Numero 01191/2018 e data 03/05/2018 Spedizione
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REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 28 febbraio 2018
NUMERO AFFARE 00496/2015
OGGETTO:
Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da-OMISSIS-, che ha disposto la cessazione dal servizio per il superamento del limite massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio;
LA SEZIONE
-OMISSIS-, con cui il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Paolo Tronca;
Premesso.
Con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in epigrafe,-OMISSIS-, in materia di cessazione dal servizio per superamento del limite massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio.
Con il suddetto decreto nei confronti del ricorrente fu disposto: all'art. 1-OMISSIS-, all'art. 2,-OMISSIS-. All'art. 3 -OMISSIS-.
L’Amministrazione eccepisce l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio di alternatività ex art. 8 d.P.R. n. 1199/1971, nonché per genericità dei motivi.
Considerato.
Il ricorso risulta infondato.
Preliminarmente la Sezione osserva che non vi è violazione del principio di alternatività,-OMISSIS-, stante la diversità degli atti impugnati e la non stretta consequenzialità tra gli stessi.
-OMISSIS-, a norma dell'art. 15,3° comma, della legge 31 luglio 1954, n.599.
L’Amministrazione,-OMISSIS-, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 e 29 della legge 31 luglio 1954, n. 599.
-OMISSIS-, ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 e 55 della legge 31 luglio 1954, n. 599.
La Sezione osserva come l’operato dell’Amministrazione risulti conforme alla legge e privo di qualsiasi vizio di legittimità, per come adombrato dal ricorrente, essendosi la stessa conformata alla normativa vigente.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
Dispone, a cura della Segreteria, l’oscuramento di ogni elemento atto ad identificare il ricorrente ed il suo stato di salute, ai sensi della normativa sulla privacy ex d.lg. 196/2003.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Paolo Tronca Gerardo Mastrandrea
IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà
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