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martedì 15 maggio 2018

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA CONCORSO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di trecentottanta allievi finanzieri, anno 2018. (GU n.38 del 15-5-2018)

 COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
CONCORSO

Concorso pubblico, per  titoli  ed  esami,  per  il  reclutamento  di
  trecentottanta allievi finanzieri, anno 2018.

CONCORSO (scad. 15 giugno 2018)         


(GU n.38 del 15-5-2018)



                       IL COMANDANTE GENERALE

    Vista  la  legge  23  aprile   1959,   n.   189,   e   successive
modificazioni,  recante  «Ordinamento  del  Corpo  della  Guardia  di
finanza»;
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,
n.  670,  recante  «Approvazione  del   testo   unico   delle   leggi
costituzionali concernenti  lo  statuto  speciale  del  Trentino-Alto
Adige», e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione  dello  statuto  speciale  della
regione Trentino-Alto Adige in materia di  proporzione  negli  uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego»;
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»;
    Vista la legge 18 dicembre 1973,  n.  836,  recante  «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti  statali»  e,
in particolare, l'art. 29;
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto  speciale  per  la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca  e
della lingua ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;
    Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  370,  recante  «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
e integrazioni, recante  «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
    Visto il decreto legislativo 16  aprile  1994,  n.  297,  recante
«Testo  unico  delle   disposizioni   legislative   in   materia   di
istruzione»;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento  recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Attuazione dell'art.  3  della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia  di  nuovo  inquadramento  del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo  della  Guardia  di
finanza»;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
e  integrazioni,  recante  «Misure   urgenti   per   lo   snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo»;
    Vista la legge 16 giugno  1998,  n.  191,  recante  «Modifiche  e
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15  maggio  1997,  n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale  dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.  Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»;
    Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
«Regolamento recante norme per l'individuazione dei  limiti  di  eta'
per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia  di
finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,
n. 127»;
    Visto  il  decreto  ministeriale  17  maggio  2000,  n.  155,   e
successive modificazioni  e  integrazioni,  concernente  «Regolamento
recante norme per l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  nella
Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma  5,  della  legge  20
ottobre 1999, n. 380»;
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»;
    Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione  del
servizio civile nazionale»;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    e    integrazioni,    recante    «Norme     generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»;
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modificazioni e integrazioni;
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
    Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2006,  recante  «Procedure
di selezione relative ai concorsi per l'accesso al ruolo appuntati  e
finanzieri del Corpo della Guardia di finanza riservati ai  volontari
in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale delle Forze
armate, in servizio o in congedo»;
    Visto  il   decreto   ministeriale   16   marzo   2007,   recante
«Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;
    Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia  di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni  e
integrazioni, registrata all'Ufficio centrale del bilancio, presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, il  28  marzo  2008,  al  n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle  varie
autorita' gerarchiche del Corpo;
    Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n.  112,  e  successive  modificazioni,  convertito  in  legge,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6  agosto  2008,  n.
133, recante «Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria»;
    Visto l'art. 32 della  legge  18  giugno  2009,  n.  69,  recante
«Disposizioni per  lo  sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la
competitivita' nonche' in materia  di  processo  civile»  concernente
l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento  dei  documenti
in forma cartacea;
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice  dell'ordinamento  militare»  e  successive  modificazioni  e
integrazioni;
    Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia  di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive  modificazioni
e  integrazioni,  concernente  le  modalita'   per   lo   svolgimento
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio  nel  Corpo
della   Guardia   di   finanza   nei   confronti   degli    aspiranti
all'arruolamento;
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
ottobre 2014 recante «Definizione delle caratteristiche  del  sistema
pubblico per la  gestione  dell'identita'  digitale  di  cittadini  e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di  adozione  del
sistema  SPID  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e  delle
imprese»;
    Visto l'art. 10 del decreto legislativo 28 gennaio  2014,  n.  8,
recante «Disposizioni in materia di personale militare e  civile  del
Ministero della difesa, nonche' misure  per  la  funzionalita'  della
medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1,  lettere
c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e),  della  legge  31
dicembre 2012, n. 244»;
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica  all'art.
635  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco»;
    Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive  tecniche
da adottare ai  sensi  dell'art.  3,  comma  4,  del  citato  decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni;
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12  gennaio
2015, n. 2»;
    Visto il decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche»;
    Visto l'art. 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n.  205,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il  triennio  2018-2020»,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale,
n. 302, del  29  dicembre  2017,  che  autorizza,  in  aggiunta  alle
facolta'   assunzionali   previste   a   legislazione   vigente,   il
reclutamento, tra l'altro, di n. 50 allievi finanzieri,  a  decorrere
dal 1º ottobre 2018;
    Ritenuto di dover riservare dei posti in favore dei candidati  in
possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
    Considerata  l'opportunita'  di   prevedere   che,   alle   prove
concorsuali successive a quella preliminare, venga ammesso un  numero
di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire  un'adeguata
e rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso;

                             Determina:


                               Art. 1


                          Posti a concorso


    1. E' indetto, per l'anno 2018, un pubblico concorso, per  titoli
ed esami, per il reclutamento di  trecentottanta  allievi  finanzieri
cui possono partecipare:
      a) i volontari in ferma prefissata di un anno (c.d. «VFP1») che
abbiano svolto, alla data di scadenza del  termine  di  presentazione
della domanda di partecipazione, almeno sette  mesi  in  tale  stato,
ovvero in rafferma annuale (c.d. «VFP1T»), in servizio.  I  candidati
in servizio in qualita' di volontari in ferma prefissata di  un  anno
(c.d. «VFP1») devono, comunque, aver  completato  tale  periodo  alla
data dell'effettivo incorporamento;
      b) i volontari in ferma prefissata di un anno (c.d. «VFP1»)  in
congedo che abbiano completato la relativa  ferma,  ovvero  in  ferma
quadriennale (c.d. «VFP4») in servizio o in congedo;
      c)  i  cittadini  italiani  anche  se  non  appartenenti   alle
categorie di cui alle precedenti lettere a) e b).
    2. Dei suddetti posti:
      a) n. 335 sono per il contingente ordinario di cui:
        (1) n. 182 riservati ai volontari di cui al comma 1,  lettera
a);
        (2) n. 78 riservati ai volontari di cui al comma  1,  lettera
b);
        (3) n. 75 destinati ai cittadini italiani di cui al comma  1,
lettera c);
      b) n. 45 sono per il contingente di mare di cui:
        (1) n. 30 alla specializzazione «Nocchiere», cosi' ripartiti:
          (a) n. 16 riservati ai volontari di cui al comma 1, lettera
a);
          (b) n. 7 riservati ai volontari di cui al comma 1,  lettera
b);
          (c) n. 7 destinati ai cittadini italiani di cui al comma 1,
lettera c);
        (2) n. 15  alla  specializzazione  «Motorista  navale»  cosi'
ripartiti:
          (a) n. 8 riservati ai volontari di cui al comma 1,  lettera
a);
          (b) n. 4 riservati ai volontari di cui al comma 1,  lettera
b);
          (c) n. 3 destinati ai cittadini italiani di cui al comma 1,
lettera c).
    3. Dei settantacinque posti di cui al comma 2, lettera a), numero
(3), subordinatamente al possesso degli  altri  requisiti  prescritti
dall'art.  2,  n.  23  sono  riservati  ai  candidati   in   possesso
dell'attestato di cui all'art. 4 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado o superiore.
    4. Lo svolgimento del concorso comprende:
        a) prova scritta, consistente in un questionario  a  risposta
multipla;
        b) prove di efficienza fisica;
        c) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
        d) accertamento dell'idoneita' attitudinale.
    5. L'inizio e la durata del corso di  formazione  sono  stabiliti
dal Comando generale della Guardia di finanza.
    6. Il Corpo della Guardia di finanza si riserva  la  facolta'  di
revocare il bando di concorso, di sospendere o di rinviare  le  prove
concorsuali, di modificare, fino  alla  data  di  approvazione  delle
graduatorie finali di merito, il numero  dei  posti  a  concorso,  di
sospendere l'ammissione al corso  di  formazione  dei  vincitori,  in
ragione  del  numero  di  assunzioni   complessivamente   autorizzate
dall'Autorita'  di  governo,  nonche'  di  esigenze  attualmente  non
valutabili ne' prevedibili.

                               Art. 2


                       Requisiti e condizioni
                    per l'ammissione al concorso


    1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:
      a)  abbiano,  alla  data  di  scadenza  del  termine   per   la
presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1,  compiuto  il
diciottesimo anno e non abbiano superato il giorno di compimento  del
ventiseiesimo anno  di  eta'.  Il  limite  anagrafico  massimo  cosi'
fissato e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio militare
prestato e, comunque, non superiore a tre anni per  coloro  che  alla
data del 6 luglio 2017 svolgono  o  hanno  svolto  servizio  militare
volontario, di leva o di leva prolungato;
      b) godano dei diritti civili e politici;
      c) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria:
        (1) di secondo grado che consenta l'iscrizione ai  corsi  per
il conseguimento del diploma  universitario,  se  concorrenti  per  i
posti di cui all'art. 1, comma 1,  lettera  c).  Possono  partecipare
anche coloro che, pur non essendo in possesso del  previsto  diploma,
lo conseguano nell'anno scolastico 2017/2018;
        (2) di primo grado, per i posti riservati ai volontari  delle
Forze armate.
      d) non siano  stati  ammessi  a  prestare  il  servizio  civile
nazionale quali obiettori di coscienza ovvero  abbiano  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
      e) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati
o condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale  per  delitti  non
colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
      f) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento,  in
situazioni   comunque   incompatibili   con   l'acquisizione   o   la
conservazione dello stato giuridico di finanziere;
      g) siano in  possesso  delle  qualita'  morali  e  di  condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura  ordinaria.
A tal fine, il Corpo della guardia  di  finanza  accerta,  d'ufficio,
l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto  alle
funzioni proprie del grado da rivestire.  Sono  causa  di  esclusione
dall'arruolamento   anche   l'esito   positivo   agli    accertamenti
diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o
la detenzione di sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  a  scopo  non
terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;
      h) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione  ovvero  prosciolti,
d'autorita' o  d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze
armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti, per coloro che
partecipano per il contingente ordinario, per inattitudine al volo  o
alla navigazione e, per coloro che partecipano per il contingente  di
mare, per inattitudine al volo;
      i) non siano stati  dimessi,  per  motivi  disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o  istituti  di
formazione delle Forze armate o di polizia.
    2. I volontari in ferma prefissata in servizio che  nel  corrente
anno abbiano presentato domanda di  partecipazione  al  concorso  per
l'accesso alla carriera iniziale di un  altro  Corpo  di  polizia  ad
ordinamento civile o militare possono presentare la domanda solo  per
la riserva di posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c).
    3. I requisiti di cui al comma 1, se non  diversamente  indicato,
devono essere posseduti alla data di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di  partecipazione  di  cui  all'art.  3,
comma 1, e conservati alla data di effettivo incorporamento.
    4. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta'  previsti  per
l'ammissione ai pubblici concorsi.

                               Art. 3


                      Domanda di partecipazione


    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente  mediante  la  procedura  telematica  disponibile  sul
portale  attivo  all'indirizzo   concorsi.gdf.gov.it,   seguendo   le
istruzioni  del  sistema  automatizzato,  entro  le  ore  12,00   del
trentunesimo  giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione   del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
    2. I concorrenti, che devono essere in possesso di un account  di
posta elettronica certificata («P.E.C.»), dopo essersi registrati  al
portale, potranno accedere, tramite la  propria  area  riservata,  al
format di compilazione della domanda di partecipazione.
    3. Ultimata la compilazione dell'istanza:
      a) gli utenti che accedono con S.P.I.D.  (Sistema  Pubblico  di
Identita' Digitale) concluderanno la presentazione della  domanda  di
partecipazione seguendo la relativa procedura automatizzata;
      b) i restanti utenti registrati  al  portale  effettueranno  il
salvataggio in locale del PDF generato dal  sistema  che,  una  volta
stampato, firmato per esteso e scansionato, dovra' essere caricato  a
sistema,  mediante  l'apposita  funzione  «upload»,  unitamente  alla
scansione fronte-retro del documento di riconoscimento  in  corso  di
validita'. Il sistema consentira', quindi, di verificarne il corretto
inserimento  e  di   concludere   la   procedura   di   presentazione
dell'istanza.
    4. I candidati, ove richiesto in sede di prima prova concorsuale,
dovranno fornire il numero identificativo dell'istanza («ID istanza»)
rinvenibile attraverso  la  funzione  «visualizza  istanza»  presente
nella propria area riservata del  portale  nonche'  comunicato  sulla
propria casella di posta elettronica certificata.
    5. In  caso  di  problematiche  di  natura  tecnica  del  sistema
informatico,   verificatasi   nell'ultimo   giorno   utile   per   la
presentazione   della   domanda   di   partecipazione   e   accertate
dall'Amministrazione, sara'  considerata  comunque  valida  l'istanza
presentata dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato
1,  firmato  per  esteso  e  inviato,   unitamente   alla   scansione
fronte/retro del proprio documento  di  riconoscimento  in  corso  di
validita',   all'indirizzo   di   posta    elettronica    certificata
concorsoAF@pec.gdf.it entro il termine di cui al comma 1.
    6. Le domande di partecipazione  presentate  tramite  il  portale
attivo all'indirizzo «concorsi.gdf.gov.it» o secondo le modalita'  di
cui al comma 5, potranno essere modificate  esclusivamente  entro  il
termine di cui al comma 1.
    7.  Eventuali  variazioni  di  recapiti  e   di   stato   civile,
intervenute successivamente al termine di cui al  comma  1,  dovranno
essere comunicate  all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata
concorsoAF@pec.gdf.it

                               Art. 4


                 Elementi da indicare nella domanda


    1. Il candidato deve dichiarare nella domanda:
      a) cognome, nome,  codice  fiscale,  sesso,  data  e  luogo  di
nascita;
      b) per quale riserva di posti intende concorrere;
      c) il possesso della cittadinanza italiana;
      d) lo stato civile  e  il  numero  dei  figli  eventualmente  a
carico;
      e) di godere dei diritti civili e politici;
      f) di non essere imputato, non essere stato condannato ne' aver
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del  codice
di procedura penale per delitti non  colposi,  ne'  essere  o  essere
stato sottoposto a misure di prevenzione;
      g) se volontario in ferma prefissata, la posizione militare con
l'indicazione delle date di arruolamento e, se del  caso,  quella  di
congedo,  nonche'  della   denominazione   dell'ultimo   comando/ente
militare di servizio;
      h) di non essere stato ammesso a prestare  il  servizio  civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di  aver  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
      i) il titolo di studio di cui e' in possesso o che  presume  di
conseguire  nell'anno  scolastico  2017/2018,  indicando   l'istituto
presso il quale e' stato o sara' conseguito;
      l) di non essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato
decaduto dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia,  a  esclusione  dei  proscioglimenti,  per
coloro che partecipano per il contingente ordinario, per inattitudine
al volo o alla navigazione e,  per  coloro  che  partecipano  per  il
contingente di mare, per inattitudine al volo;
      m) se volontario in ferma prefissata in servizio, e concorrente
per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), di non  aver
presentato, nel corrente anno, domanda di partecipazione al  concorso
per l'accesso alla carriera iniziale di un altro Corpo di  polizia  a
ordinamento civile o militare;
      n)  l'indirizzo  proprio  o,   eventualmente,   della   propria
famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale e, dove
possibile, di un recapito telefonico;
      o) il recapito presso  il  quale  desidera  ricevere  eventuali
comunicazioni e un indirizzo di posta elettronica certificata;
      p) l'eventuale possesso dei titoli maggiorativi  di  punteggio,
tra quelli richiamati negli allegati di cui  al  successivo  art.  17
nonche' di quelli preferenziali stabiliti dall'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.  Al  riguardo,  si
precisa che e' onere  del  candidato  consegnare,  o  far  pervenire,
secondo le modalita' e la tempistica indicate all'art. 6, comma 3, la
documentazione o le certificazioni ovvero dichiarazioni  sostitutive,
nei casi previsti  dalla  legge,  comprovanti  il  possesso  di  tali
titoli;
      q) di essere disposto,  in  caso  di  nomina  a  finanziere,  a
raggiungere qualsiasi sede di servizio.
    2. Gli aspiranti che concorrono per  i  posti  riservati  di  cui
all'art. 1, comma 3, devono compilare la  domanda  di  partecipazione
precisando, tra le annotazioni integrative, gli estremi e il  livello
del titolo posseduto, indicando la lingua (italiana o tedesca)  nella
quale intendono sostenere la prevista prova scritta.
    3. I candidati, inoltre, nella domanda di partecipazione,  devono
dichiarare di essere a conoscenza delle  disposizioni  del  bando  di
concorso e, in particolare, degli articoli 11, e 17, concernenti, tra
l'altro, il calendario di svolgimento della prova scritta nonche'  le
modalita' di notifica dei relativi  esiti,  di  convocazione  per  le
prove successive e di notifica delle graduatorie finali di merito.
    4. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e
il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in
caso di false dichiarazioni,  incorre  nelle  sanzioni  previste  dal
codice penale e dalle leggi speciali e  decadra'  da  ogni  beneficio
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla  base  della
dichiarazione non veritiera fornita.

                               Art. 5


                Cause di archiviazione della domanda


    1. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, dopo
il termine  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  con  provvedimento  del
Comandante del Centro di reclutamento della Guardia di  finanza,  nel
caso in cui:
      a) non siano sottoscritte, se previsto, dal candidato;
      b) non siano corredate da idoneo documento di riconoscimento;
      c) pur se compilate telematicamente e debitamente sottoscritte,
pervengano con modalita' differenti da quella prevista;
      d) pervengano  all'indirizzo  P.E.C.  concorsoAF@pec.gdf.it  in
assenza dei relativi presupposti o comunque oltre il termine previsto
per la presentazione della domanda di partecipazione al  concorso  di
cui all'art. 3, comma 1. A tale fine, fa fede la data riportata sulla
«ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in possesso di  «ricevuta
di avvenuta consegna».
    2. I provvedimenti di  archiviazione  di  cui  al  comma  1  sono
notificati  agli  interessati,  che  possono  impugnarli,  producendo
ricorso:
      a) gerarchico,  al  Generale  ispettore  per  gli  Istituti  di
istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni  dalla  data
della notificazione o della comunicazione dell'atto  impugnato  o  da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1971,  n.
1199;
      b) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo, approvato con decreto legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
    3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate
valide  sono  ammessi   al   concorso,   con   riserva,   in   attesa
dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
    Tale riserva deve intendersi  fino  all'ammissione  al  corso  di
formazione.

                               Art. 6


                           Documentazione


    1. Per i candidati risultati idonei alla  prova  scritta  di  cui
all'art. 11, il Centro  di  reclutamento  della  Guardia  di  finanza
provvede, tramite i reparti del Corpo territorialmente competenti,  a
richiedere il certificato generale del casellario giudiziale e quello
dei carichi  pendenti  e  per  coloro  che  concorrono  per  i  posti
riservati di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), i seguenti atti:
      a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati  militari  o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi  e  annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica;
      b) copia del libretto personale e dello stato  di  servizio  (o
della cartella personale) e  del  foglio  matricolare  del  candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare.
    2. I candidati che concorrono per i posti riservati ai  volontari
di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), convocati per  sostenere
le prove di efficienza fisica di cui all'art. 12, devono  produrre  o
far pervenire a mezzo P.E.C., all'indirizzo concorsoAF@pec.gdf.it:
      a) un estratto della documentazione  di  servizio  conforme  al
modello in allegato 2, redatto e firmato:
        (1)  per  i  militari  in  servizio,   dal   Comandante   del
reparto/ente di appartenenza. In tale ipotesi, l'estratto deve essere
chiuso alla data di  scadenza  del  termine  di  presentazione  della
domanda di partecipazione al concorso;
        (2)     per     quelli     in     congedo,     dall'Ufficiale
responsabile/funzionario del  distretto  militare/centro  documentale
militare competente per territorio o residenza;
      b) attestazione, rilasciata dai medesimi organi militari di cui
alla lettera precedente,  dalla  quale  si  evinca  che  le  sanzioni
disciplinari   indicate   nel   predetto   estratto   sono   riferite
esclusivamente al periodo di servizio con  esclusione  del  corso  di
formazione di base (o basico). In assenza di  tale  attestazione,  le
eventuali sanzioni riportate sull'estratto  della  documentazione  di
servizio sono, comunque, considerate comminate durante il periodo  di
servizio.
    3. E' onere degli aspiranti  ammessi  a  sostenere  le  prove  di
efficienza fisica di cui all'art. 12 consegnare in tale  sede  o  far
pervenire a mezzo P.E.C. all'indirizzo concorsoAF@pec.gdf.it entro la
data di svolgimento delle stesse,  i  documenti  in  carta  semplice,
ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti  dalla  legge,
comprovanti il possesso dei titoli maggiorativi di punteggio  di  cui
agli allegati 8, 9 o 10 al bando e/o di quelli preferenziali  di  cui
all'art. 17 del bando e all'art. 5 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, anche se non indicati nella domanda
di partecipazione purche' posseduti alla data di scadenza del termine
di presentazione della stessa.
    I  titoli  preferenziali  e/o  maggiorativi  di  punteggio   gia'
indicati nella domanda di partecipazione  saranno  comunque  valutati
qualora il candidato abbia ivi  indicato  l'amministrazione  pubblica
che dispone della documentazione attestante il possesso dei  suddetti
titoli.
    Non saranno oggetto di  valutazione  i  titoli  per  i  quali  la
preposta Sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per
la  corretta  attribuzione  della  preferenza   e/o   del   punteggio
maggiorativo ovvero presentati oltre la  data  di  svolgimento  della
prova di efficienza fisica.
    4.  I  candidati  che  conseguiranno  il  diploma  di  istruzione
secondaria di secondo grado nell'anno scolastico  2017/2018  dovranno
presentare,  secondo  le  modalita'  e  la  tempistica  che   saranno
comunicate dal Centro  di  reclutamento  della  Guardia  di  finanza,
idonea documentazione attestante il possesso  del  citato  titolo  di
studio  ovvero  la  dichiarazione  sostitutiva,  redatta  secondo  il
modello in allegato 3.
    5. I candidati che  rivestono  lo  status  di  militare,  qualora
utilmente  collocati  nelle  graduatorie  finali  di  merito  di  cui
all'art. 17,  devono  far  pervenire  a  mezzo  P.E.C.  all'indirizzo
concorsoAF@pec.gdf.it, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla
data di comunicazione dell'esito del  concorso,  domanda  diretta  al
Ministero della difesa, con cui chiedono di rinunciare a detto status
per conseguire l'ammissione alla frequenza del corso di formazione in
qualita' di allievo finanziere.
    6. I documenti  incompleti  o  affetti  da  vizio  sanabile  sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro trenta giorni dalla data di restituzione.

                               Art. 7


                      Commissione giudicatrice


    1.  La  Commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione del Comandante in Seconda della Guardia di finanza, e'
presieduta da un  ufficiale  Generale  della  Guardia  di  finanza  e
ripartita  nelle  seguenti  Sottocommissioni,  ciascuna  delle  quali
presieduta da un ufficiale superiore del Corpo:
      a) Sottocommissione per la valutazione della prova scritta,  la
valutazione delle prove di  efficienza  fisica  e  dei  titoli  e  la
formazione delle graduatorie finali di merito,  composta  da  quattro
ufficiali della Guardia di finanza, membri;
      b) Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da almeno  cinque
ufficiali medici, membri;
      c) Sottocommissione per  la  visita  medica  di  revisione  dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita   medica   di   primo
accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da
due ufficiali medici (di cui uno di  grado  superiore  a  quello  dei
medici della precedente  Sottocommissione  o,  a  parita'  di  grado,
comunque, con anzianita' superiore), membri;
      d)   Sottocommissione   per    l'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale dei candidati  al  servizio  incondizionato  nel  Corpo,
composta da almeno dodici ufficiali della Guardia di  finanza  periti
selettori, membri.
    2. Gli ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere  in
servizio.
    3. Le sottocommissioni, per i lavori  di  rispettiva  competenza,
possono  avvalersi  dell'ausilio  di  esperti  ovvero  di   personale
specializzato e tecnico. La  Sottocommissione  di  cui  al  comma  1,
lettera  d),  puo'  avvalersi,  altresi',  durante  gli  accertamenti
attitudinali, dell'ausilio di psicologi.
    4. Le sottocommissioni indicate al comma 1, possono,  durante  lo
svolgimento dei  lavori,  avvalersi  di  personale  di  sorveglianza,
all'uopo individuato dal Centro di reclutamento.

                               Art. 8


                 Adempimenti delle Sottocommissioni


    1. Ciascuna Sottocommissione  di  cui  all'art.  7,  prima  dello
svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissa in un apposito
verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto
previsto dal presente bando di concorso e dalle vigenti  disposizioni
normative.
    2. Le Sottocommissioni previste all'art. 7, comma 1, lettere b) e
c), compilano, per ogni candidato, un  verbale  firmato  da  tutti  i
componenti.
    3. Gli atti compilati  dalle  sottocommissioni  sono  riveduti  e
controfirmati dal Presidente della Commissione giudicatrice.

                               Art. 9


                       Esclusione dal concorso


    1. Con determinazione del Capo del I reparto del Comando generale
della Guardia di finanza, puo'  essere  disposta,  in  ogni  momento,
l'esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui  al
presente bando.
    2. Le proposte di esclusione dei  candidati  sono  formulate  dal
Centro di reclutamento della Guardia di finanza.
    3. Avverso i provvedimenti  di  esclusione  di  cui  al  presente
articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
      a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del  Comando  generale
della  Guardia  di  finanza,  entro  30  giorni  dalla   data   della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
      b) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

                               Art. 10


                    Documento di identificazione


    1. Ad ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire  la
carta di identita' o un documento  di  riconoscimento  rilasciato  da
un'Amministrazione dello Stato, in corso di validita'.

                               Art. 11


                   Data e modalita' di svolgimento
                         della prova scritta


    1. I candidati, che abbiano  validamente  presentato  domanda  di
partecipazione al  concorso  e  non  abbiano  ricevuto  comunicazione
alcuna di esclusione, sosterranno, a partire dal 2  luglio  2018,  la
prova  scritta  consistente  in  domande  di  italiano,   storia   ed
educazione civica, geografia e test logico-matematici.
    2. La sede,  l'elenco  dei  candidati  di  cui  al  comma  1,  il
calendario e  le  modalita'  di  svolgimento  della  suddetta  prova,
nonche' eventuali variazioni, saranno resi noti,  a  partire  dal  22
giugno  2018,  mediante  avviso   pubblicato   sul   portale   attivo
all'indirizzo  «concorsi.gdf.gov.it»  e  presso  l'Ufficio   Centrale
Relazioni con il Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile,
n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
    3. I candidati, che non  si  presentano  nel  giorno  e  nell'ora
stabiliti  per  sostenere  la   prova   scritta,   sono   considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
    4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica,  a
tutti gli effetti, e per tutti i candidati.
    5. I candidati concorrenti per i posti  riservati  ai  possessori
dell'attestato di cui all'art. 4 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, che abbiano fatto richiesta, nella
domanda di partecipazione al concorso, di sostenere la prova  scritta
in lingua tedesca, possono richiedere,  sul  posto,  l'assistenza  di
personale qualificato conoscitore della lingua stessa,  per  ottenere
chiarimenti sulle modalita' di esecuzione della predetta prova.
    6. Ciascun candidato deve  presentarsi  per  sostenere  la  prova
scritta munito di una penna biro a inchiostro nero.
    7. Nella sede di esame non possono essere introdotti  vocabolari,
dizionari dei sinonimi e  contrari,  appunti  o  altre  pubblicazioni
nonche' elaboratori di calcolo.  Eventuali  apparecchi  telefonici  e
ricetrasmittenti  o,  comunque,  di  comunicazione,   devono   essere
obbligatoriamente spenti.
    I candidati che contravvengono a tali disposizioni  sono  esclusi
dal concorso a cura della Sottocommissione di cui all'art.  7,  comma
1, lettera a).
    8. La banca dati da cui sono tratti i  questionari  somministrati
ai  candidati  sara'  pubblicata  sul  portale  attivo  all'indirizzo
«concorsi.gdf.gov.it», nella sezione relativa ai concorsi.
    9. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della  prova
scritta,  da  parte   dei   candidati,   saranno   rese   disponibili
informazioni sul citato portale.
    10. La somministrazione e la revisione  dei  test  sono  eseguite
dalla Sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a).
    11. La preposta Sottocommissione attribuisce a ciascun  candidato
un punto di merito da zero a sessanta.
    12. Superano la prova scritta  e,  pertanto,  sono  ammessi  alle
prove di efficienza fisica, di cui all'art. 12, i candidati:
      a) del contingente ordinario, che si collocano nei primi:
        (1) n. 455 posti  della  graduatoria  dei  volontari  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera a);
        (2) n. 195 posti  della  graduatoria  dei  volontari  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera b);
        (3) n. 188 della graduatoria dei cittadini  italiani  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera c);
      b) del contingente di mare:
        (1) specializzazione «Nocchiere», che si collocano nei primi:
          (a) n. 48 posti della  graduatoria  dei  volontari  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera a);
          (b) n. 21 posti della  graduatoria  dei  volontari  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera b);
          (c) n. 21 posti della graduatoria dei cittadini italiani di
cui all'art. 1, comma 1, lettera c);
        (2) specializzazione «Motorista navale», che si collocano nei
primi:
          (a) n. 24 posti della  graduatoria  dei  volontari  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera a);
          (b) n. 12 posti della  graduatoria  dei  volontari  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera b);
          (c) n. 9 posti della graduatoria dei cittadini italiani  di
cui all'art. 1, comma 1, lettera c).
    Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito lo stesso
punteggio del concorrente classificatosi, nell'ambito delle  predette
graduatorie,  all'ultimo  posto  utile.  I  restanti  aspiranti  sono
esclusi dal concorso.
    13. L'esito della prova scritta sara' reso noto,  a  partire  dal
terzo giorno successivo (esclusi  i  giorni  di  sabato,  domenica  e
festivi) a quello di svolgimento dell'ultima sessione della  predetta
prova, mediante avviso disponibile sul portale  attivo  all'indirizzo
«concorsi.gdf.gov.it» e presso l'Ufficio Centrale  Relazioni  con  il
Pubblico della Guardia di finanza, viale  XXI  aprile,  n.  55,  Roma
(numero verde: 800669666).
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 15.
    14. I  candidati  risultati  idonei  alla  prova  scritta,  senza
attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi  per  essere
sottoposti  alle  prove  di   efficienza   fisica   e,   se   idonei,
all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, secondo il calendario e
le modalita' comunicati con l'avviso di cui al comma 13.
    15. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso:
      a) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
      b) straordinario, al  Presidente  della  Repubblica,  ai  sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  24
novembre  1971,  n.  1199,  entro  120  giorni   dalla   data   della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza.

                               Art. 12


                     Prove di efficienza fisica


    1. Le prove di efficienza fisica, volte ad accertare  il  livello
di preparazione atletica dei candidati, consistono:
      a) per il contingente ordinario, nelle seguenti:
        (1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000  m.
e piegamenti sulle braccia;
        (2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m. e prova
di nuoto 25 m. stile libero;
      b) per il contingente di mare, nelle seguenti:
        (1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000  m.
e prova di nuoto 25 m. stile libero;
        (2) prova facoltativa a scelta  tra  corsa  piana  100  m.  e
piegamenti sulle braccia.
    2. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi indicati  nelle
tabelle di cui all'allegato 4, anche in  una  sola  delle  discipline
obbligatorie, determinera' la non idoneita' e quindi l'esclusione dal
concorso.
    3. Il candidato risultato idoneo che dalla  somma  dei  punti  di
merito delle prove obbligatorie e della prova facoltativa riporta  un
punteggio tra 1 e 12 consegue una maggiorazione del  punteggio  della
graduatoria unica di merito, secondo quanto di seguito riportato:
     

        =====================================================
        |                       |     Maggiorazione del     |
        | Punteggio conseguito  |        punteggio          |
        +=======================+===========================+
        |       da 1 a 2        |             1             |
        +-----------------------+---------------------------+
        |      da 2,5 a 3,5     |             2             |
        +-----------------------+---------------------------+
        |        da 4 a 5       |             3             |
        +-----------------------+---------------------------+
        |      da 5,5 a 6,5     |             4             |
        +-----------------------+---------------------------+
        |        da 7 a 8       |             5             |
        +-----------------------+---------------------------+
        |      da 8,5 a 9,5     |             6             |
        +-----------------------+---------------------------+
        |      da 10 a 11       |             7             |
        +-----------------------+---------------------------+
        |      da 11,5 a 12     |             8             |
        +-----------------------+---------------------------+

    4. Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo  non  incide
sulla  gia'  conseguita   idoneita'   al   termine   degli   esercizi
obbligatori.
    5. All'atto del sostenimento delle prove di efficienza fisica,  i
candidati devono presentare alla Sottocommissione di cui all'art.  7,
comma 1, lettera a), un certificato, in originale o  copia  conforme,
di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera
in  corso  di  validita',  rilasciato  da  medici  appartenenti  alla
Federazione medico sportiva italiana, ovvero  a  strutture  sanitarie
pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario  nazionale,
che esercitano, in tali ambiti, in qualita' di  medici  specializzati
in medicina dello sport.
    6. La mancata presentazione di detto certificato determina la non
ammissione  del  concorrente  alle  suddette   prove   e,   pertanto,
l'esclusione dal concorso.
    7. Ai soli fini della  effettuazione  in  piena  sicurezza  delle
prove di efficienza fisica, i candidati  di  sesso  femminile  devono
produrre, in sede di convocazione alla anzidette prove,  un  test  di
gravidanza di data non  anteriore  a  cinque  giorni  dalla  data  di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In  assenza
del referto, la candidata e', allo scopo sopra  indicato,  sottoposta
al test di gravidanza a cura dell'amministrazione.
    8.  Per  le  concorrenti  che  risultano  positive  al  test   di
gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli  accertamenti
svolti, il Presidente della competente Sottocommissione  provvede  al
differimento delle stesse in data non successiva al 1°  ottobre  2018
non potendo procedere  all'effettuazione  alle  prove  di  efficienza
fisica e dovendo esimersi dalla  pronuncia  del  giudizio,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale  17  maggio  2000,  n.
155, e successive modificazioni e integrazioni, secondo il  quale  lo
stato    di    gravidanza    costituisce    temporaneo    impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
    9. Laddove lo stato di  temporaneo  impedimento  sussista  ancora
alla data del 1°  ottobre  2018,  tali  candidate  sono  escluse  dal
concorso.
    10. Il Presidente della competente sottocommissione,  qualora  il
candidato presenti idonea certificazione medica attestante postumi di
infortuni  precedentemente  subiti  o   uno   stato   di   temporanea
indisposizione ovvero si infortuni prima o durante l'espletamento  di
una delle prove  e  lo  faccia  presente  ad  uno  dei  membri  della
sottocommissione, provvede, con giudizio  motivato  e  insindacabile,
all'eventuale differimento dello  stesso  a  una  data  posteriore  a
quella prevista dal calendario delle prove di  efficienza  fisica  e,
comunque, non oltre il 1° ottobre 2018, ferma restando  la  validita'
degli esiti delle  eventuali  prove  svolte  fino  al  momento  della
comunicazione dell'infortunio subito.
    11. I candidati risultati idonei alle prove di efficienza  fisica
sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica,  mentre
i non idonei sono esclusi dal concorso.
    12. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

                               Art. 13


              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica


    1. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e' effettuato:
      a) da parte della Sottocommissione indicata all'art.  7,  comma
1, lettera b), mediante visita medica di primo  accertamento,  presso
il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle  Fiamme
Gialle, n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia;
      b) in ragione delle condizioni del soggetto  al  momento  della
visita.
    2. Per  il  conseguimento  dell'idoneita'  psico-fisica  tutti  i
candidati devono essere in possesso del profilo sanitario compatibile
con l'idoneita' psico-fisica al servizio  nel  Corpo,  stabilita  dal
decreto  ministeriale  17  maggio  2000,   n.   155,   e   successive
modificazioni e integrazioni, e alle direttive tecniche adottate  con
decreto del Comandante generale della Guardia di finanza.
    Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet  del  Corpo
www.gdf.gov.it
    Oltre  al  richiamato  profilo  sanitario,   ai   candidati   che
concorrono per il contingente di mare specializzazione «Nocchiere» e'
richiesto altresi' il possesso di acutezza visiva uguale o  superiore
a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno,
senza correzione; campo visivo e  motilita'  oculare  normali;  senso
cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche e non devono essere
affetti dalle imperfezioni, infermita' e condizioni somato-funzionali
di cui all'elenco in allegato 5.
    3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e  fatto
salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i  seguenti  esami  e
visite:
      a) visita medica generale;
      b) esami delle urine ed ematochimici;
      c) visita neurologica;
      d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
      e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.
    I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine  definito  dal
Centro di Reclutamento, sulla base della  disponibilita'  dei  medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.
    4. La Sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  b),
puo' disporre, qualora  lo  ritenga  necessario,  l'effettuazione  di
ulteriori  visite  specialistiche   ed   esami   strumentali   e   di
laboratorio.
    In  particolare,  nel  caso   in   cui   si   dovessero   rendere
indispensabili   indagini    radiologiche,    l'interessato    dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso
sara' considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso.
    5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia'
stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica di cui al comma 3, nell'ambito  di  altri  concorsi  per
l'accesso  al  Corpo  della  guardia  di  finanza,  sono   sottoposti
esclusivamente ai seguenti accertamenti:
      a) visita medica generale;
      b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di  sostanze
stupefacenti e/o psicotrope;
      c)  eventuali  ulteriori  visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio necessari ai  fini  della  verifica  del
possesso dei requisiti specifici previsti  per  l'accesso  al  ruolo,
ovvero ai fini di cui al comma 4.
    In tali casi, la competente Sottocommissione esprime il  giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.
    6. Il giudizio  espresso  in  sede  di  visita  medica  di  primo
accertamento e' immediatamente comunicato all'interessato, il  quale,
in caso di non idoneita', puo', contestualmente, chiedere  di  essere
ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per il  difetto
dei requisiti di cui al comma 10.
    7. La richiesta di ammissione alla  visita  medica  di  revisione
deve essere:
      a) presentata al  Centro  di  reclutamento,  al  momento  della
comunicazione di non idoneita' da parte della Sottocommissione di cui
al comma 1, lettera a);
      b) integrata da  documentazione  rilasciata  da  una  struttura
sanitaria pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il
Servizio  Sanitario  Nazionale,  relativa  alle   cause   che   hanno
determinato l'esclusione (modello in allegato 6). L'originale di tale
documentazione deve essere consegnato o fatto pervenire al Centro  di
reclutamento - Ufficio Sanitario - via delle Fiamme  Gialle,  n.  18,
00122  Roma/Lido  di  Ostia,  o  inviata   all'indirizzo   di   posta
elettronica certificata rm0300000p@pec.gdf.it, entro il  quindicesimo
giorno  solare  successivo  a  quello  della  comunicazione  di   non
idoneita'.
    Entro  i  tempi  tecnici  di  espletamento  della  presente  fase
selettiva, comunicati al candidato in  sede  di  notifica  della  non
idoneita' e compatibilmente con questi, potra' essere comunque  presa
in considerazione la documentazione:
      (1) spedita o inviata entro il  suddetto  termine  di  quindici
giorni e pervenuta oltre lo stesso;
      (2) consegnata, pervenuta o inviata in mera scansione o  copia,
il cui originale sia prodotto nei  termini  indicati  dal  Centro  di
reclutamento.
    In   ogni   caso   l'amministrazione   non   si   assume   alcuna
responsabilita' per la  mancata  ricezione  o  per  i  ritardi  nella
consegna dell'originale della documentazione entro  i  termini  sopra
indicati.
    La richiesta di visita medica di revisione non e' accolta qualora
non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera  a)  o
la documentazione di cui alla lettera b) non  pervenga  in  originale
nei termini ivi indicati.
    I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal  Comandante
del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo  ricorso  secondo  le
modalita' di cui all'art. 5, comma 2.
    8. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che  hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della Sottocommissione  per  la
visita medica di primo accertamento.
    9.  La  Sottocommissione  per  la  visita  medica  di  revisione,
acquisita la domanda di cui al comma 7 e valutata  la  certificazione
prodotta, puo':
      a) esprimere  direttamente  un  giudizio  di  idoneita'  o  non
idoneita', che sara' notificato al candidato  tramite  il  Centro  di
reclutamento;
      b) riconvocare l'aspirante presso  il  Centro  di  reclutamento
della  Guardia  di  finanza,  per  sottoporlo  a   ulteriori   visite
specialistiche e/o  esami  strumentali  e  di  laboratorio,  ritenuti
necessari,  all'esito  dei  quali  formulera'  l'apposito   giudizio.
L'eventuale riconvocazione avverra'  prima  dello  svolgimento  delle
successive fasi concorsuali.
    10. La visita medica di revisione non  e'  ammessa  nei  seguenti
casi:
      a) disturbi della  parola  (balbuzie,  dislalia  e  paralalia),
anche se in forma lieve;
      b) positivita'  alle  sostanze  psico-attive,  accertata  anche
mediante test tossicologici di I e di II livello;
      c) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate;
      d)   difetto   di   senso   cromatico   normale   alle   tavole
pseudoisocromatiche,  per  i  candidati   che   concorrono   per   il
contingente di mare specializzazione «Nocchiere».
    11.  La  Sottocommissione  per  la   visita   medica   di   primo
accertamento:
      a) nei casi di cui alle lettere a),  c)  e  d)  del  comma  10,
dichiara  immediatamente  la  non   idoneita'   dell'aspirante   che,
pertanto, non e' sottoposto a ulteriori visite o esami;
      b) nel caso di positivita' alle sostanze psico-attive accertata
mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari  nelle
more dell'esito del test di  II  livello,  all'esito  del  quale,  se
confermata la positivita', dichiara la non  idoneita';  diversamente,
l'aspirante sara' riconvocato per essere  sottoposto  agli  ulteriori
accertamenti sanitari.
    12. l candidati risultati idonei agli  accertamenti  psico-fisici
sono ammessi a sostenere l'accertamento  dell'idoneita'  attitudinale
nel giorno e nell'ora comunicati dal  Centro  di  reclutamento  della
Guardia di finanza.
    13. Il candidato risultato assente alla visita  medica  di  primo
accertamento o di revisione, nei casi in cui sia  stato  riconvocato,
ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso.
    14.  Il  giudizio  espresso  dalle  competenti  Sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo.
    15. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

                               Art. 14


                 Documentazione da produrre in sede
               di visita medica di primo accertamento


    1. I concorrenti convocati presso il Centro di  reclutamento  per
sostenere la visita medica di primo accertamento devono presentare la
seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a  sessanta
giorni:
      a)  certificato  attestante  l'effettuazione  e  il   risultato
dell'accertamento per i markers  dell'epatite  B  (riportanti  almeno
HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);
      b) certificato attestante l'esito del test  per  l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV;
      c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano  almeno
i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz;
      d) ecografia pelvica,  per  i  candidati  di  sesso  femminile,
comprensiva di immagini e relativo referto.
      I  certificati  devono  essere  rilasciati  da  una   struttura
sanitaria pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il
Servizio sanitario nazionale;
      e) certificato medico (fac-simile in  allegato  7),  rilasciato
dal medico di fiducia di cui all'art.  25  della  legge  23  dicembre
1978, n. 833, attestante:
        1) stato di buona salute;
        2) presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche;
        3)     presenza/assenza     di      gravi      manifestazioni
immuno-allergiche;
        4) presenza/assenza di gravi intolleranze e  idiosincrasie  a
farmaci o alimenti;
      f) prescrizione, ovvero  idonea  certificazione,  di  eventuale
terapia farmacologica assunta, o  somministrata,  nei  trenta  giorni
precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di
detta documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede  di
test tossicologici e' causa di esclusione dal concorso.
    2. La positivita' agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a)
e b), e la certificata presenza delle manifestazioni, intolleranze  o
idiosincrasie di cui al medesimo  comma  1,  lettera  e),  comportano
l'esclusione dal concorso.
    3. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un test
di gravidanza di data non anteriore a cinque  giorni  dalla  data  di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. A tal fine,
qualora in corso di validita', potra'  essere  presentato  lo  stesso
certificato di cui all'art. 12, comma 7. In assenza del  referto,  la
candidata e' sottoposta,  allo  scopo  sopra  indicato,  al  test  di
gravidanza presso il Centro di reclutamento.
    4.  Per  le  concorrenti  che,  all'atto  delle  visite  mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei  certificati
prodotti o degli  accertamenti  svolti  in  quella  stessa  sede,  la
competente Sottocommissione  non  puo'  procedere  agli  accertamenti
previsti e deve esimersi  dalla  pronuncia  del  giudizio,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale  17  maggio  2000,  n.
155,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni.  Tali  candidate
saranno  escluse  dal  concorso  qualora  lo  stato   di   temporaneo
impedimento, anche in sede di seconda  convocazione  e  comunque  non
oltre il 2 ottobre 2018, non consenta  di  rispettare  la  tempistica
prevista dall'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale.
    5. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno
di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
      a) lettere a),  b)  ed  e),  viene  ammesso  con  riserva  alle
successive fasi concorsuali  ed  escluso  qualora  non  proceda  alla
consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di
reclutamento;
      b)  lettere  c)  e  d),  potra'  avanzare  istanza  per  essere
convocato  in  data  successiva  per   sostenere   gli   accertamenti
dell'idoneita' psico-fisica.  Il  Presidente  della  Sottocommissione
indicata all'art.  7,  comma  1,  lettera  b),  potra'  concedere  il
differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle  visite
mediche  di  primo  accertamento.  La  data  di  convocazione   viene
immediatamente comunicata all'interessato.  Qualora  l'aspirante  non
avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in cui
e' stato riconvocato e' escluso dal concorso.
    6. I candidati ammessi ai  recuperi  delle  prove  di  efficienza
fisica che in  sede  di  visita  medica  di  primo  accertamento  non
presentano i certificati di cui al comma 1, lettere  c)  e  d),  sono
esclusi dal concorso.
    7. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

                               Art. 15


              Accertamento dell'idoneita' attitudinale


    1. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti  e'  accertata  dalla
Sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera d), secondo le
modalita' tecniche definite con provvedimento del Comandante generale
della Guardia di finanza, pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it
    2. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale  e'  finalizzato  a
riscontrare il possesso del profilo  attitudinale  richiesto  per  il
ruolo ambito.
    3. Detto accertamento si articola in:
      a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le  capacita'  di
ragionamento;
      b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa
il carattere,  le  inclinazioni  e  la  struttura  personologica  del
candidato;
      c) uno o piu' questionari  biografici  e/o  motivazionali,  per
valutare  le  esperienze  di  vita   passata   e   presente   nonche'
l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso;
      d) un  colloquio  attitudinale,  a  cura  di  ufficiali  periti
selettori, per un  esame  diretto  dei  candidati,  alla  luce  delle
risultanze dei predetti test e questionari;
      e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
    4. I candidati giudicati non idonei sono esclusi dal concorso.
    5. Il giudizio espresso dalla competente Sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo.
    6. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

                               Art. 16


         Mancata presentazione e differimento del candidato
                       alle prove concorsuali


    1.   Il   candidato   che,   per    cause    non    riconducibili
all'amministrazione che ha  indetto  il  presente  concorso,  non  si
presenta nel giorno e  nell'ora  stabiliti  per  sostenere  la  prova
scritta, le prove di efficienza fisica, l'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica e l'accertamento dell'idoneita' attitudinale,  previste,
rispettivamente, dagli articoli 11,  12,  13  e  15,  e'  considerato
rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con  i
tempi tecnici di  espletamento  delle  succitate  fasi  selettive,  i
presidenti delle Sottocommissioni di cui all'art. 7, comma  1,  hanno
facolta'  -   su   istanza   dell'interessato,   esclusivamente   per
documentate cause di forza maggiore - di anticipare o posticipare  la
convocazione  dei  candidati,  nel   rispetto   del   calendario   di
svolgimento delle stesse. L'istanza deve essere inviata all'indirizzo
di posta elettronica certificata concorsoAF@pec.gdf.it
    Le decisioni assunte in  relazione  alle  suddette  istanze  sono
comunicate agli interessati a cura del Centro di  reclutamento  della
Guardia di finanza.
    2. Il candidato che, avendo chiesto e  ottenuto  il  differimento
delle prove ai sensi del comma  1,  non  si  presenta  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario  e,  quindi,  escluso
dal concorso.
    3. Avverso tali  esclusioni,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.

                               Art. 17


                    Graduatorie finali di merito


  1. La Sottocommissione di cui all'art.  7,  comma  1,  lettera  a),
predispone  distinte  graduatorie  finali  di  merito  per   ciascuna
categoria di partecipanti al concorso del contingente ordinario e  di
ogni specializzazione del contingente di mare.
  2. Sono  iscritti  nelle  anzidette  graduatorie  i  candidati  che
abbiano  conseguito  il  giudizio  di  idoneita'  a  tutte  le   fasi
concorsuali di cui all'art. 1, comma 4.
  3. Il punteggio complessivo di merito e' determinato dal  punteggio
conseguito nella prova scritta di cui all'art. 11, incrementato delle
maggiorazioni di punteggio ottenute nelle prove di efficienza  fisica
e dalla valutazione dei titoli di cui agli allegati 8, 9 o 10.
  4. A parita' di merito, e' data la  precedenza,  nell'ordine,  agli
orfani di guerra  ed  equiparati,  ai  figli  di  decorati  al  valor
militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor  di
marina, al  valor  aeronautico  o  al  valor  civile,  alla  data  di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
  5. In caso di ulteriore parita',  si  osservano  le  norme  di  cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della  legge  16  giugno
1998, n. 191.
  6. I titoli preferenziali e/o maggiorativi sono ritenuti validi  se
posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per   la
presentazione  della  domanda  di  ammissione  al  concorso  e  se  i
medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il  possesso,  sono
prodotti secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 3.
  Il punteggio maggiorativo per il possesso del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado a indirizzo nautico e'  attribuito  anche
nel caso in cui  lo  stesso  venga  conseguito  nell'anno  scolastico
2017/2018 e ne sia  stata  fornita  idonea  documentazione  ai  sensi
dell'art. 6, comma 4.
  7. Con determinazione del  Comandante  generale  della  Guardia  di
finanza vengono approvate le graduatorie  finali  di  merito  e  sono
dichiarati vincitori del concorso i candidati che, nell'ordine  delle
stesse, risultino compresi nel numero dei  posti  messi  a  concorso,
tenuto conto della riserva di posti di cui all'art. 1, comma 3.
  I concorrenti per i posti riservati ai possessori dell'attestato di
cui all'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 272, riferito al diploma di istruzione secondaria di secondo
grado o superiore, non beneficiano di tale riserva laddove  risultino
privi del suddetto titolo.
  8.  La  riserva  di  posti  di  cui  all'art.  1,  comma  3,  sara'
soddisfatta conteggiando tra  i  beneficiari  della  stessa  anche  i
concorrenti che si collocheranno in posizione utile nella graduatoria
finale di merito del contingente ordinario.
  9. Qualora, per mancanza di candidati idonei,  non  possono  essere
ricoperti i posti riservati di  cui  al  comma  8,  gli  stessi  sono
devoluti in aumento agli altri candidati iscritti  nella  graduatoria
finale di merito del contingente ordinario di cui all'art.  1,  comma
1, lettera c).
  10. Qualora, per mancanza di candidati idonei, non  possano  essere
ricoperti uno o piu' posti riservati ai candidati di cui all'art.  1,
comma 1:
    a) lettere a) e/o b), le unita' resesi disponibili:
      (1) nell'ambito del contingente ordinario sono:
        (a)  conferite  in  aumento  alla  medesima   categoria   del
contingente di mare equamente ripartite tra le  due  specializzazioni
secondo il seguente ordine di priorita':
          (1) specializzazione «Nocchiere»;
          (2) specializzazione «Motorista Navale»;
        (b) laddove cosi' non ricoperte, sono  conferite  in  aumento
all'altra categoria del medesimo contingente e, qualora ulteriormente
non ricoperte, equamente ripartite e/o conferite in  aumento  a  tale
ultima  categoria  del  contingente  di  mare  secondo  l'ordine   di
priorita' di cui alla precedente lettera (a);
      (2) nell'ambito del contingente di mare sono:
        (a) conferite in aumento alla medesima  categoria  dell'altra
specializzazione;
        (b) laddove cosi' non ricoperte, conferite  in  aumento  alla
medesima categoria del contingente ordinario e, qualora ulteriormente
non ricoperte:
          (1) equamente ripartite e conferite  in  aumento  all'altra
categoria del contingente di mare, secondo l'ordine di priorita':
          specializzazione «Nocchiere»;
          specializzazione «Motorista Navale»;
          (2) all'altra categoria del contingente ordinario.
  In caso di eventuali posti non assegnati per effetto delle suddette
disposizioni, si applica la previsione di  cui  all'ultimo  capoverso
dell'art. 2199, comma 7-bis, del decreto legislativo 15  marzo  2010,
n. 66; b) lettera c), le unita' resesi disponibili nell'ambito:
        (1) del contingente ordinario,  sono  equamente  ripartite  e
conferite in aumento a quelle messe a concorso per il contingente  di
mare secondo il seguente ordine di priorita':
          (a) specializzazione «Nocchiere»;
          (b) specializzazione «Motorista navale»;
        (2) del contingente di mare, le unita' disponibili sono:
          (a) conferite in aumento a  quelle  messe  a  concorso  per
l'altra specializzazione;
          (b) laddove cosi' non ricoperte, conferite in aumento  alla
medesima categoria del contingente ordinario.
  I posti eventualmente non  assegnati  per  effetto  delle  suddette
disposizioni,  saranno  riassegnati  tenendo  conto  delle   esigenze
dell'Amministrazione.
  11. Le graduatorie sono rese note con avviso pubblicato sul portale
attivo all'indirizzo concorsi.gdf.gov.it,  sulla  rete  intranet  del
Corpo e presso l'Ufficio centrale relazioni  con  il  pubblico  della
Guardia di finanza, viale XXI aprile,  n.  55,  Roma  (numero  verde:
800669666).
  Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per  tutti
i candidati e dalla data di pubblicazione dello  stesso  decorrono  i
termini per esercitare le azioni di cui  all'ultimo  comma  dell'art.
11.

                               Art. 18


                  Ammissione al corso di formazione


    1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione  ad  assumere
di cui all'art. 1, comma 6, i concorrenti dichiarati  vincitori  sono
ammessi a un corso di formazione in qualita' di  allievi  finanzieri,
previo superamento della visita medica di incorporamento, alla  quale
sono sottoposti prima della firma dell'atto di arruolamento da  parte
del Dirigente  il  Servizio  Sanitario  del  Reparto  di  Istruzione,
avvalendosi,  se  necessario,  del  supporto  tecnico  nonche'  delle
strutture del Centro di reclutamento della  Guardia  di  finanza,  al
fine di accertare il mantenimento dell'idoneita' psico-fisica.
    2.  Possono  essere  dichiarati  vincitori  del  concorso   altri
concorrenti idonei nell'ordine delle  graduatorie,  per  ricoprire  i
posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall'inizio  del
corso di formazione, tra  i  concorrenti  precedentemente  dichiarati
vincitori.
    3. I militari in  servizio  e  in  congedo  delle  Forze  armate,
nonche' il personale appartenente  alle  altre  Forze  di  polizia  a
ordinamento civile perdono,  all'atto  dell'ammissione  al  corso  di
formazione, rispettivamente, il grado e la qualifica.
    4. Ai sensi dell'art. 7, comma  4,  del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 199, la graduatoria dei candidati risultati idonei ma
non vincitori puo' essere utilizzata per l'ammissione ad  analoghi  e
successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione della stessa.
    5. Il Comando generale della Guardia di finanza  puo'  avviare  i
candidati di cui al comma 4, nei limiti dei posti in  programmazione,
al successivo corso di formazione.
    6. L'ammissione dei candidati al corso di formazione  di  cui  al
comma  5  e'  subordinata  al  superamento  della  visita  medica  di
incorporamento, cui sono sottoposti, prima della firma  dell'atto  di
arruolamento, a cura del dirigente il Servizio sanitario del  reparto
di istruzione. Quest'ultimo, nello svolgimento dei propri lavori,  si
avvarra' del supporto tecnico nonche' delle strutture del  Centro  di
reclutamento  della  Guardia  di  finanza,  reiterando,  al  fine  di
verificare  il   mantenimento   dell'idoneita'   psico-fisica   degli
aspiranti, tutti gli accertamenti previsti dall'art. 13.
    7. I concorrenti, convocati  dal  Centro  di  Reclutamento  della
Guardia di finanza per essere sottoposti alla visita medica di cui al
comma 6, devono presentare i certificati  e  il  test  (se  di  sesso
femminile)  previsti  all'art.  14,  secondo  le  modalita'  all'uopo
stabilite.
    8. I provvedimenti con i quali il dirigente il Servizio sanitario
del reparto di istruzione accerta, ai sensi del presente articolo, la
non idoneita' psico-fisica dei  candidati  devono  essere  notificati
agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
      a) gerarchico,  al  Generale  ispettore  per  gli  Istituti  di
istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni  dalla  data
della notificazione o della comunicazione dell'atto  impugnato  o  da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1971,  n.
1199;
      b) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
    9. Agli allievi finanzieri ammessi  a  frequentare  il  corso  di
formazione potra' essere richiesto di prestare il consenso  a  essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale  impiego  presso  gli
organismi di informazione e sicurezza di  cui  alla  legge  3  agosto
2007, n. 124, e alla verifica del possesso dei relativi requisiti.

                               Art. 19


            Mancata presentazione al corso di formazione


    1. Il vincitore  del  concorso,  regolarmente  convocato  per  la
frequenza del corso, e' considerato  rinunziatario  al  corso  stesso
qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'amministrazione.
    2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a causa di forza
maggiore,  debitamente  documentati,  devono  essere  comunicati  dal
candidato alla Legione Allievi  della  Guardia  di  finanza,  tramite
posta elettronica certificata all'indirizzo ba0220000p@pec.gdf.it  Il
Comandante del  Reparto  di  istruzione  provvedera'  a  valutare  le
dichiarate cause impeditive ed eventualmente a stabilire un ulteriore
termine di presentazione. I giorni di assenza maturati sono computati
ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal  corso,  secondo  le
disposizioni vigenti. Le decisioni sono comunicate al  candidato  dal
competente Reparto di Istruzione.
    3. Nel caso in cui il ritardo  si  protragga  per  oltre  novanta
giorni  dall'inizio  del  corso,  l'interessato  e'   rinviato   alla
frequenza del corso successivo a quello  di  cessazione  della  causa
impeditiva.

                               Art. 20


               Spese per la partecipazione al concorso


    1. Le spese  di  viaggio,  vitto  e  alloggio  sostenute  per  la
partecipazione  alle  prove  del  concorso,  sono  a   carico   degli
aspiranti.
    2. Ai candidati  dichiarati  vincitori  del  concorso  spetta  il
rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede del
Reparto di istruzione per  la  frequenza  del  corso  di  formazione,
secondo le disposizioni vigenti.

                               Art. 21


           Trattamento economico degli allievi finanzieri


    1.  Durante  la  frequenza  del  corso,  gli  allievi  finanzieri
percepiscono il trattamento economico come da norme amministrative in
vigore.

                               Art. 22


                  Assegnazione al termine del corso


    1. Al termine del corso di  formazione  di  cui  all'art.  18,  i
finanzieri sono destinati ove esigenze organiche  e  di  servizio  lo
richiederanno, con obbligo  di  permanenza  secondo  le  disposizioni
interne del Corpo.
    2. I finanzieri del contingente di mare sono avviati al corso per
il conseguimento della specializzazione  indicata  nella  domanda  di
partecipazione al concorso, in relazione alla  quale  sono  impiegati
nello specifico  comparto,  con  obbligo  di  permanenza  secondo  le
disposizioni interne del Corpo.

                               Art. 23


                 Sito internet e informazioni utili


    1. Ulteriori informazioni sul concorso  possono  essere  reperite
sul portale attivo all'indirizzo concorsi.gdf.gov.it

                               Art. 24


                   Trattamento dei dati personali


    1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1,  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, e successive  modificazioni  e  integrazioni,  i
dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso  il  Centro
di  Reclutamento  della  Guardia  di  finanza,   per   le   finalita'
concorsuali e sono trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto  di  lavoro,
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei  requisiti  di  partecipazione.  Gli  stessi  possono
essere   comunicati   unicamente   alle   amministrazioni   pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o   alla
posizione giuridico - economica del candidato, nonche',  in  caso  di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
    3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.  7  del  citato
decreto  legislativo  30  giugno   2003,   n.   196,   e   successive
modificazioni e integrazioni, tra i quali il diritto  di  accesso  ai
dati che  lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,
completare o cancellare i dati  erronei,  incompleti  o  raccolti  in
termini non conformi alla legge, nonche' il  diritto  di  opporsi  al
loro trattamento per motivi legittimi.
    4. Il  titolare  e  il  responsabile  del  trattamento  dei  dati
raccolti sono, rispettivamente, il Corpo della guardia di  finanza  e
il Comandante del Centro di reclutamento.

      Roma, 4 maggio 2018

                                             Gen. C.A. Giorgio Toschi

                                                           Allegato 1 


              Parte di provvedimento in formato grafico



                                                           Allegato 2


              Parte di provvedimento in formato grafico



                                                           Allegato 3


              Parte di provvedimento in formato grafico



                                                           Allegato 4


              Parte di provvedimento in formato grafico



                                                           Allegato 5


              Parte di provvedimento in formato grafico



                                                           Allegato 6


              Parte di provvedimento in formato grafico



                                                           Allegato 7


              Parte di provvedimento in formato grafico



                                                           Allegato 8


              Parte di provvedimento in formato grafico



                                                           Allegato 9


              Parte di provvedimento in formato grafico



                                                          Allegato 10


              Parte di provvedimento in formato grafico



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