Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-02546
presentato da
BASILIO Tatiana
testo di
Venerdì 15 novembre 2013, seduta n. 119
BASILIO, ARTINI, ALBERTI, PAOLO BERNINI, CORDA, FRUSONE e RIZZO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:
in data 17 ottobre 2013 la procura militare della Repubblica di Verona ha inviato una circolare a tutti i comandanti dei reparti ricadenti nella propria giurisdizione territoriale intitolata «Procedimenti penali davanti all'Autorità giudiziaria militare – Direttive e linee guida per i comandanti di corpo e per la polizia giudiziaria»;
il documento, firmato dal procuratore militare Enrico Buttitta e da tutti i sostituti, elenca una serie di fattispecie di casi in riferimento ai quali i comandanti di corpo o gli ufficiali di polizia giudiziaria devono fare una segnalazione di notizia di reato alla procura;
tra le notizie di reato da segnalare, oltre a quegli episodi che appaiano prima facie come veri e propri reati militari, la procura militare veronese inserisce una serie di altre notitiae criminis che sembrano voler far ricadere sotto la competenza penale determinati episodi o comportamenti a prescindere dalla loro effettiva configurabilità come reati. Secondo il procuratore veronese spetta alla procura decidere cosa sia o non sia reato, eliminando quel pur necessario vaglio da parte dei comandanti o degli agenti di PG nella valutazione della rilevanza penale di un comportamento;
in tal modo, ad esempio, dovrà essere segnalata ogni «assenza dal servizio, ancorché giustificata da certificazioni mediche, della durata superiore ai trenta giorni», ogni incidente stradale che coinvolga veicoli militari in ipotetica relazione al reato di danneggiamento colposo di cose mobili militari, tutti gli episodi di offesa all'integrità fisica e morale di un altro militare, anche nei casi in cui il codice preveda la procedibilità solo a richiesta del Comandante di Corpo, anche se i fatti sono stati commessi fuori da luoghi militari e anche se non siano connessi al servizio;
particolarmente preoccupante appare l'indicazione di segnalare alla procura anche le assenze per malattia di durata superiore ai trenta giorni, a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altro elemento che faccia sospettare un illecito, con ciò criminalizzando l'esercizio del diritto alla salute del cittadino-militare;
su questo punto si è anche espresso il COIR palidoro dei carabinieri che parla in una sua delibera di «umiliazione dei militari che potrebbero venire segnalati in modo generalizzato alla procura e che si sentiranno di fatto indagati fino a prova contraria» e mette in relazione la circolare del procuratore veronese con un ordine del giorno presentato al Senato, e accettato dal Governo, per la soppressione dei tribunali militari di Verona e Napoli e delle procure relative;
nella circolare infine viene richiamata una fattispecie di reato militare di fatto divenuta desueta da molti anni in quanto si intrecciava con analoghi reati previsti dal codice penale ordinario, il peculato e collusione del militare della Guardia di finanza previsti dall'articolo 3 della legge 1383 del 1941;
da molti anni l'eventuale concussione o corruzione del militare della Guardia di finanza è sempre stata giudicata dalla magistratura ordinaria, sulla base del fatto che la pena per questo reato ordinario è superiore a quella prevista dalla legge del 1941 citata;
secondo la procura militare di Verona, in conseguenza della cosiddetta legge Severino del 2012 in alcuni casi le pene per la concussione potrebbero essere inferiori a quelle previste dalla legge 1383 e per questo motivo, ogniqualvolta un finanziere fosse indagato per concussione, corruzione o induzione deve essere segnalati anche alla procura militare ai fini dell'attribuzione della competenza in alternativa alla giustizia ordinaria –:
di quali elementi disponga il Governo e se il Ministro interrogato intenda assumere iniziative ispettive in relazione a quanto descritto in premessa. (4-02546)
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