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lunedì 7 maggio 2018

Consiglio di Stato 00868/2018 e data 30/03/2018: "Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor xxxx, per l’annullamento di un verbale di contestazione in materia di codice della strada.violazione di cui all’articolo 142, comma 8, del codice della strada (mancato rispetto dei limiti di velocità) "



Numero 00868/2018 e data 30/03/2018 Spedizione

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REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 14 marzo 2018


NUMERO AFFARE 02349/2017

OGGETTO:

Ministero dell'interno.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor xxxx, per l’annullamento di un verbale di contestazione in materia di codice della strada.

LA SEZIONE

Vista la relazione del Ministero dell’interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - del 21 novembre 2017, n. 0016846, trasmessa con nota del Ministero dell’interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - del 27 novembre 2017, n. 0017163, con la quale è stato chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;

visto il ricorso;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Aurelio Speziale.


Premesso.

1. La polizia stradale di L’Aquila, con verbale di contestazione n. SCV0000129627 del 28 settembre 2007, accertava la violazione di cui all’articolo 142, comma 8, del codice della strada (mancato rispetto dei limiti di velocità) a carico dell’odierno ricorrente.

2. Con il presente gravame, depositato il 29 aprile 2008, il ricorrente chiede l’annullamento del suddetto verbale.

A fondamento del ricorso deduce sia l’incompleta redazione dell’atto che non recherebbe l’indicazione del luogo e del tempo dell’infrazione, sia la circostanza di aver ricevuto una semplice copia del verbale e non, come prescritto dalla legge, l’originale ovvero la copia autenticata dello stesso.

3. Il Ministero riferente ritiene il ricorso inammissibile o, in subordine, infondato.

Considerato.

4. La Sezione ritiene di dovere preliminarmente esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso straordinario nella materia in questione.

Avverso il verbale di contestazione della violazione delle norme del codice della strada è consentito, ai sensi dell’art 203 del codice della strada, come peraltro chiaramente indicato nello stesso verbale impugnato, il ricorso, da parte del trasgressore o degli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, al Prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il Prefetto, se ritiene fondato l'accertamento adotta, entro centoventi giorni, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, mentre ove non ritenga fondato l'accertamento, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, gli interessati possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, il Giudice di pace, ai sensi dell’art 6 del d.lgs. n. 150/2011.

Ai sensi dell’art 204-bis del codice della strada, alternativamente alla proposizione del ricorso al Prefetto, il trasgressore o gli altri soggetti indicati all'art. 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'art 7 del d.lgs 150/2011, a mente del quale il ricorso deve essere proposto, con rito del lavoro, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento davanti al Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il ricorso è altresì inammissibile se è stato previamente presentato ricorso al Prefetto.

Per giurisprudenza univoca “il codice della strada ha previsto in materia di sanzioni pecuniarie, sanzioni alle prime accessorie nonché avverso le misure cautelari (artt. 210 e segg. e art. 203 e segg. del codice della strada) la giurisdizione del giudice ordinario. Tale giurisdizione era da considerarsi esclusiva del giudice ordinario indipendentemente dalla norma di cui all’art. 7, comma 8, c.p.a., che ha limitato l’ammissibilità del ricorso straordinario alle controversie devolute alla giurisdizione amministrativa.

Infatti, sia l’impugnazione del provvedimento del prefetto, sia il ricorso in sede giurisdizionale alternativo al ricorso del prefetto e quello avverso l’ordinanza, introdotto dall’art. 4, comma 1 septies, d.l. 27 giugno 2003, n, 151, convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 2003, n. 214 (art. 204 bis del codice della strada), sia il ricorso avverso l’ordinanza ingiunzione del prefetto, pur nelle modifiche normative intervenute, hanno delineato un procedimento giurisdizionale caratterizzato sempre da una accentuata specialità e dall’attribuzione al giudice ordinario del potere di merito di determinare l’importo della sanzione; da ultimo tale specialità e tale eccezionale potere sono previsti dagli artt. 6 e 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, richiamati dagli artt. 204 bis e 205 nel testo del codice della strada ora in vigore.

Tale giurisdizione esclusiva del giudice ordinario, in caso di impugnazione di provvedimenti del prefetto, adottati ai sensi degli artt. 203 e 204 del codice della strada, sussiste anche se le censure sono rivolte esclusivamente al procedimento amministrativo svoltosi innanzi al prefetto e al conseguentemente provvedimento prefettizio, perché così è previsto dall’art. 205 del codice della strada, che appunto rinvia, per quanto concerne il procedimento, allo speciale rito del lavoro” . (Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 1897/2015 del 30-6-2015).

Per completezza, giova altresì ricordare che la giurisdizione ordinaria è prevista anche sulle controversie relative al provvedimento di sospensione a tempo indeterminato della patente di guida e di revisione della patente di guida (Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 1518 del 28 giugno 2017).

La cognizione sulla controversia avente ad oggetto il verbale con cui è contestata la violazione del codice della strada spetta, dunque, alla giurisdizione del giudice ordinario con la conseguenza che, ai sensi dell’articolo 7 del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, non è ammissibile il ricorso straordinario, previsto unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa.

5. In costante applicazione dell’orientamento espresso da questo Consiglio, preso atto del fatto che il ricorso straordinario “è tendenzialmente giurisdizionale nella sostanza, anche se formalmente amministrativo” (Cons. St., sez. riun. I e II, parere 7 maggio 2012 n. 2131; per l’assimilazione ai rimedi di tipo giurisdizionale si vedano anche Cons. St., adunanza plenaria, 6 maggio 2013 n. 9), nella fattispecie oggetto della presente decisione deve trovare applicazione quanto stabilito dall’articolo 11 del codice del processo amministrativo.

Pertanto, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda proposta con il presente ricorso straordinario se la parte riproporrà la domanda innanzi al giudice ordinario competente entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della decisione adottata dal Presidente della Repubblica.

6. Conclusivamente, per le considerazioni sino a qui espresse, il Consiglio esprime parere nel senso che il ricorso vada dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

esprime parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile fatta salva la facoltà della parte ricorrente di riproporre la domanda, nel termine assegnato, innanzi al giudice ordinario competente.


 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Aurelio Speziale Dante D'Alessio
 
 
 
 
IL SEGRETARIO

Maria Cristina Manuppelli

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