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lunedì 7 maggio 2018

TAR maggio 2018: 05018/2018 REG.PROV.COLL. N. 01456/2018 REG.RIC.”Con decreto ai sensi della l. n. 89/01, la Corte d’Appello di Roma condannava il Ministero della Giustizia a corrispondere, tra altri, al sig. xxx xxx la somma di € 1.500,00, oltre interessi dalla domanda al saldo, nonché le spese del giudizio per € 600,00 in favore del procuratore antistatario”



TAR maggio 2018: 05018/2018 REG.PROV.COLL. N. 01456/2018 REG.RIC.”Con decreto ai sensi della l. n. 89/01, la Corte d’Appello di Roma condannava il Ministero della Giustizia a corrispondere, tra altri, al sig. xxx xxx la somma di € 1.500,00, oltre interessi dalla domanda al saldo, nonché le spese del giudizio per € 600,00 in favore del procuratore antistatario”

Pubblicato il 04/05/2018
N. 05018/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01456/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1456 del 2018, proposto da
xxx xxx, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Liguori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Gregorio XI, 13;
contro
Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al decreto depositato il dì 28/3/2014, procedimenti riuniti nn.ri R.G. 53859/10, 54103/10 e 54643/10, Cron. 4153/14, Rep. 2999/14, immediatamente esecutivo ex art. 3, 6° comma, L. 24/3/2001 n. 89.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 24 aprile 2018 il dott. Ivo Correale e uditi per la parte ricorrente il difensore, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con decreto ai sensi della l. n. 89/01, la Corte d’Appello di Roma condannava il Ministero della Giustizia a corrispondere, tra altri, al sig. xxx xxx la somma di € 1.500,00, oltre interessi dalla domanda al saldo, nonché le spese del giudizio per € 600,00 in favore del procuratore antistatario.
Tale decreto, corredato di formula esecutiva rilasciata il 28.5.2014, era notificato alla sede del Ministero della Giustizia e presso l’Avvocatura Generale dello Stato in data 6.3.2015 e assumeva carattere di definitività, come comprovato da attestazione di Cancelleria in calce di mancata proposizione di ricorso in Cassazione.
Con il ricorso in epigrafe ex art. 112 c.p.a., ritualmente notificato e depositato, il sig. xxx esponeva che l’Amministrazione non aveva ancora provveduto alla relativa liquidazione e che sussistevano tutti i presupposti ai fini dell’ammissibilità della relativa azione di ottemperanza, per cui chiedeva a questo Tribunale:
- di ordinare al Ministero intimato di provvedere alla piena e completa esecuzione al decreto in epigrafe, disponendo, ove necessario, la nomina di un Commissario ad acta per darvi luogo in caso di ulteriore inadempimento dell’Amministrazione resistente, e eventuale invio del fascicolo alla Corte dei Conti;
- di fissare una ulteriore somma di denaro a carico dell’Amministrazione per l’inadempimento, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.;
- di condannare l’Amministrazione alle spese del giudizio, da distrarsi in favore dell’avv. Liguori, quale antistatario.
Il ricorso era quindi trattenuto per la decisione alla Camera di Consiglio del 24.4.2018.
DIRITTO
Il Collegio rileva che, conformemente a giurisprudenza costante di questo Tribunale (tra le ult., Sez. I, 17.4.18, n. 4223), si individuano i presupposti per l’accoglimento del ricorso nei sensi che si vanno a precisare.
In primo luogo, sulla base delle evidenze documentali in atti - e anche in ragione del comportamento processuale serbato dal Ministero della Giustizia che, seppur ritualmente intimato, non si è costituito – il decreto indicato in epigrafe non risulta, allo stato, aver ricevuto esecuzione.
Inoltre, come già illustrato da questa Sezione (sent. 13.2.14, n. 1795 e 1796), è opportuno rimarcare che al giudizio di ottemperanza trova applicazione il disposto dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/96, convertito in l. 30/97, secondo cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono di un termine di centoventi giorni per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, termine decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo (pur se non munito di formula esecutiva (T.A.R. Lazio, Sez. I, 30.10.12, n. 10127) e prima che tale termine scada il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto. La norma di cui al ripetuto art. 14 si riferisce espressamente alla “esecuzione forzata” e non al giudizio di ottemperanza ma, attesa la finalità della disposizione di concedere alle Amministrazioni un adeguato intervallo, tra la richiesta di pagamento mediante la notificazione di un titolo, e l’avvio della relativa procedura coattiva, non sembra dubbio al Collegio che essa si applichi anche qualora l’esazione sia attuata mediante il giudizio di ottemperanza, essendo evidente l’analoga finalità di quest’ultimo (cfr., in termini, tra le ultime, Cons. Stato, Sez. IV, 13.6.13, n. 3293; T.A.R. Lazio, I, 10127/12, cit.; T.A.R. Liguria, Sez. I, 20.7.12, n. 1032).
In più, risultano soddisfatte anche le ulteriori prescrizioni di cui all’art. 5 sexies l. n. 89/2001, per cui il rammentato intervallo di centoventi giorni è ormai decorso dalla notifica del decreto in forma esecutiva - e così gli ulteriori sei mesi “ex lege” dall’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 5 sexies, commi 1-5, cit. – e il presente ricorso per ottemperanza può dunque essere accolto, con riguardo a tutti gli importi richiesti, che, in mancanza di elementi di segno opposto, devono essere anche ricondotti alle spese successive, le quali gravano sulla parte ricorrente per la mancata esecuzione del giudicato.
Ne consegue che, per quel che riguarda la domanda principale, il Collegio, rilevato l’inadempimento, ordina che il Ministero della Giustizia provveda a dare piena ed integrale esecuzione al decreto di cui in epigrafe e, per l’effetto, provveda alla corresponsione in favore del ricorrente dell’importo di cui ha diritto in relazione al suddetto titolo in epigrafe, oltre spese e interessi in forza di quanto ivi indicato, come sopra evidenziati.
Per quel che riguarda la domanda di liquidazione di una somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Collegio rammenta che l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha ritenuto che, nell’ambito del giudizio di ottemperanza, la comminatoria delle penalità di mora di cui all’art.114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo è ammissibile per tutte le decisioni di condanna di cui al precedente art.113, ivi comprese quelle aventi per oggetto prestazioni di natura pecuniaria, dando conseguentemente pieno e definitivo ingresso all’istituto dell’”astrainte” – quale penalità di mora nei confronti dell’intimata Amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva - nell’esecuzione del giudicato per adempimento delle obbligazioni pecuniarie come quella di cui alla presente causa ( Cons. Stato, Ad. Plen. 25.06.14, n.15; Tar Lazio, Sez.I, 24.10.12, n.8748; Cons. Stato, Sez.V, 14.5.12, n.2744).
Il riconoscimento di tale somma è legittimato, ad opinione del Collegio, anche dal vano decorso dell’ulteriore termine previsto “ex lege” dal richiamato art. 5 sexies, posto proprio per agevolare l’Amministrazione nel provvedere in tempi congrui, senza eventuali duplicazioni di pagamento.
In relazione alla sua entità, il Collegio richiama l’entrata in vigore dell'art. 1, comma 781, lett. a), l. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), secondo cui: “a) all’articolo 114, comma 4, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali”.
La Sezione, quindi, ritiene che la quantificazione della suindicata “penalità” possa essere effettuata in misura pari agli interessi legali e che essa sia dovuta fino all’effettivo soddisfacimento del credito o, in alternativa, fino alla data di insediamento del Commissario ad acta, come di seguito individuato.
Per quel che riguarda tale individuazione, lo stesso art. 1 l. n. 208/2015, al comma 777, ha introdotto l’art. 5-sexies alla l. 24.3.2001, n. 89, il cui comma 8 prevede che: “Qualora i creditori di somme liquidate a norma della presente legge propongano l’azione di ottemperanza di cui al titolo I del libro quarto del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice amministrativo nomina, ove occorra, commissario ad acta un dirigente dell’amministrazione soccombente, con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali. I compensi riconosciuti al commissario ad acta rientrano nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.”.
Ciò premesso, nel caso di specie il Collegio ritiene di nominare fin da ora un Commissario ad acta nella persona del Direttore dell’Ufficio I della Direzione Generale Affari Giuridici e Legali del Dipartimento Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia - con facoltà di delega al dirigente o al funzionario del medesimo Ministero autorizzato all’adozione di provvedimenti di spesa (liquidazione e pagamento) - ai sensi del richiamato art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/01, che darà luogo – una volta decorso infruttuosamente il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza – al pagamento in questione delle somme sopra richiamate, nell’ulteriore termine che, per l’ingente numero di procedure al suo esame, si fissa in giorni 90 (novanta).
Le spese della presente lite seguono la soccombenza e, liquidate equitativamente in relazione alla ripetitività del tipo di contenzioso, come da dispositivo, sono poste a carico della resistente Amministrazione ed a favore dell’avv. Michele Liguori, quale procuratore antistatario.
Non si ritiene di dare luogo all’invio dei fascicoli alla Procura della Corte dei Conti, in relazione all’entrata in vigore, nelle more, dell’art. 5 sexies cit. che ha allungato i tempi per la liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto:
- dichiara l’inottemperanza al decreto indicato in narrativa e ordina al Ministero della Giustizia di dare piena e integrale esecuzione al medesimo, provvedendo entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza alla corresponsione in favore della parte ricorrente di tutti gli importi dovuti a titolo di capitale e interessi di cui la medesima risulta creditrice in forza del relativo titolo giudiziario;
- condanna il Ministero della Giustizia alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. in favore della parte ricorrente, giusta quanto in motivazione indicato;
- dispone che, ove l’Amministrazione non ottemperi a quanto sopra entro il termine suindicato, a tanto provveda, nella qualità di Commissario ad acta, il Direttore dell’Ufficio I della Direzione Generale Affari Giuridici e Legali del Dipartimento Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia - con facoltà di delega al dirigente o al funzionario del medesimo Ministero autorizzato all’adozione di provvedimenti di spesa (liquidazione e pagamento) - al quale è demandato il compimento degli adempimenti di cui sopra nell’ulteriore termine di giorni 90 (novanta);
- condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del presente giudizio, per complessivi euro 250,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. Michele Liguori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente FF
Ivo Correale, Consigliere, Estensore
Roberta Cicchese, Consigliere






L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE
Ivo Correale

Rosa Perna















IL SEGRETARIO

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