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lunedì 7 maggio 2018

TAR maggio 2018: "Con rituale ricorso a questo Tribunale, il Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri -OMISSIS- chiedeva l’annullamento, pervia pronuncia cautelare, dei provvedimenti in epigrafe concernenti la sua valutazione di inidoneità all’avanzamento al grado superiore."N. 05034/2018 REG.PROV.COLL. N. 06241/2007 REG.RIC.

Pubblicato il 05/05/2018
N. 05034/2018 REG.PROV.COLL.

N. 06241/2007 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6241 del 2007, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Rosati, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Salaria, 161;
contro

Ministero della Difesa e Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa pronuncia sulla domanda cautelare,

1) della nota del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Ufficio commissione di valutazione ed avanzamento del 20 marzo 2007, notificata all’odierno ricorrente in data 13.04.2007 con la quale è stato comunicato l’esito negativo della valutazione;

2) del verbale n. .. del 21 febbraio 2007, successivamente acquisito, con il quale la Commissione di valutazione ed avanzamento presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha dichiarato il Brigadiere -OMISSIS-“non idoneo all’avanzamento”;

3) di ogni altro atto presupposto e consequenziale anche se qui non espressamente indicato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, con la relativa documentazione;

Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 3786 del 25.7.2007;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza “smaltimento” del 13 aprile 2018 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con rituale ricorso a questo Tribunale, il Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri -OMISSIS- chiedeva l’annullamento, pervia pronuncia cautelare, dei provvedimenti in epigrafe concernenti la sua valutazione di inidoneità all’avanzamento al grado superiore.

Ripercorrendo la sua carriera e la normativa in materia, il ricorrente lamentava, in sintesi, quanto segue.

“I. Violazione di legge, art. 35, 2° c., d.lgs n. 198/1995 ed art. 33, L. n. 212/1983 – eccesso di potere per insufficienza dell’istruttoria e contraddittorietà”.

Il ricorrente aveva ricevuto una sola sanzione disciplinare “di corpo”, come tale non richiamabile ai fini dell’inidoneità, ai sensi degli artt. 35, comma 2, e 35 bis, d.lgs. n. 198/95, che prevedono solo ipotesi delittuose non colpose che integrino una sanzione disciplinare “di stato”.

Inoltre, ai sensi dell’art. 33 l. n. 212/83, la Commissione giudicatrice avrebbe dovuto prendere in considerazione tutta la carriera del ricorrente, in cui spiccavano due periodi di comando delle stazioni CC di -OMISSIS-, a “cavallo” dell’episodio disciplinare.

“II. Violazione di legge (art. 3, L. 241/1990) – eccesso di potere per difetto di motivazione, irragionevolezza e manifesta ingiustizia – Violazione artt. 3 e 97 Cost.”.

Non risultava assunto il dovuto onere motivazionale, in ragione della rilevanza degli effetti conseguenti all’auspicato avanzamento, che richiedeva un’esplicita comparazione tra i molti meriti del ricorrente e il solo demerito dell’episodio disciplinare richiamato, unico e senza precedenti o ulteriori.

Si costituivano in giudizio le Amministrazioni in epigrafe, illustrando in distinta memoria la ritenuta infondatezza del ricorso.

Con l’ordinanza pure sopra indicata, la domanda cautelare era respinta, risultando il ricorrente già in congedo.

Alla pubblica udienza “straordinaria” di merito del 13 aprile 2018, la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il Collegio rileva l’infondatezza del ricorso.

Il giudizio negativo, infatti, non si fonda, come sostanzialmente sostiene il ricorrente nella sua intera esposizione, solo sulla sanzione disciplinare “di corpo”, di per sé non decisiva a tal fine.

Dalla documentazione depositata in giudizio dalle Amministrazioni costituite, si evince che il giudizio era in realtà basato proprio sull’esame dell’intera posizione del militare e della sua carriera, ove il giudizio attitudinale era spesso “nella media”, coma da voci analitiche specifiche.

Il precedente disciplinare, quindi, ha avuto solo la funzione di rinforzare il giudizio di ordine generale sulle attitudini del ricorrente, fermo restando che l’avanzamento al grado superiore non è considerabile come una mera progressione di anzianità ma come uno sbocco riservato ai militari giudicati più meritevoli.

Per quanto riguarda la mancata considerazione del comando interinale, correttamente le difese delle Amministrazioni hanno osservato che esso si ricopre per mera anzianità sul luogo di servizio e non si acquisisce per meriti, con la conseguenza che non era richiesta una motivazione approfondita ed esplicita sul punto, considerando anche che la integrale motivazione del giudizio negativo può essere ricostruita, per quanto sopra detto, “per relationem” sulla documentazione caratteristica del ricorrente.

A ciò deve aggiungersi quanto previsto, in senso generale, dalla giurisprudenza, secondo cui i giudizi espressi dalle apposite Commissioni di valutazione e avanzamento sono ampiamente discrezionali e non sono censurabili davanti al giudice amministrativo solo per evidenti errori di fatto o per manifesta irragionevolezza – e ciò non si rileva nella presente fattispecie - e una conclusione di inidoneità all’avanzamento al grado superiore assume ancor più spessore laddove il militare interessato ha ottenuto nel corso della sua carriera molte volte la qualifica di “nella media” (Cons. Stato, Sez. II, par. n. 2530/2017, spedito in 5.12.2017, e, per ulteriori approfondimenti: Sez. IV, 15.6.16, n. 2639).

Alla luce di quanto dedotto, quindi, il ricorso non può trovare accoglimento.

La peculiarità della fattispecie consente di compensare eccezionalmente le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e i luoghi ove ha prestato servizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:

Anna Bottiglieri, Presidente

Rita Tricarico, Consigliere

Ivo Correale, Consigliere, Estensore

 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Ivo Correale Anna Bottiglieri
 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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