DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 2019, n. 52
Attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa
in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano, ai
sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 11 gennaio 2018, n.
3. (19G00059)
(GU n.136 del 12-6-2019)
Vigente al: 27-6-2019
Capo I
Disposizioni di razionalizzazione, riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante la delega al Governo
in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche'
disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la
dirigenza sanitaria del Ministero della salute e, in particolare,
l'articolo 1, con il quale il Governo e' delegato ad adottare uno o
piu' decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle
disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei
medicinali per uso umano, con specifico riferimento anche alla
medicina di genere e all'eta' pediatrica;
Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate,
recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n.
726/2004;
Visto il regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di
medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante
riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo
1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, recante
attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della
buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche
di medicinali per uso clinico;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, recante
attuazione della direttiva 2005/28/CE recante principi e linee guida
dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in
fase di sperimentazione a uso umano, nonche' requisiti per
l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali
medicinali;
Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante
disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un
piu' alto livello di tutela della salute, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e, in
particolare, l'articolo 12 relativo alle procedure concernenti i
medicinali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 14 febbraio 2019;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione dell'8 maggio 2019;
Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con i
Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, per la
pubblica amministrazione, dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e del lavoro e delle politiche sociali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200
1. Al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1:
1) alla lettera r) dopo le parole «a fini commerciali» sono
inserite le seguenti: «ovvero senza scopo di lucro»;
2) dopo la lettera s) e' aggiunta, in fine, la seguente:
«s-bis) approccio metodologico di medicina di genere nelle
sperimentazioni cliniche: modalita' innovativa e multidisciplinare
nella conduzione degli studi clinici che tiene conto dell'influenza
che le differenze biologiche, incluse quelle relative al sesso e
all'eta', hanno sullo stato di salute e di malattia di ogni
persona.»;
b) all'articolo 3, dopo il comma 13, e' aggiunto, in fine, il
seguente:
«13-bis. Le strutture presso le quali si svolgono le
sperimentazioni cliniche favoriscono l'utilizzo a scopo di ricerca
clinica di materiale biologico o clinico residuo da precedenti
attivita' diagnostiche o terapeutiche o a qualunque altro titolo
detenuto. L'Istituto superiore di sanita', con il supporto anche
dell'Infrastruttura di ricerca europea delle biobanche e delle
risorse biomolecolari - BBMRI, previo parere del Centro di
coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali e del Garante
per la protezione dei dati personali, con appositi atti di indirizzo,
nel rispetto del principio del consenso informato e della disciplina
in materia di protezione dei dati personali e assicurando elevati
standard qualitativi, individua criteri omogenei per l'utilizzo dei
campioni biologici, tenendo conto delle modalita' di accesso e di
acquisizione del consenso del paziente sull'uso successivo del
campione prelevato.»;
c) all'articolo 6, dopo il comma 6, sono aggiunti, in fine, i
seguenti:
«6-bis. Al fine di valorizzare le sperimentazioni cliniche
senza scopo di lucro, anche a basso livello di intervento, e'
consentita la cessione dei relativi dati nonche' dei risultati della
sperimentazione a fini registrativi. In tali casi e' fatto obbligo al
promotore o al cessionario di sostenere e rimborsare le spese dirette
e indirette connesse alla sperimentazione, nonche' corrispondere, a
seguito dell'eventuale riqualificazione dello studio stesso come
attivita' con scopo di lucro, le relative tariffe, ivi comprese le
potenziali entrate derivanti dalla valorizzazione della proprieta'
intellettuale.
6-ter. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro
il 31 ottobre 2019, sentito il Centro di coordinamento nazionale dei
comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui
medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, sono stabilite
misure volte a facilitare e sostenere la realizzazione degli studi
clinici senza scopo di lucro e degli studi osservazionali e a
individuare le modalita' di coordinamento tra i promotori, pubblici e
privati, nell'ambito della medesima sperimentazione clinica o studio
clinico, anche al fine di acquisire informazioni a seguito
dell'immissione in commercio dei medicinali. Con il medesimo decreto
sono introdotti criteri per identificare le tipologie e i requisiti
delle sperimentazioni senza scopo di lucro e le sperimentazioni con
collaborazione tra promotori pubblici e privati, nonche' per
disciplinare le modalita' di cessione dei dati relativi alla
sperimentazione al promotore e la loro utilizzazione a fini di
registrazione.»;
d) dopo l'articolo 21, e' inserito il seguente:
«Art. 21-bis (Sistemi informativi di supporto alle
sperimentazioni cliniche). - 1. Nell'impiego dei sistemi informativi
di supporto alle sperimentazioni cliniche, i centri di
sperimentazione, conformemente alle buone pratiche cliniche,
utilizzano figure professionali competenti nella gestione dei dati e
nel coordinamento della ricerca.
2. I dati dei sistemi informativi sono utilizzati nel rispetto del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati
personali"»;
e) all'articolo 26:
1) al comma 3, le parole «di cui al punto 4 dell'allegato 3 al
decreto del Ministro della salute in data 24 maggio 2004» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'allegato 1 del decreto del
Ministro della salute 6 dicembre 2016»;
2) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Con
decreto del Ministro della salute da adottarsi, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari,
entro il 31 ottobre 2019 e' stabilita un'agevolazione tariffaria, per
le ispezioni di buona pratica clinica sugli studi di fase I, condotte
presso i centri clinici dedicati agli studi clinici di fase I, sia su
pazienti che su volontari sani, che documentano di condurre gli studi
con un approccio metodologico a favore della medicina di genere, ove
applicabile, anche attraverso l'utilizzo di adeguati sistemi
informativi di supporto alle sperimentazioni cliniche. Alle minori
entrate derivanti dalle agevolazioni tariffarie di cui al precedente
periodo si provvede mediante corrispondente adeguamento delle altre
tariffe di cui al decreto del Ministro della salute 6 dicembre
2016.»;
f) l'articolo 42 e' sostituito dal seguente:
«Art. 42 (Procedure sanzionatorie). - 1. Le sanzioni amministrative
di cui all'articolo 41 sono irrogate dall'Agenzia italiana del
farmaco, quale autorita' competente in materia di sperimentazione
clinica dei medicinali, ai sensi dell'articolo 12, comma 9, del
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189; le stesse sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato.
2. L'Agenzia italiana del farmaco, con cadenza annuale, in
relazione alle previsioni di cui al comma 1, trasmette al Ministero
della salute una relazione sull'attivita' sanzionatoria espletata,
contenente anche un'analisi della tipologia e della frequenza delle
violazioni rilevate.».
Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211
1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «In allegato al medesimo decreto e' definita la modulistica
nazionale unica di cui al primo periodo, ai fini della presentazione
della domanda per il parere del comitato etico.»;
b) all'articolo 11, dopo il comma 4, e' aggiunto, in fine, il
seguente:
«4-bis. L'AIFA, acquisiti i dati di cui al comma 1, provvede, a
pubblicare l'elenco delle strutture autorizzate nel proprio portale
informatico attraverso il collegamento al sito istituzionale di
ciascuna struttura, che dovra' essere dotato di una sezione
appositamente dedicata alla trasparenza in cui, nel rispetto del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonche' della normativa
vigente in materia di protezione dei dati personali, siano resi
pubblici i nominativi e i curricula di tutti i soggetti coinvolti
nella conduzione di una sperimentazione oltre che tutte le
sperimentazioni attivate, in corso o concluse, e quelle autorizzate,
nonche' i correlati finanziamenti e i programmi di spesa con i
relativi contratti.»;
c) all'articolo 22, dopo il comma 13 e' aggiunto, in fine, il
seguente: «13-bis. Le sanzioni previste dal presente articolo sono
irrogate con le modalita' previste dall'articolo 42.»
Art. 3
Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16-bis, comma 1, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «L'aggiornamento periodico del personale operante
presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnato nella
sperimentazione clinica dei medicinali e' realizzato attraverso il
conseguimento di appositi crediti formativi su percorsi assistenziali
multidisciplinari, nei quali sia data rilevanza anche alla medicina
di genere e all'eta' pediatrica, e multiprofessionali nonche' su
percorsi formativi di partecipazione diretta a programmi di ricerca
clinica multicentrici.»;
b) all'articolo 16-ter, comma 2, dopo il secondo periodo, e'
inserito il seguente «La Commissione, in conformita' agli accordi e
alle intese sancite in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
in relazione alla durata della sperimentazione, individua i crediti
formativi da riconoscere ai professionisti sanitari che presso le
strutture sanitarie e socio-sanitarie sono impegnati nella
sperimentazione clinica dei medicinali.».
Capo II
Disposizioni di coordinamento con il regolamento (UE) n. 536/2014
Art. 4
Definizioni
1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente
capo valgono le medesime definizioni stabilite all'articolo 2 del
regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per
uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE.
Art. 5
Individuazione dei requisiti dei centri autorizzati per le
sperimentazioni dalla fase I alle fase IV
1. Con decreto del Ministro della salute, adottato entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la
disciplina in materia di idoneita' delle strutture presso cui viene
condotta la sperimentazione clinica viene adeguata a quanto previsto
dalle disposizioni del regolamento (UE) n. 536/2014.
2. Entro novanta giorni dall'adozione del decreto ministeriale di
cui al comma 1, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), con propria
determinazione, individua i requisiti per l'autorizzazione dei centri
alla conduzione delle sperimentazioni cliniche dalla fase I alla fase
IV, in conformita' alle norme di buona pratica clinica, riconoscendo
particolare valenza al coinvolgimento delle associazioni dei pazienti
da parte del centro medesimo nella definizione dei protocolli di
ricerca nelle diverse fasi di sperimentazione e, in particolare,
nella fase IV. Con la medesima determinazione sono altresi' definite
le procedure di autorizzazione, monitoraggio e verifica del
perdurante possesso dei requisiti d'idoneita' dei centri autorizzati.
3. Nella definizione dei requisiti per l'autorizzazione di cui al
presente articolo e' valutata la possibilita' di arruolare pazienti
in base alla tipologia dei reparti presenti e delle attrezzature
clinico-diagnostiche disponibili presso la struttura, nonche' la
possibilita' di arruolare particolari tipologie di pazienti, quali
quelli pediatrici o geriatrici, o affetti da specifiche patologie,
con particolare riguardo alle malattie rare.
4. Con decreto del Ministro della salute, adottato entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuati i criteri e le linee guida per l'autorizzazione dei
centri alla sperimentazione clinica di terapie avanzate, come
definite dal regolamento (UE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 13 novembre 2007.
Art. 6
Indipendenza della sperimentazione clinica e garanzia di assenza di
conflitti di interessi
1. Con provvedimento dell'AIFA, adottato entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Centro di
coordinamento nazionale dei comitati etici per le sperimentazioni
cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, sono
individuate le modalita' idonee a tutelare l'indipendenza della
sperimentazione clinica e a garantire l'assenza di conflitti di
interesse nella valutazione delle relative domande, in attuazione
dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 536/2014.
2. I soggetti incaricati delle attivita' di validazione e di
successiva valutazione della domanda di autorizzazione ad una
sperimentazione clinica, per garantire terzieta' e imparzialita',
rendono una dichiarazione circa l'assenza di conflitti d'interesse
personali e finanziari, da rendersi, con cadenza annuale, ai sensi
degli articoli 46, 73 e 76 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, in caso di violazione dei termini e
delle procedure relativi alla valutazione delle sperimentazioni
cliniche e alla emissione del parere unico previsti dal decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 211, nonche' in caso d'inosservanza
delle norme sulla trasparenza e sull'assenza di conflitti
d'interesse, dispone la soppressione del Comitato etico territoriale
inadempiente e segnala all'autorita' competente le violazioni
riscontrate.
4. Fatta salva ogni altra disposizione normativa in materia, lo
sperimentatore, a tutela dell'indipendenza e dell'imparzialita' della
sperimentazione clinica, dichiara preventivamente alla struttura
presso la quale si svolge lo studio clinico, l'assenza, rispetto allo
studio proposto, d'interessi finanziari propri, del coniuge o del
convivente o di parente entro il secondo grado, nel capitale
dell'azienda farmaceutica titolare del farmaco oggetto di studio,
nonche' l'assenza di rapporti di dipendenza, consulenza o
collaborazione, a qualsiasi titolo, con il promotore.
Art. 7
Disciplina delle procedure di valutazione e di autorizzazione delle
sperimentazioni cliniche
1. Con decreto del Ministro della salute, adottato entro novanta
giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono ridefinite
le procedure di valutazione e di autorizzazione delle sperimentazioni
cliniche, garantendo il coinvolgimento delle associazioni dei
pazienti, con particolare riferimento al caso delle malattie rare.
Art. 8
Disciplina degli ordinamenti didattici di specifici percorsi
formativi
1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, adottato di concerto con il Ministro della salute
entro centoventi giorni dalla entrata in vigore del presente decreto,
sono definiti a livello nazionale i criteri generali sulla base dei
quali gli Atenei possono attivare master, da frequentare con
modalita' per cui e' richiesta la presenza fisica, finalizzati alla
metodologia della ricerca e della sperimentazione clinica.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' definiti la
durata, i settori scientifico-disciplinari obbligatori nell'area
medica, farmaceutica, chimica e statistica e le strutture
universitarie presso le quali possono essere attivati i percorsi
formativi.
3. Le regioni, le strutture sanitarie e gli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico possono promuovere le attivita' di
formazione di cui al comma 1 anche attraverso l'organizzazione di
corsi di educazione continua in medicina (ECM) destinati al personale
operante presso le strutture impegnate nelle sperimentazioni
cliniche.
Capo III
Disposizioni transitorie e finali
Art. 9
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni contenute nei decreti previsti dagli articoli 5,
commi 1 e 4, e 7, comma 1, e i provvedimenti dell'AIFA di cui agli
articoli 5, comma 2, e 6, comma 1, si applicano decorsi sei mesi
dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 82, paragrafo 3,
del regolamento (UE) n. 536/2014.
Art. 10
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni introdotte con il presente
decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate
provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 14 maggio 2019
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Grillo, Ministro della salute
Bonafede, Ministro della giustizia
Tria, Ministro dell'economia e
delle finanze
Bongiorno, Ministro per la pubblica
amministrazione
Bussetti, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Di Maio, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
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mercoledì 12 giugno 2019
DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 2019, n. 52 Attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3. (19G00059) (GU n.136 del 12-6-2019) Vigente al: 27-6-2019
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