Atto Senato
Interrogazione a risposta orale 3-00418
presentata da
Interrogazione a risposta orale 3-00418
ISABELLA DE MONTE
mercoledì 9 ottobre 2013, seduta n.120
mercoledì 9 ottobre 2013, seduta n.120
risulta da alcune segnalazioni di cittadini che componenti del precedente Governo abbiano ancora in uso auto blu e scorte senza che risultino particolari esigenze di tutela;
tale situazione appare incompatibile con l'esigenza di un rigoroso contenimento delle spese ed eliminazione di ogni spreco e contribuisce ulteriormente al discredito della classe politica, apparendo all'opinione pubblica come un privilegio ingiustificato;
il contenimento dei costi della politica e della spesa pubblica in generale rappresenta un tema fortemente sentito da parte dall'opinione pubblica, soprattutto in un momento nel quale si introducono, con la manovra di stabilizzazione finanziaria appena varata dal Governo, pesanti sacrifici a carico dei cittadini;
tra i costi della politica avvertiti dai cittadini italiani come particolarmente ingiusti e immotivati appaiono, tra gli altri, quelli relativi all'assegnazione delle cosiddette auto blu o dei servizi di scorta personale nei confronti di numerosissime personalità pubbliche;
da uno specifico allegato alla relazione al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione presentata il 20 ottobre 2011 dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, Renato Brunetta, emerge come il parco auto delle pubbliche amministrazioni risulta sia composto da circa 86.000 autovetture (escluse quelle con targhe speciali e/o dedicate a finalità di sicurezza e vigilanza); secondo dati del Ministero dell'interno - riferiti dal Ministro per i rapporti con il Parlamento Elio Vito alla Camera il 29 giugno 2011, risultano quotidianamente impegnati nell'espletamento dei servizi di protezione personale 1.949 operatori delle varie forze di polizia con l'utilizzo di 678 autovetture; il decreto-legge n. 83 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2002, ha istituito l'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (Ucis) con il compito di gestire il sistema di protezione per la sicurezza delle persone esposte a particolari situazioni di rischio;
le misure di protezione dovrebbero essere adottate a seguito di un'approfondita valutazione della situazione personale di rischio in relazione a pericoli, a minacce potenziali e attuali e costantemente aggiornati;
considerato che:
il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, prevede all'articolo 2 , rubricato «Auto blu» che: «1. La cilindrata delle auto di servizio non può superare i 1600 cc. 2. Fanno eccezione le auto in dotazione al Capo dello Stato, ai Presidenti del Senato e della Camera, del Presidente del Consiglio dei ministri e del Presidente della Corte costituzionale e le auto blindate adibite ai servizi istituzionali di pubblica sicurezza. 3. Le auto ad oggi in servizio possono essere utilizzate solo fino alla loro dismissione o rottamazione e non possono essere sostituite. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disposti modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurne numero e costo»;
il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 agosto 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, ha disciplinato l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni al fine di conseguire obiettivi di razionalizzazione e di trasparenza, di contenimento dei costi e di miglioramento complessivo del servizio, anche attraverso l'adozione di modalità innovative di gestione;
il comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri prevede l'applicazione del dettato normativo alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ed esclusi gli organi costituzionali e, salvo quanto previsto dall'articolo 5, le Regioni e gli enti locali;
il successivo comma 3 prevede la non applicabilità alle amministrazioni che utilizzano non più di un'autovettura di servizio, escludendo altresì le autovetture adibite ai servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e incolumità pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e della sicurezza militare, nonché ai servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo;
l'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nel disciplinare i soggetti legittimati all'uso delle autovetture di servizio, prevede al comma 2 che le autovetture di servizio possano essere attribuite, con provvedimento adottato da ciascuna amministrazione, in uso non esclusivo, ai seguenti soggetti: Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri; capi di gabinetto dei Ministri; capi dei dipartimenti e degli uffici autonomi equiparati della Presidenza del Consiglio dei ministri; segretari generali dei Ministeri, nonché capi dei dipartimenti o uffici di pari livello, anche periferici, delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2; presidenti degli enti pubblici non economici, direttori delle agenzie fiscali, presidenti degli enti di ricerca e delle altre pubbliche amministrazioni richiamate all'articolo 1, comma 2, prescrivendo altresì, al comma 3, che per quanto riguarda il personale delle magistrature, dell'Avvocatura dello Stato, dei Corpi militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco hanno diritto all'assegnazione, in uso non esclusivo, dell'autovettura soltanto i soggetti titolari di incarichi equiparati a quelli di cui al comma 2. A tal fine i Ministri rispettivamente competenti trasmettono i provvedimenti che elencano gli incarichi equiparati, entro il 30 settembre 2011, alla Presidenza del Consiglio dei ministri che provvede a sottoporli alla Corte dei conti per la registrazione;
le numerose interrogazioni presentate sul tema negli scorsi anni, sia alla Camera sia al Senato, sono rimaste spesso senza risposta,
si chiede di sapere:
se il Governo non ritenga di dover procedere con la massima sollecitudine ad una verifica puntuale, vera e obiettiva delle auto blu che a tutt'oggi risultano assegnate senza che sussistano reali esigenze di tutela;
se ritenga di dover fornire l'elenco sia delle personalità appartenenti a tutti i precedenti Governi che tuttora godono di un servizio di scorta o usufruiscono di mezzi e personale della pubblica amministrazione nonché quello delle personalità che ricoprono cariche pubbliche attualmente sottoposte al regime di scorta personale;
se non ritenga doveroso e necessario procedere all'immediata riduzione di costi derivanti dall'uso delle auto blu, ponendo fine ad una situazione inaccettabile ed insostenibile, tanto più in considerazione della profonda crisi economica che il nostro Paese sta attraversando e degli enormi e continui sacrifici che vengono richiesti ai cittadini italiani.
(3-00418)
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