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lunedì 7 maggio 2018

Consiglio di Stato 00723/2018: "La prefettura di -OMISSIS-, con provvedimento del 1° settembre 2016 ha sospeso cautelarmente la patente di guida provvisoria del ricorrente per guida in stato di ebbrezza alcolica (articolo 186, comma 2, lettera b), del codice della strada), con contestuale invito a sottoporsi a visita medica presso la competente commissione medica locale patenti di guida. L’interessato, il 12 dicembre 2016, si è presentato al giudizio medico dell’organo sanitario ed è stato valutato inidoneo alla guida per mesi sei."

Numero 00723/2018 e data 22/03/2018 Spedizione

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REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 21 febbraio 2018


NUMERO AFFARE 02053/2017

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS-, nato a -OMISSIS-, contro l’Ufficio della motorizzazione civile di Milano - sezione di -OMISSIS- nonché nei confronti della -OMISSIS--commissione medica locale patenti di guida -OMISSIS- - sezione distaccata di Saronno per la declaratoria di illegittimità e l’annullamento del provvedimento dell’Ufficio della motorizzazione civile di -OMISSIS- del 20 febbraio 2017, prot. n. 105, notificato il 24 febbraio 2017, e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuto.

LA SEZIONE

Vista la relazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmessa con nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - del 23 ottobre 2017, prot. n. 22077, con la quale è stato chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;

visto il ricorso;

vista la memoria di replica del ricorrente;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Aurelio Speziale.


Premesso.

1. La prefettura di -OMISSIS-, con provvedimento del 1° settembre 2016 ha sospeso cautelarmente la patente di guida provvisoria del ricorrente per guida in stato di ebbrezza alcolica (articolo 186, comma 2, lettera b), del codice della strada), con contestuale invito a sottoporsi a visita medica presso la competente commissione medica locale patenti di guida. L’interessato, il 12 dicembre 2016, si è presentato al giudizio medico dell’organo sanitario ed è stato valutato inidoneo alla guida per mesi sei.

2. L’odierno ricorrente, pertanto, ha presentato ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avverso il referto medico. Il Ministero, con nota del 23 gennaio 2017, ha comunicato all’interessato che, al fine di un riesame del giudizio espresso dalla commissione medica locale, avrebbe potuto rivolgersi in seconda istanza direttamente all’unità sanitaria territoriale di Rete ferroviaria italiana di Venezia.

3. Il signor -OMISSIS- tuttavia, non ha prodotto istanza di rinnovata visita medica e, pertanto, in mancanza di tale richiesta, ai sensi dell’articolo 119 del codice della strada, l’Ufficio della motorizzazione civile di -OMISSIS-, il 20 febbraio 2017, ha sospeso, con l’impugnato provvedimento, il duplicato della patente di guida del ricorrente in quanto il medesimo, sottoposto a visita presso la commissione medica locale di -OMISSIS-, era stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida.

4. A fondamento del ricorso sono dedotti i seguenti motivi.

Violazione dell’articolo 3 della legge n. 241 del 1990 - errata indicazione dell’autorità cui proporre ricorso. Il ricorrente lamenta che nel provvedimento della commissione medico locale patenti di guida di -OMISSIS- del 12 dicembre 2016 sia riportato erroneamente “avverso il giudizio della commissione medica è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dei trasporti entro trenta giorni dalla comunicazione”. Ricorda il ricorrente che la Corte di cassazione ha avuto occasione più volte di affermare che la mancata indicazione nell’atto amministrativo del termine d’impugnazione e dell’organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso non inficia la validità dell’atto, ma comporta sul piano processuale riconoscimento della scusabilità dell’errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente.

Violazione dell’articolo 21-septies della legge n. 241 del 1990 ed in ogni caso dell’articolo 3 della legge n. 241 del 1990 - totale carenza di motivazione del giudizio - nullità del provvedimento impugnato per nullità dell’atto presupposto della commissione medica patenti di -OMISSIS-. Il ricorrente deduce che dal certificato medico della commissione medica non si evince il motivo per il quale il ricorrente sia stato dichiarato temporaneamente non idoneo alla guida, desumendone la nullità del certificato medico medesimo.

Anomalia della procedura di analisi e di visita -violazione diritti di privacy -violazione di legge. Il ricorrente lamenta che gli esiti degli esami a cui era stato precedentemente sottoposto erano pervenuti alla commissione non in busta chiusa sigillata, con violazione delle norme e con lesione dei suoi diritti. Lamenta inoltre di essere stato sottoposto ad analisi del capello, ipotizzando per questo un particolare accanimento nei suoi confronti.

Violazione dei diritti soggettivi - danni. Il ricorrente lamenta che non gli sia stata rilasciata copia dell’esito degli esami a cui è stato sottoposto e si riserva di agire al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in seguito alle palesi violazioni di legge ad opera dei responsabili degli enti preposti.

Nella memoria di replica il ricorrente insiste per l’accoglimento del ricorso.

5. Il Ministero riferente ritiene il ricorso infondato.

Considerato.

6. Il ricorso è infondato.

7. Appare utile preliminarmente ricostruire il quadro normativo in cui si inserisce la controversia in esame.

L’articolo 119, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevede al comma 5 che “Le commissioni di cui al comma 4 (commissioni mediche locali) comunicano il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al competente ufficio della motorizzazione civile che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130 del presente codice…… I provvedimenti di sospensione o di revoca ovvero la riduzione del termine di validità della patente o i diversi provvedimenti, che incidono sulla categoria di veicolo alla cui guida la patente abilita o che prescrivono eventuali adattamenti, possono essere modificati dai suddetti uffici della motorizzazione civile in autotutela, qualora l’interessato produca, a sua richiesta e a sue spese, una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della società Rete ferroviaria italiana S.p.A. dalla quale emerga una diversa valutazione. È onere dell’interessato produrre la nuova certificazione medica entro i termini utili alla eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente ovvero del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La produzione del certificato oltre tale termini comporta decadenza dalla possibilità di esperire tali ricorsi “.

8. Tanto premesso, con riferimento al primo motivo, giova ricordare che secondo la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio, la mancanza nel provvedimento impugnato delle indicazioni richieste dall’articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, concernenti il termine per l’impugnazione e l’autorità cui ricorrere, non è autonoma causa di illegittimità dello stesso, rappresentando soltanto una mera irregolarità (Cons. Stato, Sez. V, n. 3710 del 2017) con la conseguenza che tale omissione non interferisce sulla legittimità del provvedimento impugnato. Alla stessa conclusione si perviene nel caso di erronea indicazione dell’autorità cui ricorrere nei casi in cui, come nella presente fattispecie, da tale erronea indicazione non è derivato alcun pregiudizio al soggetto privato, posto che, come ammesso dallo stesso ricorrente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dopo la presentazione del ricorso gerarchico, ha trasmesso una lettera nella quale ha rappresentato che, ai sensi dell’articolo 119, comma 5, del codice della strada, come modificato dall’articolo 23,comma 1, lettera e), della legge n. 120 del 2010, avverso i giudizi delle commissioni mediche non è più ammesso ricorso gerarchico allo stesso Ministero e che “La S. V. potrà sottoporsi direttamente a visita medica presso l’unità sanitaria delle Ferrovie dello Stato di Venezia….. con spese a proprio carico, ed esibire la documentazione medica rilasciata in occasione della visita di cui sopra presso l’ufficio della motorizzazione civile secondo i termini e le modalità indicate nella norma medesima”. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha quindi fatto espresso riferimento alla disposizione disciplinante la fattispecie; peraltro non risulta che l’odierno ricorrente si sia sottoposto alla visita medica presso la indicata unità sanitaria e non ha quindi prodotto il certificato rilasciato dalla stessa unità. Pertanto il primo motivo non merita accoglimento.

Quanto al secondo motivo, essenzialmente incentrato sul difetto di motivazione dell’atto impugnato, secondo la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio, le valutazioni delle commissioni medico locali per la verifica dei requisiti psichici e fisici per l’abilitazione alla guida sono espressione di discrezionalità tecnica e l’Amministrazione decidente non ha, a fronte dei giudizi emessi dagli organi sanitari, nessun potere discrezionale. Nel caso di specie il provvedimento impugnato è correttamente motivato facendo riferimento al giudizio di non idoneità formulato dalla commissione medica che, dal canto suo, effettivamente non chiarisce in modo dettagliato il motivo dell’inidoneità. Tuttavia nel caso di specie dalla documentazione in atti – puntualmente indicata nella relazione ministeriale – emerge con chiarezza la ragione della decisione dell’amministrazione e conseguentemente il vizio dedotto non è fondato.

Il terzo motivo di ricorso è infondato. Ed invero, per un verso, le circostanze in fatto esposte dal ricorrente non sono supportate da un adeguato principio di prova. Sotto altro aspetto, poi, va aggiunto che il ricorrente, con la censura in esame, deduce ragioni che di per sé non comportano l’illegittimità dell’atto traducendosi al più in violazioni procedimentali non lesive. Non emerge dal ricorso, infatti, la dimostrazione del fatto che il provvedimento avrebbe avuto un contenuto diverso se l’amministrazione non avesse violato le regole che l’interessato, senza dimostrarlo, ritiene violate.

Il quarto motivo è inammissibile nella parte in cui l’interessato fa riserva di agire al fine di ottenere il risarcimento di tutti danni subiti e subendi perché, come è noto, il ricorso straordinario è rimedio di natura impugnatoria risultando estranea dall’ambito della cognizione previsto per tale ricorso la richiesta di risarcimento del danno. Quanto alle asserite violazioni procedimentali, invece, deve concludersi per l’infondatezza per le ragioni esposte in sede di esame del ricorso.

9. Conclusivamente, alla stregua delle esposte considerazioni, il ricorso risulta infondato e, conseguentemente, deve essere respinto.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.


 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Aurelio Speziale Vincenzo Neri
 
 
 
 
IL SEGRETARIO

Maria Cristina Manuppelli



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