettuano collegamenti internazionali;
g) sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi che presentano una carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE.";
ii)  il secondo comma è sostituto dal seguente:
"Su richiesta di un cittadino di paese terzo è possibile rinunciare, in via eccezionale, all'apposizione del timbro di ingresso o di uscita qualora ciò possa causargli gravi difficoltà. In tal caso l'ingresso o l'uscita sono registrati su un foglio separato con la menzione del nome e del numero di passaporto. Questo foglio è consegnato al cittadino del paese terzo. Le autorità competenti degli Stati membri possono raccogliere statistiche su tali casi eccezionali e possono fornirle alla Commissione.";
10)  l'articolo 11 è così modificato:
a)  il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Se la presunzione di cui al paragrafo 1 non è confutata, il cittadino di paese terzo può essere rimpatriato conformemente alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (*), e al diritto nazionale che rispetta detta direttiva.
(*) GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.";
b)  è aggiunto il paragrafo seguente:
"4. In caso di mancanza di un timbro d'uscita si applicano mutatis mutandis le pertinenti disposizioni dei paragrafi 1 e 2.";
11)  l'articolo 12 è così modificato:
a)  il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. La sorveglianza si prefigge principalmente lo scopo di impedire l'attraversamento non autorizzato della frontiera, di lottare contro la criminalità transfrontaliera e di adottare misure contro le persone entrate illegalmente. Una persona che ha attraversato illegalmente una frontiera e che non ha il diritto di soggiornare sul territorio dello Stato membro interessato è fermata ed è sottoposta a procedure che rispettano la direttiva 2008/115/CE.";
b)  il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
"5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 33 riguardo a modalità di sorveglianza supplementari.";
12)  all'articolo 13, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
"5. Gli Stati membri raccolgono statistiche sul numero di persone respinte, i motivi del respingimento, la cittadinanza delle persone il cui ingresso è stato rifiutato e il tipo di frontiera (terrestre, aerea, marittima) alla quale sono state respinte e le trasmettono annualmente alla Commissione (Eurostat) conformemente al regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale (*).
(*) GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23.";
13)  all'articolo 15, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Gli Stati membri assicurano che le guardie di frontiera siano professionisti specializzati e debitamente formati, tenendo conto della base comune per la formazione delle guardie di frontiera stabilita e sviluppata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri, istituita con regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio. I programmi comprendono una formazione specializzata ai fini dell'individuazione e della gestione di situazioni che coinvolgono persone vulnerabili quali minori non accompagnati e vittime della tratta di esseri umani. Gli Stati membri, con il sostegno dell'Agenzia, incoraggiano le guardie di frontiera ad apprendere le lingue necessarie per l'esercizio delle loro funzioni.";
14)  all'articolo 18, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Tali norme specifiche possono comportare deroghe agli articoli 4 e 5 e agli articoli da 7 a 13.";
15)  all'articolo 19, il paragrafo 1 è così modificato:
a)  al primo comma sono aggiunte le lettere seguenti:
"g) servizi di soccorso, polizia e vigili del fuoco e guardie di frontiera;
h) lavoratori off-shore.";
b)  il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Tali norme specifiche possono comportare deroghe agli articoli 4 e 5 e agli articoli da 7 a 13.";
16)  all'articolo 21, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) la possibilità per uno Stato membro di prevedere nel diritto nazionale l'obbligo per i cittadini di paesi terzi di dichiarare la loro presenza sul suo territorio ai sensi dell'articolo 22 della convenzione di Schengen.";
17)  l'articolo 32 è sostituito dal seguente:
"Articolo 32
Modifiche degli allegati
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 33 riguardo alle modifiche degli allegati III, IV e VIII.";
18)  l'articolo 33 è sostituito dal seguente:
"Articolo 33
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 12, paragrafo 5, e all'articolo 32 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da 19 luglio 2013.
3. La delega di cui all'articolo 12, paragrafo 5, e all'articolo 32 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5, e dell'articolo 32 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";
19)  all'articolo 34, il paragrafo 1 è così modificato:
a)  la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) l'elenco dei permessi di soggiorno, distinguendo fra quelli contemplati dalla lettera a) dell'articolo 2, punto 15, e quelli contemplati dalla lettera b) dell'articolo 2, punto 15, e corredati di un facsimile per i permessi di cui all'articolo 2, punto 15, lettera b). Le carte di soggiorno rilasciate conformemente alla direttiva 2004/38/CE sono appositamente specificate come tali e per le carte di soggiorno che non sono state rilasciate secondo il modello uniforme di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 sono forniti dei facsimile.";
b)  sono aggiunte le lettere seguenti:
"e bis) le eccezioni alle norme concernenti l'attraversamento delle frontiere esterne di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a);
e ter) le statistiche di cui all'articolo 10, paragrafo 3.";
20)  all'articolo 37, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Gli Stati membri notificano alla Commissione le loro disposizioni interne relative all'articolo 21, lettere c) e d), le sanzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e gli accordi bilaterali autorizzati dal presente regolamento. Le ulteriori modifiche di tali disposizioni sono notificate entro cinque giorni lavorativi.";
21)  gli allegati III, IV, VI, VII e VIII del regolamento (CE) n. 562/2006 sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento.



Articolo 2  Modifiche della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen

La convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen è così modificata:
1)  all'articolo 18, paragrafo 1, i termini "tre mesi" sono sostituiti dai termini "90 giorni";
2)  l'articolo 20 è così modificato:
a)  al paragrafo 1, i termini "tre mesi nel corso di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del primo ingresso" sono sostituiti dai termini "90 giorni su un periodo di 180 giorni";
b)  al paragrafo 2, i termini "tre mesi" sono sostituiti dai termini "90 giorni";
3)  l'articolo 21 è così modificato:
a)  al paragrafo 1, i termini "tre mesi su un periodo di sei mesi" sono sostituiti dai termini "90 giorni su un periodo di 180 giorni";
b)  il paragrafo 3 è soppresso;
4)  l'articolo 22 è sostituito dal seguente:
"Articolo 22
Gli stranieri entrati regolarmente nel territorio di una delle Parti contraenti possono essere tenuti a dichiarare la loro presenza, alle condizioni fissate da ciascuna Parte contraente, alle autorità competenti della Parte contraente nel cui territorio entrano. Tali stranieri dichiarano la loro presenza o all'ingresso o entro tre giorni lavorativi a decorrere dall'ingresso, a discrezione della Parte contraente nel cui territorio entrano.";
5)  l'articolo 136 è soppresso.



Articolo 3  Modifica del regolamento (CE) n. 1683/95

L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1683/95 è sostituito dal seguente:
"Articolo 5
Ai fini del presente regolamento, per "visto" s'intende un visto quale definito all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (*).
(*) GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.".



Articolo 4  Modifiche del regolamento (CE) n. 539/2001

Il regolamento (CE) n. 539/2001 è così modificato:
1)  all'articolo 1, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
"I cittadini dei paesi terzi che figurano nell'elenco dell'allegato II sono esentati dall'obbligo di cui al paragrafo 1 per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.";
2)  l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Articolo 2
Ai fini del presente regolamento, per "visto" s'intende un visto quale definito all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (*).
(*) GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.".



Articolo 5  Modifica del regolamento (CE) n. 767/2008

All'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 767/2008, il punto iv) è sostituito dal seguente:
"iv) ha già soggiornato per 90 giorni, nell'arco del periodo di 180 giorni in corso, sul territorio degli Stati membri in virtù di un visto uniforme o di un visto con validità territoriale limitata;".



Articolo 6  Modifiche del regolamento (CE) n. 810/2009

Il regolamento (CE) n. 810/2009 è così modificato:
1)  l'articolo 1, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
"1. Il presente regolamento fissa le procedure e le condizioni per il rilascio del visto di transito o per soggiorni previsti sul territorio degli Stati membri non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.";
2)  all'articolo 2, punto 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) del transito o di un soggiorno previsto sul territorio degli Stati membri, la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni;";
3)  all'articolo 25, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) quando, per motivi ritenuti giustificati dal consolato, è rilasciato un nuovo visto per un soggiorno durante lo stesso periodo di 180 giorni a un richiedente che, al di là di questo periodo di 180 giorni, ha già utilizzato un visto uniforme o un visto con validità territoriale limitata per un soggiorno di 90 giorni";
4)  all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), il punto iv) è sostituito dal seguente:
"iv) abbia già soggiornato per 90 giorni nell'arco del periodo di 180 giorni in corso, sul territorio degli Stati membri in virtù di un visto uniforme o di un visto con validità territoriale limitata;";
5)  gli allegati VI, VII e XI del regolamento (CE) n. 810/2009 sono modificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.



Articolo 7  Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 19 luglio 2013.

L'articolo 1, paragrafo 5, lettera a), punto i), l'articolo 1, paragrafo 5, lettera b), l'articolo 2, paragrafi 1 e 2, l'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), gli articoli 3, 4, 5 e 6, l'allegato I, punto 3, e l'allegato II si applicano a decorrere dal 18 ottobre 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2013
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
A. SHATTER



Allegato I

Gli allegati del regolamento (CE) n. 562/2006 sono così modificati:

1) l'allegato III è così modificato:

a) la parte B è sostituita dalla seguente:

"PARTE B1: 'visto non richiesto';

Scarica il file

PARTE B2: 'tutti i passaporti'.

Scarica il file";

b) nella parte C, sono inseriti i pannelli seguenti fra i pannelli "UE, SEE, CH" e i pannelli "TUTTI I PASSAPORTI":

"Scarica il file";

2) all'allegato IV, punto 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

"3. In caso d'ingresso e uscita di cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto il timbro, di norma, è apposto sulla pagina opposta a quella sulla quale figura il visto.";

3) all'allegato V, parte B, del Modello uniforme di provvedimento di respingimento alla frontiera, la lettera F) è sostituita dalla seguente:

" [] F) Ha già soggiornato per 90 giorni nel precedente periodo di 180 giorni nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea";

4) l'allegato VI è così modificato:

a) il punto 1 è così modificato:

i) al punto 1.1., è aggiunto il punto seguente:

"1.1.4. Valichi di frontiera condivisi

1.1.4.1. Gli Stati membri possono concludere o mantenere accordi bilaterali con paesi terzi confinanti sull'istituzione di valichi di frontiera condivisi, in cui le guardie di frontiera dello Stato membro e le guardie di frontiera del paese terzo effettuano gli uni dopo gli altri verifiche all'ingresso e all'uscita conformemente al diritto nazionale, sul territorio dell'altra parte. I valichi di frontiera condivisi possono essere situati sul territorio dello Stato membro o sul territorio del paese terzo.

1.1.4.2. Valichi di frontiera condivisi situati sul territorio dello Stato membro: gli accordi bilaterali che istituiscono valichi di frontiera condivisi situati sul territorio dello Stato membro autorizzano espressamente le guardie di frontiera del paese terzo a esercitare le loro funzioni nello Stato membro rispettando i seguenti principi:

a) protezione internazionale: il cittadino di un paese terzo che chiede protezione internazionale sul territorio dello Stato membro ha accesso alle pertinenti procedure dello Stato membro conformemente all'acquis unionale in materia di asilo;

b) arresto di una persona o sequestro di beni: se le guardie di frontiera del paese terzo vengono a conoscenza di fatti che giustificano l'arresto o la messa sotto protezione di una persona o il sequestro di beni, esse ne informano le autorità dello Stato membro, le quali assicurano un seguito appropriato in conformità del diritto nazionale, unionale e internazionale, a prescindere dalla cittadinanza dell'interessato;

c) beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale che entrano nel territorio dell'Unione: le guardie di frontiera del paese terzo non impediscono ai beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale di entrare nel territorio dell'Unione. Se vi sono motivi che giustificano il rifiuto di uscita dal paese terzo interessato, le guardie di frontiera del paese terzo comunicano tali motivi alle autorità dello Stato membro, le quali assicurano un seguito appropriato in conformità del diritto nazionale, unionale e internazionale.

1.1.4.3. Valichi di frontiera condivisi situati sul territorio del paese terzo: gli accordi bilaterali che istituiscono valichi di frontiera condivisi situati sul territorio del paese terzo autorizzano espressamente le guardie di frontiera dello Stato membro a esercitare le loro funzioni nel paese terzo. Ai fini del presente regolamento, i controlli effettuati dalle guardie di frontiera degli Stati membri in un valico di frontiera condiviso situato sul territorio di un paese terzo sono considerati effettuati sul territorio dello Stato membro interessato. Le guardie di frontiera degli Stati membri esercitano le loro funzioni in conformità del regolamento (CE) n. 562/2006 e nel rispetto dei seguenti principi:

a) protezione internazionale: il cittadino di un paese terzo che ha superato il controllo all'uscita delle guardie di frontiera del paese terzo e chiede successivamente protezione internazionale alle guardie di frontiera dello Stato membro presenti nel paese terzo è autorizzato ad accedere alle pertinenti procedure degli Stati membri conformemente all'acquis unionale in materia di asilo. Le autorità del paese terzo accettano il trasferimento dell'interessato nel territorio dello Stato membro;

b) arresto di una persona o sequestro di beni: se le guardie di frontiera dello Stato membro vengono a conoscenza di fatti che giustificano l'arresto o la messa sotto protezione di una persona o il sequestro di beni, esse agiscono in conformità del diritto nazionale, unionale e internazionale. Le autorità del paese terzo accettano il trasferimento dell'interessato o del bene in questione nel territorio dello Stato membro;

c) accesso ai sistemi IT: le guardie di frontiera degli Stati membri sono in grado di utilizzare sistemi di informazione che elaborano dati personali in conformità dell'articolo 7. Gli Stati membri sono autorizzati a mettere a punto le misure di sicurezza tecniche e organizzative richieste dal diritto unionale per tutelare i dati personali da una distruzione accidentale o illecita ovvero da perdita accidentale, alterazione, diffusione o accesso non autorizzati, compreso l'accesso da parte delle autorità del paese terzo.

1.1.4.4. Prima di concludere o di modificare qualunque accordo bilaterale sui valichi di frontiera condivisi con paesi terzi vicini, lo Stato membro interessato consulta la Commissione sulla compatibilità dell'accordo con il pertinente diritto unionale. Gli accordi bilaterali pre-esistenti sono comunicati alla Commissione entro il 20 gennaio 2014.

Se ritiene l'accordo incompatibile con il pertinente diritto unionale, la Commissione lo notifica allo Stato membro interessato. Lo Stato membro compie tutti i passi necessari per modificare l'accordo entro un lasso di tempo ragionevole in modo da eliminare le incompatibilità riscontrate.";

ii) al punto 1.2., i punti 1.2.1. e 1.2.2 sono sostituiti dai seguenti:

"1.2.1. Le verifiche sono effettuate sia sui passeggeri che sul personale ferroviario a bordo dei treni che attraversano frontiere esterne, inclusi i treni merci o i treni vuoti. Gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali o multilaterali sulle modalità di effettuazione di tali verifiche nel rispetto dei principi enunciati al punto 1.1.4. Tali verifiche hanno luogo in uno dei modi seguenti:

- nella prima stazione di arrivo o nell'ultima stazione di partenza nel territorio di uno Stato membro;

- sul treno, durante il viaggio fra l'ultima stazione di partenza situata in un paese terzo e la prima stazione di arrivo sul territorio di uno Stato membro, o viceversa;

- nell'ultima stazione di partenza o nella prima stazione di arrivo sul territorio di un paese terzo.

1.2.2. Inoltre, al fine di agevolare il traffico ferroviario di treni passeggeri ad alta velocità, gli Stati membri che si trovano lungo il percorso di tali treni in provenienza da paesi terzi possono anche decidere, di comune accordo con i paesi terzi interessati, nel rispetto dei principi enunciati al punto 1.1.4., di effettuare le verifiche all'ingresso delle persone a bordo dei treni provenienti da paesi terzi in uno dei modi seguenti:

- nelle stazioni di un paese terzo in cui salgono persone;

- nelle stazioni sul territorio degli Stati membri in cui scendono persone;

- sul treno durante il percorso fra le stazioni sul territorio di un paese terzo e le stazioni sul territorio degli Stati membri, nella misura in cui le persone restano a bordo del treno.";

b) il punto 3.1. è sostituito dal seguente:

"3.1. Modalità generali di verifica sul traffico marittimo

3.1.1. Le verifiche sulle navi sono effettuate nel porto di arrivo o di partenza, o nell'area all'uopo destinata nelle immediate adiacenze della nave o a bordo della nave nelle acque territoriali quali definite dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Gli Stati membri possono concludere accordi in virtù dei quali le verifiche possono essere effettuate anche nel corso della traversata o, all'atto dell'arrivo o della partenza della nave, nel territorio di un paese terzo, nel rispetto dei principi enunciati al punto 1.1.4.

3.1.2. Il comandante della nave, l'agente marittimo o qualsiasi altra persona debitamente abilitata dal comandante o legittimato in un modo accettabile per la pubblica autorità interessata (in appresso, in entrambi i casi, il "comandante") stila un elenco dei membri dell'equipaggio e degli eventuali passeggeri contenente le informazioni richieste nel formulario n. 5 (elenco dell'equipaggio) e n. 6 (elenco dei passeggeri) della convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale (convenzione FAL), così come, se del caso, i numeri del visto o del permesso del soggiorno:

- al più tardi 24 ore prima dell'arrivo in porto, oppure

- al momento in cui la nave lascia il porto precedente, qualora la durata del viaggio sia inferiore a 24 ore, oppure

- se il porto di scalo non è noto o se è cambiato durante il viaggio, non appena questa informazione diviene disponibile.

Il comandante comunica l'elenco o gli elenchi alle guardie di frontiera o, se previsto dal diritto nazionale, ad altre autorità competenti che trasmettono senza indugio tali elenchi alle guardie di frontiera.

3.1.3. Una conferma della ricezione (copia firmata degli elenchi o conferma di ricezione elettronica) è consegnata al comandante dalle guardie di frontiera o dalle autorità di cui al punto 3.1.2, che deve esibirla su richiesta, durante tutto il periodo della sosta nel porto.

3.1.4. Il comandante segnala senza indugio all'autorità competente tutte le modifiche relative alla composizione dell'equipaggio o al numero di passeggeri.

Il comandante, inoltre, comunica alle autorità competenti immediatamente, ed entro i limiti di tempo stabiliti al punto 3.1.2., la presenza a bordo di passeggeri clandestini. Questi rimangono comunque sotto la responsabilità del comandante.

In deroga agli articoli 4 e 7, le persone presenti a bordo non sono oggetto di verifiche di frontiera sistematiche. Tuttavia, le guardie di frontiera procedono a una perquisizione della nave e a verifiche sulle persone a bordo solo qualora ciò sia giustificato in base a una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l'immigrazione illegale.

3.1.5. Il comandante comunica, a tempo debito e in conformità delle disposizioni vigenti nel porto in questione, la partenza della nave all'autorità competente.";

"c) il punto 3.2. è così modificato:

i) il punto 3.2.1. è sostituito dal seguente:

"3.2.1. Il comandante della nave da crociera comunica all'autorità competente l'itinerario e il programma della crociera, non appena siano stati stabiliti e comunque entro i tempi di cui al punto 3.1.2.";

ii) al punto 3.2.2., il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Tuttavia, sono effettuate verifiche sull'equipaggio e i passeggeri di tali navi soltanto qualora ciò sia giustificato sulla base di una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l'immigrazione illegale.";

iii) al punto 3.2.3., lettere a) e b), il riferimento "punto 3.2.4" è sostituito dal riferimento "punto 3.1.2.";

iv) al punto 3.2.3., lettera e), il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Tuttavia, sono effettuate verifiche sull'equipaggio e i passeggeri di tali navi soltanto qualora ciò sia giustificato sulla base di una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l'immigrazione illegale.";

v) il punto 3.2.4. è soppresso;

vi) al punto 3.2.9., il secondo comma è soppresso;

vii) al punto 3.2.10., è aggiunta la lettera seguente:

"i) il punto 3.1.2. (obbligo di presentare gli elenchi dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio) non si applica. Se deve essere stilato un elenco delle persone a bordo conformemente alla direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità (*), il comandante ne trasmette copia all'autorità competente del porto di arrivo nel territorio degli Stati membri entro 30 minuti dalla partenza dal porto di un paese terzo.

(*) GU L 188 del 2.7.1998, pag. 35.";

viii) è aggiunto il punto seguente:

"3.2.11. Se un traghetto proveniente da un paese terzo, che effettua più scali nel territorio degli Stati membri, imbarca passeggeri esclusivamente per la restante tratta in tale territorio, i passeggeri sono sottoposti a una verifica all'uscita nel porto di partenza e a una verifica all'ingresso nel porto di arrivo.

Le verifiche sulle persone che, al momento degli scali, si trovano già a bordo del traghetto e che non si sono imbarcati nel territorio degli Stati membri, si effettuano nel porto di arrivo. La procedura inversa si applica quando il paese di destinazione è un paese terzo.";

ix) è aggiunto il punto seguente con un titolo:

" Collegamenti merci tra Stati membri

3.2.12. In deroga all'articolo 7, non è effettuata alcuna verifica di frontiera sui collegamenti merci tra gli stessi due o più porti situati nel territorio degli Stati membri senza scalo in porti situati al di fuori di tali territori consistenti nel trasporto di merci.

Tuttavia, sono effettuate verifiche sull'equipaggio e sui passeggeri di tali navi soltanto se giustificate sulla base di una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l'immigrazione illegale.";

5) l'allegato VII è così modificato:

a) al punto 3, i punti 3.1. e 3.2. sono sostituiti dai seguenti:

"In deroga agli articoli 4 e 7, gli Stati membri possono autorizzare i marittimi in possesso di un documento di identità dei marittimi, rilasciato ai sensi delle convenzioni n. 108 (1958) o n. 185 (2003) dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui documenti d'identità dei marittimi e della convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale (convenzione FAL), nonché in base alle pertinenti disposizioni nazionali, a entrare nel territorio degli Stati membri recandosi a terra per soggiornare nella località del porto ove la loro nave fa scalo o nei comuni limitrofi, o a uscire dal territorio degli Stati membri ritornando a bordo della loro nave senza presentarsi a un valico di frontiera, a condizione che essi figurino nell'elenco dell'equipaggio, precedentemente sottoposto a verifica da parte delle autorità competenti, della nave di appartenenza.

Tuttavia, in base alla valutazione dei rischi di sicurezza interna e di immigrazione illegale, i marittimi sono soggetti a una verifica a norma dell'articolo 7 da parte delle guardie di frontiera prima del loro sbarco.";

b) al punto 6, sono aggiunti i punti seguenti:

"6.4. Gli Stati membri designano punti di contatto nazionali a fini di consultazione sui minori e ne informano la Commissione. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri un elenco di questi punti di contatto nazionali.

6.5. In caso di dubbi quanto a una delle circostanze di cui ai punti da 6.1. a 6.3., le guardie di frontiera ricorrono all'elenco dei punti di contatto nazionali a fini di consultazione sui minori.";

c) sono aggiunti i punti seguenti:

"7. Servizi di soccorso, polizia, vigili del fuoco e guardie di frontiera

I regimi di ingresso e uscita dei membri dei servizi di soccorso, polizia, vigili del fuoco che intervengono in situazioni d'emergenza, nonché delle guardie di frontiera che attraversano la frontiera nello svolgimento dei loro compiti professionali, sono disciplinati dal diritto nazionale. Gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali con paesi terzi sull'ingresso e sull'uscita di tali categorie di persone. Tali regimi e accordi bilaterali possono prevedere deroghe agli articoli 4, 5 e 7.

8. Lavoratori off-shore

In deroga agli articoli 4 e 7, i lavoratori off-shore, quali definiti all'articolo 2, punto 18 bis, che ritornano regolarmente per via marittima o aerea nel territorio degli Stati membri senza aver soggiornato nel territorio di paesi terzi non sono sottoposti sistematicamente a verifica.

Tuttavia, in particolare se le coste di un paese terzo si trovano nelle immediate vicinanze del territorio di un sito off-shore, si tiene conto di una valutazione dei rischi in materia di immigrazione illegale per determinare la frequenza delle verifiche da effettuare.";

6) all'allegato VIII, il modello uniforme è così modificato:

a) i termini "timbro d'ingresso" sono sostituiti dai termini "timbro d'ingresso o d'uscita";

b) i termini "sia entrato/a" sono sostituiti dai termini "sia entrato/a o ne sia uscito/a".



Allegato II

Gli allegati del regolamento (CE) n. 810/2009 sono così modificati:

1) all'allegato VI, nel "Modulo uniforme per la notificazione e la motivazione del rifiuto, dell'annullamento o della revoca di un visto", il punto 4 è sostituito dal seguente:

"4. [] ha già soggiornato per 90 giorni, nell'arco del periodo di 180 giorni in corso, sul territorio degli Stati membri in forza di un visto uniforme o di un visto con validità territoriale limitata";

2) all'allegato VII, punto 4, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Quando un visto è valido per più di sei mesi, la durata dei soggiorni è di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.";

3) all'allegato XI, l'articolo 5, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

"2. È rilasciato un visto di tipo uniforme, per ingressi multipli, che autorizza un soggiorno di non più di 90 giorni per il periodo dei Giochi olimpici e/o paraolimpici.".

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