Corte dei Conti
maggio 2018: per il riconoscimento e la riliquidazione del
trattamento pensionistico, anche privilegiato, con maggiorazione del
18% sui sei scatti aggiuntivi ex art. 11 lege n. 231 del 1990.
Sentenza. n. 380/2018
Sentenza. n.
380/2018
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE
GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA IL GIUDICE UNICO DELLE
PENSIONI
Marcello Iacubino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
iscritto al n. 33205 del registro di segreteria, sul ricorso
presentato ad
istanza di:
xxx
tutti rappresentati
e difesi dall'avvocata Maria Dolores Gaudiomonte (c.f.
GDMMDL76A43E038Y), e domiciliati presso il suo studio in Bari alla
via Principessa Iolanda 4 (fax 0805426623; pec:
avvocato.gaudiomonte@pec.it), in virtù di procura in calce al
ricorso;
contro:
Comando Guardia di
Finanza, R.T.L.A. Puglia (Ufficio Amministrazione), in persona del
Ministro dell’Economia p.t., ovvero del legale rappresentante p.t.
con sede in Bari alla via Gioacchino Murat n. 59, rappresentato e
domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Bari con sede in Bari alla via Melo n. 97;
per il
riconoscimento:
e la riliquidazione
del trattamento pensionistico, anche privilegiato, con maggiorazione
del 18% sui sei scatti aggiuntivi ex art. 11 lege n. 231 del 1990.
Esaminati gli atti
e i documenti tutti della causa;
visti: la legge n.
205/2000 e il Codice di giustizia contabile approvato con d.lgs. 26
agosto 2016, n. 174, in particolare gli artt. 151 e ss.;
uditi, nella
pubblica udienza del 3 maggio 2018, l’avv.ta Gaudiomonte e il
Luogotenente Donato Pascazio per il Comando della Guardia di Finanza.
Ritenuto in fatto e
considerato in diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso
depositato in data 26.1.2017 e notificato il 26.03.2018, i ricorrenti
– sottufficiali della Guardia di Finanza che hanno compiuto 30 anni
contributivi alla data del 31/12/1992, e poi posti in quiescenza dal
2008 al 2012 (con Decreti n. 52441 del 15 giugno 2009 il xxx, n. 5526
del 10 ottobre 2012 il xxx, n. 5520 del 3 luglio 2015 il xxx, n. 5510
del 01/10/2012 il xxx, n. 5011 del 24 giugno 2008 il xxx – si
dolgono della mancata concessione sulla pensione ordinaria dei sei
scatti aggiuntivi di cui all’art.11 della L. n. 231/1990, e della
conseguente privazione della maggiorazione del 18% prevista dall'art.
53 T.U. n. 1092/73, come modificato dall'art. 16 L. 176/77.
A fondamento del
ricorso hanno dedotto, in via preliminare:
- che i ricorrenti,
militari collocati in quiescenza per limiti di età, alla data del
31/12/1992 avevano già maturato il massimo di anzianità
contributiva, e dunque 30 anni di servizio utile, corrispondente alla
massima aliquota di rendimento pari all'80% della base pensionabile
(art. 6 della legge 1543/1963);
- in secondo luogo,
l’irrilevanza del disposto di cui all’art. 4 del D. Lgs. n.
165/1997, in quanto tale norma riguarda le pensioni liquidate in due
quote, come previsto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 503/1992
(disciplina che non è stata applicata per la liquidazione del loro
trattamento per essere gli stessi in possesso della massima anzianità
contributiva alla data del 31.12.1992), mentre la base pensionabile
della propria pensione è definita soltanto dall’art. 53 del TU n.
1092/1973.
Hanno richiamato,
quindi, la deliberazione della sezione Regionale di Controllo della
Corte dei Conti della Toscana n. 3/2002 del 4.4.2002, l’orientamento
espresso dalla richiamata giurisprudenza di diverse sezioni della
Corte dei Conti, il contenuto della circolare INPDAP n. 18 del
18.9.2009 e della circolare del Ministero della Difesa del 4.3.2003,
tutti concordi nel ritenere che quando il soggetto abbia raggiunto
alla data del 31.12.1992 il massimo dell’anzianità contributiva la
pensione deve essere liquidata integralmente in base alla sola quota
A di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 503/1992, rappresentando che in
base all’interpretazione recata da tali atti il beneficio dei sei
scatti deve essere considerato quale unicum con lo stipendio e come
tale assoggettato alla maggiorazione del 18 per cento.
2. Il Reparto
Tecnico Logistico Amministrativo di Puglia della Guardia di Finanza,
costituito in giudizio con memoria depositata in data 5.4.2018, ha
rappresentato che:
i) la mancata
inclusione del beneficio dei sei scatti dello stipendio nella base
pensionabile è dovuta alla circostanza che la Sezione Regionale di
Controllo della Corte dei Conti, a suo tempo, aveva mosso rilievi su
provvedimenti di liquidazione di pensione di altri colleghi proprio
sul punto della maggiorazione di tale beneficio del 18%;
ii) il provvedimento
impugnato aveva conseguito la registrazione da parte della Sezione di
controllo stessa;
iii) ha operato con
legittimità.
Di conseguenza, ha
chiesto il rigetto del ricorso; in subordine ha eccepito la
prescrizione quinquennale in relazione ai maggiori ratei
eventualmente dovuti.
3. All’udienza del
3.5.2018, l’avv.ta Gaudiomonte per la parte ricorrente ed il
Luogotenente Pascazio per la Guardia di Finanza si sono riportati
agli atti scritti, insistendo per le conclusioni ivi rassegnate e
chiedendo la prima la compensazione delle spese di giudizio in caso
di eventuale soccombenza.
Il giudizio è stato
quindi introitato per la decisione e definito come da dispositivo,
letto nella stessa udienza, di seguito trascritto.
4. Nel merito, il
ricorso è infondato.
Il giudizio verte
sul computo in base pensionabile, con conseguente maggiorazione del
18%, del beneficio dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 11
della legge n. 231/1990.
Tale disposizione ha
sostituito il comma 15-bis dell'art. 1, D.L. 16 settembre 1987, n.
379: tale comma, così novellato (poi abrogato dal D.Lgs. 15 marzo
2010, n. 66), prevedeva che “Ai sottufficiali delle Forze armate,
compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia
di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti,
promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai
marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati,
che cessano dal servizio per età o perché divenuti permanentemente
inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono
attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione
dell'indennità di buonuscita, sei scatti calcolati sull'ultimo
stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e
gli scatti generici, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio
spettante”.
Ai fini del calcolo
della base pensionabile, nel caso di specie, occorre far riferimento
all’art. 53 del d.P.R. n. 1092/1973, in applicazione dell’art. 13
della legge 503/1992 che fa salva la previgente disciplina per i
dipendenti, come i ricorrenti, che alla data del 31.12.19992
vantavano la massima anzianità contributiva prevista dalla legge
(per i sottufficiali della Guardia di Finanza 30 anni).
Tale disposizione
sancisce che: “Ai fini della determinazione della misura del
trattamento di quiescenza del personale militare, escluso quello
indicato nell'articolo 54, penultimo comma, la base pensionabile,
costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga e dagli assegni o
indennità pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, è
aumentata del 18 per cento:
a) indennità di
funzione per i generali di brigata ed i colonnelli, prevista
dall'articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804;
b) assegno
perequativo ed assegno personale pensionabile, previsti dall'articolo
1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, in favore degli ufficiali di
grado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonché dei
sottufficiali e dei militari di truppa;
c) assegno personale
previsto dall'articolo 202 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, applicabile al personale militare
in base all'articolo 3 della legge 8 agosto 1957, n. 751.
Agli stessi fini,
nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono
essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne
prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile”.
Da quanto riportato
circa il quadro normativo di riferimento è evidente che, seppure i
ricorrenti si trovino nelle condizioni previste dall’art. 1, comma
15-bis, del D.L. 16 settembre 1987, n. 379 (cessazione dal servizio
per limiti di età) per l’attribuzione del beneficio dei sei scatti
di stipendio ai soli fini pensionistici e nei suoi confronti il
trattamento di pensione vada calcolato interamente in base al metodo
retributivo di cui all’art. 53 del DPR 1092/1973 (per essere in
possesso alla data del 31.12.2992 della massima anzianità
contributiva), tuttavia l’inclusione del beneficio di che trattasi
nella base pensionabile non è espressamente previsto da alcuna
disposizione di legge.
Non è peraltro
convincente la distinzione che, in base alla delibera della Sezione
del Controllo Toscana (n. 3/2002 del 4.4.2002), opera la circolare
del Ministero della Difesa del 4.3.2003, in relazione alla diversa
formulazione del predetto art. 1, comma 15-bis del D.L. 16 settembre
1987, n. 379 rispetto al successivo art. 4 del D. Lgs. n. 165/1997
(ritenendo applicabile la maggiorazione del 18% su tale beneficio
pensionistico per il personale che, pur cessato dal servizio dopo il
1998, abbia maturato la massima anzianità di servizio alla data del
31.12.1992), né la motivazione di alcune pronunce giurisdizionali
(Sez. App. Sicilia sent. n. 380/2011) che fondano l’interpretazione
favorevole ai ricorrenti sulla natura stipendiale del beneficio in
parola.
Invero, la ritenuta
diversità di disciplina tra quanto previsto dalla norma del 1987,
come modificata nel 1990, e quanto previsto nel 1997 (D. Lgs. n.
167), ad avviso del giudicante non sussiste. Quest’ultima norma,
infatti, si limita a stabilire che i vari benefici, tra cui anche
quello previsto dall’art. 11 della legge 1/1990, “sono
attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi
dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa
determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e
sono assoggettati alla contribuzione previdenziale …”. In
sostanza, con tale disposizione da un lato si amplia la previsione
della valorizzazione a fini pensionistici di tale beneficio anche per
i pensionamenti per i quali il trattamento deve essere liquidato
secondo le due quote previste dall’art. 13 del D. Lgs. n. 503/1992
(per le cessazioni dal servizio da qualunque causa determinate),
dall’altro lo si assoggetta a contribuzione previdenziale, senza
nulla prevedere, analogamente a quanto disponeva il precedente art.
11 della Legge 231 del 1990, circa l’inclusione di tale emolumento
nella base pensionabile.
L’argomento, poi,
che fa leva sulla natura stipendiale del beneficio non è rilevante,
posto che il citato art. 53 del DPR n. 1092/1973 prevede il computo
nella base pensionabile con la maggiorazione del 18% solo dello
stipendio integralmente percepito, sicché la natura stipendiale del
beneficio stesso non è sufficiente ai fini della maggiorazione del
18%, reclamata dalla parte ricorrente, in assenza dell’effettiva
percezione degli scatti stipendiali stessi.
Inoltre, è utile
riportare le ulteriori argomentazioni svolte dalle Sezioni Riunite
della Corte dei Conti (sent. n. 9/2011/QM) in occasione dell’esame
della questione di massima concernente altro analogo beneficio
pensionistico (assegno di funzione), che, come la stessa pronuncia ha
chiarito, valgono anche per altri assegni, come quello di cui si
discute nel presente giudizio, di cui è prevista per legge la mera
valutazione a fini pensionistici:
«l’art. 53, come
modificato dall’art. 16 della legge n. 177 del 1976, ha trasformato
la tradizionale nozione della “base pensionabile” quale coacervo
degli emolumenti utili a pensione da prendere a base per il calcolo
del trattamento di quiescenza, tanto da non potersi affermare che vi
sia ancora una perfetta sovrapponibilità tra “retribuzione
pensionabile” e “base pensionabile”. In realtà, quella nozione
unitaria è stata spezzata in due frammenti, nel senso che la “base
pensionabile” è pur sempre l’insieme degli emolumenti
“pensionabili” che costituiscono il termine di riferimento per il
calcolo della pensione, ma «la base pensionabile … aumentata del
18 per cento» è solo quella costituita dallo stipendio e dagli
assegni indicati nel comma 1 dell’art. 53 e da quegli altri assegni
pensionabili relativamente ai quali, ai sensi del comma 2, sia
espressamente prevista da una disposizione di legge «la valutazione
nella base pensionabile».
In definitiva, le
Sezioni Riunite hanno affermato che ai fini della maggiorazione del
18% occorre di volta in volta verificare se un assegno o
un’indennità utili a pensione rientrino tra quelli espressamente
indicati nell’art. 53, comma 1, del D.P.R. n. 1092 del 1973 ovvero
se, come previsto nel comma 2, si tratti di assegno o indennità che
– oltre ad essere previsti come pensionabili – abbiano ricevuto
dalla legge istitutiva la connotazione espressamente dichiarata di
componenti della base pensionabile.
Su tale presupposto,
per ciò che attiene all’assegno funzionale, le Sezioni Riunite
hanno ribadito il principio di diritto enunciato nella sentenza n.
9/2006/QM del 29 settembre 2006 secondo cui l’assegno, ancorché
pensionabile, non può beneficiare dell’aumento del 18%,
evidenziando che:
- l’assegno in
questione non ha le connotazioni previste nei commi 1 e 2 dell’art.
53 affinché un emolumento entri a far parte della base pensionabile
aumentata del 18%. Per un verso, non rientra nel disposto del comma
2, trattandosi di assegno che la legge istitutiva (decreto legge n.
379 del 1987, convertito in legge n. 468 del 1987, per i
sottufficiali delle Forze armate; decreto legge n. 387 del 1987,
convertito in legge n. 472 del 1987, per gli appartenenti ai Corpi di
Polizia) qualifica come utile a pensione senza enunciarne
«espressamente la valutazione nella base pensionabile».
- che l’espressione
secondo cui i relativi importi «si aggiungono alla retribuzione
individuale di anzianità», contenuta nell’art. 1, comma 9, del
decreto legge n. 379 del 1987, convertito in legge n. 468 del 1987,
non può essere valorizzata fino al punto da affermare – senza
altre esplicite indicazioni normative – che l’assegno funzionale
acquisti per ciò solo, e per tutti gli effetti di legge, natura
retributiva. In realtà, deve rilevarsi che l’espressione evidenzia
proprio l’autonomia di tale assegno rispetto alla retribuzione cui
si “aggiunge”; l’assegno funzionale mantiene, quindi, la sua
natura giuridica di complemento accessorio dello stipendio, avendo
peraltro “effetto” – come gli altri elementi che concorrono a
formare la retribuzione – «sul trattamento ordinario di
quiescenza», ai sensi dello stesso art. 1, comma 10, del ripetuto
d.l. n. 379/1987;
- l’art. 4 della
legge 8 agosto 1990 n. 231, nell’aumentare la misura dell’assegno,
ne conferma la pensionabilità senza prevederne «espressamente la
valutazione nella base pensionabile».
Il principio di
diritto non contempla anche altri specifici emolumenti. Tuttavia, le
stesse Sezioni Riunite, come si è detto, hanno precisato che
«ovviamente, i principi di diritto qui enunciati non possono non
valere per qualunque assegno o indennità pensionabile».
Alla luce di quanto
fin qui considerato, il ricorso deve essere respinto, non potendosi
assoggettare il beneficio pensionistico dei sei scatti stipendiali,
conseguito dai ricorrenti, alla pretesa maggiorazione del 18%
previsto solo per gli emolumenti rientranti espressamente nella base
pensionabile. Si veda, in senso conforme, Sez. Terza d’appello,
sent. n. 654/2014 del 10/12/2014; id.: questa stessa Sezione, sent.
n. 484 del 21/11/2017 e, da ultimo, Sezione I Appello, sent. n. 318
del 12/09/2017, secondo cui: «Punto C) In merito al riconoscimento
della maggiorazione del 18% dell’assegno funzionale per il
trattamento pensionistico, l’appello va accolto, in quanto nessuno
degli originari ricorrenti può ritenersi destinatario del suddetto
beneficio, ai sensi del consolidato principio di diritto espresso
dalle Sezioni Riunite, nelle sentenze nn. 6/QM/2004 e 9/QM/2006,
ribadito anche nella sent. n. 9/QM/2011. Da esse promana con certezza
il principio inequivocabile in base al quale “l’assegno
funzionale previsto a favore degli appartenenti alle Forze Armate
dall’art. 1, comma 9, DL 16 settembre 1987, n. 379, convertito
nella Legge 14 novembre 1987, n. 468, nonché l’analogo assegno
funzionale previsto a favore degli appartenenti ai Corpi di polizia
dall’art. 6, DL 21 novembre 1987, n. 387, convertito con
modificazioni nella Legge 20 novembre 1987, n. 472, ancorchè
pensionabili, non sono inclusi nella base pensionabile e quindi non
possono usufruire della maggiorazione del 18% in relazione all’art.
53, comma 1 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato
dall’art. 16 della Legge 29 aprile 1976, n. 177».
5. In conclusione,
il ricorso in esame va respinto.
Le spese di lite
vanno compensate, attesa la mancata presentazione, da parte
dell’Amministrazione resistente, costituita a mezzo di propri
funzionari, di apposita nota delle spese liquidabili, che abbia
concretamente affrontato in questo giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
la Sezione
Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in
composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa
ogni altra deduzione, eccezione e domanda, rigetta il ricorso di cui
in epigrafe.
Spese compensate.
Così deciso, in
Bari, all’esito della pubblica udienza del 3 maggio 2018.
IL GIUDICE
F.to (Marcello
Iacubino)
Depositata in
Segreteria il 04/05/2018
Il Responsabile
della Segreteria
Il
Funzionario di Cancelleria
F.to
(dott. Pasquale ARBORE)
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