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martedì 17 aprile 2018

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 22 gennaio 2018, n. 33 Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali. (18G00058) (GU n.88 del 16-4-2018) Vigente al: 1-5-2018



 MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 22 gennaio 2018, n. 33

Regolamento sulle misure e sui requisiti  dei  prodotti  fitosanitari
per un uso sicuro da  parte  degli  utilizzatori  non  professionali.
(18G00058)

(GU n.88 del 16-4-2018)


 Vigente al: 1-5-2018 





                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                             E DEL MARE

                                  e

                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI

  Visti gli articoli 32 e 117 della Costituzione;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, articolo 17, comma 3;
  Visto  il  decreto  legislativo  n.  194  del  17  marzo  1995   di
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio dei prodotti fitosanitari»;
  Visto l'articolo 35, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
recante:  «Norme  generali  sulla  partecipazione  dell'Italia   alla
formazione  e  all'attuazione  della  normativa  e  delle   politiche
dell'Unione europea»;
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo   1998,   n.   112,   di
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»,  ed  in  particolare  l'articolo  115,  comma  1,
lettera b), sulla competenza per l'adozione di norme, linee  guida  e
prescrizioni  tecniche  di  natura  igienico  sanitaria  relative   a
sostanze e prodotti, e l'articolo 119, comma  1,  lettera  b),  sulla
competenza in tema di autorizzazione alla produzione, importazione  e
immissione in commercio dei  prodotti  fitosanitari  e  dei  relativi
presidi sanitari;
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65,  di  «Attuazione
delle   direttive   1999/45/CE    e    2001/60/CE    relative    alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi»;
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 sui  livelli  massimi  di  residui  di
antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e  mangimi  di  origine
vegetale e animale;
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008,  relativo  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
  Vista la  direttiva  2009/128/CE,  che  istituisce  un  quadro  per
l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
  Visto,  in  particolare,  l'articolo  13,  comma  2,  della  citata
direttiva 2009 che richiede agli Stati membri di adottare  «tutte  le
misure  necessarie  concernenti  i  pesticidi  autorizzati  per   gli
utilizzatori non professionali  al  fine  di  evitare  operazioni  di
manipolazione pericolose»;
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti fitosanitari;
  Visto,  in  particolare,  l'articolo  31,  comma  4,  del  suddetto
regolamento che conferisce agli Stati membri la facolta' di includere
nell'autorizzazione  dei  prodotti  fitosanitari   alcuni   requisiti
relativi all'immissione in  commercio  e  all'impiego,  tra  i  quali
l'indicazione  della  categoria  degli   utilizzatori,   ad   esempio
«professionali» e «non professionali»;
  Visto il decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150,  recante
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione  comunitaria   ai   fini   dell'utilizzo   sostenibile   dei
pesticidi»;
  Visto,  in  particolare,  l'articolo  10,  comma  4,  del   decreto
legislativo 14 agosto 2012, n. 150, che  affida  al  Ministero  della
salute, d'intesa col Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali e col Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, il  compito  di  adottare  «specifiche  disposizioni  per
l'individuazione dei prodotti fitosanitari destinati ad  utilizzatori
non professionali» , nonche' il comma 5 a tenore del  quale,  decorsi
due anni dall'adozione delle disposizioni interministeriali  in  tema
«e'  vietata  la  vendita  agli  utilizzatori  non  professionali  di
prodotti fitosanitari  che  non  recano  in  etichetta  la  specifica
dicitura «prodotto  fitosanitario  destinato  agli  utilizzatori  non
professionali»;
  Visto il  decreto  legislativo  17  aprile  2014,  n.  69,  recante
«Disciplina sanzionatoria per la violazione  delle  disposizioni  del
regolamento (CE) n. 1107/2009»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti»;
  Visto, in particolare, l'articolo 25, comma 1, del  citato  decreto
del Presidente della Repubblica n. 290  del  2001,  avente  efficacia
fino al 25  novembre  2015,  che  prescrive  l'obbligo  dell'apposita
autorizzazione  rilasciata  dall'ufficio  regionale  competente   per
l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari in  funzione  della
loro classificazione di pericolo;
  Visto, altresi', il combinato disposto dell'articolo 9, commi  1  e
2, e dell'articolo 10, comma 5, del citato decreto legislativo n. 150
del 2012 da cui risulta l'obbligo della «abilitazione all'acquisto  e
all'utilizzo»  per  gli  utilizzatori  professionali  che  acquistano
prodotti fitosanitari e coadiuvanti ai fini  dell'impiego  diretto  e
per chiunque acquisti e utilizzi prodotti fitosanitari che non recano
in etichetta la  dicitura  ««prodotto  fitosanitario  destinato  agli
utilizzatori non professionali» e coadiuvanti, con decorrenza dal  26
novembre 2015;
  Visto il decreto del Ministro della salute  28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009;
  Visto il decreto  interministeriale  22  gennaio  2014,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  35  del  12
febbraio 2014 di adozione del Piano di  azione  nazionale  per  l'uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari ai sensi  dell'articolo  6  del
decreto legislativo n. 150 del 2012;
  Visto, in particolare, il capoverso A.1.2, paragrafo 2, del  citato
Piano di azione nazionale, che  esonera  i  rivenditori  di  prodotti
destinati   ad   utilizzatori    non    professionali    dall'obbligo
dell'abilitazione alla vendita di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo n. 150/2012;
  Visto, altresi', l'articolo 28 del citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 290 del 2001 che deroga dalle disposizioni di cui
al  capo  V  dello  stesso,  inerenti,  tra  l'altro,  l'obbligo  del
certificato  di  abilitazione  alla  vendita,  esclusivamente  per  i
prodotti fitosanitari «volti a proteggere le  piante  ornamentali,  i
fiori da balcone, da appartamento e da giardino domestico»;
  Visto l'articolo 10, comma 3, del citato decreto legislativo n. 150
del 2012, il quale prevede che all'atto della  vendita  dei  prodotti
fitosanitari  destinati  ad  utilizzatori  non  professionali   siano
fornite informazioni generali  sui  rischi  per  la  salute  umana  e
l'ambiente connessi al loro uso, sulle condizioni per uno stoccaggio,
manipolazione,  applicazione  e  smaltimento  sicuri,  nonche'  sulle
alternative eventualmente disponibili;
  Ritenuto di assicurare che il rivenditore di prodotti  fitosanitari
per uso non professionale destinati al trattamento di colture edibili
sia in possesso  di  una  formazione  adeguata  al  fine  di  fornire
informazioni ed istruzioni all'acquirente, con  particolare  riguardo
al limite massimo di  residuo  nei  prodotti  vegetali  destinati  al
consumo alimentare e ai correlati rischi per la salute umana;
  Vista la circolare del 15  aprile  1999,  n.  7,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  110  del  13  maggio
1999, sull'immissione in commercio di prodotti fitosanitari destinati
al trattamento delle piante ornamentali e dei fiori  da  balcone,  da
appartamento e da giardino domestico, gia' disciplinati come  presidi
medico-chirurgici;
  Vista la circolare  del  Ministero  della  salute  alle  regioni  e
Provincie autonome di Trento e  Bolzano,  in  data  15  maggio  2015,
concernente  l'applicazione  delle  disposizioni  del   decreto   del
Presidente  della  Repubblica  n.  290  del  2001   per   stoccaggio,
vendita/acquisto e utilizzo  prodotti  fitosanitari  classificati  in
conformita' al citato regolamento (CE) 1272/2008;
  Considerato che l'articolo 3,  comma  1,  lettera  c)  del  decreto
legislativo n. 150 del 2012, definisce  «utilizzatore  professionale»
la «persona che  utilizza  i  pesticidi  nel  corso  di  un'attivita'
professionale, compresi gli operatori, i tecnici, gli imprenditori  e
i  lavoratori  autonomi,  sia  nel  settore  agricolo  sia  in  altri
settori»;
  Ritenuto necessario definire, altresi', la figura di  «utilizzatore
non professionale», nonche' di precisare gli elementi qualificanti la
tipologia dei prodotti fitosanitari destinati agli  utilizzatori  non
professionali;
  Considerato che all'utilizzatore non professionale non e' richiesta
una formazione certificata in materia di prodotti fitosanitari e  che
non e' tenuto,  pertanto,  a  possedere  un'adeguata  conoscenza  dei
potenziali effetti dannosi per la salute e per l'ambiente che possono
derivare dall'uso di tali prodotti ne' delle misure di protezione che
esulino dalle consuete pratiche di igiene e pulizia;
  Considerato che scopo del presente decreto e'  garantire  un'idonea
protezione  dell'utilizzatore  non  professionale  e   dell'ambiente,
nonche' di tutti coloro che possono venire in contatto,  direttamente
o indirettamente, con il  prodotto  fitosanitario  utilizzato  in  un
contesto non professionale, con  particolare  attenzione  ai  «gruppi
vulnerabili» come definiti dal regolamento (CE)  1107/2009,  articolo
3;
  Tenuto conto della necessita' per le imprese titolari  di  disporre
di un congruo periodo di tempo per conformare i prodotti o  adeguarne
le   caratteristiche   tecniche   secondo   i   requisiti    previsti
nell'allegato al  presente  decreto,  predisporre  la  documentazione
tecnica richiesta a supporto delle istanze di nuova autorizzazione  o
di riesame di quelle esistenti;
  Ritenuto, pertanto, di  prevedere  norme  transitorie  al  fine  di
assicurare, in detto periodo di tempo, la disponibilita' di  prodotti
immessi sul mercato per  il  trattamento  delle  piante  coltivate  a
livello non professionale, fermo restando l'obiettivo di tutela della
salute umana e di salvaguardia dell'ambiente;
  Consultata la Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di
cui all'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Tenuto  conto  delle  osservazioni   ricevute   a   seguito   della
pubblicazione   dell'allegato   al   presente   decreto   sul    sito
istituzionale del Ministero della salute in data 27  gennaio  2014  e
sentite le imprese interessate e le associazioni di  categoria  nella
riunione del 3 febbraio 2014;
  Acquisito il parere favorevole del  Consiglio  tecnico-scientifico,
di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 150 del 2012,
nella seduta del 23 giugno 2015, relativamente  al  presente  decreto
per quanto riguarda i requisiti richiesti per la vendita al dettaglio
di   prodotti   fitosanitari   destinati   agli   utilizzatori    non
professionali;
  Udito il  parere  del  Consiglio  di  Stato  nella  seduta  dell'11
febbraio 2016;
  Espletato  l'obbligo  di  notifica  alla  Commissione   dell'Unione
europea in conformita' alla direttiva (UE) 2015/1535 che prevede  una
procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1


                           Oggetto e scopo

  1. Il presente decreto definisce  le  misure  ed  i  requisiti  dei
prodotti  fitosanitari  allo   scopo   di   evitare   operazioni   di
manipolazione pericolose e garantire  un  utilizzo  sicuro  da  parte
degli utilizzatori  non  professionali.  I  requisiti  riguardano  la
classificazione di pericolo del prodotto e dei  suoi  componenti,  la
formulazione,  il   confezionamento   e   l'imballaggio,   specifiche
avvertenze e  precauzioni  d'uso  da  inserire  nell'imballaggio,  in
etichetta o nel foglio illustrativo che accompagna  il  prodotto.  Le
misure volte garantire un utilizzo sicuro dei  prodotti  prendono  in
considerazione  le  valutazioni  del  rischio  per  quanto   concerne
l'esposizione  dell'uomo,  dell'ambiente  e   degli   organismi   non
bersaglio.
  2. Il presente decreto definisce,  altresi',  i  requisiti  per  il
commercio e la  vendita  dei  prodotti  fitosanitari  destinati  agli
utilizzatori non professionali.

                               Art. 2


                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    utilizzatore  non  professionale:  la  persona  che  utilizza   i
prodotti fitosanitari nel corso di un'attivita' non professionale per
il trattamento di piante, sia ornamentali che edibili, non  destinate
alla commercializzazione come pianta intera o parti di essa;
    prodotto   fitosanitario   destinato   agli   utilizzatori    non
professionali: il prodotto, autorizzato a norma del regolamento  (CE)
1107/2009 ed in conformita' ai requisiti specifici di cui al presente
decreto, che puo' essere acquistato ed utilizzato  anche  da  persona
priva  della  abilitazione  di  cui  all'articolo   9   del   decreto
legislativo n. 150/2012.
  2.  I  prodotti  fitosanitari  destinati  agli   utilizzatori   non
professionali, di seguito indicati come PFnP, sono distinti in:
    PFnPO:  prodotti  da  utilizzare  esclusivamente  per  la  difesa
fitosanitaria  di  piante  ornamentali  in  appartamento,  balcone  e
giardino domestico e per il diserbo di  specifiche  aree  all'interno
del  giardino  domestico  compresi   viali,   camminamenti   e   aree
pavimentate;
    PFnPE: prodotti per la difesa fitosanitaria  di  piante  edibili,
destinate al consumo alimentare come pianta intera o in parti di essa
compresi i frutti, e per il diserbo di  specifiche  aree  all'interno
della superficie coltivata. I PFnPE possono essere destinati anche al
trattamento di piante ornamentali in appartamento, balcone e giardino
domestico e al diserbo di specifiche aree  all'interno  del  giardino
domestico compresi viali,  camminamenti  e  aree  pavimentate;  detti
ulteriori impieghi sono indicati in etichetta.

                               Art. 3


                    Misure e requisiti specifici
             dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro
            da parte degli utilizzatori non professionali

  1. Un prodotto fitosanitario puo' essere destinato all'utilizzatore
non professionale se soddisfa  le  misure  ed  i  requisiti  indicati
nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
  2.  I  prodotti  fitosanitari  destinati  agli   utilizzatori   non
professionali recano in etichetta la dicitura «Prodotto fitosanitario
destinato agli utilizzatori non professionali».
  3. Ai fini di una immediata collocazione  nella  sottocategoria  di
appartenenza, PFnPE o PFnPO,  e  in  ragione  dei  diversi  requisiti
richiesti, la sigla PFnPE oppure PFnPO e' inserita in etichetta  dopo
la denominazione commerciale. I prodotti  autorizzati  per  l'impiego
sia su piante  edibili  che  su  piante  ornamentali  ricadono  nella
categoria PFnPE.

                               Art. 4


                Misure per il commercio e la vendita

  1. Ai fini del commercio e della vendita dei prodotti  fitosanitari
destinati agli  utilizzatori  non  professionali,  ad  esclusione  di
quelli  ricadenti  nella  categoria  dei  PFnPO,  si   applicano   le
disposizioni di cui agli articoli 21, 22 e 24, comma 1,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.  290,  nonche'  le
disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 2, 4 e  5,  all'articolo
10, commi 1 e 3,  e  all'articolo  16,  commi  1  e  2,  del  decreto
legislativo 14 agosto 2012, n. 150.
  2.  Il  rivenditore  di  prodotti   fitosanitari   destinati   agli
utilizzatori non professionali,  sia  PFnPE  che  PFnPO,  nel  locale
adibito alla vendita al dettaglio dei suddetti prodotti, e' tenuto ad
apporre   apposita   cartellonistica   ai   fini    dell'informazione
all'utilizzatore non professionale.
  3. Detta cartellonistica contiene le informazioni generali  che  il
rivenditore e' tenuto a fornire all'atto della vendita, ai sensi  del
citato decreto legislativo n. 150 del 2012, articolo 10, comma 3, sui
rischi per la salute umana e l'ambiente connessi all'uso dei prodotti
fitosanitari, sui pericoli connessi all'esposizione ed in particolare
sulle  condizioni   per   uno   stoccaggio,   una   manipolazione   e
un'applicazione corretti  e  lo  smaltimento  sicuro,  nonche'  sulle
alternative eventualmente disponibili.
  4.  Il   rivenditore   puo'   fornire,   altresi',   all'acquirente
indicazioni adeguate sulla taglia da acquistare piu' adatta alle  sue
esigenze  in  funzione  del  numero   di   piante   da   trattare   o
dell'estensione dell'area, in quantitativi  non  eccedenti  il  reale
fabbisogno.
  5. Nel caso in cui l'autorizzazione di un PFnPE o di un  PFnPO  sia
stata oggetto di modifica, di revoca o altro provvedimento che  abbia
previsto la possibilita' di  impiego  per  un  periodo  limitato,  il
rivenditore  e'  tenuto  a  fornire  all'acquirente  le  informazioni
pertinenti e, ove disposto, copia  della  nuova  etichetta  o  foglio
illustrativo.

                               Art. 5


                             Pubblicita'

  1.  Alla  pubblicita'  dei  prodotti  fitosanitari  destinati  agli
utilizzatori  non  professionali  si  applica   l'articolo   66   del
regolamento (CE) n. 1107/2009.
  2. La pubblicita' riporta il numero di registrazione del  prodotto,
rilasciato dal Ministero della salute, e richiama l'attenzione  sulle
avvertenze  specifiche   e,   se   figurano   nell'etichetta,   sulle
indicazioni e sui simboli di pericolo.
  3. Le affermazioni contenute nella  pubblicita'  sono  tecnicamente
giustificabili sulla base  delle  condizioni  di  autorizzazione  del
prodotto ed in linea con l'etichetta  pubblicata  sul  sito  web  del
Ministero della salute.

                               Art. 6


                            T a r i f f e

  1. Si applicano le disposizioni e le tariffe previsti  dal  decreto
del Ministero  della  salute  28  settembre  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2012, n.
274.
  2. Ai  fini  del  rilascio,  riconoscimento  reciproco,  rinnovo  o
modifica tecnica di una autorizzazione all'immissione in commercio  e
all'impiego di un prodotto fitosanitario destinato agli  utilizzatori
non professionali, sia PFnPE che PFnPO, a norma del regolamento  (CE)
1107/2009 e del presente decreto, si applicano  le  tariffe  previste
nel decreto di cui al comma 1, allegato B, per i «prodotti per piante
ornamentali di cui alla circolare n. 7 del 15 aprile 1999» o comunque
indicate per piante ornamentali.
  3. Ai fini della variazione  amministrativa  ad  istanza  di  parte
prevista all'articolo 7, comma 5  e  all'articolo  8,  comma  5,  del
presente decreto, le imprese richiedenti  sono  tenute  al  pagamento
della tariffa di euro 1.000,00 per ogni prodotto singolo o gruppo  di
prodotti fino a dieci, in conformita' a quanto previsto nell'allegato
B, punto 6 (a), del decreto di cui al comma 1.
  4. Ai fini della procedura tecnica di riesame di  cui  all'articolo
7, comma 8, del presente decreto, le imprese richiedenti sono  tenute
al pagamento della tariffa prevista, dal decreto di cui al  comma  1,
nell'allegato B, punto 4, nella misura dell'importo base.
  5. Ai fini della procedura tecnica di riesame di  cui  all'articolo
8, comma 8, del presente decreto, le imprese richiedenti sono  tenute
al pagamento della tariffa prevista, dal decreto di cui al  comma  1,
nell'allegato B, punto 4  «se  sostanza  attiva  a  basso  rischio  o
microrganismi o sinergizzanti  o  se  richiesti  usi  minori»,  nella
misura dell'importo base.

                               Art. 7


               Misure transitorie concernenti i PFnPO

  1. I prodotti fitosanitari che, alla data di entrata in vigore  del
presente decreto, risultano  autorizzati  per  il  trattamento  delle
piante ornamentali e dei fiori  da  balcone,  da  appartamento  e  da
giardino domestico sono provvisoriamente  consentiti  per  l'uso  non
professionale, nella categoria dei PFnPO, per 24 mesi dalla  suddetta
data. L'etichetta e'  modificata  con  l'inserimento  della  dicitura
«Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali
con validita' fino al (termine definito  secondo  il  criterio  sopra
riportato)» e l'aggiunta dopo il nome commerciale della sigla PFnPO.
  2. Se i prodotti di cui al precedente comma  risultano  autorizzati
con data di scadenza antecedente il termine di 24 mesi dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto,  tale  data  e'  inserita  in
etichetta, nella prevista dicitura.
  3.   Il   termine   di   cui   al   comma   1   si   applica   alla
commercializzazione, alla vendita al dettaglio e all'impiego.
  4. I prodotti di cui al presente articolo  si  intendono  destinati
esclusivamente agli  utilizzatori  non  professionali  come  definiti
all'articolo 2 del presente decreto, anche  per  quanto  concerne  la
vendita e l'acquisto.
  5. Ai fini della modifica  dell'etichetta  le  imprese  interessate
alle misure di cui  al  comma  1  presentano  istanza  di  variazione
amministrativa, ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 290 del 2001, entro  e  non  oltre  45
giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  in
conformita' alle indicazioni formulate dal Ministero della  salute  e
pubblicate sul sito istituzionale, nella sezione  Alimenti  dell'area
Temi e professioni.
  6. Le imprese adottano ogni utile iniziativa  volta  ad  assicurare
che l'utilizzatore sia informato in merito alle corrette modalita' di
impiego del prodotto e ai rischi per la salute umana e per l'ambiente
connessi al suo utilizzo.
  7. I prodotti fitosanitari che, alla data di entrata in vigore  del
presente decreto, risultano in corso di autorizzazione, ai sensi  del
regolamento (CE) n. 1107/2009, per l'impiego su piante ornamentali in
appartamento, balcone o giardino domestico, sono:
    i. consentiti per l'uso non professionale se soddisfano le misure
ed i requisiti specifici di cui all'articolo 3;
    ii. provvisoriamente consentiti per l'uso non  professionale  non
oltre il termine previsto al comma 1 se non soddisfano le misure ed i
requisiti di cui all'articolo 3, purche' conformi ai  requisiti  gia'
previsti  per  i  prodotti  destinati  al  trattamento  delle  piante
ornamentali e dei fiori da balcone, da  appartamento  e  da  giardino
domestico. Si applicano le ulteriori condizioni di cui ai commi 1, 3,
4, 6.
  8.  In  base  all'allegato  al  presente  decreto  e   su   istanza
dell'impresa interessata,  il  Ministero  della  salute  riesamina  i
prodotti di cui ai commi 1 e 7,  punto  ii,  ai  fini  dell'eventuale
conferma dell'uso non professionale.

                               Art. 8


               Misure transitorie concernenti i PFnPE

  1. I prodotti fitosanitari che, alla data di entrata in vigore  del
presente   decreto,   risultano    autorizzati    in    formulazione,
confezionamento o  taglia  adeguati  per  l'utilizzo  in  ambito  non
professionale e che non ricadono nelle  previsioni  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 290/2001, articolo 25, comma  1,  sono
provvisoriamente  consentiti  per  l'uso  non  professionale,   nella
categoria dei PFnPE:
    a) per 6 mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, se in formulazione da utilizzare dopo aggiunta di acqua e in
confezione monodose o multidose contenente una quantita'  complessiva
di formulato compresa tra 500 (cinquecento) e 1000 (mille) millilitri
o grammi;
    b) per 24 mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, se pronti all'uso, oppure se in formulazione  da  utilizzare
dopo  aggiunta  di  acqua  e  in  confezione  monodose  o   multidose
contenente una quantita' complessiva di formulato non superiore a 500
(cinquecento) millilitri o grammi.
  L'etichetta  e'  modificata  con   l'inserimento   della   dicitura
«Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali
con validita' fino al (termine definito secondo  i  criteri  indicati
alla lettera a) o alla lettera b) del presente comma)»  e  l'aggiunta
della sigla PFnPE dopo il nome commerciale.
  2. Se i prodotti di cui al comma 1 risultano autorizzati  con  data
di scadenza antecedente il termine previsto secondo i criteri di  cui
alle lettere a) o b) del suddetto comma, tale  data  e'  inserita  in
etichetta, nella prevista dicitura.
  3. Il termine di cui al comma 1, lettere a) e b), si  applica  alla
commercializzazione, alla vendita al dettaglio e all'impiego.
  4. I prodotti di cui al presente articolo  si  intendono  destinati
esclusivamente agli  utilizzatori  non  professionali  come  definiti
all'articolo 2 del presente decreto, anche  per  quanto  concerne  la
vendita e l'acquisto.
  5. Ai fini della modifica  dell'etichetta  le  imprese  interessate
alle misure di cui  al  comma  1  presentano  istanza  di  variazione
amministrativa, ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 290 del 2001, entro  e  non  oltre  45
giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  in
conformita' alle indicazioni formulate dal Ministero della  salute  e
pubblicate sul sito istituzionale, nella sezione  Alimenti  dell'area
Temi  e  professioni.  Ai  fini  dell'individuazione   dei   prodotti
fitosanitari, che soddisfano i  requisiti  di  cui  al  comma  1,  le
imprese tengono conto della circolare del Ministero della salute  del
15 maggio 2015, consultabile sul sito citato, che definisce le classi
e le categorie di pericolo, ai sensi del regolamento (CE)  1272/2008,
ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  del   decreto   del
Presidente della Repubblica n. 290 del 2001, articolo 25, comma 1.
  6. Le imprese adottano ogni utile iniziativa  volta  ad  assicurare
che l'utilizzatore sia informato in merito alle corrette modalita' di
impiego del prodotto e ai rischi per la salute umana e per l'ambiente
connessi al suo utilizzo.
  7. I prodotti fitosanitari che, alla data di entrata in vigore  del
presente decreto, risultano in corso di autorizzazione ai  sensi  del
regolamento (CE) 1107/2009, su richiesta dell'impresa titolare sono:
    i. consentiti per l'uso non professionale se soddisfano le misure
ed i requisiti specifici di cui all'articolo 3;
    ii. provvisoriamente consentiti per l'uso non  professionale  nei
termini previsti al comma 1 se conformi ai requisiti ivi specificati.
Si applicano le ulteriori condizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 6.
  8.  In  base  all'allegato  al  presente  decreto  e   su   istanza
dell'impresa interessata,  il  Ministero  della  salute  riesamina  i
prodotti provvisoriamente consentiti per l'uso non  professionale  in
conformita' ai requisiti previsti al comma  1,  lettera  b)  ai  fini
dell'eventuale conferma dell'uso non professionale.

                               Art. 9


                         Modifiche tecniche

  1.  L'allegato  al  presente  decreto  puo'  essere  modificato   o
sostituito, anche in attuazione di decisioni dell'Unione europea, con
decreto di natura non regolamentare del  Ministro  della  salute,  di
concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e con il Ministero delle politiche agricole  alimentari  e
forestali.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Roma, 22 gennaio 2018

                      Il Ministro della salute
                              Lorenzin

                      Il Ministro dell'ambiente
                    e della tutela del territorio
                             e del mare
                              Galletti

                Il Ministro delle politiche agricole
                       alimentari e forestali
                               Martina

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2018
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 650

                                                             Allegato
Premessa.
  La direttiva 2009/128/CE, recepita nell'ordinamento  nazionale  con
il decreto legislativo n. 150  del  14  agosto  2012,  istituisce  un
quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei
pesticidi ed attribuisce agli Stati membri il  compito  di  garantire
l'implementazione di politiche e  azioni  volte  alla  riduzione  dei
rischi per la salute umana e per l'ambiente derivanti dall'impiego di
prodotti fitosanitari.
  La  suddetta  direttiva  individua  nella  formazione  un  elemento
cardine per il raggiungimento dell'obiettivo di  un  uso  sostenibile
dei  prodotti  fitosanitari.  A  tal  fine   assegna   agli   SM   la
realizzazione di  un  sistema  di  formazione  certificata  volto  ad
assicurare  che  chiunque  utilizzi  tali  prodotti  sia   pienamente
consapevole dei rischi connessi al loro utilizzo e sia  in  grado  di
mettere in atto le misure piu' appropriate per la riduzione  di  tali
rischi e  di  svolgere  in  sicurezza  le  operazioni  di  trasporto,
stoccaggio e manipolazione del prodotto.
  Il suddetto  sistema  di  formazione  e'  specificatamente  rivolto
all'utilizzatore professionale per il quale  la  direttiva  definisce
requisiti formativi minimi assicurandogli, altresi', un  contesto  di
sostegno per un uso consapevole dei pesticidi  attraverso  le  figure
del distributore  e  del  consulente  per  i  quali  e'  analogamente
previsto un percorso formativo mirato.
  Diverso   e'   l'approccio   della    direttiva    nei    confronti
dell'utilizzatore  non  professionale.  Rilevando   che   «e'   molto
probabile che questo  gruppo  di  persone  manipoli  le  sostanze  in
maniera inadeguata non  disponendo  di  conoscenze  sufficienti»,  la
direttiva  dispone  «Gli  Stati  membri  adottano  tutte  le   misure
necessarie concernenti i pesticidi autorizzati per  gli  utilizzatori
non professionali al fine  di  evitare  operazioni  di  manipolazione
pericolose. Tali misure possono includere l'uso di pesticidi a  bassa
tossicita', di formule pronte per l'uso e di limiti  del  volume  dei
contenitori o imballaggi».
Oggetto e scopo.
  Il presente documento  definisce  le  misure  ed  i  requisiti  dei
prodotti fitosanitari  al  fine  di  garantire  un'idonea  protezione
dell'utilizzatore non professionale e di  tutti  coloro  che  possono
venire in contatto, direttamente o indirettamente, con  il  prodotto,
nonche' per la tutela dell'ambiente e degli organismi non  bersaglio.
Per  quanto  sopra  si  tiene  conto,  tra  l'altro,  del  fatto  che
all'utilizzatore non professionale non e'  richiesta  una  formazione
certificata in materia di prodotti fitosanitari e che non e' tenuto a
possedere un'adeguata conoscenza dei potenziali effetti  dannosi  per
la salute e per l'ambiente che  possono  derivare  dall'uso  di  tali
prodotti ne' avere piena consapevolezza e capacita' di attuazione  di
misure di protezione che esulino dalle consuete pratiche di igiene  e
pulizia.
A) Requisiti dei prodotti fitosanitari  destinati  agli  utilizzatori
  non professionali.
  I   prodotti   fitosanitari   destinati   agli   utilizzatori   non
professionali (PFnP) soddisfano i requisiti previsti nei paragrafi da
A.1.1 a A.1.5 relativamente alla classificazione  di  pericolo,  alla
formulazione,   al   confezionamento,   e   a   specifici    elementi
dell'etichettatura,  nonche',  ove  applicabile,  all'intervallo   di
sicurezza.
  Un prodotto fitosanitario, ancorche' conforme ai  citati  requisiti
non puo' essere  destinato  all'utilizzatore  non  professionale  se,
sulla base della valutazione dei rischi secondo i «Principi uniformi»
di cui al regolamento (UE) 546/2011  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, tenuto  conto  inoltre  delle  condizioni  previste  al
capitolo B), richiede l'uso di dispositivi di protezione  individuale
o l'applicazione di misure di precauzione per l'ambiente (frasi  tipo
sui rischi particolari di cui al regolamento (UE)  n.  547/2011)  e/o
limitazioni d'uso  affinche'  i  rischi  per  la  salute  umana,  per
l'ambiente e gli organismi non bersaglio risultino accettabili o  nel
caso in cui dalla valutazione emergano indicazioni di tossicita'  per
le api.
  Nella composizione dei PFnPO (1) e' ammessa la presenza di sostanze
attive ad azione fungicida e insetticida/acaricida in miscela.
  Non e' consentita la miscelazione estemporanea con  altri  prodotti
fitosanitari  ne'   con   coadiuvanti   di   prodotti   fitosanitari,
fertilizzanti, corroboranti  o  altri  prodotti  per  la  cura  delle
piante. Tale limitazione d'uso figura in etichetta.
  A.1) Classificazione di pericolo del prodotto.
  I PFnP sono esenti da classificazione  di  pericolo  ai  sensi  del
regolamento (CE) 1272/2008.
  A.2) Classificazione di pericolo e proprieta' tossicologiche  delle
sostanze attive e dei coformulanti presenti nel prodotto.
  Nella composizione dei PFnP non sono ammesse sostanze attive che:
    sono classificate come cancerogene e/o mutagene e/o tossiche  per
la riproduzione e lo sviluppo  embriofetale,  interferenti  endocrini
e/o molto  tossiche  o  tossiche  e/o  esplosive  e/o  corrosive  e/o
sostanze chimiche  e  microrganismi  sensibilizzanti,  ai  sensi  del
regolamento (CE) 1272/2008. Per  le  sostanze  attive  in  attesa  di
armonizzazione  della  classificazione  e  nel   caso   in   cui   la
classificazione armonizzata risulti non  ancora  adeguata  alle  piu'
recenti conoscenze sulla sostanza si fa riferimento all'opinione  del
Committee for risk assessment (RAC)  dell'European  Chemicals  Agency
(ECHA). In mancanza della suddetta  opinione  si  tiene  conto  della
classificazione proposta dall'European Food Safety Authority (EFSA) e
di quella  provvisoria  che  figura  nell'inventario  delle  sostanze
chimiche dell'ECHA;
    si ritiene possano alterare il sistema endocrino o avere  effetti
neurotossici o immunotossici;
    sono persistenti nell'ambiente con tempo di  dimezzamento  (T½  )
nel suolo superiore a 60 giorni e/o bioaccumulabili  con  fattore  di
bioconcentrazione maggiore di 100;
    sono tossiche o altamente tossiche per le api con  DL50  orale  o
acuta <1µg/ape.
  I coformulanti  non  devono  figurare  nell'istituendo  elenco  dei
«Coformulanti inaccettabili» di cui allegato  III  del  sopra  citato
regolamento;  detti  coformulanti  devono,  altresi',  soddisfare   i
requisiti sopra specificati per le sostanze attive.
  I citati requisiti sono da intendersi riferiti anche agli  antidoti
agronomici  e  ai  sinergizzanti  che  eventualmente  figurano  nella
composizione del prodotto.
  A.3) Formulazione, confezionamento e taglia.
  La formulazione, il confezionamento e la taglia  devono  consentire
il trasporto e  la  conservazione  domestica  del  prodotto  in  modo
agevole  e  sicuro,  in  caso  di   versamento   accidentale   devono
determinare la minima esposizione dell'uomo e dell'ambiente e rendere
possibili semplici  operazioni  di  pulizia.  La  formulazione  e  il
confezionamento   devono   rendere   possibili   le   operazioni   di
manipolazione e prelievo  del  prodotto  in  sicurezza  e  facilitare
l'esattezza  nel  dosaggio.  La  taglia  dovra'  essere   tale   che,
considerate le dosi di impiego,  le  quantita'  di  prodotto  residuo
inutilizzato siano limitate o nulle.
  Il formulato deve avere sapore sgradevole per gli animali domestici
e per l'uomo, inoltre, se in formulazione solida  o  gel  applicabile
tal quale sul terreno o sulla  pianta,  deve  essere  di  colore  non
attraente per i bambini. Le formulazioni  granulari  utilizzate  come
esca monouso devono, inoltre, soddisfare i requisiti  previsti  dalle
ordinanze  del  Ministero  della  salute  del  18  dicembre  2008   e
successive modificazioni ed integrazioni.
  I PFnP possono essere immessi  in  commercio  come  pronti  all'uso
oppure come preparati da utilizzare dopo diluizione in acqua.
  La preparazione pronta all'uso e il  confezionamento  monodose  con
elevati  requisiti  di  sicurezza  sono  raccomandati  per  tutte  le
tipologie di formulazione.
  Le formulazioni in polvere e granuli per trattamenti  a  secco  non
sono ammesse, ad eccezione delle esche granulari.
  Per i prodotti in polvere e granuli da utilizzare dopo aggiunta  di
acqua e' consentito solo il confezionamento monodose, tipo  sacchetto
idrosolubile,   compressa   da   sciogliere   in   acqua   o    altro
confezionamento monodose che minimizzi il rischio di esposizione  per
inalazione in caso di incidente durante il trasporto e lo stoccaggio,
oltre che in fase di prelievo e manipolazione.
  L'imballaggio primario/il contenitore deve sempre essere dotato  di
chiusura di sicurezza per i bambini e  avere  la  dicitura  «prodotto
fitosanitario» riconoscibile al tatto.
  Per i PFnPE la taglia massima autorizzabile non  deve  superare  il
quantitativo necessario per il trattamento di una superficie  massima
di:
    500 m² per orto, frutteto;
    5000 m² per vigneto, uliveto, cereali.
  Per i PFnPO sono previste le seguenti limitazioni della taglia:
    per i prodotti pronti all'uso sono  ammesse  taglie  inferiori  o
uguali a 1000 ml - 200 g;
    per i prodotti da utilizzare dopo aggiunta di acqua sono  ammesse
taglie che consentano la  preparazione  al  massimo  di  3  litri  di
soluzione;
    per i prodotti confezionati in  sacchetti  idrosolubili  o  altro
confezionamento monodose di prodotto da utilizzare dopo  aggiunta  di
acqua, la quantita' di prodotto per sacchetto/dose dovra'  consentire
la  preparazione  al  massimo  di  1  litro  di  soluzione;  ciascuna
confezione potra' contenere al massimo 15 sacchetti/dosi.
  A.4) Avvertenze e precauzioni d'uso.
  Nell'imballaggio   dei   prodotti   fitosanitari   destinati   agli
utilizzatori professionali devono figurare le seguenti  avvertenze  e
precauzioni d'uso volte ad assicurare un comportamento corretto nella
gestione del prodotto e nell'esecuzione del trattamento, minimizzando
il rischio di esposizione propria, di soggetti terzi e dell'ambiente:
    a) leggere con attenzione l'etichetta/il foglio illustrativo,  in
tutte le sue parti: il rispetto di tutte le indicazioni e' condizione
essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e  per  evitare
danni alle persone, alle piante, comprese  quelle  trattate,  e  agli
animali;
    b) chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali  danni
derivanti da una conservazione non corretta o da un uso improprio;
    c) rivolgersi  al  venditore  per  maggiori  informazioni  o  per
consigli anche sulla taglia da acquistare piu'  adatta  alle  proprie
esigenze  in  funzione  del  numero   di   piante   da   trattare   o
dell'estensione dell'area. Per evitare o  limitare  la  conservazione
domestica di prodotti potenzialmente pericolosi, con rischio di danni
accidentali a persone o all'ambiente,  non  acquistarne  quantitativi
eccedenti il proprio fabbisogno (puo' essere omessa per i PFnPO);
    d) conservare nel contenitore originale,  ben  chiuso,  in  luogo
chiuso (ad esempio armadietto),  fresco  ed  asciutto,  che  non  sia
accessibile ai bambini e agli animali domestici;
    e) conservare lontano da alimenti, bevande e mangimi per animali;
    f) manipolare ed aprire la confezione con cautela;
    g) non  mangiare  ne'  bere  ne'  fumare  durante  l'impiego  del
prodotto;
    h) evitare l'inalazione e ogni tipo di contatto diretto;
    i)  in  caso  di  contatto  con  la  cute  o  gli  occhi   lavare
abbondantemente la parte;
    j) in caso di ingestione accidentale o di malessere consultare il
medico mostrando l'etichetta;
    k) preparare la soluzione solo al momento dell'utilizzo in misura
non eccedente il quantitativo necessario al trattamento; per  evitare
residui   di   soluzione   pianificare   il   trattamento   valutando
attentamente  l'estensione  dell'area/il  numero  delle   piante   da
trattare, seguire scrupolosamente le istruzioni per  la  preparazione
della miscela e prelevare  il  prodotto  secondo  le  dosi  indicate.
Terminato il  trattamento  sciacquare  il  contenitore  del  prodotto
fitosanitario e l'attrezzatura  utilizzata  per  l'applicazione.  Non
eseguire il lavaggio in prossimita' di corsi  di  acqua  ne'  gettare
l'acqua  di  lavaggio  nelle  fognature,  attraverso   gli   scarichi
domestici o i sistemi di scolo della strada,  ma  distribuirla  sulla
coltura trattata (frase da inserire nell'etichetta  dei  prodotti  da
utilizzare dopo aggiunta di acqua);
    l) non utilizzare in miscela con altri prodotti fitosanitari  ne'
con  coadiuvanti  di  prodotti   fitosanitari,   con   fertilizzanti,
corroboranti o altri prodotti per la cura delle piante;
    m) non utilizzare su piante destinate al consumo alimentare  come
pianta intera o parti di essa compresi i  frutti  (da  inserire  solo
nell'imballaggio dei PFnPO);
    n)  si  consiglia  l'uso  di  guanti  impermeabili   durante   la
preparazione e l'applicazione della soluzione;
    o) evitare il contatto con la vegetazione  trattata  e  attendere
almeno 24  ore  dal  trattamento  prima  di  rientrare  nell'area  ed
eseguire eventuali lavorazioni sulla coltura trattata;
    p) non consentire l'accesso  nell'area  per  almeno  24  ore  dal
trattamento, con particolare riguardo  a  bambini  e  altri  soggetti
vulnerabili quali, ad esempio, le donne incinte o in  allattamento  e
gli anziani;
    q) non utilizzare in presenza di vento;
    r) dopo l'uso non disperdere la confezione e il contenitore vuoti
nell'ambiente e smaltirli secondo le  norme  vigenti  in  materia  di
riciclaggio dei rifiuti;
    s) non riutilizzare il contenitore vuoto.
  Le istruzioni per l'uso del prodotto devono essere semplici, chiare
e mirate anche a scoraggiare usi impropri.
  La dose deve essere espressa in modo univoco non come intervallo di
valori. Per i prodotti da utilizzare dopo aggiunta di acqua  la  dose
deve essere espressa sia in quantita'  di  formulato  per  volume  di
acqua (litro) che in volume di  soluzione  per  mq.  Per  i  prodotti
pronti  all'uso,  valutando  caso  per   caso   in   funzione   della
formulazione del prodotto e dell'impiego  richiesto,  la  dose  sara'
espressa nel modo piu' appropriato per minimizzare  errori  da  parte
dell'utilizzatore con rischio personale o per l'ambiente.
  Il  numero  massimo  di  trattamenti  deve  essere   indicato   con
riferimento all'anno.
  L'imballaggio,  inoltre,  deve  contenere  una  descrizione   delle
caratteristiche fisico-chimiche e tossicologiche  del  prodotto,  con
informazioni relative ai pericoli correlati al suo  uso,  pittogrammi
esemplificativi delle modalita' di impiego,  della  tipologia  e  del
corretto utilizzo delle attrezzature.
  Nel caso in cui le caratteristiche e le dimensioni dell'imballaggio
non siano adeguate a contenere le avvertenze e le informazioni  sopra
indicati, anche ai fini di un'agevole  lettura,  tali  avvertenze  ed
informazioni  possono  essere  inseriti  in  un  foglio  illustrativo
annesso alla confezione. Le frasi  da  a)  ad  e)  dovranno  comunque
figurare anche sull'imballaggio esterno in modo da essere  facilmente
leggibili all'atto dell'acquisto del prodotto.
  L'imballaggio, l'etichetta e  il  foglio  illustrativo  non  devono
essere ingannevoli riguardo ai rischi che il prodotto comporta per la
salute umana, la salute animale o l'ambiente,  ovvero  riguardo  alla
sua efficacia, e in nessun caso  possono  riportano  le  diciture  «a
basso rischio», «non  tossico»,  «innocuo»,  «naturale»,  «rispettoso
dell'ambiente», «rispettoso degli animali» o diciture analoghe.
  I prodotti devono essere imballati ed etichettati in  modo  da  non
essere  confusi  con  alimenti,  mangimi,   bevande,   medicinali   o
cosmetici; gli imballaggi e le etichette non devono avere una forma o
un disegno ne' una presentazione che possa attirare la curiosita' dei
bambini o sia tale da indurre il consumatore in errore.
  Sull'imballaggio  deve  essere  indicata,  in  modo  indelebile   e
chiaramente leggibile, la data di scadenza (giorno, mese,  anno)  del
prodotto in condizioni normali di conservazione.
  L'imballaggio e l'etichetta sono conformi ai requisiti previsti dai
regolamenti (CE) n. 1107/2009 e n.  1272/2008.  Le  imprese  tengono,
altresi',  conto   degli   «Indirizzi   operativi   in   materia   di
etichettatura  dei  prodotti  fitosanitari»  di  cui  alla  nota  del
Ministero della salute del 4 maggio 2009 e successivi aggiornamenti.
  A.5)  Intervallo  di  tempo   tra   l'applicazione   del   prodotto
fitosanitario alla  coltura  e  la  raccolta  del  prodotto  vegetale
destinato all'alimentazione (intervallo di sicurezza).
  Un prodotto fitosanitario puo' essere destinato  agli  utilizzatori
non professionali se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
    dalla valutazione dei dati concernenti i residui e il rischio per
il consumatore risulta necessario il rispetto  di  un  intervallo  di
sicurezza di durata non superiore a:
      7 giorni per ortaggi;
      14 per frutta, escluse olive da olio e uva da vino;
      20 giorni per cereali, olive da olio e uva da vino;
    il trattamento fitosanitario puo' essere eseguito  esclusivamente
durante una fase vegetativa molto precoce affinche' ne sia  garantita
l'efficacia senza danno alla coltura (ad esempio diserbo  in  pre-  o
post-emergenza precoce o pre-trapianto della coltura) e non si  rende
necessaria l'indicazione in etichetta dell'intervallo di sicurezza.
B) Misure   concernenti   la   stima   dell'esposizione    dell'uomo,
  dell'ambiente e degli organismi non bersaglio.
  La valutazione dei rischi e' eseguita secondo i principi  uniformi,
tenendo conto delle linee guida e dei modelli utilizzati ai fini  del
rilascio  dell'autorizzazione  di  prodotti  fitosanitari   per   uso
professionale ai sensi del regolamento (CE) 1107/2009.
  Ai fini di un'adeguata valutazione dell'esposizione  in  condizioni
realistiche  di   impiego,   relativamente   ai   PFnPE   si   assume
un'estensione massima dell'area trattata pari a:
    500 m² per orticole e fruttiferi, anche in riferimento al diserbo
di specifiche aree poste all'interno della superficie coltivata;
    5000 m² per cereali, ulivo, vite, anche in riferimento al diserbo
di specifiche aree poste all'interno della superficie coltivata.
  In riferimento ai PFnPO destinati all'impiego su piante ornamentali
in giardino domestico o per  il  diserbo  di  specifiche  aree  poste
all'interno del giardino, comprese le aree  incolte,  la  valutazione
del rischio e' eseguita  assumendo  un'estensione  massima  dell'area
trattata pari a:
    500 m².
  La  valutazione  del  rischio  e'  effettuata  in  accordo  con  le
procedure attualmente accettate a livello europeo, con  un  approccio
graduale a piu' livelli.
  L'accettabilita' di specifici  modelli  e  scenari  di  esposizione
utilizzati da agenzie nazionali o organismi internazionali o proposti
dall'impresa  in  relazione  ad  uno  specifico  uso  richiesto,  con
particolare riferimento ai  PFnPO,  sara'  sottoposta  all'esame  del
Comitato tecnico per la nutrizione e la  sanita'  animale  -  Sezione
consultiva per i fitosanitari di cui al decreto del Presidente  della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 44.
  La stima dell'esposizione e del  rischio  conseguente  e'  eseguita
senza prevedere l'utilizzo di dispositivi di protezione  individuale,
l'applicazione di misure di precauzione, limitazioni d'uso. Nel  caso
in cui emergano indicazioni di tossicita' per le api il prodotto  non
e' ritenuto ammissibile per l'uso non professionale.
  La valutazione del rischio per residenti ed astanti tiene conto che
l'area trattata e' spesso contigua alle abitazioni  e  accessibile  a
soggetti diversi dall'utilizzatore, anche soggetti vulnerabili  quali
definiti dall'articolo 3  del  regolamento  (CE)  1107/2009,  e  agli
animali  domestici,  sia   durante   che   immediatamente   dopo   il
trattamento.
  La valutazione del rischio specifica per il  lavoratore  e'  sempre
richiesta, tenuto conto che l'utilizzatore non  professionale,  oltre
all'applicazione del prodotto, effettua  le  operazioni  tipiche  dei
lavoratori agricoli.
  La valutazione del rischio per utilizzatori, lavoratori, astanti  e
residenti deve essere effettuata tenendo conto di tutti  gli  scenari
di esposizione relativi agli impieghi richiesti,  applicando  modelli
armonizzati  standardizzati  pertinenti  al  tipo   di   applicazione
proposta e adatti  a  una  valutazione  dell'esposizione  di  livello
iniziale.  Qualora  l'esposizione  non  sia  valutabile  con  modelli
standard la valutazione  va  effettuata  con  modelli  adatti  o  con
approcci ad hoc ritenuti appropriati.
  I  modelli  utilizzati  devono  essere  in  grado  di  fornire   la
valutazione standardizzata  di  primo  livello  dell'esposizione  per
operatori, lavoratori, astanti e residenti per gli usi richiesti.
  I  modelli  devono  rispettare  i  criteri  di   tracciabilita'   e
riproducibilita' dei dati grezzi dei loro database che devono  essere
comunque pubblicamente accessibili.
  I database dei modelli devono necessariamente contenere dati grezzi
relativi agli scenari degli usi proposti con  particolare  attenzione
all'area trattata giornalmente e alle modalita' di applicazione.
  Gli studi dei database dei modelli  devono  rispettare  i  seguenti
criteri:
    in accordo con le linee guida OECD serie no. 9;
    effettuati secondo GLP;
    il monitoraggio degli esposti e' fatto  in  accordo  con  la  GAP
(Good agricultural practice);
    registrazione dati in  accordo  con  le  conoscenze  scientifiche
recenti;
    dati separati per esposizione di testa, mani, corpo;
    metodi e  tecniche  di  applicazione  rappresentativi  di  quelle
correntemente in uso in Europa.

(1) Nel testo figurano le sigle PFnPE e PFnPO di cui  all'articolo  2
    del decreto.

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