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lunedì 7 maggio 2018

TAR maggio 2018: “per il risarcimento dei danni da attività vessatoria e ritorsiva posta in essere dai superiori gerarchici (mobbing).” Pubblicato il 05/05/2018 N. 05031/2018 REG.PROV.COLL. N. 06222/2007 REG.RIC.



TAR maggio 2018: “per il risarcimento dei danni da attività vessatoria e ritorsiva posta in essere dai superiori gerarchici (mobbing).”


Pubblicato il 05/05/2018
N. 05031/2018 REG.PROV.COLL.

N. 06222/2007 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6222 del 2007, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Mandolesi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Paolo Emilio, 34;
contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, e Comando Generale Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per il risarcimento

dei danni da attività vessatoria e ritorsiva posta in essere dai superiori gerarchici (mobbing).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice la dott.ssa Laura Marzano;

Uditi, nell'udienza straordinaria del giorno 13 aprile 2018, i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe il sig. -OMISSIS-, Appuntato Scelto dell'Arma dei Carabinieri, in congedo, agisce in giudizio per ottenere la condanna delle parti intimate al risarcimento di tutti i danni, ammontanti a complessivi € 439.082,87, oltre rivalutazione e interessi, subiti a causa degli atti e provvedimenti posti in essere nei suoi confronti dall'intimata amministrazione, danni specificati come segue:

€ 99.082,87 per danno biologico e morale per la lesione all'integrità psico-fisica e per il grave patimento d'animo;

€ 30.000,00 per danno esistenziale e all'identità personale per il notevole peggioramento della qualità della propria vita e per la forzosa rinuncia ad attività realizzatrici della propria personalità;

€ 35.000,00 per danno derivante dalla lesione di valori costituzionalmente garantiti quali l'onore, il decoro, la reputazione personale, professionale e quella di militare;

€ 275.000,00 per danno patrimoniale, compreso quello alla professionalità oggettiva, considerata l'età del ricorrente, la sua capacità lavorativa, le sue aspettative di carriera e quelle, di riflesso, pensionistiche ed assistenziali, da calcolarsi con riferimento al danno emergente ed al lucro cessante.

Chiede, altresì, la condanna della parte convenuta alle spese del giudizio e la pubblicazione della sentenza.

2. Il ricorrente riferisce i fatti come segue.

Il sig. -OMISSIS-, dovendo partecipare all'11° corso trimestrale allievi vicebrigadieri dell'Arma dei Carabinieri, in svolgimento a Roma il 23 ottobre 2005, due giorni prima (il 21 giugno), tentò di far presente ai suoi superiori: a) che, il giorno prima di partire per Roma (il 22 giugno, con orario fissato per le ore 05:00), dove sarebbe dovuto arrivare entro e non oltre le ore 13:00 (del 23 giugno), avrebbe dovuto svolgere servizio di vigilanza con turno di 14 ore (08:00-20:00) - con partenza alle ore 07:00 e rientro alle ore 21:00; b) che il giorno successivo al suo rientro da Roma (primissime ore della mattina del 24 giugno), avrebbe poi dovuto svolgere servizio 06:30-12:30; c) che, essendo stato indetto uno sciopero dei treni dalle ore 20:00 del 23 giugno alle ore 20:00 del 24 giugno, avrebbe dovuto necessariamente viaggiare con l'auto privata.

Chiamato a rapporto alle ore 10:30 del 21 giugno 2005, il -OMISSIS-, in presenza del -OMISSIS-, ebbe a dirgli "che non si sarebbe dovuto arrendere così facilmente; che avrebbe dovuto necessariamente partecipare a quel concorso perché ne avrebbe giovato la sua carriera; e che, in caso contrario, avrebbe dimostrato di non avere carattere"; che il servizio previsto per il giorno prima della partenza e per quello dopo il rientro non potevano essere cambiati o modificati; che al bisogno avrebbe potuto noleggiare un'auto; e che aveva giusto un'ora di tempo per prendere una decisione sul da farsi.

Egli decise di partire anche a quelle condizioni e, rientrato in sede da Roma solo alle ore 01:00 del 24 giugno, dovette prestare servizio la mattina dello stesso giorno alle ore 06:30.

In seguito, intendendo presentare un'istanza per acquisire copia della Circolare del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Direzione di Amministrazione del 20 dicembre 1996, avente ad oggetto il trattamento economico di missione, onde verificare la legittimità di quanto disposto in occasione della sua partecipazione al corso di cui sopra, il 7 luglio 2005 si recò presso l'ufficio del -OMISSIS-e, stante l'assenza dello stesso, consegnò l'istanza al -OMISSIS-che non si mostrò felice di riceverla: in tono alterato costui disse che lui non faceva vedere nulla e che il loro operato era immune da vizi.

Il giorno dopo, anche grazie all'interessamento del -OMISSIS-, del Comando CC di xxx, al quale il ricorrente si era nel frattempo rivolto per avere ausilio sul da farsi, il -OMISSIS-consegnò la circolare richiesta ed il ricorrente ne fece copia; nell'occasione i due ebbero anche un colloquio privato durante il quale gli fu spiegato che aveva ragione a lamentarsi dell'accaduto poiché sarebbe dovuto partire molto prima; che era oggetto di particolari attenzioni poiché in passato aveva presentato varie richieste per la concessione di medaglie e rivolto quesiti per le turnazioni esterne; e che il turno non venne cambiato perché non era particolarmente simpatico al -OMISSIS-.

Il 26 luglio 2005, alle ore 07:10 circa, mentre era in servizio presso il sito "T" in località xxx, il ricorrente venne contattato dal -OMISSIS-che, inizialmente, mostrò sarcasticamente interesse al suo stato di salute e, subito dopo, disse che finito il servizio sarebbe dovuto passare da lui per essere poi accompagnato a rapporto dal magg. -OMISSIS-.

Non volle discutere sul fatto che il ricorrente, smontando dal servizio, fosse comprensibilmente stanco, ma disse invece che "gli ordini non si discutono".

Arrivato in caserma alle ore 09:20, il ricorrente si presentò al -OMISSIS-e, subito dopo, si recarono insieme dal -OMISSIS-, dove il comandante contestò che la richiesta di accesso presentata per ottenere copia della circolare non era corretta, nella forma e nel contenuto, che così facendo egli aveva messo in dubbio l'operato dei superiori gerarchici; disse inoltre che tale mancanza lui non gliel'avrebbe perdonata.

Il -OMISSIS-intervenne dicendo che era stato il ricorrente a voler partire per Roma in quelle condizioni, ma, al suo far presente che non era vero, dal momento che aveva chiesto il cambio turno, fu apostrofato come bugiardo e il -OMISSIS- disse che non lo avrebbe più voluto al suo reparto, che avrebbe aperto una pratica disciplinare nei suoi confronti e avrebbe formalmente chiesto un suo allontanamento per intervenuta incompatibilità ambientale.

A quel punto il ricorrente svenne per tre volte consecutive.

Rinvenuto, si accorse che era stato chiamato il -OMISSIS-, ufficiale medico della Caserma "-OMISSIS-", il quale gli versò una bottiglietta d'acqua in testa, ordinando, nel frattempo, che fosse trasportato con l'autoambulanza militare, senza sirena, al Pronto Soccorso dell'Ospedale di xxx, ove rimase ricoverato per circa 13 giorni.

Nonostante avesse chiesto più volte, nell'ufficio del comandante, che fosse subito avvisata sua moglie, la comunicazione avvenne soltanto dopo due ore.

Il rapporto nell'ufficio del -OMISSIS- durò quasi 40 minuti.

Una volta dimesso, nella mattinata dell’8 agosto 2005, si recò presso gli uffici della Caserma "xxx" di xxx per consegnare la lettera delle sue dimissioni temporanee.

Nell'occasione, il brig. xxx gli consegnò due buste chiuse lasciate lì dal -OMISSIS-: la prima, conteneva la comunicazione di apertura di un procedimento disciplinare nei suoi confronti; la seconda, concerneva la compilazione del foglio di servizio del viaggio a Roma.

La mattina dopo, il 9 agosto 2005, recatosi alla sede del suo reparto, dopo aver ricevuto una licenza di convalescenza di trenta giorni, incontrò il -OMISSIS-che, con tono sarcastico, gli chiese, in presenza di personale del reparto, come stesse e se avesse bisogno di una poltrona, con il sorriso sulle labbra, gli consegnò una busta contenente il suo registratore, trattenuto, unitamente ad altri oggetti personali e di servizio, dopo i fatti occorsi il 26 luglio 2005 e, infine, gli consegnò una ulteriore lettera contenente un rilievo disciplinare per avere portato addosso il predetto registratore, durante il rapporto nell’ufficio del -OMISSIS-.

Tutte le volte che il ricorrente si recava presso il proprio reparto, per avere delucidazioni o presentare istanze riguardanti il suo stato di salute, egli incontrava sempre resistenza da parte del personale ivi addetto il quale, sempre facendo riferimento ad ordini ricevuti dal -OMISSIS-, non si mostrava disponibile ad agevolare le suddette richieste frapponendo, il più delle volte, rifiuti pretestuosi ed ingiustificati che, prontamente evidenziati, anche attraverso il ricorso a direttive e circolari vigenti, si risolvevano poi in formali accoglimenti ovvero in conferme orali di quanto legittimamente richiesto.

Riferisce, inoltre, che per poter accedere al reparto ove prestava servizio doveva presentare un documento e ricevere il pass, come se fosse un estraneo; il che accentuava il suo stato di prostrazione e di stress.

Tali circostanze di fatto venivano denunciati all'ufficiale medico ten. med. -OMISSIS-, che, come tutti gli altri sanitari che hanno avuto in esame il suo caso, li hanno posti in stretta e diretta relazione con la patologia riscontratagli (doc. 11).

Inoltre, il 19 aprile 2006 fu lo stesso -OMISSIS-, dopo aver contattato telefonicamente il ricorrente, a chiedergli, con tono alterato, cosa significassero le tre lettere che egli poco prima aveva inviato via fax al reparto, dato che, a suo avviso erano prive di senso logico, e che, quindi, avrebbe potuto anche informare la competente Procura Militare.

Il ricorrente rispose che le missive inviate erano pienamente legittime e che, se non avesse provveduto alla loro evasione come per legge, sarebbe stato lui stesso ad informare la Procura Militare; a quel punto il comandante lo pregò di non farlo e, con tono decisamente più pacato, lo invitò, qualora invece fosse di passaggio in città, a passare nel suo ufficio per chiarimenti.

Tuttavia, al di là delle buone intenzioni manifestate oralmente dalla scala gerarchica, il ricorrente registrava costantemente una totale indisponibilità ad accogliere i suoi diritti.

Tanto che dovette intervenire il legale del ricorrente, Avv. -OMISSIS-, con nota dell'8 maggio 2006, per insistere perché fosse consentito al ricorrente l’accesso a quanto richiesto (docc. 5, 6 e 7).

Inoltre, con nota prot. n. 1850/38 del 31 luglio 2006, indirizzata alla Motorizzazione Civile di xxx, il -OMISSIS- segnalava una presunta grave patologia, "sindrome depressiva con crisi sincopali", sofferta dal ricorrente, "per i provvedimenti di competenza che si riterrà opportuno adottare" (doc. 8); per effetto di tale segnalazione la patente del ricorrente fu rinnovata per un solo anno.

Tale patologia, tuttavia, non troverebbe riscontro né nei certificati medici acquisiti al procedimento conclusosi con la messa in congedo per "forma disautonomica di tipo vasopressorio" del ricorrente, ove si parla solo di "stato ansioso reattivo in trattamento" ovvero di "episodio lipotinico e pregressa tachicardia" (doc. 11), né in altro certificato medico di parte, come attestato anche dal Comando Regione CC "xxx" con nota prot. 5598/62-1¬1986 datata 8 gennaio 2007 (doc. n. 9), inviata su specifica richiesta dell'interessato (doc. 10).

Sulle descritte circostanze e sulle reali intenzioni che hanno spinto il -OMISSIS- a fare la suesposta segnalazione, si è instaurato un procedimento penale presso la Procura della Repubblica di xxx (proc. pen. 07/002655 R.G.N.R.), tuttora pendente.

Nel frattempo il ricorrente si sottopose a diverse visite medico-legali: dal dott. -OMISSIS-il 2 novembre 2005 (doc. 4), dalla dr.ssa -OMISSIS-, il 3 novembre 2005 (doc. 3), e dal -OMISSIS-in data 19 dicembre 2005, al fine di accertare "eventuali condizioni di disturbo di significato psicopatologico" e, in caso positivo, per valutarne "la possibile riconducibilità a infermità dipendente da causa di servizio" (doc. 2), i quali tutti posero i fatti descritti in stretta correlazione col suo stato di malessere.

3. Ai fatti fin qui narrati il ricorrente attribuisce la valenza di complessiva attività vessatoria e ritorsiva posta in essere nei suoi confronti dai tre convenuti, culminata con l'insorgenza di una grave patologia che lo ha posto in congedo, come da documentazione sanitaria e relazioni medico legali.

Nella loro relazione i periti medico-legali di parte, il dr. -OMISSIS-, nonché il prof. -OMISSIS-, mettono in evidenzia il nesso causale esistente tra gli eventi subiti dal ricorrente in ambito lavorativo dal giugno del 1995 e l'insorgenza della patologia invalidante che ha portato alla messa in congedo dello stesso, affermano la sintomatologia ansiosa riscontrata in capo al ricorrente viene dallo stesso evocata "dal ricordo dei fatti che gli sono accaduti nell'ambito lavorativo, per le situazioni conflittuali che sono state provocate dai suoi superiori".

La complessiva attività (di mobbing e/o bossing) attuata da parte di colleghi e superiori gerarchici, secondo il ricorrente è legata da un disegno unitario finalizzato a vessarlo e a distruggerne la personalità e la figura professionale, che determinerebbe la responsabilità solidale dell'Amministrazione della Difesa dal momento che il convenuto magg. CC -OMISSIS- ha agito nella sua qualità di -OMISSIS-, reparto ove prestava servizio il ricorrente, ossia quale organo decentrato della predetta amministrazione, esercitando poteri propriamente amministrativi, consistiti nel compimento o nell'omissione di atti, ovvero nell'espletamento di attività, anche per il tramite di militari appartenenti al suo ufficio e sottordinati, ai quali preventivamente furono impartite precise istruzioni, riconducibili al perseguimento di finalità comunque attinenti al servizio di istituto proprio dell'Arma dei Carabinieri.

4. L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio solo formalmente.

All’udienza pubblica straordinaria del 13 aprile 2018, in vista della quale il ricorrente ha prodotto memoria conclusiva, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. In premessa devono richiamarsi i principi elaborati in tema di mobbing dalla giurisprudenza (ex multis: Cons. Stato, Sez. VI, n. 284/2016; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I Quater, n. 7494/2016), che qui integralmente si riportano.

“Innanzitutto, deve accertarsi il rispetto del principio generale sancito dal combinato disposto degli artt. 2697 c.c. (secondo cui chi agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti costitutivi della domanda) e 63, comma 1 e 64, comma 1, c.p.a. (secondo cui l'onere della prova grava sulle parti che devono fornire i relativi elementi di fatto di cui hanno la piena disponibilità), non potendosi, di contro, dare ingresso al c.d. metodo acquisitivo tipico del processo impugnatorio; da tanto consegue che il ricorrente che chiede il risarcimento del danno da cattivo (o omesso) esercizio della funzione pubblica, deve fornire la prova dei fatti costitutivi della domanda.

Ancora, la prova dell'esistenza del danno deve intervenire all'esito di una verifica del caso concreto che faccia concludere per la sua certezza, la quale a sua volta presuppone: l'esistenza di una posizione giuridica sostanziale; l'esistenza di una lesione, che è configurabile (oltreché nell'ovvia evidenza fattuale) anche allorquando vi sia una rilevante probabilità di risultato utile frustrata dall'agire (o dall'inerzia) illegittima della p.a.; nondimeno, i doveri di solidarietà sociale, che traggono fondamento dall'art. 2 Cost., impongono di valutare complessivamente la condotta tenuta anche dalle parti private nei confronti della p.a. in funzione dell'obbligo di prevenire o attenuare quanto più possibile le conseguenze negative scaturenti dall'esercizio della funzione pubblica o da condotte ad essa ricollegabili in via immediata e diretta; l’esame di tale profilo si riconnette direttamente all'individuazione, in concreto, dei presupposti per l'esercizio dell'azione risarcitoria, onde evitare che situazioni pregiudizievoli prevenibili o evitabili con l'esercizio della normale diligenza si scarichino in modo improprio sulla collettività in generale e sulla finanza pubblica in particolare.

Esaminando, più da vicino, il fenomeno del mobbing nel rapporto di impiego pubblico questo deve sostanziarsi in una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, complessa, continuata e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del dipendente nell'ambiente di lavoro, che si manifesta con comportamenti intenzionalmente ostili, reiterati e sistematici, esorbitanti od incongrui rispetto all'ordinaria gestione del rapporto, espressivi di un disegno in realtà finalizzato alla persecuzione o alla vessazione del medesimo dipendente, tale da provocare un effetto lesivo della sua salute psicofisica (Cons. Stato, Sez. VI, 12 marzo 2015 n. 1282).

Pertanto, ai fini della configurabilità della condotta lesiva da mobbing, va accertata la presenza di una pluralità di elementi costitutivi, dati in particolare: a) dalla molteplicità e globalità di comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche di per sé leciti, posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente secondo un disegno vessatorio; b) dall'evento lesivo della salute psicofisica del dipendente; c) dal nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e la lesione dell'integrità psicofisica del lavoratore; d) dalla prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio.

E’ stato quindi, ritenuto che la sussistenza di condotte mobbizzanti deve essere qualificata dall'accertamento di precipue finalità persecutorie o discriminatorie, poiché proprio l'elemento soggettivo finalistico consente di cogliere in uno o più provvedimenti e comportamenti, o anche in una sequenza frammista di provvedimenti e comportamenti, quel disegno unitario teso alla dequalificazione, svalutazione od emarginazione del lavoratore pubblico dal contesto organizzativo nel quale è inserito che è imprescindibile ai fini dell'enucleazione del mobbing (Cons. Stato, Sez. III, 14 maggio 2015, n. 2412).

Conseguentemente un singolo atto illegittimo o anche più atti illegittimi di gestione del rapporto in danno del lavoratore, non sono, di per sé soli, sintomatici della presenza di un comportamento mobbizzante (Cons. Stato Sez. VI, 16 aprile 2015, n. 1945).”

6. Alla luce dei principi sopra delineati, il Collegio ritiene che la situazione denunciata dal ricorrente non configuri un’ipotesi di mobbing, non potendo ritenersi provata, dal complesso degli elementi forniti, la finalità persecutoria o discriminatoria sottesa agli episodi narrati.

Il ricorrente, infatti, ha ripercorso gli avvenimenti succedutisi tra l’ottobre 2005 e il settembre 2006 (epoca del collocamento in congedo) che, a suo dire, costituiscono gli elementi probanti la situazione di mobbing patita, incidenti a tal punto sul suo stato di salute da essere posto in congedo assoluto perché non più idoneo al servizio permanente.

Dalla documentazione versata in atti dal ricorrente emerge certamente un quadro sanitario caratterizzato da frequenti e incalzanti disturbi di tipo ansioso depressivo ma non si evincono dati fattuali in grado di dimostrare e sostenere ragionevolmente che il suddetto quadro patologico sia direttamente ed esclusivamente riconducibile ad un disegno unitario del suo Superiore e dei suoi sottoposti, finalizzato a vessarlo e a distruggerne la personalità e la figura professionale.

L’episodio che, a dire del ricorrente, rappresenterebbe l’incipit di tutta la vicenda, ossia quello della partenza per partecipare all'11° corso trimestrale allievi vicebrigadieri dell'Arma dei Carabinieri, in svolgimento a Roma il 23 ottobre 2005, e dei turni di servizio troppo stringati, fissati a ridosso della partenza e del rientro, non presenta tratti né di particolare eccezionalità per la vita militare né di gravità tali da poterne inferire una sottesa volontà vessatoria o persecutoria da parte del Superiore.

Semmai dalla stessa narrazione fatta dal ricorrente risulta un atteggiamento complessivo dello stesso se non poco avvezzo e comunque non consono ai rigori della vita militare, di sicuro prevenuto e diffidente nei confronti dei Superiori, tenuto conto del fatto che si era presentato al rapporto del 26 luglio 2005 con un registratore.

Inoltre egli stesso riferisce in ricorso che, secondo altro militare, egli “era oggetto di particolari attenzioni poiché in passato aveva presentato varie richieste per la concessione di medaglie e rivolto quesiti per le turnazioni esterne; e che il turno non venne cambiato perché non era particolarmente simpatico al -OMISSIS-”.

Osserva il Collegio che, pur con tutta la cautela con cui vanno valutate affermazioni de relato totalmente sfornite di prova, è certo che un simile atteggiamento per così dire pretensivo, soprattutto nell’ambito di un ordinamento fortemente gerarchico quale quello militare, certamente non facilita i rapporti e le simpatie.

Dalla documentazione versata in atti risultano istanze di accesso agli atti e una intimazione a firma dell’avv. -OMISSIS- per conto del ricorrente.

In particolare, nell’istanza del 5 maggio 2006 si precisa che la documentazione ivi richiesta, ossia il rapporto di servizio relativo all’episodio del 26 luglio 2005, “verrà utilizzata dallo scrivente per la tutela dei propri interessi e per documentare la causa di servizio tenendo conto che la causa scatenante la patologia a me riscontrata è da mettere in relazione alla pressione subita nel colloquio di cui sopra”.

Osserva il Collegio che, sebbene un’istanza di accesso agli atti sia senz’altro legittima, a prescindere dalla sua accoglibilità o meno, nel caso di specie l’esposizione delle ragioni per le quali detta istanza veniva formulata denota un atteggiamento litigioso e un tono piuttosto ostile da parte del ricorrente nei confronti del suo Superiore e, più in generale, dell’amministrazione.

Quanto precede, secondo le coordinate ermeneutiche declinate dalla giurisprudenza innanzi richiamata, impone di attribuire particolare valore anche alla condotta tenuta dal ricorrente nei confronti dell’amministrazione e, per essa, dei suoi Superiori, al fine di valutare le lamentate condotte ricollegabili in via immediata e diretta all'esercizio della funzione pubblica.

A ciò si aggiunga che, di tutti i fatti narrati, non vi è prova.

Invero, le perizie dei tre consulenti medico legali depositate e l’ulteriore documentazione nulla dicono sui presunti comportamenti mobbizzanti, trattandosi di certificazioni mediche riguardanti l’insorgenza e il decorso di una patologia di tipo ansioso depressivo che non necessariamente è da ricondursi al fenomeno del mobbing, anzi stando alla totale assenza di prova sui fatti narrati, è più verosimile debba escludersi qualunque nesso eziologico tra le descritte condotte ed il pregiudizio subito dallo stesso nella propria integrità psicofisica.

D’altra parte, attesa la gravità delle condotte denunciate, il lamentato intento persecutorio e la dedotta reiterazione e sistematicità nel tempo delle condotte asseritamente vessatorie non possono ritenersi provate, sic et simpliciter, in base al principio di non contestazione, dal momento che il ricorrente non ha neanche fornito un principio di prova, non avendo prodotto deposizioni scritte dei soggetti indicati quali testimoni: attività probatoria questa che sarebbe stata nella sua piena disponibilità.

Mancano, dunque, a parere del Collegio, tutti gli elementi costitutivi del mobbing, innanzi declinati.

Gli eventi sopra analizzati, che per il ricorrente hanno forse rappresentato accadimenti poco piacevoli e, dunque, possono essere stati dallo stesso percepiti e interiorizzati come tasselli di un progressivo quadro persecutorio e di ostilità nei propri confronti, non denotano, invero, quel carattere mirato, prolungato e sistematico, che deve necessariamente sussistere affinché possa correttamente parlarsi di mobbing.

Conclusivamente, per quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

7. Le spese del giudizio possono tuttavia compensarsi atteso che l’amministrazione si è limitata ad una costituzione formale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima Bis, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Laura Marzano, Consigliere, Estensore

Giovanni Ricchiuto, Primo Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Laura Marzano Germana Panzironi
IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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