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venerdì 11 ottobre 2013

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 2013, n. 115 Regolamento recante disposizioni per il riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione, a norma dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. (13G00157)


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 2013, n. 115 

Regolamento  recante  disposizioni  per  il  riordino  delle   scuole
militari  e  degli  istituti  militari   di   formazione,   a   norma
dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135.
(13G00157)
(GU n.238 del 10-10-2013)  
 Vigente al: 25-10-2013    


                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
il quale prevede che con uno o piu' regolamenti  adottati,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e  la
semplificazione, si provvede al  riordino  delle  scuole  militari  e
degli istituti militari di formazione, in conformita' con  i  criteri
indicati dal comma 1 del citato articolo 11;
  Visti gli articoli 104 e 116 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n.  66,  recante  codice  dell'ordinamento  militare   e   successive
modificazioni,  di  seguito  denominato:   «codice   dell'ordinamento
militare»,  che   disciplinano,   rispettivamente,   l'organizzazione
formativa e addestrativa dell'Esercito  italiano  e  l'organizzazione
formativa della Marina militare;
  Visto l'articolo 10, comma 3, del codice dell'ordinamento  militare
e successive modificazioni, che prevede che il Ministro della  difesa
puo' sopprimere o riorganizzare,  con  proprio  decreto,  emanato  su
proposta del Capo di stato maggiore della difesa,  enti  e  organismi
nell'ambito del processo  di  ristrutturazione  delle  Forze  armate,
fermo restando il disposto dell'articolo 177 del medesimo codice, che
disciplina le  procedure  per  l'istituzione  e  la  soppressione  di
reparti dell'Arma dei carabinieri;
  Visti gli articoli 156 e 278 del  testo  unico  delle  disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  90,  e  successive
modificazioni, di seguito denominato: «testo  unico  dell'ordinamento
militare»,   che   disciplinano,   rispettivamente,   i   centri   di
addestramento e formazione e di selezione della Marina militare e gli
enti e gli istituti di  istruzione  della  Marina  militare,  nonche'
l'articolo 278 che disciplina gli enti e gli istituti  di  istruzione
dell'Esercito italiano;
  Visto  l'articolo  2267,  comma  2,  del  codice   dell'ordinamento
militare, il quale prevede che, ai sensi dell'articolo 13-bis,  comma
4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le
disposizioni del medesimo  codice  dell'ordinamento  militare  e  del
testo  unico  delle  disposizioni   regolamentari   in   materia   di
ordinamento militare  possono  essere  abrogate,  derogate,  sospese,
modificate, coordinate o  implementate  solo  in  modo  esplicito,  e
mediante intervento avente ad oggetto le disposizioni  contenute  nel
codice o nel regolamento;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 6 dicembre 2012;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 10 gennaio 2013;
  Acquisiti i pareri delle  competenti  Commissioni  parlamentari  di
Camera e Senato, espressi, rispettivamente, in data 28  maggio  e  29
maggio 2013;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 26 giugno 2013;
  Sulla proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  i
Ministri  dell'economia  e  delle   finanze   e   per   la   pubblica
amministrazione e la semplificazione;

                                Emana


                      il seguente regolamento:

                               Art. 1


                              Finalita'

  1.  Le  disposizioni  del  presente  regolamento  disciplinano   la
soppressione e la riorganizzazione, anche  mediante  ridenominazione,
delle scuole militari e degli istituti  militari  di  formazione,  ai
sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  2. Ai fini del presente regolamento si intende:
    a)   per   «soppressione»,   qualsiasi   provvedimento   connesso
all'esaurita missione dell'ente da cui consegue lo scioglimento o  la
ridefinizione dell'organismo per altra missione;
    b) per «riorganizzazione», qualsiasi provvedimento connesso  alla
revisione,  all'integrazione  o   riconfigurazione   della   missione
dell'ente ovvero qualsiasi determinazione volta ad accentrare  presso
altri organismi funzioni svolte da enti  soppressi  o  ridefiniti  ai
sensi del presente regolamento.
                               Art. 2


Modificazioni  al  libro  primo  del  decreto  del  Presidente  della
                   Repubblica 15 marzo 2010, n. 90

  1. Al libro primo del decreto del Presidente  della  repubblica  15
marzo 2010, n. 90, nel titolo V, dopo l'articolo 280 e'  inserito  il
seguente:
  «Art. 280-bis. (Soppressioni e riorganizzazione degli  istituti  di
formazione delle Forze armate) - 1.  Ai  fini  del  riordino  di  cui
all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
    a) entro il 31 dicembre 2013, il Centro di formazione didattica e
manageriale  dell'Aeronautica  militare,  con  sede  a  Firenze,   e'
soppresso. Le relative competenze  sono  attribuite  all'Istituto  di
scienze militari aeronautiche dell'Aeronautica militare, con  sede  a
Firenze;
    b) entro il 31 dicembre 2013, la Scuola allievi  carabinieri  con
sede a Benevento e' soppressa. Le relative funzioni sono  attribuite,
con successive determinazioni del Comandante generale  dell'Arma  dei
carabinieri, ad altri  assetti  addestrativi  dell'Arma,  sulla  base
delle concrete esigenze formative annualmente definite;
    c) entro il 31 dicembre 2013, la Scuola allievi  carabinieri  con
sede a Fossano e' soppressa. Le relative  funzioni  sono  attribuite,
con successive determinazioni del Comandante generale  dell'Arma  dei
carabinieri, ad altri  assetti  addestrativi  dell'Arma,  sulla  base
delle concrete esigenze formative annualmente definite;
    d)  entro  il  31  dicembre  2014,   il   Raggruppamento   unita'
addestrative per la formazione dei volontari dell'Esercito  italiano,
con  sede  a  Capua,  e'  soppresso.  Le  relative  competenze   sono
attribuite  alla  Scuola  di  fanteria  e  dipendenti  reggimenti  di
addestramento dei volontari;
    e) entro il 31 dicembre 2014,  il  47°  Reggimento  addestramento
volontari «Ferrara» dell'Esercito  italiano  con  sede  a  Capua,  e'
soppresso. Le relative competenze sono attribuite al  17°  Reggimento
addestramento volontari «Acqui» dell'Esercito  italiano  con  sede  a
Capua, che viene riorganizzato su due battaglioni addestrativi;
    f)  entro  il  31  dicembre  2016,  il  Centro  addestramento   e
formazione del personale volontario della Marina militare, con sede a
Taranto,  e'  soppresso.  Le  relative  competenze   concernenti   la
formazione  del  personale  volontario  della  Marina  militare  sono
attribuite alla Scuola sottufficiali della Marina militare, con  sede
a Taranto.
  2. I provvedimenti di soppressione di cui al comma 1,  lettere  a),
d), e) ed f), sono adottati con decreto del Ministro della difesa, su
proposta del Capo di stato maggiore della difesa.
  3. I provvedimenti di soppressione di cui al comma 1, lettere b)  e
c),  sono  adottati  con  determinazione  del   Comandante   generale
dell'Arma dei carabinieri.
  4. I provvedimenti di reimpiego  del  personale,  conseguenti  alle
soppressioni di cui ai commi 2 e 3, sono istruiti e disposti in  base
alla disciplina vigente, tenuto conto delle esigenze  funzionali  del
Ministero della difesa.».
                               Art. 3


                       Modifiche, abrogazioni

  1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 2,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
    a) al codice dell'ordinamento militare:
      1) a fare data dall'adozione del decreto  di  soppressione  del
Raggruppamento unita' addestrative per la  formazione  dei  volontari
dell'Esercito italiano di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera  d),
all'articolo 104, al comma 1, lettera a), il numero 6) e' soppresso;
      2) a fare data dall'adozione del decreto  di  soppressione  del
Centro addestramento e  formazione  del  personale  volontario  della
Marina  militare  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  lettera   f),
all'articolo 116, al comma 1, la lettera e) e' soppressa;
    b) al testo unico dell'ordinamento militare,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
      1) a fare data dall'adozione del decreto  di  soppressione  del
Centro addestramento e  formazione  del  personale  volontario  della
Marina militare di cui  all'articolo  2,  comma  1,  lettera  f),  la
rubrica dell'articolo 156 e' sostituita dalla  seguente:  «Centro  di
Selezione»;
      2) a fare data dall'adozione del decreto  di  soppressione  del
Centro addestramento e  formazione  del  personale  volontario  della
Marina  militare  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  lettera   f),
all'articolo 156, il comma 1 e' abrogato;
      3) a fare data dall'adozione del decreto  di  soppressione  del
Centro addestramento e  formazione  del  personale  volontario  della
Marina  militare  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  lettera   f),
all'articolo 156, al comma 3, le parole: «addestramento e  formazione
e di» sono soppresse;
      4) a fare data dall'adozione dei decreti  di  soppressione  del
Raggruppamento unita' addestrative per la  formazione  dei  volontari
dell'Esercito  italiano  e  del  Reggimento  addestramento  volontari
«Ferrara» dell'Esercito italiano di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettere d) ed e), all'articolo 277, al comma 1, le lettere  c)  e  d)
sono soppresse;
      5) a fare data dall'adozione dei decreti  di  soppressione  del
Raggruppamento unita' addestrative per la  formazione  dei  volontari
dell'Esercito  italiano  e  del  Reggimento  addestramento  volontari
«Ferrara» dell'Esercito italiano di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettere d) ed e), all'articolo 277, al comma 1, alla lettera e)  dopo
le parole:  «Scuola  di  fanteria»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «e
dipendenti reggimenti di addestramento dei volontari»;
      6) a fare data dall'adozione del decreto  di  soppressione  del
Centro addestramento e  formazione  del  personale  volontario  della
Marina  militare  di  cui  all'articolo  2,  comma  l,  lettera   f),
all'articolo 278, al comma 1, la lettera c) e' soppressa.
                               Art. 4


                       Relazione al Parlamento

  1. Nell'ambito della relazione di cui all'articolo  12  del  codice
dell'ordinamento militare, a decorrere  dall'anno  2014,  e  fino  al
completamento  del  processo  di  riordino   di   cui   al   presente
regolamento, il Ministro  della  difesa  informa  il  Parlamento  sui
risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni  di  cui  al  medesimo
regolamento e informa, altresi', circa il processo di  reimpiego  del
personale.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 6 agosto 2013

                             NAPOLITANO


                         Letta, Presidente del Consiglio dei Ministri

                                         Mauro, Ministro della difesa

                   Saccomanni, Ministro dell'economia e delle finanze

D'Alia, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2013
Difesa, registro n. 5, foglio n. 299

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