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lunedì 1 settembre 2014

Commissione Reg. (CE) 28-8-2014 n. 930/2014 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE recante duecentodiciottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda Pubblicato nella G.U.U.E. 29 agosto 2014, n. L 258.



Commissione
Reg. (CE) 28-8-2014 n. 930/2014
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE recante duecentodiciottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda
Pubblicato nella G.U.U.E. 29 agosto 2014, n. L 258.

Reg. (CE) 28 agosto 2014, n. 930/2014   (1) (2).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE recante duecentodiciottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 29 agosto 2014, n. L 258.

(2) Il presente regolamento è entrato in vigore il 29 agosto 2014.



LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda , in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2) Il 20 agosto 2014 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha deciso di aggiungere una persona fisica al suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

(3) Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.

(4) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera



Allegato

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 la voce seguente è aggiunta all'elenco «Persone fisiche»:

«Qari Rahmat (alias Kari Rahmat). Data di nascita: a) 1981 b) 1982. Luogo di nascita: Shadal (variante Shadaal) Bazaar, distretto di Achin, provincia di Nangarhar, Afghanistan. Indirizzo: a) villaggio di Kamkai, distretto di Achin, provincia di Nangarhar, Afghanistan, b) provincia di Nangarhar, Afghanistan. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 20.8.2014.»

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