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lunedì 1 settembre 2014

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 8 agosto 2014 Esonero dall'obbligo di emissione della fattura per talune prestazioni di servizi rese da soggetti concessionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (14A06737) (GU n.201 del 30-8-2014)



 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 8 agosto 2014

Esonero  dall'obbligo  di  emissione   della   fattura   per   talune
prestazioni di servizi rese da soggetti concessionari  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. (14A06737)

(GU n.201 del 30-8-2014)




                             IL MINISTRO
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, e successive modificazioni, concernente  l'istituzione  e  la
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
  Visto l'articolo 22, primo comma, del menzionato decreto n. 633 del
1972, in virtu' del quale, per determinate operazioni  ivi  elencate,
l'emissione della fattura non e' obbligatoria se non e' richiesta dal
cliente non  oltre  il  momento  dell'effettuazione  dell'operazione,
nonche' il  successivo  secondo  comma,  secondo  cui  la  richiamata
disposizione puo' essere  estesa,  con  decreto  del  Ministro  delle
finanze, ad altre categorie di contribuenti che prestino servizio  al
pubblico con carattere di uniformita', frequenza ed importo limitato,
tali da rendere particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo  di
fatturazione e degli adempimenti connessi;
  Ritenuta l'opportunita' di avvalersi  della  facolta'  conferitagli
dal suddetto articolo  per  quanto  concerne  talune  prestazioni  di
servizi  rese  nei  confronti  degli  utenti  dai  relativi  soggetti
concessionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

                              Decreta:

                               Art. 1


           Esonero dall'obbligo di emissione della fattura

  1. Per  le  seguenti  tipologie  di  operazioni  l'emissione  della
fattura non e' obbligatoria, se non  e'  richiesta  dal  cliente  non
oltre il momento di effettuazione dell'operazione:
    a) servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente resi nei
confronti degli utenti dal concessionario in esecuzione del contratto
di concessione stipulato con il Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti;
    b) servizi di gestione e di  rendicontazione  del  pagamento  dei
corrispettivi dovuti dall'utenza per le pratiche  di  competenza  del
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi
e Statistici resi nei confronti degli utenti  dal  concessionario  in
esecuzione del contratto di concessione stipulato  con  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.

                               Art. 2


                              Efficacia

  1. Il presente decreto si applica a partire dal  giorno  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 8 agosto 2014

                                                  Il Ministro: Padoan

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