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lunedì 7 maggio 2018

Consiglio di Stato 2018: "Con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in epigrafe,-OMISSIS-, in materia di cessazione dal servizio per superamento del limite massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio."

Numero 01191/2018 e data 03/05/2018 Spedizione

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REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 28 febbraio 2018


NUMERO AFFARE 00496/2015

OGGETTO:

Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da-OMISSIS-, che ha disposto la cessazione dal servizio per il superamento del limite massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio;

LA SEZIONE

-OMISSIS-, con cui il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Paolo Tronca;


Premesso.

Con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in epigrafe,-OMISSIS-, in materia di cessazione dal servizio per superamento del limite massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio.

Con il suddetto decreto nei confronti del ricorrente fu disposto: all'art. 1-OMISSIS-, all'art. 2,-OMISSIS-. All'art. 3 -OMISSIS-.

L’Amministrazione eccepisce l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio di alternatività ex art. 8 d.P.R. n. 1199/1971, nonché per genericità dei motivi.

Considerato.

Il ricorso risulta infondato.

Preliminarmente la Sezione osserva che non vi è violazione del principio di alternatività,-OMISSIS-, stante la diversità degli atti impugnati e la non stretta consequenzialità tra gli stessi.

-OMISSIS-, a norma dell'art. 15,3° comma, della legge 31 luglio 1954, n.599.

L’Amministrazione,-OMISSIS-, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 e 29 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

-OMISSIS-, ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 e 55 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

La Sezione osserva come l’operato dell’Amministrazione risulti conforme alla legge e privo di qualsiasi vizio di legittimità, per come adombrato dal ricorrente, essendosi la stessa conformata alla normativa vigente.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

Dispone, a cura della Segreteria, l’oscuramento di ogni elemento atto ad identificare il ricorrente ed il suo stato di salute, ai sensi della normativa sulla privacy ex d.lg. 196/2003.


 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Paolo Tronca Gerardo Mastrandrea
 
 
 
 
IL SEGRETARIO

Roberto Mustafà

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