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venerdì 11 ottobre 2013

Ministero dello sviluppo economico Ris. 24-5-2013 n. 86934 D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. - Art. 64 - Quesito in materia di SCIA per attività di somministrazione di alimenti e bevande.


Ministero dello sviluppo economico
Ris. 24-5-2013 n. 86934
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. - Art. 64 - Quesito in materia di SCIA per attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.
Ris. 24 maggio 2013, n. 86934 (1).
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. - Art. 64 - Quesito in materia di SCIA per attività di somministrazione di alimenti e bevande.
(1) Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.

Si fa riferimento alla mail con la quale la S.V. chiede chiarimenti in merito alla possibilità di effettuare la Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA) per l'avvio di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Al riguardo fa presente che il comune di Patrica, che legge per conoscenza, sottopone ancora ad autorizzazione l'apertura delle attività in discorso sulla base di un regolamento interno risalente all'anno 2010.
Tale regolamento all'art. 3 prevede, relativamente alle nuove aperture, ampliamenti e trasferimenti, criteri di programmazione legati a parametri di qualità, per il raggiungimento dei quali deve essere garantito il rispetto di un punteggio minimo, differenziato per zone.
Esso pertanto non si ispira ad un tipo di programmazione ai sensi dell'art. 64, comma 3 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i., come confermato dallo stesso comune, ma soltanto ad una programmazione per favorire lo sviluppo del centro storico che si sta spopolando (i punteggi minimi richiesti sono infatti più bassi per la zona 1, relativa al centro storico).
Fa presente, inoltre, che il soggetto in questione, nonostante possieda i requisiti morali e professionali nonché igienico-sanitari richiesti, non riesce ad avviare l'attività in quanto non raggiunge per soli 2 punti il punteggio richiesto dal citato regolamento comunale.
Chiede, pertanto, se tale regolamento sia superato dall'entrata in vigore del D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.


Al riguardo si precisa quanto segue.


Il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, così come integrato e modificato dal successivo D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, all'art. 64, comma 1 dispone che "L'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela ai sensi del comma 3. L'apertura e il trasferimento di sede, negli altri casi, e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma, in ogni caso, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'art. 19 della legge 7agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni".
Il comma 3, dell'art. 64 del D.Lgs. n. 59 del 2010 prevede il ricorso a provvedimenti di programmazione che pongano divieti o limiti all'apertura di nuove strutture "(...) limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità".
Appare chiaro, quindi, che il ricorso a provvedimenti di programmazione che pongano divieti o limiti all'apertura di nuove strutture possono essere previsti solo in caso di criticità legate alle "ragioni non altrimenti risolvibili" elencate al sopra citato comma 3.
Ne consegue, pertanto, che solo qualora l'ente locale abbia individuato le zone del territorio da sottoporre a tutela l'avvio delle attività in tali zone, a prescindere dalla circostanza che si tratti di nuova attività o di attività trasferita, deve essere assoggettato ad autorizzazione espressa per consentire la verifica del rispetto di tutti i vincoli individuati dal provvedimento di programmazione. In tutti gli altri casi l'apertura e il trasferimento di sede, nonché il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi in questione, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241 del 1990 e s.m.i..
I criteri di programmazione di cui agli artt. 3 e 4 del regolamento del comune di Patrica non si ispirano ad un tipo di programmazione ai sensi di quanto disciplinato dal citato comma 3: essi prevedono l'individuazione di due zone territoriali nell'ambito delle quali per il rilascio delle autorizzazioni è necessario il raggiungimento di un punteggio minimo per ciascuna delle tipologie di criteri (urbanistici, strutturali, gestionali e professionali), punteggio che risultando chiaramente molto più favorevole per la zona 1), ovvero il centro storico, rende evidente la finalità prioritaria di tale programmazione, ovvero il ripopolamento di quest'ultimo.
Tali strumenti di programmazione non vengono previsti per ragioni di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità e pertanto non risultano in linea con quanto disposto dal citato comma 3 dell'art. 64 del D.Lgs. n. 59 del 2010 nonché con quanto previsto dai recenti decreti emanati in materia di liberalizzazioni ed eliminazione di tutti i vincoli e restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche.
Trattasi nello specifico dell'art. 1 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale prevede l'abrogazione delle norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche che non siano adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché delle disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale con prevalente finalità o contenuto economico che pongono limiti, programmai e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati o non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici, ponendo un trattamento differenziato rispetto a quelli già esistenti sul mercato, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici.
Appare utile citare, altresì, il secondo comma del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge di conversione, L. 22 dicembre 2011, n. 214 il quale precisa che secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.
Fermo quanto sopra, pertanto, si ritiene di precisare che qualora il Comune in questione non provveda ad adottare strumenti di programmazione in linea con le indicazioni dell'art. 64, comma 3, del citato D.Lgs. n. 59 del 2010 e s.m.i., l'apertura di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è ovviamente soggetta all'istituto della SCIA con la conseguenza che l'attività economica può essere iniziata dal giorno della presentazione della segnalazione stessa.


Il Direttore generale
Gianfrancesco Vecchio

D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 64
D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, art. 2
D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 1

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