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martedì 25 febbraio 2020

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI CONCORSO Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di tremilacinquecentottantuno allievi carabinieri in ferma quadriennale. (GU n.16 del 25-2-2020)



COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
CONCORSO
Concorso,   per   esami   e   titoli,   per   il   reclutamento    di
  tremilacinquecentottantuno    allievi    carabinieri    in    ferma
  quadriennale.
(GU n.16 del 25-2-2020)

                       IL COMANDANTE GENERALE

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752 recante «Norme di  attuazione  dello  Statuto  speciale  della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di  proporzione  negli  uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego» e successive modificazioni;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574 recante «Norme di attuazione dello  statuto  speciale  per  la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca  e
della lingua ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione  e  nei   procedimenti   giudiziari»   e   successive
modificazioni;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,
n. 309 recante «Testo unico delle  leggi  in  materia  di  disciplina
degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e  successive
modificazioni;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi» e successive modificazioni;
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa»   e
successive modificazioni;
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 16,  concernente
le funzioni dei dirigenti di Uffici dirigenziali generali;
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti» e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  ministeriale  28  luglio  2005,   concernente
disposizioni  sui  concorsi  per  l'accesso  al  ruolo  appuntati   e
carabinieri dell'Arma dei carabinieri riservati ai volontari in ferma
prefissata delle Forze Armate e successive modificazioni;
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna a norma dell'art.  6
della legge 28 novembre 2005, n. 246» e  successive  modificazioni  e
integrazioni;
    Visto l'art. 66, comma 10 del decreto-legge  25  giugno  2008  n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,
il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad  assumere,  la
procedura prevista dall'art. 35, comma 4 del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate,  corredata  da  analitica  dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente  e  delle  conseguenti
economie  e  dall'individuazioni  delle  unita'  da  assumere  e  dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare» e, in  particolare,  gli  articoli
636, 703, 706, 707, 708 e 2199, nonche' l'art.  2186,  che  fa  salva
l'efficacia  dei  decreti  ministeriali  non   regolamentari,   delle
direttive, delle istruzioni, delle  circolari,  delle  determinazioni
generali del Ministero  della  difesa,  dello  Stato  Maggiore  della
Difesa e degli Stati Maggiori di Forza armata e del Comando  generale
dell'Arma dei carabinieri;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge  28
novembre 2005, n. 246 e successive modificazioni;
    Vista la legge 12 luglio 2010 n.  109,  concernente  disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia;
    Visto il decreto legislativo 21  gennaio  2011,  n.  11,  recante
«Norme  di  attuazione   dello   statuto   speciale   della   Regione
Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'art.  33  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.  574,  in  materia  di
riserva di posti  per  i  candidati  in  possesso  dell'attestato  di
bilinguismo, nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare
preventivo, nel reclutamento del personale da  assumere  nelle  Forze
dell'ordine»;
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione  e  di  sviluppo,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della
legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art.  8,  concernente
l'invio, esclusivamente per via  telematica,  delle  domande  per  la
partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l'assunzione   nelle
pubbliche amministrazioni centrali;
    Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, recante
«Approvazione  della  direttiva  tecnica  riguardante  l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non  idoneita'  al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare»;
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica  all'art.
635  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco»;
    Visti gli articoli 708 comma 1-bis, 783-bis, 973  comma  2-bis  e
2203-ter del decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare»;
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  delle  forze  armate,
nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12  gennaio
2015, n. 2»;
    Vista  la  direttiva  tecnica  dell'Ispettorato  generale   della
sanita' militare, datata  9  febbraio  2016,  emanata  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica  17  dicembre  2015,  n.  207
recante «Modalita' tecniche per  l'accertamento  e  la  verifica  dei
parametri fisici»;
    Visto  il  comma  4-bis   dell'art.   643   del   citato   Codice
dell'ordinamento militare,  introdotto  dal  decreto  legislativo  26
aprile 2016, n. 91, il quale  stabilisce  che  nei  concorsi  per  il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di  validita'
delle graduatorie finali  approvate,  ai  fini  dell'arruolamento  di
candidati risultati idonei ma non vincitori,  sono  prorogabili  solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;
    Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre  2019,  n.  172  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche»;
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre  2019,  n.  173  recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle  carriere  del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2,  lettera
a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132;
    Vista la legge 27 dicembre 2019, n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»;
    Considerata la specialita' della disciplina complessiva in ordine
al personale militare, desumibile dal  combinato  disposto  dell'art.
625, comma  1,  del  citato  decreto  legislativo  n.  66  del  2010,
rubricato  «Rapporti  con  l'ordinamento  generale  del  lavoro  alle
dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche  e  altri   ordinamenti
speciali», dell'art. 19, comma 1, della legge  4  novembre  2010,  n.
183, rubricato «Specificita'  delle  Forze  armate,  delle  Forze  di
polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del  fuoco»,  dell'art.  51,
comma 8, ultimo periodo,  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,
rubricato «Programmazione delle assunzioni e norme interpretative»  e
dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
concernente «Personale in regime di diritto pubblico»;
    Considerato che la specialita' sopra descritta si giustifica alla
luce della peculiarita' dello status  e  delle  funzioni  svolte  dal
personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il
citato decreto legislativo n. 66 del 2010 ha cura di  prevedere,  tra
gli altri, il possesso di specifici  requisiti  legati  all'eta',  al
titolo   di   studio,   all'efficienza   fisica    e    al    profilo
psico-attitudinale (articoli 635, 641, 697, 700, 703,  707  e  708  e
successive modifiche);
    Considerato  che  la  cadenza  annuale  del   concorso   per   il
reclutamento degli  allievi  carabinieri  in  ferma  quadriennale  si
evince dall'art. 2199 del citato decreto legislativo n. 66  del  2010
mediante un sistema di programmazione quinquennale nel quale i  posti
sono messi annualmente a concorso  e  i  candidati  possono  fare  in
ciascun anno una sola domanda;
    Considerato che, in coerenza con quanto  sopra  esposto,  non  si
ritiene opportuno ricorrere alla fattispecie di cui all'art. 708  del
citato  decreto  legislativo  n.  66  del  2010,   escludendo   anche
l'applicabilita' di ogni altra normativa vigente a riguardo, in linea
con la piu' recente giurisprudenza  (Cons.  Stato,  Ad.  Plen.  ,  28
luglio 2011, n. 14, punto 51; Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2014,
n.  100;  Tribunale  amministrativo  regionale  Lazio,  Sez.  I  bis,
16.7.2014, n. 7599; Tribunale amministrativo regionale Lazio, Sez.  I
bis, 19 settembre 2014, n. 9863; Tribunale  amministrativo  regionale
Lazio, sez. I ter, 26 settembre 2014, n. 10026);
    Ravvisata l'opportunita' di prevedere una prova  preliminare  cui
sottoporre i candidati nel  caso  in  cui  il  numero  delle  domande
venisse ritenuto incompatibile con le esigenze di selezione e  con  i
termini di conclusione della relativa procedura concorsuale;
    Valutata la necessita' di disporre, per esigenze  di  impiego  in
Trentino-Alto Adige,  di  personale  in  possesso  dell'attestato  di
bilinguismo di cui  all'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni;
    Valutata la necessita', per esigenze info-operative dell'Arma dei
carabinieri,  di  disporre  di  personale  conoscitore  della  lingua
tedesca (non in  possesso  dell'attestato  di  bilinguismo),  nonche'
conoscitore/madrelingua araba, cinese, albanese  o  di  altri  idiomi
riconducibili al ceppo slavo, asiatico ed africano;
    Ritenuta l'esigenza di  garantire  la  piu'  aderente  e  stabile
distribuzione  delle  risorse  organiche  sul  territorio  nazionale,
prevedendone  il  prevalente  impiego  in   aree   ove   maggiormente
necessitano;
    Ritenuta la necessita' di favorire, mediante il  reclutamento  di
personale  in  possesso   di   particolari   titoli   di   studio   e
qualificazioni, l'alimentazione di  posizioni  organiche  di  profilo
specialistico, con particolare riguardo  per  quelle  in  materia  di
sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare;

                              Decreta:

                               Art. 1

                          Posti a concorso

    1. E' indetto concorso pubblico,  per  esami  e  titoli,  per  il
reclutamento  di tremilacinquecentottantuno  allievi  carabinieri  in
ferma quadriennale del ruolo appuntati e  carabinieri  dell'Arma  dei
carabinieri. I posti a concorso sono cosi' ripartiti:
      a) duemilaquattrocentoquarantanove    riservati,    ai    sensi
dell'art. 703 del decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  ai
volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1)  e  ai  volontari  in
ferma prefissata quadriennale (VFP4), in servizio;
      b) millecento riservati, ai sensi degli  articoli  703,  706  e
707, del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  ai  cittadini
italiani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di  eta';  il
limite massimo d'eta' e' elevato  a  ventotto  anni  per  coloro  che
abbiano gia' prestato servizio militare;
      c) trentadue agli allievi carabinieri  in  ferma  quadriennale,
riservati, ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 2011,  n.  11,
ai  candidati  in  possesso  dell'attestato  di  bilinguismo  di  cui
all'art. 4 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  luglio
1976, n. 752 e successive modificazioni.
    2. All'atto della presentazione della domanda  di  partecipazione
al concorso con le modalita' di cui all'art. 3, i candidati:
      a) debbono optare per una delle riserve  di  posti  di  cui  al
precedente comma 1, essendo consentito concorrere  per  una  sola  di
esse;
      b) se candidati per le riserve di posti di  cui  al  precedente
comma 1, lettere a) e b), hanno facolta' di esprimere preferenza  per
la formazione e per l'impiego nelle specializzazioni  in  materia  di
sicurezza e tutela ambientale, forestale e  agroalimentare  ai  sensi
dell'art. 708, comma 1-bis e dell'art. 973, comma 2-bis  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
    3. E' stabilito in centoquarantaquattro il numero  dei  vincitori
di  concorso  da  designare  per  la  formazione  e   per   l'impiego
specialistici di cui al precedente comma 2, lettera  b),  secondo  le
modalita' indicate nell'art. 20. Dette unita'  saranno  ripartite  in
numero di:
      a) sessantacinque riservate ai candidati vincitori del concorso
di cui all'art. 1, comma 1, lettera a);
      b) settantanove riservate ai candidati vincitori  del  concorso
di cui all'art. 1, comma 1, lettera b);
    4. Il numero dei posti di cui ai precedenti commi 1  e  3  potra'
essere incrementato qualora dovessero essere rese disponibili,  anche
con diversi provvedimenti normativi, ulteriori risorse finanziarie.
    Ai sensi dell'art. 642 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.
66, resta altresi' impregiudicata la facolta' di revocare o annullare
il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove  concorsuali,
di modificare il numero dei posti,  di  sospendere  l'ammissione  dei
vincitori  alla  frequenza  del  corso,  in   ragione   di   esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche'  in  applicazione
di disposizioni di contenimento della spesa  pubblica  che  dovessero
impedire o limitare le assunzioni di personale per l'anno 2020.
    In entrambi i casi, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri
provvedera' a darne formale comunicazione mediante avviso  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
                               Art. 2

                     Requisiti di partecipazione

    1. Alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera  a)
possono partecipare i cittadini italiani che:
      siano volontari in  ferma  prefissata  di  un  anno  (VFP1)  in
servizio  da  almeno cinque  mesi  continuativi  ovvero  in  rafferma
annuale;
      siano volontari in  ferma  prefissata  quadriennale  (VFP4)  in
servizio, esclusi coloro che si trovino in rafferma biennale;
      se  militari  (VFP1/VFP4)  in  servizio,   non   abbiano   gia'
presentato nell'anno 2020 domanda di partecipazione per le riserve di
posti di cui all'art. 703 decreto legislativo n. 66/2010 previste  da
altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre Forze  di
polizia ad ordinamento civile e militare;
      alla data di scadenza del termine utile  per  la  presentazione
della domanda indicato nell'art. 3, non abbiano superato il giorno di
compimento del ventottesimo  anno  di  eta'.  Non  si  applicano  gli
aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi  per
i pubblici impieghi;
      siano in possesso degli ulteriori requisiti di  cui  successivi
commi 5 e 6.
    2. Alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera  b)
possono partecipare i cittadini italiani che:
      alla data di scadenza del termine utile  per  la  presentazione
della   domanda   indicato   nell'art.   3   abbiano   compiuto    il
diciassettesimo anno di eta' e non  abbiano  superato  il  giorno  di
compimento del ventiseiesimo anno di eta'.  Per  coloro  che  abbiano
gia' prestato servizio militare per una  durata  non  inferiore  alla
ferma obbligatoria, il limite massimo d'eta' e'  elevato  a  ventotto
anni. Non si applicano gli aumenti dei limiti di  eta'  previsti  per
l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi;
      siano in possesso degli ulteriori requisiti di  cui  successivi
commi 5 e 6.
    3. Alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera  c)
possono partecipare i cittadini italiani in  possesso  dell'attestato
di bilinguismo di cui all'art. 4 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni che:
      alla data di scadenza del termine utile  per  la  presentazione
della   domanda   indicato   nell'art.   3,   abbiano   compiuto   il
diciassettesimo anno di eta' e non superato il giorno  di  compimento
del ventiseiesimo anno di eta'. Per coloro che abbiano gia'  prestato
servizio  militare  per  una  durata   non   inferiore   alla   ferma
obbligatoria, il limite massimo d'eta' e' elevato a ventotto anni;
      siano  in  possesso  degli  ulteriori  requisiti  di   cui   ai
successivi commi 5 e 6.
    4. Per le riserve dei posti di cui ai precedenti commi 1, 2  e  3
possono partecipare coloro che:
      a) godano dei diritti civili e politici;
      b)  abbiano,  se  minori,  il  consenso  di  chi  esercita   la
responsabilita' genitoriale;
      c) siano in possesso del diploma di  istruzione  secondaria  di
primo grado, per i militari (VFP1/VFP4) in servizio e in congedo;
      d)  se  non  VFP1/VFP4  in  servizio  e  in  congedo,   abbiano
conseguito o, siano in grado  di  conseguire,  al  termine  dell'anno
scolastico 2019-2020, il diploma di istruzione secondaria di  secondo
grado, a seguito della frequenza di  un  corso  di  studi  di  durata
quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto
per l'accesso alle universita' dall'art. 1 della  legge  11  dicembre
1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni. Il candidato  che
ha conseguito il titolo  di  studio  all'estero  dovra'  documentarne
l'equipollenza ovvero l'equivalenza  secondo  la  procedura  prevista
dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui  modulistica
e' disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione  pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri);
      e) abbiano tenuto condotta  incensurabile  e  non  siano  stati
condannati  per  delitti  non  colposi,   anche   con   sentenza   di
applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa  o
con decreto penale di condanna;
      f) non essere in  atto  imputati  in  procedimenti  penali  per
delitti non colposi;
      g) se militare, non avere in atto un procedimento  disciplinare
avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso  con
sentenza irrevocabile di assoluzione perche' il  fatto  non  sussiste
ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso,  pronunciata  ai  sensi
dell'art. 530 del codice di procedura penale;
      h) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
      i)  siano  in   possesso   della   idoneita'   psicofisica   ed
attitudinale da accertare successivamente con  le  modalita'  di  cui
agli articoli 10 e 11;
      j)  non  aver  tenuto   comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato;
      k) non siano stati dichiarati  obiettori  di  coscienza  ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8
luglio  1998,  n.  230,  a  meno  che  abbiano  presentato   apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status  di  obiettore  di
coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima
che siano decorsi almeno cinque anni dalla data  in  cui  sono  stati
collocati  in  congedo,  come  disposto  dall'art.  636  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n.  66.  In  tal  caso,  la  dichiarazione
dovra' essere esibita all'atto  della  presentazione  alle  prove  di
efficienza fisica di cui all'art. 9;
      l) non trovarsi in  situazioni  comunque  non  compatibili  con
l'acquisizione o la conservazione dello status di carabiniere.
    5. I requisiti  di  partecipazione,  ai  sensi  dell'art.  4  del
decreto del  Ministro  della  difesa  28  luglio  2005  e  successive
modifiche devono essere posseduti alla data di scadenza  del  termine
utile per la presentazione della domanda indicato al successivo  art.
3 e mantenuti, fatta eccezione per l'eta', fino all'immissione  nella
ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri, ferme  restando
le ipotesi di espulsione in qualsiasi momento dal corso formativo,  a
mente dell'art. 599 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15
marzo  2010,  n.  90  e  del  regolamento  per  le   Scuole   allievi
carabinieri.
    6. Tutti i candidati partecipano «con riserva» alle prove e  agli
accertamenti previsti dal presente bando di concorso.
                               Art. 3

                     Domanda di partecipazione.
                         Termini e modalita'

    1.  La  domanda  di  partecipazione  al  concorso   deve   essere
presentata  esclusivamente  on-line,  avvalendosi   della   procedura
disponibile nell'area  concorsi  del  sito  ufficiale  dell'Arma  dei
carabinieri (www.carabinieri.it),  entro  il  termine  perentorio  di
trenta  giorni  a  decorrere  dal  giorno  successivo  a  quello   di
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
    2.  Per  poter  presentare  la  domanda  di   partecipazione   e'
necessario, munirsi per tempo di uno  tra  i  seguenti  strumenti  di
identificazione:
      a) credenziali SPID con livello di sicurezza 2  che  consentono
l'accesso  ai  servizi   on-line   della   pubblica   amministrazione
attraverso l'utilizzo di nome utente, password e la generazione di un
codice temporaneo (one time password). Le istruzioni per il  rilascio
di SPID (Sistema pubblico di identita' digitale) sono disponibili sul
sito   ufficiale   dell'Agenzia   per   l'Italia   Digitale    (AgID)
all'indirizzo www.spid.gov.it.
      b) idoneo lettore di smart-card  installato  nel  computer  per
l'utilizzo con  carta  nazionle  dei  servizi  (CNS)  precedentemente
attivata presso gli sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a
rilasciare un PIN.
    3.  Lo  strumento  di  identificazione  prescelto  dovra'  essere
intestato esclusivamente al candidato  che  presenta  la  domanda.  I
candidati   minorenni,   dovranno   utilizzare   uno   strumento   di
identificazione intestato a un genitore esercente la  responsabilita'
genitoriale o, in mancanza, al tutore.
    4. Non sono ammesse le domande di partecipazione  presentate  con
modalita' diverse da quanto previsto dal presente articolo  (compreso
quelle  cartacee)  o  presentate  con  sistemi   di   identificazione
intestati a persone  diverse  da  quelle  indicate  al  comma  3  del
presente articolo.
    5.  Una  volta  autenticato  nel  sito,  il  concorrente   dovra'
compilare tutti i campi presenti seguendo i passaggi  indicati  dalla
procedura. I candidati minorenni dovranno indicare i propri  dati  di
partecipazione.
    6. La procedura chiedera' al concorrente di:
      a) indicare due indirizzi e-mail validi:
        posta elettronica standard, su cui ricevera' una copia  della
domanda di presentazione;
        posta elettronica certificata (PEC) su cui inviare e ricevere
le comunicazioni attinenti la procedura concorsuale;
      b) caricare una fototessera in formato digitale.
    7. Il concorrente, dovra' dichiarare:
      a) i propri dati anagrafici (cognome, nome,  luogo  e  data  di
nascita) e il codice fiscale;
      b) il proprio stato civile;
      c) la residenza e il recapito al  quale  desidera  ricevere  le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di  avviamento
postale e  di  numero  telefonico  (telefonia  fissa  e  mobile).  Se
cittadino  italiano  residente  all'estero,  dovra'  indicare   anche
l'ultima residenza in Italia della famiglia e la  data  di  espatrio.
Dovra'  essere   segnalata   a   mezzo   e-mail   PEC   all'indirizzo
cnsrconccar@pec.carabinieri.it ogni variazione del recapito indicato.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita'  per  l'eventuale
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta  indicazione  del
recapito da  parte  del  concorrente  ovvero  da  mancata  o  tardiva
comunicazione del cambiamento  del  recapito  stesso  indicato  nella
domanda, ne' per eventuali disguidi telematici o comunque  imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
      d) il possesso della cittadinanza italiana. In caso  di  doppia
cittadinanza,   il   concorrente   dovra'   indicare,   in   apposita
dichiarazione da consegnare all'atto della presentazione  alle  prove
di efficienza fisica di cui all'art. 9, la seconda cittadinanza e  in
quale Stato e' soggetto o ha assolto agli obblighi militari;
      e) il comune nelle cui liste elettorali e'  iscritto  ovvero  i
motivi della mancata iscrizione o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime;
      f)  di  aver  tenuto  condotta  incensurabile  e  di  non  aver
riportato condanne penali o applicazioni di pena ai  sensi  dell'art.
444  del  codice  di  procedura  penale,  di  non  avere   in   corso
procedimenti penali, di non  essere  stato  sottoposto  a  misure  di
sicurezza o di prevenzione, di non avere a proprio carico  precedenti
penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
    In caso contrario dovra' indicare i procedimenti a carico e  ogni
altro  eventuale  precedente   penale,   precisando   la   data   del
provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che  lo  ha  emanato,  ovvero
quella presso la quale pende un procedimento penale.
    Il concorrente dovra'  impegnarsi,  altresi',  a  comunicare  con
tempestivita' al Comando generale dell'Arma dei carabinieri -  Centro
nazionale  di  selezione  e  reclutamento  -   Ufficio   concorsi   e
contenzioso,     a      mezzo      e-mail      PEC      all'indirizzo
cnsrconccar@pec.carabinieri.it,  qualsiasi   variazione   della   sua
posizione   giudiziaria   che   intervenga    successivamente    alla
dichiarazione di cui sopra, fino all'effettivo incorporamento  presso
la Scuola allievi carabinieri;
      g) di non essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato
decaduto  dall'impiego  in  una   pubblica   amministrazione   ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o  di  inattitudine
alla  vita  militare  o  per  perdita  permanente  dei  requisiti  di
idoneita' fisica;
      h) se partecipante alla riserva dei posti di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettera a):
        1. la propria posizione giuridica, specificando:
          la condizione rivestita, vale a dire se volontario in ferma
prefissata  di  un  anno  (VFP1)  ovvero  in   rafferma   annuale   o
quadriennale (VFP4), in servizio;
          la Forza armata (Esercito, Marina, Aeronautica) ove  presta
servizio;
          la  decorrenza  giuridica  alla   data   di   scadenza   di
presentazione della domanda (VFP1/VFP4);
        2. ai  fini  indicati  all'art.  12,  lettera  b.,  i  titoli
militari posseduti di cui all'allegato «B»,  e  l'eventuale  possesso
di:
          titoli di studio e professionali di cui  all'allegato  «C»,
specificandone  la  data  di  conseguimento  e  l'istituto   o   ente
rilasciante;
          conoscenza di lingua straniera (fatta eccezione per  quella
tedesca per i partecipanti alla riserva dei posti di cui all'art.  1,
comma 1, lettera c), derivante da una  delle  condizioni  specificate
negli allegati «E» e  «F»  (nel  caso  in  cui  il  candidato  sia  a
conoscenza di piu' lingue potra' scegliere solo una di esse);
      i) se partecipante alla riserva dei posti di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettera b):
        titoli di studio e professionali  di  cui  all'allegato  «C»,
specificandone  la  data  di  conseguimento  e  l'istituto   o   ente
rilasciante;
        se militare in congedo, i titoli militari  posseduti  di  cui
all'allegato «C» lettera a.;
        conoscenza di lingua straniera (fatta  eccezione  per  quella
tedesca per i partecipanti alla riserva dei posti di cui all'art.  1,
comma 1, lettera c), derivante da una  delle  condizioni  specificate
negli allegati «E» e  «F»  (nel  caso  in  cui  il  candidato  sia  a
conoscenza di piu' lingue potra' scegliere solo una di esse);
      j) l'eventuale preferenza,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2,
lettera b) e comma  3,  per  la  formazione  e  per  l'impiego  nelle
specializzazioni  in  materia  di  sicurezza  e  tutela   ambientale,
forestale e agroalimentare;
      k) se partecipante alla riserva dei posti di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettera c):
        il possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua italiana  e
tedesca) riferito a livello non inferiore al diploma di  istituto  di
istruzione secondaria di primo grado, di cui all'art. 4  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752  e  successive
modificazioni;
        titoli di studio e professionali  di  cui  all'allegato  «D»,
specificandone  la  data  di  conseguimento  e  l'istituto   o   ente
rilasciante;
      l) di  aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e  di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito.
    8. All'esito della procedura correttamente eseguita,  il  sistema
automatizzato  generera'  una  ricevuta  dell'avvenuta  presentazione
della domanda on-line, inviandola  automaticamente  all'indirizzo  di
posta elettronica indicato  dal  concorrente  nella  domanda  stessa.
Detta ricevuta dovra' essere  portata  all'atto  della  presentazione
alla prima prova del concorso.
    9. La domanda puo' essere annullata e  ripresentata  in  caso  di
errori fino alla data di scadenza di cui al comma 1.
    10. Una volta scaduto il  termine  ultimo  fissato  per  la  loro
presentazione on-line, le  domande  di  partecipazione  non  potranno
essere modificate. Il Comando generale dell'Arma  dei  carabinieri  -
Centro nazionale di  selezione  e  reclutamento  potra'  chiedere  la
regolarizzazione delle domande che, benche' inviate nei termini e con
le modalita' indicate  ai  commi  precedenti,  risultino  formalmente
irregolari per vizi sanabili.
    11. Con la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso, il concorrente, ai sensi:
      del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  del  decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101, del regolamento (UE) 2016/679 del
garante   per   la   protezione   dei   dati   personali,   manifesta
esplicitamente  il  consenso  obbligatorio   alla   raccolta   e   al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, necessario ai  fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione;
      dell'art. 76 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, si  assume  le  responsabilita'  penali  circa
eventuali dichiarazioni mendaci.
    In caso di dichiarazioni mendaci finalizzate a trarre un indebito
beneficio comporta:
      la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di competenza;
      l'esclusione dal concorso o, se vincitore, la revoca dal corso.
                               Art. 4

Istruttoria delle domande per i  volontari  in  ferma  prefissata  in
                       servizio ed in congedo

    1.  I  volontari  in  ferma  prefissata  in   servizio   dovranno
consegnare una  copia  della  domanda  di  partecipazione  presentata
on-line, al Comando del Reparto/Ente presso il quale sono  in  forza,
al solo fine di consentire al medesimo di curare le incombenze.
    I volontari in  ferma  prefissata  in  congedo,  qualora  non  in
possesso dell'estratto  della  documentazione  di  servizio,  per  le
stesse finalita' dovranno presentare copia della  domanda  al  Centro
documentale  di  appartenenza  (ex  distretto   militare/Dipartimento
militare  marittimo/Capitaneria   di   porto/Direzione   territoriale
dell'Aeronautica).
    I volontari in ferma prefissata in congedo che  non  riescano  ad
ottenere per comprovati motivi dagli Enti competenti l'estratto della
documentazione  di  servizio  dovranno  consegnare,   compilata,   la
dichiarazione in allegato «H» .
    2. I Comandi/Reparti/Enti, ricevuta la  copia  delle  domanda  di
partecipazione al  concorso,  provvederanno  a  compilare  l'estratto
della documentazione di  servizio,  redatto  come  da  fac-simile  in
allegato »G», che costituisce parte integrante del presente  decreto,
aggiornato alla data di scadenza di  presentazione  delle  domande  e
firmato dal Comandante di Corpo/Reparto/Ente  nonche'  dal  candidato
per presa visione ed accettazione dei dati in esso contenuti.
    3. I volontari in ferma prefissata, in servizio  ed  in  congedo,
all'atto della presentazione per lo  svolgimento  degli  accertamenti
attitudinali (2º giorno), presso il Comando  generale  dell'Arma  dei
carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento,  dovranno
consegnare una copia del suddetto estratto  della  documentazione  di
servizio, mentre un'ulteriore copia, se giudicati idonei ai  suddetti
accertamenti, dovra' essere scansionata in formato «pdf»  e  caricata
sul portale internet www.carabinieri.it - «area concorsi», unitamente
ai  titoli  dichiarati  in  domanda  ai  fini  dell'attribuzione  del
punteggio incrementale di cui agli allegati «C»,«D», «E» e «Q».
                               Art. 5

                             Commissioni

    1. Con successivi decreti dirigenziali  del  Comandante  generale
dell'Arma dei carabinieri o di autorita'  da  lui  delegata,  saranno
nominate:
      a)  la  commissione  esaminatrice  per  la  prova  scritta   di
selezione, per la  valutazione  dei  titoli  e  la  formazione  delle
graduatorie di merito;
      b) la commissione per la valutazione delle prove di  efficienza
fisica;
      c)  la  commissione  per  lo  svolgimento  degli   accertamenti
psicofisici;
      d)  la  commissione  per  lo  svolgimento  degli   accertamenti
attitudinali.
    2. La commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera a), sara' composta da:
      a)  un  Ufficiale  di  grado  non   inferiore   a   Colonnello,
presidente;
      b) un Ufficiale di grado non inferiore a Maggiore, membro;
      c) un Ispettore membro e segretario.
    3. La commissione per le prove di efficienza  fisica  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
      a) un Ufficiale di grado non inferiore  a  Tenente  Colonnello,
presidente;
      b) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, membro;
      c) un Ispettore membro e segretario.
    Durante  l'espletamento  delle  prove,  la   commissione   potra'
avvalersi dell'assistenza di personale tecnico e medico,  nonche'  di
personale dell'Arma dei carabinieri in possesso  della  qualifica  di
istruttore militare di educazione fisica.
    4. La commissione per gli  accertamenti  psicofisici  di  cui  al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta da
      a) un  Ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a  Tenente
Colonnello, presidente;
      b) due Ufficiali medici, membri, di  cui  il  meno  elevato  in
grado o, a parita' di grado, il  meno  anziano,  svolgera'  anche  le
funzioni di segretario.
    Detta commissione si avvarra' del supporto di medici  specialisti
anche esterni.
    5. La commissione per gli accertamenti  attitudinali  di  cui  al
precedente comma 1, lettera d), sara' composta dal seguente personale
dell'Arma dei carabinieri:
      un Ufficiale di  grado  non  inferiore  a  Tenente  Colonnello,
presidente;
      un Ufficiale con qualifica di perito selettore  attitudinale  e
un Ufficiale psicologo, membri, dei quali il meno elevato in grado o,
a parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche  le  funzioni  di
segretario.
    Detta commissione si avvarra' del supporto  tecnico-specialistico
di ulteriori Ufficiali periti selettori  e  psicologi  dell'Arma  dei
carabinieri.
    I partecipanti alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 1,
lettera c), saranno  valutati  da  una  commissione  composta  da  un
presidente/membro conoscitore, certificato, di lingua tedesca con  il
supporto, per l'intervista attitudinale di selezione,  di  un  perito
selettore con analoghe competenze linguistiche.
    Qualora  il  numero  dei  candidati  ammessi  agli   accertamenti
attitudinali  fosse   rilevante   potranno   essere   attivate   piu'
commissioni.
                               Art. 6

                      Svolgimento del concorso

    1. Lo svolgimento del concorso prevede l'effettuazione di:
      a) prova scritta di selezione;
      b) prove di efficienza fisica;
      c) accertamenti  psicofisici  per  la  verifica  dell'idoneita'
psicofisica;
      d) accertamenti attitudinali;
      e) valutazione dei titoli.
    2. L'Amministrazione  si  riserva  la  possibilita',  qualora  il
numero delle domande venisse ritenuto incompatibile con  le  esigenze
di selezione e con i termini di conclusione della relativa  procedura
concorsuale, di considerare la prova di cui al comma 1,  lettera  a),
quale prova preliminare, da svolgersi con  le  modalita'  di  cui  al
successivo art. 7, commi 4 e 5.
    3. I candidati - compresi quelli di sesso femminile che si  siano
trovati nelle condizioni di cui dell'art. 580, comma 2,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,  n.  90  -  all'atto
dell'approvazione delle graduatorie di merito del  concorso  dovranno
essere  risultati  idonei  in  tutti  gli  accertamenti   obbligatori
previsti nel comma 1. In caso contrario saranno esclusi dal concorso.
    4. L'Amministrazione della Difesa non  rispondera'  di  eventuale
danneggiamento  o  perdita  di  oggetti  personali  che  i  candidati
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti  di
cui al comma 1 del presente  articolo,  per  contro,  provvedera'  ad
assicurare  i  candidati  per  eventuali  infortuni   che   dovessero
verificarsi durante il  periodo  di  permanenza  presso  la  sede  di
svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.
                               Art. 7

                     Prova scritta di selezione

    1. I  candidati  saranno  sottoposti  ad  una  prova  scritta  di
selezione, che avra' luogo presso il Centro nazionale di selezione  e
reclutamento dell'Arma dei carabinieri, Viale Tor di  Quinto,  153  -
00191 - Roma, raggiungibile dalle fermate:
      «Ottaviano - San Pietro» della Metropolitana - linea A, con  la
linea Bus ATAC n. 32;
      «Stazione Tor di Quinto» della linea ferroviaria Roma-Nord, con
partenza dal capolinea  Roma-Flaminio,  raggiungibile  dalla  fermata
«Flaminio» della Metropolitana - linea A.
    La prova avra' inizio indicativamente a  partire  dal  1°  aprile
2020 dalle ore 10,00 di ciascun giorno di convocazione.  Contenuto  e
modalita' della prova sono indicati nell'allegato  «I»  del  presente
decreto.
    I candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, riferito a
livello non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria
di primo grado, di cui all'art. 4 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26  luglio  1976,  n.  752  e  successive  modificazioni,
all'atto della  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso, potranno chiedere di effettuare la prova in lingua tedesca.
    2. La presentazione dei candidati dovra' avvenire dalle 8,30 alle
9,45, tenendo conto che:
      in ogni caso, a partire dalle 10,00, non sara' piu'  consentito
l'accesso all'interno della caserma Salvo  d'Acquisto  (civico  153),
struttura ove verra' effettuata la prova;
      non sara' permesso ai candidati di entrare nella  sede  d'esame
portando al seguito borse, borselli, bagagli e pubblicazioni varie.
    La zona di Tor di Quinto, ad alta concentrazione di traffico,  e'
priva di parcheggi e di aree di sosta per  le  persone,  per  cui  e'
sconsigliato raggiungerla con vetture  private  e  con  familiari  al
seguito.
    3. L'ordine  di  convocazione,  la  sede,  la  data  e  l'ora  di
svolgimento saranno resi noti, con valore di  notifica  a  tutti  gli
effetti e per tutti  i  candidati,  a  partire  dal  27  marzo  2020,
mediante pubblicazione nel sito internet www.carabinieri.it e  presso
il Comando generale dell'Arma dei  carabinieri,  V  Reparto,  Ufficio
relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197  Roma,  telefono
0680982935. Resta pertanto a carico di ciascun concorrente l'onere di
verificare la pubblicazione di eventuali variazioni  o  di  ulteriori
indicazioni per lo svolgimento della prova.
    4. I candidati ancora minorenni all'atto della presentazione alla
prima  prova  concorsuale  dovranno  consegnare  l'atto  di   assenso
all'arruolamento volontario di  un  minore,  secondo  il  modello  in
allegato «A» al presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori
o  dal  genitore  esercente  la  responsabilita'  genitoriale  o,  in
mancanza, dal  tutore,  nonche'  la  fotocopia  di  un  documento  di
riconoscimento     dei/del     sottoscrittori/e     rilasciato     da
un'Amministrazione dello Stato, provvisto di fotografia, in corso  di
validita'. La mancata presentazione di detto  documento  determinera'
l'esclusione del candidato minorenne.
    5. I candidati ai quali non e' stata comunicata l'esclusione  dal
concorso  sono  tenuti  a   presentarsi,   senza   attendere   alcuna
convocazione, presso la  sede  d'esame  nel  giorno  previsto  almeno
un'ora prima di quella di inizio della prova, muniti  della  ricevuta
attestante la presentazione della domanda on-line, di un documento di
riconoscimento   provvisto   di   fotografia   rilasciato   da    una
amministrazione dello Stato ed in  corso  di  validita',  nonche'  di
penna a sfera ad inchiostro indelebile di colore nero.
    6. I candidati assenti al momento dell'inizio della prova saranno
esclusi dal  concorso,  quali  che  siano  le  ragioni  dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.  Qualora  la  prova
venga  svolta  in  piu'  di  una  sessione   non   saranno   previste
riconvocazioni. I candidati interessati al  concomitante  svolgimento
di prove nell'ambito di altri concorsi  indetti  dall'Amministrazione
Difesa e/o Interno potranno far  pervenire  al  Centro  nazionale  di
selezione  e   reclutamento   -   a   mezzo   e-mail,   all'indirizzo
cnsrconccar@pec.carabinieri.it  -  entro  le  ore  13,00  del  giorno
lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, un'istanza
di   nuova   convocazione,   allegando   documentazione   probatoria.
L'accoglimento o il non accoglimento della richiesta avverra' a mezzo
e-mail inviata all'indirizzo di posta elettronica  certificata  (PEC)
indicato  nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e  potra'
eventualmente  essere  accordata  non  oltre  il  termine  ultimo  di
programmato svolgimento delle prove.
    7. Qualora il numero delle domande venisse ritenuto incompatibile
con le esigenze di selezione e con i  termini  di  conclusione  della
relativa procedura concorsuale, la prova di cui al comma  1,  che  in
ogni caso sara' presa in considerazione solo  se  l'esito  sara'  non
inferiore a 51/100, avra' valore anche di prova di  preselezione.  In
tal caso,  il  punteggio  conseguito  all'esito  della  correzione  e
valutazione della prova, espresso in centesimi:
      determinera' la formazione di  distinte  graduatorie,  una  per
ciascuna delle riserve dei posti a concorso di cui al precedente art.
1, comma 1, per individuare i candidati da ammettere a  sostenere  le
prove di efficienza fisica di cui al successivo  art.  9,  in  numero
pari:
        a) a quello della riserva dei posti  a  concorso  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettere a) moltiplicato per 2;
        b)  ai  primi cinquemilanovecentocinquanta  candidati   della
graduatoria formata per la riserva dei posti a  concorso  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera b);
        c) ai primi cento candidati della graduatoria formata per  la
riserva dei posti a concorso di cui al precedente art.  1,  comma  1,
lettera c);
includendovi  anche  quanti  dovessero  riportare,  nelle  rispettive
graduatorie,  punteggio  uguale  a   quello   dell'ultimo   candidato
utilmente posizionato;
      concorrera' alla formazione delle graduatorie finali di  merito
di cui al successivo art. 13.
    Il risultato di 51/100, pertanto, non garantisce  l'accesso  alle
successive fasi di selezione qualora il numero massimo  di  candidati
da ammettere di cui ai precedenti punti a), b) e c)  venga  raggiunto
con un punteggio piu' elevato.
    Il relativo avviso sara' reso noto con le  modalita'  di  cui  al
comma 3.
    8. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento, la correzione
e la  valutazione  della  prova  saranno  osservate  le  disposizioni
contenute in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento del
direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento  dell'Arma
dei carabinieri e, per quanto applicabili, le  disposizioni  previste
dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487.
Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima  della  data  di
svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul  sito
www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e  per
tutti i candidati.
    9. Durante la prova non sara' permesso ai candidati di comunicare
tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri,
salvo che con gli incaricati della sorveglianza o con i membri  della
commissione esaminatrice, nonche' portare carta da scrivere,  appunti
e manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; e'  vietato
altresi'  l'uso  di  apparecchi  telefonici  o  ricetrasmittenti  che
dovranno essere obbligatoriamente spenti. La  mancata  osservanza  di
tali  prescrizioni  comportera'   l'esclusione   dalla   prova,   con
provvedimento della  commissione  esaminatrice;  analogamente  verra'
escluso il candidato che venga sorpreso a copiare.
    10.  L'esito  della  prova,  il  calendario  e  le  modalita'  di
convocazione dei candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza
fisica, gli accertamenti psicofisici ed  attitudinali,  saranno  resi
noti, con valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per  tutti  i
candidati, indicativamente a partire dal  19  maggio  2020  nel  sito
internet www.carabinieri.it e presso il  Comando  generale  dell'Arma
dei carabinieri, V Reparto, ufficio relazioni con il pubblico, piazza
Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935.
    11.  Ciascun  candidato,  a  partire  dal  settimo  giorno  dalla
pubblicazione degli esiti  definitivi  della  prova  scritta,  potra'
prendere visione, nella pagina del sito  www.carabinieri.it  dedicata
al concorso, del test somministrato, delle  risposte  fornite  e  del
relativo punteggio.
                               Art. 8

                        Documenti da produrre

    1. I candidati convocati presso il Centro nazionale di  selezione
e reclutamento dell'Arma dei carabinieri per essere  sottoposti  alle
prove di efficienza fisica e, se idonei, ai  successivi  accertamenti
psicofisici ed attitudinali, all'atto  della  presentazione  dovranno
produrre i seguenti documenti in originale o in copia:
      a) documentazione di cui all'art. 4, comma 2, se  volontari  in
ferma prefissata;
      b) certificato di idoneita' all'attivita'  sportiva  agonistica
per l'atletica leggera in corso di validita',  rilasciato  da  medici
appartenenti alla federazione  medico  sportiva  italiana  ovvero  da
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con  il  servizio
sanitario  nazionale  in  cui  esercitano  medici  specializzati   in
medicina  dello  sport.  La  mancata   presentazione   del   suddetto
certificato non consentira'  di  sostenere  le  prove  di  efficienza
fisica, con la conseguente esclusione dal concorso;
      c) referto attestante (da non oltre sei  mesi)  l'effettuazione
dei markers virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
      d) referto attestante (da non oltre sei mesi) l'esito del  test
per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV;
      e) certificato, conforme  al  modello  riportato  nell'allegato
«L»,  che  costituisce  parte  integrante   del   presente   decreto,
rilasciato dal proprio medico di fiducia, che  attesti  lo  stato  di
buona  salute,  la  presenza/assenza  di   pregresse   manifestazioni
emolitiche (anche da  carenza  di  G6PD  -  Favismo),  manifestazioni
immunoallergiche, intolleranze (anche per celiachia) ed idiosincrasie
a farmaci o alimenti. Tale certificato dovra'  essere  rilasciato  in
data non antecedente i sei mesi dalla data di presentazione;
      f)  qualora  il  candidato  ne  sia  gia'  in  possesso,  esame
radiografico del torace in  due  proiezioni,  con  relativo  referto,
effettuato entro sei mesi  antecedenti  alla  data  fissata  per  gli
accertamenti psicofisici;
      g) i candidati di sesso femminile  dovranno  altresi'  produrre
referto:
        di  ecografia  pelvica  (finalizzata  alla   verifica   della
morfologia, di masse atipiche, reperti patologici o malformazioni  di
utero e ovaie) eseguita entro i sei mesi  precedenti  la  data  degli
accertamenti psicofisici. La mancata presentazione di  detto  referto
determinera' l'esclusione dal concorso,  non  essendo  ammesse  nuove
convocazioni;
        del test di gravidanza (mediante analisi su sangue  o  urine)
svolto entro i cinque giorni la data di  presentazione  (la  data  di
presentazione non e' da calcolare nel computo dei cinque  giorni)  al
fine dello svolgimento in piena sicurezza delle prove  di  efficienza
fisica e per le finalita' indicate nell'art. 10, comma 9. La  mancata
presentazione di detto referto determinera' l'esclusione dal concorso
non essendo ammesse nuove convocazioni.
    2. Tutti gli  esami  strumentali  e  di  laboratorio  di  cui  al
precedente comma 1 richiesti ai candidati dovranno essere  effettuati
presso strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o  private
accreditate con il servizio sanitario nazionale. In quest'ultimo caso
dovra'  essere  prodotta  anche  l'attestazione  in  originale  della
struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.
    3. I candidati che hanno concluso l'iter concorsuale e sono stati
giudicati idonei agli accertamenti attitudinali previsti dal bando di
concorso devono, entro i tre giorni successivi dalla  notifica  della
idoneita' attitudinale, far pervenire:
      la documentazione relativa ai titoli dichiarati in  domanda  ai
sensi  dell'art.  12,  ai  fini   dell'attribuzione   del   punteggio
incrementale di cui agli allegati «C», «D», «E», «G»,«H», «Q»;
      l'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26  luglio  1976,  n.  752  e  successive
modificazioni, se partecipanti al concorso di cui al precedente  art.
1, comma 1, lettera c).
    4.   La   citata   documentazione   dovra'   essere   scansionata
singolarmente in  formato  «pdf»  e  caricata  sul  portale  internet
www.carabinieri.it area «concorsi». I titoli da  trasmettere  saranno
elencati  nella   stessa   pagina   dedicata   all'upload   solo   ed
esclusivamente sulla base di quanto dichiarato in domanda.
    5. La non indicazione di eventuali titoli di  merito  durante  la
presentazione della domanda o il mancato  upload  nei  tempi  e  modi
previsti nel precedente comma 3 comportera' la non  attribuzione  dei
punteggi incrementali da parte della commissione esaminatrice.
                               Art. 9

                     Prove di efficienza fisica

    1.  Le  prove   di   efficienza   fisica,   che   avranno   luogo
indicativamente a partire dall'8 giugno 2020, saranno svolte  secondo
le modalita' e i criteri indicati nell'allegato «N», che  costituisce
parte  integrante  del  presente  decreto,  nonche'   osservando   le
disposizioni contenute in  apposite  norme  tecniche,  approvate  con
provvedimento dirigenziale del  direttore  del  Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, che saranno  rese
disponibili prima della data di svolgimento della prova  concorsuale,
mediante pubblicazione sul  sito  www.carabinieri.it  con  valore  di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.
    2. Il concorrente che, regolarmente convocato,  non  si  presenta
nel giorno e nell'ora stabiliti per le  prove  di  efficienza  fisica
sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso,  quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa  di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione  dei
candidati  interessati   al   concomitante   svolgimento   di   prove
nell'ambito   di   altri   concorsi   indetti    dall'Amministrazione
Difesa/Interno ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare.
    A tal fine gli interessati dovranno far pervenire a mezzo  e-mail
(all'indirizzo  cnsrconccar@pec.carabinieri.it)  al  predetto  Centro
nazionale  di  selezione  e   reclutamento,   un'istanza   di   nuova
convocazione, entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente  a
quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria.
La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con  il
periodo di svolgimento della prova stessa, avverra'  a  mezzo  e-mail
(inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di
partecipazione  al  concorso).   I   candidati   convocati   dovranno
presentarsi indossando idonea tenuta ginnica (con k-way al seguito).
    3. I candidati minorenni, all'atto  della  presentazione  per  le
prove di efficienza fisica, dovranno consegnare l'atto di assenso per
indagini radiologiche, redatto su modello conforme  all'allegato  «P»
al presente decreto,  sottoscritto  da  entrambi  i  genitori  o  dal
genitore esercente la responsabilita' genitoriale o, in mancanza, dal
tutore, nonche'  la  fotocopia  di  un  documento  di  riconoscimento
dei/del  sottoscrittori/e  rilasciato  da  un'Amministrazione   dello
Stato, provvisto di fotografia, in corso di validita'.
    4. Il mancato  superamento  anche  di  uno  solo  degli  esercizi
obbligatori determinera' il giudizio di inidoneita'  da  parte  della
commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), la non ammissione
del  candidato  ai  successivi  accertamenti  psicofisici  e  la  sua
esclusione  dal  concorso.  Il  superamento  di  tutti  gli  esercizi
obbligatori ed eventualmente di quelli  facoltativi  determinera'  un
giudizio  di  idoneita'  alle  prove  di   efficienza   fisica,   con
attribuzione di  un  punteggio  incrementale,  secondo  le  modalita'
indicate nel citato allegato «N», fino ad un massimo di  5,00  punti,
utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui all'art. 14.
                               Art. 10

                      Accertamenti psicofisici

    1. I candidati che avranno riportato  il  giudizio  di  idoneita'
nelle prove di efficienza fisica saranno  sottoposti,  a  cura  della
commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), presso il  Centro
nazionale di selezione  e  reclutamento  dell'Arma  dei  carabinieri,
viale Tor di Quinto n. 153, Roma, ad  accertamenti  per  la  verifica
dell'idoneita' psicofisica al servizio militare quale Carabiniere del
ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri.
    L'idoneita' psicofisica dei  candidati  sara'  accertata  con  le
modalita'  previste  dagli  articoli  580  e  582  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con  le  modalita'
previste dalle direttive tecniche approvate con decreto  ministeriale
4 giugno 2014, citate nelle premesse, nonche'  secondo  le  modalita'
definite in apposite  norme  tecniche,  approvate  con  provvedimento
dirigenziale del  direttore  del  Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento dell'Arma dei  carabinieri.  Le  citate  norme  tecniche
saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova
concorsuale, mediante pubblicazione sul sito  www.carabinieri.it  con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
    2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta  nel
giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti  psicofisici,  sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal  concorso,  quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione  dei
candidati  interessati   al   concomitante   svolgimento   di   prove
nell'ambito   di   altri   concorsi   indetti    dall'Amministrazione
Difesa/Interno ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e  di
quelli che  non  siano  in  possesso,  alla  data  prevista  per  gli
accertamenti  psicofisici,  della  documentazione  sanitaria  di  cui
all'art. 8, comma 1, lettere c), d), e) e, per le sole candidate, del
referto di ecografia pelvica, in ragione dei tempi necessari  per  il
rilascio di tali documenti da parte di strutture sanitarie  pubbliche
o  private  accreditate  con  il  servizio  sanitario  nazionale,  da
segnalare con le modalita' di cui al precedente art. 9, comma  2.  Le
candidate che, all'atto della presentazione per lo svolgimento  degli
accertamenti psicofisici, non  presentano  il  referto  di  ecografia
pelvica e non hanno richiesto la riconvocazione, saranno escluse  dal
concorso.
    La mancata  esibizione  della  documentazione  sanitaria  di  cui
all'art. 8, comma 1, lettere c), d), e), e, per  le  sole  candidate,
del  referto  di  ecografia  pelvica,  anche   successivamente   alla
richiesta di riconvocazione,  determinera'  l'impossibilita'  per  la
commissione di cui al precedente art.  5,  comma  1,  lettera  c)  di
esprimersi in relazione al possesso dei requisiti psicofisici, con la
conseguente esclusione dal concorso.
    3. Gli accertamenti psicofisici verificheranno  il  possesso  del
seguente profilo sanitario minimo valutato  in  base  alla  direttiva
tecnica per delineare il profilo dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare di cui  al  decreto  ministeriale  4  giugno  2014:
psiche (PS) 1, costituzione (CO) 2, apparato cardiocircolatorio  (AC)
2, apparato respiratorio (AR)  2,  apparati  vari  (AV)  2,  apparato
locomotore superiore (LS) 2, apparato locomotore  inferiore  (LI)  2,
apparato uditivo (AU) 2, apparato  visivo  (VS)  2  (acutezza  visiva
uguale o superiore  a  complessivi  16/10  e  non  inferiore  a  7/10
nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore
alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un  solo  occhio  e  non
superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli  altri  vizi
di refrazione;  campo  visivo  e  motilita'  oculare  normali,  senso
cromatico normale (sono  ammessi  tra  gli  interventi  di  chirurgia
rifrattiva solamente la PRK ed il LASIK).
    Ai sensi della legge 12 gennaio 2015, n.  2  e  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n.  207,  i  candidati,
ove previsto, dovranno, altresi', rientrare entro i valori limite dei
parametri fisici correlati alla  composizione  corporea,  alla  forza
muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nella tabella
«A» allegata al predetto decreto del Presidente della Repubblica.
    Il  suddetto  requisito  non  sara'  nuovamente   accertato   nei
confronti del personale militare in servizio al momento della  visita
medica  e  in  possesso  dell'idoneita'  incondizionata  al  servizio
militare.
    4. La commissione, disporra' per tutti  i  candidati  una  visita
medica  generale,  antropometrica  e   anamnestica   e   i   seguenti
accertamenti specialistici e di laboratorio:
      a) visita cardiologica con E.C.G.;
      b) visita oculistica;
      c) visita odontoiatrica;
      d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
      e) visita psichiatrica;
      f) analisi completa delle urine,  con  esame  del  sedimento  e
ricerca di cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope
quali anfetamine,  cocaina,  oppiacei,  cannabinoidi,  barbiturici  e
benzodiazepine. I candidati dovranno rilasciare la  dichiarazione  di
consenso ad essere sottoposti ai  predetti  esami.  Per  i  candidati
ancora minorenni, invece,  la  suddetta  dichiarazione,  conforme  al
modello riportato nell'allegato «O», dovra'  essere  sottoscritta  da
chi esercita la responsabilita'  genitoriale  e  portata  al  seguito
all'atto della presentazione agli accertamenti psicofisici.  In  caso
di positivita' disporra'  sul  medesimo  campione  test  di  conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa);
      g) analisi del sangue concernente:
        1) emocromo completo;
        2) VES;
        3) glicemia;
        4) creatininemia;
        5) trigliceridemia;
        6) colesterolemia totale;
        7) transaminasemia (GOT - GPT);
        8) bilirubinemia totale e frazionata;
        9) gamma GT;
      h) controllo dell'abuso sistematico di alcool.
    I candidati  di  sesso  femminile  saranno  sottoposti  a  visita
ginecologica.
    La commissione potra', inoltre, disporre l'effettuazione di  ogni
ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile  per
consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale. Nel caso
in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente  ad  indagini
radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la  valutazione  di
eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti  osservabili
ne' valutabili con diverse  metodiche  o  visite  specialistiche,  lo
stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato «P»,
che costituisce parte integrante del presente decreto.
    Per i  candidati  che,  nel  corso  dell'anno  2020,  hanno  gia'
conseguito l'idoneita' psicofisica in altri concorsi pubblici banditi
dall'Arma  dei  carabinieri,  la  commissione  per  gli  accertamenti
psicofisici potra' esprimersi sulla base dell'esame  cartolare  degli
accertamenti gia' eseguiti e relativi ai provvedimenti  di  idoneita'
gia' emessi, ferma restando  la  ripetizione  delle  analisi  per  la
ricerca  di  cataboliti  urinari   di   sostanze   stupefacenti   e/o
psicotrope. La citata  commissione,  all'esito  della  visita  medica
generale del concorrente e dell'esame della documentazione anzidetta,
potra':
      pronunciarsi   direttamente    in    ordine    alla    conferma
dell'idoneita' psicofisica;
      disporre l'eventuale effettuazione di analisi e/o  accertamenti
diagnostici/specialistici, ritenuti utile per consentire una adeguata
valutazione clinica e medico-legale, all'esito dei quali adottera'  i
provvedimenti con le modalita' descritte al successivo comma 5.
    Il concorrente ancora minorenne all'atto della presentazione agli
accertamenti  psicofisici  avra'  cura  di  portare  al  seguito   la
dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformita'  al
citato allegato «P», che costituisce parte  integrante  del  presente
decreto,   per   l'eventuale   effettuazione   del   predetto   esame
radiografico.  La  mancata  presentazione  di   detta   dichiarazione
determinera' l'impossibilita' di sottoporre il concorrente  minorenne
agli esami radiologici e la conseguente esclusione dello stesso dalle
procedure  concorsuali.  Potra'   essere   richiesta   documentazione
sanitaria (cartelle cliniche, esito d'indagine  istologiche,  referti
specialistici, ecc.) relativa a precedenti  traumatici  o  patologici
del concorrente degni di nota ai fini della valutazione psicofisica.
    5.  La  commissione,  al  termine  della  visita  collegiale,  ne
comunichera' per iscritto al concorrente l'esito  sottoponendogli  il
verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
      «idoneo» con indicazione del profilo  sanitario  per  coloro  i
quali e' previsto;
      «inidoneo» con l'indicazione del motivo.
    6. Saranno giudicati «inidonei» i candidati:
      a) che  non  rientrino  nei  parametri  fisici  correlati  alla
composizione  corporea,   alla   forza   muscolare   e   alla   massa
metabolicamente attiva riportati nella citata tabella «A» allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 17  dicembre  2015,  n.  207,
laddove previsto;
      b) risultati affetti da:
        imperfezioni   ed   infermita'   contemplate   nel    decreto
ministeriale 4 giugno 2014 -  Direttiva  tecnica  per  l'applicazione
delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita'
al servizio militare di cui all'art. 582 del decreto  del  Presidente
della  Repubblica  15  marzo  2010,   n.   90   o   che   determinino
l'attribuzione di un profilo sanitario diverso da quello  di  cui  al
precedente comma 4;
        disturbi della parola anche se in  forma  lieve  (balbuzie  e
disartria);
        positivita' ai cataboliti urinari  di  sostanze  stupefacenti
e/o  psicotrope,  o  agli  accertamenti  sul  controllo  per  l'abuso
sistematico  di  alcool,  da   confermarsi   presso   una   struttura
ospedaliera militare o civile;
        tutte quelle imperfezioni ed infermita' non  contemplate  nel
presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del  corso  e
con il successivo impiego quale carabiniere.
    La commissione giudichera' altresi'  inidoneo  il  candidato  che
presenti  tatuaggi  o   altre   permanenti   alterazioni   volontarie
dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di  natura  comunque
sanitaria:
      a) visibili con le uniformi previste per i  militari  di  sesso
maschile e femminile di cui al Regolamento sulle uniformi per  l'Arma
dei  carabinieri  e  richiamate  dalle   norme   tecniche   per   gli
accertamenti psico-fisici;
      b) posti  anche  in  parti  coperte  dalle  uniformi  che,  per
dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
o di discredito per le istituzioni ovvero siano possibile  indice  di
personalita'  abnorme  (in  tal  caso   da   accertare   con   visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
    7.  Il  giudizio  riportato  negli  accertamenti  psicofisici  e'
definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della  visita.  Pertanto,  i
candidati giudicati inidonei  non  saranno  ammessi  a  sostenere  le
ulteriori prove concorsuali.
    8. In caso di positivita'  del  test  di  gravidanza  di  cui  al
precedente art. 8, comma 2, lettera b), la commissione non potra'  in
nessun caso procedere agli accertamenti previsti e  dovra'  astenersi
dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art.  580,  comma  2,  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  90  e  del
punto 10 delle  avvertenze  riportate  nella  direttiva  tecnica  per
l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita'  che
sono causa di inidoneita' al servizio militare approvata con  decreto
ministeriale  del  4  giugno  2014,  secondo  i  quali  lo  stato  di
gravidanza  costituisce   temporaneo   impedimento   all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare. Le candidate che  si  trovassero
in dette condizioni sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per  una
sola volta, ai limiti di eta', a  svolgere  i  predetti  accertamenti
nell'ambito del primo concorso utile successivo  alla  cessazione  di
tale stato di temporaneo impedimento e saranno  nuovamente  convocate
presso il Centro nazionale di selezione  e  reclutamento  per  essere
sottoposte agli accertamenti di cui al comma 1. Il  provvedimento  di
rinvio puo' essere revocato, su istanza di parte, quando il  suddetto
stato temporaneo impedimento cessa in data compatibile  con  i  tempi
necessari per la definizione della graduatoria finale  di  merito  di
cui all'art. 13.
    9.  Fermo  restando  il  numero  delle   assunzioni   annualmente
autorizzate, le candidate rinviate in caso di positivita' del test di
gravidanza di cui al precedente comma, risultate  idonee  e  nominate
vincitrici nella graduatoria finale di merito  del  concorso  per  il
quale hanno presentato istanza di partecipazione, sono  avviate  alla
frequenza  del  primo  corso  di  formazione  utile  in  aggiunta  ai
vincitori di concorso cui sono state rinviate.
    10. I  candidati  che  all'atto  degli  accertamenti  psicofisici
verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di  recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti
ad ulteriore valutazione sanitaria a cura  della  stessa  commissione
medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica,  in
una data compatibile  con  il  termine  delle  convocazioni  per  gli
accertamenti psico fisici ed attitudinali.
    11.  Ai  soli  candidati  partecipanti  al  concorso  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1,  lettere  b)  e  c)  giudicati  idonei  a
conclusione degli accertamenti  psicofisici,  la  commissione,  sulla
base delle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario di
cui al comma 4, attribuira' un punteggio massimo di 4 punti,  con  le
modalita' di seguito indicate:
      0 punti per ciascun coefficiente pari a 2;
      0,5 punti per ciascun coefficiente pari a 1;
    Alla caratteristica somato-funzionale «PS» non  sara'  attribuito
alcun punteggio.
    12. Ai candidati partecipanti al concorso di  cui  al  precedente
art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), giudicati idonei a  conclusione
degli  accertamenti  psicofisici,  la   stessa   commissione   medica
attribuira' un punteggio incrementale di 0.5  nel  caso  in  cui  non
presentino alcun tatuaggio.
                               Art. 11

                      Accertamenti attitudinali

    1. I  candidati  idonei  agli  accertamenti  psicofisici  saranno
sottoposti, a cura della  competente  commissione  agli  accertamenti
attitudinali, svolti con le  modalita'  definite  in  apposite  norme
tecniche  approvate  con  provvedimento  del  direttore  del   Centro
nazionale di selezione e reclutamento in  applicazione  dell'art.  3,
comma 1, lettera g) del decreto ministeriale 28 luglio  2005,  citato
nelle premesse. Dette norme tecniche saranno rese disponibili,  prima
della  data  di  svolgimento  della   prova   concorsuale,   mediante
pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore  di  notifica  a
tutti gli effetti e per tutti i candidati.
    2. Gli  accertamenti  attitudinali,  saranno  articolati  su  due
distinte fasi:
      a) una istruttoria volta alla  preliminare  ricognizione  degli
elementi rilevati ai fini della formazione  della  decisione  finale,
condotta   separatamente   dal   seguente   personale   di   supporto
tecnico-specialistico alla commissione di cui all'art.  6,  comma  5,
del bando:
        ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o  piu'
test e/o questionari ed eventuali prove di performance per  acquisire
gli elementi previsti dal profilo attitudinale di riferimento,  sulla
capacita' di ragionamento, il carattere, la  struttura  personologica
del candidato e la sua  inclinazione  a  intraprendere  lo  specifico
percorso formativo e professionale.  La  valutazione  degli  elementi
emersi sara' espressa in una «relazione psicologica». Alcuni dei test
e  delle  prove  citate  hanno  una  valenza  anche  ai  fini   degli
accertamenti psicofisici (psichiatria);
        ufficiali periti selettori attitudinali, mediante  conduzione
di un'intervista attitudinale, per un  esame  diretto  dei  candidati
finalizzato all'esplorazione delle aree del profilo  attitudinale  di
riferimento  anche  alla  luce  delle  indicazioni  riportate   nella
«relazione psicologica», i cui esiti vengono riportati in una «scheda
di valutazione attitudinale»;
      b) una costitutiva, nella  quale  la  commissione  nominata  ai
sensi del precedente art. 5, comma 1, lettera d) e comma 5 del  bando
e composta  da  membri  diversi  da  quelli  intervenuti  nella  fase
precedente, valutata la documentazione istruttoria e le risultanze di
un  ulteriore  colloquio  condotto  collegialmente,  esprimera',  nei
riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneita' o inidoneita'
in  merito  al  possesso  dei  requisiti  attitudinali  previsti  dal
«Profilo attitudinale» di riferimento quale Carabiniere effettivo  in
servizio nell'Arma, tenuto conto, a fattor  comune,  delle  capacita'
indispensabili all'espletamento delle mansioni e  delle  funzioni  di
Carabiniere,  delle  responsabilita'  discendenti  dallo  status   da
assumere e dalle qualifiche da rivestire e delle differenti  funzioni
e delle specifiche prerogative dell'Arma dei carabinieri, nell'ambito
della difesa dello Stato e della tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, rispetto alle altre Forze  armate  in  cui  i  partecipanti
prestano o hanno prestato servizio.
    Tali accertamenti saranno svolti con  le  modalita'  definite  in
apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del
direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento  dell'Arma
dei carabinieri, in applicazione dell'art. 3, comma 1, lettera g) del
decreto ministeriale 28  luglio  2005,  citato  nelle  premesse,  che
saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova
concorsuale, mediante pubblicazione sul sito  www.carabinieri.it  con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.
    3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e all'ora stabiliti  per  gli  accertamenti  attitudinali,
sara' considerato rinunciatario  e,  quindi,  escluso  dal  concorso,
quali che siano le ragioni dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a
causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni.
    4.  Al  termine  dei  predetti   accertamenti,   la   commissione
esprimera',  nei  riguardi  di  ciascun  concorrente,   un   giudizio
d'idoneita' o d'inidoneita'. Tale giudizio, che sara' comunicato  per
iscritto, e' definitivo. I candidati giudicati inidonei  non  saranno
ammessi alla formazione delle graduatorie finali di merito ed esclusi
dal concorso.
    5. Tutti  i  candidati,  compresi  i  militari,  nel  periodo  di
effettuazione degli accertamenti psicofisici e di quelli attitudinali
dovranno attenersi alle norme  disciplinari  e  di  vita  interna  di
caserma; gli stessi, qualora le attivita' concorsuali si  protraggano
anche   nel   pomeriggio,   fruiranno    del    pranzo    a    carico
dell'Amministrazione militare. I candidati che sono  gia'  alle  armi
dovranno indossare l'uniforme limitatamente al giorno di  svolgimento
degli accertamenti attitudinali.
                               Art. 12

                       Valutazione dei titoli

    La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5, comma 1,
lettera a):
      a) valutera' i titoli posseduti,  alla  data  di  scadenza  del
termine per la presentazione delle domande di cui al precedente  art.
3, comma 1, dai soli candidati che abbiano riportato il  giudizio  di
idoneita' a tutte le prove/accertamenti indicati al precedente art. 5
comma 1, lettere b), c) e d);
      b) attribuira' ai  candidati  cui  ne  riconoscera'  titolo  un
punteggio incrementale, secondo le modalita' indicate negli allegati:
        «B», per i candidati, di cui alla lettera  a)  del  comma  1,
dell'art. 1;
        «C», per i candidati, di cui alle lettere a) e b)  del  comma
1, dell'art. 1;
        «D», per i candidati, di cui alla lettera  c)  del  comma  1,
dell'art. 1;
        «E» e  «F»,  a  fattor  comune  per  tutte  le  categorie  di
candidati di cui all'art. 1, comma 1.
                               Art. 13

                        Graduatorie di merito

    1. I candidati giudicati idonei al termine di tutte le  prove  di
cui al precedente art. 6 saranno iscritti dalla commissione di cui al
precedente art. 5, comma 1, lettera a), in tre  distinte  graduatorie
finali di merito.
    2. Le graduatorie,  una  per  ciascuna  delle  categorie  di  cui
all'art. 1, comma 1, saranno formate sommando al punteggio conseguito
nella prova scritta di selezione gli incrementi previsti per le prove
di efficienza  fisica,  gli  accertamenti  psicofisici  [per  i  soli
candidati di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c)],  la
mancanza di tatuaggi e per la valutazione dei titoli.
    3. Le graduatorie finali  di  merito  formate  dalla  commissione
esaminatrice saranno approvate con decreto  del  Comandante  generale
dell'Arma dei carabinieri che sara' reso disponibile, con  valore  di
notifica a tutti gli effetti  e  per  tutti  i  candidati,  nel  sito
www.carabinieri.it  e  presso  il  Comando  generale  dell'Arma   dei
carabinieri - V Reparto - ufficio relazioni con il pubblico -  piazza
Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935.
    4. Fermo restando quanto indicato  nel  comma  1,  a  parita'  di
merito si applicheranno, in sede di approvazione  delle  graduatorie,
le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione  ai
pubblici impieghi. L'elenco dei titoli  di  preferenza  e'  riportato
nell'allegato «Q» al presente decreto.
    5. Saranno dichiarati  vincitori  del  concorso  e  ammessi  alla
frequenza del  corso  allievi  carabinieri,  secondo  l'ordine  delle
rispettive graduatorie, i candidati idonei, fino  a  concorrenza  dei
posti disponibili per ciascuna delle categorie  di  cui  all'art.  1,
comma 1 ed  ammessi  alla  frequenza  del  corso  formativo,  che  si
svolgera'  presso  i   Reparti   di   istruzione   di   assegnazione.
Successivamente potra' essere  ammesso  al  corso,  secondo  l'ordine
delle medesime graduatorie, un numero  di  candidati  idonei  pari  a
quello di eventuali rinunciatari  per  qualsiasi  motivo,  durante  i
primi venti giorni di effettivo corso.
    6. Nei tempi e con le modalita' prescritte di cui  al  successivo
art. 20 si provvedera' ad assegnare la specializzazione in materia di
sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare  sino  alla
copertura dei  posti  disponibili  previsti  dall'art.  1,  comma  3,
tenendo conto delle preferenze che i frequentatori del corso  abbiano
espresso nelle domande di partecipazione al  concorso  e/o  acquisite
durante il corso di formazione di base.
                               Art. 14

                     Accertamento dei requisiti

    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2 e del possesso dei titoli da valutare ai  fini  indicati  alla
lettera b) del precedente art. 12, il Centro nazionale di selezione e
reclutamento  dell'Arma  dei   carabinieri   potra'   chiedere   alle
amministrazioni pubbliche ed enti competenti, la conferma  di  quanto
dichiarato nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e  nelle
risultante dalla  documentazione  prodotta  dai  candidati  risultati
vincitori del concorso, ai sensi delle disposizioni del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui  al  precedente  comma
emergera'   la   falsita'   del   contenuto   della    dichiarazione,
l'interessato decade dai benefici eventualmente conseguiti in  virtu'
di un  provvedimento  emanato  sulla  base  della  dichiarazione  non
veritiera. Si precisa, al riguardo, che l'accertamento della resa  di
dichiarazioni mendaci finalizzate  a  trarne  un  indebito  beneficio
comporta:
      la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di competenza;
      l'esclusione dal concorso o, se vincitore, la revoca dal corso.
    3. Nelle more della verifica del possesso  dei  requisiti,  tutti
gli  aspiranti  partecipano  «con  riserva»   alle   prove   e   agli
accertamenti.
    4.  Verra'  acquisito  d'ufficio  il  certificato  generale   del
casellario giudiziale.
                               Art. 15

                     Documentazione da produrre

    1. I candidati dichiarati idonei vincitori dovranno presentare  o
far pervenire, mediante plico raccomandato, direttamente  al  Reparto
di  istruzione  di  assegnazione  dell'Arma   dei   carabinieri   una
dichiarazione sostitutiva di certificazione,  secondo  lo  schema  in
allegato «R» dei sottonotati documenti:
      a) cittadinanza italiana;
      b) godimento dei diritti politici;
      c) titolo di studio;
      d) stato civile.
    2. Le dichiarazioni indicate al precedente comma,  lettere  a)  e
b):
      a) non dovranno essere anteriori ai sei mesi rispetto alla data
di presentazione;
      b) dovranno attestare, altresi', che gli interessati  erano  in
possesso della cittadinanza e godevano dei diritti politici fin dalla
data di scadenza  del  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle
domande di partecipazione al concorso.
    3. I militari in servizio dovranno altresi' consegnare,  all'atto
della presentazione, copia conforme del foglio matricolare aggiornato
in ogni sua parte, rilasciato dal Comando militare di provenienza.
    4. In caso di dichiarazioni mendaci,  rilascio  ed  uso  di  atti
falsi, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 14.
                               Art. 16

                  Spese di viaggio, licenza e varie

    1. Le spese per i viaggi da e per le sedi  delle  prove  previste
dal precedente art. 6, comma 1 del  presente  bando,  nonche'  quelle
sostenute per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento  e
per la presentazione presso i reparti  d'istruzione  di  assegnazione
sono a carico dei candidati.
    2. I candidati militari in servizio potranno fruire della licenza
straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento  delle
prove e degli accertamenti previsti dal precedente art. 6,  comma  1,
nonche' per quelli necessari a raggiungere  la  sede  delle  prove  e
degli accertamenti e per il rientro nella sede  di  servizio.  Se  il
concorrente non sosterra' le prove  e  gli  accertamenti  per  motivi
dipendenti dalla sua  volonta'  o  venga  espulso  dalle  stesse,  la
licenza straordinaria sara' commutata in licenza ordinaria  dell'anno
in corso.
    3. Tutti i  candidati,  compresi  i  militari  in  servizio,  nel
periodo di effettuazione delle  prove  di  efficienza  fisica,  degli
accertamenti psicofisici  ed  attitudinali  dovranno  attenersi  alle
norme disciplinari e di vita interna di  caserma.  Per  le  prove  di
efficienza fisica e gli accertamenti psicofisici  dovranno  indossare
la tuta ginnica. I militari in servizio dovranno indossare l'uniforme
solo per il giorno di svolgimento  degli  accertamenti  attitudinali.
Tutti i candidati, qualora le attivita' concorsuali si protraggano in
orario    pomeridiano,    fruiranno    del    pranzo     a     carico
dell'Amministrazione militare.
                               Art. 17

                             Esclusioni

    L'Amministrazione puo', con provvedimento motivato, escludere  in
ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non sia in possesso
dei  requisiti  prescritti  per  essere  ammesso  al  corso,  nonche'
escluderlo dalla sua frequenza, se il difetto dei  requisiti  venisse
accertato durante  il  corso  stesso  o  dichiararlo  decaduto  dalla
nomina.
                               Art. 18

                         Ammissione al corso

    1.  I  candidati  ammessi  al   corso   contraggono   una   ferma
quadriennale   nell'Arma   dei   carabinieri,   perdendo   il   grado
eventualmente rivestito durante  il  servizio  prestato  nelle  Forze
armate.
    2. Il predetto personale sara'  assunto  in  forza  dalla  Scuola
allievi carabinieri di assegnazione dalla data che  verra'  stabilita
dal Comando  generale  dell'Arma  dei  carabinieri  e  da  tale  data
assumera' la qualita' di Allievo.
    3. Agli ammessi al corso si applicano  le  norme  per  la  Scuola
allievi carabinieri,  approvate  con  determinazione  del  Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri.
                               Art. 19

                       Presentazione al corso

    1. Il corso allievi carabinieri si svolgera'  presso  una  Scuola
allievi carabinieri secondo i programmi e le modalita' stabilite  dal
Comando  generale  dell'Arma  dei  carabinieri  e   le   disposizioni
contenute nel regolamento per le Scuole allievi carabinieri.
    2. L'Amministrazione ha facolta' di convocare i  vincitori  prima
della data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni di
incorporamento, ivi  compresa  la  visita  medica  di  controllo  per
accertare se, in relazione al disposto del precedente art. 10,  siano
ancora in possesso della prescritta idoneita'  psico-fisica.  Qualora
riscontrati affetti  da  malattie  o  malformazioni  sopravvenute,  i
candidati  saranno  rinviati  al  Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento dell'Arma dei carabinieri per la verifica dell'idoneita'
psico-fisica al servizio nell'Arma dei Carabinieri.  I  provvedimenti
di inidoneita' o temporanea inidoneita', che  non  si  risolva  entro
dieci giorni dalla data fissata per  la  presentazione,  sono  emessi
dall'ufficio  sanitario  del  Centro   nazionale   di   selezione   e
reclutamento e comporteranno l'esclusione dal concorso.  Il  giudizio
di inidoneita' e' definitivo. I candidati giudicati inidonei  saranno
sostituiti nell'ordine delle graduatorie di cui  al  precedente  art.
13, da altri candidati idonei.
    3. Per esigenze organizzative e logistiche che non consentono  di
ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso i Reparti  di
Istruzione, l'Amministrazione puo' articolare il corso di  formazione
in piu'  cicli  aventi  il  medesimo  piano  di  studio.  A  tutti  i
frequentatori, ove non diversamente disposto, e' riconosciuta, previo
superamento degli esami finali del ciclo addestrativo frequentato, la
stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del  primo
ciclo.  Al  termine  dell'ultimo  ciclo,  l'anzianita'  relativa   di
iscrizione in ruolo di  tutti  i  frequentatori  sara'  rideterminata
sulla base degli esiti degli esami sostenuti a conclusione di ciascun
ciclo.  A  tutti  i  frequentatori  e'  riconosciuta,  ai  soli  fini
giuridici, la data di arruolamento piu' favorevole degli  incorporati
del primo ciclo, da cui decorre la ferma volontaria.
    4. I vincitori del concorso senza attendere alcuna comunicazione,
dovranno presentarsi presso i Reparti di istruzione, nella data e con
le modalita' che saranno rese  note  con  avviso,  avente  valore  di
notifica a tutti gli effetti e  per  tutti  i  candidati,  che  sara'
pubblicato a partire dalla seconda decade del mese di novembre  2020,
nel sito internet www.carabinieri.it e  presso  il  Comando  generale
dell'Arma dei  carabinieri,  V  Reparto,  ufficio  relazioni  con  il
pubblico, Piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, numero 06/80982935.
    5. Al termine  del  corso  di  formazione  di  base,  i  militari
designati per la formazione e l'impiego specialistici in  materia  di
sicurezza e tutela ambientale, forestale e  agroalimentare  ai  sensi
dell'art.  20,  saranno  avviati  alla  frequenza  di  un  corso   di
specializzazione di durata non inferiore a tre mesi.
    6.  All'atto  della  visita  medica  di  controllo  i   candidati
vincitori dovranno consegnare:
      a) il certificato attestante l'esecuzione  del  ciclo  completo
delle vaccinazioni previste per la propria fascia di eta',  ai  sensi
del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2017,  n.  119,  nonche'  quelle  eventualmente
effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse. In  caso
di  assenza  della  relativa  vaccinazione,  dovra'  essere  prodotto
referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G)  per  morbillo,
rosolia, parotite e varicella;
      b) un certificato rilasciato da  struttura  sanitaria  pubblica
attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh;
      c) ai soli  fini  dell'eventuale  successivo  impiego,  referto
analitico,  rilasciato  in  data  non  anteriore  a  sessanta  giorni
precedenti la visita, attestante l'esito  del  dosaggio  quantitativo
del glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie  ed
espresso in termini di percentuale di attivita' enzimatica.
    I candidati riconosciuti affetti da carenza accertata,  totale  o
parziale, dell'enzima  G6PD,  dovranno  rilasciare  dichiarazione  di
ricevuta informazione e di responsabilizzazione conforme  al  modello
riportato nell'allegato «L».
    7. I candidati vincitori di sesso femminile  dovranno,  altresi',
consegnare un referto di test  di  gravidanza  (mediante  analisi  su
sangue o urine), effettuato, entro i  cinque  giorni  antecedenti  la
data di presentazione (la data di presentazione non e'  da  calcolare
nel computo dei cinque giorni), presso struttura sanitaria  pubblica,
anche militare, o accreditata con il servizio sanitario nazionale. In
caso di positivita' del test di gravidanza la visita medica di cui al
precedente comma 2 sara' sospesa ai sensi dell'art. 580, comma 2  del
decreto del Presidente della  Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90  e
l'interessata sara' rinviata d'ufficio alla frequenza del primo corso
utile.
    8. I vincitori del concorso che non si presenteranno alla  Scuola
allievi carabinieri  di  assegnazione  nel  termine  fissato  saranno
considerati rinunciatari e sostituiti a cura del Centro nazionale  di
selezione e reclutamento nei termini di  cui  all'art.  13,  comma  5
entro i primi venti giorni di corso con  altri  candidati  idonei  in
ordine  delle  medesime  graduatorie.  La  Scuola  potra',  comunque,
autorizzare, per comprovati gravi motivi da  preavvisare  tramite  il
Comando  Stazione   Carabinieri   competente   per   territorio,   il
differimento della presentazione fino al decimo giorno dalla data  di
inizio del corso.
    9. La rinuncia all'incorporamento o  alla  frequenza  del  corso,
espressa o tacita, e' irrevocabile.
                               Art. 20

Modalita' di designazione  per  la  specializzazione  in  materia  di
      sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare

    1. Durante i primi mesi del corso  di  formazione  degli  Allievi
Carabinieri, avra'  luogo  un  ciclo  di  conferenze  in  materia  di
sicurezza e tutela forestale, ambientale e agroalimentare (F.A.A.), a
cura del Comando delle  Scuole  dell'Arma  dei  carabinieri,  che  si
avvarra' di personale del  Comando  unita'  forestali,  ambientali  e
agroalimentari, allo scopo di  fornire  il  piu'  adeguato  grado  di
informazione e di conoscenza sulla natura della specialita'  e  sulle
connesse future attribuzioni. Al termine del ciclo di conferenze,  la
Legione  Allievi  Carabinieri  fissera'  un  termine  entro   cui   i
frequentatori dovranno presentare la dichiarazione scritta di:
      a) conferma o revoca della preferenza F.A.A. indicata  all'atto
della presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
      b) espressione ex post della  preferenza  F.A.A.,  qualora  non
espressa in sede concorsuale.
    2. La Legione Allievi Carabinieri, ricevute le  dichiarazioni  di
cui al comma 1:
      a)  formera'  un  elenco  riepilogativo,  distinguendo   quanti
abbiano confermato la preferenza da quelli che l'abbiano espressa  ex
post, per ciascuna delle sottonotate categorie  di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettere «a» e «b» del presente bando di concorso:
        volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1)  e  volontari
in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio;
        candidati civili, che non abbiano superato  il  ventiseiesimo
anno di eta', elevato a ventotto anni per  coloro  che  abbiano  gia'
prestato servizio militare;
      b) redigera', sulla base dell'elenco  di  cui  alla  precedente
lettera a) e secondo l'ordine della graduatoria di merito  del  corso
di formazione, due distinte graduatorie per la designazione  FAA,  in
cui verranno inseriti:
        prioritariamente, i frequentatori che, in fase di domanda  di
partecipazione  al  concorso,  abbiano  espresso,  e  successivamente
confermato secondo le modalita' previste dal precedente comma  1,  la
volonta' di essere designati in materia F.A.A.;
        successivamente, nel limite dei  posti  eventualmente  ancora
disponibili, i frequentatori che abbiano invece espresso la  volonta'
ex post, con le medesime modalita' di cui al comma 1.
    3. I posti, qualora non ricoperti nel  numero  stabilito  per  le
aliquote di cui all'art. 1, comma 3, lettera b), saranno devoluti  in
aggiunta all'aliquota di cui  all'art.  1,  comma  3,  lettera  a)  e
viceversa.
    4. Le dichiarazioni di volonta' di cui al comma 2 sono definitive
ed  irretrattabili  ai   fini   della   formazione   delle   relative
graduatorie, della  designazione  e  della  frequenza  del  corso  di
specializzazione.
    5. L'Amministrazione si  riserva  la  facolta'  di  ripianare  le
vacanze che dovessero residuare nelle aliquote di cui  al  precedente
art. 1, comma 3, lettere a) e  b),  sino  a  conseguire  la  completa
copertura  dei  posti  complessivamente  disponibili,  designando   i
frequentatori in possesso di titoli ritenuti di prevalente  interesse
ai fini della formazione e dell'impiego in  materia  di  sicurezza  e
tutela ambientale, forestale e agroalimentare,  anche  a  prescindere
dalle preferenze da loro rappresentate.
                               Art. 21

                        Nomina a carabiniere

    1. I candidati ammessi al corso  dopo  sei  mesi  dalla  data  di
inizio del corso,  conseguiranno  la  nomina  a  carabiniere,  previo
superamento  di  esami  e  saranno  immessi  in  ruolo  al  grado  di
carabiniere al termine del corso secondo l'ordine  della  graduatoria
finale.
    2. La nomina a Carabiniere, ai sensi dell'art.  785  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  sara'  sospesa  per  coloro  che,
giudicati idonei al termine  del  corso,  si  trovino  in  una  delle
seguenti condizioni:
      a) rinviati a  giudizio  o  ammessi  ai  riti  alternativi  per
delitto non colposo;
      b) sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare
una sanzione di stato;
      c) sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado;
      d) in aspettativa per  qualsiasi  motivo  per  una  durata  non
inferiore a sessanta giorni.
                               Art. 22

                    Impiego al termine del corso

    1. I vincitori di concorso per le riserve dei  posti  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera a) saranno impiegati  nell'ambito
dell'intero territorio nazionale;  se  conoscitori/madrelingua  della
lingua  tedesca  potranno  essere  assegnati,  quale  prima  sede  di
servizio, presso la Legione Carabinieri «Trentino-Alto Adige».
    2. I vincitori del concorso per  la  riserva  dei  posti  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera b), saranno impiegati, per un periodo di
tempo comunque non inferiore a quindici anni nelle aree:
      nord-ovest (Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia);
      nord-est  (Veneto,  Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia   e
Trentino-Alto Adige).
    Qualora favorevolmente selezionati durante il corso formativo  di
base  potranno  essere  impiegati   anche   nell'ambito   dell'intero
territorio nazionale, per la  copertura  di  posti  d'impiego  presso
reparti che richiedano  il  possesso  di  specifici  requisiti  e  di
particolari   qualificazioni,   riservandosi   l'Amministrazione   la
facolta' di prolungarne la permanenza in  detti  specifici  incarichi
per un periodo di tempo non inferiore a dieci anni.
    3. I vincitori della riserva dei posti di cui al precedente  art.
1, comma 1,  lettera  c)  saranno  assegnati,  quale  prima  sede  di
servizio, alla Legione Carabinieri «Trentino-Alto Adige».
                               Art. 23

                   Trattamento dei dati personali

    1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE)  679/2016
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati  personali  (di
seguito regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei
dati  personali  da  loro  forniti  in  sede  di  partecipazione   al
concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine,
e'  finalizzato  esclusivamente   all'espletamento   delle   relative
attivita'  istituzionali.  Il  trattamento  dei  dati   personali   e
particolari  avverra'  a  cura  dei  soggetti  a  cio'  appositamente
autorizzati, ivi compresi  quelli  facenti  parte  delle  Commissioni
previste dal  presente  bando,  con  l'utilizzo  di  procedure  anche
informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle  finalita'
per cui i dati personali e particolari sono trattati; cio'  anche  in
caso di eventuale  comunicazione  a  terzi  e  anche  successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per  le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso.
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di  partecipazione  e  del  possesso  degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena  l'esclusione  dal
concorso o dalla procedura di reclutamento. Le medesime  informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni  pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o   alla
posizione giuridico - economica del concorrente, nonche', in caso  di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
    3. Ai  candidati  sono  riconosciuti  i  diritti  previsti  dagli
articoli 15 e 21 del citato regolamento, tra i quali  il  diritto  di
accedere ai dati  che  lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare o cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi al loro trattamento.
    Tali diritti potranno  essere  fatti  valere  nei  confronti  del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri, titolare del trattamento,
che si avvale, ognuno per la parte di propria competenza:
    del direttore del Centro nazionale di  selezione  e  reclutamento
dell'Arma dei carabinieri;
    dei presidenti delle commissioni di cui  al  precedente  art.  5,
comma 1.
                               Art. 24

                     Accesso atti amministrativi

    Eventuali richieste di accesso  ai  documenti  amministrativi  da
parte dei partecipanti alla procedura  concorsuale,  ai  sensi  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, dovranno essere trasmesse a mezzo e-mail
al     seguente     indirizzo:     cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it
esclusivamente secondo il modello in allegato «S».
    Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto  dalla
normativa  vigente  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
      Roma, 19 febbraio 2020

                                       Il Comandante generale: Nistri
                                                         Allegato "A"


              Parte di provvedimento in formato grafico


                                                         Allegato "B"


              Parte di provvedimento in formato grafico


                                                         Allegato "C"


              Parte di provvedimento in formato grafico


                                                         Allegato "D"


              Parte di provvedimento in formato grafico


                                                         Allegato "E"


              Parte di provvedimento in formato grafico


                                                         Allegato "F"


              Parte di provvedimento in formato grafico


                                                         Allegato "G"


              Parte di provvedimento in formato grafico


                                                         Allegato "H"


              Parte di provvedimento in formato grafico


                                                         Allegato "I"


              Parte di provvedimento in formato grafico


                                                         Allegato "L"


              Parte di provvedimento in formato grafico


                                                         Allegato "M"


              Parte di provvedimento in formato grafico


                                                         Allegato "N"


              Parte di provvedimento in formato grafico


                                                         Allegato "O"


              Parte di provvedimento in formato grafico


                                                         Allegato "P"


              Parte di provvedimento in formato grafico


                                                         Allegato "Q"


              Parte di provvedimento in formato grafico


                                                         Allegato "R"


              Parte di provvedimento in formato grafico


                                                         Allegato "S"


              Parte di provvedimento in formato grafico

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