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lunedì 1 settembre 2014

Reg. (CE) 23-7-2014 n. 911/2014 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul finanziamento pluriennale dell'azione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di intervento contro l'inquinamento marino causato dalle navi e dagli impianti per l'estrazione di gas e idrocarburi (Testo rilevante ai fini del SEE) Pubblicato nella G.U.U.E. 28 agosto 2014, n. L 257.



Parlamento Europeo
Reg. (CE) 23-7-2014 n. 911/2014
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul finanziamento pluriennale dell'azione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di intervento contro l'inquinamento marino causato dalle navi e dagli impianti per l'estrazione di gas e idrocarburi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Pubblicato nella G.U.U.E. 28 agosto 2014, n. L 257.

Reg. (CE) 23 luglio 2014, n. 911/2014   (1) (2).

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul finanziamento pluriennale dell'azione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di intervento contro l'inquinamento marino causato dalle navi e dagli impianti per l'estrazione di gas e idrocarburi (Testo rilevante ai fini del SEE)

(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 28 agosto 2014, n. L 257.

(2) Il presente regolamento è entrato in vigore il 29 agosto 2014.



IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (3),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (4),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ha istituito un'Agenzia europea per la sicurezza marittima («l'Agenzia»), al fine di assicurare un livello elevato, uniforme ed efficace di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi.

(2) Il regolamento (CE) n. 724/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), che ha modificato il regolamento (CE) n. 1406/2002, ha assegnato all'Agenzia compiti in materia di prevenzione e intervento contro l'inquinamento causato dalle navi, a seguito degli incidenti avvenuti nelle acque dell'Unione, in particolare quelli riguardanti le petroliere «Erika» e «Prestige».

(3) Il regolamento (UE) n. 100/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), che modifica il regolamento (CE) n. 1406/2002, ha assegnato all'Agenzia compiti in materia di intervento contro l'inquinamento marino causato dagli impianti per l'estrazione di idrocarburi e di gas e ha esteso i servizi dell'Agenzia agli Stati candidati all'adesione all'Unione e ai paesi destinatari della politica europea di vicinato.

(4) Il regolamento (CE) n. 2038/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) ha istituito un finanziamento pluriennale per l'azione dell'Agenzia in materia di intervento contro l'inquinamento causato dalle navi che è scaduto il 31 dicembre 2013.

(5) Dato il rischio di devastanti conseguenze ecologiche e di costi economici estremamente elevati associati agli incidenti inquinanti e visto il possibile impatto socioeconomico di tali incidenti su altri settori, quali il turismo e la pesca, l'Agenzia dovrebbe disporre di risorse sufficienti che le consentano di eseguire i compiti ad essa affidati in materia di intervento contro l'inquinamento marino causato dalle navi e dagli impianti per l'estrazione di idrocarburi e di gas. Tali compiti sono importanti per la prevenzione di ulteriori danni di natura sia monetaria che non monetaria.

(6) Ai fini dell'esecuzione dei compiti di prevenzione e di intervento antinquinamento, il 22 ottobre 2004 il consiglio di amministrazione dell'Agenzia ha adottato un piano d'azione in materia di preparazione e intervento contro l'inquinamento da idrocarburi, che definisce le attività di intervento da essa attuate e mira all'impiego ottimale delle risorse finanziarie a sua disposizione. Il 12 giugno 2007, il consiglio di amministrazione ha adottato un piano d'azione in materia di preparazione e intervento contro l'inquinamento provocato da sostanze pericolose e nocive. In conformità dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1406/2002, entrambi i piani d'azione sono aggiornati annualmente attraverso il programma di lavoro annuale dell'Agenzia.

(7) È opportuno tener conto degli accordi esistenti in materia di inquinamento accidentale, che facilitano l'assistenza reciproca e la cooperazione tra Stati membri in questo settore, nonché delle convenzioni e degli accordi internazionali pertinenti in materia di protezione delle zone marittime europee dagli incidenti inquinanti, che obbligano le parti ad adottare tutte le necessarie misure preparatorie e di intervento relativamente ad incidenti di inquinamento da idrocarburi.

(8) L'azione di intervento antinquinamento dell'Agenzia, come precisato nei suoi piani d'azione, riguarda attività di informazione, cooperazione e coordinamento, anche per quanto concerne l'inquinamento marino provocato da sostanze pericolose e nocive. Tale azione di intervento si riferisce soprattutto alla fornitura di assistenza operativa agli Stati membri o ai paesi terzi colpiti che condividono un bacino marittimo regionale con l'Unione («Stati colpiti»), ed è realizzata mettendo a disposizione, su richiesta, navi supplementari per la lotta contro l'inquinamento allo scopo di combattere l'inquinamento da idrocarburi provocato dalle navi, nonché l'inquinamento marino causato dagli impianti per l'estrazione di idrocarburi e di gas. L'Agenzia dovrebbe prestare una particolare attenzione ai settori identificati come i più vulnerabili senza pregiudicare altri settori in stato di necessità.

(9) È opportuno che le attività dell'Agenzia nel settore dell'intervento antinquinamento rispettino gli accordi di cooperazione esistenti che prevedono un'assistenza reciproca in caso di incidenti che provochino un inquinamento marittimo. L'Unione ha aderito a diverse organizzazioni regionali e sta preparando l'adesione anche ad altre organizzazioni di questo tipo.

(10) L'azione dell'Agenzia dovrebbe essere coordinata con le attività ai sensi degli accordi bilaterali e regionali di cui l'Unione è parte. Nel caso di inquinamento marino provocato da un incidente, è opportuno che l'Agenzia aiuti lo Stato o gli Stati colpiti sotto la cui autorità si svolgono le operazioni di disinquinamento.

(11) L'Agenzia dovrebbe svolgere un ruolo attivo nel mantenere e sviluppare ulteriormente il servizio europeo di sorveglianza satellitare che permette di rilevare chiazze di idrocarburi (CleanSeaNet) a fini di sorveglianza, il quale consente di individuare rapidamente l'evento inquinante e di identificare le navi o gli impianti per l'estrazione di idrocarburi e di gas che ne sono responsabili, ad esempio in caso di scarico di idrocarburi dalle navi o di scarichi operativi e fuoruscite accidentali dalle piattaforme offshore. Tale servizio dovrebbe migliorare la disponibilità dei dati, nonché l'efficienza e la tempestività degli interventi antinquinamento.

(12) È opportuno che gli strumenti supplementari che l'Agenzia deve fornire agli Stati colpiti siano messi a disposizione attraverso il meccanismo unionale di protezione civile istituito dalla decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

(13) Gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione le informazioni relative ai meccanismi antinquinamento pubblici e privati e alle relative capacità di intervento nelle varie regioni dell'Unione mediante il sistema comune di comunicazione e di informazione in caso di emergenza (CECIS) istituito dalla decisione 2007/779/CE/Euratom del Consiglio (10), ove disponibile a tal fine.

(14) Per rendere l'assistenza operativa dell'Agenzia più efficiente in vista dell'estensione del suo mandato in materia di intervento antinquinamento ai paesi terzi che condividono un bacino marittimo regionale con l'Unione, l'Agenzia dovrebbe adoperarsi al massimo per incoraggiare tali paesi terzi a condividere informazioni e a cooperare nella gestione da parte dell'Agenzia dell'elenco dei meccanismi antinquinamento e delle relative capacità di intervento.

(15) Al fine di migliorare l'efficacia delle attività di intervento antinquinamento dell'Agenzia, gli Stati membri dovrebbero condividere con l'Agenzia stessa eventuali studi scientifici da essi svolti sugli effetti delle sostanze chimiche utilizzate quali disperdenti, che potrebbero essere rilevanti per le suddette attività.

(16) Al fine di garantire un'attuazione completa dei piani d'azione dell'Agenzia, quest'ultima dovrebbe essere dotata di un sistema efficace ed economicamente efficiente per finanziare, in particolare, la prestazione di assistenza operativa agli Stati colpiti.(17) È quindi opportuno assicurare la sicurezza finanziaria per il finanziamento dei compiti assegnati all'Agenzia in materia di interventi contro l'inquinamento e delle azioni associate sulla base di un impegno pluriennale. L'entità di tale impegno pluriennale dovrebbe riflettere l'ampliamento delle competenze dell'Agenzia in materia di intervento contro l'inquinamento e anche della necessità dell'Agenzia di utilizzare in maniera più efficace i fondi ad essa assegnati, in un contesto di restrizioni di bilancio. È opportuno che gli importi annuali siano stabiliti dal Parlamento europeo e dal Consiglio in conformità della procedura di bilancio annuale. È di particolare importanza che la Commissione proceda a una valutazione intermedia della capacità dell'Agenzia di assolvere in maniera efficace ed efficiente sotto il profilo dei costi alle proprie responsabilità in materia di intervento contro l'inquinamento marino causato dalle navi e dagli impianti per l'estrazione idrocarburi di gas.

(18) È opportuno che gli importi da impegnare per il finanziamento degli interventi antinquinamento coprano il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, coerentemente con il quadro finanziario pluriennale stabilito dal regolamento (UE/Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (11) («quadro finanziario pluriennale»). È pertanto opportuno prevedere una dotazione finanziaria che copra lo stesso periodo.

(19) È opportuno che l'aiuto dell'Agenzia agli Stati candidati all'adesione all'Unione e ai paesi destinatari della politica europea di vicinato sia finanziato attraverso i programmi dell'Unione esistenti per tali Stati e paesi e non sia quindi parte del suddetto finanziamento pluriennale dell'Agenzia.

(20) Al fine di ottimizzare la ripartizione dei fondi e tener conto di eventuali cambiamenti nelle attività di intervento contro l'inquinamento causato dalle navi occorre attuare un monitoraggio continuo delle azioni particolari che possano rendersi necessarie, in modo da poter consentire aggiustamenti degli stanziamenti finanziari annuali.

(21) In conformità del regolamento (CE) n. 1406/2002, l'Agenzia dovrebbe riferire in merito all'esecuzione finanziaria del proprio finanziamento pluriennale nella sua relazione annuale.

(22) È opportuno garantire la continuità del sostegno finanziario fornito nell'ambito dell'azione dell'Agenzia nel settore dell'intervento contro l'inquinamento causato dalle navi e dagli impianti per l'estrazione di idrocarburi e di gas, nonché allineare il periodo di applicazione del presente regolamento a quello del regolamento (UE/Euratom) n. 1311/2013. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2014,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(3)  GU C 327 del 12.11.2013, pag. 108.

(4)  Posizione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 luglio 2014.

(5)  Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 724/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 129 del 29.4.2004, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) n. 100/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 30).

(8)  Regolamento (CE) n. 2038/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, sul finanziamento pluriennale dell'azione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di intervento contro l'inquinamento causato dalle navi (GU L 394 del 30.12.2006, pag. 1).

(9)  Decisione 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).

(10)  Decisione 2007/779/CE del Consiglio, dell'8 novembre 2007, che istituisce un meccanismo comunitario di protezione civile (GU L 314 dell'1.12.2007, pag. 9).

(11)  Regolamento (UE/Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).



Articolo 1  Oggetto

1.  Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione relative al contributo finanziario dell'Unione al bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima («Agenzia») per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati in materia di interventi contro l'inquinamento marino causato dalle navi e dagli impianti per l'estrazione di idrocarburi e di gas, ai sensi degli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1406/2002.

2.  Le attività dell'Agenzia nel settore dell'intervento antinquinamento non sollevano gli Stati costieri dalla loro responsabilità di disporre di meccanismi di intervento antinquinamento appropriati.



Articolo 2  Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)  «idrocarburi»: combustibili fossili in ogni forma inclusi petrolio greggio, olio combustibile, fanghi, residui di idrocarburi e prodotti raffinati come stabilito dalla Convenzione internazionale sui preparativi, la reazione e la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi del 1990 dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO);
b)  «sostanze pericolose e nocive»: qualsiasi sostanza diversa dagli idrocarburi che, se introdotta nell'ambiente marino, può essere pericolosa per la salute umana, danneggiare le risorse e la vita marina, guastare le attrattive e interferire con altri usi legittimi del mare, come previsto dal Protocollo sulla preparazione, reazione e cooperazione in materia di incidenti inquinanti mediante sostanze pericolose e nocive, del 2000, dell'IMO;
c)  «impianto per l'estrazione di idrocarburi e di gas»: una struttura fissa o mobile o una combinazione di strutture permanentemente collegate tramite passerelle o altre strutture, utilizzata per operazioni offshore nel settore degli idrocarburi o dei gas o in connessione con tali operazioni; gli impianti per l'estrazione di idrocarburi e di gas comprendono le piattaforme di trivellazione mobili offshore solo se sono stazionate in mare aperto per attività di trivellazione, produzione o di altro genere connesse ad operazioni offshore nel settore dei gas o degli idrocarburi, nonché le infrastrutture e le attrezzature destinate al trasporto di idrocarburi e di gas dal mare alla terraferma o ai terminali a terra.



Articolo 3  Ambito d'applicazione

Il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 1 è assegnato all'Agenzia allo scopo di finanziare le azioni nel settore degli interventi contro l'inquinamento marino causato dalle navi e dagli impianti per l'estrazione di idrocarburi e di gas di cui al piano dettagliato stabilito a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera k) del regolamento (CE) n. 1406/2002, in particolare le iniziative relative a:
a)  assistenza operativa e sostegno tramite strumenti addizionali, come navi di pronto intervento antinquinamento, di immagini satellitari e attrezzature, azioni di intervento antinquinamento, su richiesta degli Stati colpiti, conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, lettera d), e all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1406/2002, in caso di inquinamento marino accidentale o deliberato causato dalle navi o da impianti per l'estrazione di idrocarburi e di gas;
b)  la cooperazione, il coordinamento e la messa a disposizione degli Stati membri e della Commissione di assistenza tecnica e scientifica nel quadro delle pertinenti attività del meccanismo unionale di protezione civile, dell'IMO e delle relative organizzazioni regionali;
c)  informazioni, in particolare la raccolta, l'analisi e la diffusione delle migliori prassi, competenze, tecniche e innovazioni in materia di intervento contro l'inquinamento marino causato dalle navi e dagli impianti per l'estrazione di idrocarburi e di gas.



Articolo 4  Finanziamento dell'Unione

1.  Entro i limiti del quadro finanziario pluriennale, l'Agenzia riceve gli stanziamenti necessari per assolvere, in maniera efficace ed efficiente sul piano dei costi, alle sue responsabilità in materia di intervento contro l'inquinamento marino provocato dalle navi e dagli impianti per l'estrazione di gas e di idrocarburi.

2.  La dotazione finanziaria per l'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 3, per quanto riguarda il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, ammonta a 160 500 000 EUR espressi a prezzi correnti.

3.  Gli stanziamenti annuali sono stabiliti dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale. A tale riguardo verrà garantito il necessario finanziamento per l'assistenza operativa agli Stati membri ai sensi dell'articolo 3, lettera a).



Articolo 5  Capacità di monitoraggio esistenti

1.  Al fine di definire i requisiti per la messa a disposizione di assistenza operativa da parte dell'Agenzia e migliorarne l'efficacia, ad esempio sotto forma di navi antinquinamento supplementari alle capacità degli Stati membri, l'Agenzia tiene un elenco dei meccanismi antinquinamento pubblici e, dove esistono, privati e delle relative capacità di intervento nelle varie regioni dell'Unione.

2.  L'Agenzia compila tale elenco sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri. Nella gestione di tale elenco, l'Agenzia mira a ottenere informazioni concernenti i meccanismi antinquinamento e le relative capacità di intervento da parte di paesi terzi che condividono un bacino marittimo regionale con l'Unione.

3.  Il consiglio d'amministrazione dell'Agenzia tiene conto di tale elenco e di altre informazioni appropriate relative agli obiettivi di intervento contro l'inquinamento di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1406/2002, come quelle contenute nelle valutazioni di impatto e negli studi scientifici sugli effetti delle sostanze chimiche utilizzate come disperdenti, prima di decidere in merito alle attività antinquinamento dell'Agenzia nel quadro dei programmi di lavoro annuali. In tale contesto, l'Agenzia presta particolare attenzione ai settori identificati come i più vulnerabili, senza pregiudicare altri settori in stato di necessità.



Articolo 6  Protezione degli interessi finanziari dell'Unione

1.  In sede di attuazione delle azioni finanziate in virtù del presente regolamento, la Commissione e l'Agenzia assicurano la tutela degli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure per prevenire le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi ed ispezioni e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente corrisposte mediante l'irrogazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, in conformità dei regolamenti (CE/Euratom) n. 2988/95 (3) e (Euratom, CE) n. 2185/96 (4) del Consiglio e al regolamento (UE/Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

2.  Per le azioni dell'Unione finanziate a norma del presente regolamento, il concetto di irregolarità, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE/Euratom) n. 2988/95, è da intendersi come qualsiasi violazione di una disposizione di diritto dell'Unione o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un'azione o da un'omissione di un operatore economico che ha, o potrebbe avere, l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale dell'Unione o ai bilanci da questa gestiti, a causa di una spesa ingiustificata.

3.  La Commissione e l'Agenzia, nell'ambito delle rispettive sfere di competenza, assicurano che i fondi destinati al finanziamento delle azioni dell'Unione a norma del presente regolamento siano spesi nel migliore dei modi.

(3)  Regolamento (CE/Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE/Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(5)  Regolamento (UE/Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).



Articolo 7  Valutazione intermedia

1.  Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento, sulla base delle informazioni fornite dall'Agenzia. Tale relazione, redatta senza pregiudicare il ruolo del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, espone i risultati dell'impiego del contributo dell'Unione, di cui all'articolo 4, per quanto riguarda gli impegni e le spese relativi al periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016.

2.  In tale relazione, la Commissione presenta una valutazione della capacità dell'Agenzia di assolvere alle proprie responsabilità in modo efficace ed efficiente sul piano dei costi. Per il periodo 2018-2020, sulla base di detta valutazione e tenendo conto della necessità dell'Agenzia di svolgere i compiti ad essa affidati, la Commissione propone, se necessario, un opportuno adeguamento della dotazione finanziaria pluriennale attribuita all'Agenzia per l'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 3, pari a un massimo dell'8 %. L'eventuale adeguamento rimane entro i limiti del quadro finanziario pluriennale e la presente disposizione non pregiudica le procedure di bilancio annuali o il prossimo riesame del quadro finanziario pluriennale.

3.  Tale relazione contiene, se disponibili, informazioni sulle implicazioni socioeconomiche, ecologiche e finanziarie della preparazione dell'intervento dell'Agenzia contro l'inquinamento marino causato dalle navi o dagli impianti per l'estrazione di gas e idrocarburi.

4.  Inoltre, sulla base di tale relazione, la Commissione può, se opportuno, proporre emendamenti al presente regolamento, in particolare al fine di tener conto del progresso scientifico nel settore dell'intervento contro l'inquinamento marino causato dalle navi e dagli impianti per l'estrazione di idrocarburi e di gas, anche per quanto riguarda l'inquinamento provocato da sostanze pericolose e nocive, nonché per tener conto delle modifiche rilevanti apportate agli strumenti, che istituiscono organizzazioni regionali, le cui attività rientrano tra quelle svolte dall'Agenzia per quanto riguarda l'intervento contro l'inquinamento e a cui l'Unione ha aderito.



Articolo 8  Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2014
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
S. GOZI

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