Ministero dell'interno
Circ. 16-12-2013 n. 7550
D.P.C.M. 25 novembre 2013. Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2013.
Emanata congiuntamente dal Ministero dell'interno e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che l'ha pubblicata con il numero di protocollo 35/0006934.
Circ. 16 dicembre 2013, n. 7550 (1).
D.P.C.M. 25 novembre 2013. Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2013.
(1) Emanata congiuntamente dal Ministero dell'interno e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che l'ha pubblicata con il numero di protocollo 35/0006934.
Al
Commissario del Governo per la provincia autonoma di Trento
Ai
Sigg. Prefetti
Loro sedi
Al
Commissario del Governo per la provincia autonoma di Bolzano
Al
Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta
Aosta
Alle
Direzioni regionali del lavoro
Loro sedi
Alla
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Servizio per il lavoro
Trieste
Alla
Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione 19 - Ufficio Lavoro - Isp. lavoro
Bolzano
Alla
Provincia autonoma di Trento
Dipartimento servizi sociali- Servizio lavoro
Trento
Alla
Regione Sicilia
Assessorato al lavoro- Ufficio reg. lavoro
Isp. reg. lavoro
Palermo
Alle
Direzioni territoriali del lavoro (per il tramite delle direzioni regionali del lavoro)
Loro sedi
e, p.c.:
Al
Gabinetto del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione
Largo Chigi 19
Roma
Al
Ministero degli affari esteri
D.G.P.I.E.M. - Ufficio VI - Centro visti
Roma
Alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il coordinamento amministrativo
Roma
All'
I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale
Via Ciro il Grande, 21
Roma
Al
Gabinetto del Sig. Ministro
Sede
Alla
Direzione generale per la politiche dei servizi per il lavoro
Sede
Al
Dipartimento della P.S.
Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere
Sede
È stato registrato il giorno 13 dicembre 2013 dalla Corte dei Conti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2013, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che, ad ogni buon fine, si allega in copia.
In base al predetto decreto sono ammessi in Italia 17.850 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, di seguito così ripartiti (art. 1).
Ripartizione della quota
- 3.000 cittadini stranieri residenti all'estero che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (art. 2, comma 1);
- 200 cittadini stranieri dei Paesi non comunitari partecipanti all'esposizione Universale di Milano del 2015, per esigenze di lavoro subordinato non stagionale (art. 2, comma 2);
- 2.300 cittadini stranieri per lavoro autonomo riservata a cittadini stranieri residenti all'estero appartenenti alle seguenti categorie: imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia italiana; liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate oppure non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale e comprese negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione; figure societarie, di società non cooperative, espressamente previste dalla normativa vigente in materia di visti d'ingresso; artisti di chiara fama internazionale, o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati; cittadini stranieri per la costituzione di imprese "start-up innovative" ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa (art. 3);
- 100 cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo per lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado di linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile (art. 4).
È, inoltre, autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
a) 4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
b) 6.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
c) 1.000 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati a cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.
È, altresì, autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:
a) 1.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
b) 250 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati a cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea (art. 5).
Le quote per lavoro subordinato previste dal presente decreto saranno ripartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alle Direzioni Territoriali del Lavoro - tramite il sistema informatizzato SILEN - sulla base delle effettive domande pervenute agli Sportelli Unici per l'immigrazione; ciò al fine di far coincidere i reali fabbisogni territoriali con le richieste presentate.
Trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le stesse possono essere diversamente ripartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro. Con riferimento alle quote di lavoratori non comunitari formati all'estero, le stesse verranno redistribuite secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 del citato D.P.C.M.
Modalità di presentazione delle istanze e modulistica
A partire dalle ore 8.00 del 17 dicembre 2013 sarà disponibile l'applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all'indirizzo https://nullaostalavoro.interno.it da trasmettere, esclusivamente con le consuete modalità telematiche, il giorno successivo alla pubblicazione del decreto in oggetto sulla Gazzetta Ufficiale, di cui verrà data notizia sui siti istituzionali del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Le domande potranno essere presentate fino al termine di otto mesi dalla data di pubblicazione.
Le procedure concernenti le modalità di registrazione degli utenti, di compilazione dei moduli e di invio delle domande sono identiche a quelle da tempo in uso e le caratteristiche tecniche sono reperibili sul manuale utente pubblicato sull'home page dell'applicativo.
Durante la fase di compilazione e di inoltro delle domande, sarà fornita assistenza agli utenti attraverso un servizio di help desk, che potrà fornire ragguagli tecnici e giuridici e sarà raggiungibile tramite un modulo di richiesta di assistenza utilizzando il link "Help Desk", disponibile per tutti gli utenti registrati sull'home page dell'applicativo; per le associazioni e i patronati accreditati rimarrà disponibile il numero verde già in uso.
I modelli da utilizzare per l'invio della domanda sono i seguenti:
- Modello VA conversioni dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di lavoro subordinato;
- Modello VB conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato;
- Modello Z conversioni dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in lavoro autonomo;
- Modello LS richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro;
- Modello LS1 richiesta di nulla osta al lavoro domestico per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro;
- Modello LS2 domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati da altro Stato membro;
- Modelli A-DOM e B-SUB per i lavoratori di origine Italiana residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile;
- Modello B-PS richiesta nominativa di nulla osta riservata all'assunzione di lavoratori inseriti nei progetti speciali.
Relativamente all'ingresso dei lavoratori cittadini dei Paesi non comunitari partecipanti all'Esposizione Universale di Milano del 2015, per esigenze di lavoro subordinato non stagionale, previsto all'art. 2, comma 2, del citato D.P.C.M., il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno sta predisponendo i relativi modelli di domanda che verranno resi disponibili, nelle medesime modalità, nei primi giorni di marzo 2014. Le procedure operative verranno diramate contestualmente con apposita circolare.
Tutti gli invii, compresi quelli generati con l'assistenza delle associazioni o dei patronati, verranno gestiti dal programma in maniera singola, domanda per domanda e non "a pacchetto". L'eventuale spedizione di più domande mediante un unico invio verrà gestita come una serie di singole spedizioni, in base all'ordine di compilazione, e verranno generate singole ricevute per ogni domanda.
Le domande saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.
Nell'area del singolo utente sarà, inoltre, possibile visualizzare l'elenco delle domande regolarmente inviate.
All'indirizzo http://domanda.nullaostalavoro.interno.it sarà possibile visualizzare lo stato della trattazione della pratica presso lo Sportello Unico Immigrazione.
Gestione delle procedure
a. Istanze per articolo 23 (modello B-PS)
Le Direzioni Territoriali del Lavoro, per le istanze relative all'articolo 23 pervenute agli sportelli unici per l'immigrazione (SUI), provvederanno a segnalare alla Direzione Generale dell'Immigrazione e dell'Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'esigenza di quote, fornendo gli elementi anagrafici identificativi dei lavoratori richiesti.
La Direzione Generale, dopo aver riscontrato la presenza del nominativo dei lavoratori stranieri all'interno delle liste realizzate sulla base delle comunicazioni pervenute dagli Enti a conclusione dei programmi di formazione e di istruzione nei Paesi di origine, provvede all'attribuzione delle quote tramite il sistema informatizzato SILEN.
Come già segnalato alle DTL, si ricorda agli uffici in indirizzo l'importanza di comunicare alla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione l'avvenuto rilascio del nulla osta al lavoro o l'eventuale diniego dello stesso, con relativa motivazione.
Si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo sulla necessità, in fase di verifica delle richieste di nulla osta, di prestare la massima collaborazione agli enti che effettuino assunzioni sulla base di ercorsi di formazione all'estero finanziati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini della migliore funzionalità del sistema.
b. Conversioni permessi di soggiorno in lavoro subordinato
Si conferma che, nel caso di conversione in lavoro subordinato, il lavoratore dovrà presentare, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, la proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro - valida come impegno all'assunzione da parte dello stesso datore di lavoro - utilizzando il modello Q, ricevuto insieme alla lettera di convocazione. Successivamente, il datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione secondo le norme vigenti e a darne copia al lavoratore, che dovrà inserirla nel plico per la richiesta di conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato.
Per i casi di conversione di un permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato (Modello VB), come già disposto dalla Circ. 5 novembre 2013, n. 6732 congiunta del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si ricorda che è possibile convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, anche in occasione del primo ingresso del lavoratore stagionale senza che sia necessario il preventivo rientro dello stesso nel proprio Paese di origine. A tal fine le Direzioni Territoriali del Lavoro verificheranno la presenza dei requisiti per la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro e l'avvenuta assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale (tramite il riscontro della comunicazione obbligatoria di assunzione).
c. Rapporti con le associazioni e gli enti firmatari dei protocolli di intesa
Le intese raggiunte in occasione della sottoscrizione dei protocolli d'intesa con le associazioni e gli enti di categoria sono confermate. Pertanto, anche per l'attuazione del decreto flussi 2013, le articolazioni territoriali forniranno agli utenti interessati informazioni circa le disposizioni previste dal D.P.C.M. in parola ed, eventualmente, assistenza per la compilazione e l'invio delle istanze.
Le SS.LL. vorranno impartire ai Dirigenti responsabili degli Sportelli Unici e al personale assegnato tutte le indicazioni ritenute opportune per la circostanza, dando, altresì, la più ampia diffusione ai contenuti del decreto in oggetto, anche per il tramite dei Consigli Territoriali per l'Immigrazione, estendendo la partecipazione alle associazioni di categoria firmatarie dei protocolli d'intesa ed anche alle associazioni rappresentative delle comunità straniere eventualmente presenti sul territorio.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
Il Direttore centrale per le politiche
dell'immigrazione e dell'asilo
Malandrino
Il Direttore generale dell'immigrazione
e delle politiche di integrazione
Forlani
Allegato
D.P.C.M. 25 novembre 2013
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2013
Visto il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto, in particolare, l'art. 3 del Testo unico sull’immigrazione, il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel Documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che "in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato";
Visto il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico sull'immigrazione;
Considerato che il Documento programmatico triennale non è stato emanato;
Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 273 del 22 novembre 2012, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2012, che prevede una quota d'ingresso dì 13.850 lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale, cui si aggiunge la quota di 4.000 lavoratori non comunitari già prevista, in via di anticipazione, con D.P.C.M. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 92 del 19 aprile 2012, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l'anno 2012, per una quota complessiva pari a 17.850 lavoratori non comunitari autorizzata nell'anno 2012 per il lavoro non stagionale;
Visto il D.P.C.M. 15 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 71 del 25 marzo 2013, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2013, che prevede una quota di 30.000 unità per l'ingresso di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro stagionale;
Ravvisata la necessità di prevedere per il corrente anno 2013 una quota di ingresso di lavoratori non comunitari non stagionali residenti all'estero, che hanno partecipato a corsi di formazione professionale e di istruzione nei Paesi di origine, ai sensi dell'articolo 23 del citato Testo unico sull'immigrazione, al fine di assicurare continuità ai rapporti di cooperazione con i Paesi terzi;
Tenuto conto inoltre delle esigenze di specifici settori produttivi nazionali che richiedono lavoratori autonomi per particolari settori imprenditoriali e professionali;
Visto l'art. 21 del citato Testo unico sull'immigrazione, circa la previsione di quote riservate all'ingresso di lavoratori di origine italiana;
Visto l'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica Italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l’11 luglio 2012, ratificato con legge 14 gennaio 2013, n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 21 del 25 gennaio 2013;
Ravvisata l'esigenza di consentire, già dal corrente anno, l'ingresso in Italia di lavoratori cittadini dei Paesi non comunitari partecipanti all'Esposizione Universale di Milano del 2015, come definiti nell'Accordo di Sede sopra citato;
Considerata infine l'esigenza di consentire la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo;
Rilevato che ai fini anzidetti può provvedersi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, in via di programmazione transitoria, nel limite della quota complessivamente utilizzabile per l'anno 2013, risultante dalle corrispondenti quote di ingresso per motivi di lavoro non stagionale autorizzate con il D.P.C.M. 13 marzo 2012 e il D.P.C.M. 16 ottobre 2012, sopra richiamati;
Decreta:
Art. 1
Sono ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nell'anno 2013, i cittadini stranieri non comunitari entro una quota complessiva di 17.850 unità, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo.
Art. 2
1. Nell'ambito della quota di cui all'articolo 1, sono ammessi in Italia 3.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
2. È consentito l'ingresso in Italia, nei limiti della quota complessiva indicata all'articolo 1, di 200 lavoratori cittadini dei Paesi non comunitari partecipanti all'Esposizione Universale di Milano del 2015, per esigenze di lavoro subordinato non stagionale. Le modalità per l'ingresso ed il soggiorno e quelle relative alla presentazione delle istanze dei lavoratori non comunitari per esigenze riguardanti lo svolgimento dell'Esposizione Universale di Milano del 2015, saranno definite con apposita circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri, in conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 3, dell'Accordo di Sede, citato in premessa.
Art. 3
Nell'ambito della quota di cui all'articolo 1, è consentito l'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, di 2.300 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero appartenenti alle seguenti categorie: imprenditori di società che svolgono attività di interesse per l'economia italiana; liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale e comprese negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione; figure societarie, di società non cooperative, espressamente previste dalla normativa vigente in materia di visti d'ingresso; artisti di chiara fama internazionale, o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati; cittadini stranieri per la costituzione di imprese "start-up innovative" ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.
Art. 4
Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, entro una quota di 100 unità, lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.
Art. 5
1. Nell'ambito della quota di cui all'articolo 1, è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
a) 4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
b) 6.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
c) 1.000 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.
2. Nell'ambito della quota di cui all'articolo 1, è inoltre autorizzata la conversione in permessi dì soggiorno per lavoro autonomo di:
a) 1.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
b) 250 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.
Art. 6
I termini per la presentazione delle domande ai sensi del presente decreto decorrono dalle ore 9,00 del giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; le domande possono essere presentate fino al termine di otto mesi dall'anzidetta data di pubblicazione.
Art. 7 (2)
1. Le quote per lavoro subordinato previste dal presente decreto, saranno ripartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alle Direzioni territoriali del lavoro, alle Regioni e alle Province autonome.
1. Trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate tra quelle previste dal presente decreto, tali quote, ferma restando la quota massima prevista dall'art. 1, possono essere diversamente ripartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro.
2. Resta fermo quanto previsto dall'art. 34, comma 7, del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 con riferimento alla redistribuzione della quota di lavoratori non comunitari formati all'estero prevista al precedente art. 2.
(2) Numerazione dei commi del presente articolo 7 conforme all’originale.
Circ. 5 novembre 2013, n. 6732
D.P.C.M. 16 ottobre 2012
D.P.C.M. 15 febbraio 2013
D.P.C.M. 13 marzo 2012
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 3
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 23
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 34
L. 14 gennaio 2013, n. 3
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