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venerdì 11 ottobre 2013

DECRETO-LEGGE 10 ottobre 2013, n. 114 Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.


DECRETO-LEGGE 10 ottobre 2013, n. 114 

Proroga  delle  missioni  internazionali  delle  Forze  armate  e  di
polizia, iniziative di  cooperazione  allo  sviluppo  e  sostegno  ai
processi di ricostruzione  e  partecipazione  alle  iniziative  delle
organizzazioni internazionali per il consolidamento dei  processi  di
pace e di stabilizzazione. (13G00159)
(GU n.238 del 10-10-2013)  
 Vigente al: 10-10-2013    Capo I

Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia





                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto il decreto-legge 28 dicembre 2012, n.  227,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12,  recante  proroga
delle missioni  internazionali  delle  Forze  armate  e  di  polizia,
iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno  ai  processi  di
ricostruzione e partecipazione alle iniziative  delle  organizzazioni
internazionali per il  consolidamento  dei  processi  di  pace  e  di
stabilizzazione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare
disposizioni per  assicurare  la  proroga  della  partecipazione  del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia  alle  missioni
internazionali,  le  iniziative  di  cooperazione  allo  sviluppo   e
sostegno ai  processi  di  ricostruzione  e  la  partecipazione  alle
iniziative delle organizzazioni internazionali per il  consolidamento
dei processi di pace e di stabilizzazione;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 ottobre 2013;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri  degli  affari  esteri,  della  difesa  e  dell'interno,  di
concerto con i Ministri  della  giustizia  e  dell'economia  e  delle
finanze;

                                Emana
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1


       Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia

  1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013  e  fino  al  31
dicembre 2013, la spesa di euro  124.536.000  per  la  proroga  della
partecipazione di personale militare alle  missioni  in  Afghanistan,
denominate International Security Assistance Force  (ISAF)  ed  EUPOL
AFGHANISTAN, di cui all'articolo 1, comma  1,  del  decreto-legge  28
dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°
febbraio 2013, n. 12.
  2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013  e  fino  al  31
dicembre 2013, la spesa di  euro  40.237.496  per  la  proroga  della
partecipazione del contingente militare italiano alla missione  delle
Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim  Force  in
Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unita'  navali  nella  UNIFIL
Maritime  Task  Force,  di  cui  all'articolo   1,   comma   2,   del
decreto-legge   28   dicembre   2012,   n.   227,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.
  3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013  e  fino  al  31
dicembre 2013, la spesa di  euro  22.447.777  per  la  proroga  della
partecipazione di personale militare alle missioni  nei  Balcani,  di
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre  2012,  n.
227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013,  n.
12, di seguito elencate:
    a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union  Rule  of
Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in
Kosovo;
    b) Joint Enterprise.
  4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013  e  fino  al  31
dicembre  2013,  la  spesa  di  euro  75.320  per  la  proroga  della
partecipazione  di  personale  militare  alla  missione   dell'Unione
europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera
la  missione  denominata  Integrated  Police  Unit  (IPU),   di   cui
all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n.  227,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.
  5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013  e  fino  al  31
dicembre 2013, la spesa  di  euro  5.090.340  per  la  proroga  della
partecipazione di personale militare alla missione  nel  Mediterraneo
denominata Active Endeavour, di cui  all'articolo  1,  comma  5,  del
decreto-legge   28   dicembre   2012,   n.   227,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.
  6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013  e  fino  al  31
dicembre 2013,  la  spesa  di  euro  285.997  per  la  proroga  della
partecipazione  di  personale  militare  alla   missione   denominata
Temporary  International  Presence  in   Hebron   (TIPH2),   di   cui
all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n.  227,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.
  7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013  e  fino  al  31
dicembre  2013,  la  spesa  di  euro  30.550  per  la  proroga  della
partecipazione  di  personale  militare  alla  missione   dell'Unione
europea  di  assistenza  alle  frontiere  per  il  valico  di  Rafah,
denominata European Union Border Assistance Mission in  Rafah  (EUBAM
Rafah), di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 28 dicembre
2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°  febbraio
2013, n. 12.
  8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013  e  fino  al  31
dicembre  2013,  la  spesa  di  euro  63.425  per  la  proroga  della
partecipazione di personale  militare  alla  missione  delle  Nazioni
Unite  e   dell'Unione   Africana   in   Sudan,   denominata   United
Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui all'articolo
1, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n.  227,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.
  9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013  e  fino  al  31
dicembre  2013,  la  spesa  di  euro  66.961  per  la  proroga  della
partecipazione di personale  militare  alla  missione  delle  Nazioni
Unite  denominata  United  Nations  Peacekeeping  Force   in   Cyprus
(UNFICYP), di cui all'articolo  1,  comma  9,  del  decreto-legge  28
dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°
febbraio 2013, n. 12.
  10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e  fino  al  31
dicembre 2013, la spesa di  euro  11.424.069  per  la  proroga  della
partecipazione  di   personale   militare   all'operazione   militare
dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione  della  NATO
denominata Ocean Shield per il  contrasto  della  pirateria,  di  cui
all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.
  11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e  fino  al  31
dicembre 2013, la spesa di euro 5.509.576 per la proroga dell'impiego
di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar
e a Tampa per esigenze connesse con le missioni  in  Afghanistan,  di
cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 28 dicembre 2012,  n.
227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013,  n.
12.
  12. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e  fino  al  31
dicembre 2013, la spesa  di  euro  3.689.030  per  la  proroga  della
partecipazione  di  personale  militare  alle  missioni   dell'Unione
europea denominate EUTM Somalia e EUCAP Nestor,  nonche'  nell'ambito
delle  ulteriori  iniziative  dell'Unione  europea  per  la  Regional
maritime capacity building nel Corno d'Africa e  nell'Oceano  indiano
occidentale, di cui all'articolo 1, comma 13,  del  decreto-legge  28
dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°
febbraio 2013, n. 12.
  13. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e  fino  al  31
dicembre 2013, la spesa di euro 2.547.405 per  la  partecipazione  di
personale  militare  alla  missione  dell'Unione  europea  in  Libia,
denominata European Union Border Assistance Mission in  Libya  (EUBAM
Libya), di cui alla decisione  2013/233/PESC  del  Consiglio  del  22
maggio 2013, e per la proroga dell'impiego di personale  militare  in
attivita' di assistenza, supporto  e  formazione  in  Libia,  di  cui
all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.
  14. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e  fino  al  31
dicembre  2013,  la  spesa  di  euro  96.139  per  la  proroga  della
partecipazione di  personale  militare  alla  missione  di  vigilanza
dell'Unione europea in  Georgia,  denominata  EUMM  Georgia,  di  cui
all'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.
  15. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e  fino  al  31
dicembre  2013,  la  spesa  di  euro  42.470  per  la  proroga  della
partecipazione di personale  militare  alla  missione  delle  Nazioni
Unite nella Repubblica  del  Sud  Sudan,  denominata  United  Nations
Mission in South Sudan (UNMISS), di cui all'articolo 1, comma 16, del
decreto-legge   28   dicembre   2012,   n.   227,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.
  16. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e  fino  al  31
dicembre 2013, la spesa di euro  726.003  per  la  partecipazione  di
personale  militare  alla  missione  delle  Nazioni  Unite  in  Mali,
denominata United Nations Multidimensional  Integrated  Stabilization
Mission in Mali (MINUSMA), di cui alla risoluzione  2100  (2013)  del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 25 aprile 2013, e  per
la proroga della partecipazione di personale militare  alle  missioni
dell'Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger ed EUTM Mali, di cui
all'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.
  17. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e  fino  al  31
dicembre 2013, la spesa di euro 1.346.502  per  la  prosecuzione  dei
programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in  Albania
e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 1, comma 20, del
decreto-legge   28   dicembre   2012,   n.   227,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.
  18. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e  fino  al  31
dicembre 2013,  la  spesa  di  euro  373.640  per  la  proroga  della
partecipazione di personale della  Polizia  di  Stato  alla  missione
dell'Unione europea denominata European Union Rule of Law Mission  in
Kosovo  (EULEX  Kosovo)  e  di  euro  16.070  per  la  proroga  della
partecipazione di personale della  Polizia  di  Stato  alla  missione
delle Nazioni Unite  denominata  United  Nations  Mission  in  Kosovo
(UNMIK), di cui  all'articolo  1,  comma  21,  del  decreto-legge  28
dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°
febbraio 2013, n. 12.
  19. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e  fino  al  31
dicembre  2013,  la  spesa  di  euro  33.220  per  la  proroga  della
partecipazione di personale della  Polizia  di  Stato  alla  missione
dell'Unione europea in Palestina, denominata  European  Union  Police
Mission  for  the  Palestinian  Territories  (EUPOL  COPPS),  di  cui
all'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.
  20. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e  fino  al  31
dicembre 2013, la spesa di  euro  91.430  per  la  partecipazione  di
personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in
Libia, denominata European Union Border Assistance Mission  in  Libya
(EUBAM Libya), di cui alla decisione 2013/233/PESC del Consiglio  del
22 maggio 2013.
  21. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e  fino  al  31
dicembre 2013, la spesa  di  euro  2.895.192  per  la  proroga  della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di  finanza  alla
missione in Libia, per  garantire  la  manutenzione  ordinaria  delle
unita' navali cedute dal Governo italiano al Governo libico e per  lo
svolgimento di attivita' addestrativa  del  personale  della  Guardia
costiera libica, in esecuzione degli accordi di cooperazione  tra  il
Governo italiano e il Governo libico  per  fronteggiare  il  fenomeno
dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri  umani,  di
cui all'articolo 1, comma 25, del decreto-legge 28 dicembre 2012,  n.
227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013,  n.
12.
  22. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e  fino  al  31
dicembre 2013, la spesa di euro 4.000.000  per  il  mantenimento  del
dispositivo  info-operativo  dell'Agenzia  informazioni  e  sicurezza
esterna  (AISE)  a  protezione  del  personale  delle  Forze   armate
impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni
affidate all'AISE dall'articolo 6, comma  2,  della  legge  3  agosto
2007, n. 124.
  23. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e  fino  al  31
dicembre 2013, la spesa di euro 265.442 per  l'impiego  di  personale
appartenente al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere
volontarie della Croce Rossa Italiana per  le  esigenze  di  supporto
sanitario  delle  missioni  internazionali  in  Afghanistan  e  negli
Emirati Arabi Uniti.
  24. Il Ministero della difesa e' autorizzato, per  l'anno  2013,  a
cedere, a titolo gratuito, alle  Forze  armate  della  Repubblica  di
Gibuti n. 4 veicoli blindati leggeri. Per  la  finalita'  di  cui  al
presente comma e' autorizzata, per l'anno  2013,  la  spesa  di  euro
192.000.
  25. Il Ministero della difesa e' autorizzato, per  l'anno  2013,  a
erogare contributi in favore delle associazioni combattentistiche  di
cui all'articolo 2195 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66.
Per la finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per  l'anno
2013, la spesa di euro 674.000.
                               Art. 2


                Disposizioni in materia di personale

  1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali  di  cui
al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1, alinea,  a
9, della legge 3 agosto 2009, n. 108,  l'articolo  3,  comma  6,  del
decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
  2. L'indennita' di  missione,  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
alinea, della legge 3 agosto  2009,  n.  108,  e'  corrisposta  nella
misura del 98 per cento o nella misura intera,  incrementata  del  30
per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di  vitto
e alloggio gratuiti.
  3.  Per  il  personale  che  partecipa  alle  missioni  di  seguito
elencate, l'indennita' di missione di cui al  comma  2  e'  calcolata
sulle diarie indicate a fianco delle stesse:
    a)  missioni  ISAF,  EUPOL  AFGHANISTAN,  UNIFIL,   compreso   il
personale facente parte della struttura attivata  presso  le  Nazioni
Unite, nonche' il personale impiegato negli Emirati Arabi  Uniti,  in
Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le  sedi
diplomatiche di Kabul e di Herat: diaria prevista con riferimento  ad
Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman;
    b) nell'ambito delle missioni per il contrasto  della  pirateria,
per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Northwood: diaria
prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra;
    c) missione EUMM Georgia: diaria prevista  con  riferimento  alla
Turchia;
    d) missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel  Niger,  EUTM
Mali, MINUSMA e  ulteriori  iniziative  dell'Unione  europea  per  la
Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e  nell'Oceano
indiano: diaria prevista con riferimento alla Repubblica  democratica
del Congo.
  4. Al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo  1,
commi 5 e 10, del presente decreto e all'articolo  5,  comma  2,  del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, il compenso forfettario di impiego
e la  retribuzione  per  lavoro  straordinario  sono  corrisposti  in
deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo  9,  comma  3,
del decreto del Presidente della Repubblica  11  settembre  2007,  n.
171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10,  comma  3,
della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di  cui  all'articolo
1791, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare,  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario  di
impiego e' attribuito nella misura di cui all'articolo  9,  comma  4,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007.
                               Art. 3


                   Disposizioni in materia penale

  1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto, nonche'
al personale inviato in supporto alle medesime missioni si  applicano
le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge  30  dicembre
2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  febbraio
2009, n. 12, e successive  modificazioni,  e  all'articolo  4,  commi
1-sexies e 1-septies, del decreto-legge  4  novembre  2009,  n.  152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
  2. All'articolo 4, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge  4
novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
dicembre 2009, n. 197, dopo le parole «missioni militari all'estero»,
sono inserite le seguenti: «o di utilizzazione programmata  nell'anno
di riferimento con determinazione del Capo di stato maggiore di Forza
armata».
  3. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 1° gennaio  2010,  n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo  2010,  n.  30,
dopo le parole «svolte nel corso di  missioni  internazionali»,  sono
inserite le seguenti: «ovvero al di fuori del territorio nazionale  o
nell'alto mare o negli spazi aerei internazionali».
                               Art. 4


                  Disposizioni in materia contabile

  1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma
dei carabinieri, e del Corpo della  guardia  di  finanza  di  cui  al
presente decreto si applicano le disposizioni  in  materia  contabile
previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge  4  novembre
2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  dicembre
2009, n. 197.
  2. Per assicurare la  prosecuzione  delle  missioni  internazionali
senza soluzione di continuita', entro  dieci  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  su  richiesta  delle  Amministrazioni   interessate,
dispone l'anticipazione di una somma pari al settanta per cento delle
spese  autorizzate  dagli  articoli  1,  5  e  6,  a   valere   sullo
stanziamento di cui all'articolo 8, comma 1.
Capo II

Iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di
ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni
internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di
stabilizzazione


                               Art. 5


              Iniziative di cooperazione allo sviluppo

  1.  Per  iniziative  di  cooperazione  volte   ad   assicurare   il
miglioramento  delle  condizioni  di  vita  della  popolazione  e  il
sostegno alla ricostruzione civile in favore  di  Afghanistan,  Iraq,
Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Siria, Somalia, Sudan,  Sud  Sudan  e
Paesi ad essi limitrofi e' autorizzata, a decorrere  dal  1°  ottobre
2013 e fino al 31 dicembre 2013, la  spesa  di  euro  23.600.000,  ad
integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26  febbraio  1987,
n. 49, come determinati  dalla  Tabella  C  allegata  alla  legge  24
dicembre 2012, n. 228 (legge di  stabilita'  2013).  Nell'ambito  del
predetto  stanziamento  e   nel   periodo   di   applicazione   delle
disposizioni recate dal presente articolo, il Ministro  degli  affari
esteri con proprio  decreto,  puo'  destinare  risorse,  fino  ad  un
massimo del quindici per cento,  ad  iniziative  di  cooperazione  in
altre aree di crisi e puo' costituire strutture operative  temporanee
per assicurare il coordinamento delle  attivita'  e  l'organizzazione
degli interventi e delle iniziative previste.
  2. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui al  comma  1,  puo'
essere inviato o reclutato in loco personale  presso  la  sede  della
cooperazione civile italiana  ad  Herat,  e,  previa  verifica  delle
condizioni di sicurezza, puo' essere inviato personale nel territorio
della Repubblica  Federale  Somala.  Detto  personale  e'  coordinato
dall'unita' tecnica competente per  territorio,  istituita  ai  sensi
dell'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
  3. Il Ministro degli affari esteri identifica le  misure  volte  ad
agevolare  l'intervento  di  organizzazioni   non   governative   che
intendano operare per i fini umanitari nei Paesi di cui al comma 1.
  4. E' autorizzata la spesa di euro 750.000 per la realizzazione  di
programmi integrati di sminamento umanitario, di  cui  alla  legge  7
marzo 2001, n. 58, nei Paesi di cui al comma 1, nonche' in altre aree
e territori.
  5. Agli stanziamenti di cui al presente articolo  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 24  dicembre
2012, n. 229 (legge di bilancio 2013).
  6. Nei limiti  degli  ordinari  stanziamenti  di  bilancio  per  il
funzionamento delle unita' tecniche, di  cui  all'articolo  13  della
legge 26 febbraio 1987, n 49, e  delle  Sezioni  distaccate,  di  cui
all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della  Repubblica
12 aprile 1988, n. 177, delle medesime strutture, il Ministero  degli
affari esteri e' autorizzato a sostenere le spese di vitto e alloggio
strettamente indispensabili per il personale inviato in missione  nei
Paesi di cui al comma 1, che per motivi  di  sicurezza  debba  essere
alloggiato in locali comunque  a  disposizione  dell'Amministrazione.
Alle spese per il  funzionamento  delle  medesime  strutture  non  si
applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  6,  comma  14,  e
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
nonche' all'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 138, all'articolo 5, comma 2,  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, all'articolo  1,  commi  141  e  143,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228,  e  all'articolo  1,  commi  da  1  a  4,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101. All'effetto derivante sui saldi
di finanza pubblica si provvede  a  valere  sulle  autorizzazioni  di
spesa di cui al presente articolo.
                               Art. 6


Sostegno  ai  processi  di  ricostruzione   e   partecipazione   alle
iniziative delle organizzazioni internazionali per il  consolidamento
              dei processi di pace e di stabilizzazione

  1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013  e  fino  al  31
dicembre 2013, la spesa di euro 4.160.000 per interventi  a  sostegno
del  processo  di  stabilizzazione  nei  Paesi   in   situazione   di
fragilita',  di  conflitto  o   post-conflitto.   Nell'ambito   dello
stanziamento di cui al  presente  comma,  il  Ministro  degli  affari
esteri, con proprio decreto, puo' destinare risorse per iniziative in
altre aree di crisi, per le  quali  emergano  urgenti  necessita'  di
intervento nel periodo di applicazione delle disposizioni recate  dal
presente articolo.
  2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013  e  fino  al  31
dicembre 2013, la spesa di euro 139.872 per l'invio in missione di un
funzionario  diplomatico  nell'area  di  confine  turco-siriana.   Al
medesimo funzionario sono corrisposti un'indennita' pari  all'ottanta
per cento di  quella  determinata  ai  sensi  dell'articolo  171  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,  e  il
rimborso forfettario degli oneri commisurato alla diaria per i viaggi
di servizio all'interno della Turchia. Per l'espletamento  delle  sue
attivita' il predetto funzionario puo' avvalersi del supporto di  due
unita' di personale, da reperire in loco.
  3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013  e  fino  al  31
dicembre  2013,  la  spesa  di  euro  800.000  per  l'erogazione  del
contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per  il
Libano.
  4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013  e  fino  al  31
dicembre  2013,  la  spesa  di  euro  600.000   per   assicurare   la
partecipazione finanziaria italiana al Fondo  fiduciario  della  NATO
destinato al sostegno all'esercito nazionale afghano,  al  fondo  del
NATO-Russia Council, destinato al settore elicotteristico,  al  fondo
fiduciario  NATO-Serbia  IV  per  la  distruzione   delle   munizioni
convenzionali  in  eccedenza  ed  esplosivi  e  al  fondo  fiduciario
NATO-Moldova III per la distruzione di  pesticidi  e  agenti  chimici
pericolosi.
  5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013  e  fino  al  31
dicembre  2013,  la  spesa  di  euro  151.600   per   assicurare   la
partecipazione italiana alle operazioni civili di mantenimento  della
pace e di diplomazia preventiva, nonche' ai progetti di  cooperazione
dell'Organizzazione per la Sicurezza  e  la  Cooperazione  in  Europa
(OSCE).
  6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013  e  fino  al  31
dicembre 2013, la spesa  di  euro  1.500.000  ad  integrazione  degli
stanziamenti gia' assegnati per l'anno 2013  per  l'attuazione  della
legge 6 febbraio 1992, n. 180, per la  partecipazione  italiana  alle
iniziative a sostegno dei processi di pace e di  rafforzamento  della
sicurezza nei Paesi dell'Africa sub-sahariana.
  7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013  e  fino  al  31
dicembre 2013, la spesa di euro 1.150.000 per il coordinamento  delle
politiche dei  Paesi  partecipanti  all'Iniziativa  Adriatica  Ionica
(IAI)  finalizzate  al  rafforzamento  della  cooperazione  regionale
nell'area e  per  assicurare  la  partecipazione  italiana  al  Fondo
fiduciario  InCE  istituito  presso   la   Banca   europea   per   la
ricostruzione e lo sviluppo
  8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013  e  fino  al  31
dicembre 2013, la spesa di euro 4.288.027 per la  prosecuzione  degli
interventi operativi di  emergenza  e  di  sicurezza  destinati  alla
tutela dei cittadini e degli interessi italiani situati nei territori
bellici, nelle aree ad alto  rischio  e  nei  Paesi  di  conflitto  e
post-conflitto.
  9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013  e  fino  al  31
dicembre 2013, la spesa di euro 1.052.562 per il rafforzamento  delle
misure di sicurezza attiva, passiva  e  per  la  messa  in  sicurezza
informatica delle sedi diplomatico-consolari situate in aree ad  alta
conflittualita'. Alle spese di cui al presente comma non si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1 del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122. E' altresi' autorizzata la spesa di euro  40.000
per il rafforzamento del contingente dei Carabinieri con  compiti  di
protezione e scorta del personale operante nelle sedi esposte ad alto
rischio sicurezza. Se ragioni di sicurezza lo impongono, il Ministero
degli affari esteri e' autorizzato a provvedere alla sistemazione, in
alloggi provvisori del personale del Ministero degli affari esteri in
servizio  in  Libia.  Per  la  copertura  dei   relativi   oneri   e'
autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino  al  31  dicembre
2013, la spesa di euro 395.250.
  10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e  fino  al  31
dicembre 2013, la spesa di euro 303.907 per l'invio  in  missione  di
personale del  Ministero  degli  affari  esteri  presso  le  sedi  in
Afghanistan, Iraq, Libia, Pakistan, Yemen, Siria, Somalia ed in altre
aree di crisi. Al predetto personale e' corrisposta  una  indennita',
senza assegno di rappresentanza, pari all'ottanta per cento di quella
determinata ai sensi dell'articolo 171  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e  successive  modificazioni.
Al personale inviato in missione e'  riconosciuto  il  viaggio  aereo
nella classe spettante.
  11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e  fino  al  31
dicembre 2013, la spesa di  euro  78.190  per  la  partecipazione  di
personale  del  Ministero  degli  affari   esteri   alle   operazioni
internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni  PESD  e
gli  Uffici  dei  Rappresentanti  Speciali  dell'Unione  Europea.  Al
predetto personale  e'  corrisposta  un'indennita',  detratta  quella
eventualmente   concessa   dall'organizzazione   internazionale    di
riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari  all'ottanta  per
cento di quella determinata ai sensi dell'articolo  171  del  decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,  e  successive
modificazioni.  Per  incarichi  presso  il  contingente  italiano  in
missioni internazionali, l'indennita' non puo' comunque  superare  il
trattamento attribuito per la stessa missione all'organo  di  vertice
del medesimo contingente. E' altresi' autorizzata, a decorrere dal 1°
ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 36.152  per
i viaggi di servizio, ai sensi  dell'articolo  186  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.   18   del   1967,   e   successive
modificazioni, del personale del Ministero  degli  affari  esteri  in
servizio presso gli uffici situati in  Afghanistan,  Iraq,  Pakistan,
Siria, Libia e per le altre aree di crisi che dovessero  manifestarsi
nel corso del periodo.
                               Art. 7


                       Regime degli interventi

  1. Nell'ambito degli stanziamenti, per le finalita'  e  nei  limiti
temporali di cui agli articoli 5 e 6 , si applica  la  disciplina  di
cui all'articolo 7, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 10,  del  decreto-legge  28
dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°
febbraio 2013, n.  12.  Non  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 135,
all'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012,  n.  228,  e
all'articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101.  All'effetto
derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede  a  valere  sulle
autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 5 e 6 .
  2. Nei limiti delle risorse di  cui  agli  articoli  5  e  6,  sono
convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e  le  prestazioni
gia' effettuate dal 1° ottobre 2013 fino  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla
disciplina contenuta nel presente  decreto.  Le  somme  di  cui  agli
articoli  5  e  6  del  decreto-legge  28  dicembre  2012,  n.   227,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio  2013,  n.  12,
possono essere impegnate nell'intero esercizio 2013.
  3.  Senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la   finanza   pubblica,
all'articolo 30 della legge 9 luglio 1990, n. 185, dopo il  comma  1,
e' aggiunto il seguente comma:
    «1-bis. Il trattamento economico del personale militare comandato
presso l'Autorita' nazionale - UAMA e' a carico del  Ministero  della
difesa per le competenze fisse e continuative, a carico del Ministero
degli affari esteri per le competenze accessorie.».
Capo III

Disposizioni finali


                               Art. 8


                        Copertura finanziaria

  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, dall'articolo 5, commi 1 e
4 e dall'articolo 6, pari complessivamente  a  euro  265.801.614  per
l'anno 2013, si provvede:
    a)    quanto    a    euro    66.387.523    mediante     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della
legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni;
    b)    quanto    a    euro    154.650.000    mediante    riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139,  della
legge 24 dicembre 2012, n. 228;
    c) quanto a euro 5.700.000 mediante riduzione dello  stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero degli affari esteri;
    d)  quanto  a  euro  39.064.091  mediante  utilizzo  delle  somme
relative ai rimborsi corrisposti  dall'Organizzazione  delle  Nazioni
Unite, quale corrispettivo di prestazioni  rese  dalle  Forze  armate
italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di  cui
all'articolo 8, comma l l, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  che
alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono  state
versate  all'entrata  e  non  ancora  riassegnate  al  fondo  di  cui
all'articolo l, comma 1240, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296.
Tali somme restano acquisite all'entrata del  bilancio  dello  Stato.
Nelle more dell'accertamento  dei  predetti  versamenti  in  entrata,
l'importo di  39.064.091  milioni  di  euro  e'  accantonato  e  reso
indisponibile, in termini di competenza e  cassa,  nell'ambito  delle
spese rimodulabili delle missioni di spesa del Ministero della difesa
di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31  dicembre
2009, n. 196. In base agli esiti degli accertamenti  di  entrata,  il
Ministro dell'economia e delle finanze provvede al  disaccantonamento
ovvero alla riduzione delle  risorse  necessarie  per  assicurare  la
copertura di cui alla presente lettera d).
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 9


                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 10 ottobre 2013

                             NAPOLITANO


                                Letta, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri

                                Bonino, Ministro degli affari esteri

                                Mauro, Ministro della difesa

                                Alfano, Ministro dell'interno

                                Cancellieri, Ministro della giustizia

                                Saccomanni, Ministro dell'economia  e
                                delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

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