IL COMANDANTE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752 recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della
regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari» e successive
modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309 recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 16, concernente
le funzioni dei Dirigenti di Uffici Dirigenziali Generali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2005, concernente
disposizioni sui concorsi per l'accesso al ruolo appuntati e
carabinieri dell'Arma dei Carabinieri riservati ai volontari in ferma
prefissata delle Forze Armate e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto l'art. 66, comma 10 del decreto-legge 25 giugno 2008 n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere, la
procedura prevista dall'art. 35, comma 4 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti
economie e dall'individuazioni delle unita' da assumere e dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare, gli articoli
703, 706, 707, 708 e 2199, comma 7-bis, nonche' l'art. 2186, che fa
salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle
direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni
generali del Ministero della Difesa, dello Stato Maggiore della
difesa e degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale
dell'Arma dei Carabinieri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28
novembre 2005, n. 246 e successive modificazioni;
Vista la legge 12 luglio 2010 n. 109, concernente disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia;
Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, recante
«Norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'art. 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di
riserva di posti per i candidati in possesso dell'attestato di
bilinguismo, nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare
preventivo, nel reclutamento del personale da assumere nelle Forze
dell'ordine»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 4 aprile 2012 n. 35 e, in particolare, l'art. 8, concernente
l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la
partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle
Pubbliche Amministrazioni centrali;
Visto il decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014, recante
«Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art.
635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco»;
Visti gli articoli 708 comma 1 bis, 783 bis, 973 comma 2-bis e
2203-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle forze armate,
nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio
2015, n. 2»;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»;
Vista la direttiva tecnica dell'Ispettorato Generale della
Sanita' Militare, datata 9 febbraio 2016, emanata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207
recante «Modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei
parametri fisici»;
Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice
dell'Ordinamento Militare, introdotto dal decreto legislativo 26
aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validita'
delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di
candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;
Considerata la specialita' della disciplina complessiva in ordine
al personale militare, desumibile dal combinato disposto dell'art.
625, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010,
rubricato «Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti
speciali», dell'art. 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n.
183, rubricato «Specificita' delle Forze Armate, delle Forze di
Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco», dell'art. 51,
comma 8, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
rubricato «Programmazione delle assunzioni e norme interpretative» e
dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente «Personale in regime di diritto pubblico»;
Considerato che la specialita' sopra descritta si giustifica alla
luce della peculiarita' dello status e delle funzioni svolte dal
personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il
citato decreto legislativo n. 66 del 2010 ha cura di prevedere, tra
gli altri, il possesso di specifici requisiti legati all'eta', al
titolo di studio, all'efficienza fisica e al profilo
psico-attitudinale (articoli 635, 641, 697, 700, 703, 707 e 708 e
successive modifiche);
Considerato che la cadenza annuale del concorso per il
reclutamento degli allievi carabinieri in ferma quadriennale si
evince dai commi 1 e 2 dell'art. 2199 del citato decreto legislativo
n. 66 del 2010 e che entrambe le disposizioni disegnano un sistema di
programmazione quinquennale nel quale i posti sono messi annualmente
a concorso e i candidati possono fare in ciascun anno una sola
domanda;
Considerato che, in coerenza con quanto sopra esposto, non si
ritiene opportuno ricorrere alla fattispecie di cui all'art. 708 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, escludendo anche
l'applicabilita' di ogni altra normativa vigente a riguardo, in linea
con la piu' recente giurisprudenza (Cons. Stato, Ad. Plen. , 28
luglio 2011, n. 14, punto 51; Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2014,
n. 100; tribunale amministrativo regionale Lazio, Sez. I bis, 16
luglio 2014, n. 7599; tribunale amministrativo regionale Lazio, Sez.
I bis, 19 settembre 2014, n. 9863; tribunale amministrativo regionale
Lazio, sez. I ter, 26 settembre 2014, n. 10026);
Ravvisata l'opportunita' di prevedere una prova preliminare cui
sottoporre i concorrenti nel caso in cui il numero delle domande
venisse ritenuto incompatibile con le esigenze di selezione e con i
termini di conclusione della relativa procedura concorsuale,
Valutata la necessita' di disporre, per esigenze di impiego in
Trentino Alto Adige, di personale in possesso dell'attestato di
bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni;
Valutata la necessita', per esigenze info-operative dell'Arma dei
carabinieri, di disporre di personale conoscitore della lingua
tedesca (non in possesso dell'attestato di bilinguismo), nonche'
conoscitore/madrelingua araba, cinese, albanese o di altri idiomi
riconducibili al ceppo slavo, asiatico ed africano;
Ritenuta l'esigenza di garantire la piu' aderente e stabile
distribuzione delle risorse organiche sul territorio nazionale,
prevedendone il prevalente impiego in aree ove maggiormente
necessitano;
Ritenuta la necessita' di favorire, mediante il reclutamento di
personale in possesso di particolari titoli di studio e
qualificazioni, l'alimentazione di posizioni organiche di profilo
specialistico, con particolare riguardo per quelle in materia di
sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare;
Decreta:
Il seguente concorso pubblico, per esami e titoli, per il
reclutamento di 2.000 allievi carabinieri in ferma quadriennale.
Art. 1
Posti a concorso
1. I 2.000 posti a concorso sono cosi' ripartiti:
a. 1.056 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato,
ai sensi dell'art. 2199, comma 7 bis, del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1)
ovvero in rafferma annuale, in servizio;
b. 452 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai
sensi dell'art. 2199, comma 7 bis, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in
congedo ed ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in
servizio o collocati in congedo a conclusione della prescritta ferma;
c. 460 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai
sensi degli articoli 706 e 707, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, ai giovani che non abbiano superato il ventiseiesimo
anno di eta', per il successivo impiego secondo i criteri di cui
all'art. 17:
d. 32 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato ai
sensi del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, ai concorrenti
in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e
successive modificazioni.
2. All'atto della presentazione della domanda di partecipazione
al concorso con le modalita' di cui all'art. 3, i candidati:
a. debbono optare per una delle riserve di posti di cui al
comma 1., essendo consentito concorrere per una sola di esse;
b. se concorrenti per le riserve di posti di cui al comma 1,
lettere a., b. e c., hanno facolta' di esprimere preferenza per la
formazione e per l'impiego nelle specializzazioni in materia di
sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare ai sensi
dell'art. 708, comma 1-bis e dell'art. 973, comma 2-bis del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
3. E' stabilito in 80 il numero dei vincitori di concorso da
designare per la formazione e per l'impiego specialistici di cui al
comma 2, lettera b., secondo le modalita' indicate nell'art. 13,
comma 5. Dette unita' saranno ripartite in numero di:
a. 31 riservate ai candidati vincitori del concorso di cui
all'art. 1 lettera a.;
b. 13 riservate ai candidati vincitori del concorso di cui
all'art. 1 lettera b.;
c. 36 riservate ai candidati vincitori del concorso di cui
all'art. 1 lettera c..
4. Il numero dei posti di cui ai commi 1 e 3 potra' essere
incrementato qualora dovessero essere rese disponibili, anche con
diversi provvedimenti normativi, ulteriori risorse finanziarie.
Ai sensi dell'art. 642 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, resta altresi' impregiudicata la facolta' di revocare o annullare
il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali,
di modificare il numero dei posti, di sospendere l'ammissione dei
vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione
di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che dovessero
impedire o limitare le assunzioni di personale per l'anno 2018.
In entrambi i casi, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri
provvedera' a darne formale comunicazione mediante avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale.
Art. 2
Requisiti di partecipazione
1. Alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a)
possono partecipare i cittadini italiani che siano volontari in ferma
prefissata di un anno (VFP1) in servizio da almeno 7 mesi
continuativi ovvero in rafferma annuale, che:
- non abbiano presentato nell'anno 2018 domanda di
partecipazione ad altri concorsi indetti per le carriere iniziali
delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile e militare;
- alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda indicato nell'art. 3, non abbiano superato il giorno di
compimento del ventottesimo anno di eta'. Non si applicano gli
aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per
i pubblici impieghi;
- siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui successivi
commi 5 e 6.
2. Alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b)
possono partecipare i cittadini italiani che siano:
- volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocati in
congedo a conclusione della prescritta ferma;
- volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio
che non abbiano presentato nell'anno 2018 domanda di partecipazione
ad altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre Forze
di polizia ad ordinamento civile e militare;
- volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) collocati
in congedo a conclusione della prescritta ferma,
che:
- alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda indicato nell'art. 3, non abbiano superato il giorno di
compimento del ventottesimo anno di eta'. Non si applicano gli
aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per
i pubblici impieghi;
- siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui successivi
commi 5 e 6.
3. Alla riserva dei posti di cui all'articolo1, comma 1, lettera
c) possono partecipare i cittadini italiani che:
- alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda indicato nell'art. 3 abbiano compiuto il
diciassettesimo anno di eta' e non abbiano superato il giorno di
compimento del ventiseiesimo anno di eta'. Per coloro che abbiano
gia' prestato servizio militare, il limite massimo d'eta' e' elevato
a ventotto anni. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta'
previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi;
- siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui successivi
commi 5 e 6.
4. Alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera d)
possono partecipare i cittadini italiani in possesso dell'attestato
di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni che:
- alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda indicato nell'art. 3, abbiano compiuto il
diciassettesimo anno di eta' e non superato il giorno di compimento
del ventiseiesimo anno di eta'. Per coloro che abbiano gia' prestato
servizio militare, il limite massimo d'eta' e' elevato a ventotto
anni.
- siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui ai
successivi commi 5 e 6.
5. Per le riserve dei posti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 possono
partecipare coloro che:
a. godano dei diritti civili e politici;
b. abbiano, se minori, il consenso di chi esercita la
responsabilita' genitoriale;
c. siano in possesso del diploma di istituto di istruzione
secondaria di primo grado, per i partecipanti alla riserva dei posti
di cui ai comma 1 e 2;
d. abbiano conseguito o, se partecipanti per la riserva dei
posti di cui ai comma 3 e 4, siano in grado di conseguire al termine
dell'anno scolastico 2017-2018, un diploma di istruzione secondaria
superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del
diploma universitario.
L'eventuale ammissione alla riserva dei posti dei concorrenti
che hanno conseguito all'estero il titolo di studio prescritto e'
subordinata al riconoscimento dell'equipollenza del titolo conseguito
a quelli sopraindicati;
e. abbiano tenuto condotta incensurabile e non siano stati
condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di
applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o
con decreto penale di condanna, ovvero non siano in atto imputati in
procedimenti penali per delitti non colposi;
f. non siano stati sottoposti a misure di prevenzione.
6. L'ammissione al corso e' inoltre subordinata:
- al possesso della idoneita' psicofisica ed attitudinale da
accertarsi con le modalita' di cui agli articoli 10 e 11;
- al non aver tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
- al non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con
l'acquisizione o la conservazione dello status di carabiniere.
7. I requisiti di partecipazione, ai sensi dell'art. 4 del
decreto del Ministro della difesa 28 luglio 2005 e successive
modifiche devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda indicato nell'art. 3 e
mantenuti, fatta eccezione per l'eta', fino all'immissione nella
ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri.
8. Il Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento
del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri puo' disporre, in ogni
momento e anche a seguito di verifiche successive, con provvedimento
motivato, l'esclusione del candidato dal concorso o dalla frequenza
del corso per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3
Domanda di partecipazione. Termini e modalita'
1. La domanda di partecipazione deve essere presentata
esclusivamente on-line, avvalendosi della procedura disponibile
nell'area concorsi del sito ufficiale dell'Arma dei Carabinieri
(www.carabinieri.it), entro il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale.
2. Per poter presentare la domanda di partecipazione e'
necessario, munirsi per tempo di uno tra i seguenti strumenti di
identificazione:
a. credenziali SPID con livello di sicurezza 2 che consentono
l'accesso ai servizi on-line della Pubblica Amministrazione
attraverso l'utilizzo di nome utente, password e la generazione di un
codice temporaneo (one time password).
Le istruzioni per il rilascio di SPID (Sistema Pubblico di
Identita' Digitale) sono disponibili sul sito ufficiale dell'Agenzia
per l'Italia Digitale (AgID) all'indirizzo www.spid.gov.it
b. idoneo lettore di smart-card installato nel computer per
l'utilizzo con carta nazionale dei servizi (CNS) precedentemente
attivata presso gli sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a
rilasciare un PIN.
3. Lo strumento di identificazione prescelto dovra' essere
intestato esclusivamente al candidato che presenta la domanda. I
concorrenti minorenni, dovranno utilizzare uno strumento di
identificazione intestato a un genitore esercente la responsabilita'
genitoriale o, in mancanza, al tutore.
4. Non sono ammesse le domande di partecipazione, presentate con
modalita' diverse da quanto previsto dal presente articolo (compreso
quelle cartacee) o presentate con sistemi di identificazione
intestati a persone diverse da quelle indicate al comma 3 del
presente articolo.
5. Una volta autenticato nel sito, il concorrente dovra'
compilare tutti i campi presenti seguendo i passaggi indicati dalla
procedura. I concorrenti minorenni dovranno indicare i propri dati di
partecipazione.
6. La procedura chiedera' al concorrente di:
a. indicare due indirizzi e-mail validi:
- posta elettronica standard, su cui ricevera' una copia
della domanda di presentazione;
- posta elettronica certificata (PEC) su cui inviare e
ricevere le comunicazioni attinenti la procedura concorsuale;
b. caricare una fototessera in formato digitale.
7. Il concorrente, dovra' dichiarare:
a. i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
b. il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia
cittadinanza, il concorrente dovra' indicare, in apposita
dichiarazione da consegnare all'atto della presentazione alle prove
di efficienza fisica di cui all'art. 9, la seconda cittadinanza e in
quale Stato e' soggetto o ha assolto agli obblighi militari;
c. il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
d. il proprio stato civile;
e. la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se
cittadino italiano residente all'estero, dovra' indicare anche
l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio.
Dovra' essere segnalata, altresi', a mezzo e-mail PEC (all'indirizzo
cnsrconccar@pec.carabinieri.it), al Centro nazionale di selezione e
reclutamento, ogni variazione del recapito indicato.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per l'eventuale
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella
domanda, ne' per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
f. l'aver tenuto condotta incensurabile e di non aver riportato
condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'art. 444 del
codice di procedura penale, di non avere in corso procedimenti
penali, di non essere stato sottoposto a misure di sicurezza o di
prevenzione, di non avere a proprio carico precedenti penali
iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
In caso contrario dovra' indicare i procedimenti a carico e
ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del
provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato, ovvero
quella presso la quale pende un procedimento penale.
Il concorrente dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al
Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di
selezione e reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso, a mezzo
e-mail (all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it), qualsiasi
variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga
successivamente alla dichiarazione di cui sopra, fino all'effettivo
incorporamento presso la Scuola allievi carabinieri;
g. il non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego in una pubblica amministrazione ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze Armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine
alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di
idoneita' fisica;
h. l'aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
i. se partecipante alla riserva dei posti di cui all'art. 1,
comma 1, let. a. e b.:
1) la propria posizione giuridica, specificando:
- la condizione rivestita, vale a dire se volontario in
ferma prefissata di un anno (VFP1) o quadriennale (VFP4) ovvero in
rafferma annuale, ovvero collocato in congedo a conclusione della
prescritta ferma;
- la Forza armata (Esercito, Marina, Aeronautica) ove si
presta o si e' prestato servizio;
- se militare in servizio, l'ulteriore requisito di non
aver presentato, nell'anno 2018, domanda di partecipazione ad altri
concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre Forze di
polizia ad ordinamento civile e militare;
- decorrenza giuridica alla data di scadenza di
presentazione della domanda (VFP1/VFP4);
2) ai fini indicati all'art. 12, lettera b., i titoli
militari posseduti di cui all'allegato «B», e l'eventuale possesso
di:
- titoli di studio e professionali di cui all'allegato «C»,
specificandone la data di conseguimento e l'istituto o ente
rilasciante;
- conoscenza di lingua straniera (fatta eccezione per
quella tedesca per i partecipanti alla riserva dei posti di cui
all'art. 1, comma 1, lettera d.), derivante da una delle condizioni
specificate negli allegati «E» e «F» (nel caso in cui il candidato
sia a conoscenza di piu' lingue potra' scegliere solo una di esse).
l. se partecipante alla riserva dei posti di cui all'art. 1,
comma 1, let. c:
- titoli di studio e professionali di cui all'allegato «C»,
specificandone la data di conseguimento e l'istituto o ente
rilasciante;
- conoscenza di lingua straniera (fatta eccezione per quella
tedesca per i partecipanti alla riserva dei posti di cui all'art. 1,
comma 1, lettera d.), derivante da una delle condizioni specificate
negli allegati «E» e «F» (nel caso in cui il candidato sia a
conoscenza di piu' lingue potra' scegliere solo una di esse).
m. l'eventuale preferenza, ai sensi dell'art. 1, comma 2.,
lettera b. e comma 3., per la formazione e per l'impiego nelle
specializzazioni in materia di sicurezza e tutela ambientale,
forestale e agroalimentare;
n. se partecipante alla riserva dei posti di cui all'art. 1,
comma 1, lett. d:
- il possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua italiana
e tedesca) riferito a livello non inferiore al diploma di istituto di
istruzione secondaria di primo grado, di cui all'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive
modificazioni;
- titoli di studio e professionali di cui all'allegato «D»,
specificandone la data di conseguimento e l'istituto o ente
rilasciante;
8. All'esito della procedura correttamente eseguita, il sistema
automatizzato generera' una ricevuta dell'avvenuta presentazione
della domanda on-line, inviandola automaticamente all'indirizzo di
posta elettronica standard indicato dal concorrente. Detta ricevuta
dovra' essere esibita all'atto della presentazione a tutte le prove
concorsuali.
9. La domanda puo' essere annullata e ripresentata in caso di
errori fino alla data di scadenza di cui al comma 1.
10. La documentazione dei titoli di studio o di preferenza
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso ed in essa dichiarati,
dovra' essere consegnata, anche sotto forma di dichiarazione
sostitutiva, rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'atto della presentazione per
lo svolgimento delle prove di efficienza fisica di cui all'art. 9,
come da allegato "T". I candidati che dichiarino nella domanda di
partecipazione di non aver ancora conseguito il diploma di istruzione
secondaria di secondo grado ma di conseguirlo al termine dell'anno
scolastico 2017-2018, dovranno far pervenire immediatamente, al
momento del rilascio, qualora idonei, dichiarazione sostitutiva dalla
quale risulti l'avvenuto conseguimento. Eventuali modifiche delle
modalita' di consegna dei titoli di studio o di preferenza saranno
comunicati con successivo avviso.
11. Una volta scaduto il termine ultimo fissato per la loro
presentazione on line, le domande di partecipazione non potranno
essere modificate. Il Comando generale dell'Arma dei carabinieri -
Centro nazionale di selezione e reclutamento potra' chiedere la
regolarizzazione delle domande che, benche' inviate nei termini e con
le modalita' indicate ai commi precedenti, risultino formalmente
irregolari per vizi sanabili.
12. Con la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso, il concorrente:
- ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
manifesta esplicitamente il consenso obbligatorio alla raccolta e al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, necessario ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione.
- ai sensi dell'art. 76 del decreto del presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si assume le responsabilita'
penali circa eventuali dichiarazioni mendaci.
L'accertamento della resa di dichiarazioni mendaci finalizzate
a trarre un indebito beneficio comporta:
- la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per
le valutazioni di competenza;
- l'esclusione dal concorso o, se vincitore, la revoca dal
corso.
Art. 4
Istruttoria delle domande per i volontari in ferma prefissata in
servizio ed in congedo
1. I volontari in ferma prefissata in servizio dovranno
consegnare una copia della domanda di partecipazione presentata
on-line, al Comando del Reparto/Ente presso il quale sono in forza,
al solo fine di consentire al medesimo di curare le incombenze.
I volontari in ferma prefissata in congedo, qualora non in
possesso dell'estratto della documentazione di servizio, per le
stesse finalita' dovranno presentare copia della domanda al Centro
documentale (ex distretto militare/Dipartimento militare
marittimo/Capitaneria di porto/Direzione territoriale
dell'Aeronautica di appartenenza).
2. I Comandi/Reparti/Enti, ricevuta la copia delle domanda di
partecipazione al concorso, provvederanno a compilare l'estratto
della documentazione di servizio, redatto come da fac-simile in
allegato »G», che costituisce parte integrante del presente decreto,
aggiornato alla data di scadenza di presentazione delle domande e
firmato dal Comandante di Corpo/Reparto/Ente nonche' dal candidato
per presa visione ed accettazione dei dati in esso contenuti.
3. I volontari in ferma prefissata, in servizio ed in congedo,
all'atto della presentazione per lo svolgimento delle prove di
efficienza fisica presso il Comando generale dell'Arma dei
carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento, dovranno
consegnare copia del suddetto estratto della documentazione di
servizio, rilasciato dal Comando/Reparto/Ente/Centro documentale (ex
distretto militare)/Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di
porto/Direzione territoriale dell'Aeronautica competente. I volontari
in ferma prefissata in congedo che non riescano ad ottenere per
comprovati motivi dagli enti competenti l'estratto della
documentazione di servizio dovranno consegnare, compilata, la
dichiarazione in allegato «H». La mancata presentazione di detto
estratto/dichiarazione comportera' l'esclusione dal concorso.
Art. 5
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a. prova scritta di selezione;
b. prove di efficienza fisica;
c. accertamenti psico-fisici, per il riconoscimento
dell'idoneita' psicofisica;
d. accertamenti attitudinali;
e. valutazione dei titoli.
2. L'Amministrazione si riserva la possibilita', qualora il
numero delle domande venisse ritenuto incompatibile con le esigenze
di selezione e con i termini di conclusione della relativa procedura
concorsuale, di considerare la prova di cui al comma 1, lettera a),
quale prova preliminare, da svolgersi con le modalita' di cui
all'art. 7, commi 4 e 5.
3. I concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si
siano trovati nelle condizioni di cui dell'art. 580, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 -
all'atto dell'approvazione delle graduatorie di merito del concorso
dovranno essere risultati idonei in tutti gli accertamenti previsti
nel comma 1. In caso contrario saranno esclusi dal concorso.
4. L'Amministrazione della difesa non rispondera' di eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di
cui al comma 1 e provvedera' ad assicurare i concorrenti per
eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di
permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e degli
accertamenti stessi.
Art. 6
Commissioni
1. Con successivi decreti del Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri o d'autorita' delegata, saranno nominate:
a. la commissione esaminatrice, preposta:
- alla valutazione della prova scritta di selezione e dei
titoli;
- alla verifica della conoscenza della lingua straniera nella
prova facoltativa di cui all'art. 12 e agli allegati «E» e «F»,
avvalendosi di docenti conoscitori delle lingue interessate;
- alla formazione delle graduatorie di merito;
b. la commissione per la valutazione delle prove di efficienza
fisica;
c. la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
d. la commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione di cui al comma 1, lettera a) sara' composta
da:
- un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, di grado non
inferiore a colonnello, presidente;
- un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, di grado non
inferiore a maggiore, membro;
- un docente bilingue italiano - tedesco, per la prova scritta
di selezione dei concorrenti in possesso dell'attestato di
bilinguismo che intendono svolgere la prova in lingua tedesca;
- uno o piu' docenti o esperti, che potranno essere diversi in
funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto, per
la prova facoltativa di lingua straniera;
- un ispettore dell'Arma dei Carabinieri, membro e segretario.
3. La commissione di cui al comma 1, lettera b) sara' composta
da:
- un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri di grado non inferiore
a tenente colonnello, presidente;
- un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri di grado non inferiore
a capitano, membro;
- un ispettore dell'Arma dei Carabinieri, membro e segretario.
La commissione potra' avvalersi, durante l'espletamento delle
prove, di personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della
qualifica di istruttore militare di educazione fisica e
dell'assistenza di personale tecnico e medico.
4. La commissione di cui al comma 1, lettera c) sara' composta
dal seguente personale dell'Arma dei carabinieri:
- un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente
colonnello, presidente;
- due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado
o, a parita' di grado, il meno anziano, svolgera' anche le funzioni
di segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti
anche esterni.
5. La commissione di cui al comma 1, lettera d) sara' composta
dal seguente personale dell'Arma dei Carabinieri:
- un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello,
presidente;
- un ufficiale con qualifica di «perito selettore
attitudinale», membro;
- un ufficiale psicologo, membro.
Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano
dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di periti selettori e
psicologi anche esterni.
Qualora il numero dei candidati ammessi agli accertamenti
attitudinali fosse rilevante potranno essere nominate piu'
commissioni.
Art. 7
Prova scritta di selezione
1. I concorrenti saranno sottoposti, con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al
concorso, ad una prova scritta di selezione. Argomenti e modalita' di
svolgimento della prova sono riportati nell'allegato «I», che
costituisce parte integrante del presente decreto. I candidati in
possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca),
riferito a livello non inferiore al diploma di istituto di istruzione
secondaria di primo grado, di cui all'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive
modificazioni, all'atto della presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, potranno chiedere di effettuare una prova
in lingua tedesca. La prova sara' verosimilmente svolta a partire dal
25 giugno 2018. L'ordine di convocazione, la sede, la data e l'ora di
svolgimento saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal 15 giugno 2018,
mediante pubblicazione nel sito internet www.carabinieri.it e presso
il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V Reparto, Ufficio
relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono
0680982935. Resta pertanto a carico di ciascun concorrente l'onere di
verificare la pubblicazione di eventuali variazioni o di ulteriori
indicazioni per lo svolgimento della prova.
2. I candidati minorenni all'atto della presentazione alla prima
prova concorsuale dovranno consegnare l'atto di assenso
all'arruolamento volontario di un minore, redatto su modello conforme
all'allegato «A» al presente decreto, sottoscritto da entrambi i
genitori o dal genitore esercente la responsabilita' genitoriale o,
in mancanza, dal tutore, nonche' la fotocopia di un documento di
riconoscimento dei/del sottoscrittori/e rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato, provvisto di fotografia, in corso di
validita'.
3. I concorrenti ai quali non e' stata comunicata l'esclusione
dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna
convocazione, presso la sede d'esame nel giorno previsto almeno
un'ora prima di quella di inizio della prova, muniti della ricevuta
attestante la presentazione della domanda on-line, di un documento di
riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da una
amministrazione dello Stato ed in corso di validita', nonche' di
penna a sfera ad inchiostro indelebile nero.
4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
Qualora la prova venga svolta in piu' di una sessione non saranno
previste riconvocazioni, fatta eccezione per i concorrenti
interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri
concorsi indetti dall'Amministrazione Difesa cui essi abbiano chiesto
di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al
Centro nazionale di selezione e reclutamento - a mezzo e-mail,
all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it - entro le ore 13:00 del
giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione,
un'istanza di nuova convocazione, allegando documentazione
probatoria. La riconvocazione, che potra' essere accordata non oltre
il termine ultimo di programmato svolgimento delle prove, avverra' a
mezzo e-mail inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) indicato nella domanda di partecipazione al concorso.
5. Qualora il numero delle domande venisse ritenuto incompatibile
con le esigenze di selezione e con i termini di conclusione della
relativa procedura concorsuale, la prova di cui al comma 1 avra'
valore anche di prova preliminare. In tal caso, il punteggio
conseguito all'esito della correzione e valutazione della prova,
espresso in centesimi:
a. determinera' la formazione di distinte graduatorie, una per
ciascuna della riserva dei posti a concorso di cui all'art. 1. comma
1, per individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le prove di
efficienza fisica di cui all'art. 9, in numero pari a:
- quello della riserva dei posti a concorso moltiplicato per
2,3, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b);
- i primi 1600 candidati della graduatoria formata per la
riserva dei posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera c);
- primi 100 candidati della graduatoria formata per la
riserva dei posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera d),
includendovi anche quanti dovessero riportare, nelle
rispettive graduatorie, punteggio uguale a quello dell'ultimo
candidato utilmente posizionato;
b. concorrera' alla formazione delle graduatorie finali di
merito di cui all'art. 13.
Il relativo avviso sara' reso noto con le modalita' di cui al
comma 1.
6. Lo svolgimento, la correzione e la valutazione della prova
saranno regolate da apposite norme tecniche approvate con
provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri e, per quanto applicabili, secondo le norme previste
dall'art. 13, commi 1, 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Dette norme tecniche saranno rese
disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale,
mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
7. L'esito della prova, il calendario e le modalita' di
convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere le prove di
efficienza fisica, gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali,
saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti, a partire dal giorno successivo a quello di
svolgimento dell'ultima sessione della prova scritta di selezione,
nel sito internet www.carabinieri.it e presso il Comando generale
dell'Arma dei carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni con il
Pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935.
8. Ciascun candidato, a partire dal settimo giorno dalla
pubblicazione degli esiti definitivi della prova scritta, potra'
prendere visione, nella pagina del sito www.carabinieri.it dedicata
al concorso, del questionario somministratogli, della griglia di
correzione e del proprio modulo risposta test.
Art. 8
Documenti da produrre
1. I concorrenti convocati presso il Centro nazionale di
selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei
carabinieri per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica e,
qualora idonei, agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali,
all'atto della presentazione, oltre ad esibire la carta d'identita' o
altro documento di riconoscimento rilasciato da un'Amministrazione
dello Stato, munito di fotografia, in corso di validita' (portando al
seguito anche una fotocopia del documento), dovranno produrre i
seguenti documenti in originale o in copia:
a. documentazione di cui all'art. 4, comma 2, se volontari in
ferma prefissata;
b. documentazione attestante l'eventuale possesso dei titoli da
valutare ai sensi dell'art. 12;
c. attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive
modificazioni, se partecipanti al concorso di cui all'art. 1, comma
1., lettera d.;
d. certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica
per l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici
appartenenti alla federazione medico sportiva italiana ovvero da
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio
sanitario nazionale in cui esercitano medici specializzati in
medicina dello sport. La mancata presentazione di detto certificato
determinera' l'esclusione dalle prove e, quindi, dal concorso, non
essendo ammesse nuove convocazioni;
e. certificato attestante la recente effettuazione (da non
oltre tre mesi) dell'accertamento dei markers virali anti HAV, HbsAg,
anti HBs, anti HBc e anti HCV. La mancata presentazione di detti
referti determinera' l'esclusione del concorrente;
f. referto attestante l'esito del test per l'accertamento della
positivita' per anticorpi per HIV non antecedente a tre mesi. La
mancata presentazione di detto referto determinera' l'esclusione del
concorrente;
g. certificato, conforme al modello riportato nell'allegato
«L», che costituisce parte integrante del presente decreto,
rilasciato dal proprio medico di fiducia, che attesti lo stato di
buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni
emolitiche (anche da carenza di G6PD - Favismo), gravi manifestazioni
immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o
alimenti. Tale certificato dovra' avere una data di rilascio non
anteriore a sei mesi a quella di presentazione. La mancata
presentazione di detto documento determinera' l'esclusione del
concorrente;
h. referto da cui risulti l'esito dell'esame radiografico del
torace in due proiezioni, effettuato entro sei mesi antecedenti alla
data fissata per gli accertamenti psico-fisici (solo qualora il
concorrente ne sia gia' in possesso).
2. I concorrenti di sesso femminile, all'atto della presentazione
per le prove di efficienza fisica, dovranno altresi' produrre
referto:
a. di ecografia pelvica eseguita entro i tre mesi precedenti la
data degli accertamenti psico-fisici La mancata presentazione di
detto referto determinera' l'esclusione dal concorso, non essendo
ammesse nuove convocazioni;
b. attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi
su sangue o urine) svolto entro i cinque giorni la data di
presentazione (la data di presentazione e' da calcolare nel computo
dei cinque giorni), compresi i festivi, per lo svolgimento in piena
sicurezza delle prove di efficienza fisica e per la finalita'
indicate nell'art. 10, comma 9.
3. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio di cui ai commi 1
e 2 richiesti ai candidati dovranno essere effettuati presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate
con il Servizio sanitario nazionale. In quest'ultimo caso dovra'
essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura
sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.
Art. 9
Prove di efficienza fisica
1. Le prove di efficienza fisica, che avranno luogo,
verosimilmente, a partire dalla prima decade di settembre 2018, si
svolgeranno secondo le modalita' e con i criteri indicati
nell'allegato «N», che costituisce parte integrante del presente
decreto, nonche' secondo le norme tecniche approvate in apposito
provvedimento del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri,
concernenti anche i comportamenti da tenere, a pena di esclusione,
nelle ipotesi di infortuni o di indisposizioni verificatisi prima o
durante lo svolgimento degli esercizi. Detto provvedimento sara' reso
disponibile, prima della data di svolgimento della prova concorsuale,
mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
2. I concorrenti convocati dovranno:
- presentarsi indossando idonea tenuta ginnica;
- produrre i documenti indicati nell'art. 8.
3. I concorrenti minorenni, all'atto della presentazione per le
prove di efficienza fisica, dovranno consegnare l'atto di assenso per
indagini radiologiche, redatto su modello conforme all'allegato «P»
al presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal
genitore esercente la responsabilita' genitoriale o, in mancanza, dal
tutore, nonche' la fotocopia di un documento di riconoscimento
dei/del sottoscrittori/e rilasciato da un'Amministrazione dello
Stato, provvisto di fotografia, in corso di validita'.
4. Il concorrente che, regolarmente convocato con le modalita' di
cui all'art. 7, comma 7, non si presenti nel giorno e nell'ora
stabiliti per le prove sara' considerato rinunciatario e percio'
escluso dal concorso, quali siano le ragioni dell'assenza, ivi
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno
previste riconvocazioni, fatta eccezione per i concorrenti:
- interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito
di altri concorsi indetti dall'Amministrazione difesa, cui essi
abbiano chiesto di partecipare;
- che - in ragione dei tempi necessari per il rilascio di tali
documenti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private
accreditate - non siano in possesso, alla data di convocazione, dei
certificati e referti di cui all'art. 8, commi 1, lettere e), f) e g)
e comma 2, lettera a).
A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al Centro
nazionale di selezione e reclutamento - a mezzo e-mail, all'indirizzo
cnsrconccar@pec.carabinieri.it - entro le ore 13:00 del giorno
lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, un'istanza
di nuova convocazione, allegando documentazione probatoria. La
riconvocazione, che potra' essere accordata non oltre il termine
ultimo di programmato svolgimento delle prove, avverra' a mezzo
e-mail inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella
domanda di partecipazione al concorso.
5. Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori e' condizione
necessaria al conseguimento del giudizio di idoneita'. Il mancato
superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori determinera'
il giudizio di inidoneita' da parte della commissione di cui all'art.
6, comma 1, lettera b), la non ammissione del candidato ai successivi
accertamenti psico-fisici e la sua esclusione dal concorso. Ai
risultati conseguiti negli esercizi obbligatori e, se sostenuti, in
quelli facoltativi, e' connessa l'attribuzione di un punteggio
incrementale fino ad un massimo di 5,00 punti, da computarsi secondo
le modalita' indicate nel citato allegato «N», utile ai fini della
formazione delle graduatorie di cui all'art. 13.
Art. 10
Accertamenti psico-fisici
1. I concorrenti risultati idonei al termine delle prove di
efficienza fisica di cui all'art. 9 saranno sottoposti, a cura della
commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), ad accertamenti
psico-fisici volti alla verifica del possesso dell'idoneita'
psicofisica a prestare servizio in qualita' di carabiniere.
2. L'idoneita' psicofisica dei concorrenti sara' accertata con le
modalita' previste dal decreto ministeriale 4 giugno 2014, citato in
premessa e con quelle definite con ulteriore provvedimento
dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri che
saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova
concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenta
nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti psico-fisici
sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore. Non saranno accolte richieste di nuove convocazioni,
fatto salvo quanto riportato nell'art. 9, comma 4.
4. Gli accertamenti psico-fisici verificheranno il possesso del
seguente profilo sanitario minimo valutato in base alla Direttiva
tecnica per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare di cui al DM 04/06/2014: psiche (PS) 1,
costituzione (CO) 2, apparato cardiocircolatorio (AC) 2, apparato
respiratorio (AR) 2, apparati vari (AV) 2, apparato locomotore
superiore (LS) 2, apparato locomotore inferiore (LI) 2, apparato
uditivo (AU) 2, apparato visivo (VS) 2 (acutezza visiva uguale o
superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che
vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie
per la sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore a 3
diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione;
campo visivo e motilita' oculare normali, senso cromatico normale
(sono ammessi tra gli interventi di chirurgia rifrattiva solamente la
PRK ed il LASIK).
I concorrenti riconosciuti affetti da carenza accertata, totale o
parziale, dell'enzima G6PD, dovranno rilasciare nel corso delle
visite mediche di incorporamento la dichiarazione di ricevuta
informazione e di responsabilizzazione, conforme al modello riportato
nell'allegato "M".
Ai sensi della legge 12 gennaio 2015, n. 2 e del decreto del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, i candidati,
ove previsto, dovranno, altresi', rientrare entro i valori limite dei
parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza
muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nella tabella
«A» allegata al predetto D.P.R..
Il suddetto requisito non sara' nuovamente accertato nei
confronti del personale militare in servizio in possesso
dell'idoneita' incondizionata al servizio militare.
5. La commissione, disporra' per tutti i concorrenti i seguenti
accertamenti specialistici e di laboratorio:
a. visita medica generale, antropometrica e anamnestica;
b. visita cardiologica con E.C.G.;
c. visita oculistica;
d. visita odontoiatrica;
e. visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
f. visita psichiatrica;
g. analisi completa delle urine, con esame del sedimento e
ricerca di cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope
quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e
benzodiazepine. I candidati dovranno rilasciare la dichiarazione di
consenso ad essere sottoposti ai predetti esami. Per i candidati
ancora minorenni, invece, la suddetta dichiarazione, conforme al
modello riportato nell'allegato "O", dovra' essere sottoscritta da
chi esercita la responsabilita' genitoriale e portata al seguito
all'atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici. In caso
di positivita' disporra' sul medesimo campione test di conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa);
h. analisi del sangue concernente:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia;
7) transaminasemia (GOT - GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT;
i. controllo dell'abuso sistematico di alcool.
I concorrenti di sesso femminile saranno sottoposti a visita
ginecologica.
La commissione potra', inoltre, disporre l'effettuazione di ogni
ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile per
consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale. Nel caso
in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente ad indagini
radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di
eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili
ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo
stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato «P»,
che costituisce parte integrante del presente decreto. Il concorrente
ancora minorenne all'atto della presentazione agli accertamenti
psico-fisici avra' cura di portare al seguito la dichiarazione di
consenso compilata e sottoscritta in conformita' al citato allegato
«P», che costituisce parte integrante del presente decreto, per
l'eventuale effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata
presentazione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di
sottoporre il concorrente minorenne agli esami radiologici e la
conseguente esclusione dello stesso dalle procedure concorsuali.
Potra' essere richiesta documentazione sanitaria a precedenti
traumatici o patologici del concorrente degni di nota ai fini della
valutazione psico-fisica.
6. La commissione, al termine della visita collegiale, ne
comunichera' per iscritto al concorrente l'esito sottoponendogli il
verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
- «idoneo» con indicazione del profilo sanitario per coloro i
quali e' previsto;
- «inidoneo» con l'indicazione del motivo.
7. Saranno giudicati «inidonei» i concorrenti:
a. che non rientrino nei parametri fisici correlati alla
composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa
metabolicamente attiva riportati nella citata tabella «A» allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207,
laddove previsto;
b. risultati affetti da:
1) imperfezioni ed infermita' contemplate nel decreto
ministeriale 4 giugno 2014 - Direttiva tecnica per l'applicazione
delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita'
al servizio militare di cui all'art. 582 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, nr.90 o che determinino
l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al
precedente comma 4;
2) disturbi della parola anche se in forma lieve (balbuzie e
disartria);
3) positivita' ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti
e/o psicotrope, o agli accertamenti sul controllo per l'abuso
sistematico di alcool, da confermarsi presso una struttura
ospedaliera militare o civile;
4) tutte quelle imperfezioni ed infermita' non contemplate
nel presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale carabiniere.
La commissione giudichera' altresi' inidoneo il candidato che
presenti tatuaggi:
a) visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella ginnica
(pantaloncini e maglietta);
b) posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per
dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
o di discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile indice di
personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
8. Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici e'
definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i
concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le
ulteriori prove concorsuali.
9. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui all'art.
8, comma 2, lettera b), la commissione non potra' in nessun caso
procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla
pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e del punto 10
delle avvertenze riportate nella direttiva tecnica per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
inidoneita' al servizio militare approvata con decreto ministeriale
del 4 giugno 2014, secondo i quali lo stato di gravidanza costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio
militare. Le candidate che si trovassero in dette condizioni saranno
nuovamente convocate presso il Centro nazionale di selezione e
reclutamento per essere sottoposte alle visite specialistiche e agli
accertamenti di cui al presente articolo, in una data compatibile con
il termine delle convocazioni per gli accertamenti psico-fisici e
attitudinali. Se in occasione della seconda convocazione il
temporaneo impedimento perdura, la candidata sara' esclusa dal
concorso per impossibilita' di procedere all'accertamento del
possesso dei requisiti previsti dal presente bando.
10. I candidati che, all'atto degli accertamenti psico-fisici,
verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti
ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione
medica, per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica, in
una data compatibile con il termine delle convocazioni per gli
accertamenti psico-fisici e attitudinali. I candidati che, al momento
della nuova visita medica, non avranno recuperato la prevista
idoneita' psicofisica, saranno giudicati inidonei ed esclusi dal
concorso. Tale giudizio sara' comunicato dalla commissione agli
interessati.
11. Ai soli candidati partecipanti ai concorsi di cui all'art. 1,
comma 1, lettera c) e d) giudicati idonei a conclusione degli
accertamenti psico-fisici, la commissione, sulla base delle
caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario di cui al
comma 4, attribuira' un punteggio massimo di 4 punti, con le
modalita' di seguito indicate:
- 0 punti per ciascun coefficiente pari a 2
- 0,5 punti per ciascun coefficiente pari a 1.
Alla caratteristica somato-funzionale «PS» non sara' attribuito
alcun punteggio.
Art. 11
Accertamenti attitudinali
1. Al termine degli accertamenti psico-fisici di cui all'art. 10,
i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della
commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), agli accertamenti
attitudinali, svolti con le modalita' definite in apposite norme
tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del Comandante
Generale dell'Arma dei Carabinieri, in applicazione dell'art. 3,
comma 1, lettera g) del decreto ministeriale 28 luglio 2005, citato
nelle premesse. Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima
della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante
pubblicazione sul sito www.carabinieri.it , con valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
2. Gli accertamenti attitudinali sono articolati,
fondamentalmente, in quattro distinti momenti:
a) somministrazione, a cura di un Ufficiale psicologo, di uno o
piu' test, di prestazione tipica e/o di performance, e/o questionari
tesi alla raccolta semistrutturata di informazioni sul candidato in
funzione di quanto previsto dal profilo attitudinale di riferimento.
Dette prove costituiscono il «protocollo testologico»;
b) valutazione del «protocollo testologico» a cura di un
Ufficiale psicologo che, al riguardo, redige un'apposita «relazione
psicologica» sul candidato;
c) intervista attitudinale con un Ufficiale perito selettore
attitudinale che, al termine, dell'esplorazione delle aree del
«profilo attitudinale» di riferimento, riepiloga le proprie
considerazioni in una «scheda di valutazione attitudinale»;
Questi tre momenti iniziali costituiscono la cosiddetta «fase
istruttoria» degli accertamenti attitudinali volta alla preliminare
ricognizione e descrizione degli elementi rilevanti ai fini della
formazione della decisione finale della Commissione per gli
accertamenti attitudinali;
d) colloquio collegiale, ovvero «fase costitutiva» degli
accertamenti attitudinali attraverso la quale la commissione,
nominata ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera d) e comma 5 del
bando e composta da membri diversi da quelli intervenuti nella fase
precedente, valutate le risultanze emerse nella fase istruttoria e in
base agli esiti di un ulteriore colloquio condotto dalla stessa,
assumera' le deliberazioni conclusive in merito al possesso dei
requisiti attitudinali cosi' come previsti dal «Profilo attitudinale»
di riferimento quale Carabiniere effettivo in servizio nell'Arma e
alle responsabilita' discendenti dallo status da assumere e dallo
specifico settore di impiego.
3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali,
sara' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso,
quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a
causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, a
eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di
prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione
della Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal
fine gli interessati dovranno far pervenire al predetto Centro
Nazionale di Selezione e Reclutamento, a mezzo e-mail (all'indirizzo
cnsrconcar@pec.carabinieri.it), un'istanza di nuova convocazione,
entro le ore 13.00 del giorno lavorativo antecedente a quello di
prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La
riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il
periodo di svolgimento degli accertamenti stessi, avverra'
esclusivamente a mezzo e-mail (inviata all'indirizzo di posta
elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso).
4. Il giudizio d'idoneita' o d'inidoneita', riportato al termine
degli accertamenti attitudinali, e' definitivo e sara' comunicato per
iscritto agli interessati. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei
non saranno ammessi alle successive fasi del concorso e saranno
esclusi dal concorso.
5. Tutti i concorrenti, compresi i militari, nel periodo di
effettuazione degli accertamenti psico-fisici e di quelli
attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita
interna di caserma; gli stessi, qualora le attivita' concorsuali si
protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del pranzo a carico
dell'Amministrazione Militare. I concorrenti che sono gia' alle armi
dovranno indossare l'uniforme limitatamente al giorno di svolgimento
degli accertamenti attitudinali.
Art. 12
Valutazione dei titoli
La commissione esaminatrice di cui all'art. 6, comma 1, lettera
a):
a. valutera' i titoli posseduti, alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 3, comma
1, dai soli concorrenti che abbiano riportato il giudizio di
idoneita' agli accertamenti attitudinali di cui all'art. 11;
b. attribuira' ai concorrenti cui ne riconoscera' titolo un
punteggio incrementale, secondo le modalita' indicate negli allegati:
- «B», per i candidati di cui alle lettere a) e b) del comma
1. dell'art. 1;
- «C», per i candidati di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 1. dell'art. 1;
- «D» per i candidati di cui alla lettera d) del comma 1.
dell'art. 1;
- «E» e «F», a fattor comune per tutte le categorie di
candidati di cui all'art. 1 comma 1.
Art. 13
Graduatorie di merito ed ammissione al corso
1. La commissione esaminatrice di cui all'art. 6, comma 1,
lettera a), formera' quattro distinte graduatorie di merito, una per
ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1, comma 1, sommando per
ciascun concorrente giudicato idoneo il punteggio riportato:
a. nella prova scritta di selezione;
b. nelle prove di efficienza fisica;
c. negli accertamenti psico-fisici, per i soli concorsi di cui
all'art. 1, comma 1, lettere c) e d);
d. nella valutazione dei titoli.
2. Le graduatorie di merito saranno approvate con decreto del
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
3. Fermo restando quanto indicato nel comma 1, a parita' di
merito si applicheranno, in sede di approvazione delle graduatorie,
le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai
pubblici impieghi. L'elenco dei titoli di preferenza e' riportato
nell'allegato «Q» al presente decreto.
Il decreto di approvazione delle graduatorie sara' reso
disponibile, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti, nel sito www.carabinieri.it e presso il Comando generale
dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio Relazioni con il
Pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935.
4. I candidati idonei, fino a concorrenza dei posti disponibili
per ciascuna delle categorie di cui all'art. 1, comma 1, saranno
dichiarati vincitori secondo l'ordine delle rispettive graduatorie ed
ammessi alla frequenza del corso formativo, che si svolgera' presso i
Reparti di istruzione di assegnazione. Successivamente potra' essere
ammesso al corso, secondo l'ordine delle medesime graduatorie, un
numero di concorrenti idonei pari a quello di eventuali rinunciatari
per qualsiasi motivo, durante i primi 20 (venti) giorni di effettivo
corso.
5. Alla designazione dei vincitori di concorso da formare nelle
specializzazioni in materia di sicurezza e tutela ambientale,
forestale e agroalimentare, di cui all'art. 1 comma 2, lettera b. e
comma 3, si procedera', nei tempi e con le modalita' prescritte con
provvedimento del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri,
tenendo conto della graduatoria di merito del corso di formazione di
base, della necessita' di garantire una omogenea distribuzione degli
specializzandi nelle categorie di cui all'art. 1 comma 3 e delle
preferenze che i frequentatori del corso abbiano espresso nelle
domande di partecipazione al concorso e/o manifestato corso durante.
6. I posti relativi alle specializzazioni in materia di sicurezza
e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, qualora non
ricoperti nel numero stabilito per le aliquote di cui:
a. all'art. 1, comma 3, lettere a. e b., saranno compensati tra
le stesse aliquote;
b. all'art. 1, comma 3, lettera c., saranno devoluti in
aggiunta alle aliquote di cui all'art. 1, comma 3, lettere a. e b..
7. L'Amministrazione si riserva la facolta' di ripianare le
vacanze che dovessero residuare nelle aliquote di cui all'art. 1,
comma 3, lettere a. e b., sino a conseguire la completa copertura dei
posti complessivamente disponibili, designando i frequentatori in
possesso di titoli ritenuti di prevalente interesse ai fini della
formazione e dell'impiego in materia di sicurezza e tutela
ambientale, forestale e agroalimentare, anche a prescindere dalle
preferenze da loro rappresentate.
8. I vincitori del concorso, dovranno presentarsi presso i
Reparti di istruzione, nella data e con le modalita' che saranno resi
noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti, a partire dalla prima decade del mese di dicembre 2018,
nel sito internet www.carabinieri.it e presso il Comando generale
dell'Arma dei Carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni con il
Pubblico, Piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, numero 0680982935.
Art. 14
Accertamento dei requisiti e verifica delle dichiarazioni rese dal
concorrente
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 2 e
della verifica del possesso dei titoli da valutare ai fini indicati
alla let. b. dell'art. 12, il Centro nazionale di selezione e
reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri potra'
chiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti, ai sensi
delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, la conferma di quanto dichiarato nella domanda
di partecipazione e risultante dalla documentazione prodotta dai
concorrenti risultati vincitori del concorso.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma emerga la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni,
l'interessato decade dai benefici eventualmente conseguiti in virtu'
di un provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera. Si precisa, al riguardo, che l'accertamento della resa di
dichiarazioni mendaci finalizzate a tranne un indebito beneficio
comporta:
- la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per
le valutazioni di competenza;
- l'esclusione dal concorso o, se vincitore, la revoca dal
corso.
3. Verra' acquisito d'ufficio il certificato generale del
casellario giudiziale.
Art. 15
Documentazione da produrre a cura dei candidati vincitori
all'atto della presentazione presso il Reparto d'istruzione
dell'Arma dei carabinieri di assegnazione
1. I candidati dichiarati idonei vincitori dovranno presentare o
far pervenire, mediante plico raccomandato, direttamente al Reparto
di istruzione di assegnazione dell'Arma dei carabinieri una
dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo lo schema in
allegato «R» dei sottonotati documenti:
a. cittadinanza italiana;
b. godimento dei diritti politici;
c. titolo di studio;
d. certificato di stato civile.
2. Le dichiarazioni indicate al precedente comma, lettere a. e
b.:
a. non dovranno essere anteriori ai sei mesi rispetto alla data
di presentazione;
b. dovranno attestare, altresi', che gli interessati erano in
possesso della cittadinanza e godevano dei diritti politici fin dalla
data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso.
3. I militari in servizio dovranno altresi' consegnare, in busta
chiusa, all'atto della presentazione, copia conforme del foglio
matricolare, aggiornato in ogni sua parte, rilasciato dal Comando
militare di provenienza)
4. In caso di dichiarazioni mendaci, rilascio ed uso di atti
falsi, si applicheranno le disposizioni di cui all'articoli 2, comma
8 e 14 comma 2.
Art. 16
Presentazione al corso
1. Il corso allievi carabinieri si svolgera' presso una Scuola
Allievi Carabinieri, secondo i programmi e le modalita' stabilite dal
Comando generale dell'Arma dei carabinieri, e sara' disciplinato
dalle disposizioni contenute nel Regolamento interno della Scuola
stessa.
2. Al termine del corso di formazione di base, i militari
designati per la formazione e l'impiego specialistici in materia di
sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare ai sensi
dell'art. 13, comma 5., 6. e 7., saranno avviati alla frequenza di un
corso di specializzazione di durata non inferiore a tre mesi.
3. L'Amministrazione ha facolta' di convocare i candidati
vincitori prima della data di inizio del corso, al fine di espletare
le operazioni di incorporamento, ivi compresa la visita medica di
controllo svolta dal Dirigente del Servizio sanitario per verificare
il mantenimento della prescritta idoneita' psicofisica) Qualora
riscontrati affetti da malattie o malformazioni sopravvenute, i
candidati saranno rinviati al Centro nazionale di selezione e
reclutamento per l'accertamento dell'idoneita' psicofisica al
servizio nell'Arma dei carabinieri. I provvedimenti di inidoneita', o
temporanea inidoneita' che non si risolvano entro dieci giorni dalla
data fissata per la presentazione, comporteranno l'esclusione dal
concorso. Il giudizio di inidoneita' e' definitivo. I candidati
giudicati inidonei saranno sostituiti nell'ordine delle graduatorie
di cui all'art. 13, da altri candidati idonei.
4. All'atto della visita medica di controllo i candidati
vincitori dovranno consegnare:
a. il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle
eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attivita'
lavorative pregresse;
b. in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite;
c. un certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica
attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh
d. ai soli fini dell'eventuale successivo impiego, referto
analitico, rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la
visita, attestante l'esito del dosaggio quantitativo del
glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed
espresso in termini di percentuale di attivita' enzimatica. Inoltre
dovranno rilasciare dichiarazione di ricevuta informazione e di
responsabilizzazione, conforme al modello riportato nell'allegato
"M".
I concorrenti vincitori di sesso femminile dovranno, altresi',
consegnare un referto di test di gravidanza (mediante analisi su
sangue o urine), effettuato presso struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o accreditata con il servizio sanitario nazionale,
entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione, compresi
i festivi.
5. In caso di positivita' del predetto test di gravidanza la
visita medica di controllo sara' sospesa ai sensi dell'art. 580,
comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e l'interessata
sara' rinviata d'ufficio alla frequenza del primo corso utile.
6. I vincitori del concorso che non si presenteranno alla Scuola
Allievi Carabinieri di assegnazione entro il termine fissato nella
convocazione saranno considerati irrevocabilmente rinunciatari e
sostituiti nei termini di cui all'art. 13, comma 4. La Scuola di
assegnazione potra', comunque, autorizzare, per comprovati motivi da
preavvisare tramite il Comando Stazione Carabinieri competente per
territorio, il differimento della presentazione fino al decimo giorno
dalla data di inizio del corso.
7. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di
merito, previa verifica del mantenimento dell'idoneita' psicofisica
con le modalita' di cui al comma 3, saranno ammessi alla ferma
quadriennale nell'Arma dei Carabinieri, perdendo il grado
eventualmente rivestito durante il servizio prestato nelle Forze
armate, ed assunti in forza dalla Scuola Allievi Carabinieri sotto la
data dell'effettivo incorporamento.
8. Gli arruolati volontari quali allievi carabinieri, dopo sei
mesi dalla data di arruolamento, conseguiranno la nomina a
carabiniere allievo, previo superamento di esami, e saranno immessi
in ruolo al grado di carabiniere al termine del corso secondo
l'ordine della graduatoria finale.
Art. 17
Impiego al termine del corso
1. I vincitori di concorso per le riserve dei posti di cui
all'art. 1, comma 1, let. a. e b. saranno impiegati nell'ambito
dell'intero territorio nazionale; se conoscitori/madrelingua della
lingua tedesca potranno essere assegnati, quale prima sede di
servizio, presso la Legione Carabinieri Trentino Alto Adige.
2. I vincitori del concorso per la riserva dei posti di cui
all'art. 1, comma 1, lettera c.:
a. saranno impiegati, per un periodo di tempo comunque non
inferiore a quindici anni, nelle aree:
- nord-ovest (Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia);
- nord-est (Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e
Trentino Alto Adige).
b. se, avendone dichiarato il possesso nella domanda di
partecipazione, abbiano inteso avvalersi delle maggiorazioni
risultanti dal computo dei punteggi incrementali previsti per:
- i titoli di studio;
- le certificazioni in materia informatica CIFI, OPST, SSCP o
EUCIP;
- l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro
di sci alpino e le autorizzazioni a montare rilasciate dalla
Federazione Italiana Sport Equestri e dalla Federazione Italiana
Turismo Equestre (FITE) - Tecniche di Ricognizione Equestre
Competitive (TREC - ANTE),
di cui all'allegato «C», potranno essere impiegati anche
nell'ambito dell'intero territorio nazionale, per la copertura di
posti d'impiego richiedenti particolari qualificazioni, riservandosi
l'Amministrazione la facolta' di prolungarne la permanenza in detti
specifici incarichi per un periodo di tempo non inferiore a dieci
anni.
3. I vincitori della riserva dei posti di cui all'art. 1, comma
1, lettera d. saranno assegnati, quale prima sede di servizio, alla
Legione Carabinieri Trentino Alto Adige.
Art. 18
Spese di viaggio, licenza e varie
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove ed
accertamenti e per la presentazione presso i reparti d'istruzione di
assegnazione sono a carico dei concorrenti.
2. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire
della licenza straordinaria per esami, limitata ai giorni di
svolgimento delle prove e degli accertamenti, nonche' al tempo
strettamente necessario per il raggiungimento delle sedi ove si
svolgeranno dette prove e per il rientro nella sede di servizio.
Qualora il concorrente non sostenga le prove per cause dipendenti
dalla sua volonta' o venga espulso dalle stesse, la licenza
straordinaria sara' computata in detrazione da quella ordinaria
dell'anno in corso.
3. Tutti i concorrenti, compresi i militari in servizio, nel
periodo di effettuazione delle prove di efficienza fisica, degli
accertamenti psico-fisici ed attitudinali dovranno attenersi alle
norme disciplinari e di vita interna di caserma. Per le prove di
efficienza fisica e gli accertamenti psico-fisici dovranno indossare
la tuta ginnica. I militari in servizio dovranno indossare l'uniforme
solo per il giorno di svolgimento degli accertamenti attitudinali.
Tutti i candidati, qualora le attivita' concorsuali si protraggano in
orario pomeridiano, fruiranno del pranzo a carico
dell'Amministrazione militare.
Art. 19
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri per le finalita' di
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro per le finalita' concernenti la gestione del
rapporto medesimo.
2. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico - economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, titolare del
trattamento, che nomina, ognuno per la parte di propria competenza,
responsabili dei dati personali:
- il Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento
del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri;
- i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 6,
comma 1.
Art. 20
Accesso atti amministrativi
Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da
parte dei partecipanti alla procedura concorsuale, ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, dovranno essere trasmesse esclusivamente
a mezzo PEC all'indirizzo cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it secondo
il modello in allegato «S».
Il presente decreto sara' sottoposto a controllo, ai sensi della
normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 28 aprile 2018
Il Comandante generale: Nistri
Allegato "A"
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Allegato "B"
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Allegato "C"
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Allegato "D"
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Allegato "E"
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato "F"
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato "G"
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato "H"
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato "I"
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato "L"
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato "M"
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato "N"
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato "O"
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato "P"
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato "Q"
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato "R"
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato "S"
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato "T"
Parte di provvedimento in formato grafico
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