Ministero dello sviluppo economico
Ris. 24-5-2013 n. 86872
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. - Art. 71, comma 6, lett. b) - Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio al dettaglio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande - Amministratore Unico.
Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.
Ris. 24 maggio 2013, n. 86872 (1).
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. - Art. 71, comma 6, lett. b) - Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio al dettaglio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande - Amministratore Unico.
(1) Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.
Si fa riferimento alle numerose richieste di informazione pervenute da parte della S.V. in nome e per conto di codesta società, operante nel campo del commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, in merito alla possibilità di riconoscere in capo al proprio Amministratore Unico il possesso dei requisiti professionali per il commercio al dettaglio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b), del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i.
Nella prima mail inviata in data 29 aprile 2013 all'indirizzo di posta elettronica dell'URP del Ministero dello Sviluppo Economico, che prontamente l'ha girata per competenza alla scrivente Direzione il successivo 30 aprile 2013, la S.V. chiedeva proprio ragguagli circa il possesso del requisito professionale in discorso da parte dell'Amministratore Unico.
Con e-mail del 2 maggio 2013 la scrivente rispondeva facendo presente, con riferimento alla figura dell'Amministratore Unico, di essersi già espressa al riguardo con un precedente parere (Ris. 16 aprile 2013, n. 63161), che veniva pertanto allegato per completezza di informazioni.
Appare utile evidenziare che il parere in discorso era stato richiesto per analoga situazione dal comune di (...), che appare essere lo stesso comune nel quale risiede la società in questione.
Con successiva mail del 3 maggio 2013, la S.V. rispondeva facendo presente di dissentire rispetto alle indicazioni contenute nel predetto parere e di conseguenza segnalava alcune perplessità al riguardo.
Tali perplessità, nello specifico, riguardano la obbligatorietà o meno dell'iscrizione all'INPS al fine di comprovare la reale opera lavorativa prestata. La S.V. sostiene che tale obbligo, ai sensi della disciplina di settore, sia richiesto unicamente per i soggetti coadiutori familiari, in quanto nell'ambito dell'impresa familiare alla coadiuvazione non era fatto obbligo di iscrizione all'INPS o INAIL se non vi era una prestazione di lavoro continuativa. Di conseguenza l'iscrizione all'INPS non sarebbe titolo abilitante e la professionalità sarebbe pertanto automatica per i soggetti descritti alle lett. a), b) e c) del comma 6, dell'art. 71 del D.Lgs. n. 59 del 2010.
Con successiva mail del 16 magio 2013 la S.V. richiede un riscontro circa le perplessità sollevate prima di procedere al ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale affinché un organo terzo e superiore esamini la questione.
Stante quanto sopra la scrivente Direzione non può che ribadire quanto già precedentemente espresso con la Ris. 16 aprile 2013, n. n. 63161 al comune di (...), ovvero che ai sensi della vigente normativa in materia l'opera prestata ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale deve essere comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale.
L'art. 71, comma 6 del citato D.Lgs. n. 59 del 2010 dispone infatti che "L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) (...);
b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c) (...)".
Dal dettato normativo quindi risulta evidente che è l'opera lavorativa prestata che deve essere comprovata dalla iscrizione all'INPS, opera che può essere prestata in qualità di dipendente qualificato, in qualità di socio lavoratore, in qualità di coadiutore familiare.
Tale specifico obbligo alle prescritte forme previdenziali posto dal legislatore scaturisce dalla necessità di avere la certezza della formalità e della reale consistenza dell'attività lavorativa, soprattutto nel caso di particolari tipologie di collaborazioni e posizioni lavorative di alto profilo che non necessitano della presenza costante sul posto di lavoro, quali ad esempio anche la figura dell'Amministratore Unico.
Al proposito la scrivente ha infatti ampiamente ribadito che figure di alto profilo professionale, quali il Presidente o il Legale rappresentante o il soggetto componente il Consiglio di amministrazione di una società operante nel comparto alimentare o della somministrazione di alimenti e bevande, possono considerarsi in possesso del requisito professionale solo qualora l'attività svolta, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, si sia concretizzata in compiti di gestione effettivamente operativi svolti con carattere di abitualità e prevalenza, dimostrabili. Ha sostenuto, pertanto, che la professionalità deve risultare documentabile e quindi a norma con le contribuzioni previdenziali previste, in grado a loro volta di attestare l'acquisizione delle competenze in relazione allo specifico settore di attività.
In tal senso, nel caso di esibizione del modello Unico da parte dei soggetti in discorso con l'indicazione di una quota di reddito derivante dalla partecipazione societaria, al fine di comprovare una effettiva partecipazione in opera nella stessa, la scrivente ha evidenziato che se tale documentazione non è accompagnata da ulteriore documentazione comprovante competenze nello specifico settore di attività, non può essere presa in considerazione, in quanto potrebbe essere semplicemente espressione del solo diritto, da parte del socio, di percepire gli utili spettanti.
Con specifico riguardo all'attestazione delle competenze, la scrivente ritiene ammissibili ai fini della verifica del possesso della qualificazione, per ragioni di equità, anche mezzi di prova alternativi sostanzialmente analoghi, quali a titolo esemplificativo, l'assicurazione INAIL, le buste paga o le contribuzioni versate ad eventuali altre casse previdenziali.
Non in tutti i casi, infatti, è possibile provare la prestazione lavorativa presso le imprese in discorso tramite l'iscrizione all'INPS.
Il Direttore generale
Gianfrancesco Vecchio
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 71
D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, art. 8
Nessun commento:
Posta un commento