DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 2013, n. 115
Regolamento recante disposizioni per il riordino delle scuole
militari e degli istituti militari di formazione, a norma
dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
(13G00157)
(GU n.238 del 10-10-2013)
Vigente al: 25-10-2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
il quale prevede che con uno o piu' regolamenti adottati, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, si provvede al riordino delle scuole militari e
degli istituti militari di formazione, in conformita' con i criteri
indicati dal comma 1 del citato articolo 11;
Visti gli articoli 104 e 116 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, recante codice dell'ordinamento militare e successive
modificazioni, di seguito denominato: «codice dell'ordinamento
militare», che disciplinano, rispettivamente, l'organizzazione
formativa e addestrativa dell'Esercito italiano e l'organizzazione
formativa della Marina militare;
Visto l'articolo 10, comma 3, del codice dell'ordinamento militare
e successive modificazioni, che prevede che il Ministro della difesa
puo' sopprimere o riorganizzare, con proprio decreto, emanato su
proposta del Capo di stato maggiore della difesa, enti e organismi
nell'ambito del processo di ristrutturazione delle Forze armate,
fermo restando il disposto dell'articolo 177 del medesimo codice, che
disciplina le procedure per l'istituzione e la soppressione di
reparti dell'Arma dei carabinieri;
Visti gli articoli 156 e 278 del testo unico delle disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive
modificazioni, di seguito denominato: «testo unico dell'ordinamento
militare», che disciplinano, rispettivamente, i centri di
addestramento e formazione e di selezione della Marina militare e gli
enti e gli istituti di istruzione della Marina militare, nonche'
l'articolo 278 che disciplina gli enti e gli istituti di istruzione
dell'Esercito italiano;
Visto l'articolo 2267, comma 2, del codice dell'ordinamento
militare, il quale prevede che, ai sensi dell'articolo 13-bis, comma
4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le
disposizioni del medesimo codice dell'ordinamento militare e del
testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare possono essere abrogate, derogate, sospese,
modificate, coordinate o implementate solo in modo esplicito, e
mediante intervento avente ad oggetto le disposizioni contenute nel
codice o nel regolamento;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 6 dicembre 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 10 gennaio 2013;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari di
Camera e Senato, espressi, rispettivamente, in data 28 maggio e 29
maggio 2013;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 26 giugno 2013;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica
amministrazione e la semplificazione;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Finalita'
1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano la
soppressione e la riorganizzazione, anche mediante ridenominazione,
delle scuole militari e degli istituti militari di formazione, ai
sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
2. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per «soppressione», qualsiasi provvedimento connesso
all'esaurita missione dell'ente da cui consegue lo scioglimento o la
ridefinizione dell'organismo per altra missione;
b) per «riorganizzazione», qualsiasi provvedimento connesso alla
revisione, all'integrazione o riconfigurazione della missione
dell'ente ovvero qualsiasi determinazione volta ad accentrare presso
altri organismi funzioni svolte da enti soppressi o ridefiniti ai
sensi del presente regolamento.
Art. 2
Modificazioni al libro primo del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
1. Al libro primo del decreto del Presidente della repubblica 15
marzo 2010, n. 90, nel titolo V, dopo l'articolo 280 e' inserito il
seguente:
«Art. 280-bis. (Soppressioni e riorganizzazione degli istituti di
formazione delle Forze armate) - 1. Ai fini del riordino di cui
all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
a) entro il 31 dicembre 2013, il Centro di formazione didattica e
manageriale dell'Aeronautica militare, con sede a Firenze, e'
soppresso. Le relative competenze sono attribuite all'Istituto di
scienze militari aeronautiche dell'Aeronautica militare, con sede a
Firenze;
b) entro il 31 dicembre 2013, la Scuola allievi carabinieri con
sede a Benevento e' soppressa. Le relative funzioni sono attribuite,
con successive determinazioni del Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri, ad altri assetti addestrativi dell'Arma, sulla base
delle concrete esigenze formative annualmente definite;
c) entro il 31 dicembre 2013, la Scuola allievi carabinieri con
sede a Fossano e' soppressa. Le relative funzioni sono attribuite,
con successive determinazioni del Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri, ad altri assetti addestrativi dell'Arma, sulla base
delle concrete esigenze formative annualmente definite;
d) entro il 31 dicembre 2014, il Raggruppamento unita'
addestrative per la formazione dei volontari dell'Esercito italiano,
con sede a Capua, e' soppresso. Le relative competenze sono
attribuite alla Scuola di fanteria e dipendenti reggimenti di
addestramento dei volontari;
e) entro il 31 dicembre 2014, il 47° Reggimento addestramento
volontari «Ferrara» dell'Esercito italiano con sede a Capua, e'
soppresso. Le relative competenze sono attribuite al 17° Reggimento
addestramento volontari «Acqui» dell'Esercito italiano con sede a
Capua, che viene riorganizzato su due battaglioni addestrativi;
f) entro il 31 dicembre 2016, il Centro addestramento e
formazione del personale volontario della Marina militare, con sede a
Taranto, e' soppresso. Le relative competenze concernenti la
formazione del personale volontario della Marina militare sono
attribuite alla Scuola sottufficiali della Marina militare, con sede
a Taranto.
2. I provvedimenti di soppressione di cui al comma 1, lettere a),
d), e) ed f), sono adottati con decreto del Ministro della difesa, su
proposta del Capo di stato maggiore della difesa.
3. I provvedimenti di soppressione di cui al comma 1, lettere b) e
c), sono adottati con determinazione del Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri.
4. I provvedimenti di reimpiego del personale, conseguenti alle
soppressioni di cui ai commi 2 e 3, sono istruiti e disposti in base
alla disciplina vigente, tenuto conto delle esigenze funzionali del
Ministero della difesa.».
Art. 3
Modifiche, abrogazioni
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
a) al codice dell'ordinamento militare:
1) a fare data dall'adozione del decreto di soppressione del
Raggruppamento unita' addestrative per la formazione dei volontari
dell'Esercito italiano di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d),
all'articolo 104, al comma 1, lettera a), il numero 6) e' soppresso;
2) a fare data dall'adozione del decreto di soppressione del
Centro addestramento e formazione del personale volontario della
Marina militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f),
all'articolo 116, al comma 1, la lettera e) e' soppressa;
b) al testo unico dell'ordinamento militare, sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) a fare data dall'adozione del decreto di soppressione del
Centro addestramento e formazione del personale volontario della
Marina militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), la
rubrica dell'articolo 156 e' sostituita dalla seguente: «Centro di
Selezione»;
2) a fare data dall'adozione del decreto di soppressione del
Centro addestramento e formazione del personale volontario della
Marina militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f),
all'articolo 156, il comma 1 e' abrogato;
3) a fare data dall'adozione del decreto di soppressione del
Centro addestramento e formazione del personale volontario della
Marina militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f),
all'articolo 156, al comma 3, le parole: «addestramento e formazione
e di» sono soppresse;
4) a fare data dall'adozione dei decreti di soppressione del
Raggruppamento unita' addestrative per la formazione dei volontari
dell'Esercito italiano e del Reggimento addestramento volontari
«Ferrara» dell'Esercito italiano di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere d) ed e), all'articolo 277, al comma 1, le lettere c) e d)
sono soppresse;
5) a fare data dall'adozione dei decreti di soppressione del
Raggruppamento unita' addestrative per la formazione dei volontari
dell'Esercito italiano e del Reggimento addestramento volontari
«Ferrara» dell'Esercito italiano di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere d) ed e), all'articolo 277, al comma 1, alla lettera e) dopo
le parole: «Scuola di fanteria» sono aggiunte le seguenti: «e
dipendenti reggimenti di addestramento dei volontari»;
6) a fare data dall'adozione del decreto di soppressione del
Centro addestramento e formazione del personale volontario della
Marina militare di cui all'articolo 2, comma l, lettera f),
all'articolo 278, al comma 1, la lettera c) e' soppressa.
Art. 4
Relazione al Parlamento
1. Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 12 del codice
dell'ordinamento militare, a decorrere dall'anno 2014, e fino al
completamento del processo di riordino di cui al presente
regolamento, il Ministro della difesa informa il Parlamento sui
risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo
regolamento e informa, altresi', circa il processo di reimpiego del
personale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 6 agosto 2013
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei Ministri
Mauro, Ministro della difesa
Saccomanni, Ministro dell'economia e delle finanze
D'Alia, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2013
Difesa, registro n. 5, foglio n. 299
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