DECRETO-LEGGE 10 ottobre 2013, n. 114
Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di
polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai
processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle
organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di
pace e di stabilizzazione. (13G00159)
(GU n.238 del 10-10-2013)
Vigente al: 10-10-2013 Capo I
Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, recante proroga
delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia,
iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di
ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni
internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di
stabilizzazione;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare
disposizioni per assicurare la proroga della partecipazione del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni
internazionali, le iniziative di cooperazione allo sviluppo e
sostegno ai processi di ricostruzione e la partecipazione alle
iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento
dei processi di pace e di stabilizzazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 4 ottobre 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'interno, di
concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle
finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia
1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31
dicembre 2013, la spesa di euro 124.536.000 per la proroga della
partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan,
denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL
AFGHANISTAN, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28
dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
febbraio 2013, n. 12.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31
dicembre 2013, la spesa di euro 40.237.496 per la proroga della
partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle
Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in
Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unita' navali nella UNIFIL
Maritime Task Force, di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31
dicembre 2013, la spesa di euro 22.447.777 per la proroga della
partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n.
227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n.
12, di seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of
Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in
Kosovo;
b) Joint Enterprise.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31
dicembre 2013, la spesa di euro 75.320 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione
europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera
la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui
all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31
dicembre 2013, la spesa di euro 5.090.340 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo
denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 1, comma 5, del
decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31
dicembre 2013, la spesa di euro 285.997 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione denominata
Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui
all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31
dicembre 2013, la spesa di euro 30.550 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione
europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah,
denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM
Rafah), di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 28 dicembre
2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio
2013, n. 12.
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31
dicembre 2013, la spesa di euro 63.425 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni
Unite e dell'Unione Africana in Sudan, denominata United
Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui all'articolo
1, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31
dicembre 2013, la spesa di euro 66.961 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni
Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus
(UNFICYP), di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 28
dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
febbraio 2013, n. 12.
10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31
dicembre 2013, la spesa di euro 11.424.069 per la proroga della
partecipazione di personale militare all'operazione militare
dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione della NATO
denominata Ocean Shield per il contrasto della pirateria, di cui
all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.
11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31
dicembre 2013, la spesa di euro 5.509.576 per la proroga dell'impiego
di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar
e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan, di
cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n.
227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n.
12.
12. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31
dicembre 2013, la spesa di euro 3.689.030 per la proroga della
partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione
europea denominate EUTM Somalia e EUCAP Nestor, nonche' nell'ambito
delle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional
maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano
occidentale, di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 28
dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
febbraio 2013, n. 12.
13. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31
dicembre 2013, la spesa di euro 2.547.405 per la partecipazione di
personale militare alla missione dell'Unione europea in Libia,
denominata European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM
Libya), di cui alla decisione 2013/233/PESC del Consiglio del 22
maggio 2013, e per la proroga dell'impiego di personale militare in
attivita' di assistenza, supporto e formazione in Libia, di cui
all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.
14. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31
dicembre 2013, la spesa di euro 96.139 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza
dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui
all'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.
15. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31
dicembre 2013, la spesa di euro 42.470 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni
Unite nella Repubblica del Sud Sudan, denominata United Nations
Mission in South Sudan (UNMISS), di cui all'articolo 1, comma 16, del
decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.
16. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31
dicembre 2013, la spesa di euro 726.003 per la partecipazione di
personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali,
denominata United Nations Multidimensional Integrated Stabilization
Mission in Mali (MINUSMA), di cui alla risoluzione 2100 (2013) del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 25 aprile 2013, e per
la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni
dell'Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger ed EUTM Mali, di cui
all'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.
17. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31
dicembre 2013, la spesa di euro 1.346.502 per la prosecuzione dei
programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania
e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 1, comma 20, del
decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.
18. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31
dicembre 2013, la spesa di euro 373.640 per la proroga della
partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione
dell'Unione europea denominata European Union Rule of Law Mission in
Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 16.070 per la proroga della
partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione
delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo
(UNMIK), di cui all'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 28
dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
febbraio 2013, n. 12.
19. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31
dicembre 2013, la spesa di euro 33.220 per la proroga della
partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione
dell'Unione europea in Palestina, denominata European Union Police
Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui
all'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.
20. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31
dicembre 2013, la spesa di euro 91.430 per la partecipazione di
personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in
Libia, denominata European Union Border Assistance Mission in Libya
(EUBAM Libya), di cui alla decisione 2013/233/PESC del Consiglio del
22 maggio 2013.
21. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31
dicembre 2013, la spesa di euro 2.895.192 per la proroga della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla
missione in Libia, per garantire la manutenzione ordinaria delle
unita' navali cedute dal Governo italiano al Governo libico e per lo
svolgimento di attivita' addestrativa del personale della Guardia
costiera libica, in esecuzione degli accordi di cooperazione tra il
Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno
dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani, di
cui all'articolo 1, comma 25, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n.
227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n.
12.
22. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31
dicembre 2013, la spesa di euro 4.000.000 per il mantenimento del
dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza
esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate
impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni
affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto
2007, n. 124.
23. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31
dicembre 2013, la spesa di euro 265.442 per l'impiego di personale
appartenente al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere
volontarie della Croce Rossa Italiana per le esigenze di supporto
sanitario delle missioni internazionali in Afghanistan e negli
Emirati Arabi Uniti.
24. Il Ministero della difesa e' autorizzato, per l'anno 2013, a
cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate della Repubblica di
Gibuti n. 4 veicoli blindati leggeri. Per la finalita' di cui al
presente comma e' autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di euro
192.000.
25. Il Ministero della difesa e' autorizzato, per l'anno 2013, a
erogare contributi in favore delle associazioni combattentistiche di
cui all'articolo 2195 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Per la finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno
2013, la spesa di euro 674.000.
Art. 2
Disposizioni in materia di personale
1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui
al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1, alinea, a
9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, l'articolo 3, comma 6, del
decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2. L'indennita' di missione, di cui all'articolo 3, comma 1,
alinea, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e' corrisposta nella
misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30
per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto
e alloggio gratuiti.
3. Per il personale che partecipa alle missioni di seguito
elencate, l'indennita' di missione di cui al comma 2 e' calcolata
sulle diarie indicate a fianco delle stesse:
a) missioni ISAF, EUPOL AFGHANISTAN, UNIFIL, compreso il
personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni
Unite, nonche' il personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in
Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi
diplomatiche di Kabul e di Herat: diaria prevista con riferimento ad
Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman;
b) nell'ambito delle missioni per il contrasto della pirateria,
per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Northwood: diaria
prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra;
c) missione EUMM Georgia: diaria prevista con riferimento alla
Turchia;
d) missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger, EUTM
Mali, MINUSMA e ulteriori iniziative dell'Unione europea per la
Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano
indiano: diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica
del Congo.
4. Al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 1,
commi 5 e 10, del presente decreto e all'articolo 5, comma 2, del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, il compenso forfettario di impiego
e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in
deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n.
171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3,
della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all'articolo
1791, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di
impiego e' attribuito nella misura di cui all'articolo 9, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007.
Art. 3
Disposizioni in materia penale
1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto, nonche'
al personale inviato in supporto alle medesime missioni si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi
1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2. All'articolo 4, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 4
novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2009, n. 197, dopo le parole «missioni militari all'estero»,
sono inserite le seguenti: «o di utilizzazione programmata nell'anno
di riferimento con determinazione del Capo di stato maggiore di Forza
armata».
3. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30,
dopo le parole «svolte nel corso di missioni internazionali», sono
inserite le seguenti: «ovvero al di fuori del territorio nazionale o
nell'alto mare o negli spazi aerei internazionali».
Art. 4
Disposizioni in materia contabile
1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma
dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al
presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile
previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre
2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2009, n. 197.
2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali
senza soluzione di continuita', entro dieci giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e
delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate,
dispone l'anticipazione di una somma pari al settanta per cento delle
spese autorizzate dagli articoli 1, 5 e 6, a valere sullo
stanziamento di cui all'articolo 8, comma 1.
Capo II
Iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di
ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni
internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di
stabilizzazione
Art. 5
Iniziative di cooperazione allo sviluppo
1. Per iniziative di cooperazione volte ad assicurare il
miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e il
sostegno alla ricostruzione civile in favore di Afghanistan, Iraq,
Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan e
Paesi ad essi limitrofi e' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre
2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 23.600.000, ad
integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987,
n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 24
dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilita' 2013). Nell'ambito del
predetto stanziamento e nel periodo di applicazione delle
disposizioni recate dal presente articolo, il Ministro degli affari
esteri con proprio decreto, puo' destinare risorse, fino ad un
massimo del quindici per cento, ad iniziative di cooperazione in
altre aree di crisi e puo' costituire strutture operative temporanee
per assicurare il coordinamento delle attivita' e l'organizzazione
degli interventi e delle iniziative previste.
2. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, puo'
essere inviato o reclutato in loco personale presso la sede della
cooperazione civile italiana ad Herat, e, previa verifica delle
condizioni di sicurezza, puo' essere inviato personale nel territorio
della Repubblica Federale Somala. Detto personale e' coordinato
dall'unita' tecnica competente per territorio, istituita ai sensi
dell'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
3. Il Ministro degli affari esteri identifica le misure volte ad
agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che
intendano operare per i fini umanitari nei Paesi di cui al comma 1.
4. E' autorizzata la spesa di euro 750.000 per la realizzazione di
programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge 7
marzo 2001, n. 58, nei Paesi di cui al comma 1, nonche' in altre aree
e territori.
5. Agli stanziamenti di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 24 dicembre
2012, n. 229 (legge di bilancio 2013).
6. Nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il
funzionamento delle unita' tecniche, di cui all'articolo 13 della
legge 26 febbraio 1987, n 49, e delle Sezioni distaccate, di cui
all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
12 aprile 1988, n. 177, delle medesime strutture, il Ministero degli
affari esteri e' autorizzato a sostenere le spese di vitto e alloggio
strettamente indispensabili per il personale inviato in missione nei
Paesi di cui al comma 1, che per motivi di sicurezza debba essere
alloggiato in locali comunque a disposizione dell'Amministrazione.
Alle spese per il funzionamento delle medesime strutture non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 14, e
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
nonche' all'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 138, all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, all'articolo 1, commi 141 e 143, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, e all'articolo 1, commi da 1 a 4, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101. All'effetto derivante sui saldi
di finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazioni di
spesa di cui al presente articolo.
Art. 6
Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle
iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento
dei processi di pace e di stabilizzazione
1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31
dicembre 2013, la spesa di euro 4.160.000 per interventi a sostegno
del processo di stabilizzazione nei Paesi in situazione di
fragilita', di conflitto o post-conflitto. Nell'ambito dello
stanziamento di cui al presente comma, il Ministro degli affari
esteri, con proprio decreto, puo' destinare risorse per iniziative in
altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessita' di
intervento nel periodo di applicazione delle disposizioni recate dal
presente articolo.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31
dicembre 2013, la spesa di euro 139.872 per l'invio in missione di un
funzionario diplomatico nell'area di confine turco-siriana. Al
medesimo funzionario sono corrisposti un'indennita' pari all'ottanta
per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e il
rimborso forfettario degli oneri commisurato alla diaria per i viaggi
di servizio all'interno della Turchia. Per l'espletamento delle sue
attivita' il predetto funzionario puo' avvalersi del supporto di due
unita' di personale, da reperire in loco.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31
dicembre 2013, la spesa di euro 800.000 per l'erogazione del
contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il
Libano.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31
dicembre 2013, la spesa di euro 600.000 per assicurare la
partecipazione finanziaria italiana al Fondo fiduciario della NATO
destinato al sostegno all'esercito nazionale afghano, al fondo del
NATO-Russia Council, destinato al settore elicotteristico, al fondo
fiduciario NATO-Serbia IV per la distruzione delle munizioni
convenzionali in eccedenza ed esplosivi e al fondo fiduciario
NATO-Moldova III per la distruzione di pesticidi e agenti chimici
pericolosi.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31
dicembre 2013, la spesa di euro 151.600 per assicurare la
partecipazione italiana alle operazioni civili di mantenimento della
pace e di diplomazia preventiva, nonche' ai progetti di cooperazione
dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa
(OSCE).
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31
dicembre 2013, la spesa di euro 1.500.000 ad integrazione degli
stanziamenti gia' assegnati per l'anno 2013 per l'attuazione della
legge 6 febbraio 1992, n. 180, per la partecipazione italiana alle
iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della
sicurezza nei Paesi dell'Africa sub-sahariana.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31
dicembre 2013, la spesa di euro 1.150.000 per il coordinamento delle
politiche dei Paesi partecipanti all'Iniziativa Adriatica Ionica
(IAI) finalizzate al rafforzamento della cooperazione regionale
nell'area e per assicurare la partecipazione italiana al Fondo
fiduciario InCE istituito presso la Banca europea per la
ricostruzione e lo sviluppo
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31
dicembre 2013, la spesa di euro 4.288.027 per la prosecuzione degli
interventi operativi di emergenza e di sicurezza destinati alla
tutela dei cittadini e degli interessi italiani situati nei territori
bellici, nelle aree ad alto rischio e nei Paesi di conflitto e
post-conflitto.
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31
dicembre 2013, la spesa di euro 1.052.562 per il rafforzamento delle
misure di sicurezza attiva, passiva e per la messa in sicurezza
informatica delle sedi diplomatico-consolari situate in aree ad alta
conflittualita'. Alle spese di cui al presente comma non si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. E' altresi' autorizzata la spesa di euro 40.000
per il rafforzamento del contingente dei Carabinieri con compiti di
protezione e scorta del personale operante nelle sedi esposte ad alto
rischio sicurezza. Se ragioni di sicurezza lo impongono, il Ministero
degli affari esteri e' autorizzato a provvedere alla sistemazione, in
alloggi provvisori del personale del Ministero degli affari esteri in
servizio in Libia. Per la copertura dei relativi oneri e'
autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre
2013, la spesa di euro 395.250.
10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31
dicembre 2013, la spesa di euro 303.907 per l'invio in missione di
personale del Ministero degli affari esteri presso le sedi in
Afghanistan, Iraq, Libia, Pakistan, Yemen, Siria, Somalia ed in altre
aree di crisi. Al predetto personale e' corrisposta una indennita',
senza assegno di rappresentanza, pari all'ottanta per cento di quella
determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
Al personale inviato in missione e' riconosciuto il viaggio aereo
nella classe spettante.
11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31
dicembre 2013, la spesa di euro 78.190 per la partecipazione di
personale del Ministero degli affari esteri alle operazioni
internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e
gli Uffici dei Rappresentanti Speciali dell'Unione Europea. Al
predetto personale e' corrisposta un'indennita', detratta quella
eventualmente concessa dall'organizzazione internazionale di
riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'ottanta per
cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni. Per incarichi presso il contingente italiano in
missioni internazionali, l'indennita' non puo' comunque superare il
trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice
del medesimo contingente. E' altresi' autorizzata, a decorrere dal 1°
ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 36.152 per
i viaggi di servizio, ai sensi dell'articolo 186 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive
modificazioni, del personale del Ministero degli affari esteri in
servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq, Pakistan,
Siria, Libia e per le altre aree di crisi che dovessero manifestarsi
nel corso del periodo.
Art. 7
Regime degli interventi
1. Nell'ambito degli stanziamenti, per le finalita' e nei limiti
temporali di cui agli articoli 5 e 6 , si applica la disciplina di
cui all'articolo 7, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 10, del decreto-legge 28
dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
febbraio 2013, n. 12. Non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 135,
all'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e
all'articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101. All'effetto
derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle
autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 5 e 6 .
2. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 5 e 6, sono
convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni
gia' effettuate dal 1° ottobre 2013 fino alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla
disciplina contenuta nel presente decreto. Le somme di cui agli
articoli 5 e 6 del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12,
possono essere impegnate nell'intero esercizio 2013.
3. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
all'articolo 30 della legge 9 luglio 1990, n. 185, dopo il comma 1,
e' aggiunto il seguente comma:
«1-bis. Il trattamento economico del personale militare comandato
presso l'Autorita' nazionale - UAMA e' a carico del Ministero della
difesa per le competenze fisse e continuative, a carico del Ministero
degli affari esteri per le competenze accessorie.».
Capo III
Disposizioni finali
Art. 8
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, dall'articolo 5, commi 1 e
4 e dall'articolo 6, pari complessivamente a euro 265.801.614 per
l'anno 2013, si provvede:
a) quanto a euro 66.387.523 mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e
integrazioni;
b) quanto a euro 154.650.000 mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228;
c) quanto a euro 5.700.000 mediante riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri;
d) quanto a euro 39.064.091 mediante utilizzo delle somme
relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni
Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate
italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui
all'articolo 8, comma l l, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che
alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono state
versate all'entrata e non ancora riassegnate al fondo di cui
all'articolo l, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Tali somme restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.
Nelle more dell'accertamento dei predetti versamenti in entrata,
l'importo di 39.064.091 milioni di euro e' accantonato e reso
indisponibile, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle
spese rimodulabili delle missioni di spesa del Ministero della difesa
di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre
2009, n. 196. In base agli esiti degli accertamenti di entrata, il
Ministro dell'economia e delle finanze provvede al disaccantonamento
ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la
copertura di cui alla presente lettera d).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 9
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 10 ottobre 2013
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro degli affari esteri
Mauro, Ministro della difesa
Alfano, Ministro dell'interno
Cancellieri, Ministro della giustizia
Saccomanni, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
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