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lunedì 1 settembre 2014

Reg. (CE) 6-8-2014 n. 908/2014 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza Pubblicato nella G.U.U.E. 28 agosto 2014, n. L 255



Reg. (CE) 6-8-2014 n. 908/2014
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza
Pubblicato nella G.U.U.E. 28 agosto 2014, n. L 255.

Reg. (CE) 6 agosto 2014, n. 908/2014   (1) (2).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza

(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 28 agosto 2014, n. L 255.

(2) Il presente regolamento è entrato in vigore il 4 settembre 2014.



LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (3), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, l'articolo 9, paragrafo 2, l'articolo 23, l'articolo 36, paragrafo 6, l'agricolo 46, paragrafi 5 e 6, l'articolo 50, paragrafo 2, l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 62, paragrafo 2, l'articolo 66, paragrafo 4 e gli articoli 88, 104 e 114,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 1306/2013 fissa le norme fondamentali sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, in particolare in merito al riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento, alle procedure di gestione finanziaria e di liquidazione dei conti, ai sistemi di controllo e alle sanzioni, compresi il controllo delle operazioni, le cauzioni e la trasparenza. Al fine di garantire il buon funzionamento e l'applicazione uniforme del nuovo quadro giuridico stabilito da tale regolamento, la Commissione è stata autorizzata ad adottare talune norme in tali settori. È opportuno che le nuove norme sostituiscano le corrispondenti disposizioni dei regolamenti (CE) n. 601/94 (4), (CE) n. 4/2004 (5), (CE) n. 883/2006 (6), (CE) n. 884/2006 (7), (CE) n. 885/2006 (8), (CE) n. 259/2008 (9) della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 (10) della Commissione. I regolamenti (CE) n. 883/2006, (CE) n. 884/2006, (CE) n. 885/2006 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 sono stati abrogati dal regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (11). A fini di chiarezza e di certezza del diritto è necessario abrogare con il presente regolamento i regolamenti (CE) n. 601/94, (CE) n. 4/2004 e (CE) n. 259/2008.

(2) Gli organismi pagatori possono essere riconosciuti solo se soddisfano determinati criteri minimi stabiliti a livello dell'Unione, come previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014. Tali criteri di riconoscimento sono stabiliti nell'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 907/2014. Occorre stabilire le norme relative alle procedure per il rilascio, il riesame e la revoca del riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento.

(3) Gli Stati membri dovrebbero tenere gli organismi pagatori sotto supervisione costante. A tal fine essi dovrebbero istituire un sistema per lo scambio di informazioni per riferire e tenere informate le autorità competenti sui possibili casi di inadempienze. Per permettere agli Stati membri di gestire tali casi deve essere istituita una procedura che preveda l'obbligo di redigere un piano di interventi correttivi per rimediare alle carenze individuate entro un termine da stabilirsi. Per quanto riguarda la spesa effettuata dagli organismi pagatori il cui riconoscimento è mantenuto dagli Stati membri anche se non hanno attuato il piano di cui sopra entro il termine fissato, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di decidere di perseguire le inadempienze attraverso la procedura di verifica di conformità di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

(4) A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 i soggetti incaricati dell'organismo pagatore riconosciuto devono redigere dichiarazioni di gestione riguardanti la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti e il corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno, nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni. Occorre definire le regole per quanto riguarda il contenuto e il formato di tali dichiarazioni di gestione.

(5) Occorre stabilire le norme per il funzionamento degli organismi di coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e i compiti degli organismi di certificazione di cui all'articolo 9 del medesimo regolamento. Inoltre, al fine di garantire che le certificazioni e le relazioni redatte dagli organismi di certificazione siano utili alla Commissione nella procedura di liquidazione dei conti è necessario definirne il contenuto.

(6) Per garantire la corretta gestione degli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'Unione per il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (in seguito: «i fondi») è necessario che gli organismi pagatori tengano una contabilità separata, riservata esclusivamente ai pagamenti effettuati e alle entrate con destinazione specifica riscosse da ciascuno dei due fondi. A tale scopo, la contabilità tenuta dagli organismi pagatori deve indicare distintamente, per ciascuno dei due fondi, le spese sostenute e rispettivamente le entrate a destinazione specifica riscosse, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, e degli articoli 5 e 43 del regolamento (UE) n. 1306/2013, e permettere di collegare tali spese ed entrate con le risorse finanziarie messe a loro disposizione dal bilancio dell'Unione.

(7) La politica agricola comune è finanziata in euro, anche se gli Stati membri che non hanno adottato l'euro sono autorizzati a effettuare i pagamenti ai beneficiari nella loro moneta nazionale. Al fine di permettere il consolidamento delle spese e delle entrate, è quindi necessario prevedere che gli organismi pagatori interessati debbano essere in grado di fornire i dati relativi alle spese ed alle entrate sia in euro che nella moneta nella quale le stesse sono state sostenute o riscosse.

(8) Le spese cofinanziate dal bilancio unionale e dai bilanci nazionali per il sostegno dello sviluppo rurale nell'ambito del FEASR si basano su programmi stabiliti per misura, per tasso di contributo specifico e per aspetto specifico. Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, è opportuno che tali spese siano monitorate e contabilizzate su questa base in modo che tutte le operazioni possano essere identificate per programma, misura, tasso di contributo specifico e aspetto specifico. In questo modo può essere verificata la corrispondenza tra le spese effettuate e le risorse finanziarie con destinazione specifica. In questo contesto occorre specificare gli elementi di cui devono tener conto gli organismi pagatori. In particolare, gli organismi pagatori devono indicare chiaramente nei conti l'origine delle risorse finanziarie, pubbliche e dell'Unione, con riferimento al finanziamento realizzato. Inoltre, gli importi che devono essere recuperati presso i beneficiari e gli importi già recuperati devono essere identificati e presentati con riferimento all'operazione originaria.

(9) Gli Stati membri mobilitano le risorse per finanziare le spese del FEAGA di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 prima che la Commissione finanzi tali spese sotto forma di rimborsi mensili delle spese sostenute. In alternativa, gli Stati membri ricevono pagamenti anticipati sulla spesa del FEASR, i quali vengono successivamente liquidati nell'ambito della liquidazione contabile annuale di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013. Per garantire una corretta gestione dei flussi finanziari, è opportuno che gli Stati membri raccolgano, ai fini dei rimborsi mensili, le informazioni necessarie per dimostrare la completezza, l'esattezza e la veridicità delle spese effettuate e le tengano a disposizione della Commissione o le trasmettano periodicamente a quest'ultima man mano che si procede all'esecuzione delle spese e delle entrate suddette. Tali informazioni devono essere trasmesse da parte degli Stati membri alla Commissione secondo una periodicità adeguata alle modalità di gestione di ciascuno dei fondi. La trasmissione delle informazioni con questa periodicità lascia impregiudicato l'obbligo per gli Stati membri di tenere a disposizione della Commissione le informazioni complete raccolte in modo da permettere un controllo adeguato delle spese.

(10) Gli obblighi generali relativi alla tenuta dei conti degli organismi pagatori riguardano i dati necessari per la gestione e il monitoraggio dei fondi dell'Unione. Tuttavia, questi obblighi non coprono i requisiti relativi al rimborso delle spese, né i dati dettagliati che devono essere forniti alla Commissione per ottenere detti rimborsi. Occorre quindi precisare quali sono le informazioni e i dati relativi alle spese a carico dei fondi che devono essere trasmessi periodicamente alla Commissione. Le informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione devono permettere a quest'ultima di utilizzare direttamente e nel modo più efficace possibile le informazioni che le sono trasmesse per la gestione dei conti dei fondi, nonché per i relativi pagamenti. Per raggiungere questo obiettivo occorre prevedere che la messa a disposizione e la trasmissione di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione avvengano per via elettronica.

(11) A norma dell'articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 1306/2013, per le misure relative ad operazioni finanziate dai fondi devono essere trasmesse alla Commissione le dichiarazioni di spesa, che valgono anche come domanda di pagamento, corredate delle informazioni richieste. Per permettere agli Stati membri e agli organismi pagatori di predisporre dette dichiarazioni di spesa secondo norme armonizzate e consentire alla Commissione di prendere in considerazione le domande di pagamento, occorre determinare le condizioni secondo cui dette spese possono essere imputate ai bilanci rispettivi del FEAGA e del FEASR. Tali condizioni devono specificare le norme applicabili alla contabilizzazione delle spese e delle entrate, in particolare delle entrate con destinazione specifica, e delle eventuali rettifiche da effettuare, nonché alla loro dichiarazione materiale.

(12) Quando, sulla base delle dichiarazioni di spesa ricevute dagli Stati membri nell'ambito del FEAGA, l'importo globale degli impegni anticipati che potrebbero essere autorizzati ai sensi dell'articolo 170, paragrafo 3, del regolamento (UE\Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), supera il 75% del totale degli stanziamenti dell'esercizio in corso, la Commissione è tenuta a ridurre gli importi suddetti. Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, è opportuno ripartire tale riduzione in maniera proporzionale tra tutti gli Stati membri, sulla base delle dichiarazioni di spesa da essi trasmesse. Ai fini di un'equa ripartizione degli stanziamenti disponibili tra gli Stati membri, è opportuno disporre che i pagamenti mensili nell'ambito del FEAGA siano ridotti di una percentuale, fissata per capitolo, delle dichiarazioni di spesa trasmesse da ciascuno Stato membro e che il saldo non utilizzato nel corso di un dato mese sia riassegnato nell'ambito delle decisioni della Commissione relative ai pagamenti mensili successivi.

(13) È opportuno che la Commissione, dopo avere deciso i pagamenti mensili, metta a disposizione degli Stati membri le risorse finanziarie necessarie alla copertura delle spese a carico dei fondi, secondo modalità pratiche e condizioni che occorre determinare sulla base delle informazioni comunicate alla Commissione dagli Stati membri e dei sistemi informatici istituiti dalla Commissione.

(14) Una condizione per ottenere il rimborso delle spese per l'intervento pubblico sostenute dagli organismi pagatori è che tali organismi inseriscano nelle dichiarazioni di spesa i valori e gli importi registrati nella contabilità nel corso del mese successivo al mese a cui si riferiscono le operazioni di ammasso pubblico. Per garantire il corretto svolgimento della procedura di rimborso occorre specificare in che modo devono essere trasmesse alla Commissione tali informazioni, che sono necessarie per calcolare i costi e le spese.

(15) A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, la contabilità delle scorte pubbliche detenute nell'ambito dell'intervento deve permettere non solo di stabilire l'importo del finanziamento dell'Unione versato, ma anche di conoscere la reale situazione delle scorte di intervento. È opportuno prevedere a tal fine che gli organismi pagatori tengano una contabilità di magazzino distinta dai conti finanziari, comprensiva degli elementi necessari per il controllo delle scorte e per la gestione finanziaria delle spese e delle entrate generate dalle misure di intervento pubblico.

(16) Per quanto riguarda le misure relative all'ammasso pubblico, gli organismi pagatori hanno l'obbligo di contabilizzare gli elementi relativi ai quantitativi, ai valori e a determinate medie. Esistono tuttavia circostanze in cui determinate operazioni e spese non dovrebbero essere contabilizzate oppure dovrebbero esserlo in applicazione di norme specifiche. Per garantire parità di trattamento e assicurare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione occorre precisare le suddette circostanze e, se del caso, le modalità di contabilizzazione delle operazioni e delle spese.

(17) La data di registrazione nella contabilità delle varie voci di spesa e di entrata inerenti alle misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico dipende dalla natura delle operazioni a cui si riferiscono e può essere stabilita nell'ambito della normativa agricola settoriale pertinente. In questo contesto è necessario adottare una norma generale che specifica i vari elementi da contabilizzare alla data in cui ha luogo l'operazione materiale che scaturisce dalla misura di intervento e i casi particolari da prendere in considerazione.

(18) Conformemente al principio della sana gestione finanziaria è opportuno che gli Stati membri forniscano alla Commissione le previsioni degli importi che restano da finanziare dal FEASR per un dato esercizio finanziario agricolo e le stime del fabbisogno di finanziamento per l'esercizio finanziario successivo. Per permettere alla Commissione di adempiere i suoi obblighi, è opportuno che tali informazioni le siano trasmesse con sufficiente anticipo e in ogni caso due volte all'anno, entro il 31 gennaio ed entro il 31 agosto.

(19) In conformità all'articolo 36, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1306/2013 è necessario fissare i termini per la preparazione delle dichiarazioni di spesa relative a operazioni contemplate dal FEASR. Tenuto conto delle specificità delle norme contabili applicate per il FEASR, dell'utilizzo di un prefinanziamento e del finanziamento delle misure per anno civile, occorre adottare disposizioni perché le spese siano dichiarate secondo una periodicità adeguata a tali condizioni specifiche.

(20) Gli scambi di informazioni e di documenti tra gli Stati membri e la Commissione, nonché la messa a disposizione e la trasmissione di informazioni alla Commissione da parte degli Stati membri avvengono di norma per via elettronica. Per migliorare e generalizzare tali scambi di informazioni relative ai fondi, in virtù del regolamento (CE) n. 883/2006 sono stati istituiti sistemi informatici. È opportuno continuare a usare questi sistemi e perfezionarli dopo averne informato gli Stati membri attraverso il comitato dei fondi agricoli.

(21) Le modalità di trattamento delle informazioni mediante tali sistemi informatici nonché la forma ed il contenuto dei documenti da trasmettere in applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 richiedono adattamenti frequenti per tenere conto dell'evoluzione della normativa applicabile o delle esigenze legate alla gestione. È altresì necessario stabilire regole uniformi per la presentazione dei pertinenti documenti che devono essere forniti dagli Stati membri. Per conseguire tali obiettivi e al fine di semplificare le procedure e rendere immediatamente operativi i sistemi informatici di cui trattasi, è opportuno che la forma ed il contenuto dei documenti siano definiti sulla base di modelli e protocolli standardizzati, al cui adattamento e aggiornamento provvederà la Commissione previa informazione del comitato dei fondi agricoli.

(22) A norma dell'articolo 58 del regolamento (UE) n. 1306/2013 gli Stati membri sono responsabili, attraverso i loro organismi pagatori, della gestione e del controllo delle spese dei fondi. I dati relativi alle operazioni finanziarie dovrebbero quindi essere comunicati o inseriti nei sistemi informatici ed essere aggiornati, sotto la responsabilità degli organismi pagatori, dagli stessi organismi pagatori o dagli organismi ai quali questa funzione è stata delegata, se necessario tramite l'organismo di coordinamento riconosciuto.

(23) Per alcuni documenti o alcune dichiarazioni, previsti dall'articolo 102, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, o per gli atti adottati dalla Commissione ai fini di tale articolo, è necessaria la firma di una persona autorizzata o l'accordo di una persona in una o più fasi della procedura. I sistemi informatici realizzati per la trasmissione di detti documenti dovrebbero in tali casi permettere di identificare ogni persona in modo inequivocabile ed offrire garanzie ragionevoli di inalterabilità del contenuto dei documenti, anche nelle diverse fasi della procedura. Ciò dovrebbe essere garantito in particolare per le dichiarazioni di spesa e per la dichiarazione di gestione acclusa ai conti annuali, di cui all'articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) n. 1306/2013, e per i documenti trasmessi per via elettronica nell'ambito di tali procedure.

(24) A norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1306/2013 gli Stati membri sono responsabili, attraverso i loro organismi pagatori, del recupero dei pagamenti indebitamente versati, maggiorati di interessi. Per garantire un'applicazione efficace e corretta di tali disposizioni è opportuno stabilire norme armonizzate relative agli interessi applicabili al recupero delle somme indebitamente versate. Fatto salvo il disposto dell'articolo 54, paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 gli Stati membri possono adempiere in vari modi l'obbligo di recuperare gli importi indebitamente versati. Fatte salve eventuali altre misure di esecuzione previste dalla normativa nazionale, un metodo efficace e poco oneroso per procedere al recupero di crediti è quello di dedurre gli importi da recuperare dai futuri pagamenti a favore del debitore, una volta che il debito sia stato accertato in conformità alla legislazione nazionale. Dovrebbe pertanto essere obbligatorio per gli Stati membri applicare questo metodo di recupero dei crediti e occorre stabilire condizioni comuni per la sua applicazione.

(25) Occorre disciplinare in dettaglio la procedura di liquidazione dei conti di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e la procedura di verifica di conformità di cui all'articolo 52 dello stesso regolamento, introducendo un meccanismo in virtù del quale gli importi risultanti possano essere, a seconda dei casi, detratti dai o aggiunti ai pagamenti successivi versati dalla Commissione agli Stati membri.

(26) Per quanto riguarda la procedura di liquidazione contabile prevista dall'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, è necessario specificare il contenuto dei conti annuali degli organismi pagatori e stabilire una data per la trasmissione di detti conti e di altri documenti pertinenti alla Commissione. Deve inoltre essere precisato il periodo durante il quale gli organismi pagatori devono tenere a disposizione della Commissione i giustificativi relativi a tutte le spese e le entrate con destinazione specifica. È inoltre opportuno specificare che la forma e il contenuto delle informazioni contabili che gli organismi pagatori sono tenuti a trasmettere alla Commissione sono definiti da quest'ultima.

(27) Per garantire che nei casi ordinari la procedura di verifica di conformità si concluda entro un periodo di tempo ragionevole è opportuno fissare scadenze specifiche per le diverse fasi della procedura che devono essere rispettate sia dalla Commissione che dagli Stati membri. Nello stesso tempo, tuttavia, è opportuno dare alla Commissione la possibilità di prorogare dette scadenze se la proroga è resa necessaria dalla complessità del caso in esame. La procedura di verifica di conformità dovrebbe dare agli Stati membri il diritto al procedimento in contraddittorio e permettere una corretta valutazione delle informazioni necessarie per stabilire il rischio derivante per i fondi.

(28) In virtù dell'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013 gli Stati membri sono tenuti a garantire un livello minimo di controlli in loco necessari ai fini di un'efficiente gestione del rischio. Tuttavia, gli Stati membri sono autorizzati, sotto la loro responsabilità, a ridurre tale livello minimo di controlli in loco se hanno riscontrato il corretto funzionamento dei lori sistemi di gestione e di controllo e se i tassi di errore si mantengono a un livello accettabile. Se da una parte i livelli minimi necessari per i controlli in loco devono essere fissati dalla legislazione settoriale agricola, dall'altra occorre fissare norme orizzontali sulla possibilità di ridurre il livello minimo di controlli in loco applicabile a tutte le misure finanziate dai fondi, insieme alle condizioni da rispettare. Oltre a tali norme orizzontali, la legislazione settoriale agricola può prevedere norme aggiuntive.

(29) È inoltre opportuno stabilire norme relative all'esecuzione, a cura degli Stati membri, dei controlli delle operazioni previsti all'articolo 80 del regolamento (UE) n. 1306/2013, in particolare per quanto riguarda la selezione delle imprese, le percentuali e il calendario dei controlli.

(30) In conformità con il titolo V, capo III, del regolamento (UE) n. 1306/2013 sul controllo delle operazioni, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione una serie di comunicazioni. Poiché la standardizzazione della forma e del contenuto di tali comunicazioni ne agevola l'uso e garantisce un approccio uniforme, è opportuno adottare modalità di applicazione riguardo a tale forma e contenuto. Inoltre, occorre stabilire norme relative alla conservazione dei documenti commerciali, alle azioni comuni che richiedono un'assistenza reciproca previste dall'articolo 83 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e ai servizi speciali di cui all'articolo 85 del medesimo regolamento.

(31) Il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 stabilisce norme che integrano il quadro normativo applicabile alle cauzioni, in particolare in merito all'obbligo di costituire una cauzione, alle condizioni applicabili alle cauzioni, come pure in merito alla costituzione, allo svincolo e all'incameramento delle cauzioni. Per garantire un'applicazione uniforme di tali norme occorre adottare disposizioni relative alla forma e alle procedure di costituzione e di svincolo di una cauzione, come pure allo scambio di informazioni e alle comunicazione necessarie a tal fine.

(32) In conformità con il titolo VII, capo IV, del regolamento (UE) n. 1306/2013 sulla trasparenza, gli Stati membri sono tenuti a pubblicare annualmente i beneficiari di stanziamenti dei fondi e, tra l'altro, gli importi percepiti da ciascun beneficiario nell'ambito di ciascuno dei due fondi. A tal fine e conformemente all'articolo 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013 occorre stabilire la forma di tale pubblicazione. Tale pubblicazione non deve andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi di trasparenza perseguiti.

(33) La pubblicazione deve essere conforme alle informazioni detenute dagli organismi pagatori nei loro registri e deve riguardare i pagamenti percepiti nel corso dell'esercizio finanziario precedente. Le informazioni devono essere presentate al pubblico in maniera chiara, armonizzata e interrogabile entro il 31 maggio.

(34) A norma dell'articolo 111, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 1306/2013 devono essere pubblicati gli importi dei pagamenti percepiti dal beneficiario corrispondenti ad ogni misura finanziata dai fondi. Tuttavia, per garantire il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 112 del medesimo regolamento, è necessario anche stabilire la soglia al di sotto della quale il nome dei beneficiari non sarà pubblicato.

(35) A norma dell'articolo 111, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 nella pubblicazione dei beneficiari dei fondi è necessario indicare il comune di residenza o di registrazione del beneficiario. Questa informazione deve essere disponibile anche per i beneficiari che sono persone fisiche e il cui nome non è pubblicato in applicazione dell'articolo 112 del medesimo regolamento. Tuttavia, per i casi in cui, a causa del numero limitato di beneficiari residenti o registrati in un dato comune, la pubblicazione del nome del comune avrebbe come conseguenza l'identificazione della persona fisica del beneficiario, occorre prevedere disposizioni che consentano di evitare violazioni sproporzionate e non necessarie della vita privata.

(36) È opportuno che la pubblicazione delle informazioni sia realizzata su Internet per mezzo di uno strumento di ricerca in modo da dare ad un vasto pubblico la possibilità di consultarle. Lo strumento di ricerca dovrà permettere di compiere la ricerca in base a determinati criteri ed è opportuno che i risultati siano presentati in forma facilmente accessibile.

(37) Per rispettare gli obblighi vigenti in materia di protezione dei dati appare opportuno che i beneficiari dei fondi siano informati in anticipo della pubblicazione dei dati che li riguardano. Tale informazione deve essere fornita ai beneficiari tramite i moduli di domanda di aiuto oppure al momento della raccolta dei dati. Per quanto riguarda le spese sostenute negli esercizi finanziari 2014 e 2015, nella misura in cui le informazioni relative ai beneficiari non siano disponibili al momento della raccolta dei dati personali è comunque necessario che i beneficiari siano informati entro un periodo di tempo ragionevole prima dell'effettiva pubblicazione dei loro dati.

(38) Per facilitare l'accesso del pubblico ai dati pubblicati è opportuno che gli Stati membri creino siti Internet contenenti le informazioni relative ai beneficiari dei fondi e le soglie di cui all'articolo 112 del regolamento (UE) n. 1306/2013. Tenendo conto delle diverse strutture organizzative negli Stati membri, è opportuno che i medesimi provvedano alla designazione degli organismi a cui affidano il compito di creare e gestire il sito Internet unico e di pubblicare i dati. è opportuno che la Commissione crei un sito Internet contenente i link ai siti degli Stati membri.

(39) È opportuno che l'articolo 10 del presente regolamento si applichi alle spese sostenute e alle entrate con destinazione specifica riscosse dagli Stati membri a partire dal 16 ottobre 2014 in modo da consentire di proseguire le comunicazioni da trasmettere nello stesso esercizio finanziario.

(40) Per garantire la coerenza del trattamento delle procedure di verifica di conformità in corso, le scadenze fissate all'articolo 34, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento non dovrebbero applicarsi alle procedure con riferimento alle quali la comunicazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 885/2006 è trasmessa anteriormente al 1° gennaio 2015.

(41) Poiché il titolo VII, capo IV, del regolamento (UE) n. 1306/2013 sulla trasparenza si applica ai pagamenti effettuati a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, è opportuno che le disposizioni pertinenti del presente regolamento si applichino a tali pagamenti.

(42) Affinché gli Stati membri dispongano di un periodo sufficiente per l'attuazione, è opportuno che le informazioni trasmesse conformemente alle colonne V1 e V2 dell'allegato II siano fornite a partire dall'esercizio finanziario 2016.

(43) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(3)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(4)  Regolamento (CE) n. 601/94 della Commissione, del 17 marzo 1994, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 165/94 del Consiglio, riguardo al cofinanziamento da parte della Comunità dei controlli delle superfici agricole mediante telerilevamento (GU L 76 del 18.3.1994, pag. 20).

(5)  Regolamento (CE) n. 4/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (GU L 2 del 6.1.2004, pag. 3).

(6)  Regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR (GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio in ordine al finanziamento da parte del Fondo europeo di garanzia agricola (FEAGA) degli interventi sotto forma di ammasso pubblico e alla contabilizzazione delle operazioni di ammasso pubblico da parte degli organismi pagatori degli Stati membri (GU L 171 del 23.6.2006, pag. 35).

(8)  Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90).

(9)  Regolamento (CE) n. 259/2008 della Commissione, del 18 marzo 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 28).

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 della Commissione, del 28 marzo 2012, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle garanzie per i prodotti agricoli (GU L 92 del 30.3.2012, pag. 4).

(11)  Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (cfr. pag. 18 della presente Gazzetta ufficiale).

(12)  Regolamento (UE/Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE\Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).



CAPO I

ORGANISMI PAGATORI E ALTRI ORGANISMI

Articolo 1  Procedura per il riconoscimento degli organismi pagatori

1.  Gli Stati membri designano un'autorità a livello ministeriale competente per:
a)  il rilascio, il riesame e la revoca del riconoscimento degli organismi pagatori;
b)  l'esecuzione dei compiti affidati all'autorità competente in virtù del presente capo.

2.  L'autorità competente decide con un atto formale in merito al rilascio o, previo riesame, alla revoca del riconoscimento di un organismo pagatore in esito all'esame dei criteri di riconoscimento figuranti nell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 («i criteri di riconoscimento»). L'autorità competente informa immediatamente la Commissione dei riconoscimenti o delle loro revoche.

3.  L'autorità competente designa un organismo di audit e lo incarica di eseguire un esame (riesame pre-riconoscimento) prima della concessione del riconoscimento. L'organismo di audit è un'autorità di revisione contabile, oppure un altro organismo pubblico o privato, o un'unità organizzativa di un'autorità, in possesso delle qualifiche, competenze e capacità necessarie per effettuare revisioni. L'organismo di audit è indipendente dall'organismo pagatore oggetto del riconoscimento.
L'esame (riesame pre-riconoscimento) che l'organismo di audit conduce comprende in particolare:
a)  le procedure e i sistemi posti in essere per l'autorizzazione e l'esecuzione dei pagamenti,
b)  la suddivisione delle mansioni e l'adeguatezza del controllo interno ed esterno per quanto riguarda le operazioni finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in appresso denominati «i fondi»;
c)  in quale misura le procedure e i sistemi posti in essere sono idonei a tutelare il bilancio dell'Unione, incluse le misure antifrode basate sul rischio;
d)  la sicurezza dei sistemi informatici;
e)  la tenuta dei registri contabili.

L'organismo di audit elabora una relazione che descrive dettagliatamente il lavoro svolto e i relativi risultati e indica se a suo giudizio l'organismo pagatore soddisfa i criteri di riconoscimento. La relazione è consegnata all'autorità competente la quale rilascia l'atto di riconoscimento se ritiene che l'organismo pagatore soddisfi i criteri di riconoscimento.

4.  Se ritiene che l'organismo pagatore non soddisfi i criteri per il riconoscimento, l'autorità competente lo informa delle specifiche condizioni che è tenuto a rispettare per ottenere il riconoscimento.
In attesa che vengano attuate le modifiche necessarie per soddisfare tali condizioni specifiche, il riconoscimento può essere accordato a titolo provvisorio per un periodo da fissare in funzione della gravità dei problemi riscontrati, ma comunque non superiore a 12 mesi. In casi debitamente giustificati, la Commissione, su richiesta dello Stato membro interessato, può concedere una proroga di tale periodo.

5.  Le informazioni di cui all'articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono comunicate immediatamente dopo il primo riconoscimento dell'organismo pagatore e, in ogni caso, prima che qualunque spesa sostenuta da tale organismo sia addebitata ai fondi. Tali informazioni sono corredate da dichiarazioni e documenti concernenti:
a)  le attribuzioni dell'organismo pagatore;
b)  la ripartizione delle responsabilità tra i dipartimenti dell'organismo pagatore;
c)  i rapporti dell'organismo pagatore con altri enti, pubblici o privati, responsabili dell'esecuzione delle misure in forza delle quali l'organismo pagatore imputa le spese ai fondi;
d)  le procedure di ricevimento, verifica e approvazione delle domande e di autorizzazione, pagamento e registrazione delle spese;
e)  le disposizioni relative alla sicurezza dei sistemi informatici;
f)  la relazione del riesame pre-riconoscimento effettuato dall'organismo di audit di cui al paragrafo 3.

6.  La Commissione comunica al comitato dei fondi agricoli gli organismi pagatori riconosciuti in ciascuno degli Stati membri.



Articolo 2  Riesame del riconoscimento

1.  L'autorità competente esercita una costante supervisione sugli organismi pagatori che ricadono sotto la sua responsabilità, in particolare sulla base delle certificazioni e delle relazioni redatte dall'organismo di certificazione di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e tiene sotto sorveglianza le eventuali lacune constatate.
Ogni tre anni, l'autorità competente invia una relazione scritta alla Commissione sulle attività di supervisione degli organismi pagatori e sul monitoraggio delle loro attività. La relazione indica se gli organismi pagatori continuano a soddisfare i criteri per il riconoscimento e comprende una sintesi dei provvedimenti presi per porre rimedio alle carenze constatate. L'autorità competente conferma se un organismo pagatore che ricade sotto la sua responsabilità continua a soddisfare i criteri di riconoscimento.

2.  Gli Stati membri istituiscono un sistema per garantire che ogni informazione indicante che un organismo pagatore non soddisfa i criteri di riconoscimento sia sollecitamente comunicata all'autorità competente.

3.  Se ha accertato che un organismo pagatore non rispetta più uno o più criteri di riconoscimento di modo che ne risulta compromessa la capacità eseguire i compiti ad esso affidati in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, l'autorità competente sottopone immediatamente a verifica il riconoscimento dell'organismo pagatore. Detta autorità stabilisce un piano che prevede interventi e scadenze per porre rimedio alle lacune accertate entro un periodo da determinare in funzione della gravità del problema, ma comunque non superiore a 12 mesi dalla data in cui il riconoscimento è sottoposto a verifica. In casi debitamente giustificati, la Commissione, su richiesta dello Stato membro interessato, può concedere una proroga di tale periodo.

4.  L'autorità competente informa la Commissione della propria decisione di sottoporre a verifica il riconoscimento dell'organismo pagatore, del piano stabilito a norma del paragrafo 3 e, successivamente, dei progressi compiuti nell'attuazione del piano.

5.  In caso di revoca del riconoscimento, l'autorità competente riconosce sollecitamente un altro organismo pagatore che soddisfa le condizioni previste dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 per garantire che i pagamenti ai beneficiari non vengano interrotti.

6.  Se ritiene che l'autorità competente non abbia ottemperato al proprio obbligo di stabilire un piano per porre rimedio alle lacune accertate, come previsto dal paragrafo 3, o che l'organismo pagatore continui a essere riconosciuto pur non avendo attuato integralmente tale piano entro il periodo previsto, la Commissione chiede all'autorità competente di revocare il riconoscimento a tale organismo pagatore a meno che non siano effettuate le modifiche necessarie entro un periodo che la Commissione stessa stabilisce in funzione della gravità del problema. In tali circostanze la Commissione può decidere di perseguire le lacune nell'ambito della verifica di conformità di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013.



Articolo 3  Dichiarazione di gestione

1.  La dichiarazione di gestione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 è redatta entro un termine che permetta all'organismo di certificazione di esprimere il parere di cui all'articolo 9, paragrafo 1, dello stesso regolamento.
La dichiarazione di gestione è presentata utilizzando il modello riportato nell'allegato I del presente regolamento e può essere corredata di riserve finalizzate a quantificare l'impatto finanziario potenziale. Se contiene riserve, la dichiarazione include un piano di azioni correttive corredato di un calendario preciso di attuazione.

2.  La dichiarazione di gestione si basa su un'effettiva supervisione del sistema di gestione e di controllo messo in atto durante tutto l'anno.



Articolo 4  Organismo di coordinamento

1.  L'organismo di coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 funge da unico interlocutore della Commissione per conto dello Stato membro interessato per tutte le questioni relative ai fondi per quanto riguarda:
a)  la divulgazione delle informazioni e delle linee guida relative alle funzioni e alle operazioni degli organismi pagatori presso gli organismi pagatori stessi e gli altri organismi responsabili dell'attuazione di tali linee guida, come pure la promozione dell'applicazione armonizzata delle stesse;
b)  la comunicazione alla Commissione delle informazioni di cui agli articoli 7 e 102 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
c)  la messa a disposizione della Commissione di tutti i dati contabili necessari a fini statistici e di controllo.

2.  L'organismo pagatore può svolgere il ruolo di organismo di coordinamento, purché le due funzioni siano nettamente distinte.

3.  Nell'espletamento dei suoi compiti l'organismo di coordinamento può avvalersi, a norma delle disposizioni nazionali, di altri organi o servizi amministrativi, in particolare a carattere contabile o tecnico.

4.  La riservatezza, l'integrità e la disponibilità di tutti i dati informatizzati in possesso dell'organismo di coordinamento sono garantite da misure adeguate alla struttura amministrativa, al personale e all'ambiente tecnologico dei singoli organismi di coordinamento. L'impegno finanziario e tecnologico deve essere proporzionato ai rischi effettivi.

5.  Le informazioni di cui all'articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono comunicate immediatamente dopo il primo riconoscimento dell'organismo di coordinamento e, in ogni caso, prima che qualunque spesa sostenuta da tale organismo sia addebitata ai fondi. Esse sono corredate dell'atto di riconoscimento dell'organismo e di informazioni circa le modalità amministrative, contabili e di controllo interno relative al suo funzionamento.



Articolo 5  Certificazione

1.  L'autorità competente designa l'organismo di certificazione di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

2.  L'organismo di certificazione organizza i suoi lavori in modo efficace ed efficiente e svolge i controlli entro termini appropriati tenendo conto della natura e del calendario delle operazioni relative all'esercizio finanziario in esame.

3.  Il parere che l'organismo di certificazione è tenuto a fornire in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1306/2013 è stilato ogni anno.
Tale parere è basato sull'attività di audit da svolgere in conformità degli articoli 6 e 7 del presente regolamento.

4.  L'organismo di certificazione stende una relazione delle risultanze. Nella relazione sono prese in considerazione anche le funzioni delegate. La relazione indica se, nel periodo a cui essa si riferisce:
a)  l'organismo pagatore ha soddisfatto i criteri per il riconoscimento;
b)  le procedure applicate dall'organismo pagatore hanno offerto adeguate garanzie per quanto riguarda la conformità delle spese imputate ai fondi alle norme dell'Unione, garantendo la regolarità e la legalità delle operazioni sottostanti, e se sono state rispettate le raccomandazioni di migliorie eventualmente impartite;
c)  i conti annuali di cui all'articolo 29 del presente regolamento sono stati tenuti in conformità con i libri e registri contabili dell'organismo pagatore;
d)  le dichiarazioni di spesa e delle operazioni d'intervento sono state registrazioni veritiere, esatte e complete delle operazioni imputate ai fondi;
e)  gli interessi finanziari dell'Unione sono stati debitamente tutelati per quanto riguarda gli anticipi pagati, le garanzie ottenute, le scorte d'intervento e gli importi da percepire.

La relazione è corredata di informazioni sul numero e sulle qualifiche del personale che ha svolto l'audit, sul lavoro compiuto, sul numero di operazioni esaminate, sui livelli di rappresentatività e attendibilità ottenuti, sulle carenze riscontrate e sulle raccomandazioni di eventuali migliorie, nonché sulle operazioni svolte dall'organismo di certificazione e da altri organismi di revisione contabile, sia esterni che interni all'organismo pagatore, da cui l'organismo di certificazione abbia integralmente o parzialmente ricavato elementi di verifica in materia.



Articolo 6  Principi di audit

1.  L'audit di certificazione è svolto in conformità degli standard riconosciuti a livello internazionale in materia di audit.

2.  L'organismo di certificazione predispone una strategia di audit che fissa il campo di applicazione, il calendario e la direzione dell'audit di certificazione, le metodologie di audit e di campionamento utilizzate. Per ogni esercizio finanziario esaminato è elaborato un piano di audit in base al rischio stimato per l'audit. L'organismo di certificazione trasmette alla Commissione, su sua richiesta, la strategia di audit e il piano di audit.

3.  Il livello ragionevole di affidabilità dell'audit che le verifiche di audit devono raggiungere si ottiene valutando il sistema di controllo, incluse le verifiche sostanziali e di conformità delle spese, costituito da test di dettaglio e procedure analitiche.

4.  La Commissione stabilisce orientamenti contenenti in particolare:
a)  ulteriori chiarimenti e linee guida circa l'audit di certificazione da eseguire;
b)  la determinazione del livello ragionevole di affidabilità dell'audit che le verifiche di audit devono raggiungere.



Articolo 7  Metodologie di audit

1.  Le metodologie di audit pertinenti per l'audit di certificazione sono definite nella strategia di audit di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

2.  Per realizzare gli obiettivi dell'audit e fornire il parere di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, le tappe dell'audit comprendono audit dei sistemi, verifiche sostanziali e la verifica delle riconciliazioni delle dichiarazioni finanziarie e di gestione.

3.  La verifica sostanziale delle spese comprende la verifica della legalità e della regolarità delle operazioni sottostanti a livello dei beneficiari finali. A tal fine l'organismo di certificazione può accompagnare l'organismo pagatore quando questo effettua i controlli in loco di secondo livello. L'organismo di certificazione non può accompagnare l'organismo pagatore quando questo effettua i controlli in loco iniziali, tranne nelle situazioni in cui sarebbe materialmente impossibile ri-verificare il controllo iniziale effettuato dall'organismo pagatore. Per quanto riguarda le verifiche sostanziali, gli organismi di certificazione possono usare un approccio integrato di campionamento.

4.  La Commissione stabilisce ulteriori condizioni e linee guida per la definizione delle procedure di audit, l'integrazione dei campioni, la pianificazione e l'esecuzione delle ri-verifiche in loco delle operazioni nel quadro degli orientamenti previsti all'articolo 6, paragrafo 4.



CAPO II

GESTIONE FINANZIARIA DEI FONDI

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 8  Contabilità degli organismi pagatori

1.  Ogni organismo pagatore tiene una contabilità riservata esclusivamente all'imputazione delle spese e delle entrate di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e agli articoli 5 e 43 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e all'utilizzazione dei mezzi finanziari messi a sua disposizione per il pagamento delle spese corrispondenti. Tale contabilità permette di distinguere e fornire separatamente i dati finanziari per il FEAGA e per il FEASR.

2.  Gli organismi pagatori degli Stati membri che non hanno adottato l'euro tengono una contabilità in cui sono indicati gli importi espressi nella moneta nella quale le spese e le entrate sono state sostenute o riscosse. Tuttavia, per permettere il consolidamento del totale delle spese sostenute e delle entrate riscosse, essi devono essere in grado di fornire i dati corrispondenti in moneta nazionale e in euro.

3.  Per quanto riguarda il FEASR, ogni organismo pagatore designato per un programma di sviluppo rurale tiene una contabilità che permette di identificare tutte le operazioni per programma e per misura. In tale contabilità figurano in particolare:
a)  l'importo della spesa pubblica e l'importo del contributo dell'Unione pagati per ogni operazione;
b)  gli importi da recuperare presso i beneficiari per le irregolarità o le negligenze constatate;
c)  gli importi recuperati, con identificazione dell'operazione di origine.



SEZIONE 2

CONTABILITÀ FEAGA

Articolo 9  Messa a disposizione delle informazioni da parte degli Stati membri

Gli Stati membri raccolgono e tengono a disposizione della Commissione le informazioni riguardanti l'importo totale delle spese sostenute e delle entrate con destinazione specifica riscosse ogni settimana, con le seguenti modalità:
a)  al più tardi il terzo giorno lavorativo di ogni settimana, le informazioni riguardanti l'importo totale delle spese sostenute e delle entrate con destinazione specifica riscosse dall'inizio del mese fino alla fine della settimana precedente;
b)  al più tardi il terzo giorno lavorativo del mese, quando la settimana è a cavallo di due mesi, le informazioni riguardanti l'importo totale delle spese sostenute e delle entrate con destinazione specifica riscosse nel corso del mese precedente.



Articolo 10  Comunicazione delle informazioni da parte degli Stati membri

1.  Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ai sensi dell'articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punti i) e ii), del regolamento (UE) n. 1306/2013, per via elettronica, le informazioni e documenti seguenti, fatti salvi gli articoli 11 e 12 del presente regolamento:
a)  al più tardi il terzo giorno lavorativo di ogni mese, le informazioni riguardanti l'importo globale delle spese sostenute e delle entrate con destinazione specifica riscosse nel corso del mese precedente, sulla base del modello messo a disposizione degli Stati membri dalla Commissione attraverso i sistemi informatici e tutte le informazioni atte a spiegare le differenze rilevanti tra le previsioni stabilite conformemente al paragrafo 2, lettera a), punto iii), del presente articolo e le spese sostenute o le entrate con destinazione specifica riscosse;
b)  al più tardi il dodicesimo giorno di ogni mese, la dichiarazione delle spese di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Tuttavia, la comunicazione relativa alle spese sostenute e alle entrate con destinazione specifica riscosse tra il 1 o e il 15 ottobre è trasmessa al più tardi il giorno 27 dello stesso mese.

2.  La dichiarazione delle spese di cui al paragrafo 1, lettera b), comprende:
a)  un rendiconto, redatto da ciascun organismo pagatore in base al modulo messo a disposizione degli Stati membri dalla Commissione attraverso i sistemi informatici, recante i dati ripartiti secondo la nomenclatura del bilancio dell'Unione e per tipo di spesa e di entrata, secondo una nomenclatura dettagliata messa a disposizione degli Stati membri, riguardante:
i)  le spese sostenute e le entrate con destinazione specifica riscosse nel corso del mese precedente,
ii)  l'importo totale delle spese sostenute e delle entrate con destinazione specifica riscosse dall'inizio dell'esercizio finanziario fino alla fine del mese precedente,
iii)  le previsioni di spese e di entrate con destinazione specifica, riguardanti, a seconda dei casi:
-  solamente il mese in corso e i due mesi successivi,
-  il mese in corso, i due mesi successivi e il periodo fino alla fine dell'esercizio,
iv)  dati aggiuntivi, se necessario;
b)  un riepilogo, in base al modulo messo a disposizione dello Stato membro interessato dalla Commissione attraverso i sistemi informatici, dei dati di cui alla lettera a), per tutti gli organismi pagatori di questo Stato membro;
c)  i conti giustificativi delle uscite e delle entrate relative all'intervento pubblico, di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

3.  Tutte le informazioni finanziarie richieste in applicazione del presente articolo sono comunicate in euro.



Articolo 11  Norme generali applicabili alla dichiarazione di spesa e alle entrate con destinazione specifica

1.  Fatte salve le disposizioni specifiche concernenti le dichiarazioni di entrate e le dichiarazioni di spesa relative all'ammasso pubblico di cui all'articolo 12, le spese e le entrate con destinazione specifica dichiarate dagli organismi pagatori per un dato mese corrispondono ai pagamenti ed agli incassi effettivamente realizzati nel corso di tale mese.
Tali spese ed entrate sono imputate al bilancio del FEAGA per un esercizio finanziario «N».
Tuttavia:
a)  le spese che possono essere pagate prima che acquisti efficacia la disposizione in virtù della quale esse sono imputate, in tutto o in parte, al FEAGA, possono essere dichiarate esclusivamente:
-  nel mese nel corso del quale acquista efficacia la disposizione suddetta
o
-  nel mese successivo all'entrata in applicazione di tale disposizione;
b)  le entrate con destinazione specifica di cui lo Stato membro è debitore verso la Commissione sono dichiarate nel mese durante il quale scade il termine di versamento delle somme corrispondenti, previsto dalla normativa dell'Unione;
c)  le rettifiche decise dalla Commissione, nell'ambito della liquidazione dei conti e della verifica di conformità, sono detratte o aggiunte direttamente dalla Commissione ai pagamenti mensili di cui, a seconda dei casi, all'articolo 33, paragrafo 2 o all'articolo 34, paragrafo 8. Tuttavia gli Stati membri indicano gli importi relativi a tali rettifiche nella dichiarazione redatta per il mese per il quale sono effettuate dette rettifiche.

2.  Le spese e le entrate con destinazione specifica sono prese in considerazione alla data in cui sono state addebitate o accreditate sul conto dell'organismo pagatore. Tuttavia, per i pagamenti, la data da prendere in considerazione può essere quella in cui l'organismo interessato ha emesso ed inviato ad un istituto finanziario o al beneficiario il titolo di pagamento. Gli organismi pagatori utilizzano lo stesso metodo durante tutto l'esercizio finanziario.

3.  Le spese e le entrate con destinazione specifica dichiarate in conformità del paragrafo 1 possono comportare rettifiche dei dati dichiarati nei mesi precedenti dello stesso esercizio finanziario.
Se le rettifiche delle entrate con destinazione specifica portano, al livello di un organismo pagatore, a dichiarare per una data linea di bilancio entrate con destinazione specifica negative, le rettifiche in eccesso sono riportate al mese successivo. Se del caso, esse sono regolarizzate al momento della liquidazione contabile dell'anno di cui trattasi.

4.  Gli ordini di pagamento non eseguiti, nonché i pagamenti addebitati e in seguito riaccreditati, sono contabilizzati come importi detratti dalle spese per il mese nel corso del quale la mancata esecuzione o l'annullamento sono segnalati all'organismo pagatore.

5.  Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 i pagamenti dovuti a titolo del FEAGA gravati da crediti si considerano integralmente realizzati:
a)  alla data del pagamento della somma dovuta al beneficiario, se il credito è inferiore alla spesa liquidata,
b)  alla data della compensazione, se la spesa è inferiore o uguale al credito.

6.  I dati cumulati relativi alle spese e alle entrate con destinazione specifica imputabili a un dato esercizio finanziario, da trasmettere alla Commissione entro il 27 ottobre, possono essere rettificati unicamente nell'ambito dei conti annuali da trasmettere alla Commissione in conformità dell'articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) n. 1306/2013.



Articolo 12  Norme specifiche applicabili alla dichiarazione di spesa relativa all'ammasso pubblico

1.  Le operazioni da prendere in considerazione per la compilazione della dichiarazione di spesa relativa all'ammasso pubblico sono quelle, approvate alla fine di un dato mese nei conti dell'organismo pagatore, che si sono prodotte dall'inizio dell'esercizio contabile, definito all'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, fino alla fine di tale mese.

2.  Detta dichiarazione di spesa comprende i valori e gli importi, determinati in conformità degli articoli 17 e 18 del presente regolamento e dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 906/2014 della Commissione (3), imputati dagli organismi pagatori nel corso del mese successivo a quello al quale si riferiscono le operazioni.
Tuttavia:
a)  per le operazioni realizzate nel corso del mese di settembre, i valori e gli importi sono imputati dagli organismi pagatori al più tardi il 15 ottobre;
b)  per gli importi globali del deprezzamento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, gli importi sono imputati alla data fissata dalla decisione che li prevede.

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 906/2014., dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la spesa dell'intervento pubblico (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.).



Articolo 13  Decisione di pagamento della Commissione

1.  Sulla base dei dati trasmessi in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, la Commissione decide di versare i pagamenti mensili a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, fatte salve le rettifiche che possono essere imposte in virtù di decisioni successive in conformità degli articolo 51 e 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, e tenendo conto delle riduzioni e delle sospensioni decise in conformità dell'articolo 41 del medesimo regolamento.

2.  Se il totale delle spese dichiarate dagli Stati membri, per l'esercizio finanziario successivo, supera i tre quarti della totalità degli stanziamenti dell'esercizio in corso, gli impegni anticipati di cui all'articolo 170, paragrafo 3, del regolamento (UE/Euratom) n. 966/2012 ed i pagamenti mensili corrispondenti sono concessi in misura proporzionale alle dichiarazioni di spesa, nel limite del 75% degli stanziamenti dell'esercizio in corso. La Commissione tiene conto del saldo non rimborsato agli Stati membri nelle decisioni relative ai rimborsi successivi.



Articolo 14  Messa a disposizione degli Stati membri dei mezzi finanziari

1.  Con la decisione di versare i pagamenti mensili la Commissione mette a disposizione degli Stati membri, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, sul conto aperto da ciascuno Stato membro, i mezzi finanziari necessari alla copertura delle spese da finanziare mediante il FEAGA, deducendo l'importo corrispondente alle entrate con destinazione specifica.
Quando i pagamenti che deve effettuare la Commissione, una volta dedotte le entrate con destinazione specifica, danno luogo in uno Stato membro ad un importo negativo, le deduzioni in eccesso sono riportate ai mesi successivi.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'intestazione e il numero del conto di cui al paragrafo 1 secondo il formato fornito loro dalla Commissione.



Articolo 15  Comunicazione nell'ambito dell'intervento pubblico

1.  Gli organismi pagatori comunicano alla Commissione:
a)  su richiesta della Commissione, i documenti e le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 7 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 e le disposizioni amministrative nazionali complementari adottate ai fini dell'applicazione e della gestione delle misure di intervento;
b)  entro il giorno previsto all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, le informazioni relative all'ammasso pubblico in base ai modelli messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione attraverso i sistemi informatici.

2.  Per effettuare gli scambi di comunicazioni e di informazioni e redigere i documenti relativi alla spesa riguardante l'intervento pubblico si utilizzano i relativi sistemi informatici di cui all'articolo 24.



Articolo 16  Contenuto della contabilità delle scorte pubbliche tenuta dagli organismi pagatori

1.  Nella contabilità di magazzino di cui all'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 sono registrate separatamente le seguenti voci:
a)  le quantità di prodotti registrate in entrata e in uscita dalle scorte, con o senza movimento fisico;
b)  le quantità utilizzate ai fini della distribuzione gratuita agli indigenti nell'ambito del Fondo di aiuti europei agli indigenti e contabilizzate a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, distinguendo quelle oggetto di un trasferimento a un altro Stato membro;
c)  le quantità oggetto di prelievo di campioni, con indicazione distinta dei prelievi eseguiti dagli acquirenti;
d)  le quantità che non è più possibile imballare nuovamente dopo un esame visivo compiuto nel quadro dell'inventario annuale o all'atto di un controllo dopo la presa in consegna all'intervento e che sono vendute mediante trattativa privata;
e)  le quantità mancanti per cause identificabili o non identificabili, comprese quelle corrispondenti alle tolleranze ammesse;
f)  le quantità deteriorate;
g)  le quantità in eccesso;
h)  le quantità mancanti che superano i limiti di tolleranza;
i)  le quantità entrate in magazzino che risultano non soddisfare i requisiti previsti, la cui presa in consegna è stata pertanto rifiutata;
j)  le quantità nette in giacenza alla fine di ogni mese o alla fine dell'esercizio contabile, che sono riportate al mese successivo o all'esercizio contabile successivo.

2.  Nella contabilità finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 sono registrati:
a)  il valore delle quantità di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, indicando separatamente il valore delle quantità acquistate e delle quantità vendute;
b)  il valore contabile delle quantità utilizzate o imputate al regime di distribuzione gratuita di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo;
c)  le spese finanziarie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 906/2014;
d)  le spese relative alle operazioni materiali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento delegato (UE) n. 906/2014;
e)  gli importi derivanti dai deprezzamenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 906/2014;
f)  gli importi riscossi o recuperati presso i venditori, gli acquirenti e gli enti assuntori, diversi da quelli di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del presente regolamento;
g)  l'importo ottenuto dalle vendite mediante trattativa privata realizzate dopo l'inventario annuale o dopo i controlli successivi alla presa in consegna dei prodotti nelle scorte di intervento;
h)  le perdite e i ricavi sulle uscite di prodotti, tenendo conto dei deprezzamenti di cui alla lettera e) del presente paragrafo;
i)  gli altri elementi di credito o di debito, in particolare quelli corrispondenti ai quantitativi a cui si riferisce il disposto del paragrafo 1, lettere da c) a g) del presente articolo;
j)  il valore contabile medio, per tonnellata o per ettolitro a seconda dei casi.



Articolo 17  Contabilizzazione relativa all'intervento pubblico

1.  Le voci di cui all'articolo 16 sono contabilizzate per i quantitativi, i valori, gli importi e le medie effettivamente registrati dagli organismi pagatori o per i valori e gli importi calcolati in base a forfait fissati dalla Commissione.

2.  Le constatazioni e i calcoli di cui al paragrafo 1 si effettuano fatta salva l'applicazione delle regole seguenti:
a)  le spese di uscita, relative a quantitativi mancanti o deteriorati, secondo le regole di cui agli allegati VI e VII del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, sono contabilizzate solo limitatamente alle quantità effettivamente vendute e uscite dai magazzini,
b)  le quantità risultate mancanti in occasione di un trasferimento tra Stati membri non sono considerate entrate in magazzino nello Stato membro di destinazione e non beneficiano di spese forfettarie di entrata,
c)  in caso di trasporto o di trasferimento, le spese di entrata e le spese di uscita fissate forfettariamente sono contabilizzate qualora, secondo la normativa dell'Unione, non siano considerate parte integrante delle spese di trasporto,
d)  fatte salve disposizioni particolari della normativa dell'Unione, non sono contabilizzati nei libri contabili del FEAGA eventuali importi provenienti dalla vendita di prodotti deteriorati, né eventuali altri importi riscossi in questo contesto,
e)  le quantità in eccesso eventualmente constatate sono contabilizzate in negativo nella situazione e nei movimenti delle scorte tra i quantitativi mancanti. Tali quantità entrano nella determinazione dei quantitativi che superano il limite di tolleranza;
f)  i campioni diversi da quelli prelevati dagli acquirenti sono contabilizzati a norma dell'allegato VII, punto 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 906/2014.

3.  La Commissione informa il comitato dei fondi agricoli delle rettifiche apportate ai dati di cui all'articolo 16 dell'esercizio contabile in corso. Tali rettifiche possono essere comunicate agli Stati membri nell'ambito di una decisione di pagamento mensile o, in mancanza di essa, nell'ambito della decisione relativa alla liquidazione dei conti. Esse sono contabilizzate dagli organismi pagatori alle condizioni indicate in tale decisione.



Articolo 18  Date di contabilizzazione delle spese, delle entrate e dei movimenti dei prodotti nei registri dell'intervento pubblico

1.  Le varie voci di spesa e di entrata sono contabilizzate alla data in cui avviene l'operazione materiale che scaturisce dalla misura di intervento usando il tasso di cambio di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 906/2014. Tuttavia, nei casi sotto descritti si applicano le seguenti date:
a)  la data di ricevimento, nel caso degli importi ricevuti o recuperati, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettere f) e g), del presente regolamento;
b)  la data del pagamento effettivo delle spese relative alle operazioni materiali se tali spese non sono coperte da importi forfettari.

2.  Le varie voci relative ai movimenti fisici dei prodotti e alla gestione delle scorte sono contabilizzate alla data in cui avviene l'operazione materiale che scaturisce dalla misura di intervento.
Tuttavia, nei casi sotto descritti si applicano le seguenti date:
a)  la data della presa in consegna dei prodotti da parte dell'organismo pagatore, a norma dell'articolo 31, paragrafo 2, e dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione (3), per i quantitativi che entrano all'ammasso pubblico senza cambiamento di luogo di ammasso;
b)  la data di constatazione dei fatti per i quantitativi mancanti o deteriorati e per i quantitativi in eccesso;
c)  il giorno dell'uscita effettiva dei prodotti dal magazzino, per le vendite mediante trattativa privata di prodotti che restano in magazzino e che non è più possibile imballare nuovamente dopo un esame visivo compiuto nel quadro dell'inventario annuale o all'atto di un controllo dopo la presa in consegna all'intervento;
d)  l'ultimo giorno dell'esercizio contabile per le eventuali perdite che superano il limite di tolleranza di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.

(3)  Regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico (GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1).



Articolo 19  Importi finanziati nell'ambito dell'intervento pubblico

1.  L'importo da finanziare per una misura di intervento contemplata all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 906/2014 è determinato in base ai conti stabiliti e tenuti dagli organismi pagatori, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, nei quali sono addebitati o accreditati i vari elementi che compongono le spese o le entrate di cui all'articolo 16 del presente regolamento, prendendo in considerazione, se del caso, gli importi delle spese fissate dalla normativa agricola settoriale.

2.  Gli organismi pagatori o, se del caso, gli organismi di coordinamento, trasmettono alla Commissione, ogni mese e ogni anno, per via elettronica, in base ai modelli messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione attraverso i sistemi informatici, le informazioni necessarie per il finanziamento delle spese di ammasso pubblico e i conti giustificativi delle spese e delle entrate relative all'ammasso pubblico, in forma di tabelle (tabelle P-STO), entro il giorno previsto all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), ed entro la data prevista dall'articolo 30, paragrafo 2.



Articolo 20  Dichiarazioni delle spese e delle entrate nell'ambito dell'intervento pubblico

1.  Il finanziamento del FEAGA nel quadro delle misure di intervento di cui all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 906/2014 è pari alle spese, calcolate in base ai dati comunicati dall'organismo pagatore, previa detrazione delle entrate eventuali originate dalle misure di intervento, convalidate dal sistema informatico posto in essere dalla Commissione e incluse dall'organismo pagatore nella propria dichiarazione delle spese compilata a norma dell'articolo 12 del presente regolamento.

2.  Gli importi recuperati ai sensi dell'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e gli importi riscossi o recuperati presso i venditori, gli acquirenti e gli enti assuntori, rispondenti ai criteri di cui all'articolo 43 del medesimo regolamento, sono dichiarati nel bilancio del FEAGA alle condizioni stabilite dall'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento.



SEZIONE 3

CONTABILITÀ DEL FEASR

Articolo 21  Previsione del fabbisogno finanziario

Per ciascun programma di sviluppo rurale di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e in conformità dell'articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli Stati membri trasmettono alla Commissione due volte all'anno, entro il 31 gennaio ed entro il 31 agosto, le previsioni relative agli importi che dovranno essere finanziati dal FEASR nell'esercizio finanziario in corso. Inoltre, gli Stati membri trasmettono una stima aggiornata delle domande di finanziamento per l'esercizio finanziario successivo.

Tali previsioni e la stima aggiornata sono trasmesse per mezzo di dati strutturati avvalendosi del sistema informatico SFC2014 di cui al capo I del regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione (4).

(3)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 febbraio 2014, che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (GU L 57 del 27.2.2014, pag. 7).



Articolo 22  Dichiarazioni di spesa

1.  Gli organismi pagatori redigono dichiarazioni di spesa per ciascun programma di sviluppo rurale di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
Per ciascuna misura di sviluppo rurale, nella dichiarazione di spesa gli organismi pagatori specificano:
a)  l'importo della spesa pubblica ammissibile per la quale l'organismo pagatore ha effettivamente versato il contributo corrispondente del FEASR durante ciascuno dei periodi di riferimento indicati al paragrafo 2 del presente articolo,
b)  l'informazione aggiuntiva sugli strumenti finanziari di cui alla parte II, titolo IV, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),
c)  l'informazione aggiuntiva sugli anticipi versati ai beneficiari, di cui all'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013,
d)  l'importo recuperato nel periodo in corso di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.  Dopo che la Commissione ha approvato un programma di sviluppo rurale, gli Stati membri le trasmettono, in conformità dell'articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto i), del regolamento (UE) n. 1306/2013, le dichiarazioni di spesa rispettando i termini seguenti:
a)  entro il 30 aprile, per le spese del periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo;
b)  entro il 31 luglio, per le spese del periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno;
c)  entro il 10 novembre, per le spese del periodo che va dal 1° luglio al 15 ottobre;
d)  entro il 31 gennaio, per le spese del periodo che va dal 16 ottobre al 31 dicembre.

Tuttavia, tutte le spese versate dagli organismi pagatori ai beneficiari in conformità dell'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 prima dell'approvazione di un programma di sviluppo rurale di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1305/2013, sono sostenute sotto la responsabilità degli Stati membri e devono essere dichiarate alla Commissione nella prima dichiarazione di spesa successiva all'adozione del programma. La stessa regola si applica, mutatis mutandis, in caso di modifica del programma di sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

3.  Gli organismi pagatori presentano le dichiarazioni di spesa sotto forma di dati strutturati per i programmi di sviluppo rurale nel sistema informatico SFC2014 di cui al capo I del regolamento di esecuzione (UE) n. 184/20014 della Commissione.

4.  Se la Commissione richiede ulteriori verifiche a causa di informazioni incomplete o non chiare che le sono fornite o a motivo di disaccordi, divergenze di interpretazione o qualsiasi altro tipo di incoerenze relative alle dichiarazioni di spesa per un dato periodo di riferimento, risultanti in particolare dalla mancata comunicazione delle informazioni richieste a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli atti adottati dalla Commissione in applicazione del medesimo regolamento, o perché vi siano indizi fondati che facciano presumere che nelle spese riportate nella dichiarazione di spesa vi sono irregolarità, ovvero che vi possono essere carenze nel funzionamento del sistema di gestione e di controllo per lo sviluppo rurale, lo Stato membro interessato, su richiesta della Commissione, fornisce informazioni supplementari entro un termine fissato in tale richiesta secondo la gravità del problema constatato.
Il termine di esecuzione dei pagamenti intermedi di cui all'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013 può essere interrotto, per tutto l'importo oggetto della domanda di pagamento o per parte di esso, a decorrere dalla data di invio della richiesta di informazioni fino alla ricezione delle informazioni richieste, ma non al di là del periodo massimo fissato dall'articolo 83, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
In assenza di risposta dello Stato membro alla richiesta di informazioni supplementari entro il termine ivi fissato, oppure se la risposta è ritenuta insoddisfacente o indica che la normativa applicabile non è stata rispettata o che si è in presenza di un'utilizzazione impropria dei fondi dell'Unione, la Commissione può ridurre o sospendere i pagamenti a norma dell'articolo 41, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

5.  Le spese dichiarate per un dato periodo possono comportare rettifiche dei dati dichiarati per periodi di dichiarazione precedenti dello stesso esercizio finanziario.
Le rettifiche delle spese e delle entrate con destinazione specifica imputabili all'esercizio finanziario non introdotte nelle dichiarazioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), possono essere effettuate unicamente nell'ambito dei conti annuali da trasmettere alla Commissione in conformità dell'articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

(3)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).



Articolo 23  Calcolo dell'importo da pagare

1.  Il contributo dell'Unione da pagare per le spese pubbliche ammissibili è calcolato per ogni misura e per ogni periodo di riferimento sulla base del piano di finanziamento di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1305/2013 in vigore il primo giorno di tale periodo. Il calcolo tiene conto delle rettifiche del contributo dell'Unione dichiarate nella dichiarazione di spesa per tale periodo.

2.  Fatto salvo il massimale di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, quando il cumulo del contributo dell'Unione versato al programma di sviluppo rurale supera il totale programmato per una data misura di sviluppo rurale, l'importo da pagare è limitato all'importo programmato per tale misura. Il contributo dell'Unione così escluso può essere versato successivamente, purché lo Stato membro abbia presentato un piano di finanziamento adattato e la Commissione lo abbia accettato.

3.  Il contributo dell'Unione è versato dalla Commissione, in funzione delle disponibilità di bilancio, sul conto o sui conti aperti da ciascuno Stato membro.
Le intestazioni o i numeri dei conti sono comunicati dagli Stati membri alla Commissione, secondo il formato fornito dalla Commissione.



SEZIONE 4

DISPOSIZIONI COMUNI AL FEAGA E AL FEASR

Articolo 24  Scambio elettronico di informazioni e documenti

1.  La Commissione definisce i sistemi informatici che permettono gli scambi di documenti e di informazioni per via elettronica con gli Stati membri, relativamente alle comunicazioni e alle richieste di informazioni di cui all'articolo 102 del regolamento (UE) n. 1306/2013, e prevede la necessarie modalità per la loro applicazione. Essa informa gli Stati membri delle condizioni generali di attuazione di tali sistemi tramite il comitato dei fondi agricoli.

2.  I sistemi informatici di cui al paragrafo 1 possono in particolare trattare:
a)  i dati necessari alle operazioni finanziarie, in particolare quelli relativi ai conti mensili ed annuali degli organismi pagatori, alle dichiarazioni delle spese e delle entrate ed alla trasmissione delle informazioni e dei documenti di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 e agli articoli 10, 11, 14, 15, 19, 20, 23 e 29 del presente regolamento;
b)  i documenti di comune interesse che permettono il controllo dei conti mensili e annuali e la consultazione delle informazioni e dei documenti che gli organismi pagatori devono mettere a disposizione della Commissione;
c)  i testi dell'Unione e gli orientamenti della Commissione in materia di finanziamento della politica agricola comune da parte delle autorità autorizzate e designate in applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013, nonché gli orientamenti relativi all'applicazione armonizzata delle normative pertinenti.

3.  La Commissione mette a disposizione degli Stati membri attraverso i sistemi informatici i modelli che presentano la forma e il contenuto dei documenti di cui agli articoli 10, 19, 20, 23 e all'articolo 30, paragrafo 1, lettere a), b) e d). Tali modelli sono adattati ed aggiornati dalla Commissione, previa informazione del comitato dei fondi agricoli.

4.  I sistemi informatici di cui al paragrafo 1 possono comprendere gli strumenti necessari che consentono alla Commissione di archiviare i dati e di gestire i conti dei fondi, nonché quelli necessari per calcolare le spese forfettarie o le spese che richiedono l'impiego di metodi uniformi, con particolare riguardo alle spese finanziarie e ai deprezzamenti.

5.  I dati relativi alle operazioni finanziarie sono comunicati, introdotti ed aggiornati nei sistemi informatici di cui al paragrafo 1, sotto la responsabilità dell'organismo pagatore, dallo stesso organismo pagatore o dall'organismo al quale è stata delegata tale funzione, se del caso tramite gli organismi di coordinamento riconosciuti in conformità dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

6.  Quando un documento o una procedura, previsti dal regolamento (UE) n. 1306/2013 o dagli atti adottati dalla Commissione a norma di tale regolamento, richiedono la firma di una persona autorizzata o l'accordo di una persona in una o più fasi della procedura, i sistemi informatici istituiti per la trasmissione di tali documenti devono permettere di identificare ogni persona in modo inequivocabile ed offrire garanzie ragionevoli di inalterabilità del contenuto dei documenti, anche per le diverse fasi della procedura, in conformità della normativa unionale. Per quanto riguarda le dichiarazioni di spesa e la dichiarazione di gestione unita ai conti annuali, di cui all'articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punti i) e iii), del regolamento (UE) n. 1306/2013, i documenti trasmessi per via elettronica sono conservati, nella loro forma originale, dagli organismi pagatori o, se del caso, dagli organismi di coordinamento riconosciuti in conformità dell'articolo 7, paragrafi 2 e 4, del suddetto regolamento.

7.  La conservazione dei documenti elettronici e digitalizzati è garantita per tutto il periodo previsto dall'articolo 32.

8.  In caso di disfunzione di un sistema informatico o di collegamento instabile, lo Stato membro può, con l'accordo preliminare della Commissione, inviare i documenti sotto un'altra forma, secondo modalità da essa determinate.



Articolo 25  Sospensione del pagamento in caso di presentazione tardiva

Gli atti di esecuzione che determinano i pagamenti mensili di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, o i pagamenti intermedi di cui all'articolo 36 del medesimo regolamento, tengono conto della sospensione dei pagamenti decisa a norma dell'articolo 42 del medesimo regolamento.



Articolo 26  Acquisizione di immagini satellitari

1.  Ai fini dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1306/2013, ogni Stato membro comunica alla Commissione entro il 1° novembre di ogni anno:
a)  se desidera che la Commissione acquisisca le immagini satellitari necessarie per il proprio programma di controlli o per la valutazione della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole;
b)  la superficie da controllare e il numero delle zone di controllo programmate.

2.  Gli Stati membri che chiedono alla Commissione di fornire loro le immagini satellitari procedono alla finalizzazione, in cooperazione con la Commissione, entro il 15 gennaio successivo alla data della comunicazione di cui al paragrafo 1, delle zone interessate e del calendario per l'ottenimento delle immagini.

3.  La Commissione fornisce gratuitamente le immagini satellitari acquisite agli agenti autorizzati degli Stati membri. Detti agenti devono osservare le disposizioni riguardanti il diritto d'autore contenute nei contratti con i fornitori e restituiscono le immagini al termine dei lavori.

4.  Se il totale delle richieste degli Stati membri supera il bilancio disponibile per l'applicazione dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione decide un limite delle immagini satellitari da fornire, nell'intento di fare l'uso più efficiente possibile delle risorse disponibili.



CAPO III

LIQUIDAZIONE DEI CONTI

SEZIONE 1

RECUPERO DEI CREDITI

Articolo 27  Interessi applicabili al recupero di pagamenti indebiti

1.  Salvo diversa disposizione della legislazione settoriale agricola, gli interessi sui pagamenti indebitamente erogati da recuperare a seguito di irregolarità o negligenze sono calcolati per il periodo intercorso tra la scadenza del termine di pagamento per il beneficiario indicato nell'ordine di recupero e la data del rimborso o della detrazione. Il termine di pagamento non può essere superiore a 60 giorni a partire dalla data dell'ordine di recupero.

2.  Il tasso di interesse da applicare non è in ogni caso inferiore al tasso di interesse previsto dalla legislazione nazionale per il recupero di spese indebite comparabili o per la riscossione di crediti esigibili.



Articolo 28  Recupero mediante compensazione

Fatte salve eventuali altre misure di esecuzione previste dalla legislazione nazionale, gli Stati membri deducono gli importi dei debiti in essere di un beneficiario, accertati in conformità della legislazione nazionale, dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario effettuati dall'organismo pagatore responsabile del recupero del debito dello stesso beneficiario.



SEZIONE 2

LIQUIDAZIONE

Articolo 29  Contenuto dei conti annuali

I conti annuali di cui all'articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) n. 1306/2013 includono:
a)  le entrate con destinazione specifica di cui all'articolo 43 di tale regolamento;
b)  le spese del FEAGA previa deduzione dei pagamenti indebiti non recuperati alla fine dell'esercizio finanziario diversi da quelli di cui alla lettera f) del presente articolo, inclusi i relativi interessi, ripartite in base alle pertinenti voci e sottovoci del bilancio dell'Unione;
c)  le spese del FEASR, ripartite per programma, misura e aliquota di contributo specifico. La dichiarazione annuale delle spese include anche le informazioni relative agli importi recuperati. Alla chiusura del programma, i pagamenti indebiti non recuperati diversi da quelli di cui alla lettera f) del presente articolo, inclusi i relativi interessi, sono dedotti dalla spesa dell'esercizio finanziario di cui trattasi;
d)  una tabella che illustri le differenze per voce e sottovoce o, nel caso del FEASR, per programma, misura, aliquota di contributo specifico e aspetto specifico, tra le spese e le entrate con destinazione specifica dichiarate nei conti annuali e quelle dichiarate, per il medesimo periodo, nei documenti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento per il FEAGA e di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del presente regolamento per il FEASR, corredata di spiegazioni per ogni differenza;
e)  separatamente, gli importi a carico, rispettivamente, dello Stato membro interessato e dell'Unione, a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, primo comma, e dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013;
f)  la tabella dei pagamenti indebiti da recuperare alla fine dell'esercizio finanziario a seguito di irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE\Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (3), incluse le sanzioni previste dalla normativa settoriale unionale applicabile, e i relativi interessi, secondo il modello riportato nell'allegato II del presente regolamento;
g)  un estratto, dal registro dei debitori, degli importi da recuperare e da accreditare al FEAGA o al FEASR diversi da quelli di cui alle lettere b), c) e f), del presente articolo, incluse le sanzioni e i relativi interessi, secondo il modello riportato nell'allegato III del presente regolamento;
h)  un sommario delle operazioni di intervento, con l'indicazione dell'entità e dell'ubicazione delle scorte alla fine dell'esercizio finanziario;
i)  la conferma che le spese, le entrate con destinazione specifica e i dati dettagliati relativi a ogni singolo movimento nei magazzini di intervento sono conservati negli archivi e nella contabilità dell'organismo pagatore;
j)  il saldo di chiusura alla fine dell'esercizio finanziario degli anticipi cumulati non utilizzati o non liquidati, versati dagli Stati membri ai beneficiari, ripartito nel caso del FEAGA per misura e nel caso del FEASR per programma e comprensivo, per il FEASR, degli strumenti finanziari. Per gli strumenti finanziari, il saldo di chiusura riguarda gli importi pagati dalla Commissione che non sono stati usati dagli Stati membri per pagamenti ai destinatari finali né sono stati impegnati per contratti di garanzia a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

(3)  Regolamento (CE/Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).



Articolo 30  Trasmissione di informazioni

1.  Ai fini della liquidazione dei conti di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli Stati membri trasmettono alla Commissione:
a)  gli elementi che compongono i conti annuali, secondo il disposto dell'articolo 29 del presente regolamento;
b)  il parere e le relazioni dell'organismo o degli organismi di certificazione, come indicato all'articolo 5, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento;
c)  la registrazione completa di tutti i dati contabili necessari a fini statistici e di controllo;
d)  la dichiarazione di gestione a norma dell'articolo 3 del presente regolamento.

2.  I documenti e le informazioni contabili di cui al paragrafo 1 sono inviati alla Commissione entro il 15 febbraio dell'anno successivo alla fine dell'esercizio finanziario a cui si riferiscono. I documenti di cui alle lettere a), b) e d) del suddetto paragrafo sono inviati in un'unica copia, più una copia elettronica, secondo il formato e alle condizioni stabilite dalla Commissione ai sensi dell'articolo 24.

3.  Su richiesta della Commissione o su iniziativa dello Stato membro, altre informazioni relative alla liquidazione dei conti possono essere trasmesse alla Commissione entro un termine che quest'ultima stabilisce, tenendo conto della quantità di lavoro occorrente per raccogliere le informazioni. In mancanza di tali informazioni, la Commissione può effettuare la liquidazione dei conti sulla base delle informazioni in suo possesso.

4.  La Commissione può accogliere le richieste di proroga del termine di trasmissione delle informazioni in casi debitamente giustificati e purché la richiesta le sia stata inoltrata prima della scadenza del termine stesso.



Articolo 31  Forma e contenuto delle informazioni contabili

1.  La forma e il contenuto delle informazioni contabili di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera c), e le modalità per la loro trasmissione alla Commissione sono stabiliti in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 991/2013 della Commissione (3).

2.  Le informazioni contabili sono utilizzate dalla Commissione al solo scopo di:
a)  svolgere le proprie funzioni nell'ambito della liquidazione dei conti ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013;
b)  monitorare gli sviluppi e fornire previsioni nel settore agricolo.

La Corte dei conti europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) possono accedere a tali informazioni ai fini dell'esercizio delle loro funzioni.

3.  I dati personali contenuti nelle informazioni contabili raccolte sono trattati esclusivamente per gli scopi indicati al paragrafo 2. In particolare, se utilizza le informazioni contabili per gli scopi indicati al paragrafo 2, primo comma, lettera b), la Commissione rende tali dati anonimi e li tratta esclusivamente in forma aggregata.

4.  Eventuali richieste relative al trattamento dei propri dati personali sono indirizzate dalle persone interessate alla Commissione come indicato nell'allegato IV.

5.  La Commissione garantisce la riservatezza e la sicurezza delle informazioni contabili.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 991/2013 della Commissione, del 15 ottobre 2013, che definisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché a fini di sorveglianza e di previsione (GU L 275 del 16.10.2013, pag. 7).



Articolo 32  Conservazione delle informazioni contabili

1.  I documenti giustificativi relativi alle spese finanziate e alle entrate con destinazione specifica che devono essere riscosse dal FEAGA sono tenuti a disposizione della Commissione almeno sino alla fine del terzo anno successivo a quello in cui la Commissione liquida i conti per l'esercizio finanziario considerato, ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

2.  I documenti giustificativi relativi alle spese finanziate e alle entrate con destinazione specifica che devono essere riscosse dal FEASR sono tenuti a disposizione della Commissione almeno sino alla fine del terzo anno successivo a quello in cui l'organismo pagatore ha effettuato il pagamento definitivo.

3.  Nei casi di irregolarità o negligenza, i documenti giustificativi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono tenuti a disposizione della Commissione almeno sino alla fine del terzo anno successivo a quello in cui gli importi sono stati interamente recuperati dal beneficiario e accreditati ai fondi o a quello in cui le conseguenze finanziarie di un mancato recupero sono determinate ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

4.  Nel caso della procedura di verifica di conformità di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, i documenti giustificativi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono tenuti a disposizione della Commissione almeno sino alla fine del primo anno successivo a quello in cui si è conclusa la procedura o, qualora la decisione sulla conformità formi oggetto di un procedimento davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea, almeno sino alla fine del primo anno successivo a quello in cui si è concluso il procedimento.

5.  I documenti giustificativi di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono tenuti a disposizione della Commissione in formato cartaceo e/o elettronico.
I documenti possono essere conservati in formato esclusivamente elettronico soltanto se la legislazione nazionale dello Stato membro in questione ammette i documenti in formato elettronico come elementi di prova delle relative operazioni nei procedimenti giudiziari nazionali.
Se i documenti sono conservati soltanto in formato elettronico, il sistema utilizzato è conforme all'allegato I, sezione 3, parte B), del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.



Articolo 33  Liquidazione dei conti

1.  La decisione della Commissione sulla liquidazione contabile di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013 determina l'ammontare delle spese effettuate in ciascuno Stato membro durante l'esercizio finanziario in questione, che sono riconosciute imputabili ai fondi sulla base dei conti di cui all'articolo 29 del presente regolamento e delle eventuali riduzioni e sospensioni di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
La decisione di liquidazione dei conti determina anche gli importi a carico dell'Unione e dello Stato membro interessato ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Per quanto riguarda il FEASR, l'importo determinato nella decisione di liquidazione dei conti comprende i fondi che possono essere riutilizzati mediante riassegnazione da parte dello Stato membro interessato conformemente all'articolo 56, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

2.  Per quanto riguarda il FEAGA, l'importo che, in conseguenza della decisione di liquidazione dei conti, deve essere recuperato da, o erogato a ciascuno Stato membro, è determinato detraendo i pagamenti mensili erogati durante l'esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio a norma del paragrafo 1. La Commissione detrae tale importo dai pagamenti mensili relativi alle spese effettuate nel secondo mese successivo alla decisione di liquidazione dei conti, o lo aggiunge agli stessi.
Per quanto riguarda il FEASR, l'importo che, in conseguenza della decisione di liquidazione dei conti, deve essere recuperato da, o erogato a ciascuno Stato membro, è determinato detraendo i pagamenti intermedi erogati durante l'esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio a norma del paragrafo 1.
La Commissione detrae tale importo dal primo pagamento per cui lo Stato membro presenta la dichiarazione di spesa dopo l'adozione della decisione di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, o lo aggiunge allo stesso.

3.  Entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, la Commissione comunica allo Stato membro interessato i risultati delle proprie verifiche sulle informazioni trasmessele, nonché le eventuali modifiche proposte.

4.  Qualora, per cause imputabili allo Stato membro, non possa liquidare i conti di uno Stato membro prima del 31 maggio dell'anno successivo, la Commissione notifica allo stesso Stato membro le indagini supplementari che intende effettuare a norma dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

5.  I paragrafi da 1 a 4 si applicano, mutatis mutandis, alle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1306/2013.



Articolo 34  Verifica di conformità

1.  Per stabilire gli importi da escludere dal finanziamento dell'Unione, qualora constati che le spese non sono state sostenute in conformità delle norme dell'Unione, la Commissione usa le proprie risultanze e tiene conto delle informazioni messe a sua disposizione dagli Stati membri, purché tali informazioni le siano fornite entro i termini da essa stabiliti nell'ambito della procedura di verifica di conformità svolta a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e in conformità del presente articolo.

2.  Qualora a seguito di un'indagine ritenga che le spese non sono state sostenute in conformità delle norme dell'Unione, la Commissione comunica le proprie risultanze allo Stato membro interessato specificando i provvedimenti correttivi da adottare per garantire, in futuro, l'osservanza di tali norme e indica il livello provvisorio della rettifica finanziaria che in questa fase della procedura ritiene corrispondere alle proprie risultanze. Tale comunicazione indica anche la previsione di una riunione bilaterale entro quattro mesi dalla scadenza del termine di risposta concesso allo Stato membro. La comunicazione deve fare riferimento al presente articolo.
Lo Stato membro è tenuto a rispondere entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. Nella loro risposta gli Stati membri hanno la possibilità, in particolare, di:
a)  dimostrare alla Commissione che l'effettiva portata dell'inadempienza o il rischio per i fondi sono inferiori a quanto indicato dalla Commissione;
b)  informare la Commissione dei provvedimenti correttivi adottati per assicurare il rispetto delle norme dell'Unione e della data effettiva della loro attuazione.

In casi giustificati la Commissione, su richiesta motivata dello Stato membro interessato, può autorizzare una proroga di due mesi al massimo del suddetto termine di due mesi. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione prima della scadenza di tale periodo.

Se ritiene che la riunione bilaterale non sia necessaria, lo Stato membro ne informa la Commissione nella risposta alla comunicazione di cui sopra.

3.  Nella riunione bilaterale entrambe le parti si adoperano per raggiungere un accordo sulle misure da adottare, come pure sulla valutazione della gravità dell'inosservanza e del danno finanziario causato al bilancio dell'Unione.
Entro i 30 giorni lavorativi successivi alla riunione bilaterale la Commissione elabora il relativo verbale e lo trasmette agli Stati membri. Gli Stati membri possono trasmettere alla Commissione le loro osservazioni entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del verbale.
Entro i sei mesi successivi alla trasmissione del verbale della riunione bilaterale la Commissione comunica formalmente le proprie conclusioni allo Stato membro sulla base delle informazioni ricevute nell'ambito della procedura di verifica di conformità. La comunicazione contiene la valutazione delle spese da escludere dal finanziamento dell'Unione a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell'articolo 12 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014. La comunicazione fa riferimento all'articolo 40, paragrafo 1, del presente regolamento.

4.  Se lo Stato membro si è avvalso della procedura di conciliazione di cui all'articolo 40, la Commissione è tenuta a comunicargli le proprie conclusioni non oltre sei mesi:
a)  dal ricevimento della relazione dell'organo di conciliazione, o
b)  dal ricevimento di informazioni supplementari dallo Stato membro entro il termine stabilito a norma dell'articolo 40, paragrafo 3, secondo comma, purché siano rispettate le condizioni stabilite al paragrafo 6 del presente articolo.

5.  Per l'applicazione dei paragrafi 3 e 4 entro i rispettivi periodi ivi previsti, la Commissione deve disporre di tutte le informazioni pertinenti per la specifica fase della procedura. Ove ritenga che le manchino determinate informazioni la Commissione può, in qualsiasi momento nei periodi fissati ai paragrafi 3 e 4:
a)  chiedere informazioni supplementari allo Stato membro; a questa richiesta lo Stato membro è tenuto a rispondere entro due mesi dal ricevimento della comunicazione; e/o
b)  informare lo Stato membro che intende compiere una missione di audit supplementare per eseguire le verifiche necessarie.

In tal caso, i periodi di cui ai paragrafi 3 e 4 decorrono nuovamente a partire dal ricevimento, da parte della Commissione, delle informazioni supplementari richieste oppure dall'ultimo giorno della missione di audit supplementare.

6.  Ai fini della valutazione della spesa da escludere dal finanziamento dell'Unione le informazioni trasmesse dagli Stati membri dopo la comunicazione formale della Commissione di cui al paragrafo 3, secondo comma, possono essere prese in considerazione soltanto:
a)  se ciò è necessario per evitare di sovrastimare il danno finanziario causato al bilancio dell'Unione e
b)  se la trasmissione tardiva delle informazioni è giustificata da fattori esterni e non compromette la tempestiva adozione, da parte della Commissione, della decisione ai sensi dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

7.  La Commissione, dopo aver comunicato le proprie conclusioni agli Stati membri a norma dell'articolo 34, paragrafo 3 o paragrafo 4, del presente regolamento, adotta, se necessario, una o più decisioni a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per escludere dal finanziamento unionale la spesa interessata dall'inosservanza delle norme dell'Unione. La Commissione ha facoltà di portare avanti procedure consecutive di verifica di conformità fino a quando lo Stato membro abbia effettivamente attuato i provvedimenti correttivi.

8.  Per quanto riguarda il FEAGA, le detrazioni dal finanziamento dell'Unione sono operate dalla Commissione sui pagamenti mensili relativi alle spese effettuate nel secondo mese successivo alla decisione a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Per quanto riguarda il FEASR, le detrazioni dal finanziamento dell'Unione sono operate dalla Commissione sul pagamento per cui lo Stato membro presenta la dichiarazione di spesa dopo l'adozione della decisione a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Tuttavia, la Commissione può adottare, su richiesta dello Stato membro e previa consultazione del comitato dei fondi agricoli, una decisione che fissa una data diversa per le detrazioni, oppure ne autorizza il rimborso in una o più rate, se ciò è giustificato dall'entità delle detrazioni secondo quanto previsto da un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

9.  In casi debitamente giustificati comunicati allo Stato membro interessato la Commissione può prorogare i periodi fissati ai paragrafi 3 e 4.

10.  I paragrafi da 1 a 9 si applicano, mutatis mutandis, alle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1306/2013.



Articolo 35  Decisione di non avviare o di non proseguire un'indagine nell'ambito della verifica di conformità

1.  La Commissione può decidere di non avviare o di non portare avanti un'indagine di verifica di conformità a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 se, a suo giudizio, la possibile rettifica finanziaria risultante dall'inosservanza emersa da un'indagine di cui all'articolo 34, paragrafo 2, non supera i 50.000 EUR e il 2 % della spesa interessata o degli importi da recuperare.

2.  Se riduce i pagamenti mensili in applicazione dell'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione può decidere di non avviare o di non portare avanti un'indagine di verifica di conformità a norma dell'articolo 52 di tale regolamento purché lo Stato membro interessato non abbia sollevato obiezioni contro l'applicazione del presente paragrafo nell'ambito della procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 1, del medesimo regolamento.



Articolo 36  Organo di conciliazione

Ai fini della procedura di verifica di conformità di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, è costituito un organo di conciliazione. L'organo di conciliazione svolge i seguenti compiti:
a)  esamina i ricorsi presentati da uno Stato membro che ha ricevuto una comunicazione formale da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, secondo comma, del presente regolamento, compresa una valutazione della spesa che la Commissione intende escludere dal finanziamento dell'Unione;
b)  cerca di conciliare le posizioni divergenti della Commissione e dello Stato membro interessato;
c)  al termine della valutazione, redige una relazione sui risultati della sua opera di conciliazione, formulando le osservazioni che ritiene opportune nel caso in cui i punti controversi siano rimasti del tutto o in parte irrisolti.



Articolo 37  Composizione dell'organo di conciliazione

1.  L'organo di conciliazione è composto da almeno cinque membri scelti tra personalità eminenti che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che siano altamente qualificate in materia di finanziamento della politica agricola comune, compreso lo sviluppo rurale, o di pratiche di audit finanziario.
I membri devono essere cittadini di Stati membri diversi.

2.  Il presidente, i membri e i membri supplenti sono nominati dalla Commissione per un primo mandato della durata di tre anni, previa consultazione del comitato dei fondi agricoli.
Il mandato può essere rinnovato una sola volta per la durata di un anno, previa informazione del comitato dei fondi agricoli. Tuttavia, se il presidente da nominare è già membro dell'organo di conciliazione, il suo primo mandato come presidente ha durata di tre anni.
I nominativi del presidente, dei membri e dei membri supplenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

3.  I membri dell'organo di conciliazione sono remunerati in funzione del tempo che dedicano a questo incarico. I costi sono compensati in conformità delle norme in vigore per il personale della Commissione.

4.  Alla scadenza del loro mandato, il presidente e i membri restano in carica sino alla loro sostituzione o al rinnovo del mandato.

5.  Previa consultazione del comitato dei fondi agricoli, la Commissione può mettere fine al mandato di membri che non soddisfino più le condizioni richieste per l'espletamento dei loro compiti in seno all'organo di conciliazione o che, per qualunque ragione, non siano disponibili per un lasso di tempo indeterminato.
In questo caso il membro in questione è sostituito da un membro supplente per la durata residua del suo mandato, previa informazione del comitato dei fondi agricoli.
Se il mandato del presidente viene interrotto, la Commissione, previa consultazione del comitato dei fondi agricoli, nomina in tale carica un membro che svolge le funzioni di presidente per la durata residua del mandato per cui il presidente sollevato dall'incarico era stato originariamente nominato.



Articolo 38  Indipendenza dell'organo di conciliazione

1.  I membri dell'organo di conciliazione svolgono le loro funzioni in tutta indipendenza, senza chiedere o accettare istruzioni né dalla Commissione né da qualsiasi governo o organismo.
I membri non possono partecipare ai lavori dell'organo di conciliazione o firmarne una relazione se, nel corso di precedenti incarichi, si sono occupati personalmente delle questioni in discussione.

2.  Fatte salve le disposizioni dell'articolo 287 del trattato, i membri sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza attraverso i lavori dell'organo di conciliazione. Tali informazioni sono riservate e soggette all'obbligo del segreto professionale.



Articolo 39  Modalità di lavoro

1.  Le riunioni dell'organo di conciliazione si tengono nelle sedi della Commissione. I lavori sono preparati e organizzati dal presidente. In sua assenza, e fatte salve le disposizioni dell'articolo 37, paragrafo 5, primo comma, le riunioni sono presiedute dal membro più anziano.
Il segretariato dell'organo di conciliazione è assicurato dalla Commissione.

2.  Fatto salvo il disposto dell'articolo 38, paragrafo 1, secondo comma, le relazioni sono adottate a maggioranza assoluta del membri presenti. Il quorum è fissato a tre.
Le relazioni sono firmate dal presidente e dai membri che hanno preso parte alle deliberazioni e controfirmate dal segretariato.



Articolo 40  Procedura di conciliazione

1.  Uno Stato membro può presentare ricorso all'organo di conciliazione entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione formale della Commissione di cui all'articolo 34, paragrafo 3, secondo comma, inviando al segretariato una richiesta motivata di conciliazione.
La procedura da seguire e l'indirizzo del segretariato sono comunicati agli Stati membri per il tramite del comitato dei fondi agricoli.

2.  Una richiesta di conciliazione è ammissibile solo quando l'importo che si prevede di escludere dal finanziamento dell'Unione conformemente alla comunicazione della Commissione:
a)  è superiore a 1 milione di EUR
o
b)  rappresenta almeno il 25 % della spesa annua totale dello Stato membro nella voce di bilancio interessata.

Inoltre, se nel corso di precedenti discussioni lo Stato membro ha sostenuto e dimostrato che la questione di cui trattasi è una questione di principio relativa all'applicazione del diritto dell'Unione, il presidente dell'organo di conciliazione può dichiarare ammissibile la richiesta di conciliazione. La richiesta non è tuttavia ammissibile se riguarda esclusivamente un problema di interpretazione giuridica.

3.  L'organo di conciliazione esegue le sue ricerche nel modo più sollecito e informale possibile, basandosi esclusivamente sulle informazioni di cui dispone la Commissione al momento della comunicazione formale delle sue conclusioni a norma dell'articolo 34, paragrafo 3, e su un'audizione imparziale della Commissione e delle autorità nazionali interessate.
Se tuttavia lo Stato membro ritiene necessario presentare, nella sua richiesta di conciliazione, informazioni che non sono ancora state comunicate alla Commissione, l'organo di conciliazione può invitare la Commissione a valutare queste nuove informazioni solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 34, paragrafo 6. Tali informazioni sono comunicate alla Commissione entro i due mesi successivi alla trasmissione della relazione di cui all'articolo 36, lettera c).

4.  Se, entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, l'organo di conciliazione non è stato in grado di conciliare le posizioni della Commissione e dello Stato membro, la procedura di conciliazione si considera fallita.
La relazione di cui all'articolo 36, lettera c), riporta i motivi per cui non è stato possibile conciliare le posizioni. Essa indica se, nel corso della procedura, sia stato raggiunto un accordo parziale e se l'organo di conciliazione invita la Commissione a valutare le nuove informazioni in conformità del paragrafo 3, secondo comma.
La relazione è inviata:
a)  allo Stato membro interessato;
b)  alla Commissione, affinché la esamini prima di comunicare le proprie conclusioni allo Stato membro;
c)  agli altri Stati membri nell'ambito del comitato dei fondi agricoli.



CAPO IV

REGOLE IN MATERIA DI CONTROLLI

SEZIONE 1

REGOLE GENERALI

Articolo 41  Riduzione dei controlli in loco

1.  Gli Stati membri possono decidere di ridurre il livello minimo dei controlli in loco, in applicazione dell'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualora siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)  l'organismo di certificazione ha espresso un parere, a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1306/2013, che conferma che il sistema di controllo interno funziona correttamente e che il tasso di errore relativo alla popolazione esaminata è inferiore alla soglia di rilevanza del 2,0 % per almeno gli ultimi due esercizi finanziari consecutivi che precedono l'esercizio in cui si intende applicare il tasso ridotto di controlli;
b)  la Commissione non ha informato lo Stato membro interessato di non poter accettare il parere di cui alla lettera a) del presente paragrafo espresso dall'organismo di certificazione nel contesto dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e
c)  la Commissione:
i)  non ha informato lo Stato membro interessato, a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, di lacune nel sistema di controllo del singolo regime di sostegno o della singola misura esaminati, o
ii)  è soddisfatta, nell'applicazione dell'articolo 34 del presente regolamento, dei provvedimenti correttivi attuati dallo Stato membro interessato dopo essere stato informato, in applicazione dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, di lacune nel suo sistema di controllo del singolo regime di sostegno o della singola misura esaminati e ne ha dato debita comunicazione a detto Stato membro.

2.  Gli Stati membri possono decidere di ridurre il livello minimo di controlli in loco in conformità ai livelli e, se del caso, alle condizioni supplementari stabilite nella legislazione specifica del settore.
Gli Stati membri informano la Commissione della decisione di ridurre il livello minimo di controlli in loco immediatamente dopo la sua adozione. Tale informazione indica quanto segue:
a)  il regime di sostegno o la misura in questione;
b)  il periodo di applicazione del livello minimo ridotto di controlli in loco;
c)  il livello minimo di controlli in loco ridotto da applicare.

3.  Non appena non siano più soddisfatte le condizioni cumulative di cui al paragrafo 1 o qualsiasi altra condizione supplementare prevista dalla normativa specifica del settore, gli Stati membri sono tenuti a revocare immediatamente le decisioni di riduzione del livello minimo di controlli in loco e ad applicare, a partire dall'anno di domanda successivo, il livello minimo di controlli in loco fissato dalla normativa agricola settoriale.



SEZIONE 2

CONTROLLO DELLE OPERAZIONI

Articolo 42  Controllo ad opera degli Stati membri

1.  Il controllo sistematico dei documenti commerciali delle imprese, di cui all'articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, si applica, per ciascuno dei periodi di cui al paragrafo 4 del presente articolo, a un numero di imprese che non può essere inferiore a metà delle imprese le cui entrate o i cui pagamenti, o la loro somma, nell'ambito del sistema di finanziamento del FEAGA superano i 150.000 EUR per l'esercizio finanziario FEAGA precedente l'inizio del periodo di controllo in questione.

2.  Per ogni periodo di controllo gli Stati membri selezionano le imprese da controllare, fermi restando i loro obblighi stabiliti dall'articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, in base a un'analisi di rischio per tutte le misure che si prestano a questo tipo di analisi. Gli Stati membri presentano alla Commissione la proposta di avvalersi dell'analisi di rischio con almeno 6 mesi di anticipo rispetto all'inizio del periodo di controllo. Tale proposta contiene tutte le informazioni pertinenti circa l'approccio, le tecniche e i dati utilizzati per l'analisi, nonché i criteri e i metodi previsti di attuazione delle verifiche da eseguire. La proposta è redatta in base all'allegato V del presente regolamento. Ogni Stato membro tiene conto delle osservazioni della Commissione in merito alla proposta di analisi di rischio, che sono formulate nelle otto settimane successive al ricevimento della proposta stessa.

3.  Per le misure per le quali lo Stato membro ritiene che l'analisi del rischio non sia praticabile, devono obbligatoriamente essere controllate le imprese la cui somma delle entrate o dei pagamenti, ovvero la somma di questi due importi, nel quadro del sistema di finanziamento del FEAGA ha superato 350.000 EUR e che non sono state controllate ai sensi del presente regolamento e del titolo V, capo III, del regolamento (UE) n. 1306/2013 durante uno dei due periodi di controllo precedenti.

4.  Il periodo di controllo va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno seguente. Il controllo si riferisce a un periodo di almeno dodici mesi con termine durante il periodo di controllo precedente; esso può essere esteso per periodi, che lo Stato membro determina, che precedono o seguono il periodo di dodici mesi.



Articolo 43  Accesso ai documenti commerciali

Le imprese conservano i documenti commerciali per almeno tre anni, a decorrere dalla fine dell'anno in cui sono stati redatti. Gli Stati membri possono prevedere un periodo più lungo per l'obbligo di conservare detti documenti.



Articolo 44  Azioni congiunte

La Commissione, di propria iniziativa o su proposta di uno Stato membro e con l'accordo degli Stati membri interessati, può decidere di coordinare azioni congiunte che implicano assistenza reciproca tra due o più Stati membri, conformemente all'articolo 83, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.



Articolo 45  Assistenza reciproca

1.  Durante i primi tre mesi successivi all'esercizio finanziario FEAGA del pagamento, gli Stati membri comunicano un elenco delle imprese di cui all'articolo 83, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 a ciascuno Stato membro in cui tali imprese sono stabilite. Detto elenco comprende tutti i dettagli che consentono allo Stato membro destinatario di identificare le imprese e di assolvere i propri obblighi in materia di controllo.
Lo Stato membro destinatario è responsabile del controllo di tali imprese, a norma dell'articolo 80 del regolamento (UE) n. 1306/2013. Una copia di ogni elenco è inviata alla Commissione.
Lo Stato membro in cui il pagamento è stato effettuato o percepito può chiedere allo Stato membro in cui l'impresa è stabilita di controllare alcune delle imprese di tale elenco a norma dell'articolo 80 del regolamento (UE) n. 1306/2013, indicando il motivo che giustifica tale richiesta e in particolare i rischi connessi. Lo Stato membro che riceve la richiesta tiene nel debito conto i rischi connessi con l'impresa che gli sono stati comunicati dallo Stato membro richiedente.
Lo Stato membro che riceve la richiesta informa lo Stato richiedente dell'esito della stessa. Lo Stato membro che ha effettuato il controllo di un'impresa inclusa in tale elenco informa dei risultati dello stesso lo Stato membro richiedente entro tre mesi dalla fine del periodo di controllo.
Entro un mese dalla fine di ciascun trimestre è inviato alla Commissione un compendio trimestrale di tali richieste. La Commissione può chiedere una copia di ogni richiesta.
L'elenco delle imprese di cui al primo comma è redatto secondo il modello riportato nell'allegato VI.

2.  L'elenco delle imprese di cui all'articolo 83, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 è redatto secondo il modello riportato nell'allegato VII del presente regolamento.

3.  La richiesta, da parte di uno Stato membro, di un controllo su un'impresa in un altro Stato membro, come previsto al paragrafo 1, secondo comma e all'articolo 83, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, è formulata secondo il modello riportato nell'allegato VIII del presente regolamento.

4.  Le informazioni circa i risultati dei controlli di cui al paragrafo 1, secondo comma e all'articolo 83, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono trasmesse secondo il modello riportato nell'allegato IX del presente regolamento.

5.  Il compendio delle richieste di cui al paragrafo 1, quinto comma e all'articolo 83, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, insieme ai risultati dei controlli, è trasmesso secondo il modello riportato nell'allegato X del presente regolamento.

6.  Le informazioni da fornire a norma del paragrafo 1 sono comunicate in forma elettronica, secondo il formato prescritto nell'allegato II, sezione 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 991/2013 della Commissione.



Articolo 46  Programmi e relazioni annuali

1.  Il programma annuale dei controlli di cui all'articolo 84 del regolamento (UE) n. 1306/2013 è redatto secondo il modello riportato nell'allegato XI del presente regolamento.

2.  La relazione annuale di cui all'articolo 86, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 indica le eventuali difficoltà incontrate e le misure adottate per superarle e contiene, se opportuno, suggerimenti di miglioramenti.
Essa contiene informazioni dettagliate su ciascuno degli aspetti dell'applicazione del titolo V, capo III, del regolamento (UE) n. 1306/2013 elencati nell'allegato XII del presente regolamento, riportate in sezioni nettamente distinte secondo i capitoli indicati nello stesso allegato.

3.  Le informazioni da comunicare a norma del presente articolo e dell'articolo 45 possono essere trasmesse in forma cartacea o in forma elettronica, in un formato da concordare tra il mittente e il destinatario.

4.  La Commissione valuta annualmente i progressi realizzati nella sua relazione finanziaria annuale sull'amministrazione dei fondi, di cui all'articolo 109 del regolamento (UE) n. 1306/2013.



Articolo 47  Servizi speciali

1.  I servizi speciali di cui all'articolo 85 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono competenti, oltre che dei compiti precisati in detto articolo, di quanto segue:
a)  della formazione degli agenti nazionali incaricati dei controlli di cui alla presente sezione, affinché acquisiscano le nozioni necessarie all'espletamento dei loro compiti;
b)  della gestione delle relazioni di controllo e di tutta la documentazione relativa ai controlli effettuati e previsti dal titolo V, capo III, del regolamento (UE) n. 1306/2013;
c)  della redazione e della comunicazione dei programmi di cui all'articolo 84 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle relazioni di cui all'articolo 86, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

2.  Gli Stati membri delegano ai servizi speciali tutti i poteri necessari per svolgere i compiti precisati al paragrafo 1.
Tali servizi sono composti da agenti il cui numero e la cui formazione sono adeguati all'espletamento dei suddetti compiti.

3.  Gli Stati membri in cui il numero minimo di imprese da controllare è inferiore a 10 non sono tenuti a istituire un servizio speciale.



CAPO V

CAUZIONI

SEZIONE 1

PORTATA, TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE, FORZA MAGGIORE

Articolo 48  Portata

Il presente capo si applica in tutti i casi in cui la normativa settoriale agricola prevede la costituzione di una cauzione, indipendentemente dal fatto che sia utilizzato o no il termine «cauzione». Il presente capo non si applica alle cauzioni costituite a garanzia del pagamento di dazi all'importazione o all'esportazione di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (3).

(3)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).



Articolo 49  Amministrazione elettronica

Le comunicazioni, i documenti e le cauzioni possono essere prodotti, processati e gestiti utilizzando le tecnologie dell'informazione (IT) a condizione che i sistemi applicabili siano gestiti secondo protocolli di sicurezza e di qualità ufficialmente riconosciuti idonei per tali sistemi.

Se le autorità competenti non possono accedere ai documenti richiesti per l'esecuzione di verifiche a causa di differenze nei sistemi IT, è necessario che tali documenti siano stampati e autenticati dall'autorità competente della gestione di tali sistemi IT («l'autorità di emissione») oppure da un'autorità competente delle autenticazioni di documenti.

Le stampe di tali documenti possono essere sostituite da un messaggio elettronico dell'autorità di emissione al beneficiario o all'autorità competente, purché l'autorità di emissione sia in grado di fornire un protocollo di certificazione ufficialmente riconosciuto che garantisce l'autenticità del messaggio.



Articolo 50  Limiti di tempo per la forza maggiore

1.  Il presente articolo si applica ogni volta che un regolamento vi rinvia.

2.  Le richieste di riconoscimento di un caso di forza maggiore non sono ammissibili se pervengono all'autorità competente oltre 30 giorni di calendario:
a)  dopo la data alla quale l'operatore è stato informato dall'autorità competente dell'accertato mancato rispetto del relativo obbligo, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, dopo la scadenza del termine per il soddisfacimento del relativo obbligo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 3, di tale regolamento oppure dopo la scadenza del termine per la presentazione della prova del soddisfacimento del relativo obbligo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4, di tale regolamento;
b)  dopo la chiusura dei termini di presentazione di offerte in un paese terzo se l'offerta è connessa alla fissazione anticipata di un titolo di restituzione all'esportazione.

3.  Gli operatori forniscono la prova, giudicata soddisfacente dall'autorità competente, delle circostanze che a loro giudizio costituiscono un caso di forza maggiore entro 181 giorni di calendario dalla scadenza del termine entro il quale l'obbligo doveva essere interamente soddisfatto. Gli operatori possono beneficiare di una proroga se sono nell'incapacità di fornire la prova richiesta entro il termine suddetto sebbene si siano fatti parte diligente per ottenerla e inoltrarla.

4.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione i casi di forza maggiore che hanno riconosciuto, insieme alle relative informazioni per ciascun caso.



SEZIONE 2

FORMA DELLE CAUZIONI

Articolo 51  Forma

1.  La cauzione può essere costituita nelle seguenti forme:
a)  in contanti, a norma dell'articolo 19, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014; e/o
b)  mediante il ricorso a un fideiussore quale definito all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.

2.  L'autorità competente può autorizzare la costituzione della garanzia nelle seguenti forme:
a)  deposito bancario;
b)  credito riconosciuto nei confronti di un ente pubblico o di un fondo pubblico, validamente esigibile ed avente precedenza su qualsiasi altro; e/o
c)  collaterali negoziabili nello Stato membro interessato, a condizione che siano emessi o garantiti dallo Stato membro stesso.

3.  Le autorità competenti possono stabilire condizioni supplementari per l'accettazione di cauzioni dei tipi elencati al paragrafo 2.



Articolo 52  Collaterali negoziabili

1.  Al momento della costituzione della garanzia, i collaterali negoziabili di cui all'articolo 51, paragrafo 2, lettera c), devono avere un valore realizzabile pari almeno al 115% del valore della garanzia prescritta.

2.  L'autorità competente può accettare le garanzie di cui all'articolo 51, paragrafo 2, lettera c), soltanto se l'interessato si impegna per iscritto a costituire una garanzia complementare o a sostituire la garanzia originaria ove il valore realizzabile del bene, dei titoli o delle obbligazioni risulti, per un periodo di tre mesi, inferiore al 105% del valore della garanzia prescritta. Tale impegno scritto non è necessario qualora così disponga la legislazione nazionale. L'autorità competente rivede periodicamente il valore di tale garanzia.

3.  Il valore realizzabile delle garanzie di cui all'articolo 51, paragrafo 2, lettera c), è calcolato dall'autorità competente tenendo conto delle spese di realizzo previste.

4.  Il valore realizzabile delle garanzie deve essere calcolato in base all'ultima quotazione disponibile.

5.  Su richiesta dell'autorità competente, la persona che costituisce la garanzia deve comprovare il valore realizzabile della garanzia.



Articolo 53  Sostituzione e destinazione

1.  Ogni forma di garanzia può essere sostituita da un'altra garanzia. Tuttavia, la sostituzione della garanzia è subordinata all'autorizzazione dell'autorità competente qualora:
a)  la garanzia originaria sia divenuta escutibile, ma non sia ancora stata incamerata o
b)  la garanzia sostitutiva rientri in uno dei tipi di garanzia elencati all'articolo 51, paragrafo 2.

2.  La garanzia cumulativa può essere sostituita da un'altra garanzia cumulativa a condizione che quest'ultima copra almeno la parte della garanzia cumulativa originaria destinata, al momento della sostituzione, a garantire l'adempimento degli obblighi in essere.

3.  Non appena una parte della garanzia cumulativa sia stata destinata ad un determinato obbligo, va annotato il saldo disponibile.



SEZIONE 3

SVINCOLO E INCAMERAMENTO

Articolo 54  Svincolo parziale

Ove specifiche norme dell'Unione non prevedano alcun quantitativo minimo, l'autorità competente può limitare il numero degli svincoli parziali ammessi per ogni singola garanzia o fissare un importo minimo per gli svincoli parziali. Prima di svincolare interamente o parzialmente la garanzia, l'autorità competente può esigere che sia presentata domanda scritta di svincolo. Nel caso di garanzie che coprano più del 100% dell'importo da garantire, la parte della garanzia eccedente il 100% è svincolata quando la parte restante è definitivamente svincolata o escussa.



Articolo 55  Incameramento

1.  Quando ha avuto conoscenza delle circostanze che determinano l'escussione totale o parziale della garanzia, l'autorità competente chiede senza indugio al soggetto titolare dell'obbligo il pagamento dell'importo escutibile, concedendo un termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della domanda. Se il pagamento non viene eseguito entro tale termine, l'autorità competente:
a)  incassa senza indugio definitivamente la garanzia di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera a);
b)  chiede senza indugio il pagamento al fideiussore di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera b), concedendo un termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della domanda di pagamento;
c)  adotta senza indugio i provvedimenti necessari affinché:
i)  le garanzie di cui all'articolo 51, paragrafo 2, lettere b) e c), siano convertite in denaro sufficiente per recuperare l'importo dovuto;
ii)  i depositi bancari di cui all'articolo 51, paragrafo 2, lettera a), siano trasferiti sul proprio conto.

L'autorità competente può incassare definitivamente le garanzie del tipo di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), senza chiedere preventivamente il pagamento all'interessato.

2.  Fatto salvo il disposto del paragrafo 1:
a)  se l'escussione della garanzia è stata decisa, ma viene successivamente differita a seguito di un ricorso di diritto nazionale, l'interessato è tenuto a pagare gli interessi sull'importo effettivamente escutibile per il periodo che inizia 30 giorni dopo la data di ricezione della domanda di pagamento di cui al paragrafo 1 e che termina il giorno precedente il pagamento dell'importo effettivamente escutibile;
b)  se in seguito all'esito del ricorso viene chiesto all'interessato di pagare entro 30 giorni l'importo escutibile, lo Stato membro può considerare, per il calcolo degli interessi, che il pagamento è effettuato il ventesimo giorno successivo alla data della richiesta;
c)  il tasso d'interesse applicabile è calcolato in conformità del diritto nazionale e, in ogni caso, non è inferiore al tasso di interesse applicabile per la riscossione degli importi secondo le procedure nazionali;
d)  gli organismi pagatori detraggono gli interessi pagati dalla spesa a carico del FEAGA o del FEASR, in conformità al regolamento (UE) n. 1306/2013;
e)  gli Stati membri possono chiedere periodicamente un'integrazione della garanzia per gli interessi applicabili.

3.  Qualora la garanzia sia stata escussa e il suo importo sia stato accreditato ai fondi, ma debba, in seguito all'esito di un ricorso, essere interamente o parzialmente restituito, con gli interessi al tasso stabilito dalla legislazione nazionale, la restituzione è a carico dei fondi a meno che non sia imputabile a negligenza o errore grave delle autorità amministrative o di altri organismi degli Stati membri.



SEZIONE 4

INFORMAZIONE

Articolo 56  Informazione sulle cauzioni incamerate, sui tipi di cauzioni e sui fideiussori

1.  Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione, per ciascun esercizio, i dati relativi al numero totale e all'importo totale delle garanzie divenute escutibili, indipendentemente dalla fase raggiunta dai procedimenti di cui all'articolo 55, indicando separatamente quelle accreditate ai bilanci nazionali e quelle accreditate al bilancio dell'Unione. I dati sono conservati per tutte le garanzie di importo superiore a 1 000 EUR divenute escutibili e per ciascuna disposizione dell'Unione che preveda la costituzione di una garanzia. I dati riguardano sia le somme pagate direttamente dagli interessati, sia quelle riscosse mediante realizzo della garanzia.

2.  Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione l'elenco:
a)  dei tipi di istituti abilitati a prestare fideiussioni, nonché dei requisiti necessari al riguardo;
b)  dei tipi di garanzie accettate ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 2, nonché delle relative condizioni.



CAPO VI

TRASPARENZA

Articolo 57  Contenuto della pubblicazione

1.  Le informazioni di cui all'articolo 111, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento (UE) n. 1306/2013 includono:
a)  la ripartizione degli importi dei pagamenti di cui alla lettera c) di tale articolo per ogni misura elencata nell'allegato XIII del presente regolamento, e la somma di tali importi ricevuti da ogni beneficiario nell'esercizio finanziario in questione;
b)  una descrizione delle misure finanziate dai fondi, in conformità della lettera d) di tale articolo, elencate nell'allegato XIII del presente regolamento, indicando la natura e l'obiettivo di ogni misura.

2.  Gli importi di cui al paragrafo 1 sono espressi in euro negli Stati membri che hanno adottato l'euro e in moneta nazionale negli altri Stati membri.

3.  Gli Stati membri possono pubblicare informazioni più dettagliate di quelle previste ai paragrafi 1 e 2, ferma restando le necessaria protezione della vita privata.



Articolo 58  Pubblicazione del comune

Quando la pubblicazione delle informazioni ai fini dell'articolo 112, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 permetta di identificare una persona fisica come beneficiario, a causa del numero limitato di beneficiari residenti o registrati in un dato comune, lo Stato membro pubblica, in quanto informazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 111, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del suddetto regolamento, il nome dell'entità amministrativa più ampia di cui fa parte il comune considerato.



Articolo 59  Forma e data della pubblicazione

1.  Le informazioni da mettere a disposizione su un sito Internet unico, a norma dell'articolo 111, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, sono accessibili attraverso uno strumento di ricerca che permette all'utente di cercare i beneficiari per nome o per comune, come previsto dall'articolo 58 del presente regolamento, oppure per importi percepiti o per misura o una combinazione di tali dati, e di estrarre le informazioni corrispondenti sotto forma di un insieme unico di dati. Tali informazioni sono fornite nella lingua o nelle lingue dello Stato membro e/o in una delle tre lingue di lavoro della Commissione.

2.  Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono pubblicate entro il 31 maggio di ogni anno con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

3.  In conformità di detto articolo le informazioni restano disponibili sul sito Internet per due anni dalla pubblicazione iniziale.



Articolo 60  Informazione dei beneficiari

L'informazione dei beneficiari, di cui all'articolo 113 del regolamento (UE) n. 1306/2013, è fornita loro inserendola nei moduli di domanda di aiuto o di sostegno dei fondi, oppure in altro modo al momento della raccolta dei dati. In deroga al primo comma, per i dati relativi ai pagamenti percepiti nel corso degli esercizi finanziari 2014 e 2015, l'informazione è fornita ai beneficiari con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data della pubblicazione.



Articolo 61  Pubblicazione delle soglie relative al regime dei piccoli agricoltori

Gli importi comunicati dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 112, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, sono pubblicati sul sito dell'Unione di cui all'articolo 62, paragrafo 1, del presente regolamento.



Articolo 62  Cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri

1.  La Commissione costituisce e gestisce un sito Internet dell'Unione a partire dall'indirizzo del proprio sito Internet centrale, con collegamenti ai siti degli Stati membri. La Commissione offre link aggiornati in base alle informazioni trasmesse dagli Stati membri.

2.  Gli Stati membri trasmettono alla Commissione gli indirizzi Internet dei propri siti non appena li hanno costituiti ed ogni ulteriore modifica che abbia incidenza sull'accessibilità ai medesimi a partire dal sito Internet dell'Unione.

3.  Gli Stati membri designano l'organismo incaricato di costituire e gestire il sito unico di cui all'articolo 59, paragrafo 1. Essi comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo di tale organismo.



CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 63  Abrogazioni

Sono abrogati i regolamenti (CE) n. 601/94, (CE) n. 4/2004 e (CE) n. 259/2008.

Tuttavia, il regolamento (CE) n. 259/2008 continua ad applicarsi ai pagamenti effettuati per l'esercizio finanziario 2013. In deroga all'articolo 3, paragrafo 3, di tale regolamento, le informazioni di cui a tale articolo restano disponibili sul sito Internet per un anno a decorrere dalla data della pubblicazione iniziale.



Articolo 64  Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Tuttavia:
a)  l'articolo 10 si applica alle spese sostenute e alle entrate con destinazione specifica riscosse dagli Stati membri a partire dal 16 ottobre 2014;
b)  gli articoli da 34 a 40 si applicano a partire dal 1° gennaio 2015. Tuttavia, i periodi di tempo previsti all'articolo 34, paragrafi 3 e 4, non si applicano alle indagini di verifica di conformità per le quali la comunicazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 885/2006 è stata trasmessa anteriormente al 1° gennaio 2015;
c)  il capo VI si applica ai pagamenti effettuati a partire dall'esercizio finanziario 2014;
d)  le informazioni trasmesse dagli Stati membri conformemente alle colonne V1 e V2 dell'allegato II sono fornite a partire dall'esercizio finanziario 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO



Allegato I
Dichiarazione di gestione

(Articolo 3)

Io sottoscritto/a …, direttore/direttrice dell'organismo pagatore …, presento di seguito i conti dell'organismo pagatore da me presieduto relativi all'esercizio finanziario 16/10/xx - 15/10/xx+1.

Sulla base della mia valutazione e delle informazioni di cui dispongo, incluse le risultanze dell'operato del servizio di controllo interno, dichiaro quanto segue:

- a mia conoscenza i conti in questione forniscono un quadro veridico, completo e accurato delle spese e delle entrate nell'esercizio finanziario sopra menzionato. In particolare, tutti i debiti, gli anticipi, le cauzioni e le scorte a me noti sono stati registrati nei conti e tutte le entrate riscosse in relazione al FEAGA e al FEASR sono state debitamente accreditate ai fondi pertinenti;

- il sistema da me attuato fornisce ragionevoli garanzie sulla legalità e regolarità delle transazioni nonché sul fatto che l'ammissibilità delle domande e, nel caso dello sviluppo rurale, la procedura di assegnazione degli aiuti sono gestite, verificate e documentate in conformità della normativa unionale.

Le spese iscritte nel bilancio sono state effettuate per le finalità previste, quali definite nel regolamento (UE) n. 1306/2013.

Confermo inoltre che sono state predisposte misure antifrode efficaci e proporzionate ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) n. 1306/2013, che tengono conto dei rischi individuati.

Quanto precede è tuttavia soggetto alle seguenti riserve:

Io sottoscritto/a confermo infine di non essere a conoscenza di alcuna informazione riservata che potrebbe essere pregiudizievole per gli interessi economici dell'Unione.

Firma



Allegato II
Modello di tabella di cui all'articolo 29, lettera f)

Per ciascun organismo pagatore devono essere fornite le informazioni di cui all'articolo 29, lettera f), utilizzando la seguente tabella:

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Allegato III
Modello di tabella di cui all'articolo 29, lettera g)

Per ciascun organismo pagatore devono essere fornite le informazioni di cui all'articolo 29, lettera g), utilizzando la seguente tabella:

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Allegato IV
Trasmissione delle richieste di cui all'articolo 31, paragrafo 4

Le richieste di cui all'articolo 31, paragrafo 4, devono essere inviate a:

- Commissione europea, DG AGRI-J1, B-1049 Bruxelles

o

- AGRI-J1@ec.europa.eu.



Allegato V
Informazioni che devono figurare nell'analisi annuale del rischio di cui all'articolo 42, paragrafo 2

1. Valutazione dell'analisi del rischio dell'esercizio precedente

Vengono fornite informazioni relative alla valutazione dell'efficacia dell'analisi del rischio dell'anno precedente, inclusa una valutazione dei pregi e difetti. Vengono individuati ed esaminati attentamente possibili miglioramenti e loro applicazione.

2. Fonti d'informazione

Vengono fornite indicazioni su tutte le fonti di informazione prese in considerazione al fine di preparare ed effettuare l'analisi del rischio. Un particolare riferimento è fatto al regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione (3).

3. Procedura di selezione

Viene fornita una descrizione della procedura da seguire ai fini della selezione delle imprese da controllare. Viene fornita una chiara indicazione del numero/percentuale di imprese e dei settori/misure ai quali viene applicata la selezione per analisi del rischio, per campione, automatica e/o manuale. I settori/misure da escludere devono essere identificati con chiarezza e devono essere indicati i motivi che giustificano l'esclusione.

4. Fattori e valori di rischio da applicare

In caso di applicazione dell'analisi del rischio vengono fornite informazioni su tutti i fattori di rischio presi in considerazione e i successivi eventuali valori assegnati a tali fattori di rischio. Queste informazioni devono essere fornite secondo le tabelle tipo di seguito riportate.

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5. Ponderazione dei fattori di rischio

Se necessario, viene fornita una descrizione della procedura da seguire per la ponderazione dei fattori di rischio.

6. Risultati dell'analisi del rischio

Vengono fornite informazioni su come i risultati dell'analisi del rischio e l'elaborazione di una «graduatoria» (se del caso per ogni settore/misura specifici) si rifletteranno sulla selezione delle imprese nel programma dei controlli definitivo.

Particolare attenzione deve essere prestata alla possibilità di azioni comuni secondo quanto previsto all'articolo 44.

7. Difficoltà incontrate e miglioramenti proposti

Vengono fornite informazioni su eventuali difficoltà incontrate e sui provvedimenti presi o proposti per superarle. Eventualmente vengono proposti miglioramenti.

(3)  Regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione, del 7 luglio 2009, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1).



Allegato VI
Elenco delle imprese stabilite in uno stato membro diverso da quello in cui il pagamento dell'importo considerato è stato o avrebbe dovuto essere effettuato o percepito

(Articolo 45, paragrafo 1)

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Allegato VII
Elenco delle imprese stabilite in un paese terzo per le quali il pagamento dell'importo in questione è stato o avrebbe dovuto essere effettuato o percepito in uno Stato membro

(Articolo 45, paragrafo 2)

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Allegato VIII
Richiesta di controllo a norma dell'articolo 45, paragrafo 3

Le voci contrassegnate da un asterisco devono essere completate in ogni caso; le altre voci devono essere completate se pertinenti

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Allegato IX
Risultati del controllo a norma dell'articolo 45, paragrafo 4

Relazione di controllo facente seguito a una richiesta di assistenza reciproca a norma del titolo V, capo III, del regolamento (UE) n. 1306/2013

NB: Le voci in grassetto sono identiche a quelle dell'allegato VIII.

Identificazione

B.1. Stato membro destinatario della richiesta

2. Organizzazione

3. Sede regionale

4. Nome del controllore

A.1. Stato membro richiedente

2. Denominazione del servizio competente

8. Organismo responsabile dei controlli

14. Numero dell'indagine/estremi della relazione

C.1. Data della richiesta e numero di riferimento

2. Programma dei controlli

3. Data della risposta e numero di riferimento

D. Dati relativi al beneficiario

1. Nome

a) nello Stato membro richiedente

b) nello Stato membro destinatario della richiesta

2. Numero di riferimento

a) nello Stato membro richiedente

b) nello Stato membro destinatario della richiesta

4. Altre imprese controllate

H. Portata e obiettivi del controllo

I. Elenco dei documenti giustificativi forniti

J. Risultato

Relazione di controllo

1. Preparazione/contesto/portata

2. Descrizione dell'impresa/del sistema di controllo

3. Lavoro effettuato/documenti esaminati/constatazioni

4. Conclusioni

5. Altre osservazioni/raccomandazioni



Allegato X
Compendio di cui all'articolo 45, paragrafo 5

Compendio di cui all'articolo 83, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013 di … (Stato membro) sulle richieste e sui risultati dei controlli per il primo [ ], secondo [ ], terzo [ ], quarto [ ] trimestre 20…

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Note:

Tutte le richieste o risposte trasmesse nel corso del trimestre devono essere incluse nelle precedenti tabelle.

Se necessario, aggiungere altre righe.

Il numero di riferimento delle risposte trasmesse deve essere lo stesso che figura sulla corrispondente richiesta di ispezione.



Allegato XI
Documenti relativi al programma annuale (articolo 46, paragrafo 1)

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Allegato XII
Documenti relativi alla relazione annuale (articolo 46, paragrafo 2)

PARTE I

Informazioni che devono figurare nella relazione annuale di cui all'articolo 86, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013

1. Applicazione del titolo V, capo III, del regolamento (UE) n. 1306/2013

Informazioni concernenti l'applicazione del titolo V, capo III, del regolamento (UE) n. 1306/2013, tra cui eventuali modifiche degli organismi competenti per i controlli e del servizio specifico incaricato di seguire l'applicazione del suddetto regolamento, di cui all'articolo 85 dello stesso, nonché modifiche delle rispettive competenze.

2. Modifiche legislative

Informazioni concernenti eventuali modifiche della legislazione nazionale, pertinenti all'applicazione del titolo V, capo III, del regolamento (UE) n. 1306/2013, verificatesi successivamente alla relazione annuale precedente.

3. Modifiche del programma dei controlli

Descrizione di eventuali modifiche apportate al programma dei controlli presentato alla Commissione a norma dell'articolo 84, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 successivamente alla presentazione di detto programma.

4. Esecuzione del programma dei controlli oggetto della presente relazione

Informazioni sull'applicazione del programma dei controlli nel periodo che si conclude il 30 giugno precedente la scadenza del termine per la presentazione della relazione di cui all'articolo 86, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, compresi i seguenti elementi, considerati nell'insieme e suddivisi per organismo di controllo (qualora più organismi di controllo siano preposti ai controlli a norma del regolamento in parola):

a) numero di imprese che sono state oggetto di controlli nel periodo in questione, secondo il modello che figura nella parte II, foglio A, del presente allegato;

b) numero di imprese che sono attualmente in fase di controllo, secondo il modello che figura nella parte II, foglio A, del presente allegato;

c) numero di imprese che non sono state sottoposte a controlli nel periodo in questione, in conseguenza della mancata esecuzione di alcuni controlli, secondo il modello che figura nella parte II, foglio A, del presente allegato;

d) motivi per cui i controlli di cui alla lettera c) non sono stati eseguiti;

e) scomposizione dei controlli di cui alle lettere a), b) e c) secondo le misure e gli importi pagati o ricevuti, secondo il modello che figura nella parte II, foglio B, del presente allegato;

f) risultati dei controlli di cui alla lettera a), secondo il modello che figura nella parte II, foglio C, del presente allegato, compresi i seguenti elementi:

i) numero di controlli nel corso dei quali sono state riscontrate irregolarità e numero di imprese interessate;

ii) natura delle irregolarità constatate;

iii) misura alla quale si riferisce ciascuna irregolarità riscontrata;

iv) stima delle conseguenze finanziarie di ciascuna irregolarità;

g) indicazione della durata media dei controlli in persona/giorni, precisando, se possibile, il tempo impiegato per ciascuna delle fasi di programmazione, preparazione, esecuzione dei controlli e stesura delle relazioni.

5. Esecuzione dei programmi dei controlli precedenti

La relazione indicherà i risultati dei controlli eseguiti nei precedenti periodi di controllo, che non erano disponibili al momento della presentazione delle relazioni relative a tali periodi, compresi i seguenti elementi:

a) situazione dei controlli di cui al punto 4, lettere b) e c), delle precedenti relazioni sui controlli, secondo il modello che figura nella parte II, foglio D, del presente allegato;

b) numero di controlli nel corso dei quali sono state riscontrate irregolarità e numero di imprese interessate, secondo il modello che figura nella parte II, foglio C, del presente allegato;

c) natura delle irregolarità constatate, secondo il modello che figura nella parte II, foglio C, del presente allegato;

d) misura alla quale si riferisce ciascuna irregolarità riscontrata, secondo il modello che figura nella parte II, foglio C, del presente allegato;

e) stima delle conseguenze finanziarie di ciascuna irregolarità, secondo il modello che figura nella parte II, foglio C, del presente allegato.

6. Assistenza reciproca

Una sintesi delle richieste di assistenza reciproca presentate e ricevute a norma del titolo V, capo III, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

7. Risorse

Indicazione delle risorse disponibili per l'esecuzione dei controlli a norma del titolo V, capo III, del regolamento (UE) n. 1306/2013, compresi i seguenti elementi:

a) numero di effettivi addetti ai controlli, espresso in persona/anni e suddiviso per organismo di controllo e, se del caso, per regione;

b) formazione ricevuta dal personale addetto ai controlli, con indicazione della proporzione del personale di cui alla lettera a) che ha ricevuto tale formazione e del tipo di formazione ricevuto; e

c) attrezzatura e materiale informatico in dotazione al personale addetto ai controlli.

8. Difficoltà incontrate nell'applicazione del titolo V, capo III, del regolamento (UE) n. 1306/2013

Informazioni su eventuali difficoltà incontrate nell'applicazione del titolo V, capo III, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e sui provvedimenti presi o proposti per superarle.

9. Miglioramenti proposti

Eventuali proposte per migliorare l'applicazione del titolo V, capo III, del regolamento (UE) n. 1306/2013 o il capo stesso.

PARTE II

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Allegato XIII
Misure di cui all'articolo 57

1. I regimi di sostegno di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

2. I regimi e le misure seguenti di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

- intervento pubblico;

- aiuto all'ammasso privato;

- programma di distribuzione di frutta e verdura nelle scuole;

- programma di distribuzione di latte nelle scuole;

- aiuti nel settore degli ortofrutticoli;

- misure di sostegno nel settore vitivinicolo;

- aiuti nel settore dell'apicoltura;

- aiuti nel settore del luppolo;

- restituzioni all'esportazione.

3. L'aiuto nel settore dei bachi da seta previsto dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (5).

4. Le azioni di informazione e di promozione previste dal regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio (6).

5. Le misure di cui al regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), ad eccezione di quelle contemplate dall'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013.

6. Le misure di cui al regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), ad eccezione di quelle contemplate dall'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013.

7. Le misure di cui al titolo III, capo I, del regolamento (UE) n. 1305/2013 incluse nel programma di sviluppo rurale in questione.

8. Le misure di cui al titolo IV, capo I, del regolamento (CE) n. 1698/2005 (9) incluse nel programma di sviluppo rurale in questione.

(3)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

(4)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(5)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi (GU L 3 del 5.1.2008, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).

(8)  Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).

(9)  Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

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