MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 8 agosto 2014
Esonero dall'obbligo di emissione della fattura per talune
prestazioni di servizi rese da soggetti concessionari del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. (14A06737)
(GU n.201 del 30-8-2014)
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto l'articolo 22, primo comma, del menzionato decreto n. 633 del
1972, in virtu' del quale, per determinate operazioni ivi elencate,
l'emissione della fattura non e' obbligatoria se non e' richiesta dal
cliente non oltre il momento dell'effettuazione dell'operazione,
nonche' il successivo secondo comma, secondo cui la richiamata
disposizione puo' essere estesa, con decreto del Ministro delle
finanze, ad altre categorie di contribuenti che prestino servizio al
pubblico con carattere di uniformita', frequenza ed importo limitato,
tali da rendere particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo di
fatturazione e degli adempimenti connessi;
Ritenuta l'opportunita' di avvalersi della facolta' conferitagli
dal suddetto articolo per quanto concerne talune prestazioni di
servizi rese nei confronti degli utenti dai relativi soggetti
concessionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Decreta:
Art. 1
Esonero dall'obbligo di emissione della fattura
1. Per le seguenti tipologie di operazioni l'emissione della
fattura non e' obbligatoria, se non e' richiesta dal cliente non
oltre il momento di effettuazione dell'operazione:
a) servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente resi nei
confronti degli utenti dal concessionario in esecuzione del contratto
di concessione stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
b) servizi di gestione e di rendicontazione del pagamento dei
corrispettivi dovuti dall'utenza per le pratiche di competenza del
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi
e Statistici resi nei confronti degli utenti dal concessionario in
esecuzione del contratto di concessione stipulato con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 2
Efficacia
1. Il presente decreto si applica a partire dal giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 8 agosto 2014
Il Ministro: Padoan
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