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mercoledì 12 giugno 2019

DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 2019, n. 52 Attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3. (19G00059) (GU n.136 del 12-6-2019) Vigente al: 27-6-2019

DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 2019, n. 52

Attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa
in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano, ai
sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 11 gennaio  2018,  n.
3. (19G00059)
(GU n.136 del 12-6-2019)
  Vigente al: 27-6-2019 
Capo I
Disposizioni di razionalizzazione, riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti




                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante la delega al  Governo
in  materia  di  sperimentazione  clinica   di   medicinali   nonche'
disposizioni per il riordino delle professioni  sanitarie  e  per  la
dirigenza sanitaria del Ministero della  salute  e,  in  particolare,
l'articolo 1, con il quale il Governo e' delegato ad adottare  uno  o
piu'  decreti  legislativi  per  il  riassetto  e  la  riforma  delle
disposizioni  vigenti  in  materia  di  sperimentazione  clinica  dei
medicinali per  uso  umano,  con  specifico  riferimento  anche  alla
medicina di genere e all'eta' pediatrica;
  Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate,
recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n.
726/2004;
  Visto il regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 16  aprile  2014,  sulla  sperimentazione  clinica  di
medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE;
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  recante
riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo
1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto il decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  211,  recante
attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della
buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni  cliniche
di medicinali per uso clinico;
  Visto il decreto legislativo  6  novembre  2007,  n.  200,  recante
attuazione della direttiva 2005/28/CE recante principi e linee  guida
dettagliate per la buona pratica clinica relativa  ai  medicinali  in
fase  di  sperimentazione  a  uso  umano,   nonche'   requisiti   per
l'autorizzazione  alla   fabbricazione   o   importazione   di   tali
medicinali;
  Visto  il  decreto-legge  13  settembre  2012,  n.   158,   recante
disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un
piu'  alto  livello  di  tutela   della   salute,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  8  novembre  2012,  n.   189,   e,   in
particolare, l'articolo 12  relativo  alle  procedure  concernenti  i
medicinali;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 14 febbraio 2019;
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano;
  Acquisito il parere delle competenti commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 maggio 2019;
  Sulla proposta  del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i
Ministri della giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze,  per  la
pubblica amministrazione, dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca e del lavoro e delle politiche sociali;

                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1


      Modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200

  1. Al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200,  sono  apportate
le seguenti modifiche:
    a) all'articolo 1, comma 1:
      1) alla lettera r) dopo le parole  «a  fini  commerciali»  sono
inserite le seguenti: «ovvero senza scopo di lucro»;
      2) dopo la lettera s) e' aggiunta, in fine, la seguente:
        «s-bis) approccio metodologico di medicina  di  genere  nelle
sperimentazioni cliniche: modalita'  innovativa  e  multidisciplinare
nella conduzione degli studi clinici che tiene  conto  dell'influenza
che le differenze biologiche, incluse  quelle  relative  al  sesso  e
all'eta',  hanno  sullo  stato  di  salute  e  di  malattia  di  ogni
persona.»;
    b) all'articolo 3, dopo il comma 13, e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente:
      «13-bis.  Le  strutture  presso  le  quali   si   svolgono   le
sperimentazioni cliniche favoriscono l'utilizzo a  scopo  di  ricerca
clinica di  materiale  biologico  o  clinico  residuo  da  precedenti
attivita' diagnostiche o terapeutiche  o  a  qualunque  altro  titolo
detenuto. L'Istituto superiore di  sanita',  con  il  supporto  anche
dell'Infrastruttura  di  ricerca  europea  delle  biobanche  e  delle
risorse  biomolecolari  -  BBMRI,  previo  parere   del   Centro   di
coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali e del Garante
per la protezione dei dati personali, con appositi atti di indirizzo,
nel rispetto del principio del consenso informato e della  disciplina
in materia di protezione dei dati  personali  e  assicurando  elevati
standard qualitativi, individua criteri omogenei per  l'utilizzo  dei
campioni biologici, tenendo conto delle modalita'  di  accesso  e  di
acquisizione  del  consenso  del  paziente  sull'uso  successivo  del
campione prelevato.»;
    c) all'articolo 6, dopo il comma 6, sono  aggiunti,  in  fine,  i
seguenti:
      «6-bis. Al fine  di  valorizzare  le  sperimentazioni  cliniche
senza scopo di  lucro,  anche  a  basso  livello  di  intervento,  e'
consentita la cessione dei relativi dati nonche' dei risultati  della
sperimentazione a fini registrativi. In tali casi e' fatto obbligo al
promotore o al cessionario di sostenere e rimborsare le spese dirette
e indirette connesse alla sperimentazione, nonche'  corrispondere,  a
seguito dell'eventuale  riqualificazione  dello  studio  stesso  come
attivita' con scopo di lucro, le relative tariffe,  ivi  comprese  le
potenziali entrate derivanti dalla  valorizzazione  della  proprieta'
intellettuale.
      6-ter. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro
il 31 ottobre 2019, sentito il Centro di coordinamento nazionale  dei
comitati etici  territoriali  per  le  sperimentazioni  cliniche  sui
medicinali per uso umano e sui  dispositivi  medici,  sono  stabilite
misure volte a facilitare e sostenere la  realizzazione  degli  studi
clinici senza scopo  di  lucro  e  degli  studi  osservazionali  e  a
individuare le modalita' di coordinamento tra i promotori, pubblici e
privati, nell'ambito della medesima sperimentazione clinica o  studio
clinico,  anche  al  fine  di  acquisire   informazioni   a   seguito
dell'immissione in commercio dei medicinali. Con il medesimo  decreto
sono introdotti criteri per identificare le tipologie e  i  requisiti
delle sperimentazioni senza scopo di lucro e le  sperimentazioni  con
collaborazione  tra  promotori  pubblici  e  privati,   nonche'   per
disciplinare  le  modalita'  di  cessione  dei  dati  relativi   alla
sperimentazione al promotore  e  la  loro  utilizzazione  a  fini  di
registrazione.»;
    d) dopo l'articolo 21, e' inserito il seguente:
      «Art.   21-bis   (Sistemi   informativi   di   supporto    alle
sperimentazioni cliniche). - 1. Nell'impiego dei sistemi  informativi
di   supporto   alle   sperimentazioni   cliniche,   i   centri    di
sperimentazione,  conformemente   alle   buone   pratiche   cliniche,
utilizzano figure professionali competenti nella gestione dei dati  e
nel coordinamento della ricerca.
  2. I dati dei sistemi informativi sono utilizzati nel rispetto  del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone  fisiche  con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e del decreto legislativo 30  giugno  2003,
n.  196,  recante  "Codice  in  materia  di   protezione   dei   dati
personali"»;
    e) all'articolo 26:
      1) al comma 3, le parole «di cui al punto 4 dell'allegato 3  al
decreto del Ministro della  salute  in  data  24  maggio  2004»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'allegato  1  del  decreto  del
Ministro della salute 6 dicembre 2016»;
      2) dopo il comma  3,  e'  inserito  il  seguente:  «3-bis.  Con
decreto del Ministro della salute da adottarsi, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze per  gli  aspetti  finanziari,
entro il 31 ottobre 2019 e' stabilita un'agevolazione tariffaria, per
le ispezioni di buona pratica clinica sugli studi di fase I, condotte
presso i centri clinici dedicati agli studi clinici di fase I, sia su
pazienti che su volontari sani, che documentano di condurre gli studi
con un approccio metodologico a favore della medicina di genere,  ove
applicabile,  anche  attraverso  l'utilizzo   di   adeguati   sistemi
informativi di supporto alle sperimentazioni  cliniche.  Alle  minori
entrate derivanti dalle agevolazioni tariffarie di cui al  precedente
periodo si provvede mediante corrispondente adeguamento  delle  altre
tariffe di cui al  decreto  del  Ministro  della  salute  6  dicembre
2016.»;
    f) l'articolo 42 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 42 (Procedure sanzionatorie). - 1. Le sanzioni amministrative
di cui  all'articolo  41  sono  irrogate  dall'Agenzia  italiana  del
farmaco, quale autorita' competente  in  materia  di  sperimentazione
clinica dei medicinali, ai  sensi  dell'articolo  12,  comma  9,  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;  le  stesse  sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato.
  2.  L'Agenzia  italiana  del  farmaco,  con  cadenza  annuale,   in
relazione alle previsioni di cui al comma 1, trasmette  al  Ministero
della salute una relazione  sull'attivita'  sanzionatoria  espletata,
contenente anche un'analisi della tipologia e della  frequenza  delle
violazioni rilevate.».
                               Art. 2


       Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211

  1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 8, comma 1, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «In allegato al medesimo decreto e' definita la  modulistica
nazionale unica di cui al primo periodo, ai fini della  presentazione
della domanda per il parere del comitato etico.»;
    b) all'articolo 11, dopo il comma 4, e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente:
      «4-bis. L'AIFA, acquisiti i dati di cui al comma 1, provvede, a
pubblicare l'elenco delle strutture autorizzate nel  proprio  portale
informatico attraverso  il  collegamento  al  sito  istituzionale  di
ciascuna  struttura,  che  dovra'  essere  dotato  di   una   sezione
appositamente dedicata alla trasparenza  in  cui,  nel  rispetto  del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33,  nonche'  della  normativa
vigente in materia di  protezione  dei  dati  personali,  siano  resi
pubblici i nominativi e i curricula di  tutti  i  soggetti  coinvolti
nella  conduzione  di  una  sperimentazione  oltre   che   tutte   le
sperimentazioni attivate, in corso o concluse, e quelle  autorizzate,
nonche' i correlati finanziamenti  e  i  programmi  di  spesa  con  i
relativi contratti.»;
    c) all'articolo 22, dopo il comma 13 e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente: «13-bis. Le sanzioni previste dal  presente  articolo  sono
irrogate con le modalita' previste dall'articolo 42.»
                               Art. 3


      Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502

  1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono  apportate
le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo  16-bis,  comma  1,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «L'aggiornamento periodico del  personale  operante
presso le  strutture  sanitarie  e  socio-sanitarie  impegnato  nella
sperimentazione clinica dei medicinali e'  realizzato  attraverso  il
conseguimento di appositi crediti formativi su percorsi assistenziali
multidisciplinari, nei quali sia data rilevanza anche  alla  medicina
di genere e all'eta'  pediatrica,  e  multiprofessionali  nonche'  su
percorsi formativi di partecipazione diretta a programmi  di  ricerca
clinica multicentrici.»;
    b) all'articolo 16-ter, comma 2,  dopo  il  secondo  periodo,  e'
inserito il seguente «La Commissione, in conformita' agli  accordi  e
alle intese sancite in sede di Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano
in relazione alla durata della sperimentazione, individua  i  crediti
formativi da riconoscere ai professionisti  sanitari  che  presso  le
strutture  sanitarie   e   socio-sanitarie   sono   impegnati   nella
sperimentazione clinica dei medicinali.».
Capo II
Disposizioni di coordinamento con il regolamento (UE) n. 536/2014

                               Art. 4


                             Definizioni

  1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di  cui  al  presente
capo valgono le medesime definizioni  stabilite  all'articolo  2  del
regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di  medicinali  per
uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE.
                               Art. 5


Individuazione  dei  requisiti  dei   centri   autorizzati   per   le
              sperimentazioni dalla fase I alle fase IV

  1. Con decreto del Ministro della salute, adottato  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  la
disciplina in materia di idoneita' delle strutture presso  cui  viene
condotta la sperimentazione clinica viene adeguata a quanto  previsto
dalle disposizioni del regolamento (UE) n. 536/2014.
  2. Entro novanta giorni dall'adozione del decreto  ministeriale  di
cui al comma 1, l'Agenzia italiana del farmaco  (AIFA),  con  propria
determinazione, individua i requisiti per l'autorizzazione dei centri
alla conduzione delle sperimentazioni cliniche dalla fase I alla fase
IV, in conformita' alle norme di buona pratica clinica,  riconoscendo
particolare valenza al coinvolgimento delle associazioni dei pazienti
da parte del centro medesimo  nella  definizione  dei  protocolli  di
ricerca nelle diverse fasi  di  sperimentazione  e,  in  particolare,
nella fase IV. Con la medesima determinazione sono altresi'  definite
le  procedure  di  autorizzazione,  monitoraggio   e   verifica   del
perdurante possesso dei requisiti d'idoneita' dei centri autorizzati.
  3. Nella definizione dei requisiti per l'autorizzazione di  cui  al
presente articolo e' valutata la possibilita' di  arruolare  pazienti
in base alla tipologia dei  reparti  presenti  e  delle  attrezzature
clinico-diagnostiche disponibili  presso  la  struttura,  nonche'  la
possibilita' di arruolare particolari tipologie  di  pazienti,  quali
quelli pediatrici o geriatrici, o affetti  da  specifiche  patologie,
con particolare riguardo alle malattie rare.
  4. Con decreto del Ministro della salute,  adottato  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
individuati i criteri e  le  linee  guida  per  l'autorizzazione  dei
centri  alla  sperimentazione  clinica  di  terapie  avanzate,   come
definite dal regolamento (UE) n. 1394/2007 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 13 novembre 2007.
                               Art. 6


Indipendenza della sperimentazione clinica e garanzia di  assenza  di
                       conflitti di interessi

  1. Con provvedimento dell'AIFA, adottato entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Centro  di
coordinamento nazionale dei comitati  etici  per  le  sperimentazioni
cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici,  sono
individuate le  modalita'  idonee  a  tutelare  l'indipendenza  della
sperimentazione clinica e  a  garantire  l'assenza  di  conflitti  di
interesse nella valutazione delle  relative  domande,  in  attuazione
dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 536/2014.
  2. I soggetti  incaricati  delle  attivita'  di  validazione  e  di
successiva  valutazione  della  domanda  di  autorizzazione  ad   una
sperimentazione clinica, per  garantire  terzieta'  e  imparzialita',
rendono una dichiarazione circa l'assenza  di  conflitti  d'interesse
personali e finanziari, da rendersi, con cadenza  annuale,  ai  sensi
degli articoli 46, 73 e 76 del testo unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  3. Il Ministro della salute, previa intesa in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, in caso di violazione dei termini  e
delle  procedure  relativi  alla  valutazione  delle  sperimentazioni
cliniche e alla emissione  del  parere  unico  previsti  dal  decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 211, nonche'  in  caso  d'inosservanza
delle  norme  sulla   trasparenza   e   sull'assenza   di   conflitti
d'interesse, dispone la soppressione del Comitato etico  territoriale
inadempiente  e  segnala  all'autorita'  competente   le   violazioni
riscontrate.
  4. Fatta salva ogni altra disposizione  normativa  in  materia,  lo
sperimentatore, a tutela dell'indipendenza e dell'imparzialita' della
sperimentazione  clinica,  dichiara  preventivamente  alla  struttura
presso la quale si svolge lo studio clinico, l'assenza, rispetto allo
studio proposto, d'interessi finanziari propri,  del  coniuge  o  del
convivente  o  di  parente  entro  il  secondo  grado,  nel  capitale
dell'azienda farmaceutica titolare del  farmaco  oggetto  di  studio,
nonche'  l'assenza  di   rapporti   di   dipendenza,   consulenza   o
collaborazione, a qualsiasi titolo, con il promotore.
                               Art. 7


Disciplina delle procedure di valutazione e di  autorizzazione  delle
                      sperimentazioni cliniche

  1. Con decreto del Ministro della salute,  adottato  entro  novanta
giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono  ridefinite
le procedure di valutazione e di autorizzazione delle sperimentazioni
cliniche,  garantendo  il  coinvolgimento  delle   associazioni   dei
pazienti, con particolare riferimento al caso delle malattie rare.
                               Art. 8


Disciplina  degli  ordinamenti  didattici   di   specifici   percorsi
                              formativi

  1. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, adottato di concerto  con  il  Ministro  della  salute
entro centoventi giorni dalla entrata in vigore del presente decreto,
sono definiti a livello nazionale i criteri generali sulla  base  dei
quali  gli  Atenei  possono  attivare  master,  da  frequentare   con
modalita' per cui e' richiesta la presenza fisica,  finalizzati  alla
metodologia della ricerca e della sperimentazione clinica.
  2. Con il decreto di cui al  comma  1  sono  altresi'  definiti  la
durata,  i  settori  scientifico-disciplinari  obbligatori  nell'area
medica,  farmaceutica,  chimica   e   statistica   e   le   strutture
universitarie presso le quali  possono  essere  attivati  i  percorsi
formativi.
  3. Le regioni, le strutture sanitarie e gli Istituti di ricovero  e
cura a carattere  scientifico  possono  promuovere  le  attivita'  di
formazione di cui al comma 1  anche  attraverso  l'organizzazione  di
corsi di educazione continua in medicina (ECM) destinati al personale
operante  presso  le  strutture   impegnate   nelle   sperimentazioni
cliniche.
Capo III
Disposizioni transitorie e finali

                               Art. 9


                      Disposizioni transitorie

  1. Le disposizioni contenute nei decreti previsti dagli articoli 5,
commi 1 e 4, e 7, comma 1, e i provvedimenti dell'AIFA  di  cui  agli
articoli 5, comma 2, e 6, comma 1,  si  applicano  decorsi  sei  mesi
dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 82, paragrafo  3,
del regolamento (UE) n. 536/2014.
                               Art. 10


                 Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall'attuazione delle disposizioni introdotte  con  il  presente
decreto legislativo non devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico  della  finanza  pubblica.  Le   amministrazioni   interessate
provvedono agli adempimenti previsti  dal  presente  decreto  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 14 maggio 2019

                             MATTARELLA


                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri

                                  Grillo, Ministro della salute

                                  Bonafede, Ministro della giustizia

                                  Tria,  Ministro   dell'economia   e
                                  delle finanze

                                  Bongiorno, Ministro per la pubblica
                                  amministrazione

                                  Bussetti, Ministro dell'istruzione,
                                  dell'universita' e della ricerca

                                  Di  Maio,  Ministro  del  lavoro  e
                                  delle politiche sociali


Visto, il Guardasigilli: Bonafede

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