COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
CONCORSO
Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di
tremilacinquecentottantuno allievi carabinieri in ferma
quadriennale.
(GU n.16 del 25-2-2020)
IL COMANDANTE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752 recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari» e successive
modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309 recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 16, concernente
le funzioni dei dirigenti di Uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti» e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2005, concernente
disposizioni sui concorsi per l'accesso al ruolo appuntati e
carabinieri dell'Arma dei carabinieri riservati ai volontari in ferma
prefissata delle Forze Armate e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto l'art. 66, comma 10 del decreto-legge 25 giugno 2008 n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere, la
procedura prevista dall'art. 35, comma 4 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti
economie e dall'individuazioni delle unita' da assumere e dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare, gli articoli
636, 703, 706, 707, 708 e 2199, nonche' l'art. 2186, che fa salva
l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle
direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni
generali del Ministero della difesa, dello Stato Maggiore della
Difesa e degli Stati Maggiori di Forza armata e del Comando generale
dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28
novembre 2005, n. 246 e successive modificazioni;
Vista la legge 12 luglio 2010 n. 109, concernente disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia;
Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, recante
«Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione
Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'art. 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di
riserva di posti per i candidati in possesso dell'attestato di
bilinguismo, nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare
preventivo, nel reclutamento del personale da assumere nelle Forze
dell'ordine»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art. 8, concernente
l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la
partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle
pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, recante
«Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art.
635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco»;
Visti gli articoli 708 comma 1-bis, 783-bis, 973 comma 2-bis e
2203-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle forze armate,
nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio
2015, n. 2»;
Vista la direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della
sanita' militare, datata 9 febbraio 2016, emanata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207
recante «Modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei
parametri fisici»;
Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice
dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26
aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validita'
delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di
candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173 recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2, lettera
a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»;
Considerata la specialita' della disciplina complessiva in ordine
al personale militare, desumibile dal combinato disposto dell'art.
625, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010,
rubricato «Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti
speciali», dell'art. 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n.
183, rubricato «Specificita' delle Forze armate, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco», dell'art. 51,
comma 8, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
rubricato «Programmazione delle assunzioni e norme interpretative» e
dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente «Personale in regime di diritto pubblico»;
Considerato che la specialita' sopra descritta si giustifica alla
luce della peculiarita' dello status e delle funzioni svolte dal
personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il
citato decreto legislativo n. 66 del 2010 ha cura di prevedere, tra
gli altri, il possesso di specifici requisiti legati all'eta', al
titolo di studio, all'efficienza fisica e al profilo
psico-attitudinale (articoli 635, 641, 697, 700, 703, 707 e 708 e
successive modifiche);
Considerato che la cadenza annuale del concorso per il
reclutamento degli allievi carabinieri in ferma quadriennale si
evince dall'art. 2199 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010
mediante un sistema di programmazione quinquennale nel quale i posti
sono messi annualmente a concorso e i candidati possono fare in
ciascun anno una sola domanda;
Considerato che, in coerenza con quanto sopra esposto, non si
ritiene opportuno ricorrere alla fattispecie di cui all'art. 708 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, escludendo anche
l'applicabilita' di ogni altra normativa vigente a riguardo, in linea
con la piu' recente giurisprudenza (Cons. Stato, Ad. Plen. , 28
luglio 2011, n. 14, punto 51; Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2014,
n. 100; Tribunale amministrativo regionale Lazio, Sez. I bis,
16.7.2014, n. 7599; Tribunale amministrativo regionale Lazio, Sez. I
bis, 19 settembre 2014, n. 9863; Tribunale amministrativo regionale
Lazio, sez. I ter, 26 settembre 2014, n. 10026);
Ravvisata l'opportunita' di prevedere una prova preliminare cui
sottoporre i candidati nel caso in cui il numero delle domande
venisse ritenuto incompatibile con le esigenze di selezione e con i
termini di conclusione della relativa procedura concorsuale;
Valutata la necessita' di disporre, per esigenze di impiego in
Trentino-Alto Adige, di personale in possesso dell'attestato di
bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni;
Valutata la necessita', per esigenze info-operative dell'Arma dei
carabinieri, di disporre di personale conoscitore della lingua
tedesca (non in possesso dell'attestato di bilinguismo), nonche'
conoscitore/madrelingua araba, cinese, albanese o di altri idiomi
riconducibili al ceppo slavo, asiatico ed africano;
Ritenuta l'esigenza di garantire la piu' aderente e stabile
distribuzione delle risorse organiche sul territorio nazionale,
prevedendone il prevalente impiego in aree ove maggiormente
necessitano;
Ritenuta la necessita' di favorire, mediante il reclutamento di
personale in possesso di particolari titoli di studio e
qualificazioni, l'alimentazione di posizioni organiche di profilo
specialistico, con particolare riguardo per quelle in materia di
sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto concorso pubblico, per esami e titoli, per il
reclutamento di tremilacinquecentottantuno allievi carabinieri in
ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei
carabinieri. I posti a concorso sono cosi' ripartiti:
a) duemilaquattrocentoquarantanove riservati, ai sensi
dell'art. 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai
volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e ai volontari in
ferma prefissata quadriennale (VFP4), in servizio;
b) millecento riservati, ai sensi degli articoli 703, 706 e
707, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai cittadini
italiani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di eta'; il
limite massimo d'eta' e' elevato a ventotto anni per coloro che
abbiano gia' prestato servizio militare;
c) trentadue agli allievi carabinieri in ferma quadriennale,
riservati, ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11,
ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui
all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752 e successive modificazioni.
2. All'atto della presentazione della domanda di partecipazione
al concorso con le modalita' di cui all'art. 3, i candidati:
a) debbono optare per una delle riserve di posti di cui al
precedente comma 1, essendo consentito concorrere per una sola di
esse;
b) se candidati per le riserve di posti di cui al precedente
comma 1, lettere a) e b), hanno facolta' di esprimere preferenza per
la formazione e per l'impiego nelle specializzazioni in materia di
sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare ai sensi
dell'art. 708, comma 1-bis e dell'art. 973, comma 2-bis del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
3. E' stabilito in centoquarantaquattro il numero dei vincitori
di concorso da designare per la formazione e per l'impiego
specialistici di cui al precedente comma 2, lettera b), secondo le
modalita' indicate nell'art. 20. Dette unita' saranno ripartite in
numero di:
a) sessantacinque riservate ai candidati vincitori del concorso
di cui all'art. 1, comma 1, lettera a);
b) settantanove riservate ai candidati vincitori del concorso
di cui all'art. 1, comma 1, lettera b);
4. Il numero dei posti di cui ai precedenti commi 1 e 3 potra'
essere incrementato qualora dovessero essere rese disponibili, anche
con diversi provvedimenti normativi, ulteriori risorse finanziarie.
Ai sensi dell'art. 642 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, resta altresi' impregiudicata la facolta' di revocare o annullare
il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali,
di modificare il numero dei posti, di sospendere l'ammissione dei
vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione
di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che dovessero
impedire o limitare le assunzioni di personale per l'anno 2020.
In entrambi i casi, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri
provvedera' a darne formale comunicazione mediante avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Art. 2
Requisiti di partecipazione
1. Alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a)
possono partecipare i cittadini italiani che:
siano volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in
servizio da almeno cinque mesi continuativi ovvero in rafferma
annuale;
siano volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in
servizio, esclusi coloro che si trovino in rafferma biennale;
se militari (VFP1/VFP4) in servizio, non abbiano gia'
presentato nell'anno 2020 domanda di partecipazione per le riserve di
posti di cui all'art. 703 decreto legislativo n. 66/2010 previste da
altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre Forze di
polizia ad ordinamento civile e militare;
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda indicato nell'art. 3, non abbiano superato il giorno di
compimento del ventottesimo anno di eta'. Non si applicano gli
aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per
i pubblici impieghi;
siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui successivi
commi 5 e 6.
2. Alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b)
possono partecipare i cittadini italiani che:
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda indicato nell'art. 3 abbiano compiuto il
diciassettesimo anno di eta' e non abbiano superato il giorno di
compimento del ventiseiesimo anno di eta'. Per coloro che abbiano
gia' prestato servizio militare per una durata non inferiore alla
ferma obbligatoria, il limite massimo d'eta' e' elevato a ventotto
anni. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi;
siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui successivi
commi 5 e 6.
3. Alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c)
possono partecipare i cittadini italiani in possesso dell'attestato
di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni che:
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda indicato nell'art. 3, abbiano compiuto il
diciassettesimo anno di eta' e non superato il giorno di compimento
del ventiseiesimo anno di eta'. Per coloro che abbiano gia' prestato
servizio militare per una durata non inferiore alla ferma
obbligatoria, il limite massimo d'eta' e' elevato a ventotto anni;
siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui ai
successivi commi 5 e 6.
4. Per le riserve dei posti di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3
possono partecipare coloro che:
a) godano dei diritti civili e politici;
b) abbiano, se minori, il consenso di chi esercita la
responsabilita' genitoriale;
c) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
primo grado, per i militari (VFP1/VFP4) in servizio e in congedo;
d) se non VFP1/VFP4 in servizio e in congedo, abbiano
conseguito o, siano in grado di conseguire, al termine dell'anno
scolastico 2019-2020, il diploma di istruzione secondaria di secondo
grado, a seguito della frequenza di un corso di studi di durata
quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto
per l'accesso alle universita' dall'art. 1 della legge 11 dicembre
1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni. Il candidato che
ha conseguito il titolo di studio all'estero dovra' documentarne
l'equipollenza ovvero l'equivalenza secondo la procedura prevista
dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui modulistica
e' disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri);
e) abbiano tenuto condotta incensurabile e non siano stati
condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di
applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o
con decreto penale di condanna;
f) non essere in atto imputati in procedimenti penali per
delitti non colposi;
g) se militare, non avere in atto un procedimento disciplinare
avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso con
sentenza irrevocabile di assoluzione perche' il fatto non sussiste
ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi
dell'art. 530 del codice di procedura penale;
h) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
i) siano in possesso della idoneita' psicofisica ed
attitudinale da accertare successivamente con le modalita' di cui
agli articoli 10 e 11;
j) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
k) non siano stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8
luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di
coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima
che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati
collocati in congedo, come disposto dall'art. 636 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, la dichiarazione
dovra' essere esibita all'atto della presentazione alle prove di
efficienza fisica di cui all'art. 9;
l) non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con
l'acquisizione o la conservazione dello status di carabiniere.
5. I requisiti di partecipazione, ai sensi dell'art. 4 del
decreto del Ministro della difesa 28 luglio 2005 e successive
modifiche devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda indicato al successivo art.
3 e mantenuti, fatta eccezione per l'eta', fino all'immissione nella
ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri, ferme restando
le ipotesi di espulsione in qualsiasi momento dal corso formativo, a
mente dell'art. 599 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90 e del regolamento per le Scuole allievi
carabinieri.
6. Tutti i candidati partecipano «con riserva» alle prove e agli
accertamenti previsti dal presente bando di concorso.
Art. 3
Domanda di partecipazione.
Termini e modalita'
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere
presentata esclusivamente on-line, avvalendosi della procedura
disponibile nell'area concorsi del sito ufficiale dell'Arma dei
carabinieri (www.carabinieri.it), entro il termine perentorio di
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. Per poter presentare la domanda di partecipazione e'
necessario, munirsi per tempo di uno tra i seguenti strumenti di
identificazione:
a) credenziali SPID con livello di sicurezza 2 che consentono
l'accesso ai servizi on-line della pubblica amministrazione
attraverso l'utilizzo di nome utente, password e la generazione di un
codice temporaneo (one time password). Le istruzioni per il rilascio
di SPID (Sistema pubblico di identita' digitale) sono disponibili sul
sito ufficiale dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)
all'indirizzo www.spid.gov.it.
b) idoneo lettore di smart-card installato nel computer per
l'utilizzo con carta nazionle dei servizi (CNS) precedentemente
attivata presso gli sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a
rilasciare un PIN.
3. Lo strumento di identificazione prescelto dovra' essere
intestato esclusivamente al candidato che presenta la domanda. I
candidati minorenni, dovranno utilizzare uno strumento di
identificazione intestato a un genitore esercente la responsabilita'
genitoriale o, in mancanza, al tutore.
4. Non sono ammesse le domande di partecipazione presentate con
modalita' diverse da quanto previsto dal presente articolo (compreso
quelle cartacee) o presentate con sistemi di identificazione
intestati a persone diverse da quelle indicate al comma 3 del
presente articolo.
5. Una volta autenticato nel sito, il concorrente dovra'
compilare tutti i campi presenti seguendo i passaggi indicati dalla
procedura. I candidati minorenni dovranno indicare i propri dati di
partecipazione.
6. La procedura chiedera' al concorrente di:
a) indicare due indirizzi e-mail validi:
posta elettronica standard, su cui ricevera' una copia della
domanda di presentazione;
posta elettronica certificata (PEC) su cui inviare e ricevere
le comunicazioni attinenti la procedura concorsuale;
b) caricare una fototessera in formato digitale.
7. Il concorrente, dovra' dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
b) il proprio stato civile;
c) la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se
cittadino italiano residente all'estero, dovra' indicare anche
l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio.
Dovra' essere segnalata a mezzo e-mail PEC all'indirizzo
cnsrconccar@pec.carabinieri.it ogni variazione del recapito indicato.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per l'eventuale
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella
domanda, ne' per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
d) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia
cittadinanza, il concorrente dovra' indicare, in apposita
dichiarazione da consegnare all'atto della presentazione alle prove
di efficienza fisica di cui all'art. 9, la seconda cittadinanza e in
quale Stato e' soggetto o ha assolto agli obblighi militari;
e) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
f) di aver tenuto condotta incensurabile e di non aver
riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'art.
444 del codice di procedura penale, di non avere in corso
procedimenti penali, di non essere stato sottoposto a misure di
sicurezza o di prevenzione, di non avere a proprio carico precedenti
penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
In caso contrario dovra' indicare i procedimenti a carico e ogni
altro eventuale precedente penale, precisando la data del
provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato, ovvero
quella presso la quale pende un procedimento penale.
Il concorrente dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare con
tempestivita' al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro
nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e
contenzioso, a mezzo e-mail PEC all'indirizzo
cnsrconccar@pec.carabinieri.it, qualsiasi variazione della sua
posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla
dichiarazione di cui sopra, fino all'effettivo incorporamento presso
la Scuola allievi carabinieri;
g) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego in una pubblica amministrazione ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine
alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di
idoneita' fisica;
h) se partecipante alla riserva dei posti di cui all'art. 1,
comma 1, lettera a):
1. la propria posizione giuridica, specificando:
la condizione rivestita, vale a dire se volontario in ferma
prefissata di un anno (VFP1) ovvero in rafferma annuale o
quadriennale (VFP4), in servizio;
la Forza armata (Esercito, Marina, Aeronautica) ove presta
servizio;
la decorrenza giuridica alla data di scadenza di
presentazione della domanda (VFP1/VFP4);
2. ai fini indicati all'art. 12, lettera b., i titoli
militari posseduti di cui all'allegato «B», e l'eventuale possesso
di:
titoli di studio e professionali di cui all'allegato «C»,
specificandone la data di conseguimento e l'istituto o ente
rilasciante;
conoscenza di lingua straniera (fatta eccezione per quella
tedesca per i partecipanti alla riserva dei posti di cui all'art. 1,
comma 1, lettera c), derivante da una delle condizioni specificate
negli allegati «E» e «F» (nel caso in cui il candidato sia a
conoscenza di piu' lingue potra' scegliere solo una di esse);
i) se partecipante alla riserva dei posti di cui all'art. 1,
comma 1, lettera b):
titoli di studio e professionali di cui all'allegato «C»,
specificandone la data di conseguimento e l'istituto o ente
rilasciante;
se militare in congedo, i titoli militari posseduti di cui
all'allegato «C» lettera a.;
conoscenza di lingua straniera (fatta eccezione per quella
tedesca per i partecipanti alla riserva dei posti di cui all'art. 1,
comma 1, lettera c), derivante da una delle condizioni specificate
negli allegati «E» e «F» (nel caso in cui il candidato sia a
conoscenza di piu' lingue potra' scegliere solo una di esse);
j) l'eventuale preferenza, ai sensi dell'art. 1, comma 2,
lettera b) e comma 3, per la formazione e per l'impiego nelle
specializzazioni in materia di sicurezza e tutela ambientale,
forestale e agroalimentare;
k) se partecipante alla riserva dei posti di cui all'art. 1,
comma 1, lettera c):
il possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua italiana e
tedesca) riferito a livello non inferiore al diploma di istituto di
istruzione secondaria di primo grado, di cui all'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive
modificazioni;
titoli di studio e professionali di cui all'allegato «D»,
specificandone la data di conseguimento e l'istituto o ente
rilasciante;
l) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito.
8. All'esito della procedura correttamente eseguita, il sistema
automatizzato generera' una ricevuta dell'avvenuta presentazione
della domanda on-line, inviandola automaticamente all'indirizzo di
posta elettronica indicato dal concorrente nella domanda stessa.
Detta ricevuta dovra' essere portata all'atto della presentazione
alla prima prova del concorso.
9. La domanda puo' essere annullata e ripresentata in caso di
errori fino alla data di scadenza di cui al comma 1.
10. Una volta scaduto il termine ultimo fissato per la loro
presentazione on-line, le domande di partecipazione non potranno
essere modificate. Il Comando generale dell'Arma dei carabinieri -
Centro nazionale di selezione e reclutamento potra' chiedere la
regolarizzazione delle domande che, benche' inviate nei termini e con
le modalita' indicate ai commi precedenti, risultino formalmente
irregolari per vizi sanabili.
11. Con la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso, il concorrente, ai sensi:
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101, del regolamento (UE) 2016/679 del
garante per la protezione dei dati personali, manifesta
esplicitamente il consenso obbligatorio alla raccolta e al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, necessario ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione;
dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, si assume le responsabilita' penali circa
eventuali dichiarazioni mendaci.
In caso di dichiarazioni mendaci finalizzate a trarre un indebito
beneficio comporta:
la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di competenza;
l'esclusione dal concorso o, se vincitore, la revoca dal corso.
Art. 4
Istruttoria delle domande per i volontari in ferma prefissata in
servizio ed in congedo
1. I volontari in ferma prefissata in servizio dovranno
consegnare una copia della domanda di partecipazione presentata
on-line, al Comando del Reparto/Ente presso il quale sono in forza,
al solo fine di consentire al medesimo di curare le incombenze.
I volontari in ferma prefissata in congedo, qualora non in
possesso dell'estratto della documentazione di servizio, per le
stesse finalita' dovranno presentare copia della domanda al Centro
documentale di appartenenza (ex distretto militare/Dipartimento
militare marittimo/Capitaneria di porto/Direzione territoriale
dell'Aeronautica).
I volontari in ferma prefissata in congedo che non riescano ad
ottenere per comprovati motivi dagli Enti competenti l'estratto della
documentazione di servizio dovranno consegnare, compilata, la
dichiarazione in allegato «H» .
2. I Comandi/Reparti/Enti, ricevuta la copia delle domanda di
partecipazione al concorso, provvederanno a compilare l'estratto
della documentazione di servizio, redatto come da fac-simile in
allegato »G», che costituisce parte integrante del presente decreto,
aggiornato alla data di scadenza di presentazione delle domande e
firmato dal Comandante di Corpo/Reparto/Ente nonche' dal candidato
per presa visione ed accettazione dei dati in esso contenuti.
3. I volontari in ferma prefissata, in servizio ed in congedo,
all'atto della presentazione per lo svolgimento degli accertamenti
attitudinali (2º giorno), presso il Comando generale dell'Arma dei
carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento, dovranno
consegnare una copia del suddetto estratto della documentazione di
servizio, mentre un'ulteriore copia, se giudicati idonei ai suddetti
accertamenti, dovra' essere scansionata in formato «pdf» e caricata
sul portale internet www.carabinieri.it - «area concorsi», unitamente
ai titoli dichiarati in domanda ai fini dell'attribuzione del
punteggio incrementale di cui agli allegati «C»,«D», «E» e «Q».
Art. 5
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali del Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri o di autorita' da lui delegata, saranno
nominate:
a) la commissione esaminatrice per la prova scritta di
selezione, per la valutazione dei titoli e la formazione delle
graduatorie di merito;
b) la commissione per la valutazione delle prove di efficienza
fisica;
c) la commissione per lo svolgimento degli accertamenti
psicofisici;
d) la commissione per lo svolgimento degli accertamenti
attitudinali.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1,
lettera a), sara' composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello,
presidente;
b) un Ufficiale di grado non inferiore a Maggiore, membro;
c) un Ispettore membro e segretario.
3. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello,
presidente;
b) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, membro;
c) un Ispettore membro e segretario.
Durante l'espletamento delle prove, la commissione potra'
avvalersi dell'assistenza di personale tecnico e medico, nonche' di
personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della qualifica di
istruttore militare di educazione fisica.
4. La commissione per gli accertamenti psicofisici di cui al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta da
a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente
Colonnello, presidente;
b) due Ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in
grado o, a parita' di grado, il meno anziano, svolgera' anche le
funzioni di segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti
anche esterni.
5. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al
precedente comma 1, lettera d), sara' composta dal seguente personale
dell'Arma dei carabinieri:
un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello,
presidente;
un Ufficiale con qualifica di perito selettore attitudinale e
un Ufficiale psicologo, membri, dei quali il meno elevato in grado o,
a parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di
segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto tecnico-specialistico
di ulteriori Ufficiali periti selettori e psicologi dell'Arma dei
carabinieri.
I partecipanti alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 1,
lettera c), saranno valutati da una commissione composta da un
presidente/membro conoscitore, certificato, di lingua tedesca con il
supporto, per l'intervista attitudinale di selezione, di un perito
selettore con analoghe competenze linguistiche.
Qualora il numero dei candidati ammessi agli accertamenti
attitudinali fosse rilevante potranno essere attivate piu'
commissioni.
Art. 6
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede l'effettuazione di:
a) prova scritta di selezione;
b) prove di efficienza fisica;
c) accertamenti psicofisici per la verifica dell'idoneita'
psicofisica;
d) accertamenti attitudinali;
e) valutazione dei titoli.
2. L'Amministrazione si riserva la possibilita', qualora il
numero delle domande venisse ritenuto incompatibile con le esigenze
di selezione e con i termini di conclusione della relativa procedura
concorsuale, di considerare la prova di cui al comma 1, lettera a),
quale prova preliminare, da svolgersi con le modalita' di cui al
successivo art. 7, commi 4 e 5.
3. I candidati - compresi quelli di sesso femminile che si siano
trovati nelle condizioni di cui dell'art. 580, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 - all'atto
dell'approvazione delle graduatorie di merito del concorso dovranno
essere risultati idonei in tutti gli accertamenti obbligatori
previsti nel comma 1. In caso contrario saranno esclusi dal concorso.
4. L'Amministrazione della Difesa non rispondera' di eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i candidati
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di
cui al comma 1 del presente articolo, per contro, provvedera' ad
assicurare i candidati per eventuali infortuni che dovessero
verificarsi durante il periodo di permanenza presso la sede di
svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.
Art. 7
Prova scritta di selezione
1. I candidati saranno sottoposti ad una prova scritta di
selezione, che avra' luogo presso il Centro nazionale di selezione e
reclutamento dell'Arma dei carabinieri, Viale Tor di Quinto, 153 -
00191 - Roma, raggiungibile dalle fermate:
«Ottaviano - San Pietro» della Metropolitana - linea A, con la
linea Bus ATAC n. 32;
«Stazione Tor di Quinto» della linea ferroviaria Roma-Nord, con
partenza dal capolinea Roma-Flaminio, raggiungibile dalla fermata
«Flaminio» della Metropolitana - linea A.
La prova avra' inizio indicativamente a partire dal 1° aprile
2020 dalle ore 10,00 di ciascun giorno di convocazione. Contenuto e
modalita' della prova sono indicati nell'allegato «I» del presente
decreto.
I candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, riferito a
livello non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria
di primo grado, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni,
all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al
concorso, potranno chiedere di effettuare la prova in lingua tedesca.
2. La presentazione dei candidati dovra' avvenire dalle 8,30 alle
9,45, tenendo conto che:
in ogni caso, a partire dalle 10,00, non sara' piu' consentito
l'accesso all'interno della caserma Salvo d'Acquisto (civico 153),
struttura ove verra' effettuata la prova;
non sara' permesso ai candidati di entrare nella sede d'esame
portando al seguito borse, borselli, bagagli e pubblicazioni varie.
La zona di Tor di Quinto, ad alta concentrazione di traffico, e'
priva di parcheggi e di aree di sosta per le persone, per cui e'
sconsigliato raggiungerla con vetture private e con familiari al
seguito.
3. L'ordine di convocazione, la sede, la data e l'ora di
svolgimento saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i candidati, a partire dal 27 marzo 2020,
mediante pubblicazione nel sito internet www.carabinieri.it e presso
il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V Reparto, Ufficio
relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono
0680982935. Resta pertanto a carico di ciascun concorrente l'onere di
verificare la pubblicazione di eventuali variazioni o di ulteriori
indicazioni per lo svolgimento della prova.
4. I candidati ancora minorenni all'atto della presentazione alla
prima prova concorsuale dovranno consegnare l'atto di assenso
all'arruolamento volontario di un minore, secondo il modello in
allegato «A» al presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori
o dal genitore esercente la responsabilita' genitoriale o, in
mancanza, dal tutore, nonche' la fotocopia di un documento di
riconoscimento dei/del sottoscrittori/e rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato, provvisto di fotografia, in corso di
validita'. La mancata presentazione di detto documento determinera'
l'esclusione del candidato minorenne.
5. I candidati ai quali non e' stata comunicata l'esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna
convocazione, presso la sede d'esame nel giorno previsto almeno
un'ora prima di quella di inizio della prova, muniti della ricevuta
attestante la presentazione della domanda on-line, di un documento di
riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da una
amministrazione dello Stato ed in corso di validita', nonche' di
penna a sfera ad inchiostro indelebile di colore nero.
6. I candidati assenti al momento dell'inizio della prova saranno
esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Qualora la prova
venga svolta in piu' di una sessione non saranno previste
riconvocazioni. I candidati interessati al concomitante svolgimento
di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione
Difesa e/o Interno potranno far pervenire al Centro nazionale di
selezione e reclutamento - a mezzo e-mail, all'indirizzo
cnsrconccar@pec.carabinieri.it - entro le ore 13,00 del giorno
lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, un'istanza
di nuova convocazione, allegando documentazione probatoria.
L'accoglimento o il non accoglimento della richiesta avverra' a mezzo
e-mail inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
indicato nella domanda di partecipazione al concorso e potra'
eventualmente essere accordata non oltre il termine ultimo di
programmato svolgimento delle prove.
7. Qualora il numero delle domande venisse ritenuto incompatibile
con le esigenze di selezione e con i termini di conclusione della
relativa procedura concorsuale, la prova di cui al comma 1, che in
ogni caso sara' presa in considerazione solo se l'esito sara' non
inferiore a 51/100, avra' valore anche di prova di preselezione. In
tal caso, il punteggio conseguito all'esito della correzione e
valutazione della prova, espresso in centesimi:
determinera' la formazione di distinte graduatorie, una per
ciascuna delle riserve dei posti a concorso di cui al precedente art.
1, comma 1, per individuare i candidati da ammettere a sostenere le
prove di efficienza fisica di cui al successivo art. 9, in numero
pari:
a) a quello della riserva dei posti a concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettere a) moltiplicato per 2;
b) ai primi cinquemilanovecentocinquanta candidati della
graduatoria formata per la riserva dei posti a concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera b);
c) ai primi cento candidati della graduatoria formata per la
riserva dei posti a concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c);
includendovi anche quanti dovessero riportare, nelle rispettive
graduatorie, punteggio uguale a quello dell'ultimo candidato
utilmente posizionato;
concorrera' alla formazione delle graduatorie finali di merito
di cui al successivo art. 13.
Il risultato di 51/100, pertanto, non garantisce l'accesso alle
successive fasi di selezione qualora il numero massimo di candidati
da ammettere di cui ai precedenti punti a), b) e c) venga raggiunto
con un punteggio piu' elevato.
Il relativo avviso sara' reso noto con le modalita' di cui al
comma 3.
8. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento, la correzione
e la valutazione della prova saranno osservate le disposizioni
contenute in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento del
direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma
dei carabinieri e, per quanto applicabili, le disposizioni previste
dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di
svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito
www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i candidati.
9. Durante la prova non sara' permesso ai candidati di comunicare
tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri,
salvo che con gli incaricati della sorveglianza o con i membri della
commissione esaminatrice, nonche' portare carta da scrivere, appunti
e manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; e' vietato
altresi' l'uso di apparecchi telefonici o ricetrasmittenti che
dovranno essere obbligatoriamente spenti. La mancata osservanza di
tali prescrizioni comportera' l'esclusione dalla prova, con
provvedimento della commissione esaminatrice; analogamente verra'
escluso il candidato che venga sorpreso a copiare.
10. L'esito della prova, il calendario e le modalita' di
convocazione dei candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza
fisica, gli accertamenti psicofisici ed attitudinali, saranno resi
noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
candidati, indicativamente a partire dal 19 maggio 2020 nel sito
internet www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell'Arma
dei carabinieri, V Reparto, ufficio relazioni con il pubblico, piazza
Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935.
11. Ciascun candidato, a partire dal settimo giorno dalla
pubblicazione degli esiti definitivi della prova scritta, potra'
prendere visione, nella pagina del sito www.carabinieri.it dedicata
al concorso, del test somministrato, delle risposte fornite e del
relativo punteggio.
Art. 8
Documenti da produrre
1. I candidati convocati presso il Centro nazionale di selezione
e reclutamento dell'Arma dei carabinieri per essere sottoposti alle
prove di efficienza fisica e, se idonei, ai successivi accertamenti
psicofisici ed attitudinali, all'atto della presentazione dovranno
produrre i seguenti documenti in originale o in copia:
a) documentazione di cui all'art. 4, comma 2, se volontari in
ferma prefissata;
b) certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica
per l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici
appartenenti alla federazione medico sportiva italiana ovvero da
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio
sanitario nazionale in cui esercitano medici specializzati in
medicina dello sport. La mancata presentazione del suddetto
certificato non consentira' di sostenere le prove di efficienza
fisica, con la conseguente esclusione dal concorso;
c) referto attestante (da non oltre sei mesi) l'effettuazione
dei markers virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
d) referto attestante (da non oltre sei mesi) l'esito del test
per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV;
e) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato
«L», che costituisce parte integrante del presente decreto,
rilasciato dal proprio medico di fiducia, che attesti lo stato di
buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni
emolitiche (anche da carenza di G6PD - Favismo), manifestazioni
immunoallergiche, intolleranze (anche per celiachia) ed idiosincrasie
a farmaci o alimenti. Tale certificato dovra' essere rilasciato in
data non antecedente i sei mesi dalla data di presentazione;
f) qualora il candidato ne sia gia' in possesso, esame
radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto,
effettuato entro sei mesi antecedenti alla data fissata per gli
accertamenti psicofisici;
g) i candidati di sesso femminile dovranno altresi' produrre
referto:
di ecografia pelvica (finalizzata alla verifica della
morfologia, di masse atipiche, reperti patologici o malformazioni di
utero e ovaie) eseguita entro i sei mesi precedenti la data degli
accertamenti psicofisici. La mancata presentazione di detto referto
determinera' l'esclusione dal concorso, non essendo ammesse nuove
convocazioni;
del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine)
svolto entro i cinque giorni la data di presentazione (la data di
presentazione non e' da calcolare nel computo dei cinque giorni) al
fine dello svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza
fisica e per le finalita' indicate nell'art. 10, comma 9. La mancata
presentazione di detto referto determinera' l'esclusione dal concorso
non essendo ammesse nuove convocazioni.
2. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio di cui al
precedente comma 1 richiesti ai candidati dovranno essere effettuati
presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private
accreditate con il servizio sanitario nazionale. In quest'ultimo caso
dovra' essere prodotta anche l'attestazione in originale della
struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.
3. I candidati che hanno concluso l'iter concorsuale e sono stati
giudicati idonei agli accertamenti attitudinali previsti dal bando di
concorso devono, entro i tre giorni successivi dalla notifica della
idoneita' attitudinale, far pervenire:
la documentazione relativa ai titoli dichiarati in domanda ai
sensi dell'art. 12, ai fini dell'attribuzione del punteggio
incrementale di cui agli allegati «C», «D», «E», «G»,«H», «Q»;
l'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive
modificazioni, se partecipanti al concorso di cui al precedente art.
1, comma 1, lettera c).
4. La citata documentazione dovra' essere scansionata
singolarmente in formato «pdf» e caricata sul portale internet
www.carabinieri.it area «concorsi». I titoli da trasmettere saranno
elencati nella stessa pagina dedicata all'upload solo ed
esclusivamente sulla base di quanto dichiarato in domanda.
5. La non indicazione di eventuali titoli di merito durante la
presentazione della domanda o il mancato upload nei tempi e modi
previsti nel precedente comma 3 comportera' la non attribuzione dei
punteggi incrementali da parte della commissione esaminatrice.
Art. 9
Prove di efficienza fisica
1. Le prove di efficienza fisica, che avranno luogo
indicativamente a partire dall'8 giugno 2020, saranno svolte secondo
le modalita' e i criteri indicati nell'allegato «N», che costituisce
parte integrante del presente decreto, nonche' osservando le
disposizioni contenute in apposite norme tecniche, approvate con
provvedimento dirigenziale del direttore del Centro nazionale di
selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, che saranno rese
disponibili prima della data di svolgimento della prova concorsuale,
mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.
2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenta
nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica
sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei
candidati interessati al concomitante svolgimento di prove
nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione
Difesa/Interno ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare.
A tal fine gli interessati dovranno far pervenire a mezzo e-mail
(all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it) al predetto Centro
nazionale di selezione e reclutamento, un'istanza di nuova
convocazione, entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente a
quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria.
La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il
periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' a mezzo e-mail
(inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di
partecipazione al concorso). I candidati convocati dovranno
presentarsi indossando idonea tenuta ginnica (con k-way al seguito).
3. I candidati minorenni, all'atto della presentazione per le
prove di efficienza fisica, dovranno consegnare l'atto di assenso per
indagini radiologiche, redatto su modello conforme all'allegato «P»
al presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal
genitore esercente la responsabilita' genitoriale o, in mancanza, dal
tutore, nonche' la fotocopia di un documento di riconoscimento
dei/del sottoscrittori/e rilasciato da un'Amministrazione dello
Stato, provvisto di fotografia, in corso di validita'.
4. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi
obbligatori determinera' il giudizio di inidoneita' da parte della
commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), la non ammissione
del candidato ai successivi accertamenti psicofisici e la sua
esclusione dal concorso. Il superamento di tutti gli esercizi
obbligatori ed eventualmente di quelli facoltativi determinera' un
giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica, con
attribuzione di un punteggio incrementale, secondo le modalita'
indicate nel citato allegato «N», fino ad un massimo di 5,00 punti,
utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui all'art. 14.
Art. 10
Accertamenti psicofisici
1. I candidati che avranno riportato il giudizio di idoneita'
nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, a cura della
commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), presso il Centro
nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri,
viale Tor di Quinto n. 153, Roma, ad accertamenti per la verifica
dell'idoneita' psicofisica al servizio militare quale Carabiniere del
ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri.
L'idoneita' psicofisica dei candidati sara' accertata con le
modalita' previste dagli articoli 580 e 582 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con le modalita'
previste dalle direttive tecniche approvate con decreto ministeriale
4 giugno 2014, citate nelle premesse, nonche' secondo le modalita'
definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento
dirigenziale del direttore del Centro nazionale di selezione e
reclutamento dell'Arma dei carabinieri. Le citate norme tecniche
saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova
concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel
giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti psicofisici, sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei
candidati interessati al concomitante svolgimento di prove
nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione
Difesa/Interno ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e di
quelli che non siano in possesso, alla data prevista per gli
accertamenti psicofisici, della documentazione sanitaria di cui
all'art. 8, comma 1, lettere c), d), e) e, per le sole candidate, del
referto di ecografia pelvica, in ragione dei tempi necessari per il
rilascio di tali documenti da parte di strutture sanitarie pubbliche
o private accreditate con il servizio sanitario nazionale, da
segnalare con le modalita' di cui al precedente art. 9, comma 2. Le
candidate che, all'atto della presentazione per lo svolgimento degli
accertamenti psicofisici, non presentano il referto di ecografia
pelvica e non hanno richiesto la riconvocazione, saranno escluse dal
concorso.
La mancata esibizione della documentazione sanitaria di cui
all'art. 8, comma 1, lettere c), d), e), e, per le sole candidate,
del referto di ecografia pelvica, anche successivamente alla
richiesta di riconvocazione, determinera' l'impossibilita' per la
commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c) di
esprimersi in relazione al possesso dei requisiti psicofisici, con la
conseguente esclusione dal concorso.
3. Gli accertamenti psicofisici verificheranno il possesso del
seguente profilo sanitario minimo valutato in base alla direttiva
tecnica per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare di cui al decreto ministeriale 4 giugno 2014:
psiche (PS) 1, costituzione (CO) 2, apparato cardiocircolatorio (AC)
2, apparato respiratorio (AR) 2, apparati vari (AV) 2, apparato
locomotore superiore (LS) 2, apparato locomotore inferiore (LI) 2,
apparato uditivo (AU) 2, apparato visivo (VS) 2 (acutezza visiva
uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10
nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore
alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio e non
superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi
di refrazione; campo visivo e motilita' oculare normali, senso
cromatico normale (sono ammessi tra gli interventi di chirurgia
rifrattiva solamente la PRK ed il LASIK).
Ai sensi della legge 12 gennaio 2015, n. 2 e del decreto del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, i candidati,
ove previsto, dovranno, altresi', rientrare entro i valori limite dei
parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza
muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nella tabella
«A» allegata al predetto decreto del Presidente della Repubblica.
Il suddetto requisito non sara' nuovamente accertato nei
confronti del personale militare in servizio al momento della visita
medica e in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio
militare.
4. La commissione, disporra' per tutti i candidati una visita
medica generale, antropometrica e anamnestica e i seguenti
accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) visita cardiologica con E.C.G.;
b) visita oculistica;
c) visita odontoiatrica;
d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
e) visita psichiatrica;
f) analisi completa delle urine, con esame del sedimento e
ricerca di cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope
quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e
benzodiazepine. I candidati dovranno rilasciare la dichiarazione di
consenso ad essere sottoposti ai predetti esami. Per i candidati
ancora minorenni, invece, la suddetta dichiarazione, conforme al
modello riportato nell'allegato «O», dovra' essere sottoscritta da
chi esercita la responsabilita' genitoriale e portata al seguito
all'atto della presentazione agli accertamenti psicofisici. In caso
di positivita' disporra' sul medesimo campione test di conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa);
g) analisi del sangue concernente:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia totale;
7) transaminasemia (GOT - GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT;
h) controllo dell'abuso sistematico di alcool.
I candidati di sesso femminile saranno sottoposti a visita
ginecologica.
La commissione potra', inoltre, disporre l'effettuazione di ogni
ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile per
consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale. Nel caso
in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente ad indagini
radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di
eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili
ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo
stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato «P»,
che costituisce parte integrante del presente decreto.
Per i candidati che, nel corso dell'anno 2020, hanno gia'
conseguito l'idoneita' psicofisica in altri concorsi pubblici banditi
dall'Arma dei carabinieri, la commissione per gli accertamenti
psicofisici potra' esprimersi sulla base dell'esame cartolare degli
accertamenti gia' eseguiti e relativi ai provvedimenti di idoneita'
gia' emessi, ferma restando la ripetizione delle analisi per la
ricerca di cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o
psicotrope. La citata commissione, all'esito della visita medica
generale del concorrente e dell'esame della documentazione anzidetta,
potra':
pronunciarsi direttamente in ordine alla conferma
dell'idoneita' psicofisica;
disporre l'eventuale effettuazione di analisi e/o accertamenti
diagnostici/specialistici, ritenuti utile per consentire una adeguata
valutazione clinica e medico-legale, all'esito dei quali adottera' i
provvedimenti con le modalita' descritte al successivo comma 5.
Il concorrente ancora minorenne all'atto della presentazione agli
accertamenti psicofisici avra' cura di portare al seguito la
dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformita' al
citato allegato «P», che costituisce parte integrante del presente
decreto, per l'eventuale effettuazione del predetto esame
radiografico. La mancata presentazione di detta dichiarazione
determinera' l'impossibilita' di sottoporre il concorrente minorenne
agli esami radiologici e la conseguente esclusione dello stesso dalle
procedure concorsuali. Potra' essere richiesta documentazione
sanitaria (cartelle cliniche, esito d'indagine istologiche, referti
specialistici, ecc.) relativa a precedenti traumatici o patologici
del concorrente degni di nota ai fini della valutazione psicofisica.
5. La commissione, al termine della visita collegiale, ne
comunichera' per iscritto al concorrente l'esito sottoponendogli il
verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
«idoneo» con indicazione del profilo sanitario per coloro i
quali e' previsto;
«inidoneo» con l'indicazione del motivo.
6. Saranno giudicati «inidonei» i candidati:
a) che non rientrino nei parametri fisici correlati alla
composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa
metabolicamente attiva riportati nella citata tabella «A» allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207,
laddove previsto;
b) risultati affetti da:
imperfezioni ed infermita' contemplate nel decreto
ministeriale 4 giugno 2014 - Direttiva tecnica per l'applicazione
delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita'
al servizio militare di cui all'art. 582 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 o che determinino
l'attribuzione di un profilo sanitario diverso da quello di cui al
precedente comma 4;
disturbi della parola anche se in forma lieve (balbuzie e
disartria);
positivita' ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti
e/o psicotrope, o agli accertamenti sul controllo per l'abuso
sistematico di alcool, da confermarsi presso una struttura
ospedaliera militare o civile;
tutte quelle imperfezioni ed infermita' non contemplate nel
presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e
con il successivo impiego quale carabiniere.
La commissione giudichera' altresi' inidoneo il candidato che
presenti tatuaggi o altre permanenti alterazioni volontarie
dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque
sanitaria:
a) visibili con le uniformi previste per i militari di sesso
maschile e femminile di cui al Regolamento sulle uniformi per l'Arma
dei carabinieri e richiamate dalle norme tecniche per gli
accertamenti psico-fisici;
b) posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per
dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
o di discredito per le istituzioni ovvero siano possibile indice di
personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
7. Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici e'
definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i
candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le
ulteriori prove concorsuali.
8. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui al
precedente art. 8, comma 2, lettera b), la commissione non potra' in
nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi
dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e del
punto 10 delle avvertenze riportate nella direttiva tecnica per
l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che
sono causa di inidoneita' al servizio militare approvata con decreto
ministeriale del 4 giugno 2014, secondo i quali lo stato di
gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare. Le candidate che si trovassero
in dette condizioni sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una
sola volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti
nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di
tale stato di temporaneo impedimento e saranno nuovamente convocate
presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento per essere
sottoposte agli accertamenti di cui al comma 1. Il provvedimento di
rinvio puo' essere revocato, su istanza di parte, quando il suddetto
stato temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi
necessari per la definizione della graduatoria finale di merito di
cui all'art. 13.
9. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente
autorizzate, le candidate rinviate in caso di positivita' del test di
gravidanza di cui al precedente comma, risultate idonee e nominate
vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il
quale hanno presentato istanza di partecipazione, sono avviate alla
frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai
vincitori di concorso cui sono state rinviate.
10. I candidati che all'atto degli accertamenti psicofisici
verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti
ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione
medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica, in
una data compatibile con il termine delle convocazioni per gli
accertamenti psico fisici ed attitudinali.
11. Ai soli candidati partecipanti al concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c) giudicati idonei a
conclusione degli accertamenti psicofisici, la commissione, sulla
base delle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario di
cui al comma 4, attribuira' un punteggio massimo di 4 punti, con le
modalita' di seguito indicate:
0 punti per ciascun coefficiente pari a 2;
0,5 punti per ciascun coefficiente pari a 1;
Alla caratteristica somato-funzionale «PS» non sara' attribuito
alcun punteggio.
12. Ai candidati partecipanti al concorso di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), giudicati idonei a conclusione
degli accertamenti psicofisici, la stessa commissione medica
attribuira' un punteggio incrementale di 0.5 nel caso in cui non
presentino alcun tatuaggio.
Art. 11
Accertamenti attitudinali
1. I candidati idonei agli accertamenti psicofisici saranno
sottoposti, a cura della competente commissione agli accertamenti
attitudinali, svolti con le modalita' definite in apposite norme
tecniche approvate con provvedimento del direttore del Centro
nazionale di selezione e reclutamento in applicazione dell'art. 3,
comma 1, lettera g) del decreto ministeriale 28 luglio 2005, citato
nelle premesse. Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima
della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante
pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti i candidati.
2. Gli accertamenti attitudinali, saranno articolati su due
distinte fasi:
a) una istruttoria volta alla preliminare ricognizione degli
elementi rilevati ai fini della formazione della decisione finale,
condotta separatamente dal seguente personale di supporto
tecnico-specialistico alla commissione di cui all'art. 6, comma 5,
del bando:
ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o piu'
test e/o questionari ed eventuali prove di performance per acquisire
gli elementi previsti dal profilo attitudinale di riferimento, sulla
capacita' di ragionamento, il carattere, la struttura personologica
del candidato e la sua inclinazione a intraprendere lo specifico
percorso formativo e professionale. La valutazione degli elementi
emersi sara' espressa in una «relazione psicologica». Alcuni dei test
e delle prove citate hanno una valenza anche ai fini degli
accertamenti psicofisici (psichiatria);
ufficiali periti selettori attitudinali, mediante conduzione
di un'intervista attitudinale, per un esame diretto dei candidati
finalizzato all'esplorazione delle aree del profilo attitudinale di
riferimento anche alla luce delle indicazioni riportate nella
«relazione psicologica», i cui esiti vengono riportati in una «scheda
di valutazione attitudinale»;
b) una costitutiva, nella quale la commissione nominata ai
sensi del precedente art. 5, comma 1, lettera d) e comma 5 del bando
e composta da membri diversi da quelli intervenuti nella fase
precedente, valutata la documentazione istruttoria e le risultanze di
un ulteriore colloquio condotto collegialmente, esprimera', nei
riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneita' o inidoneita'
in merito al possesso dei requisiti attitudinali previsti dal
«Profilo attitudinale» di riferimento quale Carabiniere effettivo in
servizio nell'Arma, tenuto conto, a fattor comune, delle capacita'
indispensabili all'espletamento delle mansioni e delle funzioni di
Carabiniere, delle responsabilita' discendenti dallo status da
assumere e dalle qualifiche da rivestire e delle differenti funzioni
e delle specifiche prerogative dell'Arma dei carabinieri, nell'ambito
della difesa dello Stato e della tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, rispetto alle altre Forze armate in cui i partecipanti
prestano o hanno prestato servizio.
Tali accertamenti saranno svolti con le modalita' definite in
apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del
direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma
dei carabinieri, in applicazione dell'art. 3, comma 1, lettera g) del
decreto ministeriale 28 luglio 2005, citato nelle premesse, che
saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova
concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.
3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali,
sara' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso,
quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a
causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni.
4. Al termine dei predetti accertamenti, la commissione
esprimera', nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio
d'idoneita' o d'inidoneita'. Tale giudizio, che sara' comunicato per
iscritto, e' definitivo. I candidati giudicati inidonei non saranno
ammessi alla formazione delle graduatorie finali di merito ed esclusi
dal concorso.
5. Tutti i candidati, compresi i militari, nel periodo di
effettuazione degli accertamenti psicofisici e di quelli attitudinali
dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di
caserma; gli stessi, qualora le attivita' concorsuali si protraggano
anche nel pomeriggio, fruiranno del pranzo a carico
dell'Amministrazione militare. I candidati che sono gia' alle armi
dovranno indossare l'uniforme limitatamente al giorno di svolgimento
degli accertamenti attitudinali.
Art. 12
Valutazione dei titoli
La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5, comma 1,
lettera a):
a) valutera' i titoli posseduti, alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande di cui al precedente art.
3, comma 1, dai soli candidati che abbiano riportato il giudizio di
idoneita' a tutte le prove/accertamenti indicati al precedente art. 5
comma 1, lettere b), c) e d);
b) attribuira' ai candidati cui ne riconoscera' titolo un
punteggio incrementale, secondo le modalita' indicate negli allegati:
«B», per i candidati, di cui alla lettera a) del comma 1,
dell'art. 1;
«C», per i candidati, di cui alle lettere a) e b) del comma
1, dell'art. 1;
«D», per i candidati, di cui alla lettera c) del comma 1,
dell'art. 1;
«E» e «F», a fattor comune per tutte le categorie di
candidati di cui all'art. 1, comma 1.
Art. 13
Graduatorie di merito
1. I candidati giudicati idonei al termine di tutte le prove di
cui al precedente art. 6 saranno iscritti dalla commissione di cui al
precedente art. 5, comma 1, lettera a), in tre distinte graduatorie
finali di merito.
2. Le graduatorie, una per ciascuna delle categorie di cui
all'art. 1, comma 1, saranno formate sommando al punteggio conseguito
nella prova scritta di selezione gli incrementi previsti per le prove
di efficienza fisica, gli accertamenti psicofisici [per i soli
candidati di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c)], la
mancanza di tatuaggi e per la valutazione dei titoli.
3. Le graduatorie finali di merito formate dalla commissione
esaminatrice saranno approvate con decreto del Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri che sara' reso disponibile, con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, nel sito
www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell'Arma dei
carabinieri - V Reparto - ufficio relazioni con il pubblico - piazza
Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935.
4. Fermo restando quanto indicato nel comma 1, a parita' di
merito si applicheranno, in sede di approvazione delle graduatorie,
le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai
pubblici impieghi. L'elenco dei titoli di preferenza e' riportato
nell'allegato «Q» al presente decreto.
5. Saranno dichiarati vincitori del concorso e ammessi alla
frequenza del corso allievi carabinieri, secondo l'ordine delle
rispettive graduatorie, i candidati idonei, fino a concorrenza dei
posti disponibili per ciascuna delle categorie di cui all'art. 1,
comma 1 ed ammessi alla frequenza del corso formativo, che si
svolgera' presso i Reparti di istruzione di assegnazione.
Successivamente potra' essere ammesso al corso, secondo l'ordine
delle medesime graduatorie, un numero di candidati idonei pari a
quello di eventuali rinunciatari per qualsiasi motivo, durante i
primi venti giorni di effettivo corso.
6. Nei tempi e con le modalita' prescritte di cui al successivo
art. 20 si provvedera' ad assegnare la specializzazione in materia di
sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare sino alla
copertura dei posti disponibili previsti dall'art. 1, comma 3,
tenendo conto delle preferenze che i frequentatori del corso abbiano
espresso nelle domande di partecipazione al concorso e/o acquisite
durante il corso di formazione di base.
Art. 14
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 e del possesso dei titoli da valutare ai fini indicati alla
lettera b) del precedente art. 12, il Centro nazionale di selezione e
reclutamento dell'Arma dei carabinieri potra' chiedere alle
amministrazioni pubbliche ed enti competenti, la conferma di quanto
dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle
risultante dalla documentazione prodotta dai candidati risultati
vincitori del concorso, ai sensi delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma
emergera' la falsita' del contenuto della dichiarazione,
l'interessato decade dai benefici eventualmente conseguiti in virtu'
di un provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera. Si precisa, al riguardo, che l'accertamento della resa di
dichiarazioni mendaci finalizzate a trarne un indebito beneficio
comporta:
la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di competenza;
l'esclusione dal concorso o, se vincitore, la revoca dal corso.
3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti
gli aspiranti partecipano «con riserva» alle prove e agli
accertamenti.
4. Verra' acquisito d'ufficio il certificato generale del
casellario giudiziale.
Art. 15
Documentazione da produrre
1. I candidati dichiarati idonei vincitori dovranno presentare o
far pervenire, mediante plico raccomandato, direttamente al Reparto
di istruzione di assegnazione dell'Arma dei carabinieri una
dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo lo schema in
allegato «R» dei sottonotati documenti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti politici;
c) titolo di studio;
d) stato civile.
2. Le dichiarazioni indicate al precedente comma, lettere a) e
b):
a) non dovranno essere anteriori ai sei mesi rispetto alla data
di presentazione;
b) dovranno attestare, altresi', che gli interessati erano in
possesso della cittadinanza e godevano dei diritti politici fin dalla
data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso.
3. I militari in servizio dovranno altresi' consegnare, all'atto
della presentazione, copia conforme del foglio matricolare aggiornato
in ogni sua parte, rilasciato dal Comando militare di provenienza.
4. In caso di dichiarazioni mendaci, rilascio ed uso di atti
falsi, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 14.
Art. 16
Spese di viaggio, licenza e varie
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste
dal precedente art. 6, comma 1 del presente bando, nonche' quelle
sostenute per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento e
per la presentazione presso i reparti d'istruzione di assegnazione
sono a carico dei candidati.
2. I candidati militari in servizio potranno fruire della licenza
straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle
prove e degli accertamenti previsti dal precedente art. 6, comma 1,
nonche' per quelli necessari a raggiungere la sede delle prove e
degli accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. Se il
concorrente non sosterra' le prove e gli accertamenti per motivi
dipendenti dalla sua volonta' o venga espulso dalle stesse, la
licenza straordinaria sara' commutata in licenza ordinaria dell'anno
in corso.
3. Tutti i candidati, compresi i militari in servizio, nel
periodo di effettuazione delle prove di efficienza fisica, degli
accertamenti psicofisici ed attitudinali dovranno attenersi alle
norme disciplinari e di vita interna di caserma. Per le prove di
efficienza fisica e gli accertamenti psicofisici dovranno indossare
la tuta ginnica. I militari in servizio dovranno indossare l'uniforme
solo per il giorno di svolgimento degli accertamenti attitudinali.
Tutti i candidati, qualora le attivita' concorsuali si protraggano in
orario pomeridiano, fruiranno del pranzo a carico
dell'Amministrazione militare.
Art. 17
Esclusioni
L'Amministrazione puo', con provvedimento motivato, escludere in
ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non sia in possesso
dei requisiti prescritti per essere ammesso al corso, nonche'
escluderlo dalla sua frequenza, se il difetto dei requisiti venisse
accertato durante il corso stesso o dichiararlo decaduto dalla
nomina.
Art. 18
Ammissione al corso
1. I candidati ammessi al corso contraggono una ferma
quadriennale nell'Arma dei carabinieri, perdendo il grado
eventualmente rivestito durante il servizio prestato nelle Forze
armate.
2. Il predetto personale sara' assunto in forza dalla Scuola
allievi carabinieri di assegnazione dalla data che verra' stabilita
dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri e da tale data
assumera' la qualita' di Allievo.
3. Agli ammessi al corso si applicano le norme per la Scuola
allievi carabinieri, approvate con determinazione del Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri.
Art. 19
Presentazione al corso
1. Il corso allievi carabinieri si svolgera' presso una Scuola
allievi carabinieri secondo i programmi e le modalita' stabilite dal
Comando generale dell'Arma dei carabinieri e le disposizioni
contenute nel regolamento per le Scuole allievi carabinieri.
2. L'Amministrazione ha facolta' di convocare i vincitori prima
della data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni di
incorporamento, ivi compresa la visita medica di controllo per
accertare se, in relazione al disposto del precedente art. 10, siano
ancora in possesso della prescritta idoneita' psico-fisica. Qualora
riscontrati affetti da malattie o malformazioni sopravvenute, i
candidati saranno rinviati al Centro nazionale di selezione e
reclutamento dell'Arma dei carabinieri per la verifica dell'idoneita'
psico-fisica al servizio nell'Arma dei Carabinieri. I provvedimenti
di inidoneita' o temporanea inidoneita', che non si risolva entro
dieci giorni dalla data fissata per la presentazione, sono emessi
dall'ufficio sanitario del Centro nazionale di selezione e
reclutamento e comporteranno l'esclusione dal concorso. Il giudizio
di inidoneita' e' definitivo. I candidati giudicati inidonei saranno
sostituiti nell'ordine delle graduatorie di cui al precedente art.
13, da altri candidati idonei.
3. Per esigenze organizzative e logistiche che non consentono di
ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso i Reparti di
Istruzione, l'Amministrazione puo' articolare il corso di formazione
in piu' cicli aventi il medesimo piano di studio. A tutti i
frequentatori, ove non diversamente disposto, e' riconosciuta, previo
superamento degli esami finali del ciclo addestrativo frequentato, la
stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo
ciclo. Al termine dell'ultimo ciclo, l'anzianita' relativa di
iscrizione in ruolo di tutti i frequentatori sara' rideterminata
sulla base degli esiti degli esami sostenuti a conclusione di ciascun
ciclo. A tutti i frequentatori e' riconosciuta, ai soli fini
giuridici, la data di arruolamento piu' favorevole degli incorporati
del primo ciclo, da cui decorre la ferma volontaria.
4. I vincitori del concorso senza attendere alcuna comunicazione,
dovranno presentarsi presso i Reparti di istruzione, nella data e con
le modalita' che saranno rese note con avviso, avente valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, che sara'
pubblicato a partire dalla seconda decade del mese di novembre 2020,
nel sito internet www.carabinieri.it e presso il Comando generale
dell'Arma dei carabinieri, V Reparto, ufficio relazioni con il
pubblico, Piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, numero 06/80982935.
5. Al termine del corso di formazione di base, i militari
designati per la formazione e l'impiego specialistici in materia di
sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare ai sensi
dell'art. 20, saranno avviati alla frequenza di un corso di
specializzazione di durata non inferiore a tre mesi.
6. All'atto della visita medica di controllo i candidati
vincitori dovranno consegnare:
a) il certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo
delle vaccinazioni previste per la propria fascia di eta', ai sensi
del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nonche' quelle eventualmente
effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse. In caso
di assenza della relativa vaccinazione, dovra' essere prodotto
referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo,
rosolia, parotite e varicella;
b) un certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica
attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh;
c) ai soli fini dell'eventuale successivo impiego, referto
analitico, rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni
precedenti la visita, attestante l'esito del dosaggio quantitativo
del glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed
espresso in termini di percentuale di attivita' enzimatica.
I candidati riconosciuti affetti da carenza accertata, totale o
parziale, dell'enzima G6PD, dovranno rilasciare dichiarazione di
ricevuta informazione e di responsabilizzazione conforme al modello
riportato nell'allegato «L».
7. I candidati vincitori di sesso femminile dovranno, altresi',
consegnare un referto di test di gravidanza (mediante analisi su
sangue o urine), effettuato, entro i cinque giorni antecedenti la
data di presentazione (la data di presentazione non e' da calcolare
nel computo dei cinque giorni), presso struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o accreditata con il servizio sanitario nazionale. In
caso di positivita' del test di gravidanza la visita medica di cui al
precedente comma 2 sara' sospesa ai sensi dell'art. 580, comma 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e
l'interessata sara' rinviata d'ufficio alla frequenza del primo corso
utile.
8. I vincitori del concorso che non si presenteranno alla Scuola
allievi carabinieri di assegnazione nel termine fissato saranno
considerati rinunciatari e sostituiti a cura del Centro nazionale di
selezione e reclutamento nei termini di cui all'art. 13, comma 5
entro i primi venti giorni di corso con altri candidati idonei in
ordine delle medesime graduatorie. La Scuola potra', comunque,
autorizzare, per comprovati gravi motivi da preavvisare tramite il
Comando Stazione Carabinieri competente per territorio, il
differimento della presentazione fino al decimo giorno dalla data di
inizio del corso.
9. La rinuncia all'incorporamento o alla frequenza del corso,
espressa o tacita, e' irrevocabile.
Art. 20
Modalita' di designazione per la specializzazione in materia di
sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare
1. Durante i primi mesi del corso di formazione degli Allievi
Carabinieri, avra' luogo un ciclo di conferenze in materia di
sicurezza e tutela forestale, ambientale e agroalimentare (F.A.A.), a
cura del Comando delle Scuole dell'Arma dei carabinieri, che si
avvarra' di personale del Comando unita' forestali, ambientali e
agroalimentari, allo scopo di fornire il piu' adeguato grado di
informazione e di conoscenza sulla natura della specialita' e sulle
connesse future attribuzioni. Al termine del ciclo di conferenze, la
Legione Allievi Carabinieri fissera' un termine entro cui i
frequentatori dovranno presentare la dichiarazione scritta di:
a) conferma o revoca della preferenza F.A.A. indicata all'atto
della presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
b) espressione ex post della preferenza F.A.A., qualora non
espressa in sede concorsuale.
2. La Legione Allievi Carabinieri, ricevute le dichiarazioni di
cui al comma 1:
a) formera' un elenco riepilogativo, distinguendo quanti
abbiano confermato la preferenza da quelli che l'abbiano espressa ex
post, per ciascuna delle sottonotate categorie di cui all'art. 1,
comma 1, lettere «a» e «b» del presente bando di concorso:
volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e volontari
in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio;
candidati civili, che non abbiano superato il ventiseiesimo
anno di eta', elevato a ventotto anni per coloro che abbiano gia'
prestato servizio militare;
b) redigera', sulla base dell'elenco di cui alla precedente
lettera a) e secondo l'ordine della graduatoria di merito del corso
di formazione, due distinte graduatorie per la designazione FAA, in
cui verranno inseriti:
prioritariamente, i frequentatori che, in fase di domanda di
partecipazione al concorso, abbiano espresso, e successivamente
confermato secondo le modalita' previste dal precedente comma 1, la
volonta' di essere designati in materia F.A.A.;
successivamente, nel limite dei posti eventualmente ancora
disponibili, i frequentatori che abbiano invece espresso la volonta'
ex post, con le medesime modalita' di cui al comma 1.
3. I posti, qualora non ricoperti nel numero stabilito per le
aliquote di cui all'art. 1, comma 3, lettera b), saranno devoluti in
aggiunta all'aliquota di cui all'art. 1, comma 3, lettera a) e
viceversa.
4. Le dichiarazioni di volonta' di cui al comma 2 sono definitive
ed irretrattabili ai fini della formazione delle relative
graduatorie, della designazione e della frequenza del corso di
specializzazione.
5. L'Amministrazione si riserva la facolta' di ripianare le
vacanze che dovessero residuare nelle aliquote di cui al precedente
art. 1, comma 3, lettere a) e b), sino a conseguire la completa
copertura dei posti complessivamente disponibili, designando i
frequentatori in possesso di titoli ritenuti di prevalente interesse
ai fini della formazione e dell'impiego in materia di sicurezza e
tutela ambientale, forestale e agroalimentare, anche a prescindere
dalle preferenze da loro rappresentate.
Art. 21
Nomina a carabiniere
1. I candidati ammessi al corso dopo sei mesi dalla data di
inizio del corso, conseguiranno la nomina a carabiniere, previo
superamento di esami e saranno immessi in ruolo al grado di
carabiniere al termine del corso secondo l'ordine della graduatoria
finale.
2. La nomina a Carabiniere, ai sensi dell'art. 785 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sara' sospesa per coloro che,
giudicati idonei al termine del corso, si trovino in una delle
seguenti condizioni:
a) rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per
delitto non colposo;
b) sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare
una sanzione di stato;
c) sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado;
d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non
inferiore a sessanta giorni.
Art. 22
Impiego al termine del corso
1. I vincitori di concorso per le riserve dei posti di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera a) saranno impiegati nell'ambito
dell'intero territorio nazionale; se conoscitori/madrelingua della
lingua tedesca potranno essere assegnati, quale prima sede di
servizio, presso la Legione Carabinieri «Trentino-Alto Adige».
2. I vincitori del concorso per la riserva dei posti di cui
all'art. 1, comma 1, lettera b), saranno impiegati, per un periodo di
tempo comunque non inferiore a quindici anni nelle aree:
nord-ovest (Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia);
nord-est (Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e
Trentino-Alto Adige).
Qualora favorevolmente selezionati durante il corso formativo di
base potranno essere impiegati anche nell'ambito dell'intero
territorio nazionale, per la copertura di posti d'impiego presso
reparti che richiedano il possesso di specifici requisiti e di
particolari qualificazioni, riservandosi l'Amministrazione la
facolta' di prolungarne la permanenza in detti specifici incarichi
per un periodo di tempo non inferiore a dieci anni.
3. I vincitori della riserva dei posti di cui al precedente art.
1, comma 1, lettera c) saranno assegnati, quale prima sede di
servizio, alla Legione Carabinieri «Trentino-Alto Adige».
Art. 23
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 679/2016
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di
seguito regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei
dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al
concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine,
e' finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative
attivita' istituzionali. Il trattamento dei dati personali e
particolari avverra' a cura dei soggetti a cio' appositamente
autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni
previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche
informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita'
per cui i dati personali e particolari sono trattati; cio' anche in
caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal
concorso o dalla procedura di reclutamento. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico - economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli
articoli 15 e 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi al loro trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri, titolare del trattamento,
che si avvale, ognuno per la parte di propria competenza:
del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento
dell'Arma dei carabinieri;
dei presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 5,
comma 1.
Art. 24
Accesso atti amministrativi
Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da
parte dei partecipanti alla procedura concorsuale, ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, dovranno essere trasmesse a mezzo e-mail
al seguente indirizzo: cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it
esclusivamente secondo il modello in allegato «S».
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 19 febbraio 2020
Il Comandante generale: Nistri
Allegato "A"
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Allegato "E"
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