Atto Camera
Interpellanza urgente 2-00345
presentato da
Interpellanza urgente 2-00345
MIGLIORE Gennaro
testo di
Martedì 17 dicembre 2013, seduta n. 139
in Italia, tra tumori e malattie asbesto correlate, l'amianto uccide oltre 4000 persone all'anno (11 morti evitabili al giorno). Nel 2008, il IV Rapporto ReNaM ha stati censito 1422 nuovi casi di mesotelioma maligno, la punta dell’iceberg delle esposizioni professionali e ambientali all'amianto, con un trend dell'incidenza in costante aumento che porterà ad aumentare questi «numeri» fino al 2018/2020, continuando poi a mietere vite umane, dal completamento delle agognate bonifiche, per un altro mezzo secolo ancora;
anche le forze armate e tutto il Comparto difesa è travolto da questa tragedia; infatti a causa dell'uso e all'abuso dell'amianto, tra le vaste aree e città del nostro Paese che hanno guadagnato il triste primato per morti per mesotelioma maligno – pleurico, peritoneale, del pericardio e della tunica vaginale del testicolo –, spiccano le sedi storiche delle basi navali e degli arsenali militari: La Spezia, Taranto, La Maddalena (OT); il mesotelioma rappresenta la punta dell’iceberg delle patologie asbesto-correlate e anche che è un indicatore della pregressa esposizione ad asbesto per questo è bene tenere presente che il III rapporto ReNaM (periodo di osservazione 1993/2004) indica il comparto difesa tra i settori economici maggiormente coinvolti nelle occasioni di esposizioni professionali, con una media del 4 per cento dei casi di mesotelioma maligno definiti a livello nazionale, con punte dell'11,8 per cento in Puglia, 9 per cento nel Lazio, 5 per cento in Piemonte, e altro;
sugli effetti «democratici» dell'amianto inconsapevolmente respirato dal personale militare nelle Navi e nei Sommergibili il IV Rapporto 2012 del ReNaM riporta che, considerando l'intera finestra temporale di osservazione (1993-2008) e i soli soggetti colpiti dalla malattia per motivo professionale, il settore della difesa militare risulta tra i settori di attività maggiormente coinvolti (nel senso di un peso percentuale delle esposizioni in quel settore rispetto al totale), pari al 4,24 per cento del totale della casistica, con 463 casi di Mesotelioma Maligno con almeno una occasione di esposizione ad amianto nel settore (M=459; F=4) di cui 215 casi (46,4 per cento) con esposizione esclusiva nel Comparto Difesa (M=212; F=3);
da una analisi dei succitati dati eseguita dalla AFeVA Sardegna Onlus, che considera i 215 casi – censiti in detto rapporto – con esposizione professionale esclusiva nel comparto difesa, si evidenzia che il numero dei casi del personale militare colpito da mesotelioma maligno con codici «Ateco 91» con esposizione esplicita nelle categorie di «macchina» e «coperta» sono complessivamente 147 (100 per cento), di cui 88 (59,9 per cento) casi nel personale di «macchina» e 59 (40,1 per cento) casi nel personale di «coperta». Questo significa che l'amianto respirato a bordo di una Nave o di un Sommergibile non ha fatto distinzione tra personale di «macchina» e personale di «coperta»;
nel 1993, il legislatore italiano, al fine di coprire il buco nero di omissioni, durato oltre quaranta anni, che ha caratterizzato l'uso e l'abuso dell'amianto nei luoghi di lavoro nel nostro Paese, – applicando quanto la suprema Corte costituzionale ha più volte affermato in tema dell'inviolabilità del principio non negoziabile che a parità di rischio, si deve garantire parità di tutela (per tutte, Corte costituzionale 206/1974 e 114/1977 – Cost. articoli 3 e 38 –) –, approva la legge n. 271 del 1993 di modifica dei commi 7 e 8 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992, socializzando il costo di un'enorme colpa collettiva e riconoscendo a tutti i lavoratori esposti e malati a causa dell'amianto, il diritto a un indennizzo pensionistico (attraverso una maggiorazione di contributi previdenziali), quantificato come segue:
a) con il comma 7 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992 – come modificato dall'articolo 1, comma 1-bis, della legge n. 271 del 1993 –, si riconosce a tutti i lavoratori esposti alle fibre di amianto che hanno contratto una malattia professionale asbesto-correlata, il diritto alla contribuzione aggiuntiva dell'intero periodo lavorativo di esposizione moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5, indipendentemente dagli anni e dalla quantità di esposizione all'amianto;
b) con il comma 8 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992 – come modificato dall'articolo 1, comma 1, dalla legge n. 271 del 1993 –, si riconosce a tutti i lavoratori, esposti per più di dieci (10) anni a rischio morbigeno qualificato alle fibre di amianto, il diritto alla contribuzione aggiuntiva dell'intero periodo lavorativo di esposizione moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5;
nonostante l'affermazione di questi inalienabili principi Costituzionali, lo Stato, che come visto è stato uno dei principali utilizzatori di amianto, ha inaccettabilmente escluso il personale militare dalla applicazione delle sue stesse leggi;
nel corso degli anni, l'impianto normativo originario, pensato per indennizzare tutti i lavoratori pubblici esposti e vittime dell'amianto e di altri cancerogeni inconsapevolmente respirati e ingeriti nel compimento delle proprie attività istituzionali, è stato costantemente svuotato dei contenuti rendendolo di fatto vacuo, formalmente inapplicabile, come se fosse stata messa in atto una strategia ben definita per ridimensionare la strage compiuta dall'amianto, principalmente nei confronti del personale civile e militare comparto della difesa, a cosa di poco conto. La nuova normativa emanata dal Governo Berlusconi con l'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003 (convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003), che secondo la comune opinione avrebbe, per prima, allargato, con decorrenza dal 1o ottobre 2003, la platea dei beneficiari per riconoscere «anche» ai dipendenti pubblici (dunque solo nel 2003) i diversi (minori) benefìci, in realtà non ha introdotto niente di nuovo e tanto meno positivo. È solo e soltanto più restrittiva, per i militari è addirittura «sacco vuoto», e l'unica nota positiva rilevabile è che ha lasciato intatti i diritti riconosciuti dal comma 7 dell'articolo 13 legge n. 257 del 1992 (come modificati dalla legge n. 271 del 1993) a tutti i lavoratori che contraggono una malattia asbesto-correlata;
per il personale militare esposto in cui la patologia non si è ancora manifestata, la sintesi chiara è la risposta, pubblicata lunedì 9 luglio 2012, del Ministro della difesa, ammiraglio Di Paola, alla interrogazione 4-13579 del 13 ottobre 2011 presentata dall'onorevole Maurizio Turco: «... È il caso, tuttavia, di evidenziare, che la maggiorazione di servizio prevista dall'applicazione della normativa richiamata dall'interrogante (aumento di 1/4 del servizio svolto con esposizione all'amianto), anche laddove venisse riconosciuta, produrrebbe in molti casi (circoscritti al personale militare) effetti sostanziali alquanto limitati. Infatti, in base alla previsione normativa dell'articolo 1849, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, il periodo di servizio, del quale è prevista la maggiorazione ai fini pensionistici, può essere considerato una sola volta, secondo la normativa più favorevole. Pertanto, se consideriamo che la quasi totalità delle richieste interessa personale della Marina militare e dell'Aeronautica militare, già beneficiario per imbarco/volo dell'aumento di 1/3 del servizio svolto, la maggiorazione prevista non potrà, comunque essere, concessa.»;
dalla medesima risposta si evince inoltre che, al 9 luglio 2012, «per quanto riguarda il personale militare» erano state presentate «n. 13.939 richieste di concessione di benefici ai sensi della citata legge n. 326 del 2003 – tra le quali sono state definite, negativamente, n. 186 richieste presentate dal personale dell'Arma dei carabinieri, in quanto non sono stati individuati, dall'Arma stessa, siti in cui possa essersi verificata una possibile esposizione all'amianto – mentre, per quanto concerne il personale civile, sono state presentate, allo stato, n. 8.000 istanze; il «Ministero delle politiche agricole e forestali ha comunicato che, dal 2005 ad oggi, hanno prestato servizio con esposizione all'amianto n. 25 dipendenti del Corpo Forestale dello Stato, per i quali è stata disposta una ricongiunzione dei periodi, con relativa maggiorazione;»;
nel Piano Nazionale Amianto, approvato dal Governo il 24 marzo 2013, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, accogliendo le istanze di superamento della discriminazione subita dai militari esposti e malati a causa dell'amianto respirato nelle navi e nelle installazioni militari rivolte sul tema da parte Associazione familiari e vittime dell'amianto Sardegna – AFeVA Sardegna Onlus (già AIEA Sardegna) –, nella parte relativa alla «MACROAREA SICUREZZA DEL LAVORO E TUTELA PREVIDENZIALE... – OBIETTIVO 2 – Benefìci previdenziali: risoluzione delle disarmonie della normativa di attuazione per i lavoratori civili e militari e recepimento della procedura tecnico di accertamento dell'esposizione qualificata utilizzata dall'INAIL.» a pag. 38 scrive: «... omissis... Sotto altro profilo, nel rispetto della normativa primaria, l'opportunità di una revisione del decreto ministeriale 27 ottobre 2004 con riferimento alla “determinazione del beneficio pensionistico”, improntando tale revisione a criteri di maggiore aderenza alle finalità dell'intervento legislativo. Ciò, in particolare con riferimento al settore marittimo, nonché, in collaborazione con le altre amministrazioni interessate, nei confronti dei militari affetti da patologie asbesto correlate»;
l'amianto respirato a bordo di una nave o di un sommergibile non fa distinzione tra personale di «macchina» e personale di «coperta» come invece sembra che l'INAIL stia facendo;
le norme attualmente in vigore e gli atti conseguenti, sebbene riconoscano formalmente che il personale militare che ha ottenuto il rilascio del curriculum da parte del Ministero della difesa è stato esposto ad amianto ben oltre le soglie minime di legge, non consentono al detto personale di accedere ai «benefìci previdenziali» previsti dalla normativa di settore per la totalità degli altri lavoratori –:
se sia intendimento del Governo, del Ministro della difesa e Ministro del lavoro e delle politiche sociali superare l'inaccettabile somma di discriminazioni subite dal personale militare esposto all'amianto o affetto da patologie asbesto-correlate, adottando apposito atto di indirizzo, che riconosca al personale militare delle forze armate e delle forze di polizia compresa l'Arma dei carabinieri, senza distinzione di mansioni-categorie, in possesso del curriculum lavorativo rilasciato dal Ministero della difesa attestante l'adibizione, in modo diretto ed abituale, ad attività lavorative comportanti l'esposizione all'amianto o al medesimo personale affetto da malattie o patologie asbesto-correlate, accertate da parte del competente dipartimento militare di medicina legale, di cui all'articolo 195, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in deroga agli articoli 1849 e 2264 del citato decreto-legge n. 66 del 2010, i benefìci previdenziali nella misura di 1,5 del periodo di esposizione all'amianto, accertato dal citato curriculum, ovvero, in mancanza dello stesso, per analogia con altri casi, dall'estratto del foglio matricolare;
se il Governo, condivida l'interpretazione data dall'INAIL all'articolo 12-bis del decreto-legge n. 11 del 2009, in forza del quale nega di emettere la «certificazione» al personale militare affetto da patologie asbesto correlate, seppure in possesso del «curriculum» lavorativo attestante l'esposizione all'amianto, precludendo di fatto ai lavoratori militari l'applicazione del comma 7, dell'articolo 13, della legge n. 257 del 1992, il quale riconosce a tutti i lavoratori esposti alle fibre di amianto, che hanno contratto una malattia professionale asbesto-correlata, il diritto alla contribuzione aggiuntiva dell'intero periodo lavorativo di esposizione moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5, indipendentemente dagli anni e dalla quantità di esposizione all'amianto;
se corrisponda al vero la notizia diffusa nei giorni scorsi dalla AFeVA Sardegna Onlus seconda la quale, i dipendenti dello Stato vittime dell'amianto, in cui la patologia si sia manifestata dopo l'entrata in vigore dell'articolo 6 del decreto n. 201 del 2011 – Salva Italia –, (ossia il 28 dicembre 2011) sono esclusi dalle provvidenze previste per le vittime del dovere, in quanto, da quella data, è stato abolito l'istituto dell'accertamento della dipendenza della infermità da causa di servizio per talune categorie di lavoratori e, nel caso affermativo, se sia intendimento, del Ministro della difesa e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione assumere iniziative per fare salvo l'istituto dell'accertamento della dipendenza delle infermità da causa di servizio nei procedimenti per il riconoscimento dello status di vittima del dovere, per il rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata ordinaria nei confronti di quanti a causa della mancanza di protezioni e di informazioni sono morti o si sono ammalati per aver inalato o ingerito amianto e altri cancerogeni, si è espresso il Consiglio di Stato con il parere n. 02526/2010 del 4 maggio 2010;
se sia intendimento del Governo e del Ministro della difesa rendere pubblici ì risultati delle indagini ambientali, epidemiologiche statistiche e diagnostiche eseguite a cavallo degli anni ’60-’70 dalla clinica di medicina del lavoro di Bari presso l'arsenale della marina militare di Taranto e dalla clinica del lavoro di Milano con la collaborazione dell'istituto di medicina del lavoro di Genova presso l'arsenale della marina militare di La Spezia e i risultati di tutte le altre indagini esterne eventualmente autorizzate in seguito;
se sia intendimento del Governo e del Ministro della difesa rendere pubblici il numero dei casi dei tumori (polmonari, del mesotelio – pleura, pericardio peritoneale, tunica vaginale del testicolo –, della laringe, della faringe, dello stomaco, del colon retto) e delle patologie asbesto-correlate (asbestosi, placche e ispessimenti pleurici, atelettasie, BPCO da asbesto e altro) che hanno colpito il personale militare e civile a causa dell'esposizione all'amianto presente nel naviglio, nei mezzi e nelle installazioni dello Stato, riconosciute dalle competenti commissioni mediche ospedaliere dipendenti da causa di servizio o da fatti inerenti il servizio svolto, relativamente all'intero comparto difesa suddivisi, per anno, per Arma e, all'interno di queste, per categorie/mansioni/grado, a partire dal 1986;
se sia intendimento del Governo e del Ministro della difesa rendere pubblico l'esito dello studio epidemiologico conoscitivo sull'incidenza delle patologie asbesto correlate nell'ambito delle categorie lavorative per il personale civile e militare delle forze armate, avviato nel 2011 dalla direzione generale della sanità militare in collaborazione con l'università la «Sapienza» di Roma;
con quali mansioni e in quali contesti operativi abbiano prestato servizio con esposizione all'amianto i 25 dipendenti del Corpo forestale dello Stato ai quali, dal 2005 ad oggi, risulta essere stata disposta una ricongiunzione dei periodi, con relativa maggiorazione.
(2-00345) «Migliore, Piras».
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