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mercoledì 12 giugno 2019

N. 138 SENTENZA 7 maggio - 6 giugno 2019 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Dirigenza pubblica - Trattamento economico - Trasformazione graduale dell'indennita' di funzione in assegno personale pensionabile in seguito alla cessazione dell'incarico dirigenziale - Attribuzione del beneficio mediante il sistema retributivo - Conservazione degli effetti giuridici ed economici gia' maturati al 1° giugno 2018 in applicazione del contratto collettivo. - Legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 1992, n. 10 (Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano), art. 28 - Legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 maggio 2015, n. 6 (Ordinamento del personale della Provincia), art. 47 - Legge della Provincia autonoma di Bolzano 25 settembre 2015, n. 11 (Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017), art. 14, comma 6 - Legge della Provincia autonoma di Bolzano 18 ottobre 2016, n. 21 (Modifiche di leggi provinciali in materia di procedimento amministrativo, enti locali, cultura, beni archeologici, ordinamento degli uffici, personale, ambiente, utilizzazione delle acque pubbliche, agricoltura, foreste, protezione civile, usi civici, mobilita', edilizia abitativa, dipendenze, sanita', sociale, lavoro, patrimonio, finanze, fisco, economia e turismo), art. 7 - Legge della Provincia autonoma di Bolzano 6 luglio 2017, n. 9 (Disciplina dell'indennita' di dirigenza e modifiche alla struttura dirigenziale dell'Amministrazione provinciale), artt. 1, comma 3, 2 e 17, comma 2 - Legge della Provincia autonoma di Bolzano 9 febbraio 2018, n. 1 (Norme in materia di personale), art. 1 - Legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 18 dicembre 2017, n. 11 (Legge regionale di stabilita' 2018), art. 4, comma 1 (terzo periodo) e comma 3. - (GU n.24 del 12-6-2019 )

N. 138 SENTENZA 7 maggio - 6 giugno 2019

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Dirigenza pubblica - Trattamento economico - Trasformazione  graduale
  dell'indennita' di funzione in assegno  personale  pensionabile  in
  seguito alla cessazione dell'incarico dirigenziale  -  Attribuzione
  del beneficio mediante il sistema retributivo - Conservazione degli
  effetti giuridici ed economici gia' maturati al 1° giugno  2018  in
  applicazione del contratto collettivo.
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 23  aprile  1992,  n.  10
  (Riordinamento  della  struttura   dirigenziale   della   Provincia
  Autonoma di Bolzano), art. 28 - Legge della Provincia  autonoma  di
  Bolzano 19 maggio 2015,  n.  6  (Ordinamento  del  personale  della
  Provincia), art. 47 - Legge della Provincia autonoma di Bolzano  25
  settembre  2015,   n.   11   (Disposizioni   in   connessione   con
  l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia  autonoma
  di  Bolzano  per  l'anno  finanziario  2015  e  per   il   triennio
  2015-2017), art. 14, comma 6 - Legge della  Provincia  autonoma  di
  Bolzano 18 ottobre 2016, n. 21 (Modifiche di leggi  provinciali  in
  materia di procedimento amministrativo, enti locali, cultura,  beni
  archeologici,  ordinamento  degli  uffici,   personale,   ambiente,
  utilizzazione  delle   acque   pubbliche,   agricoltura,   foreste,
  protezione  civile,  usi  civici,  mobilita',  edilizia  abitativa,
  dipendenze, sanita', sociale, lavoro, patrimonio,  finanze,  fisco,
  economia e turismo), art. 7 -  Legge della  Provincia  autonoma  di
  Bolzano  6  luglio  2017,  n.  9  (Disciplina  dell'indennita'   di
  dirigenza    e    modifiche     alla     struttura     dirigenziale
  dell'Amministrazione provinciale), artt. 1, comma 3, 2 e 17,  comma
  2 - Legge della Provincia autonoma di Bolzano 9 febbraio 2018, n. 1
  (Norme in materia di personale),  art.  1  -  Legge  della  Regione
  autonoma  Trentino-Alto  Adige  18  dicembre  2017,  n.  11  (Legge
  regionale di stabilita' 2018), art. 4, comma 1  (terzo  periodo)  e
  comma 3.

(GU n.24 del 12-6-2019 )
 

                       LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente:Giorgio LATTANZI;
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,
  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca
  ANTONINI,
     
    ha pronunciato la seguente

                              SENTENZA

    nei giudizi di legittimita'  costituzionale  dell'art.  28  della
legge della Provincia autonoma di  Bolzano  23  aprile  1992,  n.  10
(Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia  Autonoma
di Bolzano), dell'art. 47 della legge  della  Provincia  autonoma  di
Bolzano 19  maggio  2015,  n.  6  (Ordinamento  del  personale  della
Provincia), dell'art.  14,  comma  6,  della  legge  della  Provincia
autonoma di  Bolzano  25  settembre  2015,  n.  11  (Disposizioni  in
connessione con  l'assestamento  del  bilancio  di  previsione  della
Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2015  e  per  il
triennio 2015-2017), dell'art. 7 della legge della Provincia autonoma
di Bolzano 18 ottobre 2016, n. 21 (Modifiche di leggi provinciali  in
materia di procedimento amministrativo, enti  locali,  cultura,  beni
archeologici,  ordinamento   degli   uffici,   personale,   ambiente,
utilizzazione delle acque pubbliche, agricoltura, foreste, protezione
civile,  usi  civici,  mobilita',  edilizia  abitativa,   dipendenze,
sanita', sociale, lavoro,  patrimonio,  finanze,  fisco,  economia  e
turismo), degli artt. 1, 2 e 17 della legge della Provincia  autonoma
di Bolzano  6  luglio  2017,  n.  9  (Disciplina  dell'indennita'  di
dirigenza     e     modifiche     alla     struttura     dirigenziale
dell'Amministrazione provinciale), degli artt.  1  e  3  della  legge
della Provincia autonoma di Bolzano 9 febbraio 2018, n. 1  (Norme  in
materia di personale), e dell'art. 4, commi 1 e 3, della legge  della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige 18 dicembre 2017, n.  11  (Legge
regionale di stabilita' 2018),  promossi  dalla  Corte  dei  conti  -
sezioni riunite per la Regione Trentino-Alto Adige,  nei  giudizi  di
parificazione dei rendiconti generali  della  Provincia  autonoma  di
Bolzano e della Regione  autonoma  Trentino-Alto  Adige/Südtirol  per
l'esercizio finanziario  2017,  con  ordinanze  dell'8  agosto  2018,
iscritte rispettivamente al n. 173 e al n. 177 del registro ordinanze
2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 49  e
50, prima serie speciale, dell'anno 2018.
    Visti gli  atti  di  costituzione  della  Provincia  autonoma  di
Bolzano e della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol;
    udito nell'udienza pubblica del 7 maggio 2019 il Giudice relatore
Aldo Carosi;
    uditi gli avvocati Harald Bonura per  la  Provincia  autonoma  di
Bolzano e la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol  e  Renate
von Guggenberg per la Provincia autonoma di Bolzano.

                          Ritenuto in fatto

    1.- Con ordinanza dell'8 agosto 2018, iscritta al numero 173  del
registro ordinanze del 2018, la Corte dei conti, sezioni riunite  per
la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, ha  sollevato  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 28 della legge della  Provincia
autonoma di Bolzano  23  aprile  1992,  n.  10  (Riordinamento  della
struttura  dirigenziale  della  Provincia   Autonoma   di   Bolzano),
dell'art. 47 della legge  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  19
maggio 2015,  n.  6  (Ordinamento  del  personale  della  Provincia),
dell'art. 14, comma  6,  della  legge  della  Provincia  autonoma  di
Bolzano 25 settembre 2015, n. 11  (Disposizioni  in  connessione  con
l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di
Bolzano per l'anno finanziario 2015 e  per  il  triennio  2015-2017),
dell'art. 7 della  legge  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  18
ottobre 2016, n. 21 (Modifiche di leggi  provinciali  in  materia  di
procedimento amministrativo, enti locali, cultura, beni archeologici,
ordinamento degli uffici, personale,  ambiente,  utilizzazione  delle
acque pubbliche, agricoltura, foreste, protezione civile, usi civici,
mobilita', edilizia abitativa, dipendenze, sanita', sociale,  lavoro,
patrimonio, finanze, fisco, economia e turismo), degli artt.1,  2,  e
17 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 6 luglio 2017,  n.
9 (Disciplina dell'indennita' di dirigenza e modifiche alla struttura
dirigenziale dell'Amministrazione provinciale) e degli artt.  1  e  3
della legge della Provincia autonoma di Bolzano 9 febbraio 2018, n. 1
(Norme in materia di personale), in riferimento agli artt. 3, 36, 81,
97, 101, secondo comma, 103, 108, 117, secondo comma,  lettere  l)  e
o), e 119, primo comma, della Costituzione.
    1.1.- Il rimettente premette che, in sede  di  parificazione  del
rendiconto  generale  della  Provincia  autonoma   di   Bolzano   per
l'esercizio 2017, e' emerso che sono state impegnate e pagate somme a
titolo  di  assegno  personale   pensionabile   per   effetto   della
trasformazione della indennita' di direzione e di  coordinamento,  in
assenza dell'espletamento, in detta  annualita',  del  corrispondente
incarico. Sulla disciplina di dette erogazioni sono intervenuti,  nel
corso del 2017 e nel 2018, gli artt. 1, 2  e  17  della  legge  prov.
Bolzano n. 9 del 2017 e gli artt. 1 e 3 della legge prov. Bolzano  n.
1  del  2018.  Le   summenzionate   erogazioni   tuttavia   sarebbero
illegittime, in ragione sia della nullita', per contrasto  con  norme
imperative, delle clausole dei contratti collettivi che prevedono  la
trasformazione, alla cessazione dell'incarico,  delle  indennita'  di
dirigenza  e  di  coordinamento  in   assegno   personale   fisso   e
pensionabile, sia  della  dubbia  legittimita'  costituzionale  delle
menzionate disposizioni - e  segnatamente  dell'art.  1  della  legge
prov. Bolzano n. 1 del 2018 - che ne costituiscono il fondamento.
    Il rimettente rammenta, inoltre, che tali dubbi  di  legittimita'
costituzionale  sono  stati  sottoposti  al   contraddittorio   della
Provincia autonoma all'udienza camerale del 20 giugno e del 28 giugno
2018, udienza alla quale hanno partecipato il magistrato  relatore  e
il Procuratore regionale.
    Pertanto, ritenendo di dover decidere dell'applicazione di  norme
di dubbia legittimita' costituzionale e, di conseguenza, di non poter
parificare i capitoli di spesa ai quali  sono  imputati  i  pagamenti
delle indennita' di direzione e coordinamento trasformate in  assegno
personale, fisso e pensionabile, il  giudice  a  quo  ha  sospeso  il
giudizio e ha sollevato le sopra indicate questioni  di  legittimita'
costituzionale.
    1.2.- Preliminarmente, il collegio rimettente espone i motivi che
lo  ritengono  legittimato  a  sollevare  questioni  di  legittimita'
costituzionale in via incidentale, quali, anzitutto, il fatto che  il
giudizio  di  parificazione  si  svolge  con  le   formalita'   della
giurisdizione contenziosa, prevede la partecipazione del  Procuratore
regionale     in     contraddittorio     con     i     rappresentanti
dell'amministrazione e si conclude  con  una  pronuncia  adottata  in
esito  a   una   pubblica   udienza.   D'altronde,   la   consolidata
giurisprudenza costituzionale (sono citate le  sentenze  n.  213  del
2008, n. 244 del 1995, n. 142 del 1968, n. 121 del 1966 e n. 165  del
1963) avrebbe gia' riconosciuto la legittimazione  a  promuovere,  in
sede  di  giudizio  di  parificazione  del  bilancio,  questioni   di
legittimita'  costituzionale,  in  riferimento  all'art.  81   Cost.,
avverso tutte quelle disposizioni di legge  che  determinino  effetti
modificativi dell'articolazione del bilancio per il fatto  stesso  di
incidere, in senso globale, sulle unita' elementari, vale a dire  sui
capitoli, con riflessi sugli equilibri di gestione, disegnati con  il
sistema  dei  risultati  differenziali;  nonche',   da   ultimo,   la
legittimazione a sollevare questione di  legittimita'  costituzionale
in sede di parificazione del rendiconto delle  Regioni  ad  autonomia
ordinaria (sono citate le sentenze n. 89 del 2017, n. 107 del 2016  e
n. 181 del 2015).
    Il rimettente ritiene che detta legittimazione debba riconoscersi
non solo, come gia' accaduto, in riferimento all'art. 81  Cost.,  ma,
piu' in generale, e anche in considerazione della nuova  formulazione
del precetto costituzionale, come modificato a seguito della  riforma
del 2012, introdotta con legge costituzionale 20 aprile  2012,  n.  1
(Introduzione del principio del  pareggio  di  bilancio  nella  Carta
costituzionale), alle norme costituzionali che,  in  modo  diretto  o
indiretto, involgono la materia della finanza  pubblica,  apprestando
tutela alle risorse pubbliche e alla loro corretta utilizzazione.
    Il valore dell'equilibrio dei  bilanci  dovrebbe  difatti  essere
declinato secondo una dimensione dinamica e prospettica,  in  base  a
esigenze meritevoli di  disciplina  uniforme  sull'intero  territorio
nazionale,  attraverso  altri  parametri  costituzionali,   quali   i
menzionati artt. 3, 36, 117, secondo comma, lettere l) e o),  e  119,
primo  comma,  Cost.  D'altronde,  il  principio  di  sana   gestione
finanziaria   richiederebbe   un   atteggiamento   prudenziale    del
legislatore provinciale, che eviti la creazione di poste prive di una
legittima copertura legislativa con le possibili ripercussioni  sugli
esercizi  futuri.  Richiama,  a  riguardo,  le  valutazioni  relative
all'individuazione dei parametri costituzionali  nelle  ordinanze  di
rimessione  a  questa   Corte   delle   questioni   di   legittimita'
costituzionale sollevate dalla sezione regionale di controllo per  il
Piemonte (r.o. n. 49 [recte: 246] del 2014) e per la Liguria (r.o. n.
34 del 2017 [recte: 2018]).
    Nel caso di specie, la violazione  della  competenza  legislativa
esclusiva statale  da  parte  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano
avrebbe  determinato  un  aumento  della  spesa  del  personale   che
costituisce  il  maggior  aggregato  della  spesa  corrente,  con  la
conseguenza  che  le  disposizioni  relative  al   suo   contenimento
assurgono a principio fondamentale della  legislazione  statale,  non
solo con riferimento a tetti di spesa e a  limiti  della  stessa,  ma
anche in termini di violazione delle norme imperative che pongono  la
regola  della  corrispettivita'  tra   retribuzione   e   prestazioni
effettivamente rese.
    Il collegio rimettente, infine, condividendo  e  facendo  proprio
quanto gia' osservato dalle sezioni di controllo per  il  Piemonte  e
per la Liguria nelle citate ordinanze di rimessione,  evidenzia  come
il giudizio di parificazione, allo stato della legislazione  vigente,
sia l'unica possibilita' offerta dall'ordinamento  per  sottoporre  a
scrutinio di  legittimita'  costituzionale  in  via  incidentale,  in
riferimento  ai  principi  costituzionali  in  materia   di   finanza
pubblica, le disposizioni  legislative  che,  incidendo  sui  singoli
capitoli,  modificano  l'articolazione  del  bilancio  e  ne  possono
alterare gli equilibri complessivi.
    1.3.- In punto di rilevanza, le sezioni riunite  per  la  Regione
autonoma Trentino-Alto Adige  richiamano  innanzitutto  le  norme  da
applicare nel giudizio di parificazione. Viene, infatti,  evidenziato
che, come disposto dall'art. 39 del regio decreto 12 luglio 1934,  n.
1214 (Approvazione del  testo  unico  delle  leggi  sulla  Corte  dei
conti), al quale rinvia l'art.  1,  comma  5,  del  decreto-legge  10
ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia  di  finanza  e
funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni
in favore delle zone terremotate nel maggio  2012),  convertito,  con
modificazioni, in legge n. 213 del 2013, l'oggetto  del  giudizio  di
parificazione consiste nel porre i risultati del rendiconto  generale
dello Stato a riscontro con le leggi del bilancio  e  nel  verificare
«se le entrate riscosse e versate ed  i  resti  da  riscuotere  e  da
versare risultanti nel rendiconto, siano conformi ai dati esposti nei
conti periodici e nei riassunti generali  trasmessi  alla  Corte  dai
singoli ministeri; se le spese ordinate e pagate durante  l'esercizio
concordino con le scritture tenute o controllate dalla Corte».
    Nel caso di specie, il collegio rimettente ritiene che  le  norme
di   cui   sospetta    l'illegittimita'    costituzionale    incidono
sull'articolazione della  spesa  e  sul  quantum  della  stessa,  dal
momento che ne determinano un effetto espansivo mediante  un  aumento
delle  risorse  destinate  al  trattamento  accessorio  con  cui   la
Provincia avrebbe retribuito soggetti che non ne avrebbero titolo.
    La Corte dei conti ritiene,  pertanto,  di  non  poter  applicare
norme  di  cui  sospetta  l'illegittimita'   costituzionale   e,   di
conseguenza, di non poter parificare i capitoli di  spesa  in  esame,
dal momento che  la  corresponsione  di  detti  assegni  avrebbe  una
copertura  meramente  formale,  ma   sarebbe   priva   di   copertura
sostanziale. Da qui,  la  rilevanza  delle  questioni.  Al  riguardo,
consapevole dell'interpretazione fornita dalla sentenza delle sezioni
riunite per il Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, del 15  dicembre
2017, n. 52, degli artt. 1 e 2 della legge prov.  Bolzano  n.  9  del
2017 e della  conseguente  declaratoria  del  difetto  di  rilevanza,
ritiene di discostarsene.
    In definitiva, nell'ambito  del  giudizio  di  parificazione,  la
verifica della spesa del  personale  consentirebbe  alle  sezioni  di
controllo   di   ergersi   a   garanti   imparziali   dell'equilibrio
economico-finanziario del settore pubblico.
    1.4.- Dopo aver premesso il quadro normativo di  riferimento,  il
collegio  rimettente   dubita,   innanzitutto,   della   legittimita'
costituzionale  delle  norme  provinciali  indicate,  in  riferimento
all'art. 3 e all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
    Le disposizioni censurate disciplinerebbero  difatti  un  aspetto
della retribuzione dei dipendenti provinciali incidendo,  secondo  la
costante  giurisprudenza,   nella   materia   «ordinamento   civile»,
riservata   alla   competenza   esclusiva   dello   Stato   la    cui
regolamentazione  deve  essere  uniforme  su  tutto   il   territorio
nazionale. Detto principio e' stato  affermato  anche  nei  confronti
della Provincia autonoma di Bolzano che lamentava  la  lesione  della
propria competenza legislativa primaria,  prevista  dall'art.  8  del
d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione  del  testo  unico  delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto  Adige),  in  materia  di  «ordinamento  degli   uffici
provinciali e del personale ad essi  addetti»  (sentenza  n.  61  del
2014).
    Evidenzia che, ai sensi della menzionata disposizione statutaria,
la competenza legislativa primaria provinciale e' soggetta ai  limiti
di cui all'art.  4  del  medesimo  statuto,  richiamati  anche  dalle
relative norme  di  attuazione,  vale  a  dire,  in  particolare,  al
rispetto delle norme  fondamentali  delle  riforme  economico-sociali
della Repubblica, quale sarebbe, per  espressa  disposizione  statale
(art. 2, comma 2, della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421,  recante
«Delega al Governo per la  razionalizzazione  e  la  revisione  delle
discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di  previdenza
e di finanza territoriale») l'art. 2,  comma  1,  lettera  o),  della
medesima legge n. 421 del 1992.
    Ne deriverebbe la lesione della competenza legislativa  esclusiva
statale in materia di «ordinamento civile» e la violazione dei limiti
imposti alla potesta' legislativa provinciale  primaria  dall'art.  4
dello statuto speciale.
    1.5.- La qualificazione  delle  menzionate  disposizioni  statali
quali  norme  fondamentali   di   riforma   economico-sociale   della
Repubblica  sarebbe  inoltre  idonea  a  determinare  la   violazione
dell'art. 3 Cost.
    I dipendenti della Provincia autonoma  di  Bolzano,  diversamente
dagli altri dipendenti pubblici, manterrebbero  infatti  l'indennita'
di posizione e di  direzione  anche  quando  non  ricoprono  piu'  le
pertinenti  posizioni  apicali  dirigenziali   o   direttive,   cosi'
derogando all'uniforme applicazione  sul  territorio  nazionale,  ivi
comprese le Regioni a statuto speciale, che la  materia  «ordinamento
civile» richiede.
    1.5.1.- La lesione dell'art.  117,  secondo  comma,  lettera  l),
Cost., sarebbe configurabile anche sotto un altro profilo. L'art.  45
del  d.lgs.  n.  165  del  2001  avrebbe   difatti   demandato   alla
contrattazione collettiva il  trattamento  economico  fondamentale  e
accessorio dei dipendenti pubblici, nei quali rientrerebbero anche  i
dipendenti provinciali. Peraltro, detta contrattazione  non  potrebbe
porsi  in  contrasto  con  i  principi  fondamentali  dettati   dalla
Costituzione e dalle leggi, quali  quelli  imposti  dall'art.  8  del
d.lgs. n. 165 del 2001, che impone la  correlazione  del  trattamento
accessorio all'effettivita' delle prestazioni, come gia'  evidenziato
dalle sezioni rimettenti negli ultimi tre  giudizi  di  parificazione
relativi agli esercizi finanziari 2014, 2015 e 2016.
    1.6.- L'esigenza  di  correlare  il  trattamento  economico  alla
effettivita' delle prestazioni rese, enunciata dall'art. 7, comma  5,
del d.lgs. n.  165  del  2001,  sarebbe  inoltre  espressione  di  un
principio di coordinamento della finanza pubblica  (art.  117,  terzo
comma, Cost.), letto in combinato disposto con l'art. 119 Cost.,  che
si impone anche alle Regioni ad  autonomia  speciale,  in  chiave  di
controllo e indirizzo degli  effetti  economici  derivanti  da  norme
finanziarie volte, nel caso di specie,  a  collegare  l'emolumento  a
un'utilita' per l'amministrazione.
    Ne deriverebbe, sotto questo profilo, la violazione dei  principi
di imparzialita' e  buon  andamento  dell'amministrazione  (art.  97,
secondo comma, Cost.), e della  proporzionalita'  della  retribuzione
rispetto alla qualita' e alla quantita' del lavoro prestato (art. 36,
primo  comma,  Cost.),  che  impedirebbero  di   erogare   incrementi
retributivi sulla base di meri meccanismi automatici  privi  di  ogni
correlazione con l'attivita' effettivamente prestata.
    1.7.- Le disposizioni di cui agli artt. 1, 2  e  17  della  legge
prov. Bolzano n. 9 del 2017 e degli artt. 1 e  3  della  legge  prov.
Bolzano n. 1 del 2018  sarebbero  inoltre  lesive  degli  artt.  101,
secondo comma, 103 e 108, Cost., in quanto avrebbero interferito  con
le funzioni, di controllo e giurisdizionali,  attribuite  alla  Corte
dei conti.
    Le menzionate norme intervengono infatti all'esito di tre giudizi
di parificazione relativi agli esercizi finanziari 2014, 2015 e  2016
che hanno accertato l'irregolarita' dei capitoli di spesa relativi al
pagamento delle indennita' in questione, alla conseguente apertura di
un'indagine   relativa   al   loro   pagamento   e   all'azione    di
responsabilita' erariale dei componenti della  delegazione  di  parte
pubblica  firmataria  dei  contratti  collettivi  conclusasi  con  la
sentenza di condanna. Esse avrebbero quale unico  effetto  quello  di
limitare la responsabilita'  per  danno  erariale  della  delegazione
firmataria, salvaguardando l'assetto preesistente.
    1.8.- Il collegio rimettente dubita inoltre della natura di legge
di interpretazione autentica della legge prov. Bolzano n. 1 del 2018,
dal  momento  che  non  ravvisa  ne'  le   condizioni   che   possono
giustificarne l'adozione, giacche' le norme ribadiscono  quanto  gia'
in precedenza affermato in modo univoco, ne' i  limiti  all'efficacia
retroattiva di tali leggi  individuati  da  questa  Corte  (quali  il
rispetto   del   principio   di    ragionevolezza,    della    tutela
dell'affidamento, della coerenza e certezza  dell'ordinamento  e  del
rispetto delle funzioni riservate al potere giudiziario). Emergerebbe
dunque lo scopo reale della  disposizione,  vale  a  dire  quello  di
salvaguardare  l'assetto  preesistente   rendendo   «retroattivamente
legittimo  cio'  che  era  illegittimo»  interferendo  nei   relativi
giudizi.
    La portata retroattiva della norma censurata si porrebbe  inoltre
in conflitto con l'art. 6 della Convenzione per la  salvaguardia  dei
diritti dell'uomo e delle liberta'  fondamentali  (CEDU),  firmata  a
Roma il 4 novembre 1950, ratificata e  resa  esecutiva  con  legge  4
agosto 1955, n. 848, nonche' con l'art. 1 del Protocollo  addizionale
alla CEDU, firmato a Parigi il 20  maggio  1952,  ratificato  e  reso
esecutivo con legge 4 agosto  1955,  n.  848,  da  qualificarsi  come
parametri interposti.
    Essa difatti non troverebbe giustificazione in interessi generali
e astratti, bensi' nell'esigenza  di  riqualificare  un  fatto,  gia'
considerato illecito contabile, come lecito.
    1.9.-   Le   norme   provinciali   censurate   sarebbero   infine
illegittime, perche' in contrasto  con  l'art.  117,  secondo  comma,
lettera o), Cost. - che devolve alla competenza legislativa esclusiva
dello Stato la materia della previdenza sociale -, nella parte in cui
prevedono  la  trasformazione  delle  indennita',   alla   cessazione
dell'incarico, in assegno personale pensionabile in base  al  sistema
retributivo. Lo  statuto  speciale  non  attribuirebbe  infatti  alla
Provincia  autonoma  di  Bolzano  competenza  nelle   materie   della
previdenza e assicurazioni  sociali,  neanche  con  riferimento  alla
previdenza integrativa (attribuita invece esclusivamente alla Regione
autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol).
    Con le disposizioni in esame la  Provincia  autonoma  di  Bolzano
correla il  calcolo  del  trattamento  pensionistico  delle  suddette
indennita' al sistema retributivo invece che  a  quello  contributivo
oggi vigente. Ne deriverebbe la violazione dell'art. 3  Cost.,  sotto
il profilo dell'eguaglianza, e dell'art. 36 Cost., per la lesione del
principio  di  proporzionalita'  fra  trattamento   pensionistico   e
quantita' e qualita' del lavoro prestato.
    1.10.- Infine, il  giudice  a  quo  esclude  la  possibilita'  di
un'interpretazione costituzionalmente  orientata  delle  disposizioni
censurate,  in  considerazione  della  formulazione  letterale  delle
stesse  e  dell'intenzione  del  legislatore  provinciale,   peraltro
espressa nel corso del contraddittorio orale durante il  giudizio  di
parificazione.
    2.- Si e' costituita la Provincia  autonoma  di  Bolzano  che  ha
concluso per l'inammissibilita' o, in subordine,  per  l'infondatezza
delle questioni sollevate.
    In via preliminare, dopo aver premesso che il rendiconto presenta
un saldo positivo e che  l'equilibrio  economico-finanziario  non  e'
messo in discussione dalle misure contestate, la  difesa  provinciale
assume che le sezioni riunite rimettenti non sarebbero legittimate  a
sollevare, in sede di  parificazione  del  rendiconto,  questioni  di
legittimita' costituzionale in  riferimento  a  parametri  diversi  e
ulteriori rispetto agli  artt.  81  e  119  Cost.,  i  quali  pongono
principi a "diretta" tutela degli equilibri economico-finanziari.
    A voler  ritenere  diversamente,  infatti,  la  Corte  dei  conti
sarebbe legittimata, in sede di parificazione, a sollevare  qualsiasi
questione  di  legittimita'  costituzionale,  con  il   solo   limite
dell'esistenza  di  un  effetto,  anche  indiretto,   sulla   finanza
pubblica,  della  norma  oggetto   di   censura.   Il   giudizio   di
parificazione verrebbe cosi' a configurarsi  come  uno  strumento  di
controllo generalizzato e diretto della legittimita' costituzionale.
    D'altronde, la legittimazione della Corte dei conti  a  sollevare
questione di legittimita' costituzionale  in  questo  ambito  sarebbe
stata gia' delimitata da questa Corte, sin dalla sentenza n. 244  del
1995, mediante la specificazione  dei  parametri  costituzionali  che
possono essere lesi - l'art. 81 Cost.,  al  quale  si  e'  affiancato
l'art. 119 Cost. - da disposizioni che violino i  principi  contabili
volti a salvaguardare gli equilibri di bilancio.
    Secondo la Provincia autonoma di Bolzano  le  considerazioni  che
precedono troverebbero conferma anche nella recente sentenza  n.  196
del 2018.
    Sarebbero,  dunque,  inammissibili  le  questioni  sollevate   in
relazione agli artt. 3, 36, 97, 101, secondo comma, 103 e  108  Cost.
In  relazione  all'art.  117,  secondo  comma,  Cost.,  la  Provincia
autonoma di Bolzano evidenzia, inoltre, che la  citata  pronuncia  ha
esteso la cognizione anche a detto parametro, in considerazione delle
peculiarita'  del  giudizio,  dal  momento  che  le  norme  impugnate
determinavano «una "nuova" spesa in una condizione "speciale" in  cui
non  vi  sarebbe  stata  possibilita'  di  sottoporre  altrimenti  la
questione  al  giudizio  della  Corte»,   ipotesi   non   ravvisabili
nell'odierno giudizio. L'odierna questione  era  stata  infatti  gia'
sollevata e ritenuta non rilevante dal medesimo giudice contabile; le
disposizioni avrebbero potuto essere impugnate in  virtu'  di  quanto
previsto dall'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo  1992,  n.  266
(Norme di attuazione dello  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto
Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi  statali  e  leggi
regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di  indirizzo  e
coordinamento) e comunque erano state  esaminate  dal  Consiglio  dei
ministri, Dipartimento affari  regionali,  ai  fini  di  un'eventuale
impugnazione in via principale, poi esclusa.
    2.1.- La Provincia  autonoma  eccepisce  inoltre  il  difetto  di
rilevanza, in quanto le norme censurate non sarebbero applicabili nel
giudizio a quo, in ragione del loro specifico oggetto.
    Le disposizioni in esame, difatti, a differenza di quelle oggetto
di precedenti giudizi di legittimita' costituzionale (sono citate  le
sentenze n. 89 del 2017, n. 181 del 2015, n. 213 del 2008, n. 244 del
1995, n. 139 del  1969  e  n.  142  del  1968),  non  incidono  sulla
struttura del bilancio. Anche nella recente sentenza di questa  Corte
n. 196 del 2018, la norma censurata era una disposizione di spesa per
l'incremento di un Fondo che il giudice era tenuto ad  applicare  nel
giudizio di parificazione.
    Gli artt. 1 e 2 della legge prov. Bolzano n. 9 del 2017 e l'art.1
della legge prov. Bolzano n. 1 del 2018  sarebbero  invece  censurati
nella parte in cui legittimerebbero - con effetto  retroattivo  -  un
meccanismo   retributivo   integralmente   regolato   dai   contratti
collettivi: la finalita' di dette  norme  sarebbe  dunque  del  tutto
estranea all'oggetto del giudizio di parificazione.
    2.2.-  Le  questioni  non  sarebbero  rilevanti  anche  sotto  un
ulteriore profilo.
    Le somme erogate nel 2017 - esercizio  oggetto  del  giudizio  di
parificazione - a titolo di assegno personale pensionabile  sarebbero
state liquidate in base ai vigenti contratti collettivi e non in base
alle norme censurate. L'art. 1, comma 1, della legge  provinciale  n.
21 del 2016 sarebbe difatti una  norma  meramente  programmatica  che
demanda a una legge provinciale la revisione della  disciplina  sulla
trasformazione graduale dell'indennita' di  funzione,  revisione  poi
intervenuta con l'art. 1 della legge prov. Bolzano n. 9  del  2017  a
far data dal 1° gennaio 2019, successivamente anticipata al 1° giugno
2018. Le norme  censurate,  pertanto,  non  avrebbero  alcun  effetto
nell'esercizio 2017 oggetto del giudizio di parificazione.
    2.3.-  La  Provincia  autonoma  di  Bolzano  ha  infine  eccepito
l'inammissibilita'  delle  questioni  sollevate  per  la  carenza  di
giurisdizione  della  Corte  dei  conti  in  materia  di  trattamento
economico dei dirigenti; per omessa descrizione della  fattispecie  e
omessa motivazione sulla rilevanza; per non essere  state  illustrate
le ragioni per le quali non troverebbero  applicazione  nel  caso  in
esame  le  norme  speciali  statutarie;  e,  infine,   per   l'omessa
sperimentazione di un'interpretazione costituzionalmente orientata.
    2.4.- Le questioni  sollevate  sarebbero  comunque  infondate  in
quanto basate su un erroneo inquadramento tanto della  competenza  in
materia della Provincia autonoma  di  Bolzano,  quanto  della  natura
dell'istituto in questione.
    2.4.1.- La Provincia autonoma  e'  infatti  titolare,  in  virtu'
dell'art. 8 dello statuto di autonomia, della competenza  legislativa
primaria in materia di «ordinamento degli uffici  provinciali  e  del
personale ad essi addetti», soggetta ai limiti di cui all'art. 4  del
medesimo statuto, vale a dire,  in  particolare,  al  rispetto  delle
norme fondamentali delle riforme economico-sociali della  Repubblica.
In detta materia rientra anche la disciplina dello status giuridico e
economico del personale (sono citate le sentenze n. 522 del 1989 e n.
40 del 1972) e, quindi, anche  quella  della  dirigenza,  nonche'  la
disciplina della contrattazione collettiva (sono citate  le  sentenze
n. 102  del  1989  e  n.  219  del  1984).  Nell'esercizio  di  detta
competenza, sono state emanate diverse leggi, tra le quali  la  legge
della Provincia autonoma di Bolzano 13 marzo 1990 n. 6  (Nuove  norme
sulla contrattazione), e la legge della Provincia autonoma di Bolzano
23 aprile 1992, n. 10  (Riordinamento  della  struttura  dirigenziale
della Provincia autonoma di Bolzano), con la  quale  ha  disciplinato
nuovamente la dirigenza a livello provinciale.
    La  difesa  provinciale  evidenzia  inoltre  che  la   successiva
privatizzazione del pubblico impiego, in virtu' della  legge  n.  421
del  1992  e  del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,   n.   29
(Razionalizzazione    dell'organizzazione    delle    amministrazioni
pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
impiego, a norma dell'articolo 2 della  legge  23  ottobre  1992,  n.
421), ha  generato  un  articolato  contenzioso  tra  Presidente  del
Consiglio dei ministri e la medesima Provincia dinanzi alla Corte.
    Infine, rammenta che il d.lgs. n. 165 del 2001, all'art. 1, comma
3, dispone espressamente che solo i principi desumibili  dall'art.  2
della legge n. 421 del 1992 e dall'art. 11, comma 4, della  legge  15
novembre 1997, n. 59  (Delega  al  Governo  per  il  conferimento  di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma  della
Pubblica Amministrazione e per  la  semplificazione  amministrativa),
costituiscono, per le Regioni a statuto speciale e  per  le  Province
autonome  di  Trento  e  Bolzano,  norme  fondamentali   di   riforma
economico-sociale della Repubblica.
    La Provincia autonoma di Bolzano godrebbe, inoltre, di  autonomia
anche in  materia  di  contrattazione  collettiva,  dal  momento  che
l'articolazione, i contenuti e il procedimento di contrattazione sono
disciplinati dalla legge prov. Bolzano n. 6 del 2015.
    2.4.2.- Nell'esercizio di dette competenze, la Provincia autonoma
di Bolzano ha istituito un modello di  conferimento  degli  incarichi
dirigenziali mediante l'iscrizione in un "albo" e  la  conservazione,
nel  caso  di  attribuzione  dell'incarico,   dell'inquadramento   di
provenienza, riconoscendo, con l'art. 22 della legge prov. Bolzano n.
10  del  1992,  un'indennita'  di   funzione   mensile   che   veniva
gradualmente   trasformata   in   assegno   personale   pensionabile.
L'indennita' in questione dunque non sarebbe una forma di trattamento
accessorio  bensi'   un   elemento   fisso   e   continuativo   della
retribuzione.
    Successivamente  alla   cosiddetta   contrattualizzazione   della
materia la norma e'  stata  pressoche'  integralmente  trasposta  nei
successivi contratti collettivi di comparto, a  partire  dal  biennio
1999-2000.
    Quanto previsto dalla legislazione provinciale  sarebbe  peraltro
conforme alla  disciplina  della  dirigenza  dei  Ministeri,  il  cui
trattamento  economico  fisso  sarebbe  costituito  dallo   stipendio
tabellare;  dalla  retribuzione  di  posizione-parte   fissa;   dalla
retribuzione individuale di anzianita' (artt. 49 e 53 CCNL 21  aprile
2006). Tale trattamento si conserva anche in caso  di  perdita  della
«posizione» per effetto del collocamento  a  disposizione  dei  ruoli
(art. 4 CCNL).
    2.4.3.-  Alla  luce  di  tali  rilievi  le  questioni   sollevate
sarebbero, oltre che inammissibili, infondate.
    La dedotta violazione dell'art.  81  Cost.  sarebbe  innanzitutto
generica e priva di autonomia, risolvendosi nella  mera  affermazione
di principio per cui qualunque norma che comporti un effetto (diretto
o indiretto) in termini di spesa e che presenti un qualunque  profilo
di  possibile  incostituzionalita'  determinerebbe   un   vulnus   al
principio costituzionale di copertura  della  spesa.  Essa  peraltro,
cosi'   formulata,   risentirebbe   dell'inammissibilita'   o   della
infondatezza delle altre censure.
    Con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera  l),  Cost.,
la difesa provinciale ribadisce che le norme censurate sono parte  di
una complessa e originale  disciplina  della  dirigenza  provinciale,
rimessa alla potesta' legislativa esclusiva della Provincia  autonoma
di Bolzano in materia di «ordinamento degli uffici provinciali e  del
personale». Peraltro, non sarebbe comunque violata la  dedotta  norma
interposta (art. 2 comma 1, lettera o, del d.lgs. n. 421  del  1992),
che fa salvi i trattamenti fondamentali  e  accessori  aventi  natura
retributiva ordinaria, dal momento che l'art. 28  della  legge  prov.
Bolzano n. 10 del 1992  aveva  gia'  previsto  la  trasformazione  in
trattamento fisso di una parte dell'indennita' di dirigenza. Inoltre,
la   menzionata   norma   interposta   consentirebbe   comunque    la
conservazione, anche dopo la cessazione  dell'incarico  dirigenziale,
di una parte fissa del trattamento legato all'incarico medesimo, come
avviene nel caso del CCNL della dirigenza ministeriale.  Ne'  sarebbe
violato l'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 165 del  2001,  dal  momento
che il  trattamento  in  esame  non  avrebbe  natura  accessoria,  ma
rappresenterebbe una componente del trattamento fisso.
    Sarebbe  inoltre  contraddittoria,  prima   che   infondata,   la
prospettata lesione dell'art. 117, secondo comma, lettera l),  Cost.,
per avere adottato leggi in  materia  riservata  alla  contrattazione
collettiva. Le norme provinciali censurate,  infatti,  o  sono  state
abrogate e sostituite dalla contrattazione; o hanno preso atto  della
prevalenza della disciplina contrattuale ratione temporis; ovvero, da
ultimo, hanno demandato all'autonomia collettiva la disciplina  della
materia, limitandosi a porre alcuni  limiti  al  fine  del  controllo
della spesa.
    Quanto alla presunta violazione  dell'art.  117,  secondo  comma,
lettera o), Cost., la Provincia  autonoma  ritiene  trattarsi  di  un
«equivoco», dal momento che l'attribuzione al dipendente dell'assegno
personale  pensionabile  a  seguito  della  trasformazione   graduale
dell'indennita'  dirigenziale  non  avverrebbe   al   momento   della
cessazione dell'incarico, bensi' in costanza di  esso,  accumulandosi
di anno in anno, a condizione che l'operato del dirigente fosse stato
valutato positivamente.  Una  volta  cessato  l'incarico,  cesserebbe
quindi anche la relativa trasformazione.
    Parimenti  infondate,  oltre  che  inammissibili,  sarebbero   le
questioni sollevate in riferimento all'art. 117, terzo comma,  Cost.,
anche in combinato disposto con l'art. 119, primo comma, Cost.  Oltre
a essere dedotte in modo del tutto  generico  e  non  indicate  nelle
conclusioni, esse si fonderebbero sulla "singolare" affermazione  per
cui tutte le norme in materia di trattamento economico  costituiscono
espressione dell'esercizio  della  funzione  di  coordinamento  della
finanza  pubblica  e  che,  in  quanto  tali,  assurgono  a  principi
fondamentali;  e  su  quella  per  cui  la  violazione  consisterebbe
nell'incremento di spesa determinato dalla  legislazione  provinciale
mentre,  come  prima  illustrato,  quest'ultima  comporterebbe  costi
minori rispetto a quelli statali.
    Da  tali  rilievi   deriverebbe   inoltre   la   non   fondatezza
dell'asserita violazione dell'art. 3 Cost., anche  in  ragione  della
specificita' dell'organizzazione provinciale della dirigenza.
    Infine, non sarebbe ravvisabile la violazione  degli  artt.  101,
secondo comma, 103 e 108 Cost.
    La trasformazione delle indennita' dirigenziali  sarebbe  difatti
gia' stata prevista dagli artt. 22 e 28 della legge prov. Bolzano  n.
10 del 1992, al fine di garantire la  tendenziale  equiparazione  del
trattamento  retributivo  del  personale  degli  enti  facenti  parte
dell'intercomparto  provinciale  rispetto  a  quelli   del   restante
territorio nazionale. La legge prov. Bolzano n. 1  del  2018  sarebbe
quindi legittimamente intervenuta per dirimere  dubbi  interpretativi
inerenti alle norme preesistenti.
    Ne consegue che non sussisterebbe nemmeno la violazione dell'art.
6 CEDU e dell'art. l del menzionato Protocollo addizionale, dovendosi
escludere la sussistenza di un principio secondo  cui  la  necessaria
incidenza delle  norme  retroattive  sui  procedimenti  in  corso  si
porrebbe automaticamente in contrasto con la medesima Convenzione.
    3.- Con ulteriore ordinanza dell'8 agosto 2018,  iscritta  al  n.
177 del registro ordinanze del 2018, le medesime sezioni riunite  per
la Regione autonoma Trentino-Alto Adige della Corte  dei  conti,  nel
corso del giudizio di parificazione  del  rendiconto  generale  della
Regione  autonoma  Trentino-Alto  Adige/Südtirol,   hanno   sollevato
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 4, commi  1  e  3,
della legge della Regione autonoma Trentino-Alto  Adige  18  dicembre
2017, n. 11 (Legge regionale di stabilita' 2018), in riferimento agli
artt. 3, 36, 81, 97, 117, secondo comma, lettere  l)  e  o),  e  119,
primo comma, Cost.
    Le predette disposizioni prevedono che «1.  A  far  data  dal  1°
gennaio 2018 la retribuzione di posizione e l'indennita' di direzione
previste dai rispettivi contratti collettivi del personale  regionale
sono trasformate in indennita' di posizione, composta  da  una  parte
fissa  ed  una  parte  variabile.  L'ammontare   dell'indennita'   di
posizione, di cui la parte fissa e' pari al 40 per cento  del  valore
complessivo   dell'indennita'   stessa,    e'    determinato    dalla
contrattazione collettiva.  Dopo  almeno  sei  anni  di  incarico  di
preposizione alle strutture organizzative o  loro  articolazioni,  la
sola parte fissa dell'indennita'  di  posizione  si  trasforma,  alla
cessazione dell'incarico, in assegno personale pensionabile  in  base
al sistema  retributivo.  [...]  3.  Sono  fatti  salvi  gli  effetti
giuridici gia' prodotti e gli effetti economici gia'  maturati,  sino
al 1° gennaio  2018,  a  seguito  dei  meccanismi  di  trasformazione
graduale  della  retribuzione  di  posizione  e  dell'indennita'   di
direzione in assegno  personale  pensionabile,  in  applicazione  dei
contratti collettivi. L'assegno personale pensionabile gia'  maturato
ai sensi del presente comma non e'  cumulabile  con  l'indennita'  di
posizione di cui al comma 1».
    Il rimettente ritiene le questioni rilevanti e non manifestamente
infondate,  in  relazione  ai  parametri  evocati,  per  le   ragioni
sostanzialmente coincidenti a quelle gia' esposte.
    4.- Analoghe sono  altresi'  le  difese  della  Regione  autonoma
Trentino-Alto  Adige/Südtirol  quanto  alla  inammissibilita'   delle
questioni sollevate nonche' alla loro non fondatezza.
    4.1.- In particolare,  la  Regione  autonoma  ritiene  di  essere
titolare di competenze legislative di tipo esclusivo  in  materia  di
«ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto»,
in virtu' dell'art. 4, comma 1, numero 1, dello statuto speciale.
    Nell'esercizio di  detta  competenza  legislativa  esclusiva,  la
Regione ha emanato numerose  leggi,  tra  le  quali,  per  quanto  di
interesse, la legge della  Regione  autonoma  Trentino-Alto  Adige  9
novembre 1983, n. 15 (Ordinamento  degli  Uffici  regionali  e  norme
sullo stato giuridico e trattamento economico  del  personale),  come
successivamente  modificata  dalla  legge  della   Regione   autonoma
Trentino-Alto Adige 11 giugno 1987, n. 5 (Modifiche  ed  integrazioni
alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 «Ordinamento degli Uffici
regionali e norme sullo stato giuridico e sul  trattamento  economico
del  personale»),   nonche'   la   legge   della   Regione   autonoma
Trentino-Alto Adige 6 dicembre 1993,  n.  22  (Adeguamento  normativa
della dirigenza e disposizioni urgenti in materia di personale).
    In particolare, la legge reg. Trentino-Alto Adige n. 15 del  1983
avrebbe  introdotto  un  modello  "misto"  di  dirigenza   regionale,
parzialmente diverso tanto rispetto a quello della dirigenza statale,
quanto a quello delle Province autonome di Trento e Bolzano,  ma  non
per questo  in  contrasto  con  la  Costituzione  o  con  i  principi
dell'ordinamento.
    La legislazione regionale, infatti, prevedrebbe  alternativamente
sia una carriera dirigenziale basata sulla relativa  qualifica  (art.
23), che un «albo degli idonei alle funzioni  dirigenziali  al  quale
accede  il  personale  in  possesso  dell'idoneita'  alla   direzione
d'ufficio e del diploma  di  laurea  almeno  quadriennale  che  abbia
superato  l'esame  finale  del  corso  di  formazione  per  aspiranti
dirigenti indetto dall'amministrazione [...]» (art. 24).
    Attualmente,    dunque,    convivrebbero,     nell'organizzazione
regionale, tanto dirigenti  in  possesso  della  relativa  qualifica,
quanto soggetti titolari di una qualifica di  quadro  che,  tuttavia,
essendo iscritti all'albo degli idonei, hanno  ricevuto  un  incarico
dirigenziale. Questi ultimi, ove l'incarico non  fosse  confermato  o
rinnovato,   conserverebbero    l'originario    inquadramento    (non
dirigenziale).
    Tale assetto sarebbe  sopravvissuto  alle  successive  evoluzioni
dell'ordinamento statale in materia di dirigenza pubblica e al vaglio
di costituzionalita' (sono citate la  sentenza  n.  156  del  1994  e
l'ordinanza n. 382 del 2002).
    Inoltre, il giudice a quo ricostruirebbe erroneamente  l'istituto
in questione ritenendolo un  trattamento  accessorio  corrisposto  in
assenza del relativo incarico, mentre in realta'  si  tratterebbe  di
una componente fissa del trattamento economico che, in  quanto  tale,
si conserverebbe  anche  a  seguito  della  cessazione  dell'incarico
dirigenziale.
    5.-  In  prossimita'  dell'udienza  pubblica  sia  la   Provincia
autonoma  di  Bolzano   che   la   Regione   autonoma   Trentino-Alto
Adige/Südtirol  hanno  depositato  memorie,  in  cui  hanno  ribadito
l'inammissibilita' e l'infondatezza delle questioni  di  legittimita'
sollevate.

                       Considerato in diritto

    1.- Con le ordinanze indicate in epigrafe  la  Corte  dei  conti,
sezioni riunite per la Regione Trentino-Alto Adige, nel corso di  due
giudizi  di  parificazione  per  l'esercizio  finanziario  2017   dei
rendiconti generali della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  e  della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, ha sollevato questioni
di  legittimita'  costituzionale  di  alcune  disposizioni  di  leggi
provinciali e regionali che, a partire dal 1992, hanno consentito  ai
dirigenti dei predetti enti territoriali di conservare, come  assegno
personale, indennita' di direzione e  coordinamento  a  vario  titolo
percepite dopo la cessazione dei relativi incarichi.
    Il procuratore regionale e' intervenuto  nella  udienza  camerale
della parificazione e ha depositato  memorie  conclusionali,  con  le
quali   ha   chiesto   di   sollevare   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge della Provincia autonoma
di Bolzano 9 febbraio 2018, n. 1 (Norme in materia di  personale),  e
dell'art. 1 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 6  luglio
2017, n. 9 (Disciplina dell'indennita' di dirigenza e modifiche  alla
struttura   dirigenziale   dell'Amministrazione   provinciale),    in
riferimento agli artt. 3, 36, 81, 97, 103, secondo comma, 117  e  119
della Costituzione. Nella pubblica udienza  del  28  giugno  2018  il
contraddittorio  si  e'  svolto  con  l'intervento   del   magistrato
relatore, del Procuratore regionale, che ha confermato  oralmente  le
conclusioni scritte, e del Presidente della Giunta provinciale.
    1.1.- Con l'ordinanza iscritta al n. 173 del  registro  ordinanze
dell'anno 2018 la Corte dei conti ha censurato l'art. 28 della  legge
della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  23  aprile   1992,   n.   10
(Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia  Autonoma
di Bolzano), l'art.  47  della  legge  della  Provincia  autonoma  di
Bolzano 19  maggio  2015,  n.  6  (Ordinamento  del  personale  della
Provincia), l'art. 14, comma 6, della legge della Provincia  autonoma
di Bolzano 25 settembre 2015, n. 11 (Disposizioni in connessione  con
l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di
Bolzano per l'anno finanziario 2015 e  per  il  triennio  2015-2017),
l'art. 7 della legge della Provincia autonoma di Bolzano  18  ottobre
2016,  n.  21  (Modifiche  di  leggi  provinciali   in   materia   di
procedimento amministrativo, enti locali, cultura, beni archeologici,
ordinamento degli uffici, personale,  ambiente,  utilizzazione  delle
acque pubbliche, agricoltura, foreste, protezione civile, usi civici,
mobilita', edilizia abitativa, dipendenze, sanita', sociale,  lavoro,
patrimonio, finanze, fisco, economia e turismo), gli artt. 1, 2, e 17
della legge prov. Bolzano n. 9 del 2017 e gli artt. 1 e 3 della legge
prov. Bolzano n. 1 del 2018, in riferimento agli artt. 3, 36, 81, 97,
101, secondo comma, 103, 108, 117, secondo comma, lettere l) e o),  e
119, primo comma, Cost.
    Il  rimettente  premette  che,  in  sede  di  parificazione   del
rendiconto  generale  della  Provincia  autonoma   di   Bolzano   per
l'esercizio 2017, e' stato accertato  l'impegno  e  il  pagamento  di
somme a titolo di assegno personale  pensionabile,  corrispondenti  a
indennita' di direzione e di coordinamento,  in  assenza  di  formale
incarico e di espletamento di alcuna funzione.  Sulla  disciplina  di
dette erogazioni sono intervenuti, nel corso del 2017 e del 2018, gli
artt. 1, 2 e 17 della legge prov. Bolzano n. 9 del 2017 e gli artt. 1
e 3 della legge prov. Bolzano n. 1 del 2018.
    Le norme di  cui  il  giudice  a  quo  sospetta  l'illegittimita'
costituzionale inciderebbero sulla spesa, determinandone  un  effetto
espansivo,  e  altererebbero  la   consistenza   del   risultato   di
amministrazione, incrementando indebitamente  le  poste  passive  del
bilancio.
    Il  rimettente  riferisce  -   proprio   al   fine   di   evitare
l'alterazione del risultato di amministrazione e  la  validazione  di
spese  non  coperte  da  presupposto  normativo  -  di   avere   gia'
disapplicato,  per  gli  esercizi  antecedenti  al  2017,  ai   sensi
dell'art. 40, comma 3-quinquies, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001,  n.  165  (Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche),  alcune   norme   del
contratto collettivo  provinciale,  in  quanto  affette  da  nullita'
secondo il combinato disposto degli artt. 7,  comma  5,  e  2,  comma
3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 2, comma 1, lettera o),
della legge 23 ottobre  1992,  n.  421  (Delega  al  Governo  per  la
razionalizzazione e la  revisione  delle  discipline  in  materia  di
sanita',  di  pubblico  impiego,   di   previdenza   e   di   finanza
territoriale).
    Attraverso tale disapplicazione - prosegue il rimettente -  aveva
assunto decisioni di parificazione parziale, negandola  alle  partite
di spesa inerenti alla corresponsione  di  indennita'  svincolate  da
qualsiasi  prestazione  di  lavoro,   nonche'   ai   relativi   oneri
pensionistici a carico del datore di lavoro.  La  sopravvenienza,  in
data antecedente alla parificazione dell'esercizio 2017, delle  norme
provinciali  censurate  avrebbe  vanificato,  nel   procedimento   di
parificazione relativo a  detto  esercizio,  la  disapplicazione  del
contratto collettivo nella parte affetta da nullita', dal momento che
avrebbe sanato, con una fonte legislativa intangibile  per  la  Corte
dei conti, una situazione della cui  legittimita'  costituzionale  il
giudice a quo dubita.
    Viene precisato che, dopo  la  privatizzazione  del  rapporto  di
lavoro dei pubblici  dipendenti,  l'erogazione  delle  indennita'  di
dirigenza, in assenza di espletamento del corrispondente incarico, e'
stata prevista con diverse, ma  teleologicamente  equivalenti,  norme
contenute in contratti collettivi regionali e provinciali  a  partire
dalla fine del secolo scorso  (contratto  collettivo  riguardante  il
personale dell'area dirigenziale della Regione autonoma Trentino-Alto
Adige  biennio  economico  2004-2005  del  27  febbraio  2006,   come
modificato dal contratto collettivo area dirigenziale del  27  aprile
2009; contratto collettivo riguardante  il  personale  dell'area  non
dirigenziale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige,  quadriennio
giuridico 2008-2011 e biennio economico  2008-2009  del  1°  dicembre
2008; contratto  collettivo  intercompartimentale  per  il  personale
dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano relativo al  periodo
1999-2000 del 17 luglio 2000; contratto di comparto per il  personale
dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano del 6 agosto 2001).
    Per  questo  motivo,  ai  soli  fini  della   parificazione,   il
rimettente aveva disapplicato  dette  prescrizioni  contrattuali  per
violazione di norme imperative di  diritto  privato,  precedentemente
menzionate.
    Tale operazione, tuttavia, nell'esercizio 2017 non sarebbe  stata
idonea ad assicurare il  rispetto  delle  suddette  norme  imperative
appartenenti all'ordinamento civile e - nel caso di specie -  neppure
di quelle inerenti alla pensionabilita' delle indennita', dal momento
che le disposizioni di legge  provinciale,  intervenute  prima  della
parificazione del rendiconto inerente all'esercizio  2017,  avrebbero
comunque precluso di stralciare dalla validazione le partite di spesa
illegittime.
    Le norme provinciali censurate disciplinerebbero,  in  violazione
dell'art. 117, secondo comma, lettera l),  Cost.,  un  aspetto  della
retribuzione dei  dipendenti  provinciali,  incidendo  nella  materia
«ordinamento  civile»,  riservata  alla  competenza  esclusiva  dello
Stato, la cui regolamentazione dovrebbe essere uniforme su  tutto  il
territorio nazionale.
    Tali norme sarebbero inoltre illegittime perche' in contrasto con
l'art. 117, secondo comma, lettera  o),  Cost.  -  che  devolve  alla
competenza  legislativa  esclusiva  dello  Stato  la  materia   della
previdenza sociale - nella parte in cui prevedono  la  trasformazione
delle indennita', alla cessazione dell'incarico, in assegno personale
pensionabile in base al sistema retributivo.
    Alla luce  di  quanto  esposto,  il  rimettente  ritiene  che  le
questioni debbano essere sollevate non solo in  riferimento  all'art.
81 Cost., ma anche agli artt. 117, secondo comma, lettere  l)  e  o),
Cost., la cui violazione comporterebbe l'alterazione del risultato di
amministrazione e l'aumento della spesa del personale oltre i  limiti
consentiti dai vincoli di finanza pubblica.
    In particolare, viene rimarcata la ridondanza sull'art. 81  Cost.
della violazione della competenza esclusiva dello  Stato  contemplata
nell'art. 117, secondo comma, lettere l) e o), Cost.
    Viene inoltre dedotta la violazione delle disposizioni in materia
di coordinamento della  finanza  pubblica  (art.  117,  terzo  comma,
Cost.), nonche' dei principi di imparzialita' e buon andamento  (art.
97, secondo comma, Cost.) e di  proporzionalita'  della  retribuzione
rispetto alla qualita' e alla quantita' del lavoro prestato (art. 36,
primo comma, Cost.).
    Viene infine lamentata l'indebita interferenza  con  la  funzione
esercitata in sede di parificazione (artt. 101, secondo comma, e  103
Cost.) e l'illegittima retroattivita' della norma di  interpretazione
autentica contenuta nella legge  prov.  Bolzano  n.  1  del  2018  in
violazione dell'art. 6 della  Convenzione  per  la  salvaguardia  dei
diritti dell'uomo e delle liberta'  fondamentali  (CEDU),  firmata  a
Roma il 4 novembre 1950, ratificata e  resa  esecutiva  con  legge  4
agosto 1955, n. 848, e art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU.
    1.2.- La Provincia autonoma di Bolzano, costituitasi in giudizio,
ha   concluso   per   l'inammissibilita'   o,   in   subordine,   per
l'infondatezza delle questioni sollevate.
    In via preliminare, dopo aver premesso che il rendiconto presenta
un saldo positivo e che  l'equilibrio  economico-finanziario  non  e'
messo in discussione dalle misure contestate, la  difesa  provinciale
assume che il giudice rimettente non sarebbe legittimato a sollevare,
in sede di parificazione del rendiconto,  questioni  di  legittimita'
costituzionale  in  riferimento  a  parametri  diversi  e   ulteriori
rispetto agli artt. 81 e  119  Cost.,  i  quali  pongono  principi  a
«diretta» tutela degli equilibri economico-finanziari.
    Eccepisce  inoltre  il  difetto  di  rilevanza  delle   questioni
sollevate, in quanto le norme censurate non sarebbero applicabili nei
giudizi  a  quibus,  poiche',  a  differenza  di  quelle  oggetto  di
precedenti giudizi di legittimita' costituzionale, non  inciderebbero
sulla struttura del bilancio.
    In particolare, gli artt. 1 e 2 della legge prov.  Bolzano  n.  9
del 2017 e  l'art.  1  della  legge  prov.  Bolzano  n.  1  del  2018
legittimerebbero  -  con  effetto   retroattivo   -   un   meccanismo
retributivo  integralmente  regolato  dai  contratti  collettivi:  la
finalita'  di  dette  norme  sarebbe  dunque   del   tutto   estranea
all'oggetto del giudizio di parificazione.
    Infine, evidenzia che le  somme  erogate  nel  2017  -  esercizio
oggetto del giudizio di parificazione - a titolo di assegno personale
pensionabile sarebbero state liquidate in base ai  vigenti  contratti
collettivi e non in base alle norme censurate.
    Le questioni sollevate sarebbero comunque infondate  nel  merito,
in quanto basate su un erroneo inquadramento tanto  della  competenza
della Provincia autonoma di Bolzano in materia, quanto  della  natura
dell'istituto in questione.
    La  Provincia,  difatti,  avrebbe   istituito   un   modello   di
conferimento degli incarichi dirigenziali mediante l'iscrizione in un
"albo" e la conservazione, nel caso  di  attribuzione  dell'incarico,
dell'inquadramento di provenienza, riconoscendo, con l'art. 22  della
legge prov. Bolzano n. 10 del 1992, un'indennita' di funzione mensile
gradualmente   trasformata   in   assegno   personale   pensionabile.
L'indennita'  in  questione,  dunque,  non  sarebbe  una   forma   di
trattamento accessorio, bensi' un elemento fisso e continuativo della
retribuzione.
    Quanto  previsto  dalla   legislazione   provinciale,   peraltro,
corrisponderebbe alla disciplina della dirigenza  dei  Ministeri,  il
cui trattamento economico fisso sarebbe  costituito  dallo  stipendio
tabellare,  dalla  retribuzione  di  posizione-parte  fissa  e  dalla
retribuzione individuale di anzianita' (artt. 49 e  53  del  CCNL  21
aprile 2006). Tale trattamento si conserva anche in caso  di  perdita
della «posizione» per effetto del  collocamento  a  disposizione  dei
ruoli (art. 4 del citato CCNL).
    Alla luce di tali rilievi le questioni  sollevate  non  sarebbero
fondate.
    1.3.- Con ordinanza iscritta al n.  177  del  registro  ordinanze
2018 la Corte  dei  conti  ha  sollevato  questioni  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 3, della  legge  della  Regione
autonoma Trentino-Alto Adige 18 dicembre 2017, n. 11 (Legge regionale
di stabilita' 2018), in riferimento agli artt. 3, 36,  81,  97,  117,
secondo comma, lettere l) e  o),  e  119,  primo  comma,  Cost.,  per
ragioni   sostanzialmente   coincidenti   con    quelle    illustrate
nell'ordinanza n. 173 del 2018  in  ordine  alla  legislazione  della
Provincia autonoma di Bolzano.
    Le disposizioni censurate, dopo aver disposto la  trasformazione,
alla cessazione dell'incarico, della parte fissa  dell'indennita'  di
posizione in assegno personale pensionabile, fanno salvi gli  effetti
giuridici gia' prodotti e quelli economici gia' maturati sino  al  1°
gennaio 2018.
    1.4.-   Le   difese   della   Regione   autonoma    Trentino-Alto
Adige/Südtirol, costituitasi in  giudizio,  sono  analoghe  a  quelle
svolte dalla Provincia autonoma di Bolzano, quanto a inammissibilita'
o, comunque, infondatezza delle questioni sollevate.
    In particolare, anche la Regione  autonoma  sarebbe  titolare  di
competenze legislative di tipo esclusivo in materia  di  «ordinamento
degli Uffici regionali e del personale ad essi  addetto»,  in  virtu'
dell'art. 4, numero 1), del decreto del Presidente  della  Repubblica
31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per  il  Trentino-Alto
Adige). Nell'esercizio di detta competenza, la  legge  della  Regione
autonoma Trentino-Alto Adige 9  novembre  1983,  n.  15  (Ordinamento
degli Uffici regionali e norme sullo stato  giuridico  e  trattamento
economico del personale), avrebbe introdotto un  modello  "misto"  di
dirigenza regionale, parzialmente diverso  tanto  rispetto  a  quello
della dirigenza statale, quanto a quello delle Province  autonome  di
Trento  e  di  Bolzano,  ma  non  per  questo  in  contrasto  con  la
Costituzione o con i principi dell'ordinamento.
    La legge regionale, infatti, prevederebbe, alternativamente,  sia
una carriera dirigenziale basata sulla relativa qualifica  (art.  23)
che un «albo degli idonei alle funzioni dirigenziali al quale  accede
il personale in possesso dell'idoneita' alla  direzione  d'ufficio  e
del diploma di laurea almeno quadriennale che abbia superato  l'esame
finale del  corso  di  formazione  per  aspiranti  dirigenti  indetto
dall'amministrazione [...]» (art. 24).
    Attualmente,    dunque,    convivrebbero,     nell'organizzazione
regionale, tanto dirigenti  in  possesso  della  relativa  qualifica,
quanto soggetti titolari di una qualifica di  quadro  che,  tuttavia,
essendo iscritti all'albo degli idonei, hanno  ricevuto  un  incarico
dirigenziale. Questi ultimi, ove l'incarico non  fosse  confermato  o
rinnovato,   conserverebbero    l'originario    inquadramento    (non
dirigenziale).
    Inoltre,  il  giudice  a  quo  avrebbe  ricostruito  erroneamente
l'istituto  in  questione,  ritenendolo  un  trattamento   accessorio
corrisposto in assenza del relativo incarico, mentre  in  realta'  si
tratterebbe di una componente fissa del trattamento economico che, in
quanto tale,  si  conserverebbe  anche  a  seguito  della  cessazione
dell'incarico dirigenziale.
    2.- Stante l'affinita' della normativa censurata  e  la  parziale
coincidenza dei parametri di cui essa si  assume  lesiva,  i  giudizi
devono essere riuniti ai fini di una definizione congiunta.
    3.- Il problema pregiudiziale della  legittimazione  della  Corte
dei conti a sollevare questioni  di  legittimita'  costituzionale  in
sede  di  parificazione,   ai   sensi   dell'art.   1   della   legge
costituzionale  9  febbraio  1948,  n.  1  (Norme  sui   giudizi   di
legittimita' costituzionale e  sulle  garanzie  d'indipendenza  della
Corte Costituzionale), e dell'art. 23 della legge 11 marzo  1953,  n.
87  (Norme  sulla  costituzione  e  sul  funzionamento  della   Corte
costituzionale),  si  inquadra  in   quello   piu'   ampio   inerente
all'ammissibilita' di questioni sollevate in sedi diverse  da  quella
giurisdizionale in senso stretto e  dalla  volontaria  giurisdizione,
quest'ultima  gia'  inquadrata  da  questa   Corte   nella   funzione
giurisdizionale «anche se manchi la lite o non vi sia contraddittorio
tra le parti» (sentenza n. 129 del 1957).
    Con piu' largo  riferimento  ad  altre  ipotesi  di  procedimenti
pendenti dinanzi a una magistratura, diversi  -  come  i  giudizi  in
esame - da quelli di volontaria  giurisdizione,  e'  stato  affermato
che, per aversi un giudizio di  legittimita'  costituzionale  in  via
incidentale, e'  sufficiente  che  ricorra  «il  requisito  oggettivo
dell'esercizio "di funzioni giudicanti per  l'obiettiva  applicazione
della legge", da parte di organi "pur  estranei  alla  organizzazione
della giurisdizione ed istituzionalmente adibiti a compiti di diversa
natura", che di quelle siano investiti anche in  via  eccezionale,  e
siano all'uopo "posti in posizione super partes"»  (sentenza  n.  226
del 1976).
    Per quanto concerne la  Corte  dei  conti,  plurime  pronunce  di
questa Corte ne hanno  riconosciuto  la  legittimazione  a  sollevare
questioni  di   costituzionalita'   nel   corso   del   giudizio   di
parificazione (sentenze n. 196 del 2018, n. 181 del 2015, n. 213  del
2008, n. 121 del 1966 e n. 165 del 1963). Coerentemente con la natura
di tale specifica funzione, la legittimazione della Corte  dei  conti
in  sede  di  giudizio  di  parificazione  e'   stata   costantemente
riconosciuta con riferimento  ai  parametri  costituzionali  posti  a
tutela degli equilibri di bilancio e della sana gestione finanziaria.
    Nelle fattispecie in esame, peraltro, oltre  all'art.  81  Cost.,
vengono invocati ulteriori parametri costituzionali, in relazione  ai
quali deve essere verificata l'ammissibilita'.
    4.- Prima di procedere all'esame della rilevanza delle  questioni
sollevate con le ordinanze in esame, occorre,  tuttavia,  individuare
il petitum sostanziale delle predette, dal momento che non  tutte  le
disposizioni  censurate  risultano  eziologicamente  collegate   alla
decisione di parificazione.
    Il percorso argomentativo dei giudici a quibus evidenzia come, ai
fini della parificazione,  le  disposizioni  rilevanti  siano  quelle
provinciali  e  regionali   -   sopravvenute   dopo   la   precedente
disapplicazione,  da  parte  della  medesima  Corte  dei  conti,  dei
contratti  collettivi  nelle   parti   contemplanti   le   contestate
erogazioni - che impongono di validare, ai fini della  determinazione
del risultato di amministrazione  e  del  sindacato  di  legittimita'
della spesa,  le  partite  che  contengono  le  somme  inerenti  alla
elargizione delle indennita' prive del requisito sinallagmatico e  ai
conseguenti oneri di  natura  pensionistica.  Ed  e'  proprio  questo
profilo eziologico della rilevanza che deve essere scrutinato.
    In concreto, le norme che rivestono tale pregiudizialita' sono le
seguenti: a) art. 1, comma 3, della legge  prov.  Bolzano  n.  9  del
2017; b) art. 2 della legge prov. Bolzano n. 9 del 2017; c) art.  17,
comma 2, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2017;  d)  art.  1  della
legge prov. Bolzano n. 1 del 2018; e) art. 4, comma 1, terzo  periodo
e comma 3, della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 11 del  2017.  Per
quanto  si  dira'  espressamente  in   prosieguo,   analogo   diretto
collegamento non si riscontra per altre disposizioni impugnate.
    Evidenti ragioni sistematiche inducono, pertanto, a circoscrivere
il petitum a quella parte della legislazione in grado di condizionare
direttamente la decisione  delle  sezioni  riunite  della  Corte  dei
conti.
    5.- Alla luce di quanto premesso, sono, invece, inammissibili  le
questioni sollevate nei confronti delle disposizioni della  Provincia
autonoma di Bolzano antecedenti  alla  stipula  del  primo  contratto
collettivo  provinciale  disciplinante  il  rapporto  di  lavoro  dei
dirigenti provinciali  e  quelle  che  non  riguardano  la  copertura
legislativa delle spese contestate.
    Le disposizioni antecedenti sono quelle  contenute  nell'art.  28
della legge prov. Bolzano n. 10 del 1992.
    Tali disposizioni non erano vigenti al momento in cui il  giudice
contabile e'  stato  chiamato  ad  assumere  la  decisione  circa  la
parificazione delle contestate partite di spesa. Infatti,  l'art.  2,
comma 1, lettera o), della legge  n.  421  del  1992  -  disposizione
imperativa e inderogabile  ascrivibile  alla  materia  di  competenza
esclusiva  statale  «ordinamento  civile»   -   stabilisce   che   la
privatizzazione del pubblico impiego deve essere caratterizzata dalla
«abrogazione  delle  disposizioni  che  prevedono   automatismi   che
influenzano il trattamento economico fondamentale ed accessorio, e di
quelle che prevedono  trattamenti  economici  accessori,  settoriali,
comunque denominati, a favore di  pubblici  dipendenti  sostituendole
contemporaneamente  con  corrispondenti   disposizioni   di   accordi
contrattuali anche al fine di collegare direttamente tali trattamenti
alla produttivita' individuale e a quella  collettiva  ancorche'  non
generalizzata ma correlata all'apporto partecipativo». L'art. 69  del
d.lgs. n. 165 del 2001 - norma di analogo tenore della  precedente  -
prevede che  le  disposizioni  antecedenti  alla  sottoscrizione  dei
contratti collettivi del quadriennio 1998-2001, cessano in ogni  caso
di produrre effetti dal momento della sottoscrizione stessa  (in  tal
senso, sentenza n. 196 del 2018).
    L'unica fonte normativa vigente -  per  espressa  ammissione  del
rimettente - era il contratto collettivo provinciale, che  e'  stato,
pero', disapplicato per  contrasto  con  la  disposizione  imperativa
contenuta nell'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, il  quale
stabilisce che «[l]e amministrazioni pubbliche  non  possono  erogare
trattamenti  economici   accessori   che   non   corrispondano   alle
prestazioni effettivamente rese».
    Da     quanto     evidenziato      deriva      inequivocabilmente
l'inammissibilita'  delle  questioni  sollevate   nei   riguardi   di
disposizioni antecedenti all'ultimo contratto collettivo di comparto,
poiche' esse non spiegano alcun effetto giuridico nei confronti delle
spese sottoposte a parificazione.
    Esulano   inoltre   dall'odierno   giudizio   le   questioni   di
legittimita' costituzionale sollevate sulle disposizioni che  trovano
applicazione «a far data dal 1° giugno 2018» e, quindi, sull'art.  1,
comma 1, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2017, sull'art.  3  della
legge prov. Bolzano n. 1 del 2018 e sull'art. 4,  comma  1,  primo  e
secondo periodo della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 11 del  2017,
oltre a quelle che evidentemente non riguardano le tematiche  oggetto
del giudizio (art. 1, comma 2, e art. 17 comma 1, della  legge  prov.
Bolzano n. 9 del 2017).
    Non riguardano direttamente la copertura legislativa delle  spese
contestate l'art. 47 della legge prov. Bolzano n. 6 del 2015,  l'art.
14, comma 6, della legge prov. Bolzano n. 11 del 2015, l'art. 7 della
legge prov. Bolzano n. 21 del 2016,  in  quanto  tutte  prevedono  lo
scaglionamento nel  tempo  di  una  disciplina  sulla  trasformazione
graduale delle indennita' di funzione e di coordinamento  in  assegno
personale pensionabile.
    Risultano  inammissibili,  per  inconferenza  con   i   parametri
invocati, le censure proposte nei confronti degli artt. 1, comma 3, 2
e 17, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2017,  dell'art.  1
della legge prov. Bolzano n. 1 del 2018, dell'art. 4, commi 1,  terzo
periodo, e 3, della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 11 del 2017, in
riferimento agli artt. 3, 36, 97, 101, secondo comma, 103, 108 e 119,
primo comma, Cost.
    Risultano altresi' inammissibili, per  irrilevanza  nel  presente
giudizio,  le  censure  proposte   nei   confronti   delle   medesime
disposizioni, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost.
    6.- Superano, invece, il vaglio di ammissibilita' le questioni di
legittimita' costituzionale sollevate nei confronti  degli  artt.  1,
comma 3, 2 e 17, comma 2, della legge prov. Bolzano n.  9  del  2017,
dell'art. 1 della legge prov. Bolzano n. 1  del  2018,  dell'art.  4,
commi 1, terzo periodo, e 3, della legge reg. Trentino-Alto Adige  n.
11 del 2017, in riferimento agli  artt.  81  e  117,  secondo  comma,
lettere l) e o), Cost.
    Deve essere preliminarmente respinta l'eccezione della  Provincia
autonoma di Bolzano secondo  cui  la  Corte  dei  conti  non  sarebbe
legittimata a sollevare  in  sede  di  parificazione  del  rendiconto
questioni di legittimita' costituzionale in riferimento  a  parametri
diversi e ulteriori rispetto agli artt. 81 e 119 Cost.
    Dalle  prospettazioni  dei  giudici  a   quibus   precedentemente
richiamate appare evidente l'incidenza della violazione delle  regole
di riparto della competenza legislativa, -  nel  caso  di  specie  di
quelle contenute nell'art. 117, secondo comma, lettere l) e o), Cost.
-  sulla  lesione  dei  principi  della  sana  gestione   finanziaria
presidiati dall'art. 81 Cost.
    Non e' neppure fondata l'eccezione secondo cui le norme  soggette
a  scrutinio  non  sarebbero  rilevanti,  in  quanto  le   contestate
erogazioni discenderebbero dai vigenti contratti collettivi.
    E' precisato con chiarezza nelle ordinanze di  rimessione  che  i
richiamati contratti sono stati disapplicati in parte qua proprio per
contrasto con le norme imperative dell'ordinamento civile.  Pertanto,
tali contratti non  ostacolano  il  diniego  di  parificazione  (gia'
adottato nei  confronti  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  con
riguardo ai tre precedenti esercizi), a differenza della  preclusione
ingenerata dalle norme successivamente intervenute.
    A ben vedere, le fattispecie in esame risultano analoghe,  quanto
al carattere di interdipendenza degli artt. 81 e 117, secondo  comma,
lettere l) e o), Cost., a quella recentemente decisa da questa  Corte
con la sentenza n. 196 del 2018.
    Ricorrono, infatti, nei casi di specie, le stesse situazioni  che
hanno indotto  a  scrutinare  favorevolmente  l'ammissibilita'  della
rimessione incidentale da parte della Corte  dei  conti,  sezione  di
controllo della Regione Liguria, poiche' il  giudice  contabile,  ove
avesse applicato tali norme, si sarebbe trovato nella  condizione  di
validare un risultato di  amministrazione  non  corretto,  in  quanto
relativo  a  una  spesa,  conseguente  all'adozione  di  un  istituto
retributivo illegittimo (in tal senso, sentenza n. 196 del 2018).
    Peraltro, la prospettazione dei rimettenti  pone  chiaramente  in
luce come, nella materia dell'ordinamento civile e  della  previdenza
sociale, l'intervento  legislativo  provinciale  e  quello  regionale
vengano a determinare una  spesa  non  conforme  ai  criteri  dettati
dall'ordinamento ai fini della sana gestione della  finanza  pubblica
allargata. Correttamente il rimettente  ha  affermato  che  le  norme
della cui legittimita' costituzionale dubita,  per  violazione  degli
artt. 117, secondo comma, lettere l) e o), e  81  Cost.,  hanno  dato
vita alla spesa per indennita' di dirigenza, corrisposte  in  assenza
di   prestazione   lavorativa   e   assoggettate   a    contribuzione
pensionabile, in contrasto con la legge statale (sentenza n. 196  del
2018).
    Tenuto conto che compito  della  Corte  dei  conti,  in  sede  di
parificazione del rendiconto generale delle  autonomie  territoriali,
e' accertare  il  risultato  di  amministrazione,  nonche'  eventuali
illegittimita' suscettibili di pregiudicare,  anche  in  prospettiva,
gli equilibri economico-finanziari degli enti (art. 1, comma  3,  del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante «Disposizioni  urgenti
in materia  di  finanza  e  funzionamento  degli  enti  territoriali,
nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone  terremotate  nel
maggio 2012», convertito, con modificazioni, nella legge  7  dicembre
2012, n. 213), i rimettenti hanno esaurientemente spiegato  l'effetto
preclusivo che le disposizioni impugnate avrebbero sul  controllo  di
legittimita'  delle  partite  di  spesa  contenenti   le   contestate
indennita'.
    E'  utile   ricordare   come   questa   Corte,   nel   dichiarare
costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 7, del d.l. n. 174 del
2012 - nella parte che  consentiva  alla  magistratura  contabile  di
condizionare le modifiche alle norme finanziarie in contrasto  con  i
principi dell'equilibrio di bilancio e di precludere i  programmi  di
spesa privi di copertura e  comunque  della  relativa  sostenibilita'
finanziaria - abbia  precisato  che  la  Corte  dei  conti  non  puo'
condizionare il contenuto degli atti legislativi regionali o privarli
dei loro effetti, perche' tale prerogativa e' demandata al «sindacato
di costituzionalita'  delle  leggi  regionali  spettante  alla  Corte
costituzionale [...]. La Corte dei conti, d'altro  canto,  e'  organo
che - come, in generale, la giurisdizione e  l'amministrazione  -  e'
sottoposto alla legge (statale e regionale); la  previsione  che  una
pronuncia delle sezioni regionali di controllo di detta  Corte  possa
avere l'effetto di inibire l'efficacia di  una  legge  si  configura,
percio',   come   palesemente   estranea   al   nostro    ordinamento
costituzionale» (sentenza n. 39 del 2014).
    La predetta pronuncia,  salvando  la  parte  del  citato  art.  1
riservata  al  controllo  sugli  equilibri  del  bilancio   e   sulla
correttezza della spesa regionale e colpendolo  solo  in  quella  che
eccedeva  dalle  attribuzioni   costituzionali   della   magistratura
contabile, corrobora l'argomento dei giudici rimettenti, secondo cui,
ove  sia  la  legge  stessa  a   pregiudicare   principi   di   rango
costituzionale, l'unica  via  da  percorrere  per  il  giudice  della
parificazione   rimane   proprio   il   ricorso   all'incidente    di
costituzionalita'.
    Il giudizio si presenta, pertanto, circoscritto dai parametri che
attengono all'an della spesa, non al quomodo della stessa.
    Si aggiunga che, come nella  fattispecie  di  cui  alla  predetta
sentenza n. 196 del 2018, le questioni in esame si collocano  in  una
zona d'ombra della sindacabilita' costituzionale,  che  ne  determina
indubbiamente analoga peculiarita'.  A  favore  di  tale  conclusione
concorrono due distinte ma complementari concause: a)  gli  interessi
erariali alla corretta  spendita  delle  risorse  pubbliche  -  salvo
quanto si dira' appresso per il Governo - non hanno, di  regola,  uno
specifico portatore in grado di farli valere processualmente in  modo
diretto; b) le disposizioni contestate non sono state  impugnate  nei
termini  dal  Governo,  unico  soggetto  abilitato   a   far   valere
direttamente  l'invasione  di  materie  di   competenza   legislativa
statale, divenendo  intangibili  per  effetto  della  decorrenza  dei
predetti termini e della decadenza conseguentemente maturata.
    Deve, dunque, riconoscersi l'ammissibilita'  delle  questioni  di
legittimita' costituzionale sollevate con le  ordinanze  indicate  in
epigrafe,  sia   con   riguardo   alla   legittimazione   dell'organo
rimettente, sia con riguardo ai parametri evocati sia, infine, quanto
alla rilevanza delle questioni sollevate in relazione alle  finalita'
dei giudizi a quibus. Significativa e' in proposito  la  formulazione
dell'art. 40, comma 3-quinquies, del d.lgs. n. 165 del 2001, il quale
prevede che siano proprio le sezioni regionali della Corte dei  conti
ad accertare la violazione dei vincoli di spesa del  personale  delle
Regioni e degli enti locali ai fini del recupero delle somme  erogate
in eccedenza.
    7.- Nel merito, le questioni sollevate nei confronti degli  artt.
1, comma 3, 2, e 17, comma 2, della legge  prov.  Bolzano  n.  9  del
2017, dell'art. 1 della legge prov. Bolzano n. 1 del 2018 e dell'art.
4, commi 1, terzo periodo, e 3, della legge reg. Trentino-Alto  Adige
n. 11 del 2017, in riferimento agli artt. 81 e  117,  secondo  comma,
lettere l) e o), Cost., sono fondate.
    Incidendo in due materie di competenza esclusiva  statale,  quali
l'ordinamento civile e la previdenza sociale, la normativa  censurata
pone in essere una  lesione  diretta  dei  principi  posti  a  tutela
dell'equilibrio del bilancio e della copertura della spesa presidiati
dall'art. 81 Cost.
    Quanto al collegamento funzionale, nei  presenti  giudizi,  degli
art. 81 e 117, secondo comma, lettera l), Cost.  e'  utile  ricordare
come,  «[s]econdo  la  costante  giurisprudenza  costituzionale,   "a
seguito della privatizzazione del pubblico impiego, la disciplina del
trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici  -  tra  i
quali, ai sensi dell'art. 1, comma  2,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sono ricompresi anche  i
dipendenti delle Regioni - compete unicamente al legislatore statale,
rientrando nella materia 'ordinamento civile' (ex multis, sentenze n.
72 del 2017; n. 257 del 2016; n. 180 del 2015; n. 269, n. 211 e n. 17
del 2014)" (sentenza n. 175 del 2017)» (sentenza n. 196 del 2018).
    Analogo rapporto si verifica  con  la  materia  della  previdenza
sociale,  poiche'  le  somme   indebitamente   erogate   dagli   enti
territoriali  resistenti  costituiscono  la  base   delle   ulteriori
disposizioni che ne statuiscono la pensionabilita' e i relativi oneri
a carico degli enti datori di lavoro.
    Il collegamento funzionale tra i precetti  invocati  si  verifica
attraverso le disposizioni contenute  nell'art.  1,  comma  3,  della
legge   prov.   Bolzano   n.   9   del   2017,   il   quale   dispone
contemporaneamente: la  salvezza  degli  effetti  giuridici  e  degli
effetti economici gia' maturati al 1° giugno 2018 (effetti realizzati
tramite la  corresponsione  dei  contestati  emolumenti  malgrado  la
disapplicazione del contratto collettivo provinciale  disposta  dalla
Corte  dei  conti  in  sede  di  parificazione   dei   tre   esercizi
precedenti);  la  trasformazione  dell'indennita'  di  dirigenza   in
assegno personale pensionabile; l'attribuzione  di  tale  illegittimo
beneficio  mediante   il   sistema   retributivo,   gia'   cancellato
dall'ordinamento pensionistico  al  momento  della  emanazione  della
norma.
    Equivalente incidenza sull'art. 81 Cost. realizza l'art. 2  della
stessa  legge,  in  quanto   stabilisce   dei   termini   in   ordine
all'applicazione del  censurato  meccanismo  aventi  effetto  diretto
sulle risultanze della parificazione regionale.
    Cosi' pure il secondo periodo del comma 1 e il comma 2  dell'art.
17 della medesima legge forniscono copertura normativa ai  meccanismi
della legge prov. n. 10 del 1992,  privi  di  effetti  giuridici  fin
dall'entrata in vigore del  primo  contratto  collettivo  conseguente
alla  privatizzazione  dell'impiego  pubblico  ma   incorporati   per
relationem dalle suddette disposizioni.
    Ancora, l'art. 1 della legge prov. Bolzano n. 1 del 2018, recante
«Interpretazione autentica dell'articolo 47 della  legge  provinciale
19 maggio  2015,  n.  6,  dell'articolo  14,  comma  6,  della  legge
provinciale 25 settembre 2015, n. 11, dell'articolo 7, comma 1, della
legge provinciale 18 ottobre 2016, n. 21, e degli articoli  1,  comma
3, e 2, comma 1, della legge provinciale 6  luglio  2017,  n.  9,  in
materia di indennita' connesse con incarichi dirigenziali ed  affini,
nonche' degli articoli 22 e 28  della  legge  provinciale  23  aprile
1992, n. 10», offre copertura normativa alle erogazioni  avvenute  in
forza dei  meccanismi  retributivi  e  previdenziali  adottati  dalla
Provincia autonoma in violazione di norme imperative contenute  nella
legislazione esclusiva statale.
    Per quel che concerne  la  legislazione  della  Regione  autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol, la  differente  formulazione  letterale
delle disposizioni censurate non si discosta tuttavia dalla  sostanza
di quelle provinciali precedentemente esaminate. In  particolare,  il
comma 3 dell'art. 4 della legge reg. Trentino-Alto Adige  n.  11  del
2017 fa salvi gli effetti  giuridici  gia'  prodotti  e  gli  effetti
economici gia' maturati, sino al  1°  gennaio  2018,  a  seguito  dei
meccanismi di trasformazione graduale della retribuzione di posizione
e dell'indennita' di direzione in assegno personale.
    7.1.- Non  puo'  essere  condiviso  l'argomento  della  Provincia
autonoma di Bolzano, secondo cui il fatto che il rendiconto  presenti
un saldo positivo sanerebbe l'assenza di legittimazione  delle  spese
inerenti all'assegno pensionabile e ai collegati oneri previdenziali.
    L'avanzo di amministrazione, infatti, non puo' essere inteso come
una sorta di utile di esercizio, il cui impiego sarebbe nell'assoluta
discrezionalita' dell'amministrazione.
    Anzi,  l'avanzo  di  amministrazione  "libero"  delle   autonomie
territoriali e' soggetto a un impiego tipizzato, in cui non rientrano
dazioni retributive e previdenziali non contemplate dalla legge.
    Neppure puo' essere accolta l'eccezione formulata da entrambe  le
autonomie   territoriali,   secondo   cui    le    norme    censurate
apparterrebbero alla materia statutaria «ordinamento degli  uffici  e
del personale ad essi addetto», dal momento che proprio l'assenza  di
impiego del personale beneficiario delle contestate  dazioni  esclude
che queste ultime possano ricondursi alla materia organizzativa.
    Nemmeno  le  peculiarita'  dell'organizzazione  della   dirigenza
vigente nella Provincia autonoma di Bolzano e nella Regione  autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol sono  rilevanti  ai  fini  del  presente
giudizio, poiche' non viene in rilievo  la  modalita'  organizzativa,
bensi'  l'assenza  di  sinallagmaticita'  della  retribuzione  e   il
relativo assoggettamento a contribuzione previdenziale.
    Infine, non puo' essere  condiviso  l'argomento  secondo  cui  le
somme erogate sarebbero  trasformate,  sulla  base  di  una  semplice
disposizione  normativa,  da  indennita'   dirigenziali   prive   del
carattere  corrispettivo  della  prestazione  a  elemento   fisso   e
continuativo della  retribuzione.  Detto  argomento  incorre  in  una
contraddizione in termini, poiche'  tale  trasformazione,  per  legge
provinciale o regionale,  costituisce,  al  contrario,  una  finzione
giuridica intrinsecamente inconciliabile che, in  quanto  finalizzata
ad aggirare  un  divieto  di  carattere  generalizzato  per  tutti  i
dipendenti pubblici, e' essa stessa costituzionalmente illegittima.
    Per questo motivo, anche la previsione, contenuta in alcune delle
leggi  impugnate  non  coinvolte  nella  presente  dichiarazione   di
incostituzionalita', di una trasformazione graduale delle  indennita'
di dirigenza in assegno pensionabile, una volta  cessato  l'incarico,
risulta egualmente inconciliabile con  la  regola  generale  inerente
alla dirigenza pubblica.
    Pur tuttavia, essa non e'  rilevante  ai  fini  del  giudizio  di
parificazione dell'esercizio 2017 e  dei  dinieghi  di  parificazione
relativi  ai  rendiconti  del  triennio  precedente  della  Provincia
autonoma di Bolzano e, pertanto, si  sottrae  alla  dichiarazione  di
illegittimita'  costituzionale,   ferma   restando   la   preclusione
all'assunzione di tale tipologia di spesa per gli esercizi successivi
al 2017.
    8.- In definitiva, le  norme  teste'  individuate  nel  complesso
quadro normativo, in cui le  inseriscono,  con  ambigui  e  reiterati
rinvii per relationem, il legislatore regionale e quello provinciale,
incidono, con tutta  evidenza,  sull'articolazione  della  spesa  del
bilancio  consuntivo  2017,   sul   quantum   della   stessa,   sulla
determinazione  del  risultato  di  amministrazione  e   su   profili
retributivi   espressamente   esclusi   dal   legislatore   nazionale
nell'esercizio della sua competenza esclusiva.
    Per le considerazioni che  precedono,  le  norme  precedentemente
esaminate  devono   essere   dunque   dichiarate   costituzionalmente
illegittime e le spese  dalle  stesse  generate  non  possono  essere
inserite nei relativi rendiconti.
     

                          per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE

    riuniti i giudizi,
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1,  comma
3, 2 e 17, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 6
luglio  2017,  n.  9  (Disciplina  dell'indennita'  di  dirigenza   e
modifiche   alla    struttura    dirigenziale    dell'Amministrazione
provinciale);
    2) dichiara l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1  della
legge della Provincia autonoma di  Bolzano  9  febbraio  2018,  n.  1
(Norme in materia di personale);
    3) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1,
terzo  periodo  e  comma  3,  della  legge  della  Regione   autonoma
Trentino-Alto Adige 18 dicembre  2017,  n.  11  (Legge  regionale  di
stabilita' 2018);
    4)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 28 della legge della Provincia  autonoma  di
Bolzano  23  aprile  1992,  n.  10  (Riordinamento  della   struttura
dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano), dell'art. 47 della
legge della Provincia autonoma  di  Bolzano  19  maggio  2015,  n.  6
(Ordinamento del personale della Provincia), dell'art. 14,  comma  6,
della legge della Provincia autonoma di Bolzano 25 settembre 2015, n.
11 (Disposizioni in connessione con l'assestamento  del  bilancio  di
previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario
2015 e per il triennio 2015-2017),  dell'art.  7  della  legge  della
Provincia autonoma di Bolzano 18 ottobre 2016, n.  21  (Modifiche  di
leggi provinciali in materia  di  procedimento  amministrativo,  enti
locali,  cultura,  beni  archeologici,  ordinamento   degli   uffici,
personale,   ambiente,   utilizzazione   delle    acque    pubbliche,
agricoltura,  foreste,  protezione  civile,  usi  civici,  mobilita',
edilizia abitativa, dipendenze, sanita', sociale, lavoro, patrimonio,
finanze, fisco, economia e turismo), sollevate, in  riferimento  agli
artt. 3, 36, 81, 97, 101, secondo comma, 103, 108 e 119, primo comma,
della Costituzione, dalla Corte dei conti,  sezioni  riunite  per  la
Regione autonoma Trentino-Alto Adige, con l'ordinanza iscritta al  n.
173 del registro ordinanze del 2018;
    5)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 1, comma 3, 2 e 17, comma 2,  della  legge
prov. Bolzano n. 9 del 2017, dell'art. 1 della legge prov. Bolzano n.
1 del 2018, dell'art. 4, commi 1, terzo periodo,  e  3,  della  legge
reg. Trentino-Alto Adige n. 11 del 2017,  sollevate,  in  riferimento
agli artt. 3, 36, 97, 101, secondo comma, 103, 108, 117, primo comma,
e 119, primo comma, Cost., con la medesima ordinanza iscritta  al  n.
173 del registro ordinanze del 2018.
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2019.

                                F.to:
                    Giorgio LATTANZI, Presidente
                       Aldo CAROSI, Redattore
                     Roberto MILANA, Cancelliere

    Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2019.

                   Il Direttore della Cancelleria
                        F.to: Roberto MILANA

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