D.Lgs. 26-10-2010 n. 204
Attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 2010, n. 288.
D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 (1).
Attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 2010, n. 288.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
Vista la legge 2 ottobre 1967, n. 895, recante disposizioni per il controllo delle armi;
Vista la legge 18 giugno 1969, n. 323, recante rilascio della licenza di porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro a volo;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, e successive modificazioni;
Vista la legge 25 marzo 1986, n. 85, recante norme in materia di armi per uso sportivo;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell’ordinamento militare, ed in particolare gli articoli 250 e 251;
Vista la legge 6 marzo 1987, n. 89, recante, norme per l'accertamento medico dell'idoneità al porto delle armi e per l'utilizzazione di mezzi di segnalazione luminosi per il soccorso alpino, e in particolare l’ articolo 1;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, ed in particolare l’ articolo 13;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, recante attuazione della direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi;
Vista la legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli della Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ed in particolare l’ articolo 15;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88- Legge comunitaria 2008, ed in particolare gli articoli 1, 2 e 36;
Vista la direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2010;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 2010;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della difesa e della salute;
Emana
il seguente decreto legislativo
Art. 1 Oggetto e campo di applicazione
In vigore dal 1 luglio 2011
1. Il presente decreto legislativo integra la disciplina relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi.
Art. 2 Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527
In vigore dal 1 luglio 2011
1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’ articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il presente decreto legislativo costituisce attuazione della direttiva 91/477/CEE, come modificata dalla direttiva 2008/51/CE, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi.»;
b) dopo l’ articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «arma da fuoco»: qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata ad espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un combustibile propellente, a meno che non sia esclusa per una delle ragioni elencate al punto III dell’allegato I della direttiva 91/477/CEE, e successive modificazioni. Un oggetto è considerato idoneo ad essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un combustibile propellente se ha l’aspetto di un’arma da fuoco e, come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, può essere così trasformata;
b) «parte»: qualsiasi componente o elemento di ricambio specificamente progettato per un’arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna, il fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo, l’otturatore o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco;
c) «parte essenziale»: il meccanismo di chiusura, la camera e la canna di armi da fuoco che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l’arma da fuoco di cui fanno parte o sono destinati a farne parte;
d) «munizione»: l’insieme della cartuccia o dei componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati su di un’arma da fuoco;
e) «tracciabilità»: il controllo sistematico del percorso delle armi da fuoco e, ove possibile, delle loro parti e munizioni, dal fabbricante all’acquirente, con l’intento di assistere le autorità dello Stato italiano e degli Stati dell’Unione europea ad individuare, indagare e analizzare la fabbricazione ed il traffico illeciti;
f) «intermediario»: una persona fisica o giuridica, diversa dall’armaiolo, che eserciti un’attività professionale consistente integralmente o parzialmente nella vendita, nell’acquisto e nella organizzazione del trasferimento di armi, loro parti e munizioni, pur senza averne la materiale disponibilità. Non sono intermediari i meri vettori;
g) «armaiolo»: qualsiasi persona, fisica o giuridica, che eserciti un’attività professionale consistente integralmente o parzialmente nella fabbricazione, nel commercio, nello scambio, nell’assemblaggio, nella riparazione, nella disattivazione e nella locazione delle armi, loro parti e munizioni.»;
c) all’ articolo 2:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Possono chiedere il rilascio della carta europea d’arma da fuoco le persone residenti o i cittadini dell’Unione europea domiciliati nel territorio dello Stato in possesso di licenza di porto d’armi e che detengono una o più armi da fuoco denunciate a norma dell’ articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.»;
2) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «di residenza» sono inserite le seguenti: «o, per i cittadini dell’Unione europea, al questore della provincia di domicilio».
Art. 3 Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
In vigore dal 1 luglio 2011
1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’ articolo 28:
1) al primo comma, dopo le parole: «sono proibite la fabbricazione,» è inserita la seguente: «l’assemblaggio,»;
2) al secondo comma è aggiunto il seguente periodo: «La validità della licenza è di 2 anni.»;
3) al quarto comma, le parole: «e con la multa da euro cinquecento a euro tremila» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 3.000 euro a 30.000 euro»;
b) all’ articolo 31:
1) al primo comma, dopo le parole: «fabbricare altre armi,» è inserita la seguente: «assemblarle,»;
2) dopo il secondo comma è aggiunto in fine il seguente:
«Salvo quanto previsto per la collezione di armi, la validità della licenza è di 3 anni.»;
c) dopo l’ articolo 31 è inserito il seguente:
«Art. 31-bis - 1. Per esercitare l’attività di intermediario di cui all’ articolo 1-bis, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, nel settore delle armi è richiesta una apposita licenza rilasciata dal Prefetto, che ha una validità di 3 anni.
2. Ogni operatore autorizzato deve comunicare all’autorità che ha rilasciato la licenza, anche mediante un sistema informatizzato, ogni anno, un resoconto dettagliato delle singole operazioni effettuate.
3. La mancata comunicazione può comportare, in caso di prima violazione, la sospensione e, in caso di recidiva, la sospensione o la revoca della licenza.
4. Le modalità di attuazione del presente articolo sono definite nel regolamento.»;
d) l’ articolo 35 è sostituito dal seguente:
«Art. 35 - 1. L’armaiolo di cui all’ articolo 1- bis , comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute. Il registro è tenuto in formato elettronico, secondo le modalità definite nel regolamento.
2. Il registro di cui al comma 1 deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di 50 anni.
3. Alla cessazione dell’attività, i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere consegnati all’Autorità di pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne cura la conservazione per il periodo necessario. Le informazioni registrate nel sistema informatico di cui all’ articolo 3 del decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n. 8, sono conservate per i 50 anni successivi alla cessazione dell’attività.
4. Gli armaioli devono, altresì, comunicare mensilmente all’ufficio di polizia competente per territorio le generalità dei privati che hanno acquistato o venduto loro le armi, nonché la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all’acquisto esibiti dagli interessati. Le comunicazioni possono essere trasmesse anche per via telematica.
5. E’ vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d’armi ovvero di nulla osta all’acquisto rilasciato dal questore.
6. Il nulla osta non può essere rilasciato ai minori di 18 anni, ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.
7. Il questore subordina il rilascio del nulla osta alla presentazione di certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool, nonché dalla presentazione di ogni altra certificazione sanitaria prevista dalle disposizioni vigenti.
8. Il contravventore è punito con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 4.000 euro a 20.000 euro.
9. L’acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo è punito con l’arresto fino a un anno e con l’ammenda da 2.000 euro a 10.000 euro.
10. Il provvedimento con cui viene rilasciato il nulla osta all’acquisto delle armi, nonché quello che consente l’acquisizione, a qualsiasi titolo, della disponibilità di un’arma devono essere comunicati, a cura dell’interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all’atto dell’istanza, secondo le modalità definite nel medesimo regolamento. In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Può essere disposta, altresì, la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione.»;
e) all’ articolo 38:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all’ articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell’Arma dei carabinieri, ovvero per via telematica al sistema informatico di cui all’ articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, secondo le modalità stabilite nel regolamento.»;
b) dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
«Chiunque detiene le armi di cui al primo comma, senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d’armi, deve presentare ogni sei anni la certificazione medica di cui all’articolo 35, comma 7. La mancata presentazione del certificato medico autorizza il prefetto a vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell’articolo 39.
La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l’arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia.
Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza.»;
f) all’ articolo 42, dopo il terzo comma è aggiunto in fine il seguente:
«Il provvedimento con cui viene rilasciata una licenza di porto d’armi ai sensi del presente articolo deve essere comunicato, a cura dell’interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all’atto dell’istanza, secondo le modalità definite nel medesimo regolamento. In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Può essere disposta, altresì, la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione.»;
g) all’ articolo 55:
1) al primo comma, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il registro è tenuto in formato elettronico, secondo le modalità definite nel regolamento.»;
2) al secondo comma, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «cinquanta»;
3) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«Alla cessazione dell’attività, i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere consegnati all’Autorità di pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne curerà la conservazione per il periodo necessario. Le informazioni registrate nel sistema informatico di cui all’ articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, devono essere conservate per i 50 anni successivi alla cessazione dell’attività.»;
h) all’ articolo 57, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:
«La licenza è altresì richiesta per l’apertura o la gestione di campi di tiro o poligoni privati.
Il sindaco deve essere, comunque, sentito per gli aspetti di competenza dell’ente locale, quando non è lo stesso a rilasciare la licenza.
Nel regolamento sono definite le modalità di attuazione del presente comma e la relativa disciplina transitoria.».
Art. 4 Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, n. 895
In vigore dal 1 luglio 2011
1. Alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’ articolo 1, primo comma, le parole: «la multa da euro 413 a euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «la multa da 10.000 euro a 50.000 euro»;
b) all’ articolo 2, primo comma, le parole: «la multa da euro 206 a euro 1.549» sono sostituite dalle seguenti: «la multa da 3.000 euro a 20.000 euro»;
c) all’ articolo 3, primo comma, le parole: «e con la multa da euro 206 a euro 1.549» sono sostituite dalle seguenti: «e con la multa da 3.000 euro a 20.000 euro»;
d) all’ articolo 4, primo comma, le parole: «e con la multa da euro 206 a euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «e con la multa da 4.000 euro a 40.000 euro»;
e) all’ articolo 5, primo comma, primo periodo, dopo le parole: «qualità delle armi» sono inserite le seguenti: «e delle loro parti».
Art. 5 Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110
In vigore dal 1 luglio 2011
1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’ articolo 2, secondo comma, è aggiunto il seguente periodo:
Salvo che siano destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, ovvero all’esportazione, non è consentita la fabbricazione, l’introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 parabellum. Nei casi consentiti è richiesta la licenza di cui all’ articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.»;
b) all’ articolo 4:
1) al primo comma, dopo la parola: «noccoliere» sono aggiunte le seguenti: «storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione»;
2) al secondo comma, dopo la parola: «persona» sono aggiunte le seguenti: «, gli strumenti di cui all’articolo 5, quarto comma, nonché i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3 b, secondo le norme CEI EN 60825- 1, CEI EN 60825- 1/A11, CEI EN 60825- 4»;
3) al terzo comma, le parole: «con l’arresto da un mese a un anno e con l’ammenda da euro 51 a euro 206» sono sostituite dalle seguenti: «con l’arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro»;
4) al quarto comma sono apportate le seguenti modificazioni:
4.1) al secondo periodo le parole: «con l’arresto da quattro a diciotto mesi e con l’ammenda da euro 103 a euro 413,» sono sostituite dalle seguenti: «con l’arresto da uno a tre anni e con l’ammenda da 3.000 euro a 20.000 euro»;
4.2) al terzo periodo, le parole: «La pena è dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da euro 206 a euro 413» sono sostituite dalle seguenti: «La pena è dell’arresto da tre a sei anni e dell’ammenda da 5.000 euro a 20.000 euro»;
5) al quinto comma le parole: «è punito con l’arresto da due a diciotto mesi e con l’ammenda da euro 103 a euro 413» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con l’arresto da sei a diciotto mesi e con l’ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro»;
c) all'articolo 5:
1) la parola: «giocattoli», ove ricorre, è sostituita dalla seguente «strumenti»;
2) al terzo comma, le parole: «ai giocattoli» sono sostituite dalle seguenti:
«agli strumenti di cui al presente articolo.»;
3) al quarto comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «I predetti strumenti se realizzati in metallo devono avere la canna completamente ostruita, non in grado di camerare cartucce ed avere la canna occlusa da un tappo rosso inamovibile. Quelli da segnalazione acustica, destinati a produrre un rumore tramite l’accensione di una cartuccia a salve, devono avere la canna occlusa da un inserto di metallo ed un tappo rosso inamovibile all'estremità della canna.
Gli strumenti denominati «softair», vendibili solo ai maggiori di 16 anni, possono sparare pallini in plastica, di colore vivo, per mezzo di aria o gas compresso, purché l’energia del singolo pallino, misurata ad un metro dalla volata, non sia superiore ad 1 joule. La canna dell’arma deve essere colorata di rosso per almeno tre centimetri e qualora la canna non sia sporgente la verniciatura deve interessare la parte anteriore dello strumento per un pari tratto.
Gli strumenti di cui al presente comma sono sottoposti, a spese dell’interessato, a verifica di conformità accertata dal Banco nazionale di prova e riconosciuta con provvedimento del Ministero dell’interno.
Con decreto del Ministro dell’interno sono definite le modalità di attuazione del presente comma.»;
4) il sesto comma è sostituito dal seguente:
«Chiunque produce o pone in commercio gli strumenti di cui al presente articolo, senza l’osservanza delle disposizioni del quarto comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.500 euro a 15.000 euro.»;
d) al sesto comma dell’ articolo 8 dopo le parole: «Coloro che» sono inserite le seguenti: «nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza»;
e) all’ articolo 10:
1) al comma 3, le parole: «da 206 euro a 2.065 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 2.000 euro a 20.000 euro»;
2) al comma 4, le parole: «fino a 103 euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 1.000 euro»;
3) al comma 10, le parole: «da euro 206 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «da 1.500 euro a 10.000 euro»;
f) all’ articolo 11:
1) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Sulle armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato, devono essere impressi, in modo indelebile, in un’area delimitata del fusto, carcassa o castello o di una parte essenziale dell’arma, di cui all’ articolo 1-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, ed a cura del fabbricante o dell’assemblatore, il nome, la sigla od il marchio del fabbricante o assemblatore, l’anno e il Paese o il luogo di fabbricazione e, ove previsto, il numero di iscrizione del prototipo o dell’esemplare nel catalogo nazionale, nonché il numero di matricola. Un numero progressivo deve, altresì, essere impresso sulle canne intercambiabili di armi. Il calibro deve essere riportato almeno sulla canna. Ogni marcatura deve essere apposta su una parte visibile dell’arma o facilmente ispezionabile senza attrezzi. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 32, nono e decimo comma, è consentita la sostituzione della parte di arma su cui è stata apposta la marcatura qualora divenga inservibile, per rottura o usura, previo versamento per la rottamazione della stessa, a cura dell’interessato, alla competente direzione di artiglieria. L’area dell’arma riservata alla marcatura non può recare ulteriori o diversi segni identificativi o distintivi dell’arma stessa. A cura del Banco nazionale di prova deve essere apposta la sigla della Repubblica Italiana e l’indicazione dell’anno in cui è avvenuta l’introduzione dell’arma nel territorio nazionale, salvo che tali indicazioni siano già state apposte da altro Stato membro dell’Unione europea.
L’area dell’arma riservata alla marcatura non può recare ulteriori o diversi segni identificativi o distintivi dell’arma stessa.»;
2) al secondo comma, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:
«I dati contenuti nel registro sono comunicati, anche in forma telematica, al Ministero dell’interno.»;
3) al terzo comma è aggiunto, infine, il seguente periodo:
«Qualora l’autorità di pubblica sicurezza, nell’ambito dell’attività di controllo, abbia motivo di ritenere che le armi di cui al presente comma, introdotte nel territorio dello Stato non siano corrispondenti al prototipo o all’esemplare iscritto al catalogo nazionale, dispone che il detentore inoltri l’arma stessa al Banco nazionale di prova, che provvede alle verifiche di conformità secondo le modalità di cui all’articolo 14.»;
g) dopo l’ articolo 11 è inserito il seguente:
«Art. 11-bis - Tracciabilità delle armi e delle munizioni
1. L’archivio di cui all’ articolo 3 decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, registra e conserva per non meno di cinquanta anni, per ciascuna arma da fuoco, il tipo, la marca, il modello, il calibro e il numero di serie, il numero di catalogo ove previsto, nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell’acquirente o del detentore dell’arma da fuoco.
2. Nel medesimo archivio sono registrati i dati delle munizioni di cui all’ articolo 3 della legge 6 dicembre 1993, n. 509, nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell’acquirente delle munizioni medesime.»;
h) dopo l’ articolo 13 è inserito il seguente:
«Art. 13-bis - Immissione sul mercato delle armi provenienti da scorte governative
1. Le armi di proprietà delle Forze armate e delle Forze di polizia dichiarate fuori uso, in quanto non più in dotazione, possono essere immesse sul mercato civile, a condizione che siano state demilitarizzate.
La demilitarizzazione consiste nella trasformazione di un’arma da guerra o tipo guerra in un’arma comune da sparo.
2. Le armi di cui al comma 1 possono essere cedute solo a soggetti muniti delle necessarie autorizzazioni all’acquisto. La procedura di demilitarizzazione è effettuata secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell’interno.
3. Le armi disattivate possono essere alienate senza autorizzazione.
Sono armi disattivate quelle sottoposte ad una operazione tecnica mediante la quale un’arma portatile di cui agli articoli 1 e 2, viene resa inerte e portata allo stato di mero simulacro anche nelle sue parti essenziali, in modo permanente ed irreversibile, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell’interno.
4. La demilitarizzazione e la disattivazione devono essere effettuate da soggetti muniti della licenza di fabbricazione di armi da guerra o da stabilimenti militari, ovvero da altri soggetti pubblici contemplati dall’articolo 10, comma 5, in quanto muniti delle necessarie attrezzature tecniche.
La disattivazione per le armi comuni può essere effettuata, oltre che dai soggetti già indicati per la disattivazione delle armi da guerra, dai soggetti muniti di licenza di fabbricazione e riparazione di armi comuni.
5. Prima dell’avvio delle procedure di cessione delle armi di cui al presente articolo, le Amministrazioni interessate devono darne comunicazione al Ministero dell’interno ed alla questura della provincia dove sono ubicati gli arsenali nei quali sono tenute in deposito.»;
i) all’ articolo 15:
1) al primo comma, dopo le parole: «provviste del numero di matricola» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero per finalità commerciali ai soli fini espositivi durante fiere, esposizioni e mostre»;
2) al quarto comma, le parole: «da euro 20 a euro 103» sono sostituite dalle seguenti: «da 4.000 euro a 30.000 euro».
l) all’ articolo 19:
1 ) al primo comma le parole: «bascule e caricatori» sono sostituite dalle seguenti: «e bascule»;
2) al secondo comma, le parole: «con l’ammenda da euro 41 a euro 165» sono sostituite dalle seguenti: «con l’ammenda da 250 euro a 1.000 euro» e le parole: «con l’ammenda fino a euro 82» sono sostituite dalle seguenti: «con l’ammenda fino a 500 euro.»;
3) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«Ai fini del presente articolo non sono da considerare parti di arma quelle ancora in uno stato di semilavorato. Per semilavorato deve intendersi quella parte di arma che, per poter essere assemblata sull’arma e garantirne il funzionamento, necessita di ulteriori lavorazioni meccaniche.
Non sono da considerare lavorazioni meccaniche i trattamenti superficiali dei metalli.»;
m) all’ articolo 20 è aggiunto il seguente comma:
«Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono determinate le modalità ed i termini di custodia delle armi e delle parti di cui al primo comma in relazione al numero di armi o parti di armi detenute, prevedendo anche sistemi di sicurezza elettronici o di difesa passiva, nonché le modalità ed i termini per assicurare, anche con modalità telematiche, la tracciabilità di tutte le armi, delle loro parti e delle munizioni, attraverso l'introduzione di meccanismi di semplificazione e snellimento degli adempimenti previsti.»;
n) all’ articolo 22:
1) al primo comma è aggiunto il seguente periodo:
«Per armi da fuoco per uso scenico si intendono le armi alle quali, con semplici accorgimenti tecnici, venga occlusa parzialmente la canna al solo scopo di impedire che possa espellere un proiettile ed il cui impiego avvenga costantemente sotto il controllo dell’armaiolo che le ha in carico.»;
2) al secondo comma le parole: «da euro 206 a euro 1.549» sono sostituite dalle seguenti: «da 2.000 euro a 20.000 euro»;
o) all’ articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, le parole: «e con la multa da euro 206 a euro 1.549» sono sostituite dalle seguenti: «e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro»;
2) al terzo comma, le parole: «e con la multa da euro 103 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «e con la multa da 1.000 euro a 15.000 euro»;
3) al quarto comma, le parole: «e la multa da euro 154 a euro 1.549» sono sostituite dalle seguenti: «e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro».
Art. 6 Disposizioni transitorie e finali
In vigore dal 1 luglio 2011
1. Con decreto del Presidente della Repubblica è emanato, ai sensi dell’ articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze, della difesa, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un regolamento per la modifica del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, in attuazione di quanto previsto dal presente decreto, nel rispetto dei principi di semplificazione dei procedimenti amministrativi e di riduzione dei termini per la conclusione degli stessi, anche con riferimento alla comunicazione dell’avviso di trasporto previsto dall’ articolo 34 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, da effettuarsi anche attraverso mezzi informatici o telematici.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’interno, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici per l’idoneità all’acquisizione, alla detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di porto delle armi, nonché al rilascio del nulla osta di cui all’ articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall’ articolo 3, comma 1, lettera d), del presente decreto, prevedendo anche una specifica disciplina transitoria per coloro che alla data di entrata in vigore del decreto già detengono armi. Con il medesimo decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono, altresì, definite le modalità dello scambio protetto dei dati informatizzati tra il Servizio sanitario nazionale e gli uffici delle Forze dell’ordine nei procedimenti finalizzati all’acquisizione, alla detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di porto delle armi.
3. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottarsi entro 12 mesi dalla data in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di utilizzazione del sistema informatico di raccolta dei dati relativi alle armi ed alle munizioni in relazione alla tracciabilità delle stesse.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di cui al comma 2, nonché agli articoli 31-bis, 35, comma 1, 38, 42, quarto comma, 55 e 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché degli articoli 5, quarto comma, e 11-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificati dagli articoli 3 e 5 del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.
5. Alle armi di cui alla categoria A, B, C e D dell’allegato I della direttiva 91/477/CEE, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti relative, rispettivamente, alle armi da guerra, tipo guerra o a spiccata capacità offensiva, nonché ai materiali di armamento ed a quelle comuni, alle armi sportive e alle armi da caccia.
6. Per armi da caccia di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, s'intendono, tra i fucili ad anima rigata, le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40, nonché i fucili e le carabine ad anima rigata dalle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6, anche se il bossolo a vuoto è di altezza inferiore a millimetri 40.
7. Per i fucili da caccia in grado di camerare le cartucce per pistola o rivoltella, si applica il limite detentivo di 200 cartucce cariche, di cui all’ articolo 97 del regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni.
Art. 7 Disposizioni finanziarie
In vigore dal 1 luglio 2011
1. Dall’applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 8 Entrata in vigore
In vigore dal 1 luglio 2011
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° luglio 2011.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 2010, n. 288.
D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 (1).
Attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 2010, n. 288.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
Vista la legge 2 ottobre 1967, n. 895, recante disposizioni per il controllo delle armi;
Vista la legge 18 giugno 1969, n. 323, recante rilascio della licenza di porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro a volo;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, e successive modificazioni;
Vista la legge 25 marzo 1986, n. 85, recante norme in materia di armi per uso sportivo;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell’ordinamento militare, ed in particolare gli articoli 250 e 251;
Vista la legge 6 marzo 1987, n. 89, recante, norme per l'accertamento medico dell'idoneità al porto delle armi e per l'utilizzazione di mezzi di segnalazione luminosi per il soccorso alpino, e in particolare l’ articolo 1;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, ed in particolare l’ articolo 13;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, recante attuazione della direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi;
Vista la legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli della Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ed in particolare l’ articolo 15;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88- Legge comunitaria 2008, ed in particolare gli articoli 1, 2 e 36;
Vista la direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2010;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 2010;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della difesa e della salute;
Emana
il seguente decreto legislativo
Art. 1 Oggetto e campo di applicazione
In vigore dal 1 luglio 2011
1. Il presente decreto legislativo integra la disciplina relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi.
Art. 2 Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527
In vigore dal 1 luglio 2011
1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’ articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il presente decreto legislativo costituisce attuazione della direttiva 91/477/CEE, come modificata dalla direttiva 2008/51/CE, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi.»;
b) dopo l’ articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «arma da fuoco»: qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata ad espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un combustibile propellente, a meno che non sia esclusa per una delle ragioni elencate al punto III dell’allegato I della direttiva 91/477/CEE, e successive modificazioni. Un oggetto è considerato idoneo ad essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un combustibile propellente se ha l’aspetto di un’arma da fuoco e, come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, può essere così trasformata;
b) «parte»: qualsiasi componente o elemento di ricambio specificamente progettato per un’arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna, il fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo, l’otturatore o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco;
c) «parte essenziale»: il meccanismo di chiusura, la camera e la canna di armi da fuoco che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l’arma da fuoco di cui fanno parte o sono destinati a farne parte;
d) «munizione»: l’insieme della cartuccia o dei componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati su di un’arma da fuoco;
e) «tracciabilità»: il controllo sistematico del percorso delle armi da fuoco e, ove possibile, delle loro parti e munizioni, dal fabbricante all’acquirente, con l’intento di assistere le autorità dello Stato italiano e degli Stati dell’Unione europea ad individuare, indagare e analizzare la fabbricazione ed il traffico illeciti;
f) «intermediario»: una persona fisica o giuridica, diversa dall’armaiolo, che eserciti un’attività professionale consistente integralmente o parzialmente nella vendita, nell’acquisto e nella organizzazione del trasferimento di armi, loro parti e munizioni, pur senza averne la materiale disponibilità. Non sono intermediari i meri vettori;
g) «armaiolo»: qualsiasi persona, fisica o giuridica, che eserciti un’attività professionale consistente integralmente o parzialmente nella fabbricazione, nel commercio, nello scambio, nell’assemblaggio, nella riparazione, nella disattivazione e nella locazione delle armi, loro parti e munizioni.»;
c) all’ articolo 2:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Possono chiedere il rilascio della carta europea d’arma da fuoco le persone residenti o i cittadini dell’Unione europea domiciliati nel territorio dello Stato in possesso di licenza di porto d’armi e che detengono una o più armi da fuoco denunciate a norma dell’ articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.»;
2) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «di residenza» sono inserite le seguenti: «o, per i cittadini dell’Unione europea, al questore della provincia di domicilio».
Art. 3 Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
In vigore dal 1 luglio 2011
1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’ articolo 28:
1) al primo comma, dopo le parole: «sono proibite la fabbricazione,» è inserita la seguente: «l’assemblaggio,»;
2) al secondo comma è aggiunto il seguente periodo: «La validità della licenza è di 2 anni.»;
3) al quarto comma, le parole: «e con la multa da euro cinquecento a euro tremila» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 3.000 euro a 30.000 euro»;
b) all’ articolo 31:
1) al primo comma, dopo le parole: «fabbricare altre armi,» è inserita la seguente: «assemblarle,»;
2) dopo il secondo comma è aggiunto in fine il seguente:
«Salvo quanto previsto per la collezione di armi, la validità della licenza è di 3 anni.»;
c) dopo l’ articolo 31 è inserito il seguente:
«Art. 31-bis - 1. Per esercitare l’attività di intermediario di cui all’ articolo 1-bis, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, nel settore delle armi è richiesta una apposita licenza rilasciata dal Prefetto, che ha una validità di 3 anni.
2. Ogni operatore autorizzato deve comunicare all’autorità che ha rilasciato la licenza, anche mediante un sistema informatizzato, ogni anno, un resoconto dettagliato delle singole operazioni effettuate.
3. La mancata comunicazione può comportare, in caso di prima violazione, la sospensione e, in caso di recidiva, la sospensione o la revoca della licenza.
4. Le modalità di attuazione del presente articolo sono definite nel regolamento.»;
d) l’ articolo 35 è sostituito dal seguente:
«Art. 35 - 1. L’armaiolo di cui all’ articolo 1- bis , comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute. Il registro è tenuto in formato elettronico, secondo le modalità definite nel regolamento.
2. Il registro di cui al comma 1 deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di 50 anni.
3. Alla cessazione dell’attività, i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere consegnati all’Autorità di pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne cura la conservazione per il periodo necessario. Le informazioni registrate nel sistema informatico di cui all’ articolo 3 del decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n. 8, sono conservate per i 50 anni successivi alla cessazione dell’attività.
4. Gli armaioli devono, altresì, comunicare mensilmente all’ufficio di polizia competente per territorio le generalità dei privati che hanno acquistato o venduto loro le armi, nonché la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all’acquisto esibiti dagli interessati. Le comunicazioni possono essere trasmesse anche per via telematica.
5. E’ vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d’armi ovvero di nulla osta all’acquisto rilasciato dal questore.
6. Il nulla osta non può essere rilasciato ai minori di 18 anni, ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.
7. Il questore subordina il rilascio del nulla osta alla presentazione di certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool, nonché dalla presentazione di ogni altra certificazione sanitaria prevista dalle disposizioni vigenti.
8. Il contravventore è punito con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 4.000 euro a 20.000 euro.
9. L’acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo è punito con l’arresto fino a un anno e con l’ammenda da 2.000 euro a 10.000 euro.
10. Il provvedimento con cui viene rilasciato il nulla osta all’acquisto delle armi, nonché quello che consente l’acquisizione, a qualsiasi titolo, della disponibilità di un’arma devono essere comunicati, a cura dell’interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all’atto dell’istanza, secondo le modalità definite nel medesimo regolamento. In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Può essere disposta, altresì, la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione.»;
e) all’ articolo 38:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all’ articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell’Arma dei carabinieri, ovvero per via telematica al sistema informatico di cui all’ articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, secondo le modalità stabilite nel regolamento.»;
b) dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
«Chiunque detiene le armi di cui al primo comma, senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d’armi, deve presentare ogni sei anni la certificazione medica di cui all’articolo 35, comma 7. La mancata presentazione del certificato medico autorizza il prefetto a vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell’articolo 39.
La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l’arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia.
Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza.»;
f) all’ articolo 42, dopo il terzo comma è aggiunto in fine il seguente:
«Il provvedimento con cui viene rilasciata una licenza di porto d’armi ai sensi del presente articolo deve essere comunicato, a cura dell’interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all’atto dell’istanza, secondo le modalità definite nel medesimo regolamento. In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Può essere disposta, altresì, la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione.»;
g) all’ articolo 55:
1) al primo comma, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il registro è tenuto in formato elettronico, secondo le modalità definite nel regolamento.»;
2) al secondo comma, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «cinquanta»;
3) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«Alla cessazione dell’attività, i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere consegnati all’Autorità di pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne curerà la conservazione per il periodo necessario. Le informazioni registrate nel sistema informatico di cui all’ articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, devono essere conservate per i 50 anni successivi alla cessazione dell’attività.»;
h) all’ articolo 57, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:
«La licenza è altresì richiesta per l’apertura o la gestione di campi di tiro o poligoni privati.
Il sindaco deve essere, comunque, sentito per gli aspetti di competenza dell’ente locale, quando non è lo stesso a rilasciare la licenza.
Nel regolamento sono definite le modalità di attuazione del presente comma e la relativa disciplina transitoria.».
Art. 4 Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, n. 895
In vigore dal 1 luglio 2011
1. Alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’ articolo 1, primo comma, le parole: «la multa da euro 413 a euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «la multa da 10.000 euro a 50.000 euro»;
b) all’ articolo 2, primo comma, le parole: «la multa da euro 206 a euro 1.549» sono sostituite dalle seguenti: «la multa da 3.000 euro a 20.000 euro»;
c) all’ articolo 3, primo comma, le parole: «e con la multa da euro 206 a euro 1.549» sono sostituite dalle seguenti: «e con la multa da 3.000 euro a 20.000 euro»;
d) all’ articolo 4, primo comma, le parole: «e con la multa da euro 206 a euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «e con la multa da 4.000 euro a 40.000 euro»;
e) all’ articolo 5, primo comma, primo periodo, dopo le parole: «qualità delle armi» sono inserite le seguenti: «e delle loro parti».
Art. 5 Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110
In vigore dal 1 luglio 2011
1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’ articolo 2, secondo comma, è aggiunto il seguente periodo:
Salvo che siano destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, ovvero all’esportazione, non è consentita la fabbricazione, l’introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 parabellum. Nei casi consentiti è richiesta la licenza di cui all’ articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.»;
b) all’ articolo 4:
1) al primo comma, dopo la parola: «noccoliere» sono aggiunte le seguenti: «storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione»;
2) al secondo comma, dopo la parola: «persona» sono aggiunte le seguenti: «, gli strumenti di cui all’articolo 5, quarto comma, nonché i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3 b, secondo le norme CEI EN 60825- 1, CEI EN 60825- 1/A11, CEI EN 60825- 4»;
3) al terzo comma, le parole: «con l’arresto da un mese a un anno e con l’ammenda da euro 51 a euro 206» sono sostituite dalle seguenti: «con l’arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro»;
4) al quarto comma sono apportate le seguenti modificazioni:
4.1) al secondo periodo le parole: «con l’arresto da quattro a diciotto mesi e con l’ammenda da euro 103 a euro 413,» sono sostituite dalle seguenti: «con l’arresto da uno a tre anni e con l’ammenda da 3.000 euro a 20.000 euro»;
4.2) al terzo periodo, le parole: «La pena è dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da euro 206 a euro 413» sono sostituite dalle seguenti: «La pena è dell’arresto da tre a sei anni e dell’ammenda da 5.000 euro a 20.000 euro»;
5) al quinto comma le parole: «è punito con l’arresto da due a diciotto mesi e con l’ammenda da euro 103 a euro 413» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con l’arresto da sei a diciotto mesi e con l’ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro»;
c) all'articolo 5:
1) la parola: «giocattoli», ove ricorre, è sostituita dalla seguente «strumenti»;
2) al terzo comma, le parole: «ai giocattoli» sono sostituite dalle seguenti:
«agli strumenti di cui al presente articolo.»;
3) al quarto comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «I predetti strumenti se realizzati in metallo devono avere la canna completamente ostruita, non in grado di camerare cartucce ed avere la canna occlusa da un tappo rosso inamovibile. Quelli da segnalazione acustica, destinati a produrre un rumore tramite l’accensione di una cartuccia a salve, devono avere la canna occlusa da un inserto di metallo ed un tappo rosso inamovibile all'estremità della canna.
Gli strumenti denominati «softair», vendibili solo ai maggiori di 16 anni, possono sparare pallini in plastica, di colore vivo, per mezzo di aria o gas compresso, purché l’energia del singolo pallino, misurata ad un metro dalla volata, non sia superiore ad 1 joule. La canna dell’arma deve essere colorata di rosso per almeno tre centimetri e qualora la canna non sia sporgente la verniciatura deve interessare la parte anteriore dello strumento per un pari tratto.
Gli strumenti di cui al presente comma sono sottoposti, a spese dell’interessato, a verifica di conformità accertata dal Banco nazionale di prova e riconosciuta con provvedimento del Ministero dell’interno.
Con decreto del Ministro dell’interno sono definite le modalità di attuazione del presente comma.»;
4) il sesto comma è sostituito dal seguente:
«Chiunque produce o pone in commercio gli strumenti di cui al presente articolo, senza l’osservanza delle disposizioni del quarto comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.500 euro a 15.000 euro.»;
d) al sesto comma dell’ articolo 8 dopo le parole: «Coloro che» sono inserite le seguenti: «nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza»;
e) all’ articolo 10:
1) al comma 3, le parole: «da 206 euro a 2.065 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 2.000 euro a 20.000 euro»;
2) al comma 4, le parole: «fino a 103 euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 1.000 euro»;
3) al comma 10, le parole: «da euro 206 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «da 1.500 euro a 10.000 euro»;
f) all’ articolo 11:
1) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Sulle armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato, devono essere impressi, in modo indelebile, in un’area delimitata del fusto, carcassa o castello o di una parte essenziale dell’arma, di cui all’ articolo 1-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, ed a cura del fabbricante o dell’assemblatore, il nome, la sigla od il marchio del fabbricante o assemblatore, l’anno e il Paese o il luogo di fabbricazione e, ove previsto, il numero di iscrizione del prototipo o dell’esemplare nel catalogo nazionale, nonché il numero di matricola. Un numero progressivo deve, altresì, essere impresso sulle canne intercambiabili di armi. Il calibro deve essere riportato almeno sulla canna. Ogni marcatura deve essere apposta su una parte visibile dell’arma o facilmente ispezionabile senza attrezzi. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 32, nono e decimo comma, è consentita la sostituzione della parte di arma su cui è stata apposta la marcatura qualora divenga inservibile, per rottura o usura, previo versamento per la rottamazione della stessa, a cura dell’interessato, alla competente direzione di artiglieria. L’area dell’arma riservata alla marcatura non può recare ulteriori o diversi segni identificativi o distintivi dell’arma stessa. A cura del Banco nazionale di prova deve essere apposta la sigla della Repubblica Italiana e l’indicazione dell’anno in cui è avvenuta l’introduzione dell’arma nel territorio nazionale, salvo che tali indicazioni siano già state apposte da altro Stato membro dell’Unione europea.
L’area dell’arma riservata alla marcatura non può recare ulteriori o diversi segni identificativi o distintivi dell’arma stessa.»;
2) al secondo comma, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:
«I dati contenuti nel registro sono comunicati, anche in forma telematica, al Ministero dell’interno.»;
3) al terzo comma è aggiunto, infine, il seguente periodo:
«Qualora l’autorità di pubblica sicurezza, nell’ambito dell’attività di controllo, abbia motivo di ritenere che le armi di cui al presente comma, introdotte nel territorio dello Stato non siano corrispondenti al prototipo o all’esemplare iscritto al catalogo nazionale, dispone che il detentore inoltri l’arma stessa al Banco nazionale di prova, che provvede alle verifiche di conformità secondo le modalità di cui all’articolo 14.»;
g) dopo l’ articolo 11 è inserito il seguente:
«Art. 11-bis - Tracciabilità delle armi e delle munizioni
1. L’archivio di cui all’ articolo 3 decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, registra e conserva per non meno di cinquanta anni, per ciascuna arma da fuoco, il tipo, la marca, il modello, il calibro e il numero di serie, il numero di catalogo ove previsto, nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell’acquirente o del detentore dell’arma da fuoco.
2. Nel medesimo archivio sono registrati i dati delle munizioni di cui all’ articolo 3 della legge 6 dicembre 1993, n. 509, nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell’acquirente delle munizioni medesime.»;
h) dopo l’ articolo 13 è inserito il seguente:
«Art. 13-bis - Immissione sul mercato delle armi provenienti da scorte governative
1. Le armi di proprietà delle Forze armate e delle Forze di polizia dichiarate fuori uso, in quanto non più in dotazione, possono essere immesse sul mercato civile, a condizione che siano state demilitarizzate.
La demilitarizzazione consiste nella trasformazione di un’arma da guerra o tipo guerra in un’arma comune da sparo.
2. Le armi di cui al comma 1 possono essere cedute solo a soggetti muniti delle necessarie autorizzazioni all’acquisto. La procedura di demilitarizzazione è effettuata secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell’interno.
3. Le armi disattivate possono essere alienate senza autorizzazione.
Sono armi disattivate quelle sottoposte ad una operazione tecnica mediante la quale un’arma portatile di cui agli articoli 1 e 2, viene resa inerte e portata allo stato di mero simulacro anche nelle sue parti essenziali, in modo permanente ed irreversibile, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell’interno.
4. La demilitarizzazione e la disattivazione devono essere effettuate da soggetti muniti della licenza di fabbricazione di armi da guerra o da stabilimenti militari, ovvero da altri soggetti pubblici contemplati dall’articolo 10, comma 5, in quanto muniti delle necessarie attrezzature tecniche.
La disattivazione per le armi comuni può essere effettuata, oltre che dai soggetti già indicati per la disattivazione delle armi da guerra, dai soggetti muniti di licenza di fabbricazione e riparazione di armi comuni.
5. Prima dell’avvio delle procedure di cessione delle armi di cui al presente articolo, le Amministrazioni interessate devono darne comunicazione al Ministero dell’interno ed alla questura della provincia dove sono ubicati gli arsenali nei quali sono tenute in deposito.»;
i) all’ articolo 15:
1) al primo comma, dopo le parole: «provviste del numero di matricola» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero per finalità commerciali ai soli fini espositivi durante fiere, esposizioni e mostre»;
2) al quarto comma, le parole: «da euro 20 a euro 103» sono sostituite dalle seguenti: «da 4.000 euro a 30.000 euro».
l) all’ articolo 19:
1 ) al primo comma le parole: «bascule e caricatori» sono sostituite dalle seguenti: «e bascule»;
2) al secondo comma, le parole: «con l’ammenda da euro 41 a euro 165» sono sostituite dalle seguenti: «con l’ammenda da 250 euro a 1.000 euro» e le parole: «con l’ammenda fino a euro 82» sono sostituite dalle seguenti: «con l’ammenda fino a 500 euro.»;
3) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«Ai fini del presente articolo non sono da considerare parti di arma quelle ancora in uno stato di semilavorato. Per semilavorato deve intendersi quella parte di arma che, per poter essere assemblata sull’arma e garantirne il funzionamento, necessita di ulteriori lavorazioni meccaniche.
Non sono da considerare lavorazioni meccaniche i trattamenti superficiali dei metalli.»;
m) all’ articolo 20 è aggiunto il seguente comma:
«Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono determinate le modalità ed i termini di custodia delle armi e delle parti di cui al primo comma in relazione al numero di armi o parti di armi detenute, prevedendo anche sistemi di sicurezza elettronici o di difesa passiva, nonché le modalità ed i termini per assicurare, anche con modalità telematiche, la tracciabilità di tutte le armi, delle loro parti e delle munizioni, attraverso l'introduzione di meccanismi di semplificazione e snellimento degli adempimenti previsti.»;
n) all’ articolo 22:
1) al primo comma è aggiunto il seguente periodo:
«Per armi da fuoco per uso scenico si intendono le armi alle quali, con semplici accorgimenti tecnici, venga occlusa parzialmente la canna al solo scopo di impedire che possa espellere un proiettile ed il cui impiego avvenga costantemente sotto il controllo dell’armaiolo che le ha in carico.»;
2) al secondo comma le parole: «da euro 206 a euro 1.549» sono sostituite dalle seguenti: «da 2.000 euro a 20.000 euro»;
o) all’ articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, le parole: «e con la multa da euro 206 a euro 1.549» sono sostituite dalle seguenti: «e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro»;
2) al terzo comma, le parole: «e con la multa da euro 103 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «e con la multa da 1.000 euro a 15.000 euro»;
3) al quarto comma, le parole: «e la multa da euro 154 a euro 1.549» sono sostituite dalle seguenti: «e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro».
Art. 6 Disposizioni transitorie e finali
In vigore dal 1 luglio 2011
1. Con decreto del Presidente della Repubblica è emanato, ai sensi dell’ articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze, della difesa, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un regolamento per la modifica del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, in attuazione di quanto previsto dal presente decreto, nel rispetto dei principi di semplificazione dei procedimenti amministrativi e di riduzione dei termini per la conclusione degli stessi, anche con riferimento alla comunicazione dell’avviso di trasporto previsto dall’ articolo 34 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, da effettuarsi anche attraverso mezzi informatici o telematici.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’interno, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici per l’idoneità all’acquisizione, alla detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di porto delle armi, nonché al rilascio del nulla osta di cui all’ articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall’ articolo 3, comma 1, lettera d), del presente decreto, prevedendo anche una specifica disciplina transitoria per coloro che alla data di entrata in vigore del decreto già detengono armi. Con il medesimo decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono, altresì, definite le modalità dello scambio protetto dei dati informatizzati tra il Servizio sanitario nazionale e gli uffici delle Forze dell’ordine nei procedimenti finalizzati all’acquisizione, alla detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di porto delle armi.
3. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottarsi entro 12 mesi dalla data in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di utilizzazione del sistema informatico di raccolta dei dati relativi alle armi ed alle munizioni in relazione alla tracciabilità delle stesse.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di cui al comma 2, nonché agli articoli 31-bis, 35, comma 1, 38, 42, quarto comma, 55 e 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché degli articoli 5, quarto comma, e 11-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificati dagli articoli 3 e 5 del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.
5. Alle armi di cui alla categoria A, B, C e D dell’allegato I della direttiva 91/477/CEE, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti relative, rispettivamente, alle armi da guerra, tipo guerra o a spiccata capacità offensiva, nonché ai materiali di armamento ed a quelle comuni, alle armi sportive e alle armi da caccia.
6. Per armi da caccia di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, s'intendono, tra i fucili ad anima rigata, le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40, nonché i fucili e le carabine ad anima rigata dalle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6, anche se il bossolo a vuoto è di altezza inferiore a millimetri 40.
7. Per i fucili da caccia in grado di camerare le cartucce per pistola o rivoltella, si applica il limite detentivo di 200 cartucce cariche, di cui all’ articolo 97 del regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni.
Art. 7 Disposizioni finanziarie
In vigore dal 1 luglio 2011
1. Dall’applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 8 Entrata in vigore
In vigore dal 1 luglio 2011
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° luglio 2011.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Nessun commento:
Posta un commento